Art. 5 
 
 
                   Norma di copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 pari, nell'anno  2014,
a 120,1 milioni di euro, si provvede: 
    a) quanto a 35,1 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo
delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  464,  della  legge  27
dicembre  2013,  n.  147,  relative  al  Fondo   da   ripartire   per
fronteggiare le spese  derivanti  dalle  assunzioni  in  deroga,  per
l'anno 2014, di personale  a  tempo  indeterminato  per  i  Corpi  di
Polizia; 
    b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  90,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    c) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma  2.3,  del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
    d) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    e) quanto a 25 milioni di euro mediante  corrispondente  utilizzo
di quota parte delle somme versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non sono state riassegnate ai  pertinenti  programmi  e  che
sono  acquisite,  nel  predetto  limite  di  25  milioni   di   euro,
definitivamente al bilancio dello Stato. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nelle  more  della
conversione del presente decreto,  e'  autorizzato  ad  apportare  le
occorrenti variazioni di bilancio ai fini  dell'immediata  attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.