Art. 6 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati esportati dai paesi aderenti a un accordo di partenariato, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2173/2005 in mancanza della licenza FLEGT, e' punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'operatore che commercializza, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, e' punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno. 3. Se dai fatti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deriva un danno di particolare gravita' per l'ambiente, le pene dell'ammenda e dell'arresto si applicano congiuntamente. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non e' ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il commerciante, di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettera d), del regolamento (UE) n. 995/2010, che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce le suddette informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non si iscrive al registro di cui all'articolo 4 del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200. 8. L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che irroga la sanzione per le violazioni disciplinate dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 9. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 e' sempre disposta la confisca del legno e dei prodotti da esso derivati. 10. Per il legno e i prodotti da esso derivati, di cui al comma 9, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposta la conservazione a fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica, secondo i criteri individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 6: - Per il Regolamento CE 2173/2005 si veda nelle note alle premesse. - Per il Regolamento UE 995/2010 si veda nelle note alle premesse. - Per il Regolamento UE 607/2012 si veda nelle note alle premesse. - Il testo degli articoli 16 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., cosi' recita: «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.». «Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».