art. 1 note (parte 4)

           	
				
 
            15-bis. In via eccezionale, per i  lavoratori  dipendenti
          del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive della medesima: 
            a)  i  lavoratori  che  abbiano  maturato   un'anzianita'
          contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012  i
          quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore  del
          presente  decreto,   i   requisiti   per   il   trattamento
          pensionistico entro il  31 dicembre  2012  ai  sensi  della
          tabella B allegata alla legge  23 agosto  2004,  n. 243,  e
          successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
          della  pensione  anticipata  al   compimento   di   un'eta'
          anagrafica non inferiore a 64 anni; 
            b) le lavoratrici possono conseguire  il  trattamento  di
          vecchiaia oltre che,  se  piu'  favorevole,  ai  sensi  del
          comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
          64  anni  qualora  maturino  entro  il   31 dicembre   2012
          un'anzianita'  contributiva  di  almeno  20  anni  e   alla
          medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di  almeno  60
          anni. 
            16. Con  il  decreto  direttoriale  previsto,  ai   sensi
          dell'articolo 1,  comma 11  della  legge   8 agosto   1995,
          n. 335, come modificato  dall'articolo 1,  comma 15,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini  dell'aggiornamento
          triennale  del  coefficiente  di  trasformazione   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, della predetta  legge  n. 335  del
          1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
          comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito con  modificazioni  con  legge  30 luglio  2010,
          n. 122, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con
          effetto dal  1° gennaio  2013  lo  stesso  coefficiente  di
          trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
          valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
          agli incrementi della  speranza  di  vita  nell'ambito  del
          procedimento gia' previsto  per  i  requisiti  del  sistema
          pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge  31 maggio
          2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          30 luglio  2010,  n. 122,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni,   e,   conseguentemente,   ogniqualvolta   il
          predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
          valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
          l'incremento dello stesso tale da superare di  una  o  piu'
          unita'  il  predetto  valore  di  70,  il  coefficiente  di
          trasformazione di  cui  al  comma 6  dell'articolo 1  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effetto  dalla
          decorrenza  di  tale  determinazione,  anche  per  le  eta'
          corrispondenti a tali valori  superiori  a  70  nell'ambito
          della medesima procedura di cui  all'articolo 1,  comma 11,
          della citata legge n. 335  del  1995. Resta  fermo  che  la
          rideterminazione    aggiornata    del    coefficiente    di
          trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
          eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
          effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
          comma 11, della citata legge n. 335 del  1995. Al  fine  di
          uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
          all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto  1995,
          n. 335   e   successive   modificazioni   e   integrazioni,
          all'adeguamento  dei  requisiti  di  cui  al   comma 12-ter
          dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  gli
          aggiornamenti  dei  coefficienti   di   trasformazione   in
          rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
          sono effettuati con periodicita' biennale. 
            17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata,
          ferma restando la possibilita' di conseguire la  stessa  ai
          sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,  per  gli
          addetti  alle  lavorazioni   particolarmente   faticose   e
          pesanti, a norma dell' articolo 1  della  legge  4 novembre
          2010,  n. 183,  all'  articolo 1  del  decreto  legislativo
          21 aprile  2011,  n. 67,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
            - al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle
          seguenti:  "2008-2011"  e  alla  lettera  d)  del  medesimo
          comma 5  le  parole  "per  gli  anni  2011  e  2012"   sono
          sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; 
            - al  comma 4,  la  parola  "2013"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "2012"  e  le  parole:  "con  un'eta'  anagrafica
          ridotta di tre anni ed  una  somma  di  eta'  anagrafica  e
          anzianita' contributiva ridotta di tre unita'  rispetto  ai
          requisiti previsti dalla Tabella B" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; 
            - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4
          e 5" sono sostituite rispettivamente dalle  seguenti:  "dal
          1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5"; 
            - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
            "6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui
          al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di  giorni
          lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i  requisiti
          per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il  requisito
          anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B  di  cui
          all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
            a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due
          unita' per coloro che svolgono le predette attivita' per un
          numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
            b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di  una
          unita'  per  coloro  che  svolgono  le  predette  attivita'
          lavorative per un numero di giorni lavorativi  all'anno  da
          72 a 77."; 
            - al comma 7 le parole "comma 6"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "commi 6 e 6-bis". 
            17-bis. Per i  lavoratori  di  cui  al  comma 17  non  si
          applicano le disposizioni di cui al  comma 5  del  presente
          articolo  e  continuano  a  trovare  applicazione,  per   i
          soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento  dal
          1° gennaio 2012 ai sensi  del  citato  decreto  legislativo
          n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17  del  presente
          articolo, le disposizioni di cui  all'articolo 12,  comma 2
          del decreto-legge 31 maggio 2010,  n. 78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30 luglio  2010,   n. 122   e
          successive modificazioni e integrazioni. 
            18. Allo scopo di assicurare un  processo  di  incremento
          dei requisiti minimi di accesso al pensionamento  anche  ai
          regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
          siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,    requisiti    diversi    da    quelli    vigenti
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi   compresi
          quelli  relativi  ai  lavoratori  di  cui  all'articolo 78,
          comma 23,  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388,  e  al
          personale di cui al  decreto  legislativo  12 maggio  1995,
          n. 195,  di  cui  alla  legge  27 dicembre  1941,  n. 1570,
          nonche' ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare
          entro  il  31 ottobre  2012,  ai  sensi   dell'articolo 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono  adottate  le  relative
          misure  di  armonizzazione  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema  pensionistico,  tenendo  conto   delle   obiettive
          peculiarita' ed esigenze dei settori di  attivita'  nonche'
          dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto  indicato
          al comma 3,  primo  periodo,  le  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti
          al  Fondo  speciale  istituito  presso  l'INPS   ai   sensi
          dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
            19. All'articolo 1,  comma 1,  del  decreto   legislativo
          2 febbraio  2006,  n. 42,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole  ",
          di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 
            20. Resta fermo che l'attuazione  delle  disposizioni  di
          cui  all'articolo 72  del  decreto-legge  25 giugno   2008,
          n. 112, convertito con  modificazioni  con  legge  6 agosto
          2008, n. 133, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
          pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene  conto
          della  rideterminazione  dei  requisiti   di   accesso   al
          pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al
          fine di agevolare il processo di  riduzione  degli  assetti
          organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,
          inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
          raggiungimento del limite  di  eta'  gia'  adottati,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  nei
          confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
          cui  all'articolo 1,  comma 2,  del   decreto   legislativo
          30 marzo   2001,   n. 165,   anche   se   aventi    effetto
          successivamente al 1° gennaio 2012. 
            21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre
          2017 e' istituito un contributo di  solidarieta'  a  carico
          degli   iscritti   e   dei   pensionati   delle    gestioni
          previdenziali  confluite  nel  Fondo  pensioni   lavoratori
          dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di
          volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
          di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al
          riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare  della  misura
          del  contributo  e'  definita  dalla  Tabella  A   di   cui
          all'Allegato  n. 1  del  presente   decreto-legge   ed   e'
          determinata  in   rapporto   al   periodo   di   iscrizione
          antecedente   l'armonizzazione   conseguente   alla   legge
          8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di  pensione  calcolata
          in base ai parametri piu'  favorevoli  rispetto  al  regime
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono   escluse
          dall'assoggettamento al contributo le pensioni  di  importo
          pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo  INPS,  le
          pensioni e gli assegni di  invalidita'  e  le  pensioni  di
          inabilita'.  Per  le  pensioni  a  carico  del   Fondo   di
          previdenza per il personale di volo dipendente  da  aziende
          di navigazione aerea  l'imponibile  di  riferimento  e'  al
          lordo della quota di pensione capitalizzata al momento  del
          pensionamento. A  seguito  dell'applicazione  del  predetto
          contributo sui trattamenti  pensionistici,  il  trattamento
          pensionistico  medesimo,  al  netto   del   contributo   di
          solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
          a 5 volte il trattamento minimo. 
            22. Con  effetto  dal   1° gennaio   2012   le   aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          delle gestioni pensionistiche dei  lavoratori  artigiani  e
          commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
          incrementate di 1,3  punti  percentuali  dall'anno  2012  e
          successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino  a
          raggiungere il livello del 24 per cento. 
            23. Con  effetto  dal   1° gennaio   2012   le   aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          dei  lavoratori  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
          iscritti alla relativa  gestione  autonoma  dell'INPS  sono
          rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui  all'Allegato
          n. 1 del presente decreto. 
            24. In   considerazione   dell'esigenza   di   assicurare
          l'equilibrio  finanziario  delle  rispettive  gestioni   in
          conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,   n. 509,   e   al   decreto   legislativo
          10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme  gestorie  di
          cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
          autonomia gestionale, entro e  non  oltre  il  30 settembre
          2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio  tra  entrate
          contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
          bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di  cinquanta
          anni.   Le   delibere   in    materia    sono    sottoposte
          all'approvazione  dei  Ministeri   vigilanti   secondo   le
          disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono
          in modo definitivo entro trenta giorni dalla  ricezione  di
          tali delibere. Decorso il  termine  del  30 settembre  2012
          senza l'adozione dei  previsti  provvedimenti,  ovvero  nel
          caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri  vigilanti,   si
          applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: 
            a)  le  disposizioni  di  cui  al  comma 2  del  presente
          articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti  alle
          relative gestioni; 
            b) un contributo di solidarieta', per  gli  anni  2012  e
          2013, a carico  dei  pensionati  nella  misura  dell'1  per
          cento. 
            25. In  considerazione   della   contingente   situazione
          finanziaria, la rivalutazione  automatica  dei  trattamenti
          pensionistici,  secondo  il  meccanismo   stabilito   dall'
          articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
          e' riconosciuta, per gli anni 2012 e  2013,  esclusivamente
          ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino  a
          tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del  100
          per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte
          il trattamento  minimo  INPS  e  inferiore  a  tale  limite
          incrementato  della  quota  di   rivalutazione   automatica
          spettante  ai  sensi  del  presente  comma,  l'aumento   di
          rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
          predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18 del
          decreto-legge  6 luglio  2011,   n. 98,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15 luglio  2011,  n. 111,  e'
          abrogato. 
            26. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  ai  professionisti
          iscritti alla  gestione  separata  di  cui  all'articolo 2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  non  titolari
          di pensione e non iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
          obbligatorie sono estese le tutele di  cui  all'articolo 1,
          comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
            27. Presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
          euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
          2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno  2015. Con
          decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
          predetto Fondo. 
            27-bis.   L'autorizzazione   di   spesa   di   cui   all'
          articolo 10, comma 5, del decreto-legge  29 novembre  2004,
          n. 282,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  500.000  euro  per
          l'anno 2013. 
            28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          costituisce,  senza  oneri  aggiuntivi   per   la   finanza
          pubblica,  una  Commissione  composta  da  esperti   e   da
          rappresentanti di enti gestori di  previdenza  obbligatoria
          nonche' di Autorita'  di  vigilanza  operanti  nel  settore
          previdenziale, al fine di valutare,  entro  il  31 dicembre
          2012, nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza
          pubblica e delle  compatibilita'  finanziarie  del  sistema
          pensionistico  nel  medio/lungo   periodo,   possibili   ed
          ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al  trattamento
          pensionistico determinato secondo  il  metodo  contributivo
          rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
          devono essere funzionali  a  scelte  di  vita  individuali,
          anche correlate alle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro,
          fermo restando il rispetto del  principio  dell'adeguatezza
          della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
          rispetto  degli  equilibri  e   compatibilita'   succitati,
          saranno analizzate, entro il  31 dicembre  2012,  eventuali
          forme    di    decontribuzione    parziale    dell'aliquota
          contributiva  obbligatoria   verso   schemi   previdenziali
          integrativi  in  particolare   a   favore   delle   giovani
          generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
          obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza  operanti  nel
          settore della previdenza. 
            29. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali
          elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di  forme
          di previdenza  obbligatoria,  un  programma  coordinato  di
          iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
          cio'  concorrono  la  comunicazione  da  parte  degli  enti
          gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa  la  posizione
          previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'   di
          comunicazione e  promozione  istruite  da  altre  Autorita'
          operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
          essere tesi a diffondere la consapevolezza, in  particolare
          tra    le    giovani    generazioni,    della    necessita'
          dell'accantonamento di risorse  a  fini  previdenziali,  in
          funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38  della
          Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso  le
          risorse  umane  e  strumentali  previste   a   legislazione
          vigente. 
            30. Il  Governo  promuove,  entro  il  31 dicembre  2011,
          l'istituzione di  un  tavolo  di  confronto  con  le  parti
          sociali  al   fine   di   riordinare   il   sistema   degli
          ammortizzatori sociali e  degli  istituti  di  sostegno  al
          reddito e della formazione continua. 
            31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto  di  cui
          all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo  unico
          delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,   n. 917,
          erogate in denaro e in natura, di importo  complessivamente
          eccedente euro  1.000.000  non  si  applica  il  regime  di
          tassazione separata di  cui  all'articolo 19  del  medesimo
          TUIR. Tale importo concorre  alla  formazione  del  reddito
          complessivo.  Le  disposizioni  del   presente   comma   si
          applicano in ogni caso a tutti i compensi  e  indennita'  a
          qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
          di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
          2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente  comma  si
          applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
          cui diritto  alla  percezione  e'  sorto  a  decorrere  dal
          1° gennaio 2011. 
