art. 1 note (parte 6)

           	
				
 
            2. Con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  adottare,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, quanto alle opere di cui alle  lettere  a)  e  b),
          nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione  del  presente  decreto,  quanto
          alle opere di cui  alla  lettera  c),  sono  finanziati,  a
          valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis: 
            a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e  25
          del decreto-legge n. 69  del  2013  cantierabili  entro  il
          31 dicembre  2014:  Completamento   della   copertura   del
          Passante  ferroviario  di  Torino;  Completamento   sistema
          idrico  Basento-Bradano,  Settore  G;   Asse   autostradale
          Trieste-Venezia; Interventi di soppressione  e  automazione
          di passaggi a livello sulla rete ferroviaria,  individuati,
          con  priorita'  per  la  tratta  terminale   pugliese   del
          corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce;  Tratta
          Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma; 
            b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre
          2014 e cantierabili  entro  il  30 giugno  2015:  ulteriore
          lotto costruttivo Asse AV/AC Verona  Padova;  Completamento
          asse viario Lecco-Bergamo;  Messa  in  sicurezza  dell'asse
          ferroviario     Cuneo-Ventimiglia;     Completamento      e
          ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale
          mediante  l'interconnessione  tra  la  SS  32   e   la   SP
          299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1;  Terzo  Valico
          dei Giovi - AV Milano Genova;  Quadrilatero  Umbria-Marche;
          Completamento   Linea   1    metropolitana    di    Napoli;
          rifinanziamento  dell'articolo 1,  comma 70,  della   legge
          27 dicembre 2013, n. 147,  relativo  al  superamento  delle
          criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti  e
          gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli  della
          Strada Statale 131 in Sardegna; 
            c) i seguenti interventi appaltabili entro  il  30 aprile
          2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015:  metropolitana
          di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento  ed
          adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria,  dallo
          svincolo di Rogliano allo svincolo  di  Atilia;  Autostrada
          Salerno-Reggio  Calabria  svincolo  Laureana  di  Borrello;
          Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina"  tra  lo
          svincolo di Caianello della  Strada  statale  n. 372  e  lo
          svincolo  di  Benevento   sulla   strada   statale   n. 88;
          Completamento della S.S. 291 in  Sardegna;  Variante  della
          "Tremezzina"  sulla  strada  statale   internazionale   340
          "Regina";  Collegamento  stradale  Masserano-Ghemme;  Ponte
          stradale di collegamento tra l'autostrada per  Fiumicino  e
          l'EUR; Asse viario  Gamberale-Civitaluparella  in  Abruzzo;
          Primo lotto Asse viario  S.S.  212  Fortorina;  Continuita'
          interventi  nuovo  tunnel  del  Brennero;  Quadruplicamento
          della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze
          e Salerno; Completamento  sistema  idrico  integrato  della
          Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza
          del Consiglio dei  Ministri  dal  2  al  15 giugno  2014  o
          richieste  inviate  ai  sensi  dell'art. 18,  comma 9,  del
          decreto-legge n. 69 del 2013. 
            3. Le richieste di  finanziamento  inoltrate  dagli  enti
          locali relative agli interventi di cui  al  comma 2,  lett.
          c),  sono  istruite  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo  di  100
          milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a
          nuovi progetti di interventi, secondo le modalita' indicate
          con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, assegnando priorita': a) alla  qualificazione  e
          manutenzione   del   territorio,   mediante   recupero    e
          riqualificazione  di  volumetrie  esistenti   e   di   aree
          dismesse, nonche' alla riduzione del rischio idrogeologico;
          b) alla riqualificazione e  all'incremento  dell'efficienza
          energetica del patrimonio edilizio pubblico,  nonche'  alla
          realizzazione di impianti di produzione e distribuzione  di
          energia da fonti rinnovabili; c) alla  messa  in  sicurezza
          degli  edifici  pubblici,  con  particolare  riferimento  a
          quelli scolastici, alle  strutture  socio-assistenziali  di
          proprieta' comunale e alle strutture di maggiore  fruizione
          pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di
          tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i  vincoli
          di finanza pubblica ad essi attribuiti. Una  quota  pari  a
          100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai  commi
          1 e 1-bis e'  destinata  ai  Provveditorati  interregionali
          alle opere pubbliche del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti  per  interventi  di  completamento  di  beni
          immobiliari demaniali di loro competenza e, nel  limite  di
          50 milioni,  per  l'attuazione  di  interventi  urgenti  in
          materia di dissesto idrogeologico, di  difesa  e  messa  in
          sicurezza di beni pubblici, di completamento  di  opere  in
          corso    di    esecuzione    nonche'    di    miglioramento
          infrastrutturale. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti sono  individuati,  d'intesa
          con la struttura di missione istituita con il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio  2014,  gli
          interventi e le procedure di attuazione. 
            (omissis)" 
            Comma 242: 
            -Si  riporta  il  testo  dell'articolo 8,   della   legge
          23 dicembre  1998,  n. 448,  recante  "Misure  di   finanza
          pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.": 
            "Art. 8.  (Tassazione   sulle   emissioni   di   anidride
          carbonica e misure compensative.) 
            1. Al fine di perseguire l'obiettivo di  riduzione  delle
          emissioni di anidride carbonica derivanti  dall'impiego  di
          oli minerali secondo le  conclusioni  della  Conferenza  di
          Kyoto del 1°-11 dicembre 1997,  le  aliquote  delle  accise
          sugli oli minerali sono rideterminate in  conformita'  alle
          disposizioni dei successivi commi. 
            2. La variazione delle accise sugli oli minerali  per  le
          finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo  ad  aumenti
          della  pressione  fiscale  complessiva.  A  tal  fine  sono
          adottate misure fiscali compensative e in particolare  sono
          ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro. 
            3. L'applicazione  delle  aliquote  delle   accise   come
          rideterminate ai sensi del comma 4 e la  modulazione  degli
          aumenti  delle  stesse   aliquote   di   cui   al   comma 5
          successivamente all'anno 2000 sono effettuate in  relazione
          ai progressi nell'armonizzazione della  tassazione  per  le
          finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri  dell'Unione
          europea. 
            4. 
            5. Fino al 31 dicembre  2004  le  misure  delle  aliquote
          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
          di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
          di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
          di aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il  raggiungimento
          progressivo della  misura  delle  aliquote  decorrenti  dal
          1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dell'apposita
          Commissione del CIPE, previa  deliberazione  del  Consiglio
          dei ministri. 
            6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il
          conseguimento degli obiettivi di  cui  al  comma 1,  tenuto
          conto del valore  delle  emissioni  di  anidride  carbonica
          conseguenti all'impiego  degli  oli  minerali  nonche'  dei
          prodotti di cui al  comma 7  nell'anno  precedente,  con  i
          decreti  di  cui  al  comma 5  sono  stabilite  le   misure
          intermedie delle aliquote in modo  da  assicurare  in  ogni
          caso un aumento delle singole aliquote  proporzionale  alla
          differenza, per ciascuna  tipologia  di  prodotto,  tra  la
          misura di tali aliquote alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge e la  misura  delle  stesse  stabilite
          nell'allegato di cui al comma 4,  nonche'  il  contenimento
          dell'aumento annuale delle misure intermedie  in  non  meno
          del 10 e in non  piu'  del  30  per  cento  della  predetta
          differenza. 
            7. - 9. 
            10. Le  maggiori  entrate  derivanti  per  effetto  delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate: 
            a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti
          sul costo del lavoro; 
            b)  a  compensare  il  minor  gettito   derivante   dalla
          riduzione, operata  annualmente  nella  misura  percentuale
          corrispondente a quella dell'incremento,  per  il  medesimo
          anno, dell'accisa applicata al  gasolio  per  autotrazione,
          della sovrattassa di cui all'articolo 8  del  decreto-legge
          8 ottobre  1976,  n. 691,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale  sovrattassa  e'
          abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005; 
            c) a compensare i maggiori oneri  derivanti  dall'aumento
          progressivo dell'accisa applicata  al  gasolio  usato  come
          combustibile  per  riscaldamento  e  ai  gas  di   petrolio
          liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche
          miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o  destinati
          al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire,  a
          decorrere dal  1999,  ove  occorra  anche  con  credito  di
          imposta, una riduzione del costo del predetto  gasolio  non
          inferiore a lire 200 per ogni litro ed  una  riduzione  del
          costo  dei  sopra  citati  gas   di   petrolio   liquefatti
          corrispondenti  al  contenuto  di   energia   del   gasolio
          medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre
          agevolazioni in materia di  accise  ed  e'  applicabile  ai
          quantitativi  dei  predetti  combustibili   impiegati   nei
          comuni, o nelle frazioni dei comuni: 
            1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; 
            2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70  per
          cento dei comuni ricade nella zona climatica F; 
            3) della regione Sardegna e delle  isole  minori,  per  i
          quali viene esteso anche  ai  gas  di  petrolio  liquefatti
          confezionati in bombole; 
            4) non metanizzati ricadenti nella zona  climatica  E  di
          cui al predetto decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          n. 412 del 1993 e  individuati  con  decreto  del  Ministro
          delle finanze, di concerto con il Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato. Il beneficio  viene  meno
          dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,
          di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, da emanare con  cadenza  annuale,  ne  e'
          riscontrata   l'avvenuta   metanizzazione.   Il    suddetto
          beneficio  e'  applicabile  altresi'  ai  quantitativi  dei
          predetti  combustibili   impiegati   nelle   frazioni   non
          metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
          cui al predetto decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          n. 412  del  1993,  esclusi  dall'elenco  redatto  con   il
          medesimo decreto del Ministro delle finanze, e  individuate
          annualmente con delibera di  consiglio  dagli  enti  locali
          interessati. Tali  delibere  devono  essere  comunicate  al
          Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di  ogni
          anno; 
            d)  a  concorrere,   a   partire   dall'anno   2000,   al
          finanziamento  delle  spese   di   investimento   sostenute
          nell'anno precedente per la  riduzione  delle  emissioni  e
          l'aumento  dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di
          combustione per la produzione di  energia  elettrica  nella
          misura  del  20  per  cento  delle   spese   sostenute   ed
          effettivamente rimaste a carico, e comunque in  misura  non
          superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta  a  norma  del
          presente  articolo  dal  gestore   dell'impianto   medesimo
          nell'anno in cui le  spese  sono  effettuate.  Il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e  con  il  Ministro
          delle  finanze,  determina   la   tipologia   delle   spese
          ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione; 
            e); 
            f) a misure compensative di settore con incentivi per  la
          riduzione  delle  emissioni  inquinanti,  per  l'efficienza
          energetica e le fonti rinnovabili nonche' per  la  gestione
          di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa  quale
          fonte energetica nei comuni ricadenti nelle  predette  zone
          climatiche E ed F ovvero per gli  impianti  e  le  reti  di
          teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con  la
          concessione  di   un'agevolazione   fiscale   con   credito
          d'imposta pari a lire 20 per  ogni  chilovattora  (Kwh)  di
          calore  fornito,  da  traslare  sul  prezzo   di   cessione
          all'utente finale. 
            11. La Commissione  del  CIPE  di  cui  al  comma 5,  nel
          rispetto  della  normativa  comunitaria  in  materia,  puo'
          deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
          fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
          quadro di progetti pilota o nella scala industriale per  lo
          sviluppo  di  tecnologie  innovative  per   la   protezione
          ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica. 
