La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Misure per l'emersione e il rientro di capitali  detenuti  all'estero
nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale 
  1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227,
sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 5-quater. -  (Collaborazione  volontaria).  -  1.  L'autore
della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui  all'articolo
4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, puo' avvalersi  della
procedura di collaborazione volontaria di cui  al  presente  articolo
per l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali costituite
o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle
sanzioni per le eventuali  violazioni  di  tali  obblighi  e  per  la
definizione  dell'accertamento   mediante   adesione   ai   contenuti
dell'invito  al  contraddittorio  di  cui  alla  lettera  b)  per  le
violazioni in materia di imposte sui redditi e relative  addizionali,
di  imposte  sostitutive,  di  imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le eventuali
violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal
fine deve: 
      a)  indicare  spontaneamente  all'Amministrazione  finanziaria,
mediante  la  presentazione  di   apposita   richiesta,   tutti   gli
investimenti e tutte le attivita' di natura finanziaria costituiti  o
detenuti all'estero, anche indirettamente o per  interposta  persona,
fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione
dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonche'  dei
redditi  che  derivano  dalla  loro  dismissione  o  utilizzazione  a
qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per  la
determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle
imposte  sui  redditi   e   relative   addizionali,   delle   imposte
sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  dei
contributi previdenziali, dell'imposta sul valore  aggiunto  e  delle
ritenute,  non  connessi  con  le  attivita'  costituite  o  detenute
all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta  per  i  quali,
alla data di  presentazione  della  richiesta,  non  sono  scaduti  i
termini per l'accertamento o la contestazione della violazione  degli
obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1; 
      b)  versare  le  somme  dovute  in  base  all'invito   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218,  e  successive  modificazioni,  entro  il  quindicesimo   giorno
antecedente  la  data  fissata  per  la  comparizione  e  secondo  le
ulteriori modalita' indicate nel comma 1-bis  del  medesimo  articolo
per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le  somme  dovute  in
base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione
dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di  contestazione
o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni  per  la  violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma  1,  del
presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai
sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472, e successive modificazioni, senza avvalersi della  compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, e successive modificazioni. Il versamento puo'  essere  eseguito
in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta  dell'autore
della violazione, in tre rate mensili di pari importo.  Il  pagamento
della prima  rata  deve  essere  effettuato  nei  termini  e  con  le
modalita' di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento  di  una
delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. 
    2. La collaborazione volontaria non e' ammessa se la richiesta e'
presentata dopo che  l'autore  della  violazione  degli  obblighi  di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma  1,  abbia  avuto  formale
conoscenza  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o   dell'inizio   di
qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di  procedimenti
penali, per  violazione  di  norme  tributarie,  relativi  all'ambito
oggettivo  di  applicazione   della   procedura   di   collaborazione
volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La  preclusione
opera  anche  nelle  ipotesi  in  cui  la  formale  conoscenza  delle
circostanze di cui al primo periodo e' stata  acquisita  da  soggetti
solidalmente obbligati in via tributaria o  da  soggetti  concorrenti
nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non
puo' essere presentata piu' di una volta, anche indirettamente o  per
interposta persona. 
    3. Entro trenta giorni dalla data di  esecuzione  dei  versamenti
indicati al comma 1, lettera b),  l'Agenzia  delle  entrate  comunica
all'autorita' giudiziaria competente la conclusione  della  procedura
di collaborazione volontaria,  per  l'utilizzo  dell'informazione  ai
fini di quanto stabilito all'articolo 5-quinquies, comma  1,  lettere
a) e b). 
    4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per
la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono  scaduti
i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di
cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1º  luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102,  qualora  ricorrano  congiuntamente   le   condizioni   previste
dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e  7
del presente decreto. 
    5. La procedura di collaborazione volontaria puo' essere attivata
fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta
di collaborazione volontaria e quella di decadenza  dei  termini  per
l'accertamento di cui all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, e all'articolo 57 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei
termini  per  la  notifica  dell'atto  di  contestazione   ai   sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e
successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In
difetto  e  in  mancanza,  entro  detti  termini,  della  definizione
mediante adesione ai contenuti  dell'invito  o  della  sottoscrizione
dell'atto di accertamento con adesione e della definizione  agevolata
relativa all'atto di contestazione per la violazione  degli  obblighi
di dichiarazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del  presente
decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente
articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di
accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono
automaticamente prorogati,  in  deroga  a  quelli  ordinari,  fino  a
concorrenza dei novanta giorni. 
    6.  Per  i  residenti  nel  comune  di  Campione  d'Italia,  gia'
esonerati  dalla  compilazione  del  modulo  RW  in  relazione   alle
disponibilita' detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi
di lavoro, da trattamenti pensionistici nonche'  da  altre  attivita'
lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti  nel
suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta,  con
proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni  relative
agli imponibili riferibili alle attivita' costituite  o  detenute  in
Svizzera in considerazione della particolare collocazione  geografica
del comune medesimo. 
    Art. 5-quinquies. - (Effetti della  procedura  di  collaborazione
volontaria). - 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione
volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater: 
      a) e' esclusa la punibilita' per i delitti di cui agli articoli
2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, e successive modificazioni; 
      b) e' altresi' esclusa la punibilita' delle  condotte  previste
dagli articoli 648-bis e  648-ter  del  codice  penale,  commesse  in
relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma. 
    2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  limitatamente  alle
condotte relative agli  imponibili,  alle  imposte  e  alle  ritenute
oggetto della collaborazione volontaria. 
    3.  Limitatamente  alle  attivita'  oggetto   di   collaborazione
volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1  del  codice
penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti  di  cui
al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data  del  30
settembre 2015, entro la quale puo' essere attivata la  procedura  di
collaborazione volontaria. 