            31-bis.    Al    primo    periodo    del     comma 22-bis
          dell'articolo 18 del decreto-legge  6 luglio  2011,  n. 98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, dopo  le  parole:  «eccedente  150.000  euro»  sono
          inserite le seguenti: «e al  15  per  cento  per  la  parte
          eccedente 200.000 euro».". 
            Si riporta il testo del  comma 2  dell'articolo 13  della
          citata legge 27 marzo 1992, n. 257: 
            "2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data
          di entrata in vigore  della  presente  legge  i  lavoratori
          occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso
          di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che
          possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria
          per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  almeno
          trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva  agli
          effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo
          comma, lettere a) e b), della L. 30 aprile 1969, n. 153,  e
          successive modificazioni, hanno facolta' di  richiedere  la
          concessione  di  un  trattamento  di  pensione  secondo  la
          disciplina  di  cui  al  medesimo  articolo 22   della   L.
          30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una
          maggiorazione dell'anzianita' assicurativa  e  contributiva
          pari al periodo necessario per la maturazione del requisito
          dei  trentacinque  anni   prescritto   dalle   disposizioni
          soprarichiamate, in ogni  caso  non  superiore  al  periodo
          compreso tra la data di risoluzione del rapporto  e  quella
          del   compimento   di   sessanta   anni,   se   uomini,   o
          cinquantacinque anni se donne". 
            Il citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  recante
          "Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti   pubblici",   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  22 dicembre  2011,  n. 214,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. 
            Si riporta il testo del  comma 7  dell'articolo 13  della
          citata legge 27 marzo 1992, n. 257: 
            "7. Ai   fini   del   conseguimento   delle   prestazioni
          pensionistiche  per  i  lavoratori  che  abbiano  contratto
          malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
          documentate  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  il  numero  di
          settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa  a
          periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata
          esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente
          di 1,5". 
            Comma 118: 
            Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice civile: 
            "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
            Sono considerate societa' controllate: 
            1) le societa' in cui  un'altra  societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
            2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di  voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
            3) le societa' che  sono  sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
            Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e  2)  del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
            Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle   quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati". 
            Comma 121: 
            Si riporta il testo  del  comma 9  dell'articolo 8  della
          legge 29 dicembre 1990, n. 407: 
            "9. A decorrere dal 1° gennaio  1991  nei  confronti  dei
          datori di lavoro di cui ai commi  1,  2  e  3  in  caso  di
          assunzioni  con  contratto   a   tempo   indeterminato   di
          lavoratori  disoccupati  da  almeno  ventiquattro  mesi   o
          sospesi   dal   lavoro   e   beneficiari   di   trattamento
          straordinario  di  integrazione  salariale  da  un  periodo
          uguale a quello suddetto, quando esse non siano  effettuate
          in  sostituzione  di  lavoratori  dipendenti  dalle  stesse
          imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o  per
          riduzione   del   personale   o   sospesi,   i   contributi
          previdenziali ed assistenziali sono applicati nella  misura
          del 50 per cento per un periodo di trentasei  mesi.  A  tal
          fine sara' costituita in ogni regione apposita lista  dalla
          quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta
          nominativa, secondo  le  modalita'  indicate  entro  trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale. Nelle ipotesi di assunzioni  di  cui  al  presente
          comma effettuate da  imprese  operanti  nei  territori  del
          Mezzogiorno di cui al  testo  unico  approvato  con  D.P.R.
          6 marzo 1978, n. 218 , ovvero  da  imprese  artigiane,  non
          sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali  per
          un periodo di trentasei mesi". 
            Comma 122: 
            Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile
          1987,  n. 183,  recante  "Coordinamento   delle   politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari": 
            "Art.5. Fondo di rotazione. 
            1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del  tesoro  -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
          . 
            2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si  avvale  di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
            a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla  legge
          3 ottobre 1977, n. 863, che  viene  soppresso  a  decorrere
          dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al
          comma 1; 
            b) le somme erogate  dalle  istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
            c) le somme da individuare annualmente in sede  di  legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2,  comma 1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare; 
            d) le somme  annualmente  determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
            3. Restano  salvi  i  rapporti  finanziari   direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui  all'articolo 2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile  1971,  n. 321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748". 
            Si riporta il testo del  comma 4  dell'articolo 23  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato. (Legge di stabilita' 2012): 
            "4. Il Fondo di rotazione di cui al  comma 1  destina  le
          risorse  finanziarie  a  proprio  carico,  provenienti   da
          un'eventuale  riduzione  del   tasso   di   cofinanziamento
          nazionale dei programmi dei  fondi  strutturali  2007/2013,
          alla    realizzazione    di    interventi    di    sviluppo
          socio-economico concordati tra le Autorita' italiane  e  la
          Commissione europea nell'ambito del processo  di  revisione
          dei predetti programmi". 
            Comma 125: 
            Si riporta il testo dell'articolo 8  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
            "Art. 8. Determinazione del reddito complessivo 
            1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi
          di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le
          perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali  di
          cui all'articolo 66 e quelle  derivanti  dall'esercizio  di
          arti e professioni. Non concorrono  a  formare  il  reddito
          complessivo dei  percipienti  i  compensi  non  ammessi  in
          deduzione ai sensi dell'articolo 60. 
            2. Le perdite delle societa' in  nome  collettivo  ed  in
          accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche'  quelle
          delle societa' semplici e delle associazioni  di  cui  allo
          stesso  articolo  derivanti  dall'esercizio   di   arti   e
          professioni, si sottraggono per ciascun socio  o  associato
          nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
          della  societa'  in  accomandita  semplice   che   eccedono
          l'ammontare del capitale sociale la  presente  disposizione
          si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. 
            3. Le  perdite  derivanti   dall'esercizio   di   imprese
          commerciali e  quelle  derivanti  dalla  partecipazione  in
          societa' in nome collettivo e in accomandita semplice  sono
          computate in diminuzione dai  relativi  redditi  conseguiti
          nei periodi di imposta e per la differenza nei  successivi,
          ma non oltre il quinto,  per  l'intero  importo  che  trova
          capienza in essi. La presente disposizione non  si  applica
          per le perdite  determinate  a  norma  dell'articolo 66. Si
          applicano le  disposizioni  dell'articolo 84,  comma 2,  e,
          limitatamente  alle  societa'  in  nome  collettivo  ed  in
          accomandita  semplice,  quelle  di  cui  al   comma 3   del
          medesimo". 
            Si  riporta  il   testo   dell'articolo 9   del   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  recante  "Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero", e successive modificazioni: 
            "Art. 9 (Permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo) 
            1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un
          permesso di soggiorno in corso di validita',  che  dimostra
          la disponibilita' di un reddito non  inferiore  all'importo
          annuo  dell'assegno  sociale  e,  nel  caso  di   richiesta
          relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo  i
          parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b)  e
          di un alloggio idoneo  che  rientri  nei  parametri  minimi
          previsti dalla legge regionale per gli alloggi di  edilizia
          residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei  requisiti
          di  idoneita'  igienico-sanitaria  accertati   dall'Azienda
          unita' sanitaria locale  competente  per  territorio,  puo'
          chiedere al questore il rilascio del permesso di  soggiorno
          UE per soggiornanti di lungo  periodo,  per  se'  e  per  i
          familiari di cui all'articolo 29, comma 1. 
            1-bis. Il permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di
          lungo  periodo  rilasciato  allo  straniero   titolare   di
          protezione internazionale  come  definita  dall'articolo 2,
          comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  19 novembre
          2007,  n. 251,  reca,  nella  rubrica   «annotazioni»,   la
          dicitura    «protezione     internazionale     riconosciuta
          dall'Italia il» e riporta, di seguito, la data  in  cui  la
          protezione e' stata riconosciuta. 
            1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno  UE
          per soggiornanti di lungo periodo di  cui  al  comma 1-bis,
          non e' richiesta  allo  straniero  titolare  di  protezione
          internazionale  ed  ai  suoi  familiari  la  documentazione
          relativa all'idoneita' dell'alloggio  di  cui  al  comma 1,
          ferma restando  la  necessita'  di  indicare  un  luogo  di
          residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2,  lettera  c),
          del regolamento di attuazione. Per gli  stranieri  titolari
          di  protezione  internazionale   che   si   trovano   nelle
          condizioni  di  vulnerabilita'   di   cui   all'articolo 8,
          comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la
          disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a
          fini  assistenziali  o  caritatevoli,  da  parte  di   enti
          pubblici o privati riconosciuti,  concorre  figurativamente
          alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura
          del quindici per cento del relativo importo. 
            2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo
          periodo e' a tempo indeterminato  ed  e'  rilasciato  entro
          novanta giorni dalla richiesta. 
            2-bis. Il rilascio  del  permesso  di  soggiorno  UE  per
          soggiornanti   di   lungo   periodo   e'   subordinato   al
          superamento, da  parte  del  richiedente,  di  un  test  di
          conoscenza della  lingua  italiana,  le  cui  modalita'  di
          svolgimento  sono  determinate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. Nel caso di  permesso  di
          soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita'  di
          ricerca presso le  universita'  e  gli  enti  vigilati  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non
          e' richiesto il  superamento  del  test  di  cui  al  primo
          periodo. 
            2-ter. La disposizione  di  cui  al  comma 2-bis  non  si
          applica   allo    straniero    titolare    di    protezione
          internazionale. 
            3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  agli
          stranieri che: 
            a)  soggiornano  per  motivi  di  studio   o   formazione
          professionale; 
            b) soggiornano a titolo di protezione  temporanea  o  per
          motivi  umanitari  ovvero  hanno  chiesto  il  permesso  di
          soggiorno a tale titolo e sono in attesa di  una  decisione
          su tale richiesta; 
            c)  hanno  chiesto  la  protezione  internazionale   come
          definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del  decreto
          legislativo 19 novembre  2007,  n. 251  e  sono  ancora  in
          attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; 
            d) sono titolari di un permesso  di  soggiorno  di  breve
          durata previsto dal presente testo unico e dal  regolamento
          di attuazione; 
            e)  godono  di  uno  status  giuridico   previsto   dalla
          convenzione   di   Vienna   del   1961   sulle    relazioni
          diplomatiche, dalla convenzione di Vienna  del  1963  sulle
          relazioni  consolari,  dalla  convenzione  del  1969  sulle
          missioni speciali o dalla convenzione di  Vienna  del  1975
          sulla rappresentanza degli Stati nelle loro  relazioni  con
          organizzazioni internazionali di carattere universale. 
            4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo
          periodo  non  puo'   essere   rilasciato   agli   stranieri
          pericolosi per  l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza  dello
          Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene  conto  anche
          dell'appartenenza dello straniero ad  una  delle  categorie
          indicate  nell'articolo 1  della  legge  27 dicembre  1956,
          n. 1423,  come  sostituito  dall'articolo 2   della   legge
          3 agosto  1988,  n. 327,  o  nell'articolo 1  della   legge
          31 maggio 1965, n. 575,  come  sostituito  dall'articolo 13
          della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di  eventuali
          condanne  anche  non  definitive,  per  i  reati   previsti
          dall'articolo 380 del codice di procedura penale,  nonche',
          limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del
          medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un  provvedimento
          di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui  al
          presente comma  il  questore  tiene  conto  altresi'  della
          durata   del   soggiorno   nel   territorio   nazionale   e
          dell'inserimento  sociale,  familiare  e  lavorativo  dello
          straniero. 
            4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  di  cui  al
          comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca
          o cessazione dello status  di  rifugiato  o  di  protezione
          sussidiaria previsti dagli  articoli  9,13,  15  e  18  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei  casi  di
          cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto
          legislativo, allo straniero e' rilasciato  un  permesso  di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,  aggiornato
          con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis
          ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza
          dei requisiti previsti dal presente testo unico. (75) 
            5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non
          si computano i periodi di soggiorno per i  motivi  indicati
          nelle lettere d) ed e) del comma 3. 
            5-bis. Il calcolo del periodo  di  soggiorno  di  cui  al
          comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno  UE  per
          soggiornanti di lungo periodo di  cui  al  comma 1-bis,  e'
          effettuato a partire  dalla  data  di  presentazione  della
          domanda di protezione internazionale in base alla quale  la
          protezione internazionale e' stata riconosciuta. 
            6. Le assenze dello straniero  dal  territorio  nazionale
          non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1  e
          sono incluse nel computo del medesimo periodo  quando  sono
          inferiori  a  sei   mesi   consecutivi   e   non   superano
          complessivamente dieci  mesi  nel  quinquennio,  salvo  che
          detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
          agli obblighi militari, da gravi e  documentati  motivi  di
          salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. 
            7. Il  permesso  di  soggiorno  di  cui  al  comma 1   e'
          revocato: 
            a) se e' stato acquisito fraudolentemente; 
            b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; 
            c) quando mancano o vengano a mancare le  condizioni  per
          il rilascio, di cui al comma 4; 
            d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione  per  un
          periodo di dodici mesi consecutivi; 
            e) in caso di conferimento di permesso  di  soggiorno  di
          lungo periodo da parte di altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea, previa comunicazione da parte di  quest'ultimo,  e
          comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato  per
          un periodo superiore a sei anni. 
            8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di
          soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo'
          riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui  al  presente
          articolo. In tal caso, il periodo di  cui  al  comma 1,  e'
          ridotto a tre anni. 