            12. A  decorrere  dal  1° gennaio  1999  l'accisa   sulla
          benzina senza piombo e'  stabilita  nella  misura  di  lire
          1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a
          compensare gli oneri connessi  alle  riduzioni  di  cui  al
          comma 10,  lettera  c),  ferma  restando  la   destinazione
          disposta  dall'articolo 5,   comma 2,   del   decreto-legge
          1° luglio  1996,  n. 346,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 agosto  1996,  n. 428,  per  la  prosecuzione
          della missione di pace in Bosnia. 
            13. Con regolamento  emanato  ai  sensi  dell'articolo 17
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate  norme  di
          attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo,
          fatta eccezione per quanto previsto dal  comma 10,  lettera
          a)." 
            -Si riporta il testo del comma 12, dell'articolo 2, della
          legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2009)": 
            "Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per
          l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse  destinate
          ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi  per
          il  personale  statale  in  regime  di  diritto   pubblico,
          ammortizzatori sociali e patto di stabilita' interno) 
            (omissis) 
            12. A decorrere  dal  1° gennaio  2009  si  applicano  le
          disposizioni fiscali sul gasolio  e  sul  gas  di  petrolio
          liquefatto impiegati in zone montane e in  altri  specifici
          territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge
          1° ottobre 2001,  n. 356,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge   30 novembre   2001,   n. 418,   nonche'   le
          disposizioni in materia di  agevolazione  per  le  reti  di
          teleriscaldamento  alimentate  con  biomassa   ovvero   con
          energia geotermica,  di  cui  all'articolo 6  del  medesimo
          decreto-legge. 
            (omissis)" 
            Comma 243: 
            -Si riporta il testo  dell'articolo 2  del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, recante  "Disposizioni  urgenti
          per il rilancio dell'economia.": 
            "Art. 2   (Finanziamenti   per   l'acquisto   di    nuovi
          macchinari, impianti e attrezzature da parte delle  piccole
          e medie imprese) 
            1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti al
          sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese, come
          individuate   dalla   Raccomandazione   2003/361/CE   della
          Commissione  del  6 maggio   2003,   possono   accedere   a
          finanziamenti e ai contributi a  tasso  agevolato  per  gli
          investimenti,  anche   mediante   operazioni   di   leasing
          finanziario, in macchinari, impianti, beni  strumentali  di
          impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
          nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in
          tecnologie digitali. 
            2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro
          il 31 dicembre 2016,  dalle  banche  e  dagli  intermediari
          finanziari  autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'   di
          leasing finanziario, purche' garantiti da  banche  aderenti
          alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un  plafond
          di  provvista,  costituito,  per  le   finalita'   di   cui
          all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge  10 febbraio
          2009, n. 5,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di  Cassa
          depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al
          comma 8. 
            3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima
          di 5 anni dalla  data  di  stipula  del  contratto  e  sono
          accordati per un valore massimo complessivo non superiore a
          2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria,  anche
          frazionato in  piu'  iniziative  di  acquisto.  I  predetti
          finanziamenti possono coprire fino al cento per  cento  dei
          costi  ammissibili  individuati  dal  decreto  di  cui   al
          comma 5. 
            4. Alle imprese di cui  al  comma 1  il  Ministero  dello
          sviluppo economico concede un contributo,  rapportato  agli
          interessi calcolati sui finanziamenti di  cui  al  comma 2,
          nella misura massima e con le modalita'  stabilite  con  il
          decreto  di  cui  al  comma 5. L'erogazione  del   predetto
          contributo e' effettuata in piu' quote determinate  con  il
          medesimo decreto. I contributi sono concessi  nel  rispetto
          della disciplina comunitaria applicabile e,  comunque,  nei
          limiti dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  comma 8,
          secondo periodo. 
            5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
          stabiliti  i  requisiti  e  le  condizioni  di  accesso  ai
          contributi di cui al presente articolo, la  misura  massima
          di  cui  al  comma 4  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
          contributi medesimi, le  relative  attivita'  di  controllo
          nonche' le modalita' di raccordo con  il  finanziamento  di
          cui al comma 2. 
            6. I finanziamenti  di  cui  al  comma 1  possono  essere
          assistiti dalla garanzia  del  Fondo  di  garanzia  per  le
          piccole e medie imprese di cui  all'articolo 2,  comma 100,
          lettera a), della legge  23 dicembre  1996,  n. 662,  nella
          misura  massima  dell'80  per  cento   dell'ammontare   del
          finanziamento. In tali  casi,  ai  fini  dell'accesso  alla
          garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
          creditizio   dell'impresa,   in   deroga    alle    vigenti
          disposizioni  sul  Fondo  di  garanzia,  e'  demandata   al
          soggetto richiedente, nel rispetto  di  limiti  massimi  di
          rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati  in  termini
          di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
          individua  altresi'  le  condizioni   e   i   termini   per
          l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
          interventi  del  Fondo  di  garanzia,  nel  rispetto  delle
          autorizzazioni di spesa vigenti per  la  concessione  delle
          garanzie del citato Fondo. 
            7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
          articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  l'Associazione
          Bancaria  Italiana  e  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.
          stipulano una o piu' convenzioni, in relazione agli aspetti
          di competenza, per la definizione, in particolare: 
            a) delle condizioni e dei criteri  di  attribuzione  alle
          banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di
          provvista di cui  al  comma 2,  anche  mediante  meccanismi
          premiali che favoriscano il piu'  efficace  utilizzo  delle
          risorse; 
            b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione  del
          credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche  e
          degli intermediari di cui al comma 2 della provvista di cui
          al comma 2; 
            c)  delle  attivita'  informative,  di   monitoraggio   e
          rendicontazione che devono essere  svolte  dalle  banche  e
          dagli  intermediari  di  cui  al  comma 2   aderenti   alla
          convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
          sulle misure previste dal presente articolo. 
            8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al  comma 1
          e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle
          risorse disponibili ovvero che  si  renderanno  disponibili
          con successivi provvedimenti legislativi,  fino  al  limite
          massimo di  5  miliardi  di  euro  secondo  gli  esiti  del
          monitoraggio sull'andamento  dei  finanziamenti  effettuato
          dalla  Cassa  depositi  e   prestiti   S.p.A.,   comunicato
          trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  Per  far  fronte
          agli oneri derivanti dalla concessione  dei  contributi  di
          cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di 7,5  milioni  di
          euro per l'anno 2014, di 21  milioni  di  euro  per  l'anno
          2015, di 35 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
          2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di  6
          milioni di euro per l'anno 2021. 
            8-bis. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
          in materia, anche alle piccole e medie imprese  agricole  e
          del settore della pesca. 
            8-ter. Alla concessione ed erogazione dei  contributi  di
          cui al comma 4 si  provvede  a  valere  su  di  un'apposita
          contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
          di  cui   all'articolo 23,   comma 2,   del   decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto  2012,  n. 134. Alla  predetta  contabilita'
          sono versate le  risorse  stanziate  dal  comma 8,  secondo
          periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per
          le medesime finalita'." 
            Comma 244: 
            -Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 11 marzo
          2014,   n. 23,   recante   "Delega   al   Governo   recante
          disposizioni per un sistema fiscale piu' equo,  trasparente
          e orientato alla crescita.": 
            "Art. 2. (Revisione del catasto dei fabbricati) 
            1. Il Governo e'  delegato  ad  attuare,  con  i  decreti
          legislativi di  cui  all'articolo 1,  una  revisione  della
          disciplina relativa al sistema estimativo del  catasto  dei
          fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo  a
          ciascuna unita' immobiliare il relativo valore patrimoniale
          e la rendita, applicando, in  particolare,  per  le  unita'
          immobiliari urbane censite nel  catasto  dei  fabbricati  i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) assicurare, ai sensi della  legislazione  vigente,  il
          coinvolgimento dei  comuni  ovvero  delle  unioni  o  delle
          associazioni di comuni,  per  lo  svolgimento  di  funzioni
          associate, nel cui territorio sono collocati gli  immobili,
          anche al fine di assoggettare  a  tassazione  gli  immobili
          ancora non censiti, assicurando  il  coordinamento  con  il
          processo   di   attivazione   delle   funzioni    catastali
          decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia,
          nonche'  con  quanto  disposto  dall'articolo 66,  comma 1,
          lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 112,
          e successive modificazioni, e  dall'articolo 14,  comma 27,
          del decreto-legge 31 maggio 2010,  n. 78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30 luglio  2010,  n. 122,   e
          successive modificazioni; 
            b) prevedere  strumenti,  da  porre  a  disposizione  dei
          comuni e dell'Agenzia  delle  entrate,  atti  a  facilitare
          l'individuazione e, eventualmente, il corretto  classamento
          degli immobili non censiti o che non  rispettano  la  reale
          consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero
          la categoria catastale attribuita, dei terreni  edificabili
          accatastati come agricoli, nonche' degli immobili  abusivi,
          individuando a tal fine  specifici  incentivi  e  forme  di
          trasparenza   e   valorizzazione   delle    attivita'    di
          accertamento svolte dai  comuni  in  quest'ambito,  nonche'
          definendo   moduli   organizzativi   che   facilitino    la
          condivisione dei dati e dei documenti, in  via  telematica,
          tra l'Agenzia delle  entrate  e  i  competenti  uffici  dei
          comuni e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle
          unita' immobiliari; 
            c) incentivare ulteriori sistemi di restituzione  grafica
          delle mappe  catastali  basati  sulla  sovrapposizione  del
          rilievo  areofotogrammetrico  all'elaborato   catastale   e
          renderne possibile l'accesso al pubblico; 
            d)  definire  gli   ambiti   territoriali   del   mercato
          immobiliare di riferimento; 
            e)  valorizzare   e   stabilizzare   le   esperienze   di
          decentramento  catastale  comunale  gia'  avviate  in   via
          sperimentale,   affinche'   possano   costituire    modelli
          gestionali flessibili e adattabili  alle  specificita'  dei
          diversi territori, nonche'  semplificare  le  procedure  di
          esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese
          le  procedure  di  regolarizzazione   degli   immobili   di
          proprieta'  pubblica,  e  le   procedure   di   incasso   e
          riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali; 
            f) operare con riferimento ai rispettivi valori  normali,
          approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato
          nel triennio antecedente l'anno di entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo; 
            g) rideterminare le definizioni delle destinazioni  d'uso
          catastali, distinguendole in ordinarie e speciali,  tenendo
          conto delle mutate condizioni economiche e sociali e  delle
          conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili; 
            h) determinare il  valore  patrimoniale  medio  ordinario
          secondo i seguenti parametri: 
            1) per le unita'  immobiliari  a  destinazione  catastale
          ordinaria, mediante un processo estimativo che: 
            1.1)  utilizza  il  metro   quadrato   come   unita'   di
          consistenza,  specificando  i  criteri  di  calcolo   della
          superficie dell'unita' immobiliare; 
            1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad  esprimere  la
          relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e  le
          caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione
          catastale  e  per   ciascun   ambito   territoriale   anche
          all'interno di uno stesso comune; 
            1.3) qualora i  valori  non  possano  essere  determinati
          sulla base delle funzioni statistiche di  cui  al  presente
          numero, applica la metodologia di cui al numero 2); 
            2) per le unita'  immobiliari  a  destinazione  catastale
          speciale, mediante un processo estimativo che: 
            2.1) opera sulla base di procedimenti  di  stima  diretta
          con l'applicazione di metodi standardizzati e di  parametri
          di  consistenza   specifici   per   ciascuna   destinazione
          catastale speciale; 
            2.2) qualora non sia possibile fare  riferimento  diretto
          ai valori di mercato, utilizza il criterio del  costo,  per
          gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, o  il
          criterio reddituale,  per  gli  immobili  per  i  quali  la
          redditivita' costituisce l'aspetto prevalente; 
            i) determinare la rendita media ordinaria per  le  unita'
          immobiliari  mediante  un  processo  estimativo  che,   con
          riferimento alle medesime unita'  di  consistenza  previste
          per  la  determinazione  del  valore   patrimoniale   medio
          ordinario di cui alla lettera h): 
            1) utilizza funzioni statistiche  atte  ad  esprimere  la
          relazione   tra   i   redditi   da   locazione   medi,   la
          localizzazione e le caratteristiche edilizie dei  beni  per
          ciascuna  destinazione  catastale  e  per  ciascun   ambito
          territoriale,  qualora  sussistano  dati  consolidati   nel
          mercato delle locazioni; 
            2) qualora  non  vi  sia  un  consolidato  mercato  delle
          locazioni, applica ai valori patrimoniali  specifici  saggi
          di  redditivita'  desumibili  dal  mercato,  nel   triennio
          antecedente  l'anno  di  entrata  in  vigore  del   decreto
          legislativo; 
            l) prevedere  meccanismi  di  adeguamento  periodico  dei
          valori  patrimoniali   e   delle   rendite   delle   unita'
          immobiliari urbane, in relazione alla  modificazione  delle
          condizioni del mercato di riferimento e comunque non al  di
          sopra del valore di mercato; 
            m) prevedere, per le unita' immobiliari  riconosciute  di
          interesse storico o artistico, come  individuate  ai  sensi
          dell'articolo 10  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo  22 gennaio  2004,
          n. 42, e successive modificazioni, adeguate  riduzioni  del
          valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera  h)
          e della rendita media ordinaria di cui alla lettera i)  del
          presente comma, che tengano conto dei  particolari  e  piu'
          gravosi oneri di manutenzione e conservazione  nonche'  del
          complesso  dei  vincoli  legislativi   alla   destinazione,
          all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro. 