    4. Le sanzioni di cui  all'articolo  5,  comma  2,  del  presente
decreto sono determinate, ai sensi  dell'articolo  7,  comma  4,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  in  misura  pari  alla
meta' del minimo edittale: a) se le attivita' vengono  trasferite  in
Italia o in Stati membri dell'Unione  europea  o  in  Stati  aderenti
all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo  che   consentono   un
effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi  nella  lista
di cui al decreto del Ministro delle  finanze  4  settembre  1996,  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  220
del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attivita' trasferite in Italia
o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore
delle  violazioni  di  cui  all'articolo  5-quater,  comma  1,  fermo
restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia
all'intermediario finanziario estero presso  cui  le  attivita'  sono
detenute l'autorizzazione a trasmettere  alle  autorita'  finanziarie
italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivita' oggetto di
collaborazione volontaria e  allega  copia  di  tale  autorizzazione,
controfirmata dall'intermediario finanziario estero,  alla  richiesta
di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli  di  cui  al
primo periodo, la sanzione e' determinata  nella  misura  del  minimo
edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si
avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima
delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi  e
relative addizionali, di imposte sostitutive,  di  imposta  regionale
sulle attivita' produttive, di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
ritenute e' fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. 
    5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del
comma   4,   qualora   l'autore   della    violazione    trasferisca,
successivamente alla  presentazione  della  richiesta,  le  attivita'
oggetto di collaborazione volontaria presso  un  altro  intermediario
localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata
lettera a), l'autore della  violazione  e'  obbligato  a  rilasciare,
entro trenta giorni dalla data  del  trasferimento  delle  attivita',
l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4
all'intermediario presso cui le attivita' sono state trasferite  e  a
trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle
attivita', tale autorizzazione alle autorita'  finanziarie  italiane,
pena l'applicazione di una sanzione pari alla  meta'  della  sanzione
prevista dal primo periodo del comma 4. 
    6.  Il  procedimento  di  irrogazione  delle  sanzioni   per   la
violazione degli obblighi di dichiarazione  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, del presente decreto e' definito ai sensi  dell'articolo  16
del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  e  successive
modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive  modificazioni,  e'
operato tra il terzo della sanzione indicata  nell'atto  e  il  terzo
della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi
o, se piu' favorevole, il terzo della somma delle sanzioni piu' gravi
determinate ai sensi del  comma  4,  primo  e  secondo  periodo,  del
presente articolo. 
    7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria,  la
misura della sanzione minima prevista per le violazioni  dell'obbligo
di  dichiarazione  di  cui  all'articolo   4,   comma   1,   indicata
nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione  di
investimenti  all'estero  ovvero  di  attivita'  estere   di   natura
finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato  di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  4  maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio  1999,
e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  21  novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  273  del  23  novembre
2001, e' fissata al 3 per  cento  dell'ammontare  degli  importi  non
dichiarati se le attivita' oggetto  della  collaborazione  volontaria
erano o sono detenute in Stati  che  stipulino  con  l'Italia,  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  accordi  che  consentano  un  effettivo   scambio   di
informazioni ai sensi dell'articolo 26  del  modello  di  Convenzione
contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione  per  la
cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili
al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e  quella  di
entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di  cui
al primo periodo non si applica il raddoppio delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 12, comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  1º
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102. 
    8. Su istanza del contribuente, da formulare nella  richiesta  di
cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio,  in  luogo
della determinazione analitica dei  rendimenti,  calcola  gli  stessi
applicando  la  misura  percentuale  del  5  per  cento   al   valore
complessivo della loro consistenza alla fine  dell'anno  e  determina
l'ammontare  corrispondente  all'imposta   da   versare   utilizzando
l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza puo' essere presentata solo
nei casi  in  cui  la  media  delle  consistenze  di  tali  attivita'
finanziarie  risultanti  al  termine  di  ciascun  periodo  d'imposta
oggetto della collaborazione volontaria non ecceda  il  valore  di  2
milioni di euro. 
    9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria,  la
disponibilita' delle attivita' finanziarie e patrimoniali oggetto  di
emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun
periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro  che  al  termine
degli stessi ne avevano la disponibilita'. 
    10.  Se  il  contribuente   destinatario   dell'invito   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218,  e  successive   modificazioni,   o   che   abbia   sottoscritto
l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione
non  versa  le  somme  dovute  nei  termini  previsti   dall'articolo
5-quater,  comma  1,  lettera  b),  la  procedura  di  collaborazione
volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai
commi 1, 4, 6 e 7 del  presente  articolo.  L'Agenzia  delle  entrate
notifica, anche in deroga ai  termini  di  cui  all'articolo  43  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni, un avviso di  accertamento  e  un
nuovo atto di contestazione con la  rideterminazione  della  sanzione
entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello  di  notificazione
dell'invito di cui al predetto  articolo  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o  a  quello
di redazione dell'atto di adesione o di  notificazione  dell'atto  di
contestazione. 
    Art.  5-sexies.  -  (Ulteriori   disposizioni   in   materia   di
collaborazione  volontaria).  -  1.  Le  modalita'  di  presentazione
dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi
debiti tributari, nonche'  ogni  altra  modalita'  applicativa  della
relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della  presente  disposizione.  L'Agenzia  delle
entrate  e  gli   altri   organi   dell'Amministrazione   finanziaria
concordano condizioni e modalita' per lo scambio  dei  dati  relativi
alle procedure avviate e concluse. 