            9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso  di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  e  nei  cui
          confronti  non  debba  essere  disposta   l'espulsione   e'
          rilasciato un permesso  di  soggiorno  per  altro  tipo  in
          applicazione del presente testo unico. (70) 
            10. Nei confronti del titolare del permesso di  soggiorno
          UE per soggiornanti di  lungo  periodo,  l'espulsione  puo'
          essere disposta: (77) 
            a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza  dello
          Stato; 
            b)  nei  casi  di  cui   all'articolo 3,   comma 1,   del
          decreto-legge  27 luglio  2005,  n. 144,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
            c) quando lo straniero appartiene ad una delle  categorie
          indicate  all'articolo 1  della  legge  27 dicembre   1956,
          n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio  1965,
          n. 575, sempre  che  sia  stata  applicata,  anche  in  via
          cautelare, una delle misure di  cui  all'articolo 14  della
          legge 19 marzo 1990, n. 55. 
            10-bis. L'espulsione  del  rifugiato  o  dello  straniero
          ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
          comma 1-bis, e' disciplinata dall'articolo 20  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 
            11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione
          di  cui  al  comma 10,  si  tiene  conto  anche   dell'eta'
          dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio
          nazionale,   delle    conseguenze    dell'espulsione    per
          l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di  legami
          familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
          di tali vincoli con il Paese di origine. 
            12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
          soggiornante nel territorio dello Stato,  il  titolare  del
          permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo
          puo': 
            a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di
          visto e  circolare  liberamente  sul  territorio  nazionale
          salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6; 
            b) svolgere nel territorio  dello  Stato  ogni  attivita'
          lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
          espressamente riserva al cittadino o vieta allo  straniero.
          Per lo svolgimento di attivita' di lavoro  subordinato  non
          e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno  di  cui
          all'articolo 5-bis; 
            c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale,  di
          previdenza sociale, di quelle  relative  ad  erogazioni  in
          materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
          all'accesso a beni e servizi a disposizione  del  pubblico,
          compreso l'accesso  alla  procedura  per  l'ottenimento  di
          alloggi di edilizia residenziale pubblica,  salvo  che  sia
          diversamente  disposto  e   sempre   che   sia   dimostrata
          l'effettiva  residenza  dello  straniero   sul   territorio
          nazionale; 
            d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme  e
          nei limiti previsti dalla vigente normativa. 
            13.  E'  autorizzata  la  riammissione   sul   territorio
          nazionale dello straniero espulso  da  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea titolare del permesso di  soggiorno  UE
          per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
          costituisce  un  pericolo  per  l'ordine  pubblico   e   la
          sicurezza dello Stato. 
            13-bis. E' autorizzata,  altresi',  la  riammissione  sul
          territorio nazionale dello straniero titolare del  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  titolare
          di protezione internazionale  allontanato  da  altro  Stato
          membro dell'Unione europea e  dei  suoi  familiari,  quando
          nella  rubrica  'annotazioni'  del  medesimo  permesso   e'
          riportato  che  la  protezione  internazionale   e'   stata
          riconosciuta   dall'Italia.   Entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della relativa richiesta  di  informazione,  si
          provvede a comunicare allo Stato membro richiedente  se  lo
          straniero beneficia ancora  della  protezione  riconosciuta
          dall'Italia". 
            Il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          5 dicembre 2013, n. 159, recante  "Regolamento  concernente
          la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
          applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica
          equivalente  (ISEE),  e'  pubblicato   nella   Gazz.   Uff.
          24 gennaio 2014, n. 19. 
            Comma 129: 
            Il testo del comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917,  e'
          citato nelle note al comma 12 
            Comma 130: 
            Il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          5 dicembre 2013, n. 159, e' citato nelle note al comma 125 
            Comma 131: 
            Si riporta il testo del comma 1259 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato   (legge    finanziaria    2007)",    e    successive
          modificazioni: 
            "1259. Fatte salve le  competenze  delle  regioni,  delle
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti
          locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119  della
          Costituzione, il Ministro delle politiche per la  famiglia,
          di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della
          solidarieta'  sociale  e  per   i   diritti   e   le   pari
          opportunita', promuove, ai sensi  dell'articolo 8,  comma 6
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata  di  cui  all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente  ad  oggetto  il
          riparto di una somma di 100  milioni  di  euro  per  l'anno
          2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni  di
          euro per l'anno  2009. Nell'intesa  sono  stabiliti,  sulla
          base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione
          statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri
          e le modalita' sulla cui base le regioni attuano  un  piano
          straordinario di intervento per  lo  sviluppo  del  sistema
          territoriale  dei   servizi   socio-educativi,   al   quale
          concorrono  gli  asili   nido,   i   servizi   integrativi,
          diversificati per modalita'  strutturali,  di  accesso,  di
          frequenza e di funzionamento, e i  servizi  innovativi  nei
          luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati,
          al  fine  di  favorire  il  conseguimento  entro  il  2010,
          dell'obiettivo comune della copertura territoriale  del  33
          per cento fissato dal  Consiglio  europeo  di  Lisbona  del
          23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra
          le diverse aree del Paese. Per le finalita'  del  piano  e'
          autorizzata una spesa di 100 milioni  di  euro  per  l'anno
          2007, di 170 milioni di euro  per  l'anno  2008  e  di  100
          milioni di euro per l'anno 2009". 
            Si riporta il  testo  del  comma 1  dell'articolo 58  del
          decreto-legge  22 giugno  2012,  n. 83,   recante   "Misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese",  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
            "1. E' istituito presso l'Agenzia per  le  erogazioni  in
          agricoltura un fondo per  l'efficientamento  della  filiera
          della produzione e dell'erogazione e per  il  finanziamento
          dei  programmi  nazionali  di  distribuzione   di   derrate
          alimentari alle  persone  indigenti  nel  territorio  della
          Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite
          agli  indigenti   mediante   organizzazioni   caritatevoli,
          conformemente alle modalita' previste dal Regolamento  (CE)
          n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007". 
            Si  riporta  il   testo   dell'articolo 8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali", e successive modificazioni: 
            "Art.8. Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e
          Conferenza unificata. 
            1. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
            2. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
            3. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,  su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". 
            Comma 132: 
            Si riporta il  testo  del  comma 1  dell'articolo 19  del
          decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante  "Disposizioni
          urgenti  per  il  rilancio  economico  e  sociale,  per  il
          contenimento e la razionalizzazione della  spesa  pubblica,
          nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto
          all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248: 
            "1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per  la
          tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le  sue
          problematiche   generazionali,   nonche'   per   supportare
          l'Osservatorio  nazionale   sulla   famiglia,   presso   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato «Fondo per  le  politiche  della  famiglia»,  al
          quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
          2006 e di dieci  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2007". 
            Si riporta il testo del comma 1250 dell'articolo 1  della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
            "1250. Il Fondo per le politiche della  famiglia  di  cui
          all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,
          n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni  di  euro  per
          l'anno 2007 e di 180 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2008  e  2009. Il  Ministro  delle  politiche  per  la
          famiglia utilizza il  Fondo:  per  istituire  e  finanziare
          l'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia  prevedendo   la
          rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali  da
          un lato e delle regioni, delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano e degli enti  locali  dall'altro,  nonche'  la
          partecipazione dell'associazionismo e  del  terzo  settore;
          per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo  di
          vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge  8 marzo
          2000, n. 53; per sperimentare  iniziative  di  abbattimento
          dei costi dei servizi per le famiglie con numero  di  figli
          pari o  superiore  a  quattro;  per  sostenere  l'attivita'
          dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e  della
          pornografia minorile di  cui  all'articolo 17  della  legge
          3 agosto  1998,   n. 269,   e   successive   modificazioni,
          dell'Osservatorio nazionale per  l'infanzia  e  del  Centro
          nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia  di
          cui alla legge 23 dicembre  1997,  n. 451;  per  sviluppare
          iniziative  che  diffondano  e  valorizzino   le   migliori
          iniziative in materia di politiche  familiari  adottate  da
          enti  pubblici  e   privati,   enti   locali,   imprese   e
          associazioni; per sostenere le  adozioni  internazionali  e
          garantire il pieno funzionamento della Commissione  per  le
          adozioni internazionali". 
            Comma 133: 
            Si riporta il  testo  del  comma 10  dell'articolo 7  del
          decreto-legge   13 settembre    2012,    n. 158,    recante
          "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese
          mediante un piu' alto  livello  di  tutela  della  salute",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
          n. 189: 
            "10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e,
          a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle  dogane
          e dei monopoli, tenuto conto degli  interessi  pubblici  di
          settore,  sulla  base  di  criteri,  anche  relativi   alle
          distanze da istituti di istruzione primaria  e  secondaria,
          da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi  di  culto,
          da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede  di
          Conferenza unificata, di  cui  all'articolo 8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n. 281,   e    successive
          modificazioni, da emanare  entro  centoventi  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  provvede   a   pianificare   forme   di
          progressiva ricollocazione dei punti della rete  fisica  di
          raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui
          all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo  unico  di
          cui  al  regio  decreto  n. 773  del  1931,  e   successive
          modificazioni, che risultano territorialmente  prossimi  ai
          predetti luoghi. Le  pianificazioni  operano  relativamente
          alle concessioni di  raccolta  di  gioco  pubblico  bandite
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna
          nuova   concessione,   in   funzione   della   dislocazione
          territoriale degli istituti scolastici primari e secondari,
          delle strutture sanitarie ed  ospedaliere,  dei  luoghi  di
          culto esistenti alla data del relativo bando.  Ai  fini  di
          tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti
          all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di  ogni
          altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi
          incluse  proposte  motivate  dei  comuni  ovvero  di   loro
          rappresentanze    regionali     o     nazionali.     Presso
          l'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,  a
          seguito della sua incorporazione,  presso  l'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, un  osservatorio  di
          cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri
          della salute,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative
          delle famiglie e dei giovani,  nonche'  rappresentanti  dei
          comuni,  per  valutare  le   misure   piu'   efficaci   per
          contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno
          della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non
          e' corrisposto alcun emolumento,  compenso  o  rimborso  di
          spese". 
            Si riporta il testo del  comma 68  dell'articolo 2  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2010)": 
            "68. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
          del finanziamento del Servizio sanitario  nazionale  a  cui
          concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e
          2012: 
            a)  in  deroga  a  quanto  stabilito  dall'  articolo 13,
          comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio  2000,  n. 56,
          il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
          concedere alle regioni a statuto ordinario e  alla  Regione
          siciliana anticipazioni, con  riferimento  al  livello  del
          finanziamento a cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  da
          accreditare sulle contabilita' speciali di cui  al  comma 6
          dell' articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  in
          essere presso le tesorerie provinciali dello  Stato,  fermo
          restando quanto previsto dall' articolo 77-quater, commi da
          2  a  6,  del   decreto-legge   25 giugno   2008,   n. 112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  6 agosto  2008,
          n. 133; 
            b) la misura dell'erogazione del suddetto  finanziamento,
          comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla  lettera
          a), e' fissata al livello del  97  per  cento  delle  somme
          dovute a titolo  di  finanziamento  ordinario  della  quota
          indistinta, al  netto  delle  entrate  proprie  e,  per  la
          Regione siciliana,  della  compartecipazione  regionale  al
          finanziamento  della   spesa   sanitaria,   quale   risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per  i  medesimi  anni.  Per  le  regioni   che   risultano
          adempienti nell'ultimo triennio rispetto  agli  adempimenti
          previsti dalla normativa vigente, la  misura  della  citata
          erogazione del finanziamento e' fissata al livello  del  98
          per cento; tale livello puo' essere  ulteriormente  elevato
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 
            c) la quota di finanziamento condizionata  alla  verifica
          positiva  degli  adempimenti  regionali  e'  fissata  nelle
          misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
          alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
          all'erogazione nella misura del 97 per cento e  per  quelle
          che accedono all'erogazione nella misura del 98  per  cento
          ovvero in misura superiore. All'erogazione di  detta  quota
          si provvede a seguito dell'esito  positivo  della  verifica
          degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e  dalla
          presente legge; 
            d) nelle  more  dell'espressione  dell'intesa,  ai  sensi
          delle norme vigenti, da parte della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  sulla  ripartizione  delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   destinate   al
          finanziamento    del    Servizio    sanitario    nazionale,
          l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
          commisurata al livello delle erogazioni effettuate  in  via
          anticipata definitiva, a seguito del  raggiungimento  della
          citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
          di riferimento; 
            e) sono autorizzati, in  sede  di  conguaglio,  eventuali
          recuperi necessari, anche a carico delle somme a  qualsiasi
          titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; 
            f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo
          spettanti, le compensazioni degli importi  a  credito  e  a
          debito di ciascuna regione e provincia  autonoma,  connessi
          alla  mobilita'  sanitaria  interregionale  di   cui   all'
          articolo 12, comma 3, lettera b), del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n. 502,  e  successive   modificazioni,
          nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui all'
          articolo 18,  comma 7,  dello  stesso  decreto  legislativo
          n. 502 del 1992, e  successive  modificazioni.  I  predetti
          importi sono definiti dal Ministero della  salute  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". 
            Si riporta il testo  del  comma 24  dell'articolo 15  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  "Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario",  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge
          7 agosto 2012, n. 135: 
            "24. Si applicano, a decorrere  dall'esercizio  2013,  le
          disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68,  della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191". 
            Comma 135: 
            Si riporta il testo del comma 601  dell'articolo 1  della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
            "601. A decorrere dall'anno 2007, al  fine  di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          «Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
          e   «Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche».   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di  cui  alla  legge  18 dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003,  n. 53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio". 