            2. Le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera h),
          numero 1.2), e lettera i), numero 1), tengono  conto  della
          complessita'  delle  variabili  determinanti   i   fenomeni
          analizzati,     utilizzando     metodologie     statistiche
          riconosciute a livello scientifico. 
            3. Il Governo e' delegato, altresi', ad  emanare,  con  i
          decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a: 
            a) ridefinire le  competenze  e  il  funzionamento  delle
          commissioni  censuarie  provinciali  e  della   commissione
          censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle
          funzioni statistiche  di  cui  al  comma 1  e  introducendo
          procedure deflative del contenzioso, nonche' modificare  la
          loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze
          attribuite,   assicurando   la   presenza   in   esse    di
          rappresentanti    dell'Agenzia    delle     entrate,     di
          rappresentanti degli enti locali, i cui criteri  di  nomina
          sono fissati d'intesa con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie  locali,  di  professionisti,  di  tecnici  e  di
          docenti qualificati in materia  di  economia  e  di  estimo
          urbano e rurale, di esperti di statistica e di  econometria
          anche indicati dalle associazioni di categoria del  settore
          immobiliare,  di  magistrati  appartenenti  rispettivamente
          alla giurisdizione ordinaria  e  a  quella  amministrativa,
          nonche', per le commissioni censuarie provinciali di Trento
          e di Bolzano, di rappresentanti delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
            b) assicurare la cooperazione tra l'Agenzia delle entrate
          e i comuni, con particolare  riferimento  alla  raccolta  e
          allo scambio delle informazioni necessarie all'elaborazione
          dei valori patrimoniali e delle rendite, introducendo piani
          operativi, concordati tra  comuni  o  gruppi  di  comuni  e
          l'Agenzia, che prevedano anche modalita' e tempi  certi  di
          attuazione dei piani medesimi nonche' al fine di potenziare
          e semplificare la possibilita'  di  accesso  da  parte  dei
          comuni,  dei  professionisti  e  dei  cittadini   ai   dati
          catastali  e  della  pubblicita'  immobiliare,   attraverso
          l'integrazione dei dati immobiliari  e  l'interoperabilita'
          dei  sistemi  informativi  pubblici  locali,  regionali   e
          centrali in materia catastale e  territoriale;  in  assenza
          dei piani di  cui  alla  presente  lettera l'Agenzia  delle
          entrate provvedera'  a  determinare,  in  via  provvisoria,
          valori  e  rendite   che   esplicheranno   efficacia   sino
          all'attribuzione definitiva, da parte della stessa Agenzia,
          con oneri da definire e suddividere adeguatamente; 
            c) prevedere per l'Agenzia delle entrate la  possibilita'
          di impiegare, mediante apposite convenzioni senza  nuovi  o
          maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai  fini  delle
          rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini  e  dai  collegi
          professionali,  nonche'  di  utilizzare   i   dati   e   le
          informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente
          dai contribuenti; 
            d) garantire, a livello nazionale da  parte  dell'Agenzia
          delle entrate, l'uniformita' e la qualita' dei  processi  e
          il loro coordinamento e monitoraggio, nonche'  la  coerenza
          dei valori e dei redditi rispetto ai dati  di  mercato  nei
          rispettivi ambiti territoriali; 
            e)  definire  soluzioni   sostenibili   in   materia   di
          ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali  e
          finanziarie  dei  soggetti  che  esercitano   le   funzioni
          catastali, in coerenza con l'attuazione del nuovo catasto; 
            f)    utilizzare,    in    deroga    alle    disposizioni
          dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342,  nel
          quadro della cooperazione tra i comuni  e  l'Agenzia  delle
          entrate,  adeguati  strumenti   di   comunicazione,   anche
          collettiva,  compresi  quelli  telematici,  per  portare  a
          conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in
          aggiunta  alla  notifica   mediante   affissione   all'albo
          pretorio; 
            g) prevedere, al fine di garantire la massima trasparenza
          del  processo  di  revisione  del  sistema  estimativo,  la
          pubblicazione delle funzioni statistiche di cui al comma 1,
          lettera h), numero 1.2), e di cui al comma 1,  lettera  i),
          numero 1),  e  delle   relative   note   metodologiche   ed
          esplicative; 
            h)  procedere  alla  ricognizione,  al   riordino,   alla
          variazione  e  all'abrogazione  delle  norme  vigenti   che
          regolano il sistema catastale dei fabbricati, nonche'  alla
          revisione  delle  sanzioni  tributarie  previste   per   la
          violazione di norme catastali; 
            i) individuare, a conclusione del complessivo processo di
          revisione catastale, il periodo d'imposta  dal  quale  sono
          applicati le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali; 
            l)  garantire  l'invarianza  del  gettito  delle  singole
          imposte il cui presupposto e la cui  base  imponibile  sono
          influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a
          tal   fine   prevedendo,   contestualmente    all'efficacia
          impositiva dei nuovi valori,  la  modifica  delle  relative
          aliquote impositive, delle eventuali deduzioni,  detrazioni
          o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico
          fiscale,  con  particolare  riferimento  alle  imposte  sui
          trasferimenti  e  all'imposta  municipale  propria   (IMU),
          prevedendo anche la tutela dell'unico immobile non di lusso
          e  tenendo  conto,  nel  caso  delle  detrazioni   relative
          all'IMU, delle condizioni socio-economiche e  dell'ampiezza
          e   della   composizione   del   nucleo   familiare,   come
          rappresentate nell'indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE), anche  alla  luce  dell'evoluzione  cui
          sara' soggetto il sistema tributario locale fino alla piena
          attuazione della revisione prevista dal presente articolo; 
            m) prevedere un meccanismo  di  monitoraggio,  attraverso
          una relazione del Governo da trasmettere alle Camere  entro
          sei mesi  dall'attribuzione  dei  nuovi  valori  catastali,
          nonche' attraverso successive  relazioni,  in  merito  agli
          effetti, articolati a livello  comunale,  del  processo  di
          revisione  di  cui  al  presente  articolo,  al   fine   di
          verificare  l'invarianza  del  gettito  e   la   necessaria
          gradualita',   anche   mediante    successivi    interventi
          correttivi; 
            n) prevedere, in aggiunta alle necessarie forme di tutela
          giurisdizionale, particolari e appropriate misure di tutela
          anticipata del contribuente in  relazione  all'attribuzione
          delle nuove  rendite,  anche  nella  forma  dell'autotutela
          amministrativa, con  obbligo  di  risposta  entro  sessanta
          giorni dalla presentazione della relativa istanza; 
            o) prevedere,  contestualmente  all'efficacia  dei  nuovi
          valori ai fini impositivi, l'aggiornamento delle  modalita'
          di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i
          fondi di riequilibrio e i fondi perequativi  della  finanza
          comunale; 
            p) prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi la
          realizzazione di opere di adeguamento degli  immobili  alla
          normativa in materia di  sicurezza  e  di  riqualificazione
          energetica e architettonica; 
            q) per le unita' immobiliari colpite da eventi sismici  o
          da altri eventi calamitosi, prevedere riduzioni del  carico
          fiscale che tengano conto delle condizioni di  inagibilita'
          o inutilizzabilita' determinate da tali eventi; 
            r) prevedere che le funzioni  amministrative  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo e  al  presente  comma  siano
          esercitate dalle province autonome di Trento e di  Bolzano,
          ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto   legislativo
          18 maggio 2001, n. 280, e dalla regione  autonoma  e  dagli
          enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti
          del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142; 
            s)  riformare,   d'intesa   con   la   regione   autonoma
          Friuli-Venezia Giulia, la  disciplina  della  notificazione
          degli atti tavolari. 
            4. Dall'attuazione dei commi 1 e 3 del presente  articolo
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica. A tal fine, per le attivita' previste dai
          medesimi  commi  1  e  3  devono  prioritariamente   essere
          utilizzate le strutture  e  le  professionalita'  esistenti
          nell'ambito delle amministrazioni pubbliche." 
            -Si  riporta  il  testo  dell'articolo 1,   della   legge
          27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di
          statuto dei diritti del contribuente." 
            "Art. 1. (Principi generali) 
            1. Le disposizioni della presente  legge,  in  attuazione
          degli  articoli  3,  23,  53  e  97   della   Costituzione,
          costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario
          e possono essere derogate o modificate solo espressamente e
          mai da leggi speciali. 
            2. L'adozione  di   norme   interpretative   in   materia
          tributaria  puo'   essere   disposta   soltanto   in   casi
          eccezionali e con legge ordinaria, qualificando  come  tali
          le disposizioni di interpretazione autentica. 
            3. Le regioni a statuto  ordinario  regolano  le  materie
          disciplinate  dalla  presente  legge  in  attuazione  delle
          disposizioni  in  essa  contenute;  le  regioni  a  statuto
          speciale e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          provvedono, entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, ad adeguare i rispettivi  ordinamenti
          alle norme fondamentali contenute nella medesima legge. 