    Art. 5-septies. - (Esibizione di atti falsi  e  comunicazione  di
dati non rispondenti al vero). - 1. L'autore della violazione di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  che,  nell'ambito  della  procedura   di
collaborazione volontaria di cui all'articolo  5-quater,  esibisce  o
trasmette atti o  documenti  falsi,  in  tutto  o  in  parte,  ovvero
fornisce dati e notizie non rispondenti al  vero  e'  punito  con  la
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 
    2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve
rilasciare  al  professionista  che  lo  assiste  nell'ambito   della
procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione  sostitutiva
di atto di notorieta' con la quale attesta che gli atti  o  documenti
consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi  e  che  i
dati e notizie forniti sono rispondenti al vero». 
  2. Possono avvalersi della procedura di  collaborazione  volontaria
prevista  dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  per  sanare  le
violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte  sui
redditi e  relative  addizionali,  delle  imposte  sostitutive  delle
imposte  sui  redditi,   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le  violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al
30 settembre 2014, anche  contribuenti  diversi  da  quelli  indicati
nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990,  n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  e
successive modificazioni, e i contribuenti destinatari degli obblighi
dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono: 
    a) presentare, con le modalita' previste  dal  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5-sexies del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto  1990,  n.  227,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, apposita richiesta di accesso  alla  procedura  di
collaborazione       volontaria,       fornendo        spontaneamente
all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per  la
determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui
redditi e  relative  addizionali,  delle  imposte  sostitutive  delle
imposte  sui  redditi,   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive, dei contributi  previdenziali,  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi  d'imposta
per i quali, alla data di presentazione  della  richiesta,  non  sono
scaduti i termini per  l'accertamento  di  cui  all'articolo  43  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive  modificazioni,  e  all'articolo  57   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni; 
    b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito
di cui all'articolo 5, comma 1, del  decreto  legislativo  19  giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme  dovute  in
base all'accertamento  con  adesione  di  cui  al  medesimo  decreto,
secondo le  modalita'  ed  entro  i  termini  indicati  nell'articolo
5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.
227, introdotto dal comma 1 del presente articolo. 
  4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si
applicano,  oltre  a  quanto  stabilito  al  comma  3,  le   seguenti
disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo: 
    a) l'articolo 5-quater, commi 2, 3  e  5,  del  decreto-legge  28
giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1990, n. 227; 
    b) l'articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10,
del  decreto-legge  28  giugno  1990,   n.   167,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto  1990,  n.  227,  in  materia  di
effetti della procedura di collaborazione volontaria; 
    c) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; 
    d) l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227,
applicabile al  contribuente  che,  nell'ambito  della  procedura  di
collaborazione volontaria, esibisce  o  trasmette  atti  o  documenti
falsi, in tutto o in  parte,  ovvero  fornisce  dati  e  notizie  non
rispondenti al vero. 
  5. L'esclusione della  punibilita'  e  la  diminuzione  della  pena
previste dall'articolo 5-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  28
giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1  del  presente  articolo,
operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a
commettere i delitti ivi indicati. 
  6. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, le parole da: «e  dall'articolo  48»  fino  alla
fine del periodo sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'articolo  48
del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  e  successive
modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30  settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, e successive  modificazioni,  dagli  articoli  16  e  17  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472,   e   successive
modificazioni, nonche' al  fine  della  definizione  delle  procedure
amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti
convenzioni  contro  le  doppie  imposizioni  sui  redditi  e   dalla
convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22  marzo  1993,  n.
99, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive  modificazioni,  e'  limitata  alle
ipotesi di dolo». 
  7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
agli articoli da 5-quater a 5-septies  del  decreto-legge  28  giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
1990, n. 227,  introdotti  dal  comma  1,  nonche'  quelle  derivanti
dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono
ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per
essere destinate, anche mediante riassegnazione: 
    a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale,
anche prevedendo l'esclusione dai vincoli  del  patto  di  stabilita'
interno; 
    b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate  a
titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea
e di quelle derivanti dal riparto del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione; 
    c) agli investimenti pubblici; 
    d) al Fondo per la riduzione  della  pressione  fiscale,  di  cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e
successive modificazioni. 
  8. Con decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
stabiliti i criteri e le modalita' per la ripartizione delle  entrate
di cui al  comma  7  tra  le  finalita'  ivi  indicate,  nonche'  per
l'attribuzione delle somme affluite all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione. 
  9. Per  le  esigenze  operative  connesse  allo  svolgimento  delle
attivita' necessarie all'applicazione  della  disciplina  di  cui  al
comma  1  sull'emersione  e  sul  rientro   dei   capitali   detenuti
all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di  prevenzione
e  contrasto  dell'evasione  e  dell'elusione  fiscale,   assicurando
l'incremento  delle  entrate  tributarie  e  il  miglioramento  della
qualita' dei servizi: 
    a) l'Agenzia delle entrate,  in  aggiunta  alle  assunzioni  gia'
autorizzate o consentite dalla normativa vigente, puo' procedere, per
gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo  indeterminato  di
funzionari di terza area funzionale,  fascia  retributiva  F1,  e  di
assistenti  di  seconda  area  funzionale,  fascia  retributiva   F3,
assicurando la priorita' agli idonei che sono inseriti in graduatorie
finali ancora vigenti a seguito di concorsi per  assunzioni  a  tempo
indeterminato, nel limite di  un  contingente  corrispondente  a  una
spesa non superiore a 4,5 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  a  24
milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di  euro  per  l'anno
2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; 
    b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera  e),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  continua  ad  applicarsi,  nei
limiti delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  e  puo'
essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni
del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli. L'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  definisce  i
criteri per il passaggio del personale da una sezione  all'altra,  in
ragione   del   progressivo    completamento    dei    processi    di
riorganizzazione  connessi  all'incorporazione  di  cui  all'articolo
23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni.  Ai  dipendenti  che  transitano  presso  la   sezione
«dogane»  si  applica  esclusivamente  il  trattamento  giuridico  ed
economico previsto dal contratto collettivo nazionale di  lavoro  per
il  personale  gia'  appartenente  all'Agenzia   delle   dogane.   Ai
dipendenti  che  transitano  dalla  sezione   «ASSI»   alla   sezione
«monopoli» si applica  esclusivamente  il  trattamento  giuridico  ed
economico   previsto   per    il    personale    gia'    appartenente
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il decreto-legge 28 giugno 1990,  n.  167,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,  reca
          "Rilevazione a fini fiscali di taluni  trasferimenti  da  e
          per l'estero di denaro, titoli e valori.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del  citato
          decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167: 
              "Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti  e
          le attivita'). -  1.  Le  persone  fisiche,  gli  enti  non
          commerciali e le societa' semplici ed equiparate  ai  sensi
          dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo
          d'imposta,   detengono   investimenti   all'estero   ovvero
          attivita' estere di  natura  finanziaria,  suscettibili  di
          produrre redditi imponibili  in  Italia,  devono  indicarli
          nella dichiarazione  annuale  dei  redditi.  Sono  altresi'
          tenuti agli obblighi di dichiarazione i  soggetti  indicati
          nel precedente periodo  che,  pur  non  essendo  possessori
          diretti degli investimenti esteri e delle attivita'  estere
          di   natura   finanziaria,   siano    titolari    effettivi
          dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo  1,
          comma 2, lettera u), e dall'allegato  tecnico  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
              2. 