            Si riporta il  testo  del  comma 39  dell'articolo 7  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 
            "39. A decorrere  dal  1° gennaio  2013  le  contabilita'
          speciali  scolastiche   di   cui   all'articolo 5-ter   del
          decreto-legge 28 dicembre  2001,  n. 452,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  27 febbraio  2002,  n. 16,  non
          sono piu' alimentate. Le somme disponibili alla stessa data
          sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura
          pari a 100 milioni per ciascuno degli  anni  2013,  2014  e
          2015, la restante parte e'  versata  nell'anno  2016. Dallo
          stesso anno le contabilita'  speciali  sono  soppresse.  Le
          predette somme sono  annualmente  riassegnate  ai  capitoli
          relativi alle spese di funzionamento delle scuole  iscritti
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca". 
            Comma 137: 
            Si riporta il testo del  comma 1.1  dell'articolo 15  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre
          1986, n. 917, come modificato dalla presente legge: 
            "1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  24
          per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a  decorrere
          dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in  denaro,  per
          importo non superiore a 30.000 euro annui, a  favore  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS),
          delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
          fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nei
          Paesi   non   appartenenti   all'Organizzazione   per    la
          cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La  detrazione
          e' consentita  a  condizione  che  il  versamento  di  tali
          erogazioni sia eseguito tramite  banca  o  ufficio  postale
          ovvero mediante gli altri  sistemi  di  pagamento  previsti
          dall'articolo 23 del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,
          n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee  a  consentire
          all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di  efficaci
          controlli, che possono essere  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai  sensi
          dell'articolo 17,  comma 3,  della  legge  23 agosto  1988,
          n. 400". 
            Si  riporta   il   testo   del   comma 2,   lettera   h),
          dell'articolo 100 del citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato  dalla
          presente legge: 
            "2. Sono inoltre deducibili: 
            h) le erogazioni liberali  in  denaro,  per  importo  non
          superiore a 30.000 euro  o  al  2  per  cento  del  reddito
          d'impresa dichiarato, a  favore  delle  ONLUS,  nonche'  le
          iniziative  umanitarie,  religiose  o  laiche,  gestite  da
          fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai  sensi
          dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis),  nei  Paesi  non
          appartenenti all'OCSE;". 
            Comma 141: 
            Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 11  del
          decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  21 febbraio  2014,  n. 13,
          come modificato dalla presente legge: 
            "4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni
          in  denaro  effettuate  a  favore  di   partiti   politici,
          esclusivamente  tramite  bonifico  bancario  o  postale   e
          tracciabili secondo la vigente  normativa  antiriciclaggio,
          devono   comunque   considerarsi   detraibili   ai    sensi
          dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,
          n. 917. Le medesime erogazioni  continuano  a  considerarsi
          detraibili ai sensi del  citato  articolo 15,  comma 1-bis,
          ovvero ai sensi  del  presente  articolo,  anche  quando  i
          relativi versamenti  sono  effettuati  anche  in  forma  di
          donazione  dai  candidati  e  dagli  eletti  alle   cariche
          pubbliche  in  conformita'  a  previsioni  regolamentari  o
          statutarie deliberate  dai  partiti  o  movimenti  politici
          beneficiari delle erogazioni medesime". 
            Comma 143: 
            Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo 1-bis  del
          decreto  legislativo  28 settembre  2012,  n. 178,  recante
          "Riorganizzazione dell'Associazione  italiana  della  Croce
          Rossa  (C.R.I.),  a  norma  dell'articolo 2   della   legge
          4 novembre 2010, n. 183", come  modificato  dalla  presente
          legge: 
            "1. I comitati locali e provinciali esistenti  alla  data
          del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati provinciali
          delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  assumono,
          alla data del 1° gennaio 2014, la personalita' giuridica di
          diritto privato, sono disciplinati dalle norme  del  titolo
          II del libro primo del codice civile  e  sono  iscritti  di
          diritto nei  registri  provinciali  delle  associazioni  di
          promozione sociale, applicandosi ad essi,  per  quanto  non
          diversamente  disposto  dal  presente  decreto,  la   legge
          7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  articolo,  i   predetti
          comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
          carattere organizzativo,  possono  chiedere  al  Presidente
          nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre  il
          30 giugno   2014,   del   termine   di   assunzione   della
          personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
          istanze pervenute,  il  Presidente,  nei  successivi  dieci
          giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
          al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
          cui risulti l'assenza di  oneri  per  la  finanza  pubblica
          derivanti  dal  predetto  differimento.  Le   istanze   non
          autorizzate  entro  il  20 dicembre   2013   si   intendono
          respinte". 
            Comma 144: 
            Il decreto legislativo  1 agosto  2003,  n. 259,  recante
          "Codice delle  comunicazioni  elettroniche"  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O. 
            Comma 146: 
            Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 3-quinquies
          del   decreto-legge   2 marzo    2012,    n. 16,    recante
          "Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento", convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "7. Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          amministrazioni  interessate  provvedono   agli   eventuali
          adempimenti conseguenti nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6  si  provvede  a
          valere, entro il limite complessivo di euro 600.000,  sugli
          introiti  di  cui  al  comma 2,  lettera  a).  I   proventi
          derivanti  dall'assegnazione  delle  frequenze  di  cui  al
          presente articolo sono  versati  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere  riassegnati  ad  apposito  capitolo
          dello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico entro il 1 marzo 2015 per le finalita' di cui  al
          periodo  precedente  e,  per   l'importo   eccedente,   per
          l'incremento della somma di  cui  all'articolo 6,  comma 9,
          del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio  2014,  n. 9,   e
          successive modificazioni". 
            Comma 147: 
            Si riporta il testo dei commi 8 e 9  dell'articolo 6  del
          decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante "Interventi
          urgenti di avvio del piano "Destinazione  Italia",  per  il
          contenimento  delle  tariffe  elettriche  e  del  gas,  per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO  2015",  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come  modificati  dalla
          presente legge: 
            "8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni  avvia  le  procedure  per  escludere   dalla
          pianificazione delle frequenze per il  servizio  televisivo
          digitale terrestre  le  frequenze  riconosciute  a  livello
          internazionale   e   utilizzate   dai   Paesi   confinanti,
          pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi  in
          Italia e oggetto di  accertate  situazioni  interferenziali
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          nonche' le frequenze oggetto di  EU  Pilot  esistenti  alla
          medesima data. La liberazione delle  frequenze  di  cui  al
          primo periodo deve avere luogo non oltre il 30 aprile 2015.
          Alla scadenza del predetto  termine,  in  caso  di  mancata
          liberazione  delle  suddette  frequenze,  l'amministrazione
          competente   procede   senza   ulteriore   preavviso   alla
          disattivazione coattiva degli  impianti  avvalendosi  degli
          organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi
          dell'articolo 98    del    codice    delle    comunicazioni
          elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259". 
            "9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  e   le
          modalita' per l'attribuzione, entro il 30 aprile  2015,  in
          favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi
          di  media  audiovisivi,  di  misure  economiche  di  natura
          compensativa,  a  valere  sulla  quota  non  impiegata  per
          l'erogazione  dei  contributi  per  i  ricevitori  per   la
          televisione digitale nella misura massima di 20 milioni  di
          euro, trasferiti alla societa' Poste Italiane  Spa  in  via
          anticipata,  di  cui  al   decreto   del   Ministro   delle
          comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n. 18  del  23 gennaio  2004,   finalizzate   al
          volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali  alla
          liberazione     delle     frequenze     di      cui      al
          comma 8. Successivamente alla data del 30 aprile  2015,  il
          70 per cento delle risorse di  cui  al  primo  periodo  che
          residuino  successivamente  all'erogazione   delle   misure
          economiche  di  natura  compensativa  di  cui  al  medesimo
          periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalita',
          per  l'erogazione  di  indennizzi  eventualmente  dovuti  a
          soggetti non piu' utilmente collocati nelle graduatorie  di
          cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011,  n. 34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2011,
          n. 75,  e  successive  modificazioni,   a   seguito   della
          pianificazione  dell'Autorita'  per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni di cui al comma 8 del presente articolo". 
            Comma 148: 
            Si riporta  il  testo  del  comma 2  dell'articolo 6  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante "Disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le autonomie  locali",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189, e successive modificazioni: 
            2. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia
          e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini
          di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e  di
          175 milioni di euro  per  l'anno  2011,  un  Fondo  per  la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi  pluriennali,   ai   sensi   del   comma 177-bis
          dell'articolo 4  della  legge  24 dicembre  2003,   n. 350,
          introdotto   dall'articolo 1,   comma 512,   della    legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita'  previste  dall'articolo 5-bis,  comma 1,  del
          decreto-legge  13 agosto  2011,  n. 138,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14 settembre  2011,   n. 148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui  all'articolo 4  del  decreto  legislativo
          31 maggio 2011, n. 88. 
            All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui  al  primo
          periodo si provvede con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze,  da  trasmettere  al  Parlamento,  per  il
          parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte  dei
          conti. 
            Comma 149: 
            Si  riporta   il   testo   del   comma 2,   lettera   a),
          dell'articolo 9 del decreto-legge  31 maggio  2014,  n. 83,
          recante "Disposizioni urgenti per la tutela del  patrimonio
          culturale, lo sviluppo della  cultura  e  il  rilancio  del
          turismo",  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge
          29 luglio 2014,  n. 106,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
            2. Il  credito  di  imposta  di   cui   al   comma 1   e'
          riconosciuto esclusivamente per spese relative a: 
            a) impianti wi-fi,  solo  a  condizione  che  l'esercizio
          ricettivo  metta  a  disposizione  dei  propri  clienti  un
          servizio gratuito  di  velocita'  di  connessione  pari  ad
          almeno 1 Megabit/s in download; 
            Comma 153: 
            Si riporta il  testo  del  comma 4  dell'articolo 13  del
          decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante "Interventi
          urgenti di avvio del piano "Destinazione  Italia",  per  il
          contenimento  delle  tariffe  elettriche  e  del  gas,  per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO  2015",  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: 
            "4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di  cui  al
          comma 1 non utilizzate per le finalita' ivi  previste  sono
          destinate alla realizzazione di  interventi  immediatamente
          cantierabili    finalizzati    al    miglioramento    della
          competitivita'  dei  porti  italiani  e  a   rendere   piu'
          efficiente   il   trasferimento   ferroviario   e    modale
          all'interno dei sistemi portuali, nella fase  iniziale  per
          favorire i traffici con i  Paesi  dell'Unione  Europea,  da
          sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 
            trasporti,  sentite  le  Regioni  interessate.   Per   le
          medesime finalita' sono revocati i  fondi  statali  di  cui
          all'articolo 1, comma 994, della  legge  27 dicembre  2006,
          n. 296, trasferiti o  assegnati  alle  Autorita'  portuali,
          anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di
          ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione  di
          opere  infrastrutturali,  a  fronte  dei   quali,   essendo
          trascorsi   almeno   due   anni   dal    trasferimento    o
          dall'assegnazione, non sia stato  pubblicato  il  bando  di
          gara per l'assegnazione dei lavori, fatti salvi gli effetti
          dei bandi pubblicati prima della data di entrata in  vigore
          del presente decreto.  Le  disponibilita'  derivanti  dalle
          revoche di cui al precedente periodo sono  individuate  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare entro centoventi giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, e sono versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite
          di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito  Fondo,
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Il CIPE assegna,  a  valere
          sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma,
          le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi
          di cui alla delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre  2006,
          revocata  ai  sensi  del  comma 1  del  presente  articolo,
          subordinatamente     alla     trasmissione     da     parte
          dell'amministrazione  aggiudicatrice  al  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, del  progetto  definitivo  aggiornato  ai
          prezzari vigenti, che viene posto a base  di  gara,  e  del
          relativo  cronoprogramma.  In  sede  di  assegnazione   del
          finanziamento, il CIPE prevede le modalita'  di  revoca  in
          caso  di  mancato  avvio  dei  lavori  nel   rispetto   del
          cronoprogramma. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, entro il 31 maggio  di  ogni  anno,  assegna  al
          Comando generale del Corpo delle capitanerie  di  porto  le
          risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del  presente
          articolo  ai  fini  dell'attuazione  del  sistema  di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies),  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 196." 
            Comma 154: 
            Si riporta  il  testo  dei  commi  4-novies,  4-decies  e
          4-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010,
          n. 40,   recante   "Disposizioni   urgenti   tributarie   e
          finanziarie in materia  di  contrasto  alle  frodi  fiscali
          internazionali e  nazionali  operate,  tra  l'altro,  nella
          forma  dei  cosiddetti   «caroselli»   e   «cartiere»,   di
          potenziamento   e   razionalizzazione   della   riscossione
          tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
          di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento  di
          un  Fondo  per  incentivi  e  sostegno  della  domanda   in
          particolari settori", convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73: 
            "4-novies. Per l'anno finanziario 2010,  con  riferimento
          alle  dichiarazioni  dei  redditi   relative   al   periodo
          d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalita' di
          cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 22
          del  27 gennaio  2006,  fermo  quanto   gia'   dovuto   dai
          contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle  persone
          fisiche, una quota pari al cinque  per  mille  dell'imposta
          stessa e' destinata in base alla  scelta  del  contribuente
          alle seguenti finalita': 
            a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni
          non lucrative di utilita' sociale di cui  all'  articolo 10
          del  decreto  legislativo  4 dicembre   1997,   n. 460,   e
          successive modificazioni,  nonche'  delle  associazioni  di
          promozione  sociale  iscritte   nei   registri   nazionale,
          regionali e provinciali  previsti  dall'  articolo 7  della
          legge 7 dicembre  2000,  n. 383,  e  delle  associazioni  e
          fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'
          articolo 10,  comma 1,  lettera  a),  del  citato   decreto
          legislativo n. 460 del 1997; 
            b)   finanziamento   della    ricerca    scientifica    e
          dell'universita'; 
            c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
            d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune  di
          residenza del contribuente; 
            e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche,
          riconosciute  ai  fini  sportivi  dal   Comitato   olimpico
          nazionale italiano a  norma  di  legge,  che  svolgono  una
          rilevante attivita' di interesse sociale". 