            4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  ad  adeguare  i
          rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati  ai
          principi dettati dalla presente legge." 
            -Si  riporta  il   testo   dell'articolo 10   del   regio
          decreto-legge  13 aprile  1939,  n. 652,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  11 agosto  1939,  n. 1249,  e
          successive modificazioni, recante  "Accertamento  generale,
          dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e
          formazione del nuovo catasto edilizio urbano": 
            "Art. 10. 
            La rendita catastale delle unita' immobiliari  costituite
          da opifici ed in genere dai fabbricati di  cui  all'art. 28
          della  legge  8 giugno  1936,  n. 1231,  costruiti  per  le
          speciali  esigenze   di   una   attivita'   industriale   o
          commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea
          alle esigenze suddette senza  radicali  trasformazioni,  e'
          determinata con stima diretta per ogni singola unita'. 
            Egualmente si procede per la determinazione della rendita
          catastale   delle   unita'   immobiliari   che   non   sono
          raggruppabili in categorie e classi,  per  la  singolarita'
          delle loro caratteristiche." 
            Comma 246: 
            -La raccomandazione della  Commissione  2003/361/CE,  del
          6 maggio  2003,  e'   relativa   alla   definizione   delle
          microimprese, piccole e medie imprese. 
            Comma 247: 
            -Si  riporta  il  testo   dell'articolo 2   del   decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante "Disposizioni
          per il riassetto normativo in materia  di  liberalizzazione
          regolata       dell'esercizio       dell'attivita'       di
          autotrasportatore", come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 2. (Definizioni) 
            1. Ai fini del presente Capo, si intende per: 
            a) attivita'  di  autotrasporto,  la  prestazione  di  un
          servizio, eseguita in modo professionale e non  strumentale
          ad altre attivita', consistente nel trasferimento  di  cose
          di  terzi  su  strada  mediante  autoveicoli,   dietro   il
          pagamento di un corrispettivo; 
            b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta  all'albo
          nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
          l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di   terzi,   ovvero
          l'impresa non stabilita in Italia,  abilitata  ad  eseguire
          attivita' di autotrasporto internazionale o  di  cabotaggio
          stradale  in  territorio  italiano  che  e'  parte  di   un
          contratto di trasporto di merci  su  strada.  Si  considera
          vettore anche l'impresa iscritta all'albo  nazionale  delle
          persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
          di cose per conto di terzi  associata  a  una  cooperativa,
          aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel
          caso  in  cui  esegua  prestazioni  di  trasporto  ad  essa
          affidate dal raggruppamento cui aderisce; 
            c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica
          che  stipula  o  nel  nome  della  quale  e'  stipulato  il
          contratto  di  trasporto  con  il  vettore.  Si   considera
          committente anche  l'impresa  iscritta  all'albo  nazionale
          delle  persone  fisiche   e   giuridiche   che   esercitano
          l'autotrasporto di cose per  conto  di  terzi  che  stipula
          contratti   scritti   e   svolge   servizi   di   deposito,
          movimentazione  e  lavorazione  della  merce,  connessi   o
          preliminari all'affidamento del trasporto; 
            d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica  pubblica
          che consegna la merce al vettore, curando  la  sistemazione
          delle  merci  sul  veicolo   adibito   all'esecuzione   del
          trasporto; 
            e) proprietario  della  merce,  l'impresa  o  la  persona
          giuridica pubblica che ha la proprieta' delle cose  oggetto
          dell'attivita' di autotrasporto al momento  della  consegna
          al vettore; 
            e-bis) sub-vettore, l'impresa di  autotrasporto  iscritta
          all'albo nazionale delle persone fisiche e  giuridiche  che
          esercitano l'autotrasporto di  cose  per  conto  di  terzi,
          ovvero l'impresa  non  stabilita  in  Italia,  abilitata  a
          eseguire attivita' di  autotrasporto  internazionale  o  di
          cabotaggio  stradale  nel  territorio  italiano,  che,  nel
          rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  21 ottobre  2009,  svolge  un
          servizio di trasporto su incarico di altro vettore." 
              
            Comma 248: 
            -Si   riporta   il   testo    dell'articolo 83-bis    del
          decreto-legge  25 giugno  2008,  n. 112,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6 agosto  2008,   n. 133,   e
          successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti per
          lo   sviluppo    economico,    la    semplificazione,    la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  Tributaria.",   come   modificato   dalla
          presente legge: 
            "Art. 83-bis (Tutela della  sicurezza  stradale  e  della
          regolarita' del  mercato  dell'autotrasporto  di  cose  per
          conto di terzi) 
            1. - 3.[Commi abrogati] 
            4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato  in  forma
          non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
          21 novembre 2005, n. 286,  e  successive  modificazioni,  i
          prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale
          delle parti, tenuto conto dei principi  di  adeguatezza  in
          materia di sicurezza stradale e sociale. 
            4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a
          vettori  in  regola  con   l'adempimento   degli   obblighi
          retributivi, previdenziali e assicurativi,  il  committente
          e' tenuto a verificare  preliminarmente  alla  stipulazione
          del contratto tale regolarita'  mediante  acquisizione  del
          documento  di  cui  al  comma 4-sexies.  In  tal  caso   il
          committente non assume gli oneri di cui ai  commi  4-ter  e
          4-quinquies. 
            4-ter. Il committente che non esegue la verifica  di  cui
          al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater e' obbligato
          in solido  con  il  vettore,  nonche'  con  ciascuno  degli
          eventuali sub-vettori, entro il limite  di  un  anno  dalla
          cessazione del contratto di trasporto, a  corrispondere  ai
          lavoratori i trattamenti retributivi, nonche' i  contributi
          previdenziali e i premi assicurativi agli enti  competenti,
          dovuti limitatamente alle prestazioni  ricevute  nel  corso
          della durata del contratto di trasporto,  restando  escluso
          qualsiasi obbligo per le  sanzioni  amministrative  di  cui
          risponde  solo  il  responsabile   dell'inadempimento.   Il
          committente che ha eseguito il  pagamento  puo'  esercitare
          l'azione di regresso nei confronti del coobbligato  secondo
          le regole generali. 
            4-quater. La verifica sulla regolarita'  del  vettore  e'
          effettuata  limitatamente  ai  requisiti  e  ai  sensi  del
          comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera  del
          presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle
          persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
          di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione.  A
          decorrere dall'adozione della  delibera  di  cui  al  primo
          periodo, la  verifica  sulla  regolarita'  del  vettore  e'
          assolta  dal  committente  mediante  accesso  ad   apposita
          sezione del portale internet attivato dal  citato  Comitato
          centrale,  dal  quale  sia  sinteticamente   acquisita   la
          qualificazione di regolarita' del vettore a cui si  intende
          affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A  tal
          fine  il  medesimo  Comitato  centrale,  previa   opportuna
          intesa,  acquisisce  sistematicamente  in  via  elettronica
          dalle   amministrazioni    e    dagli    enti    competenti
          l'informazione  necessaria  a  definire  e  aggiornare   la
          regolarita' dei vettori iscritti. 
            4-quinquies. In caso di contratto di trasporto  stipulato
          in forma non scritta  il  committente  che  non  esegue  la
          verifica  di  cui  al  comma 4-bis   ovvero   di   cui   al
          comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter,  si
          assume anche gli  oneri  relativi  all'inadempimento  degli
          obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada,
          di cui  al  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285,
          commesse nell'espletamento del servizio  di  trasporto  per
          suo conto eseguito. 
            4-sexies. All'atto della conclusione  del  contratto,  il
          vettore e' tenuto a fornire al committente  un'attestazione
          rilasciata dagli enti previdenziali, di data non  anteriore
          a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in  regola
          ai  fini  del  versamento  dei  contributi  assicurativi  e
          previdenziali. 
            5. Nel  caso  in  cui  il  contratto  abbia  ad   oggetto
          prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale
          eccedente i  trenta  giorni,  la  parte  del  corrispettivo
          corrispondente  al  costo  del  carburante  sostenuto   dal
          vettore per l'esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali,
          come individuata nel contratto o nelle fatture  emesse  con
          riferimento alle prestazioni  effettuate  dal  vettore  nel
          primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla  base
          delle variazioni intervenute nel  prezzo  del  gasolio  per
          autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per  cento
          il  valore   preso   a   riferimento   al   momento   della
          sottoscrizione   del   contratto   stesso   o   dell'ultimo
          adeguamento effettuato. Tale adeguamento  viene  effettuato
          anche  in   relazione   alle   variazioni   delle   tariffe
          autostradali italiane. 
            6. - 11.[Commi abrogati] 
            12. Ferma restando l'applicazione delle  disposizioni  di
          cui al  decreto  legislativo  9 ottobre  2002,  n. 231,  il
          termine  di  pagamento  del   corrispettivo   relativo   ai
          contratti  di  trasporto  di  merci  su  strada  non  puo',
          comunque, essere superiore a  sessanta  giorni,  decorrenti
          dalla  data  di  emissione  della  fattura  da  parte   del
          creditore  (   (...)).   E'   esclusa   qualsiasi   diversa
          pattuizione tra le parti, scritta o verbale,  che  non  sia
          basata  su  accordi  volontari  di  settore,  conclusi  tra
          organizzazioni associative di vettori  rappresentati  nella
          Consulta generale per l'autotrasporto e per  la  logistica,
          di  cui  al  comma 16,  e  organizzazioni  associative  dei
          committenti. 
            13. In caso di mancato rispetto del  termine  di  cui  al
          comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli
          interessi  moratori  di  cui  all'articolo 5  del   decreto
          legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove  il  pagamento  del
          corrispettivo avvenga oltre  il  novantesimo  giorno  dalla
          data di  emissione  della  fattura,  oltre  agli  interessi
          moratori, al committente debitore si applicano le  sanzioni
          di cui al comma 14. 
            13-bis. Le disposizioni di  cui  ai  commi  12  e  13  si
          applicano anche alle prestazioni fatturate dagli  operatori
          della filiera, diversi  dai  vettori,  che  partecipano  al
          servizio di trasporto di merci su strada. 
            14. Alla violazione delle norme di  cui  ai  commi  13  e
          13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria  pari
          al 10 per cento dell'importo della fattura e  comunque  non
          inferiore a 1.000 euro. 
            15. Le violazioni indicate al  comma 14  sono  constatate
          dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia  delle  entrate  in
          occasione dei controlli ordinari e straordinari  effettuati
          presso le imprese  per  la  successiva  applicazione  delle
          sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
            16. [Comma abrogato]. 
            (omissis)" 
            Comma 249: 
            -Il capo II del decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 132,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  10 novembre
          2014, n. 162, "Misure urgenti di  degiurisdizionalizzazione
          ed altri interventi per la  definizione  dell'arretrato  in
          materia  di   processo   civile.",   reca   "Procedura   di
          negoziazione assistita". 