              3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione  dei
          redditi  previsti  nel  comma  1  non  sussistono  per   le
          attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
          in amministrazione agli  intermediari  residenti  e  per  i
          contratti comunque conclusi attraverso il loro  intervento,
          qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti  da  tali
          attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
          imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
          di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
          comma 1 non sussistono altresi'  per  i  depositi  e  conti
          correnti  bancari  costituiti  all'estero  il  cui   valore
          massimo  complessivo  raggiunto  nel  corso   del   periodo
          d'imposta non sia superiore a 10.000 euro. 
              4. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, e'  stabilito  il  contenuto  della  dichiarazione
          annuale prevista  dal  comma  1  nonche',  annualmente,  il
          controvalore  in  euro   degli   importi   in   valuta   da
          dichiarare.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  43  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi): 
              "Art. 43. (Termine per l'accertamento) 
              Gli avvisi di accertamento devono essere notificati,  a
          pena di decadenza, entro il 31  dicembre  del  quarto  anno
          successivo  a  quello  in  cui  e'  stata   presentata   la
          dichiarazione. 
              Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione  o
          di presentazione di  dichiarazione  nulla  ai  sensi  delle
          disposizioni del titolo I  l'avviso  di  accertamento  puo'
          essere notificato fino  al  31  dicembre  del  quinto  anno
          successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe  dovuto
          essere presentata. 
              In caso di violazione che comporta obbligo di  denuncia
          ai sensi dell'articolo 331 del codice di  procedura  penale
          per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
          2000, n. 74, i termini di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          raddoppiati relativamente al periodo di imposta in  cui  e'
          stata commessa la violazione. 
              Fino alla scadenza  del  termine  stabilito  nei  commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi.  Nell'avviso   devono   essere   specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti  attraverso  i  quali  sono   venuti   a   conoscenza
          dell'ufficio delle imposte.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  57  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto): 
              "Art. 57. (Termine  per  gli  accertamenti)  -  1.  Gli
          avvisi  relativi  alle  rettifiche  e   agli   accertamenti
          previsti nell'art. 54 e  nel  secondo  comma  dell'art.  55
          devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il  31
          dicembre del quarto anno successivo  a  quello  in  cui  e'
          stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di
          rimborso  dell'eccedenza  d'imposta  detraibile  risultante
          dalla dichiarazione annuale, se tra  la  data  di  notifica
          della richiesta di documenti da  parte  dell'ufficio  e  la
          data della loro consegna intercorre un periodo superiore  a
          quindici giorni, il termine  di  decadenza,  relativo  agli
          anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta  a
          rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
          compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. 
              2. In caso d'omessa presentazione della  dichiarazione,
          l'avviso d'accertamento  dell'imposta  a  norma  del  primo
          comma dell'art.  55  puo'  essere  notificato  fino  al  31
          dicembre del quinto anno successivo  a  quello  in  cui  la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
              3. In  caso  di  violazione  che  comporta  obbligo  di
          denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura
          penale per uno dei reati previsti dal  decreto  legislativo
          10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi  precedenti
          sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui
          e' stata commessa la violazione. 
              4. Fino alla scadenza del termine stabilito  nei  commi
          precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono  essere
          integrati o modificati, mediante la notificazione di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi.   Nell'avviso   devono   essere    specificamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti  attraverso  i  quali  sono   venuti   a   conoscenza
          dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del decreto
          legislativo 19 giugno1997, n. 218 (Disposizioni in  materia
          di   accertamento   con   adesione   e   di   conciliazione
          giudiziale): 
              "Art. 5. (Avvio del procedimento) - 1. L'ufficio  invia
          al contribuente un  invito  a  comparire,  nel  quale  sono
          indicati: 
                a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; 
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione; 
                c)  le  maggiori   imposte,   ritenute,   contributi,
          sanzioni  ed  interessi  dovuti  in  caso  di   definizione
          agevolata di cui al comma 1-bis; 
                d) i motivi che hanno dato luogo alla  determinazione
          delle maggiori imposte, ritenute e contributi di  cui  alla
          lettera c). 
              1-bis.  Il  contribuente  puo'  prestare  adesione   ai
          contenuti  dell'invito  di  cui   al   comma   1   mediante
          comunicazione al  competente  ufficio  e  versamento  delle
          somme dovute entro il quindicesimo  giorno  antecedente  la
          data fissata per la  comparizione.  Alla  comunicazione  di
          adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale,
          l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve  essere
          unita la quietanza dell'avvenuto pagamento  della  prima  o
          unica rata.  In  presenza  dell'adesione  la  misura  delle
          sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5,  e'
          ridotta alla meta'. 