            "4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per  mille
          di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222". 
            "4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies  ammessi
          al riparto redigono, entro un anno  dalla  ricezione  delle
          somme ad essi destinate, un apposito e separato  rendiconto
          dal  quale  risulti,  anche  a  mezzo  di   una   relazione
          illustrativa, in modo chiaro e trasparente la  destinazione
          delle somme ad essi attribuite". 
            Si riporta il testo degli articoli 46 e  47  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante  "Riordino  della
          disciplina  riguardante  gli   obblighi   di   pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni": 
            "Art. 46  Violazione  degli  obblighi  di  trasparenza  -
          Sanzioni 
            1. L'inadempimento  degli   obblighi   di   pubblicazione
          previsti   dalla   normativa   vigente   o    la    mancata
          predisposizione del Programma triennale per la  trasparenza
          e l'integrita' costituiscono elemento di valutazione  della
          responsabilita'   dirigenziale,    eventuale    causa    di
          responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione
          e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della
          retribuzione di  risultato  e  del  trattamento  accessorio
          collegato alla performance individuale dei responsabili. 
            2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento  degli
          obblighi di cui al comma 1 se prova che tale  inadempimento
          e' dipeso da causa a lui non imputabile". 
            "Art. 47 Sanzioni per casi specifici 
            1. La   mancata   o   incompleta   comunicazione    delle
          informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti
          la  situazione  patrimoniale   complessiva   del   titolare
          dell'incarico al  momento  dell'assunzione  in  carica,  la
          titolarita'  di  imprese,   le   partecipazioni   azionarie
          proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo  grado,
          nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione  della
          carica, da' luogo a una sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 500 a  10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della
          mancata  comunicazione  e  il  relativo  provvedimento   e'
          pubblicato  sul  sito   internet   dell'amministrazione   o
          organismo interessato. 
            2. La violazione degli obblighi di pubblicazione  di  cui
          all'articolo 22,  comma 2,  da'  luogo  ad   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
          responsabile  della  violazione.  La  stessa  sanzione   si
          applica agli amministratori societari che non comunicano ai
          soci pubblici il proprio incarico ed il  relativo  compenso
          entro  trenta  giorni  dal  conferimento  ovvero,  per   le
          indennita'  di   risultato,   entro   trenta   giorni   dal
          percepimento. 
            3. Le sanzioni di cui  ai  commi  1  e  2  sono  irrogate
          dall'autorita' amministrativa competente in base  a  quanto
          previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689". 
            Comma 156: 
            Si riporta il testo vigente del comma 29 dell'articolo 81
          del   decreto-legge   25 giugno   2008,   n. 112,   recante
          "Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria": 
            "29. E'  istituito  un  Fondo   speciale   destinato   al
          soddisfacimento delle esigenze prioritariamente  di  natura
          alimentare e successivamente anche energetiche e  sanitarie
          dei cittadini meno abbienti". 
            Comma 158: 
            Si riporta il testo del  comma 8  dell'articolo 20  della
          legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali": 
            "8. A   decorrere   dall'anno   2002   lo    stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge  5 agosto
          1978,  n. 468,  e  successive  modificazioni,   assicurando
          comunque   la   copertura   delle   prestazioni   di    cui
          all'articolo 24 della presente legge". 
            Comma 159: 
            Si riporta il testo del comma 1264 dell'articolo 1  della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
            "1264. Al fine  di  garantire  l'attuazione  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire  su
          tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le  non
          autosufficienze», al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009". 
            Comma 160: 
            Si riporta il testo del  comma 4  dell'articolo 13  della
          legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per  il  diritto
          al lavoro dei disabili": 
            "4. Per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
          il cui finanziamento e' autorizzata la  spesa  di  lire  40
          miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro  37  milioni  per
          l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno  2008,
          annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome
          proporzionalmente  alle  richieste  presentate  e  ritenute
          ammissibili secondo le modalita' e i criteri  definiti  nel
          decreto di cui al comma 5". 
            Comma 161: 
            Si riporta il  testo  del  comma 5  dell'articolo 10  del
          decreto-legge    29 novembre    2004,    n. 282,    recante
          "Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica",  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge
          27 dicembre 2004, n. 307: 
            "5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
          di finanza pubblica, anche mediante interventi  volti  alla
          riduzione  della  pressione   fiscale,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica», alla cui  costituzione  concorrono  le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1". 
            Comma 165: 
            Si riporta il testo  del  comma 2  dell'articolo 4  della
          legge 3 agosto 2004, n. 206, recante "Nuove norme in favore
          delle  vittime  del  terrorismo  e  delle  stragi  di  tale
          matrice", come modificato dalla presente legge: 
            "2. A  tutti  coloro  che  hanno  subito   un'invalidita'
          permanente  pari  o  superiore  all'80  per   cento   della
          capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle
          stragi  di  tale  matrice,  e'  riconosciuto   il   diritto
          immediato alla pensione diretta, in misura pari  all'ultima
          retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto  e
          rideterminata secondo le previsioni di cui  all'articolo 2,
          comma 2. Per tale finalita'  e'  autorizzata  la  spesa  di
          156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.  Agli  effetti  di
          quanto disposto dal presente comma, e' indifferente che  la
          posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di
          lavoro dell'invalido  sia  aperta  al  momento  dell'evento
          terroristico  o  successivamente.  In  nessun   caso   sono
          opponibili  termini  o  altre  limitazioni  temporali  alla
          titolarita' della posizione e del diritto al beneficio  che
          ne consegue". 
            Comma 167: 
            Si riporta il testo del comma 229  dell'articolo 1  della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
            "229. Il Ministro della salute, con decreto  da  adottare
          entro due mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sentiti l'Istituto superiore di  sanita'  e
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite
          di cinque milioni di euro, lo screening  neonatale  per  la
          diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la
          cui terapia, farmacologica o dietetica,  esistano  evidenze
          scientifiche di efficacia terapeutica o  per  le  quali  vi
          siano evidenze scientifiche che una  diagnosi  precoce,  in
          eta' neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso
          a terapie in avanzato stato di  sperimentazione,  anche  di
          tipo dietetico. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  il  Ministro  della  salute
          definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo.
          Al   fine    di    favorire    la    massima    uniformita'
          dell'applicazione sul territorio nazionale  della  diagnosi
          precoce neonatale e l'individuazione di  bacini  di  utenza
          ottimali  proporzionati   all'indice   di   natalita',   e'
          istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
          regionali (Age.na.s.)  un  Centro  di  coordinamento  sugli
          screening  neonatali  composto:  dal   direttore   generale
          dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre  membri
          designati dall'Age.na.s, dei quali almeno  un  esperto  con
          esperienza medico-scientifica specifica in materia;  da  un
          membro di associazioni  dei  malati  affetti  da  patologie
          metaboliche ereditarie; da un rappresentante del  Ministero
          della  salute;  da  un  rappresentante   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione
          dei soggetti di cui al terzo periodo e' a titolo  gratuito.
          Conseguentemente il livello del finanziamento del  Servizio
          sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e'
          incrementato di 5 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2014". 
            Comma 168: 
            La legge 12 luglio 2011,  n.,  112  recante  "Istituzione
          dell'Autorita' garante per l'infanzia e  l'adolescenza"  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 19 luglio 2011, n. 166. 
            Comma 169: 
            Si riporta il testo del  comma 13  dell'articolo 1  della
          legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per  la  parita'
          scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo  studio   e
          all'istruzione": 
            "13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo  a
          quello in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  gli  stanziamenti  iscritti  alle  unita'
          previsionali di base 3.1.2.1  e  10.1.2.1  dello  stato  di
          previsione del Ministero  della  pubblica  istruzione  sono
          incrementati,  rispettivamente,  della  somma  di  lire  60
          miliardi per  contributi  per  il  mantenimento  di  scuole
          elementari parificate e della somma di  lire  280  miliardi
          per spese di partecipazione alla realizzazione del  sistema
          prescolastico integrato". 
            Comma 170: 
            Si riporta il testo dei commi 4 e 5-bis  dell'articolo 19
          del  decreto-legge  12 settembre  2013,   n. 104,   recante
          "Misure urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e
          ricerca",  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge
          8 novembre 2013, n. 128: 
            "4. Nelle more di un processo di razionalizzazione  degli
          Istituti  superiori  di  studi  musicali  non  statali   ex
          pareggiati nell'ambito  del  sistema  dell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare  alle
          gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e'  autorizzata
          per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro". 
            "5-bis. Al  fine  di  rimediare  alle  gravi  difficolta'
          finanziarie delle accademie non statali di belle  arti  che
          sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali,  e'
          autorizzata per l'anno  finanziario  2014  la  spesa  di  1
          milione di euro". 
            Comma 171: 
            Si riporta il testo del comma 601  dell'articolo 1  della
          citata legge 27 dicembre 2016, n. 296: 
            "601. A decorrere dall'anno 2007, al  fine  di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          «Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
          e   «Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche».   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di  cui  alla  legge  18 dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003,  n. 53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio". 
            Il testo del comma 39 dell'articolo 7  del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95 e' citato nelle note al comma 135 
            Comma 172: 
            Si riporta  il  testo  del  comma 1  dell'articolo 2  del
          decreto-legge    10 novembre    2008,    n. 180     recante
          "Disposizioni  urgenti  per  il  diritto  allo  studio,  la
          valorizzazione  del  merito  e  la  qualita'  del   sistema
          universitario   e   della   ricerca",    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1: 
            "1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di  promuovere  e
          sostenere l'incremento qualitativo  delle  attivita'  delle
          universita'  statali  e   di   migliorare   l'efficacia   e
          l'efficienza nell'utilizzo delle  risorse,  una  quota  non
          inferiore  al  7  per  cento  del  fondo  di  finanziamento
          ordinario di cui  all'articolo 5  della  legge  24 dicembre
          1993, n. 537,  e  successive  modificazioni,  e  del  fondo
          straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge
          24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi  negli
          anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione: 
            a) la qualita' dell'offerta formativa e i  risultati  dei
          processi formativi; 
            b) la qualita' della ricerca scientifica; 
            c) la qualita', l'efficacia  e  l'efficienza  delle  sedi
          didattiche. Ai fini di  cui  alla  presente  lettera,  sono
          presi in considerazione i parametri relativi  all'incidenza
          del costo  del  personale  sulle  risorse  complessivamente
          disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti  di
          ricerca di rilievo nazionale  ed  internazionale  assegnati
          all'ateneo". 
            Si  riporta   il   testo   del   comma 1,   lettera   a),
          dell'articolo 5  della  legge  24 dicembre  1993,   n. 537,
          recante "Interventi correttivi di finanza pubblica": 
            "1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994  i  mezzi
          finanziari destinati  dallo  Stato  alle  universita'  sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica, denominati: 
            a)   Fondo   per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  della  spesa  per  le  attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;". 
            Si riporta il testo del comma 870  dell'articolo 1  della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
            "870. Al fine di garantire  la  massima  efficacia  degli
          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse
          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo
          per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per
          gli  investimenti   della   ricerca   di   base,   di   cui
          all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000,  n. 388,  e,
          per quanto di competenza del Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
          all'articolo 61 della legge  27 dicembre  2002,  n. 289,  e
          successive modificazioni". 
            Comma 173: 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 16   del   decreto
          legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione  della
          normativa di principio in materia di diritto allo studio  e
          valorizzazione   dei   collegi   universitari    legalmente
          riconosciuti,   in   attuazione   della   delega   prevista
          dall'articolo 5, comma 1, lettere a),  secondo  periodo,  e
          d), della legge  30 dicembre  2010,  n. 240,  e  secondo  i
          principi  e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma 3,
          lettera f), e al comma 6": 
            "Art. 16  Disciplina  del  riconoscimento   dei   collegi
          universitari 
            1. Con  proprio  decreto,   il   Ministero   concede   il
          riconoscimento ai  collegi  universitari  che  ne  avanzano
          richiesta nel termine di centoventi giorni dal  ricevimento
          della domanda. 
            2. Ai fini del riconoscimento, il collegio  universitario
          deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi  a
          carattere  istituzionale,  logistico  e   funzionale,   non
          inferiori a quelli previsti per l'accesso ai  finanziamenti
          di cui alla legge  del  14 novembre  2000,  n. 338,  ed  in
          particolare: 
            a) prevedere nel proprio  statuto  uno  scopo  formativo,
          svolto in maniera sistematica e continuativa,  ed  adeguata
          dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni
          e   strutture   organizzative   necessarie   per   la   sua
          realizzazione; 
            b)  disporre  di  strutture  ricettive  dotate  di  spazi
          polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di
          funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di
          attivita' formative, culturali e ricreative, concepite  con
          alti standard qualitativi; 
            c) disporre di strutture ricettive in grado  di  ospitare
          utenti italiani, provenienti da piu' regioni sul territorio
          nazionale, e stranieri, con particolare riguardo  a  quelli
          provenienti da paesi  dell'Unione  europea,  anche  in  una
          prospettiva di sviluppo interculturale; 
            c-bis)  per  i  collegi  universitari   gia'   legalmente
          riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti  di  cui
          alla legge 14 novembre 2000, n. 338. 