            -Si  riporta  il  testo  dell'articolo 7-ter  del  citato
          decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286: 
            "Art. 7-ter. (Disposizioni in materia di azione diretta) 
            1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
          il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico  di
          altro  vettore,  a  sua  volta  obbligato  ad  eseguire  la
          prestazione in forza di contratto stipulato con  precedente
          vettore  o  direttamente  con  il  mittente,  inteso   come
          mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il
          pagamento del corrispettivo nei confronti di  tutti  coloro
          che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati  in
          solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute  e  della
          quota di corrispettivo pattuita, fatta  salva  l'azione  di
          rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte
          contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa 
            pattuizione, che non sia basata su accordi  volontari  di
          settore. 
            Comma 250: 
            - Il testo dell'articolo 83-bis del citato  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, e' citato nelle note al comma 248. 
            Comma 251: 
            -Si riporta il  testo  dell'articolo 11  del  regolamento
          (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 21 ottobre 2009, recante  "REGOLAMENTO  DEL  PARLAMENTO
          EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme  comuni  sulle
          condizioni da  rispettare  per  esercitare  l'attivita'  di
          trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE  del
          Consiglio": 
            "Art. 11 (Istruzione e registrazione delle domande) 
            1. Un'impresa di trasporti che soddisfi  i  requisiti  di
          cui  all'articolo 3  e'   autorizzata,   su   domanda,   ad
          esercitare  la  professione  di  trasportatore  su  strada.
          L'autorita' competente accerta  che  l'impresa  che  ne  fa
          domanda possieda i requisiti previsti in detto articolo. 
            2. L'autorita'   competente    iscrive    nel    registro
          elettronico  nazionale  di  cui  all'articolo 16   i   dati
          relativi  alle  imprese  da   essa   autorizzate   di   cui
          all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettere da a)  a
          d). 
            3. Il  termine  per  l'istruzione  di  una   domanda   di
          autorizzazione da parte  dell'autorita'  competente  e'  il
          piu' breve possibile e non supera i tre  mesi  a  decorrere
          dalla data in cui l'autorita'  competente  riceve  tutti  i
          documenti necessari per valutare  la  domanda.  L'autorita'
          competente puo' prorogare detto  termine  di  un  ulteriore
          mese in casi debitamente giustificati. 
            4. Fino al 31 dicembre 2012 l'autorita'  competente,  per
          accertare l'onorabilita' dell'impresa, verifica, in caso di
          dubbio, se al momento della domanda il gestore o i  gestori
          dei trasporti  designati  siano  dichiarati  in  uno  Stato
          membro inidonei a dirigere le  attivita'  di  trasporto  di
          un'impresa a norma dell'articolo 14. 
            A decorrere dal 1° gennaio 2013  l'autorita'  competente,
          per  accertare   l'onorabilita'   dell'impresa,   verifica,
          accedendo ai dati  di  cui  all'articolo 16,  paragrafo  2,
          primo comma, lettera f), mediante accesso diretto e  sicuro
          alla  parte  pertinente  dei  registri   nazionali   o   su
          richiesta, se al momento  della  domanda  il  gestore  o  i
          gestori dei trasporti designati  siano  dichiarati  in  uno
          Stato membro inidonei a dirigere le attivita' di  trasporto
          di un'impresa a norma dell'articolo 14. 
            Le misure intese a modificare elementi non essenziali del
          presente regolamento  e  concernenti  una  proroga  per  un
          massimo di tre anni delle date di cui al presente paragrafo
          sono adottate secondo la procedura di regolamentazione  con
          controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3. 
            5. Le imprese  che  dispongono  di  un'autorizzazione  ad
          esercitare  la  professione  di  trasportatore  su   strada
          notificano  all'autorita'  competente  che  ha   rilasciato
          l'autorizzazione, entro  un  periodo  pari  o  inferiore  a
          ventotto  giorni,  determinato  dallo   Stato   membro   di
          stabilimento, eventuali cambiamenti  nei  dati  di  cui  al
          paragrafo 2." 
            Comma 253: 
            -Si riporta il testo dei commi da 1 a 9  dell'articolo 5,
          del decreto-legge 30 settembre  2003,  n. 269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  24 novembre  2003,  n. 326,
          recante "Disposizioni urgenti per favorire  lo  sviluppo  e
          per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.", come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 5. (Trasformazione della Cassa depositi e  prestiti
          in societa' per azioni.) 
            1. La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  trasformata   in
          societa' per azioni con la denominazione di «Cassa depositi
          e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.A.),  con  effetto
          dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
          decreto ministeriale di  cui  al  comma 3. La  Cdp  S.p.A.,
          salvo quanto previsto dal comma 3,  subentra  nei  rapporti
          attivi e passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli  obblighi
          anteriori alla trasformazione. 
            2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato,
          che   esercita   i   diritti   dell'azionista   ai    sensi
          dell'articolo 24,  comma 1,   lettera   a),   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  non  si  applicano  le
          disposizioni dell'  articolo 2362  del  codice  civile.  Le
          fondazioni di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo
          17 maggio 1999, n. 153 e altri soggetti pubblici o  privati
          possono detenere quote complessivamente  di  minoranza  del
          capitale della CDP S.p.A. 
            3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          di natura non regolamentare,  da  emanare  entro  due  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          determinati: 
            a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della  Cassa
          depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che  sono
          trasferite al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
          quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di
          cui al comma 8; 
            b) i beni e le  partecipazioni  societarie  dello  Stato,
          anche indirette, che sono  trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e
          assegnate alla gestione separata di cui al  comma 8,  anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli  da   2342   a   2345   del   codice   civile   ed
          all'articolo 24 della legge 27 dicembre  2002,  n. 289. Con
          successivi decreti  ministeriali  possono  essere  disposti
          ulteriori   trasferimenti   e   conferimenti.   I   decreti
          ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti  al
          controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle
          competenti Commissioni parlamentari; 
            c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
            d) il capitale sociale  della  CDP  S.p.A.,  comunque  in
          misura non inferiore al  fondo  di  dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato. 
            4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
          di natura  non  regolamentare,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  e'  approvato  lo  Statuto
          della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del consiglio
          di amministrazione e del collegio sindacale  per  il  primo
          periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano
          in carica i componenti del collegio dei  revisori  indicati
          ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo 10  della  legge
          13 maggio  1983,  n. 197. Le  successive   modifiche   allo
          statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei  componenti  degli
          organi sociali per i successivi periodi sono  deliberate  a
          norma del codice civile. 
            5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si  chiude
          al 31 dicembre 2004. 
            6. Alla CDP  S.p.A.  si  applicano  le  disposizioni  del
          Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di  cui  al  decreto  legislativo  1° settembre
          1993,  n. 385,  previste  per  gli  intermediari   iscritti
          nell'elenco speciale di cui all'articolo 107  del  medesimo
          decreto legislativo, tenendo  presenti  le  caratteristiche
          del  soggetto  vigilato  e  la  speciale  disciplina  della
          gestione separata di cui al comma 8. 
            7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
            a) lo Stato,  le  regioni,  gli  enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei  fondi  di  cui  alla  presente  lettera  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei  medesimi  soggetti
          di cui al primo periodo, o dai medesimi  promossa,  nonche'
          nei confronti di soggetti  privati  per  il  compimento  di
          operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
          sensi del successivo comma 11,  lettera  e),  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione.  Le  operazioni  adottate   nell'ambito   delle
          attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo,  di
          cui all'articolo 22 della  legge  11 agosto  2014,  n. 125,
          possono essere  effettuate  anche  in  cofinanziamento  con
          istituzioni   finanziarie    europee,    multilaterali    o
          sovranazionali, nel limite  annuo  stabilito  con  apposita
          convenzione stipulata tra  la  medesima  CDP  S.p.A.  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze. Le  operazioni  di
          cui alla presente lettera possono essere  effettuate  anche
          in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); 
            b) le  opere,  gli  impianti,  le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  a  iniziative  di  pubblica   utilita'   nonche'
          investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo,  innovazione,
          tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche  in
          funzione   di   promozione   del   turismo,   ambiente    e
          efficientamento energetico, anche con riferimento a  quelle
          interessanti i territori montani e rurali per  investimenti
          nel campo della green  economy,  in  via  preferenziale  in
          cofinanziamento con enti creditizi e comunque,  utilizzando
          fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione
          di finanziamenti e da altre operazioni  finanziarie,  senza
          garanzia dello Stato e con preclusione  della  raccolta  di
          fondi a vista. 
            7-bis. Fermo restando quanto  stabilito  al  comma 7,  la
          Cassa depositi e prestiti S.p.A.,  ai  sensi  del  comma 7,
          lettera a), secondo periodo,  puo'  altresi'  fornire  alle
          banche  italiane  e  alle  succursali  di   banche   estere
          comunitarie  ed  extracomunitarie,  operanti  in  Italia  e
          autorizzate    all'esercizio    dell'attivita'    bancaria,
          provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma  tecnica
          individuata nella convenzione di cui al  periodo  seguente,
          per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su  immobili
          residenziali  da  destinare  prioritariamente  all'acquisto
          dell'abitazione principale ,  preferibilmente  appartenente
          ad una delle classi energetiche A, B o C, e  ad  interventi
          di   ristrutturazione   e   accrescimento   dell'efficienza
          energetica, con priorita' per  le  giovani  coppie,  per  i
          nuclei  familiari  di  cui  fa  parte  almeno  un  soggetto
          disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
          banche possono contrarre  finanziamenti  secondo  contratti
          tipo  definiti  con  apposita  convenzione  tra  la   Cassa
          depositi  e  prestiti  S.p.A.  e  l'Associazione   Bancaria
          Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
          le modalita' con cui i minori differenziali  sui  tassi  di
          interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
          del mutuo a vantaggio dei mutuatari.  Ai  finanziamenti  di
          cui alla presente lettera concessi dalla Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via  esclusiva
          alle predette finalita', si applica il  regime  fiscale  di
          cui al comma 24. 
            8. La  CDP  S.p.A.  assume  partecipazioni  e  svolge  le
          attivita',  strumentali,   connesse   e   accessorie;   per
          l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a),  la
          CDP S.p.A. istituisce un  sistema  separato  ai  soli  fini
          contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
          criteri di trasparenza e  di  salvaguardia  dell'equilibrio
          economico.  Sono  assegnate  alla  gestione   separata   le
          partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
          e accessorie, e le attivita' di assistenza e di  consulenza
          in favore dei soggetti di cui al comma 7,  lettera  a).  Il
          decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
          di razionalizzazione e concentrazione delle  partecipazioni
          detenute dalla Cassa  depositi  e  prestiti  alla  data  di
          trasformazione in societa' per azioni. 
            8-bis. Fermo restando quanto  previsto  al  comma 8,  CDP
          S.p.A. puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di
          rilevante interesse nazionale in termini  di  strategicita'
          del settore di operativita', di livelli  occupazionali,  di
          entita' di fatturato ovvero  di  ricadute  per  il  sistema
          economico-produttivo del Paese,  e  che  risultino  in  una
          stabile situazione di equilibrio finanziario,  patrimoniale
          ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive
          di redditivita'. Ai fini della qualificazione  di  societa'
          di  interesse   nazionale,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di natura  non  regolamentare
          sono  definiti  i  requisiti,  anche  quantitativi,   delle
          societa' oggetto di possibile acquisizione da parte di  CDP
          S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto e' trasmesso
          alle Camere.  Le  medesime  partecipazioni  possono  essere
          acquisite anche attraverso veicoli  societari  o  fondi  di
          investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente  da
          societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
          Nel  caso  in  cui  dette  partecipazioni  siano  acquisite
          mediante utilizzo di  risorse  provenienti  dalla  raccolta
          postale,  le  stesse  sono  contabilizzate  nella  gestione
          separata di cui al comma 8. 
