Art. 6 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
importa  nel  territorio  dello  Stato  legno  o  prodotti   derivati
esportati dai paesi aderenti a un accordo  di  partenariato,  di  cui
all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2173/2005  in  mancanza  della
licenza FLEGT, e' punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000  o
con l'arresto da un mese ad un anno. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'operatore che
commercializza, ai sensi dell'articolo 2,  primo  paragrafo,  lettera
b), del regolamento (UE)  n.  995/2010,  legno  o  prodotti  da  esso
derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel  Paese  di
produzione, e' punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con
l'arresto da un mese ad un anno. 
  3. Se dai fatti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1  e  2
deriva un danno di  particolare  gravita'  per  l'ambiente,  le  pene
dell'ammenda e dell'arresto si applicano congiuntamente. 
  4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che,  nel
commercializzare legno o prodotti  da  esso  derivati,  non  dimostra
anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate  negli
appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto
in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di  dovuta
diligenza di cui all'articolo 6 del  regolamento  (UE)  n.  995/2010,
anche con riferimento  ai  sistemi  predisposti  dagli  organismi  di
controllo riconosciuti dalla Commissione europea, e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro  5.000  per  ogni
100 chilogrammi di merce, con un  minimo  di  euro  300  fino  ad  un
massimo di euro 1.000.000, per la quale non e' ammesso  il  pagamento
in misura ridotta, di cui all'articolo 16  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni. 
  5. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  nel
commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene  o  non
conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui
all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n.  607/2012  della
Commissione  del  6  luglio  2012,  e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, il  commerciante,  di  cui
all'articolo 2, primo paragrafo, lettera d), del regolamento (UE)  n.
995/2010, che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e  gli
indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e  dei  prodotti
da esso derivati, completi delle relative indicazioni  qualitative  e
quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce le suddette
informazioni  richieste  dal  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  che  non  si
iscrive al registro di cui all'articolo 4  del  presente  decreto  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500  a  euro
1.200. 
  8.  L'autorita'  amministrativa  che  riceve  il  rapporto  di  cui
all'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
che irroga la sanzione per le violazioni disciplinate dai commi 4, 5,
6 e 7 del presente articolo, e' il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. 
  9. In caso di violazione dei divieti di cui  ai  commi  1  e  2  e'
sempre disposta  la  confisca  del  legno  e  dei  prodotti  da  esso
derivati. 
  10. Per il legno e i prodotti da esso derivati, di cui al comma  9,
oggetto  del   provvedimento   di   confisca,   viene   disposta   la
conservazione a fini didattici o scientifici o la  distruzione  o  la
vendita mediante asta pubblica, secondo  i  criteri  individuati  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il Regolamento CE 2173/2005 si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il Regolamento UE 995/2010  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il Regolamento UE 607/2012  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Il testo degli  articoli  16  e  17  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre  1981,  n.
          329, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.». 
              «Art. 17 (Obbligo del  rapporto).  -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.».