              1-ter.  Il  pagamento  delle  somme   dovute   indicate
          nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le
          modalita' di cui all'articolo 8,  senza  prestazione  delle
          garanzie  ivi  previste  in  caso  di  versamento  rateale.
          Sull'importo delle rate successive alla prima  sono  dovuti
          gli  interessi  al  saggio  legale  calcolati  dal   giorno
          successivo al versamento della prima rata. 
              1-quater. In caso  di  mancato  pagamento  delle  somme
          dovute  di  cui  al  comma  1-bis  il  competente   ufficio
          dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a  ruolo
          a  titolo  definitivo  delle   predette   somme   a   norma
          dell'articolo  14  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              1-quinquies. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1-bis,
          1-ter e 1-quater del presente  articolo  non  si  applicano
          agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione
          definibili ai sensi dell'articolo 5-bis,  comma  1,  per  i
          quali non sia stata prestata  adesione  e  con  riferimento
          alle  maggiori  imposte  ed  altre  somme   relative   alle
          violazioni  indicate  nei  processi  verbali   stessi   che
          consentono   l'emissione   degli   accertamenti   di    cui
          all'articolo  41-bis  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600  e  all'articolo  54,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633. 
              2. 
              3.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 29, del decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.    29.    (Concentrazione    della    riscossione
          nell'accertamento)  -  1.  Le  attivita'   di   riscossione
          relative agli  atti  indicati  nella  seguente  lettera  a)
          emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai  periodi
          d'imposta in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2007  e
          successivi,   sono   potenziate   mediante   le    seguenti
          disposizioni: 
                a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
          Entrate ai fini delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
          delle sanzioni, devono  contenere  anche  l'intimazione  ad
          adempiere, entro il termine di presentazione  del  ricorso,
          all'obbligo  di  pagamento  degli  importi   negli   stessi
          indicati, ovvero, in caso di  tempestiva  proposizione  del
          ricorso ed a titolo provvisorio,  degli  importi  stabiliti
          dall'articolo  15  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.  L'intimazione  ad
          adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
          atti  da  notificare  al   contribuente,   anche   mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi  in
          cui siano rideterminati gli importi  dovuti  in  base  agli
          avvisi di accertamento ai fini delle imposte  sui  redditi,
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto   ed   ai   connessi
          provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  ai   sensi
          dell'articolo 8, comma 3-bis  del  decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n.  218,  dell'articolo  48,  comma  3-bis,  e
          dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, e  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, nonche'  in  caso  di  definitivita'
          dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
          versamento delle somme dovute deve avvenire entro  sessanta
          giorni dal  ricevimento  della  raccomandata;  la  sanzione
          amministrativa  prevista  dall'  articolo  13  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei
          casi di omesso, carente o tardivo  versamento  delle  somme
          dovute, nei termini di cui  ai  periodi  precedenti,  sulla
          base degli atti ivi indicati; 
                b)  gli  atti  di  cui  alla  lettera  a)   divengono
          esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica  e  devono
          espressamente recare  l'avvertimento  che,  decorsi  trenta
          giorni dal termine ultimo per il pagamento, la  riscossione
          delle somme  richieste,  in  deroga  alle  disposizioni  in
          materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in  carico  agli
          agenti della  riscossione  anche  ai  fini  dell'esecuzione
          forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del
          direttore dell'Agenzia delle Entrate, di  concerto  con  il
          Ragioniere generale dello Stato.  L'esecuzione  forzata  e'
          sospesa   per   un   periodo    di    centottanta    giorni
          dall'affidamento in carico agli  agenti  della  riscossione
          degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non  si
          applica   con   riferimento   alle   azioni   cautelari   e
          conservative, nonche' ad ogni altra azione  prevista  dalle
          norme ordinarie a  tutela  del  creditore.  L'agente  della
          riscossione,    con    raccomandata    semplice     spedita
          all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di
          cui alla lettera a), informa il debitore di aver  preso  in
          carico le somme per la riscossione; 
                c) in presenza di fondato pericolo  per  il  positivo
          esito della  riscossione,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
          notifica degli atti di cui alla lettera a), la  riscossione
          delle somme in essi indicate, nel loro ammontare  integrale
          comprensivo di interessi e sanzioni, puo'  essere  affidata
          in carico agli agenti della  riscossione  anche  prima  dei
          termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di  cui
          alla presente lettera, e ove gli agenti della  riscossione,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa  di
          cui alla lettera b); 
                d) all'atto dell'affidamento e,  successivamente,  in
          presenza  di  nuovi   elementi,   il   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate  fornisce,  anche  su  richiesta
          dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili  ai
          fini del potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
          acquisiti anche in fase di accertamento; 
                e) l'agente della riscossione, sulla base del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera  a)  e  senza  la  preventiva
          notifica  della   cartella   di   pagamento,   procede   ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a  pena
          di  decadenza,  entro  il  31  dicembre  del   terzo   anno
          successivo a  quello  in  cui  l'accertamento  e'  divenuto
          definitivo; 
                f) a partire dal primo giorno successivo  al  termine
          ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
          con gli atti di cui alla lettera a) sono  maggiorate  degli
          interessi di mora nella misura  indicata  dall'articolo  30
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, calcolati a  partire  dal  giorno  successivo
          alla  notifica  degli   atti   stessi;   all'agente   della
          riscossione spettano  l'aggio,  interamente  a  carico  del
          debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
          esecutive,   previsti   dall'articolo   17   del    decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
                g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
          dal  presente  comma,  i  riferimenti  contenuti  in  norme
          vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si  intendono
          effettuati  agli  atti  indicati  nella  lettera  a)  ed  i
          riferimenti  alle  somme  iscritte  a  ruolo  si  intendono
          effettuati  alle   somme   affidate   agli   agenti   della
          riscossione secondo le disposizioni del presente comma;  la
          dilazione del pagamento  prevista  dall'articolo  19  dello
          stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo  l'affidamento
          del carico  all'agente  della  riscossione  e  in  caso  di
          ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si  applica
          l'articolo 39 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602; 
                h)   in   considerazione    della    necessita'    di