            8-ter.  Fermo  restando   quanto   previsto   dai   commi
          precedenti,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  puo'
          acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a  fronte
          di portafogli di mutui garantiti  da  ipoteca  su  immobili
          residenziali  e/o  titoli  emessi  ai  sensi  della   legge
          30 aprile  1999,  n. 130,  nell'ambito  di  operazioni   di
          cartolarizzazione aventi ad oggetto  crediti  derivanti  da
          mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali. 
            8-quater.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai   commi
          precedenti,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  puo'
          acquistare titoli emessi ai  sensi  della  legge  30 aprile
          1999,    n. 130,    nell'ambito    di     operazioni     di
          cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e
          medie imprese al fine di accrescere il volume  del  credito
          alle piccole e medie imprese.  Gli  acquisti  dei  predetti
          titoli, ove  effettuati  a  valere  sui  fondi  di  cui  al
          comma 7, lettera a), possono essere garantiti  dallo  Stato
          secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura
          non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze. Agli oneri derivanti  dalle  eventuali  escussioni
          delle garanzie di cui  al  presente  comma  si  provvede  a
          valere sulle disponibilita' del Fondo di  garanzia  per  le
          piccole e medie imprese di cui  all'articolo 2,  comma 100,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
            9. Al Ministro dell'economia e delle  finanze  spetta  il
          potere di indirizzo  della  gestione  separata  di  cui  al
          comma 8. Ferme  restando  le  attribuzioni  proprie   della
          Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio
          decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni,
          nell'ambito  delle  competenze  proprie  della  Commissione
          parlamentare di cui  all'articolo 56  della  legge  9 marzo
          1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le
          funzioni di vigilanza sulla gestione  separata  di  cui  al
          comma 8 del presente articolo relativamente ai  profili  di
          operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico
          realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale
          e assistenziale. 
            (omissis)" 
            Comma 254: 
            -Si riporta il testo del  comma 17  dell'articolo 9,  del
          decreto-legge  31 maggio  2010,  n. 78,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30 luglio  2010,  n. 122,   e
          successive  modificazioni,  recante  "Misure   urgenti   in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica.", come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 9 (Contenimento delle spese in materia  di  impiego
          pubblico) 
            (omissis) 
            17. Non si da' luogo,  senza  possibilita'  di  recupero,
          alle  procedure  contrattuali  e  negoziali   relative   al
          triennio 2010-2012 del  personale  di  cui  all'articolo 2,
          comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165  e  successive  modificazioni.  Si  da'  luogo  alle
          procedure contrattuali e  negoziali  ricadenti  negli  anni
          2013,  2014  e  2015   del   personale   dipendente   dalle
          amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo 1,  comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  per  la  sola  parte  normativa   e   senza
          possibilita' di recupero per la parte economica.  E'  fatta
          salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza  contrattuale
          nelle  misure  previste  a  decorrere  dall'anno  2010   in
          applicazione   dell'articolo 2,   comma 35,   della   legge
          22 dicembre 2008, n. 203. 
            (omissis)" 
            Comma 255: 
            -Si riporta il testo del comma 452 dell'articolo 1, della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilita'
          2014)", come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 1 
            (omissis) 
            452. Per gli  anni  2015-2018,  l'indennita'  di  vacanza
          contrattuale da computare quale anticipazione dei  benefici
          complessivi che saranno  attribuiti  all'atto  del  rinnovo
          contrattuale ai sensi  dell'articolo 47-bis,  comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165,  e'  quella  in
          godimento al 31 dicembre  2013  ai  sensi  dell'articolo 9,
          comma 17,  del   decreto-legge   31 maggio   2010,   n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni. 
            (omissis)" 
            Comma 256: 
            -Si riporta il testo del  comma 21  dell'articolo 9,  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 : 
            "Art. 9 (Contenimento delle spese in materia  di  impiego
          pubblico) 
            (omissis) 
            21. I  meccanismi  di  adeguamento  retributivo  per   il
          personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3,  del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  cosi'  come
          previsti dall'articolo 24  della  legge  23 dicembre  1998,
          n. 448, non si applicano per gli anni  2011,  2012  e  2013
          ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
          successivi recuperi. Per le categorie di personale  di  cui
          all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30 marzo   2001,
          n. 165 e successive  modificazioni,  che  fruiscono  di  un
          meccanismo di progressione automatica degli  stipendi,  gli
          anni 2011, 2012  e  2013  non  sono  utili  ai  fini  della
          maturazione  delle  classi  e  degli  scatti  di  stipendio
          previsti dai rispettivi ordinamenti. Per  il  personale  di
          cui all'articolo 3 del decreto legislativo  30 marzo  2001,
          n. 165  e  successive  modificazioni  le  progressioni   di
          carriera comunque denominate eventualmente  disposte  negli
          anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti  anni,
          ai fini esclusivamente giuridici.  (98)  Per  il  personale
          contrattualizzato  le  progressioni  di  carriera  comunque
          denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
          negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i  predetti
          anni, ai fini esclusivamente giuridici. 
            (omissis)" 
            -Si  riporta  il  testo   dell'articolo 1   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  4 settembre  2013,   n. 122,
          recante "Regolamento in materia di proroga del blocco della
          contrattazione  e  degli  automatismi  stipendiali  per   i
          pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e
          3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,": 
            "Art. 1 (Contenimento delle spese in materia di  pubblico
          impiego) 
            1. In  attuazione  a  quanto  previsto  dall'articolo 16,
          comma 1,   del   decreto-legge   6 luglio   2011,    n. 98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111: 
            a) le disposizioni recate  dall'articolo 9,  commi  1,  2
          nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al  31 dicembre
          2014. Sono pertanto escluse da tale  proroga,  per  effetto
          della declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  del
          decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte  qua,  sancita
          dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del  2012,
          le disposizioni dell'articolo 9, comma 2,  nella  parte  in
          cui viene disposta la riduzione dei  trattamenti  economici
          complessivi dei  singoli  dipendenti,  anche  di  qualifica
          dirigenziale, previsti dai  rispettivi  ordinamenti,  delle
          amministrazioni pubbliche,  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate    dall'ISTAT,    ai    sensi    del    comma 3
          dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella
          misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro
          lordi annui e del 10  per  cento  per  quella  superiore  a
          150.000  euro  lordi  annui.  Resta   altresi'   ferma   la
          inapplicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21,
          secondo e terzo  periodo,  prevista  dal  comma 22,  ultimo
          periodo,  del  predetto  decreto-legge  nei  confronti  del
          personale  di  cui  alla  legge  19 febbraio  1981,  n. 27,
          nonche', ai sensi della citata sentenza  n. 223  del  2012,
          del comma 21, primo periodo, nei  confronti  del  personale
          dalla medesima contemplato; 
            b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23,  del
          decreto-legge  31 maggio  2010,  n. 78,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  30 luglio  2010,  n. 122,  sono
          prorogate fino al 31 dicembre 2013; 
            c) si da' luogo, alle procedure contrattuali e  negoziali
          ricadenti negli anni  2013-2014  del  personale  dipendente
          dalle amministrazioni pubbliche cosi' come  individuate  ai
          sensi dell'articolo 1,  comma 2,  della  legge  31 dicembre
          2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte
          normativa e senza possibilita' di  recupero  per  la  parte
          economica. Per il medesimo  personale  non  si  da'  luogo,
          senza possibilita' di  recupero,  al  riconoscimento  degli
          incrementi contrattuali eventualmente previsti a  decorrere
          dall'anno 2011; 
            d) in deroga alle previsioni di cui  all'articolo 47-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165,  e
          successive  modificazioni,  ed  all'articolo 2,   comma 35,
          della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per gli anni  2013  e
          2014 non si da' luogo, senza possibilita' di  recupero,  al
          riconoscimento di incrementi  a  titolo  di  indennita'  di
          vacanza contrattuale che continua  ad  essere  corrisposta,
          nei predetti anni,  nelle  misure  di  cui  all'articolo 9,
          comma 17,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  31 maggio
          2010, n. 78. L'indennita' di vacanza contrattuale  relativa
          al triennio contrattuale 2015-2017 e' calcolata secondo  le
          modalita' ed i parametri individuati dai protocolli e dalla
          normativa  vigenti  in  materia  e  si  aggiunge  a  quella
          corrisposta ai sensi del precedente periodo. 
            2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d)
          si applicano, in quanto  compatibili,  anche  al  personale
          convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
            3. Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
            Il presente decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare." 
            - La legge 19 febbraio 1981, n. 27, reca "Provvidenze per
          il personale di magistratura.". 
            Comma 257: 
            -Si  riporta  il  testo  dell'articolo 163  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n. 163,  recante  "Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.": 
            "Art. 163. (Attivita' del Ministero delle infrastrutture) 
            1. Il  Ministero  promuove  le   attivita'   tecniche   e
          amministrative   occorrenti   ai   fini   della   sollecita
          progettazione e approvazione delle infrastrutture  e  degli
          insediamenti produttivi ed effettua, con la  collaborazione
          delle regioni o province autonome interessate con  oneri  a
          proprio carico, le attivita' di supporto necessarie per  la
          vigilanza, da parte del  CIPE,  sulla  realizzazione  delle
          infrastrutture. Previa  intesa  da  sottoscriversi  tra  il
          Ministero, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, le regioni possono provvedere alle attivita'
          di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente
          anche mediante l'anticipazione dei  finanziamenti  previsti
          dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
            Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero  impronta
          la propria attivita' al principio di  leale  collaborazione
          con le regioni e le province autonome e con gli enti locali
          interessati e acquisisce, nei casi  indicati  dal  presente
          capo, la previa intesa delle regioni  o  province  autonome
          interessate. 
