Art. 3 
 
 
      Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio 
 
  1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole:
«1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000  a  euro
25.000». 
  2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole:
«1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000  a  euro
25.000». 
  3. Dopo  l'articolo  648-ter  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio). 
    Si applica la pena della reclusione da due a otto  anni  e  della
multa da euro 5.000 a euro  25.000  a  chiunque,  avendo  commesso  o
concorso a commettere un delitto non colposo,  impiega,  sostituisce,
trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali  o
speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti  dalla
commissione di tale delitto,  in  modo  da  ostacolare  concretamente
l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 
    Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i  beni  o  le  altre
utilita' provengono dalla  commissione  di  un  delitto  non  colposo
punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 
    Si applicano comunque le pene previste  dal  primo  comma  se  il
denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto  commesso
con  le  condizioni  o  le  finalita'  di  cui  all'articolo  7   del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 
    Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono  punibili  le
condotte per cui il denaro,  i  beni  o  le  altre  utilita'  vengono
destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 
    La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi  nell'esercizio
di  un'attivita'  bancaria  o  finanziaria  o  di   altra   attivita'
professionale. 
    La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente
adoperato per evitare che le condotte  siano  portate  a  conseguenze
ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione  dei
beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. 
    Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648». 
  4. All'articolo 648-quater del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e  648-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»; 
    b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite
dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1». 
  5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «e  648-ter»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»; 
    b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
nonche' autoriciclaggio». 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo degli articoli 648-bis,  648-ter  e
          648-quater  del  codice  penale,  come   modificati   dalla
          presente legge: 
              "Art. 648-ter. (Impiego di denaro, beni o  utilita'  di
          provenienza illecita). 
              Chiunque, fuori dei casi di concorso nel  reato  e  dei
          casi previsti dagli articoli  648  e  648-bis,  impiega  in
          attivita' economiche o finanziarie  denaro,  beni  o  altre
          utilita'  provenienti  da  delitto,  e'   punito   con   la
          reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da  euro
          5.000 a euro 25.000. 
              La pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
              La pena e' diminuita nell'ipotesi  di  cui  al  secondo
          comma dell'articolo 648. 
              Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648." 
              "Art. 648-quater. (Confisca) 
              Nel caso di condanna o di applicazione  della  pena  su
          richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice
          di procedura penale, per uno  dei  delitti  previsti  dagli
          articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, e'  sempre  ordinata
          la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o  il
          profitto, salvo che  appartengano  a  persone  estranee  al
          reato. 
              Nel caso  in  cui  non  sia  possibile  procedere  alla
          confisca di cui  al  primo  comma,  il  giudice  ordina  la
          confisca delle somme di denaro,  dei  beni  o  delle  altre
          utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per
          interposta persona, per un valore equivalente al  prodotto,
          profitto o prezzo del reato. 
              In relazione ai reati di  cui  agli  articoli  648-bis,
          648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero  puo'  compiere,
          nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di
          procedura penale, ogni attivita' di indagine che  si  renda
          necessaria circa i beni, il denaro o le altre  utilita'  da
          sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 25-octies del decreto
          legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  (Disciplina   della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11  della  L.
          29 settembre 2000, n. 300), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 25-octies. (Ricettazione, riciclaggio  e  impiego
          di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche'
          autoriciclaggio) - 1. In relazione ai  reati  di  cui  agli
          articoli 648,  648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del  codice
          penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a
          800 quote. Nel caso in cui il denaro, i  beni  o  le  altre
          utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
          pena della reclusione superiore nel massimo a  cinque  anni
          si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 
              2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di  cui  al
          comma 1 si  applicano  all'ente  le  sanzioni  interdittive
          previste dall'articolo 9,  comma  2,  per  una  durata  non
          superiore a due anni. 
              3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il
          Ministero della  giustizia,  sentito  il  parere  dell'UIF,
          formula le osservazioni di cui all'articolo 6  del  decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231.".