            3. Con decreto del Ministro, da adottare entro centoventi
          giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
          nella Gazzetta Ufficiale, sono  indicate  le  modalita'  di
          dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere  a),
          b), c), e le modalita' di  verifica  della  permanenza  dei
          requisiti medesimi nonche'  di  revoca  del  riconoscimento
          all'esito negativo della predetta verifica. 
            4. Con il riconoscimento di cui al  comma 1  il  collegio
          universitario  acquisisce   la   qualifica   di   "collegio
          universitario di merito". 
            5. Restano ferme  le  vigenti  disposizioni  sui  collegi
          universitari legalmente riconosciuti". 
            Comma 174: 
            Il testo del comma 5 dell'articolo 10  del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282 e' citato nelle note al comma 106 
            Comma 176: 
            Si riporta il testo vigente del comma 10  dell'articolo 4
          del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269: 
            "10. Tali  somme  possono  essere  utilizzare  anche  per
          l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'Istituto". 
            Si riporta il testo del comma 578  dell'articolo 1  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2006)": 
            "578. Al  fine  di  assicurare  l'attuazione  del   piano
          programmatico di cui all'articolo 1, comma 3,  della  legge
          28 marzo  2003,  n. 53,  e   garantire   continuita'   alle
          iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e  per  l'alta
          formazione tecnologica, favorendo  cosi'  lo  sviluppo  del
          sistema produttivo nazionale, e' autorizzata la spesa di 44
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007  e
          2008  e  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma 10
          dell'articolo 4  del   decreto-legge   30 settembre   2003,
          n. 269,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          24 novembre 2003, n. 326, e' rideterminata in 80 milioni di
          euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008,  e  in  100
          milioni   di   euro    annui    a    decorrere    dall'anno
          2009. L'articolo 4,   comma 10,    primo    periodo,    del
          decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24 novembre  2003,  n. 326,  e'
          soppresso". 
            Comma 178: 
            Si riporta il testo del comma 1240 dell'articolo 1  della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
            "1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008
          e 2009, la spesa di euro 1 miliardo  per  il  finanziamento
          della partecipazione italiana alle missioni  internazionali
          di  pace.  A  tal  fine  e'  istituito  un  apposito  fondo
          nell'ambito dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero dell'economia e delle finanze". 
            Comma 179: 
            Si   riporta   il   testo   dell'articolo 1-septies   del
          decreto-legge  30 dicembre  1989,  n. 416,  recante  "Norme
          urgenti  in  materia  di  asilo  politico,  di  ingresso  e
          soggiorno    dei    cittadini    extracomunitari    e    di
          regolarizzazione dei cittadini extracomunitari  ed  apolidi
          gia' presenti nel territorio dello Stato", convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39: 
            "Art.1-septies. Fondo nazionale  per  le  politiche  e  i
          servizi dell'asilo. 
            1. Ai fini del  finanziamento  delle  attivita'  e  degli
          interventi  di   cui   all'articolo 1-sexies,   presso   il
          Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per
          le politiche e i servizi dell'asilo, la  cui  dotazione  e'
          costituita da: 
            a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale  di  base
          4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 -
          dello stato di previsione del  Ministero  dell'interno  per
          l'anno  2002,  gia'  destinate  agli  interventi   di   cui
          all'articolo 1-sexies e corrispondenti a  5,16  milioni  di
          euro; 
            b) le  assegnazioni  annuali  del  Fondo  europeo  per  i
          rifugiati, ivi comprese quelle gia'  attribuite  all'Italia
          per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di  accreditamento
          al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze; 
            c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti  da
          privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e  da
          altri organismi dell'Unione europea. 
            2. Le somme di cui al comma 1,  lettere  b)  e  c),  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 
            3. Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio". 
            Comma 180: 
            Si riporta il testo del comma 204  dell'articolo 1  della
          citata  legge  27 dicembre  2013,  come  modificato   dalla
          presente legge" 
            "204. Per la realizzazione di iniziative complementari  o
          strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei
          comuni, singoli o associati, sedi di centri di  accoglienza
          per richiedenti asilo con una capienza pari o  superiore  a
          3.000 unita', il Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i
          servizi  dell'asilo  di  cui   all'articolo 1-septies   del
          decreto-legge 30 dicembre  1989,  n. 416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 39,  e'
          incrementato di 3 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2015". 
            Comma 181: 
            Si riporta il testo  del  comma 11  dell'articolo 23  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012: 
            "11. Al  fine  di  assicurare   la   prosecuzione   degli
          interventi   connessi   al    superamento    dell'emergenza
          umanitaria  nel  territorio  nazionale,  ivi  comprese   le
          operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in
          relazione    all'eccezionale    afflusso    di    cittadini
          appartenenti ai  paesi  del  Nord  Africa,  dichiarata  con
          decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri
          12 febbraio  2011  e  successivamente  prorogata  fino   al
          31 dicembre 2012 con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri  6 ottobre  2011,  pubblicati  rispettivamente
          nella Gazzetta  Ufficiale  n. 42  del  21 febbraio  2011  e
          n. 235 dell'8 ottobre 2011 e' autorizzata la spesa  massima
          di 495 milioni di euro, per l'anno 2012,  da  iscrivere  su
          apposito fondo dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, anche al fine di far  fronte
          alle attivita' solutorie di interventi urgenti  gia'  posti
          in essere. Con ordinanze del Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile, adottate, di concerto con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  ai  sensi  dell'articolo 5,
          comma 2,  della  legge   24 febbraio   1992,   n. 225,   e'
          individuato l'ammontare di risorse  da  assegnare  per  gli
          interventi di rispettiva competenza alla Protezione  civile
          ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle  altre
          Amministrazioni  interessate.  Le  somme   non   utilizzate
          nell'esercizio possono esserlo  in  quello  successivo.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  degli
          interventi a favore dei minori stranieri  non  accompagnati
          connessi  al  superamento   dell'emergenza   umanitaria   e
          consentire    nel    2012    una     gestione     ordinaria
          dell'accoglienza, e'  istituito  presso  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali  il  Fondo  nazionale  per
          l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui
          dotazione e' costituita da 5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
          proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui  al
          decreto  legislativo  28 agosto  1997,   n. 281,   provvede
          annualmente e nei limiti delle risorse  di  cui  al  citato
          Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti  locali
          per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati". 
            Comma 182: 
            Il comma 11 dell'articolo 23 del  decreto-legge  6 luglio
          2012, n. 95 e' citato nelle note al comma 181 
            Comma 183: 
            Si riporta il  testo  del  comma 6  dell'articolo 26  del
          decreto  legislativo  28 gennaio   2008,   n. 25,   recante
          "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
          per le procedure applicate negli Stati membri ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato": 
            "6. L'autorita'  che  riceve  la  domanda  ai  sensi  del
          comma 5 informa immediatamente  il  Servizio  centrale  del
          sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati  di
          cui  all'articolo 1-sexies  del  decreto-legge  30 dicembre
          1989, n. 416, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento  del  minore  in
          una delle strutture operanti  nell'ambito  del  Sistema  di
          protezione stesso e ne da' comunicazione al  tribunale  dei
          minori ed al giudice tutelare. Nel  caso  in  cui  non  sia
          possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali
          strutture, l'assistenza e  l'accoglienza  del  minore  sono
          temporaneamente assicurate  dalla  pubblica  autorita'  del
          comune dove si trova il minore. I minori  non  accompagnati
          in  nessun  caso  possono  essere  trattenuti   presso   le
          strutture di cui agli articoli 20 e 21". 
            Il  testo   dell'articolo 1-septies   del   decreto-legge
          30 dicembre 1989, n. 416, e' citato nelle note al comma 179 
            Comma 184: 
            Si riporta il testo dei commi 1 e 3-bis  dell'articolo 18
          del decreto legislativo  25 luglio  1998,  n. 286,  recante
          "Testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero": 
            "1. Quando,  nel  corso  di  operazioni  di  polizia,  di
          indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
          all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958,  n. 75,  o  di
          quelli previsti dall'articolo 380 del codice  di  procedura
          penale, ovvero nel corso di  interventi  assistenziali  dei
          servizi  sociali  degli  enti   locali,   siano   accertate
          situazioni  di  violenza  o  di  grave   sfruttamento   nei
          confronti di uno straniero, ed emergano  concreti  pericoli
          per la  sua  incolumita',  per  effetto  dei  tentativi  di
          sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione  dedita  ad
          uno dei predetti delitti o  delle  dichiarazioni  rese  nel
          corso  delle  indagini  preliminari  o  del  giudizio,   il
          questore,  anche  su   proposta   del   Procuratore   della
          Repubblica,  o  con  il  parere  favorevole  della   stessa
          autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno  per
          consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed  ai
          condizionamenti   dell'organizzazione   criminale   e    di
          partecipare ad un programma di assistenza  ed  integrazione
          sociale". 
            3-bis. Per gli stranieri e per  i  cittadini  di  cui  al
          comma 6-bis  del  presente  articolo,  vittime  dei   reati
          previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o  che
          versano nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 1  del  presente
          articolo  si  applica,  sulla  base  del  Piano   nazionale
          d'azione contro la tratta e  il  grave  sfruttamento  degli
          esseri umani, di cui  all'articolo 13,  comma 2-bis,  della
          legge  11 agosto  2003,  n. 228,  un  programma  unico   di
          emersione,   assistenza   e   integrazione   sociale    che
          garantisce, in  via  transitoria,  adeguate  condizioni  di
          alloggio, di vitto e  di  assistenza  sanitaria,  ai  sensi
          dell'articolo 13   della   legge   n. 228   del   2003   e,
          successivamente,   la   prosecuzione   dell'assistenza    e
          l'integrazione sociale, ai sensi  del  comma 1  di  cui  al
          presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno,  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
          della salute, da adottarsi entro sei  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  previa
          intesa  con  la  Conferenza  Unificata,  e'   definito   il
          programma di emersione, assistenza e di protezione  sociale
          di cui  al  presente  comma  e  le  relative  modalita'  di
          attuazione e finanziamento. 
            Si riporta il testo dei commi 1 e 2-bis  dell'articolo 13
          della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure  contro
          la tratta di persone": 
            "1. Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo 16-bis  del
          decreto-legge  15 gennaio  1991,  n. 8,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo   1991,   n. 82,   e
          successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti
          dagli  articoli  600  e  601  del   codice   penale,   come
          sostituiti, rispettivamente, dagli articoli  1  e  2  della
          presente legge, e' istituito, nei limiti delle  risorse  di
          cui al comma 3, uno speciale programma  di  assistenza  che
          garantisce, in  via  transitoria,  adeguate  condizioni  di
          alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il  programma
          e'  definito  con  regolamento   da   adottare   ai   sensi
          dell'articolo 17,  comma 1,  della  legge  23 agosto  1988,
          n. 400, su proposta del Ministro per le  pari  opportunita'
          di concerto con il Ministro dell'interno e con il  Ministro
          della giustizia". 
            "2-bis. Al fine  di  definire  strategie  pluriennali  di
          intervento per la prevenzione e il  contrasto  al  fenomeno
          della tratta e del grave sfruttamento degli  esseri  umani,
          nonche' azioni  finalizzate  alla  sensibilizzazione,  alla
          prevenzione  sociale,  all'emersione   e   all'integrazione
          sociale delle  vittime,  con  delibera  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e  del  Ministro  dell'interno  nell'ambito  delle
          rispettive   competenze,   sentiti   gli   altri   Ministri
          interessati, previa acquisizione  dell'intesa  in  sede  di
          Conferenza  Unificata,  e'  adottato  il  Piano   nazionale
          d'azione contro la tratta e  il  grave  sfruttamento  degli
          esseri umani". 
            Comma 185: 
            Si riporta  il  testo  del  comma 1  dell'articolo 4  del
          decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante  "Disposizioni
          urgenti in materia di riordino dei contributi alle  imprese
          editrici, nonche' di  vendita  della  stampa  quotidiana  e
          periodica e di pubblicita' istituzionale", convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103: 
            "1. Per  favorire  la  modernizzazione  del  sistema   di
          distribuzione  e  vendita   della   stampa   quotidiana   e
          periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle
          copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare  la
          diffusione  della  moneta  elettronica,  a  decorrere   dal
          1° gennaio 2013 e'  obbligatoria  la  tracciabilita'  delle
          vendite e delle rese dei giornali  quotidiani  e  periodici
          attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici
          e telematici basati sulla lettura del codice  a  barre.  La
          gestione  degli  strumenti   informatici   e   della   rete
          telematica e' svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con
          la partecipazione  di  tutti  i  componenti  della  filiera
          distributiva,  editori,  distributori  e  rivenditori,  che
          stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della  rete,  la
          gestione dati e i  costi  di  collegamento.  Per  sostenere
          l'adeguamento tecnologico degli operatori,  e'  attribuito,
          nel rispetto della regola de minimis di cui al  Regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo  non
          superiore ai risparmi accertati con  apposito  decreto  del
          Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   ovvero   del
          Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e,  comunque,
          fino ad un limite massimo di 10 milioni  di  euro.  A  tale
          fine  le  somme  rivenienti  dai  risparmi   effettivamente
          conseguiti in applicazione  del  comma 3,  per  un  importo
          complessivo non  superiore  a  10  milioni  di  euro,  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate, nel medesimo anno, per le finalita' di cui  al
          presente  comma,  ad  apposito  capitolo  dello  stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.  Il
          credito  d'imposta  va  indicato  nella  dichiarazione  dei
          redditi relativa al  periodo  d'imposta  per  il  quale  e'
          concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio
          1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre
          alla formazione del reddito e del valore  della  produzione
          ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61  e
          109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre
          1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono stabilite  le  condizioni,  i  termini  e  le
          modalita' di applicazione del presente articolo  anche  con
          riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine  del
          rispetto  del  previsto  limite  di  spesa  e  al  relativo
          monitoraggio". 