            2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero: 
            a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri  e
          delle regioni o province autonome, formulando  la  proposta
          di programma da approvare con le modalita'  previste  dalla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e  propone  intese
          quadro tra Governo e singole regioni o  province  autonome,
          al fine del congiunto coordinamento e  realizzazione  delle
          infrastrutture; 
            b)   promuove   la   redazione   dei    progetti    delle
          infrastrutture da parte dei soggetti  aggiudicatori,  anche
          attraverso   eventuali   opportune   intese    o    accordi
          procedimentali tra i soggetti comunque interessati; 
            c)  promuove  e  acquisisce  il  parere  istruttorio  dei
          progetti preliminari e definitivi  da  parte  dei  soggetti
          competenti a norma del presente  capo  e,  sulla  base  dei
          pareri predetti, cura a sua  volta  l'istruttoria  ai  fini
          delle deliberazioni del CIPE,  proponendo  allo  stesso  le
          eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per
          le opere di competenza dello Stato il parere del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  o  di  altri  organi   o
          commissioni consultive, ove richiesto dalle norme  vigenti,
          e' acquisito sul progetto preliminare; 
            d)  provvede,  eventualmente  in  collaborazione  con  le
          regioni, le province autonome e gli altri enti  interessati
          con oneri a proprio carico, alle attivita' di  supporto  al
          CIPE per la vigilanza delle  attivita'  di  affidamento  da
          parte  dei  soggetti  aggiudicatori  e   della   successiva
          realizzazione delle infrastrutture; 
            e) ove necessario, collabora alle attivita' dei  soggetti
          aggiudicatori  o  degli  enti  interessati  alle  attivita'
          istruttorie con azioni di indirizzo  e  supporto,  a  mezzo
          delle proprie  strutture  ovvero  a  mezzo  dei  commissari
          straordinari di cui al comma 5; 
            f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi,
          le  risorse   finanziarie   integrative   necessarie   alle
          attivita' progettuali; propone, d'intesa con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, al  CIPE  l'assegnazione  ai
          soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi,  delle  risorse
          finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
          infrastrutture,   previa    approvazione    del    progetto
          preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per  le
          infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici  di
          competenza del Ministero  delle  attivita'  produttive,  le
          attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
          il Ministero delle attivita' produttive. Per gli interventi
          ferroviari di cui all'articolo 1  della  legge  21 dicembre
          2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia  diverso
          da  RFI  S.p.A.,  ma   da   quest'ultima   direttamente   o
          indirettamente partecipato, il Ministero individua  in  RFI
          S.p.A. il destinatario dei  fondi  da  assegnare  ai  sensi
          della presente lettera; 
            f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento  procedurale
          e fisico dei progetti, formula le proposte ed  assicura  il
          supporto necessario per l'attivita' del  CIPE,  avvalendosi
          anche della eventuale collaborazione  richiesta  all'Unita'
          tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o
          province autonome interessate con oneri a loro carico; 
            f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso
          sopralluoghi  tecnico-amministrativi  presso   i   cantieri
          interessati, previo accesso agli stessi; a  tal  fine  puo'
          avvalersi, ove  necessario,  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza, mediante la sottoscrizione di appositi  protocolli
          di intesa. 
            3. Per le attivita' di cui al presente capo il  Ministero
          puo': 
            a)  avvalersi  di  una  struttura  tecnica  di   missione
          composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
          dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  da   tecnici
          individuati   dalle    regioni    o    province    autonome
          territorialmente  coinvolte,   nonche',   sulla   base   di
          specifici   incarichi   professionali   o    rapporti    di
          collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
          esperti nella gestione di lavori pubblici e  privati  e  di
          procedure amministrative. La struttura tecnica di  missione
          e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture;
          i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
          di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
          modalita' stabilite  con  il  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, di cui al comma 6; 
            b)  assumere,  per  esigenze  della  struttura  medesima,
          personale  di  alta  specializzazione  e  professionalita',
          previa selezione, con  contratti  a  tempo  determinato  di
          durata non superiore al  quinquennio  rinnovabile  per  una
          sola volta; 
            c) avvalersi, quali advisor,  di  societa'  specializzate
          nella  progettazione  e  gestione  di  lavori  pubblici   e
          privati. 
            4. Per le attivita' di cui al presente capo il Ministero,
          inoltre, puo': 
            a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione  che
          le  regioni  o  province  autonome   interessate   vorranno
          offrire, con oneri a proprio carico; 
            b) avvalersi, d'intesa con il Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,   con   apposita   convenzione   ai   sensi
          dell'articolo 47, comma 1, della  legge  28 dicembre  2001,
          n. 448, della Cassa depositi e prestiti o  di  societa'  da
          essa   controllata   per   le   attivita'    di    supporto
          tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e  ai  soggetti
          aggiudicatori; 
            c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          la collaborazione dell'Unita' tecnica-Finanza  di  progetto
          (UTFP).  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni,  la
          composizione e le modalita'  di  funzionamento  dell'Unita'
          tecnica-Finanza  di  progetto  (UTFP)   anche   in   deroga
          all'articolo 7 della citata legge  n. 144  del  1999. Dalla
          data di entrata in vigore del provvedimento di  riordino  e
          secondo le modalita' nello stesso indicate si procede  alla
          nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi  componenti  in
          sostituzione dei componenti in  essere,  i  quali  decadono
          alla stessa data. 
            5. Al fine  di  agevolare,  sin  dall'inizio  della  fase
          istruttoria,   la   realizzazione   di   infrastrutture   e
          insediamenti produttivi, il Ministro delle  infrastrutture,
          sentiti i Ministri competenti, nonche' i  Presidenti  delle
          regioni  o  province  autonome  interessate,   propone   al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  la   nomina   di
          commissari straordinari, i quali seguono l'andamento  delle
          opere e provvedono alle opportune  azioni  di  indirizzo  e
          supporto promuovendo le occorrenti intese  tra  i  soggetti
          pubblici e  privati  interessati.  Nell'espletamento  delle
          suddette attivita', e nel caso di particolare  complessita'
          delle stesse,  il  commissario  straordinario  puo'  essere
          affiancato da un sub-commissario, nominato  dal  Presidente
          del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  dei  Presidenti
          delle  regioni   o   province   autonome   territorialmente
          coinvolte, con oneri a  carico  delle  regioni  o  province
          autonome proponenti. Per  le  opere  non  aventi  carattere
          interregionale o internazionale, la proposta di nomina  del
          commissario straordinario  e'  formulata  d'intesa  con  il
          presidente della regione o provincia  autonoma,  o  sindaco
          della citta' metropolitana interessata. 
            6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e
          5  sono  posti  a  carico  dei  fondi  e   sono   contenuti
          nell'ambito della quota delle risorse che annualmente  sono
          destinate  allo  scopo  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze. 
            7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su  proposta
          del  Ministro  delle  infrastrutture,  sentiti  i  Ministri
          competenti nonche', per le infrastrutture di competenza dei
          soggetti  aggiudicatori  regionali,  i   presidenti   delle
          regioni   o   province   autonome   interessate,    abilita
          eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le
          modalita'  e  i   poteri   di   cui   all'articolo 13   del
          decreto-legge  25 marzo  1997,   n. 67,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997,  n. 135,  in
          sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
          atti  di  qualsiasi   natura   necessari   alla   sollecita
          progettazione,  istruttoria,  affidamento  e  realizzazione
          delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. 
            8. I commissari straordinari  riferiscono  al  Presidente
          del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e  al  CIPE
          in ordine alle problematiche riscontrate e alle  iniziative
          assunte  e  operano  secondo  le  direttive  dai   medesimi
          impartite  e  con  il  supporto  del  Ministero,   e,   ove
          esistenti, della struttura  tecnica  di  missione  e  degli
          advisor, acquisendo, per  il  tramite  degli  stessi,  ogni
          occorrente  studio  e  parere.   Nei   limiti   dei   costi
          autorizzati a norma del comma 9, i commissari  straordinari
          e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di  cui  al
          comma 3, nonche' delle  competenti  strutture  regionali  e
          possono avvalersi del supporto e della  collaborazione  dei
          soggetti terzi. 
            9. Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          di  nomina  del  commissario  straordinario  individua   il
          compenso e i costi pertinenti alle  attivita'  da  svolgere
          dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione  degli
          stessi, a carico dei fondi, nell'ambito  delle  risorse  di
          cui al comma 6. 
            10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          e'   istituito,   su   proposta    del    Ministro    delle
          infrastrutture, e senza oneri per il bilancio dello  Stato,
          un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai  commissari
          straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza  e  il
          supporto coordinato da parte delle amministrazioni  statali
          e regionali interessate." 
            Comma 258: 
            -Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 reca "Codice
          dell'ordinamento militare." 
            -Si riporta  il  testo  del  comma 260,  dell'articolo 1,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2006).": 
            "Art. 1. 
            (omissis) 
            260. In conseguenza di quanto previsto dal  comma 259,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2006, sono attribuiti: 
            a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno
          quattro anni nella qualifica al  momento  della  cessazione
          dal servizio,  il  trattamento  di  quiescenza,  normale  e
          privilegiato, e l'indennita'  di  buonuscita  spettanti  ai
          dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B,  con
          analoga anzianita' di servizio; 
            b) ai dirigenti superiori  della  Polizia  di  Stato  con
          almeno  cinque  anni  di  anzianita'  nella  qualifica,  la
          promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica
          sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la  cessazione
          dal servizio. 
            (omissis)" 
            Comma 259: 
            -Si riporta  il  testo  dell'articolo 1870,  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010,  n. 66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "Art. 1870 (Calcolo dell'indennita' di ausiliaria) 
            1. Al militare in  ausiliaria  compete,  in  aggiunta  al
          trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, pari
          al 50 per cento della  differenza  tra  il  trattamento  di
          quiescenza percepito e il trattamento  economico  spettante
          nel tempo al pari grado in servizio dello stesso  ruolo,  e
          con  anzianita'  di  servizio   corrispondente   a   quella
          effettivamente  posseduta   dal   militare   all'atto   del
          collocamento in ausiliaria. 
            2. Il trattamento economico spettante nel tempo  al  pari
          grado in servizio e' inteso come comprensivo  di  tutte  le
          maggiorazioni e di tutte le indennita'. 
            3. Per il calcolo della predetta differenza non si  tiene
          conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto: 
            a) dell'indennita' integrativa speciale; 
            b) della quota degli assegni per il nucleo familiare; 
            c) degli scatti per ex combattenti previsti  dalla  legge
          24 maggio 1970, n. 336; 
            d) dell'eventuale pensione privilegiata; 
            e)  delle  maggiorazioni  che  costituiscono  trattamento
          economico aggiuntivo; 
            f)  degli  aumenti  periodici   di   stipendio   di   cui
          all'articolo 1863; 
            g)  delle  quote  aggiuntive  previste  dall'articolo 161
          della  legge  11 luglio  1980,  n. 312,  per  il  personale
          dirigente; 
            h) degli incrementi corrisposti a titolo di  perequazione
          automatica; 
            i) dell'indennita' di posizione e perequativa; 
            l) dell'assegno di valorizzazione dirigenziale; 
            m)  della  speciale  indennita'   pensionabile   di   cui
          all'articolo 1818. 
            4. L'indennita' di ausiliaria,  nel  sistema  di  calcolo
          retributivo, e' pensionabile al cessare della posizione  di
          ausiliaria." 
            Comma 260: 
            -Si riporta il testo dell'articolo 1803,  1804,  e  2262,
          del citato decreto legislativo 15 marzo 2010,  n. 66,  come
          modificato dal comma 261 della presente legge: 
            "Art. 1803 (Incentivi agli ufficiali piloti  in  servizio
          permanente effettivo) 
            1. Agli ufficiali in  servizio  permanente  dell'Esercito
          italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
          in possesso del brevetto  di  pilota  militare,  ammessi  a
          contrarre  le  ferme  volontarie  biennali  di   cui   all'
          articolo 966, e' corrisposto, per ciascun periodo di  ferma
          volontaria contratta, un premio nei seguenti importi: 
            a) 15.493,70 euro per il primo biennio  da  corrispondere
          per meta' all'atto dell'assunzione della ferma e per  meta'
          dopo dodici mesi; 
            b) 9.296,22 euro per il secondo biennio da  corrispondere
          in unica soluzione; 
            c) 11.362,05 euro per il terzo biennio  da  corrispondere
          in unica soluzione; 
            d) 13.427,87 euro per il quarto biennio da  corrispondere
          in unica soluzione; 
            e) 15.493,70 euro per il quinto biennio da  corrispondere
          in unica soluzione. 