          razionalizzare  e   velocizzare   tutti   i   processi   di
          riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
          di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  anche  in
          deroga alle norme  vigenti,  sono  introdotte  disposizioni
          finalizzate     a     razionalizzare,     progressivamente,
          coerentemente con le norme di cui  al  presente  comma,  le
          procedure di riscossione  coattiva  delle  somme  dovute  a
          seguito  dell'attivita'  di   liquidazione,   controllo   e
          accertamento sia ai fini delle imposte sui  redditi  e  sul
          valore  aggiunto  che   ai   fini   degli   altri   tributi
          amministrati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e  delle  altre
          entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
              2. All'articolo 182-ter  del  Regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al primo comma,  dopo  le  parole:  «con  riguardo
          all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
          «ed alle ritenute operate e non versate»; 
                b) il secondo periodo del sesto comma  e'  sostituito
          dai  seguenti:  «La  proposta   di   transazione   fiscale,
          unitamente con la documentazione di cui  all'articolo  161,
          e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
          che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione  ivi
          previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
          allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o
          dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
          rappresenta  fedelmente  ed  integralmente  la   situazione
          dell'impresa, con particolare riguardo  alle  poste  attive
          del patrimonio.»; 
                c) dopo il sesto comma e' aggiunto il  seguente:  «La
          transazione fiscale conclusa  nell'ambito  dell'accordo  di
          ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
          diritto se il debitore non esegue integralmente,  entro  90
          giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti  dovuti  alle
          Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
          e assistenza obbligatorie.». 
              3. All'articolo 87 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  comma  2  e'
          aggiunto il seguente: 
                «2-bis.  L'agente   della   riscossione   cui   venga
          comunicata  la  proposta  di  concordato,  ai  sensi  degli
          articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
          la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
          in deroga alle  modalita'  indicate  nell'articolo  36  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e  la  approva,
          espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
          in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.». 
              4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
          n. 74, e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  11.  Sottrazione  fraudolenta  al  pagamento  di
          imposte - 1. E' punito con la  reclusione  da  sei  mesi  a
          quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
          imposte  sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto  ovvero  di
          interessi  o  sanzioni  amministrative  relativi  a   dette
          imposte  di  ammontare  complessivo   superiore   ad   euro
          cinquantamila, aliena simulatamente  o  compie  altri  atti
          fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
          tutto o in parte inefficace  la  procedura  di  riscossione
          coattiva.  Se  l'ammontare  delle  imposte,   sanzioni   ed
          interessi e' superiore ad euro duecentomila si  applica  la
          reclusione da un anno a sei anni. 
              2. E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  quattro
          anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per  altri  un
          pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
          nella documentazione presentata ai fini della procedura  di
          transazione  fiscale  elementi  attivi  per  un   ammontare
          inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi
          per   un   ammontare   complessivo   superiore   ad    euro
          cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo  precedente
          e' superiore ad euro duecentomila si applica la  reclusione
          da un anno a sei anni.». 
              5.  All'articolo  27,  comma  7,  primo  periodo,   del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le
          parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
          ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
          le misure cautelari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le
          misure cautelari, che,  in  base  al  processo  verbale  di
          constatazione,  al  provvedimento  con  il  quale   vengono
          accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
          della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono». 
              6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
          giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29
          del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai  sensi
          dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
          al passivo della procedura concorsuale. Per  la  violazione
          dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le  sanzioni
          applicabili. 
              7. All'articolo 319-bis  del  codice  penale,  dopo  le
          parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene»  sono
          aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o  il  rimborso
          di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e  di
          fatto  operate  ai  fini  della  definizione  del  contesto
          mediante gli istituti previsti  dall'articolo  182-ter  del
          Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   dal   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  dall'articolo  48  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni,  dall'articolo  8   del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  dagli  articoli  16  e   17   del   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni, nonche'  al  fine  della  definizione  delle
          procedure amichevoli relative  a  contribuenti  individuati
          previste  dalle  vigenti  convenzioni  contro   le   doppie
          imposizioni sui redditi  e  dalla  convenzione  90/436/CEE,
          resa  esecutiva  con  legge  22  marzo  1993,  n.  99,   la
          responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
          14 gennaio 1994, n.  20,  e  successive  modificazioni,  e'
          limitata alle ipotesi di dolo.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 431,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2014): 
              "431.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un   fondo
          denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
          cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  le
          seguenti risorse: 
                a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti  dalla
          razionalizzazione della spesa pubblica di cui  all'articolo
          49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98,  al
          netto della quota gia' considerata nei commi da 427 a  430,
          delle risorse  da  destinare  a  programmi  finalizzati  al
          conseguimento di esigenze prioritarie di equita' sociale  e
          ad impegni inderogabili; 
                b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede  di
          Nota di aggiornamento del Documento di economia e  finanza,
          si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto  alle
          previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso  e
          a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente
          derivanti   dall'attivita'   di   contrasto   dell'evasione
          fiscale, al netto di  quelle  derivanti  dall'attivita'  di
          recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
          comuni.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 346,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): 
              "346.  Anche  in  deroga  ai  limiti  stabiliti   dalle
          disposizioni vigenti e al fine di potenziare  le  attivita'