            Si riporta il testo del comma 335  dell'articolo 1  della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
            "335. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al comma 577 del presente articolo, i  commi
          1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge  18 ottobre
          2012, n. 179, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. Le somme destinate
          per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle  suddette
          disposizioni, come  rideterminate  ai  sensi  del  predetto
          decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato
          per   essere   riassegnate   alla    dotazione    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, terzo periodo,  del  decreto-legge
          18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 16 luglio 2012, n. 103". 
            Comma 186: 
            La legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante "Indennizzo  a
          favore dei soggetti  danneggiati  da  complicanze  di  tipo
          irreversibile  a  causa   di   vaccinazioni   obbligatorie,
          trasfusioni   e   somministrazione   di   emoderivati"   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1992, n. 55 
            Comma 188: 
            Si riporta il testo del  comma 2  dell'articolo 40  della
          legge  31 dicembre  2009,   n. 196,   recante   "Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica": 
            "2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
          sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) revisione delle missioni in  relazione  alle  funzioni
          principali  e  agli  obiettivi  perseguiti  con  la   spesa
          pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni
          e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali; 
            b) revisione del numero e della struttura dei  programmi,
          che devono essere omogenei con riferimento ai risultati  da
          perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo
          da assicurare: 
            1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative
          risorse e strutture  assegnate,  e  ciascun  Ministero,  in
          relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali  proprie
          di ciascuna  amministrazione,  evitando  ove  possibile  la
          condivisione di programmi tra piu' Ministeri; 
            2) l'affidamento di ciascun  programma  di  spesa  ad  un
          unico centro di responsabilita' amministrativa; 
            3) il raccordo dei programmi alla  classificazione  COFOG
          di secondo livello; 
            c)  revisione  degli  stanziamenti  iscritti  in  ciascun
          programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
          obiettivi da perseguire; 
            d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari  del
          bilancio  per  assicurare  che  la  denominazione  richiami
          esplicitamente  l'oggetto  e  ripartizione   delle   unita'
          promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
          gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; 
            e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali  e  di
          rendicontazione,  delle   azioni   quali   componenti   del
          programma e unita'  elementari  del  bilancio  dello  Stato
          affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri  il
          loro   raccordo   alla   classificazione   COFOG   e   alla
          classificazione  economica  di  terzo  livello.   Ai   fini
          dell'attuazione  del  precedente  periodo,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  avvia,  per  l'esercizio
          finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
          conto nel rapporto di cui all'articolo 3; 
            f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative  di
          spesa debbano essere formulate in termini di  finanziamento
          di uno specifico programma di spesa; 
            g)  introduzione  della  programmazione  triennale  delle
          risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
          e individuazione di metodologie comuni  di  definizione  di
          indicatori di risultato semplici, misurabili  e  riferibili
          ai programmi del bilancio; 
            g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di
          genere,  per  la  valutazione  del  diverso  impatto  della
          politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini
          di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito; 
            h) introduzione di criteri e modalita' per la  fissazione
          di limiti per le spese del bilancio  dello  Stato,  tenendo
          conto   della   peculiarita'    delle    spese    di    cui
          all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in
          via di massima nel DEF e adottati con la  successiva  legge
          di bilancio, devono essere coerenti con  la  programmazione
          triennale delle risorse; 
            i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti,
          di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli
          obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi; 
            l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti  di
          variazione al bilancio in corso d'anno; 
            m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali  iscritti
          nel bilancio dello Stato; 
            n) affiancamento,  a  fini  conoscitivi,  al  sistema  di
          contabilita' finanziaria  di  un  sistema  di  contabilita'
          economico-patrimoniale   funzionale   alla   verifica   dei
          risultati conseguiti dalle amministrazioni; 
            o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo  scopo
          di garantire maggiore chiarezza  e  significativita'  delle
          informazioni in esso  contenute  attraverso  l'integrazione
          dei dati contabili del bilancio dello  Stato  e  di  quelli
          della tesoreria; 
            p)  progressiva  eliminazione,  entro   il   termine   di
          ventiquattro mesi,  delle  gestioni  contabili  operanti  a
          valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti   di
          tesoreria, i cui  fondi  siano  stati  comunque  costituiti
          mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
          stanziamenti  di  spesa  del  bilancio  dello   Stato,   ad
          eccezione  della  gestione  relativa  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  nonche'  delle  gestioni   fuori
          bilancio istituite ai sensi della legge  25 novembre  1971,
          n. 1041, delle  gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  per
          legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
          organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
          necessita'. A tal  fine,  andra'  disposto  il  contestuale
          versamento delle dette disponibilita' in conto  entrata  al
          bilancio, per  la  nuova  assegnazione  delle  somme  nella
          competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
          dato origine, ovvero, qualora  queste  ultime  non  fossero
          piu'   esistenti   in   bilancio,   a   nuove   imputazioni
          appositamente istituite; previsione, per le gestioni  fuori
          bilancio   che   resteranno   attive,    dell'obbligo    di
          rendicontazione annuale delle  risorse  acquisite  e  delle
          spese effettuate secondo schemi classificatori  armonizzati
          con quelli del bilancio dello Stato e a questi  aggregabili
          a livello di dettaglio sufficientemente elevato; 
            q)  previsione  della  possibilita'  di  identificare   i
          contributi  speciali  iscritti  nel  bilancio  dello  Stato
          finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119,  quinto
          comma, della  Costituzione  e  destinati  ai  comuni,  alle
          province, alle citta' metropolitane e alle regioni". 
            Si riporta il testo del  comma 1  dell'articolo 42  della
          citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
            "1. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione
          del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione
          del bilancio di cassa, ferma rimanendo la  redazione  anche
          in  termini  di  competenza,  il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro quattro  anni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  un  decreto  legislativo  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) razionalizzazione della  disciplina  dell'accertamento
          delle entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella
          relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui
          attivi e  passivi,  al  fine  di  assicurare  una  maggiore
          trasparenza, semplificazione e omogeneita'  di  trattamento
          di analoghe fattispecie contabili; 
            b) ai fini del potenziamento del ruolo  del  bilancio  di
          cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati,
          tra le autorizzazioni di cassa del bilancio  statale  e  la
          gestione di tesoreria; 
            c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio del
          bilancio di cassa, previsione dell'obbligo,  a  carico  del
          dirigente responsabile, di predisporre  un  apposito  piano
          finanziario  che  tenga  conto  della  fase  temporale   di
          assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale  ordina
          e paga le spese; 
            d) revisione del sistema dei controlli  preventivi  sulla
          legittimita' contabile e  amministrativa  dell'obbligazione
          assunta dal dirigente responsabile del  pagamento,  tenendo
          anche conto di quanto previsto alla lettera c); 
            e) previsione di un periodo transitorio per  l'attuazione
          della nuova disciplina; 
            f) considerazione,  ai  fini  della  predisposizione  del
          decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati
          della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2; 
            g)   previsione   della   graduale    estensione    delle
          disposizioni adottate in applicazione delle lettere a),  c)
          e  d)  alle  altre  amministrazioni  pubbliche,  anche   in
          coerenza con quanto disposto  dall'articolo 2  della  legge
          5 maggio  2009,  n. 42,   nonche'   dall'articolo 2   della
          presente legge; 
            h) rilevazione delle informazioni necessarie al  raccordo
          dei  dati  di  bilancio  con  i  criteri  previsti  per  la
          redazione  del  conto  consolidato  delle   amministrazioni
          pubbliche   secondo   i   criteri   adottati    nell'ambito
          dell'Unione europea". 
            Si riporta il testo del  comma 2  dell'articolo 50  della
          citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
            "1. Il Governo e' delegato ad adottare,  ai  sensi  degli
          articoli 76  e  87,  quinto  comma,  della  Costituzione  e
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
          quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
          legge, un decreto legislativo recante un testo unico  delle
          disposizioni in materia di contabilita' di Stato nonche' in
          materia di tesoreria. 
            2. Il decreto legislativo di cui al comma 1  e'  adottato
          sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) semplificazione e razionalizzazione  dei  procedimenti
          amministrativi  contabili,  al  fine   di   assicurare   il
          coordinamento con le vigenti  disposizioni  in  materia  di
          responsabilita' dirigenziale; 
            b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in  modo  che
          essi  siano  raccordabili  con  gli  schemi  classificatori
          adottati per il bilancio dello Stato; 
            c) razionalizzazione  della  disciplina  della  tesoreria
          unica; 
            d) adeguamento della disciplina prevista  dalla  presente
          legge  e  dalla  normativa  di  contabilita'  pubblica   in
          considerazione  del  potenziamento   della   funzione   del
          bilancio di cassa; 
            e)  modifica   o   abrogazione   espressa   delle   norme
          preesistenti  incompatibili  con  le   disposizioni   della
          presente legge. 
            3. Lo  schema  del  decreto  legislativo,  a  seguito  di
          deliberazione preliminare del Consiglio  dei  ministri,  e'
          trasmesso alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica  perche'  su  di  esso  siano  espressi,   entro
          sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari. Decorso tale termine, il  decreto  e'  adottato
          anche in mancanza  dei  pareri.  Il  Governo,  qualora  non
          intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette  il
          testo  alle  Camere  con  le  proprie  osservazioni  e  con
          eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a
          ciascuna Camera. Decorsi trenta  giorni  dalla  data  della
          nuova  trasmissione,  il  decreto  puo'   comunque   essere
          adottato in via definitiva dal Governo. 
            4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del
          decreto di  cui  al  comma 1,  il  Governo  puo'  adottare,
          attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla  base
          dei  principi  e  criteri  direttivi  di  cui  al  comma 2,
          disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto
          medesimo". 
            Si riporta il testo dei commi 2, 5  e  8  dell'articolo 1
          della legge 23 giugno 2014, n. 89 recante  "Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014,
          n. 66, recante misure urgenti per la  competitivita'  e  la
          giustizia sociale. Deleghe al Governo per il  completamento
          della revisione della struttura del bilancio  dello  Stato,
          per il  riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del
          bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio  di
          cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in  materia
          di contabilita' di Stato e di tesoreria": 
            "2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2  della
          legge   31 dicembre   2009,   n. 196,   in    materia    di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio delle amministrazioni  pubbliche,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno o piu'
          decreti legislativi  per  il  completamento  della  riforma
          della struttura del bilancio dello  Stato  con  particolare
          riguardo alla riorganizzazione dei  programmi  di  spesa  e
          delle  missioni  e  alla  programmazione   delle   risorse,
          assicurandone  una   maggiore   certezza,   trasparenza   e
          flessibilita',  nel  rispetto  dei   principi   e   criteri
          direttivi di cui  all'articolo 40,  comma 2,  della  citata
          legge n. 196 del 2009". 
            "5. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione
          del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione
          del bilancio di cassa, ferma rimanendo la  redazione  anche
          in  termini  di  competenza,  il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro il 31 dicembre 2015, un decreto legislativo
          nel rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'articolo 42, comma 1, della  citata  legge  n. 196  del
          2009". 
            "8. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,   entro   il
          31 dicembre 2016, un decreto legislativo recante  un  testo
          unico delle disposizioni  in  materia  di  contabilita'  di
          Stato nonche' in materia di  tesoreria,  nel  rispetto  dei
          principi  e  criteri  direttivi  di  cui   all'articolo 50,
          comma 2, della citata legge n. 196 del 2009". 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 15   della   legge
          24 dicembre  2012,  n. 243,   recante"   Disposizioni   per
          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai
          sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione": 
            "Art. 15 Contenuto della legge di bilancio 
            1. Il disegno di legge di bilancio reca  disposizioni  in
          materia di entrata e di  spesa  aventi  ad  oggetto  misure
          quantitative,  funzionali  a   realizzare   gli   obiettivi
          programmatici  indicati  dai  documenti  di  programmazione
          economica e finanziaria e le previsioni  di  entrata  e  di
          spesa formate sulla base  della  legislazione  vigente.  Il
          disegno di legge di bilancio, articolato  in  due  sezioni,
          costituisce la  base  per  la  gestione  finanziaria  dello
          Stato. 
            2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel
          triennio di riferimento,  le  disposizioni  in  materia  di
          entrata  e  di  spesa  di  cui  al  comma 1,  con   effetti
          finanziari aventi decorrenza nel triennio  considerato  dal
          bilancio.  In  particolare  essa  contiene,   in   distinti
          articoli, con riferimento sia alle dotazioni di  competenza
          sia a quelle  di  cassa,  il  saldo  netto  da  finanziare,
          definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14, e
          il livello massimo del ricorso al mercato finanziario.  Non
          possono essere  previste  norme  di  delega,  di  carattere
          ordinamentale o organizzatorio, ne'  interventi  di  natura
          localistica o microsettoriale. 