          di accertamento, ispettive e di contrasto  alle  frodi,  di
          soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo  di  altre
          amministrazioni statali, nonche' al  fine  di  ridurre  gli
          oneri derivanti  dall'applicazione  della  legge  24  marzo
          2001, n. 89, a  valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti
          dalle disposizioni dei commi da 345  a  357  nonche'  della
          presente legge, e' autorizzata la spesa per  assunzioni  di
          personale, anche di qualifica dirigenziale: 
                a)  nella  sola  qualifica  di  vigile  del  fuoco  e
          attraverso le procedure selettive previste dai commi 519  e
          526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
          per 7 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni  di  euro
          per l'anno 2009 e 26 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2010; 
                b)  nell'amministrazione   penitenziaria,   per   1,5
          milioni di euro per l'anno 2008,  5  milioni  di  euro  per
          l'anno  2009  e  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2010; 
                c) nel Corpo forestale dello Stato per 1  milione  di
          euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno  2009  e
          16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010,  anche
          nei ruoli iniziali  nel  limite  delle  vacanze  dei  ruoli
          superiori e con successivo riassorbimento  al  passaggio  a
          tali ruoli, con possibilita' di utilizzare  le  graduatorie
          di idonei dei concorsi gia' banditi o conclusi, nonche' per
          compensare gli  effetti  finanziari  dell'eventuale  deroga
          all'articolo 5, comma 5,  ultimo  periodo,  della  legge  6
          febbraio 2004, n. 36; 
                d) nel  ruolo  degli  Ispettori  del  lavoro,  per  1
          milione di euro per l'anno 2008,  8  milioni  di  euro  per
          l'anno  2009  e  16  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2010; 
                e)   nell'Agenzia   delle   dogane,   che    utilizza
          prioritariamente  le  graduatorie  formate  a  seguito   di
          procedure selettive gia' espletate e per le quali il limite
          di eta' anagrafica vigente per i contratti di formazione  e
          lavoro dei soggetti risultati idonei e' riferito alla  data
          di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla
          mobilita', anche ai sensi  dell'  articolo  1,  comma  536,
          della legge n. 296 del 2006, per 34  milioni  di  euro  per
          l'anno 2008, 46 milioni  di  euro  per  l'anno  2009  e  62
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia
          delle  dogane  e'  autorizzata  a  stipulare  contratti  di
          formazione e lavoro, anche  in  deroga  all'articolo  36del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  sostituito
          dall'articolo  3,  comma  79,  della  presente  legge,   in
          particolare,  con  soggetti  risultati   idonei,   con   un
          punteggio  minimo  finale  non  inferiore   a   46,   nelle
          graduatorie  formate  a  seguito  delle  procedure  indette
          dall'Agenzia  delle  entrate  con  bandi  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre
          2005 e n. 28 del 6  aprile  2007,  per  la  selezione,  con
          contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di  1.500
          e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per  attivita'
          amministrativo-tributarie, e con soggetti risultati  idonei
          nelle  graduatorie  formate  a  seguito   delle   procedure
          selettive indette dall'Agenzia delle  dogane  in  data  non
          anteriore al 1° settembre 2005,  rispettivamente,  per  150
          posti di collaboratore tributario, terza  area  funzionale,
          F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per
          20  posti  di  collaboratore   di   sistema,   terza   area
          funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici,
          terza area funzionale, F1. Nei limiti delle  autorizzazioni
          di spesa stabilite dalla presente lettera, l'Agenzia  delle
          dogane puo' stipulare ulteriori contratti di  formazione  e
          lavoro  anche  con   soggetti   risultati   idonei,   nelle
          graduatorie  formate  a  seguito  delle  procedure  indette
          dall'Agenzia  delle  entrate  con  bandi  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre
          2005 e n. 28 del 6 aprile 2007,  con  un  punteggio  finale
          inferiore a 46; in ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie
          da parte dell'Agenzia delle entrate, nei limiti di  cui  al
          quarto periodo  del  comma  345,  e'  prioritario  rispetto
          all'utilizzo   delle   medesime   graduatorie   da    parte
          dell'Agenzia delle dogane.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 23-quater del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              "Art. 23-quater.  (Incorporazione  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato   e   dell'Agenzia   del
          territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo  del
          settore  ippico)  -  1.  L'Amministrazione   autonoma   dei
          Monopoli  di  Stato  e  l'Agenzia   del   territorio   sono
          incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle  dogane  e
          nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
          dal 1° dicembre 2012 e i relativi  organi  decadono,  fatti
          salvi gli adempimenti di  cui  al  comma  4.  Entro  il  30
          ottobre 2012 il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette una relazione al Parlamento. 
              2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al  comma  1
          dalla normativa vigente continuano  ad  essere  esercitate,
          con le inerenti risorse umane, finanziarie  e  strumentali,
          compresi i relativi rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          anche processuali, senza che sia esperita alcuna  procedura
          di  liquidazione,  neppure   giudiziale,   rispettivamente,
          dall'Agenzia delle dogane, che assume la  denominazione  di
          "Agenzia delle dogane e  dei  monopoli",  e  dalla  Agenzia
          delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al  precedente
          periodo inerenti all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          sono  escluse  dalle  modalita'  di  determinazione   delle
          dotazioni da  assegnare  alla  medesima  Agenzia  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266. 
              3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia e delle  finanze  da  adottare  entro  il  31
          dicembre  2012,   sono   trasferite   le   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie degli  enti  incorporati  e  sono
          adottate le misure eventualmente occorrenti  per  garantire
          la neutralita' finanziaria  per  il  bilancio  dello  Stato
          dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia' in capo all'ente incorporato,  l'Agenzia  incorporante
          puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
          attivita' di ordinaria  amministrazione,  ivi  comprese  le
          operazioni di pagamento e riscossione a  valere  sui  conti
          correnti gia' intestati all'ente incorporato che  rimangono
          aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 
              4. Entro il 31 dicembre 2012,  i  bilanci  di  chiusura
          degli enti incorporati  sono  deliberati  dagli  organi  in
          carica alla data di cessazione dell'ente,  corredati  della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla data di  incorporazione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
          al comma  1  i  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
          comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
          alla data di adozione della deliberazione  dei  bilanci  di
          chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni  dalla  data
          di incorporazione. I comitati  di  gestione  delle  Agenzie
          incorporanti   sono   rinnovati   entro   quindici   giorni
          decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine  di
          tenere conto del trasferimento di  funzioni  derivante  dal
          presente articolo. 
              5. A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012  le  dotazioni
          organiche delle Agenzie incorporanti sono  provvisoriamente
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite, in servizio presso gli enti  incorporati.
          Detto personale  e'  inquadrato  nei  ruoli  delle  Agenzie
          incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento  previdenziale   di   provenienza   ed   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per  il  personale  dell'amministrazione  incorporante,  e'
          attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
              6.  Per  i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie
          incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
          alla naturale scadenza. 
              7. Le Agenzie incorporanti esercitano i  compiti  e  le
          funzioni  facenti  capo  agli  enti  incorporati   con   le
          articolazioni  amministrative   individuate   mediante   le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Nell'ambito  di  dette  misure,  nei  limiti
          della dotazione organica della dirigenza di  prima  fascia,
          l'Agenzia   delle   entrate   istituisce   due   posti   di
          vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti
          previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
          n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento
          delle  funzioni   riconducibili   all'area   di   attivita'
          dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno,
          anche in deroga ai contingenti previsti  dall'articolo  19,
          comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001,  per  i
          compiti  di  indirizzo  e  coordinamento   delle   funzioni
          riconducibili all'area  di  attivita'  dell'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di  Stato.  Per  lo  svolgimento  sul
          territorio dei compiti  gia'  devoluti  all'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia  delle  dogane  e
          dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con
          la Guardia di finanza e con  l'Agenzia  delle  entrate.  Al
          fine di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  gia'
          facenti capo agli enti di cui al  presente  comma  fino  al
          perfezionamento del processo di riorganizzazione  indicato,
          l'attivita' facente  capo  ai  predetti  enti  continua  ad
          essere esercitata dalle  articolazioni  competenti,  con  i
          relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia'  a  tal
          fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti  o
          atti amministrativi ovvero contrattuali  fanno  riferimento
          all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione  autonoma
          dei   Monopoli   di   Stato    si    intendono    riferite,
          rispettivamente, all'Agenzia delle entrate  ed  all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli. 
              8. Le  risorse  finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi
          titolo, sui bilanci degli enti  incorporati  ai  sensi  del
          presente articolo sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  e  sono  riassegnate,  a  far  data  dall'anno
          contabile 2013,  alle  Agenzie  incorporanti.  Al  fine  di
          garantire la continuita' nella  prosecuzione  dei  rapporti
          avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
          risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli   di   Stato,
          prosegue in capo alle equivalenti  strutture  degli  uffici
          incorporanti. 
              9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del  presente  decreto.  In  relazione
          agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura  non
          regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
          predetto  comma,  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti  sono
          ripartite  tra  il  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali  e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli le funzioni attribuite  ad  ASSI  dalla  normativa
          vigente, nonche' le relative risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
          liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
          dei predetti decreti,  per  garantire  la  continuita'  dei
          rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
          o piu' dirigenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data  di   emanazione   dei   decreti   medesimi.   Trovano
          applicazione  i  commi  da  4   a   8,   intendendosi   per
          Amministrazione incorporante, ai fini del  presente  comma,
          anche il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali.  Con  apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, da  adottare  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' approvata  la  tabella  di  corrispondenza  per
          l'inquadramento del personale  trasferito.  Resta  comunque
          ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
          normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi
          pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono rideterminate le  dotazioni  organiche  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   con
          l'istituzione di un posto di dirigente  generale  di  prima
          fascia, in relazione alle  funzioni  ed  alla  quota  parte
          delle risorse trasferite ai sensi  del  terzo  periodo  del
          presente comma, ferma in  ogni  caso  l'assegnazione  delle
          residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli;  con  regolamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, e'  rideterminato
          l'assetto   organizzativo   del   predetto   Ministero   in
          conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
          comma. 
              9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico  dei
          concorsi e delle manifestazioni  ippiche,  Unirelab  s.r.l.
          continua a svolgere le funzioni  esercitate  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto.  Con  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabilite le modalita' di  trasferimento  delle  quote
          sociali  della  predetta  societa'   al   Ministero   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Si  applica
          quanto previsto dall'articolo  4,  comma  3,  del  presente
          decreto. 
              10. A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012,  al  decreto
          legislativo n. 300 del  1999  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «,  l'agenzia
          del territorio» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  dei
          monopoli»; 
                b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto  il
          seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
          le funzioni di cui all'articolo 64»; 
                c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo
          le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei
          monopoli»; nel medesimo comma  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre,  le  funzioni
          gia'  di  competenza  dell'Amministrazione   autonoma   dei
          Monopoli di Stato»; 
                d)  all'articolo  64,  sono  apportate  le   seguenti
          modifiche: 
                  1)  nella  rubrica,   le   parole:   «Agenzia   del
          territorio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ulteriori
          funzioni dell'agenzia delle entrate»; 
                  2) al comma 1, le parole: «del territorio e'»  sono
          sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»; 
                  3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del  territorio»
          sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate». 
                d-bis) all'articolo 67,  comma  3,  secondo  periodo,
          dopo le parole: «pubbliche amministrazioni»  sono  inserite
          le seguenti: «, ferma restando  ai  fini  della  scelta  la
          legittimazione gia' riconosciuta a  quelli  rientranti  nei
          settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 
              11. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.".