            3. La seconda sezione del disegno di  legge  di  bilancio
          contiene le previsioni di entrata e di spesa,  espresse  in
          termini di competenza e di cassa, formate sulla base  della
          legislazione vigente, tenuto conto dei parametri  economici
          indicati nei documenti di programmazione finanziaria  e  di
          bilancio e delle proposte di  rimodulazioni  da  introdurre
          alle condizioni e nei limiti  previsti  dalla  legge  dello
          Stato, apportando a tali previsioni, alle  quali  viene  in
          ogni  caso  assicurata  autonoma  evidenza  contabile,   le
          variazioni determinate dalla prima sezione del  disegno  di
          legge. 
            4. La   seconda   sezione   contiene,   nell'ordine    di
          presentazione e di  votazione,  in  distinti  articoli,  lo
          stato di previsione dell'entrata, gli stati  di  previsione
          della spesa distinti per Ministeri  e  il  quadro  generale
          riassuntivo  con  riferimento  al  triennio.  Con  apposito
          articolo e'  annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di
          emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al
          netto dell'importo di quelli da rimborsare. 
            5. Le entrate sono ripartite  in  titoli,  in  base  alla
          natura o alla provenienza dei cespiti, entrate ricorrenti e
          non ricorrenti e tipologie, ai fini  dell'accertamento  dei
          cespiti. Per la spesa, il bilancio si articola in missioni,
          che rappresentano le funzioni principali  e  gli  obiettivi
          strategici, e in  programmi,  quali  aggregati  diretti  al
          perseguimento degli obiettivi  definiti  nell'ambito  delle
          missioni. Le unita' di voto parlamentare  sono  costituite,
          per le entrate,  dalle  tipologie  e,  per  la  spesa,  dai
          programmi. 
            6. Il disegno di legge di bilancio e' accompagnato da una
          nota  tecnico-illustrativa.  La  nota   e'   un   documento
          conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio
          e il conto consolidato, che espone i contenuti del medesimo
          disegno di legge, i  suoi  effetti  sui  saldi  di  finanza
          pubblica e i  criteri  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli stessi. 
            7. Le modifiche normative contenute nella  prima  sezione
          del  disegno  di  legge  di  bilancio  e  le  proposte   di
          rimodulazione contenute nella seconda  sezione  relative  a
          ciascuno  stato  di  previsione  sono  corredate   di   una
          relazione  tecnica  sulla  quantificazione  degli   effetti
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  sulle  relative
          coperture. Alla relazione tecnica e' allegato un  prospetto
          riepilogativo  degli   effetti   finanziari   di   ciascuna
          disposizione ai fini del  saldo  netto  da  finanziare  del
          bilancio  dello   Stato,   del   saldo   di   cassa   delle
          amministrazioni pubbliche e  dell'indebitamento  netto  del
          conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. 
            8. Con legge dello Stato e' disciplinato  il  progressivo
          superamento delle gestioni contabili operanti a  valere  su
          contabilita' speciali o conti correnti di  tesoreria  e  la
          conseguente riconduzione delle relative risorse finanziarie
          al bilancio dello Stato. 
            9. Con  il  disegno  di   legge   di   assestamento,   da
          predisporre secondo il criterio della legislazione vigente,
          possono essere  adottate  variazioni  compensative  tra  le
          dotazioni finanziarie, anche  relative  a  unita'  di  voto
          diverse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla  legge
          dello Stato. 
            10. Con legge dello Stato sono disciplinate le  modalita'
          di attuazione del presente articolo". 
            Comma 189: 
            Il testo del comma 5 dell'articolo 10  del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282 e' citato nelle note al comma 106 
            Comma 190: 
            Si riporta il testo  del  comma 1  dell'articolo 1  della
          legge  15 luglio  2003,  n. 189,  recante  "Norme  per   la
          promozione della pratica dello sport da parte delle persone
          disabili": 
            "1. Per  la  promozione  e  lo  sviluppo  della   pratica
          sportiva di base e agonistica  delle  persone  disabili  e'
          autorizzata la concessione alla Federazione italiana  sport
          disabili (FISD) di un contributo straordinario  di  500.000
          euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005". 
            Comma 191: 
            La legge 3 agosto 1998, n. 282, recante  "Concessione  di
          un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi,
          con vincolo di destinazione al Centro nazionale  del  libro
          parlato, e al Centro internazionale del  libro  parlato  di
          Feltre" e' pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  14 agosto  1998,
          n. 189. 
            La legge 12 gennaio 1996, n. 24, recante "Concessione  di
          un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi"
          e' pubblicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1996, n. 15. 
            La legge 23 settembre 1993, n. 379, recante  "Concessione
          di un contributo  annuo  dello  Stato  all'Unione  italiana
          ciechi, con vincolo di  destinazione  all'Istituto  per  la
          ricerca, la formazione e la riabilitazione ed  all'Istituto
          europeo ricerca, formazione, orientamento professionale" e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 28 settembre 1993, n. 228. 
            Comma 192: 
            Si riporta  il  testo  del  comma 6  dell'articolo 3  del
          decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 133,  recante  "Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive",
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11 novembre
          2014, n. 164, come modificato dalla presente legge: 
            "6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono
          nel   Fondo   di   cui   all'articolo 32,   comma 1,    del
          decreto-legge  6 luglio  2011,   n. 98,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  sono
          attribuite prioritariamente: 
            a)  al   primo   lotto   funzionale   asse   autostradale
          Termoli-San Vittore; 
            b) al completamento della rete della Circumetnea; 
            c)    alla    metropolitana    di     Palermo:     tratto
          Oreto-Notarbartolo; 
            d)  alla  metropolitana  di  Cagliari:  adeguamento  rete
          attuale e interazione con l'hinterland; 
            d-bis)  all'elettrificazione  della  tratta   ferroviaria
          Martina   Franca-Lecce-Otranto-Gagliano   del   Capo,    di
          competenza della societa' Ferrovie del Sud  Est  e  servizi
          automobilistici; 
            d-ter)   al   potenziamento   del   Sistema   ferroviario
          metropolitano  regionale  veneto  (SFMR),   attraverso   la
          chiusura                  del                  quadrilatero
          Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova; 
            d-quater)  all'ammodernamento  della  tratta  ferroviaria
          Salerno-Potenza-Taranto; 
            d-quinquies)  al  prolungamento  della  metropolitana  di
          Genova da Brignole a piazza Martinez; 
            d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli», tronco
          Casamassima-Putignano 
            d-septies) alle reti metropolitane di aree  metropolitane
          di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56". 
            Comma 193: 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 36   del   decreto
          legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle
          direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e  2008/92/CE  relative  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
          del gas naturale  e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
          trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
          gas e  di  energia  elettrica,  nonche'  abrogazione  delle
          direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE": 
            "Art. 36 Gestore dei sistemi di trasmissione 
            1. L'attivita'  di  trasmissione  e   dispacciamento   di
          energia elettrica e'  riservata  allo  Stato  e  svolta  in
          regime di concessione da Terna Spa, che opera come  gestore
          del  sistema  di  trasmissione  ai  sensi  dell'articolo 1,
          comma 1, del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n. 79,
          secondo modalita' definite nella convenzione stipulata  tra
          la stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per
          la disciplina della stessa concessione. 
            2. Il gestore del sistema di trasmissione  nazionale  non
          puo',  ne'  direttamente  ne'  indirettamente,   esercitare
          attivita'  di  produzione  e  di   fornitura   di   energia
          elettrica,   ne'    gestire,    neppure    temporaneamente,
          infrastrutture  o  impianti  di   produzione   di   energia
          elettrica. 
            3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto la concessione relativa alle attivita'
          di trasmissione e dispacciamento dell'energia  elettrica  e
          l'annessa convenzione sono  modificate  in  attuazione  del
          divieto di cui al comma 2, nonche' al  fine  di  assicurare
          che le attivita' del gestore del  sistema  di  trasmissione
          nazionale diverse da quelle di programmazione, manutenzione
          e sviluppo della rete non  pregiudichino  il  rispetto  dei
          principi di indipendenza, terzieta' e non discriminazione. 
            4. In attuazione di  quanto  programmato,  ai  sensi  del
          comma 3 dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  3 marzo
          2011,  n. 28,  nel  Piano  di  sviluppo   della   rete   di
          trasmissione  nazionale,  il   gestore   del   sistema   di
          trasmissione nazionale puo' realizzare e gestire sistemi di
          accumulo diffusi di energia elettrica mediante batterie.  I
          sistemi di accumulo di cui al  periodo  precedente  possono
          essere realizzati e gestiti anche dai gestori  del  sistema
          di distribuzione, in attuazione dei piani  di  sviluppo  di
          cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo. 
            5. La realizzazione  e  la  gestione  degli  impianti  di
          produzione idroelettrica da pompaggio inclusi nel Piano  di
          sviluppo della rete di trasmissione nazionale ai sensi  del
          comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28  del
          2011  sono   affidate   mediante   procedure   competitive,
          trasparenti  e  non  discriminatorie.  Ferme  restando   le
          previsioni  del  comma 4   dell'articolo 17   del   decreto
          legislativo n. 28 del 2011, con decreto del Ministro  dello
          sviluppo economico, da adottare,  sentita  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas, entro  novanta  giorni  dalla
          data di approvazione del Piano di sviluppo  della  rete  di
          trasmissione, sono definite le modalita' per lo svolgimento
          delle procedure di cui al presente comma, anche per  quanto
          concerne   l'individuazione   del   soggetto   responsabile
          dell'organizzazione, della  sorveglianza  e  del  controllo
          delle procedure medesime, e  le  modalita'  per  l'utilizzo
          dell'energia  elettrica  prodotta  dai  suddetti  impianti,
          secondo criteri che  assicurino  l'effettiva  realizzazione
          degli impianti in tempi definiti, l'efficienza nei costi  e
          l'esclusivo utilizzo di detti  impianti  per  finalita'  di
          sicurezza della  rete  e  ottimizzazione  della  produzione
          elettrica da impianti non programmabili. 
            6. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  entro
          tre mesi  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          definisce e avvia la procedura  ai  sensi  dell'articolo 10
          della  direttiva  2009/72/CE  per  la  certificazione   del
          gestore del sistema di trasmissione nazionale,  sulla  base
          della quale la medesima Autorita' e'  tenuta  ad  adottare,
          entro il 3 marzo 2012, una decisione di certificazione  nei
          confronti di Terna Spa. 
            7. Ai  fini  della  certificazione  di  cui  al  comma 6,
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  tiene  conto
          dei  criteri  di   cui   all'articolo 9   della   direttiva
          2009/72/CE e in particolare: 
            a) la stessa persona  o  le  stesse  persone,  fisiche  o
          giuridiche,   non   sono    autorizzate    ad    esercitare
          contemporaneamente un controllo su un'impresa che  esercita
          l'attivita' di generazione o l'attivita' di fornitura  e  a
          esercitare un controllo o diritti sul gestore  del  sistema
          di trasmissione; 
            b) la stessa persona  o  le  stesse  persone,  fisiche  o
          giuridiche, non sono  autorizzate  a  nominare  membri  del
          collegio sindacale,  del  consiglio  di  amministrazione  o
          degli  organi  che   rappresentano   legalmente   l'impresa
          all'interno del gestore del sistema  di  trasmissione  e  a
          esercitare direttamente o  indirettamente  un  controllo  o
          diritti  su  un'impresa   che   esercita   l'attivita'   di
          generazione o l'attivita' di fornitura, e viceversa; 
            c) la stessa persona  o  le  stesse  persone,  fisiche  o
          giuridiche,  non  sono  autorizzate  a  essere  membri  del
          consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione  o
          degli organi che rappresentano legalmente  un'impresa,  sia
          all'interno del gestore del  sistema  di  trasmissione  sia
          all'interno  di  un'impresa  che  esercita  l'attivita'  di
          generazione o l'attivita' di fornitura. 
            8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  comunica
          al  Ministero  dello  sviluppo  economico   l'esito   della
          procedura di certificazione di Terna  Spa  e  vigila  sulla
          permanenza delle condizioni favorevoli  al  rilascio  della
          stessa. 
            9. Ai  fini  della  certificazione  di  cui  al  comma 6,
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  tiene  conto
          del fatto che porzioni di rete facenti parte della rete  di
          trasmissione  nazionale  sono  di  proprieta'  di  soggetti
          diversi da Terna Spa e verifica che i suddetti proprietari: 
            a) forniscano ogni opportuna  cooperazione  e  ausilio  a
          Terna  Spa  nell'espletamento  dei  suoi  compiti   e,   in
          particolare, forniscano tutte le informazioni pertinenti; 
            b) finanzino gli  investimenti  decisi  da  Terna  e  gli
          interventi di sviluppo della rete approvati  dal  Ministero
          dello sviluppo economico, ovvero diano il  proprio  assenso
          al finanziamento ad opera di  altri  soggetti  interessati,
          compreso lo stesso gestore; 
            c) garantiscano la copertura della responsabilita' civile
          afferente  gli  attivi  della  rete,  ad  esclusione  della
          responsabilita' collegata all'esercizio delle attivita'  di
          Terna Spa; 
            d) forniscano le garanzie necessarie  per  facilitare  il
          finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione
          degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera  b),
          hanno dato l'assenso a  finanziamenti  da  parte  di  altri
          soggetti interessati, compreso Terna Spa.