            Art. 1804 (Incentivi al personale  addetto  al  controllo
          del traffico aereo) 
            1. Agli  ufficiali  e  ai   sottufficiali   dell'Esercito
          italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
          in  possesso  del  massimo   grado   di   abilitazione   di
          controllore del  traffico  aereo  in  corso  di  validita',
          ammessi a contrarre le ferme  volontarie  biennali  di  cui
          all' articolo 970, e' corrisposto, per ciascun  periodo  di
          ferma volontaria contratta un premio nei seguenti importi: 
            a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da  corrispondere
          per meta' all'atto di assunzione della ferma  e  per  meta'
          dopo dodici mesi; 
            b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere
          in unica soluzione; 
            c) 7.230,40 euro per il terzo biennio,  da  corrispondere
          in unica soluzione; 
            d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da  corrispondere
          in unica soluzione; 
            e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere
          in unica soluzione. 
            Art. 2262 (Premi  residuali  al  personale  dell'Esercito
          italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
          addetto al controllo del traffico aereo) 
            1. Gli  ufficiali   e   i   sottufficiali   dell'Esercito
          italiano,  della   Marina   militare   e   dell'Aeronautica
          militare, gia' titolari di abilitazione di controllore  del
          traffico  aereo,  in  periodo  antecedente  al  2004,  sono
          ammessi, al compimento di dieci anni  di  servizio  e  dopo
          aver acquisito il massimo grado di  abilitazione  previsto,
          alle ferme volontarie  di  cui  all'articolo 970  entro  il
          quarantacinquesimo anno di  eta',  con  corresponsione  dei
          relativi premi. 
            2. (abrogato) 
            3. (abrogato)" 
            L'art. 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
          abrogato dalla  presente  legge,  recava:  "Incentivi  agli
          ufficiali piloti in servizio  permanente  del  Corpo  della
          Guardia di finanza". 
            Comma 262: 
            -Si riporta  il  testo  del  comma 155,  dell'articolo 3,
          della  citata  legge  24 dicembre  2003,   n. 350,   (legge
          finanziaria 2004): 
            "Art.3. (Disposizioni in materia di oneri  sociali  e  di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici.) 
            (omissis) 
            155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni  di  euro  per
          l'anno 2004, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2005  e  38
          milioni di  euro  a  decorrere  dal  2006  da  destinare  a
          provvedimenti  normativi  volti  al   riallineamento,   con
          effetti economici a decorrere dal  1° gennaio  2003,  delle
          posizioni di carriera del  personale  dell'Esercito,  della
          Marina,  ivi  comprese   le   Capitanerie   di   porto,   e
          dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli  dei  marescialli  ai
          sensi dell'articolo 34 del  decreto  legislativo  12 maggio
          1995,  n. 196,  con  quelle  del  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori  ai  sensi
          dell'articolo 46 del decreto  legislativo  12 maggio  1995,
          n. 198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73  milioni  di
          euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e
          122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare
          a provvedimenti normativi in materia di riordino dei  ruoli
          e  delle  carriere  del  personale  non  direttivo  e   non
          dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. 
            (omissis)" 
            Comma 263: 
            -Il testo del comma 155,  dell'articolo 3,  della  citata
          legge 24 dicembre 2003, n. 350, (legge finanziaria 2004) e'
          citato nelle note al comma 262 della presente legge. 
            Comma 264: 
            -Si riporta il testo del  comma 9-bis,  dell'articolo 66,
          del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112: 
            "Art. 66 (Turn over) 
            (omissis) 
            9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia  e  il
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
            (omissis) 
            -Si riporta il testo  dei  commi  da  3-bis  a  3-septies
          dell'articolo 3, del decreto legge 24 giugno  2014,  n. 90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la
          trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli  uffici
          giudiziari." 
            "Art. 3 (Semplificazione e flessibilita' nel turn over) 
            (omissis) 
            3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e
          di controllo del territorio connessi  allo  svolgimento  di
          Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga  a  quanto
          previsto  dall'articolo 2199  del  codice  dell'ordinamento
          militare, di cui  al  decreto  legislativo  15 marzo  2010,
          n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via
          straordinaria,  per  l'immissione  nei   rispettivi   ruoli
          iniziali,  ai  sensi  del  medesimo   articolo 2199,   allo
          scorrimento delle  graduatorie  dei  concorsi  indetti  per
          l'anno 2013, approvate  entro  il  31 ottobre  2014,  ferme
          restando le assunzioni dei volontari  in  ferma  prefissata
          quadriennale, ai  sensi  del  comma 4,  lettera  b),  dello
          stesso articolo 2199, relative ai predetti  concorsi.  Alle
          assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito
          delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 
            3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di  cui  al
          comma 3-bis  del  presente  articolo  sono   disposte   con
          decorrenza  dal   1°settembre   2014,   nell'ambito   delle
          autorizzazioni  alle  assunzioni  di  cui   all'articolo 1,
          comma 464,  della  legge  27 dicembre   2013,   n. 147,   e
          dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla
          Polizia di Stato. 
            3-quater I vincitori  del  concorso  per  allievo  agente
          della Polizia di Stato  indetto  nell'anno  2014  ai  sensi
          dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo
          15 marzo 2010,  n. 66,  e  successive  modificazioni,  sono
          assunti con  decorrenza  dal  1°gennaio  2015,  nell'ambito
          delle residue autorizzazioni  alle  assunzioni  di  cui  al
          comma 3-ter  del  presente  articolo  e  di   quelle   gia'
          previste, per l'anno 2015,  dall'articolo 66,  comma 9-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6 agosto  2008,   n. 133,   e
          successive modificazioni. 
            3-quinquies Per il Corpo  di  polizia  penitenziaria,  le
          assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono
          disposte,  entro   l'anno   2014,   con   i   fondi   delle
          autorizzazioni  alle  assunzioni  di  cui   all'articolo 1,
          comma 464,  della  legge  27 dicembre   2013,   n. 147,   e
          dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla
          polizia penitenziaria. 
            3-sexies Le assunzioni di personale nel Corpo di  polizia
          penitenziaria,    gia'    previste    per    l'anno    2015
          dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge  25 giugno
          2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  sono
          effettuate a decorrere dal 1°gennaio  2015  utilizzando  la
          graduatoria  dei  concorsi  indicati  al  comma 3-bis   del
          presente articolo. 
            3-septies All'attuazione di  quanto  previsto  dai  commi
          3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si  provvede
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
            (omissis)" 
            Comma 265: 
            -Il testo dei commi da 3-bis a 3-septies dell'articolo 3,
          del citato decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,  e'  citato
          nelle note al comma 264 della presente legge. 
            Comma 266: 
            -Il  testo  del  comma 17,  dell'articolo 9,  del  citato
          decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e' citato  nelle  note
          al comma 254. 
            -Si riporta il testo  dell'articolo 30  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante
          "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
          ad ordinamento civile e dello schema di  concertazione  per
          le Forze di polizia ad  ordinamento  militare  relativi  al
          quadriennio normativo 2002-2005  ed  al  biennio  economico
          2002-2003.": 
            "Art. 30. (Proroga di efficacia degli accordi.) 
            1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro  di
          amministrazione    e    contrattazione    decentrata     le
          amministrazioni  applicano  la  normativa   derivante   dai
          precedenti  accordi  fino  a  quando  non  intervengano   i
          successivi." 
            Comma 268: 
            -Si  riporta  il  testo  dei  commi   da   1   al   9-bis
          dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto  2013,  n. 101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, e successive modificazioni,  recante  "Disposizioni
          urgenti   per   il   perseguimento    di    obiettivi    di
          razionalizzazione nelle pubbliche  amministrazioni.",  come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema  di  immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego) 
            1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
            a) al comma 2, le parole:  "Per  rispondere  ad  esigenze
          temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle  seguenti:
          "Per rispondere ad  esigenze  di  carattere  esclusivamente
          temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla  lettera
          d),  del  comma 1,  dell'articolo"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "di cui all'articolo"; 
            a-bis) al medesimo comma 2  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le
          amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle  disposizioni
          del presente  articolo,  sottoscrivono  contratti  a  tempo
          determinato con i vincitori  e  gli  idonei  delle  proprie
          graduatorie  vigenti  per   concorsi   pubblici   a   tempo
          indeterminato.      E'      consentita       l'applicazione
          dell'articolo 3,  comma 61,  terzo  periodo,  della   legge
          24 dicembre 2003, n. 350, ferma  restando  la  salvaguardia
          della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori  e
          dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato."; 
            b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: 
            "5-ter. Le disposizioni previste dal decreto  legislativo
          6 settembre  2001,  n. 368  si  applicano  alle   pubbliche
          amministrazioni,  fermi  restando  per  tutti   i   settori
          l'obbligo  di  rispettare  il  comma 1,  la   facolta'   di
          ricorrere  ai  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
          esclusivamente per  rispondere  alle  esigenze  di  cui  al
          comma 2 e il divieto di  trasformazione  del  contratto  di
          lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 
            5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti
          in essere in violazione del presente articolo sono nulli  e
          determinano  responsabilita'  erariale.  I  dirigenti   che
          operano  in  violazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo   sono,   altresi',    responsabili    ai    sensi
          dell'articolo 21. Al     dirigente     responsabile      di
          irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non  puo'
          essere erogata la retribuzione di risultato."; 
            c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 
            2. All'articolo 7,  comma 6,  del   decreto   legislativo
          30 marzo  2001,  n. 165,  e  successive  modificazioni,  le
          parole:   "Si   applicano    le    disposizioni    previste
          dall'articolo 36,  comma 3,  del  presente  decreto."  sono
          sostituite dalle seguenti: "Si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
          in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
          comma,  fermo  restando  il  divieto  di  costituzione   di
          rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
          previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.". 
            3. Per  le  amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure concorsuali, ai sensi  dell'articolo 35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
            a) dell'avvenuta immissione  in  servizio,  nella  stessa
          amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle
          proprie  graduatorie  vigenti  di  concorsi  pubblici   per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate; 
            b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di  idonei
          collocati nelle proprie graduatorie vigenti e  approvate  a
          partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalita'
          necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. 
            3-bis.  Per  la  copertura  dei  posti  in  organico,  e'
          comunque necessaria la previa attivazione  della  procedura
          prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo  30 marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni,  in  materia  di
          trasferimento unilaterale del personale eccedentario. 
            3-ter. Resta ferma per i vincitori  e  gli  idonei  delle
          graduatorie  di  cui  al  comma 3  del  presente   articolo
          l'applicabilita' dell'articolo 3, comma 61, terzo  periodo,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
            3-quater. L'assunzione  dei  vincitori  e  degli  idonei,
          nelle procedure concorsuali gia' avviate  dai  soggetti  di
          cui al comma 3 e non ancora concluse alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          e' subordinata alla verifica del rispetto della  condizione
          di cui alla lettera a) del medesimo comma. 
            3-quinquies.  A  decorrere  dal   1° gennaio   2014,   il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo  30 marzo
          2001,  n. 165,  e  successive  modificazioni,   si   svolge
          mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
          di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi
          unici sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
          al  decreto  interministeriale   25 luglio   1994,   previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici.   Le    amministrazioni    pubbliche    di    cui
          all'articolo 35, comma 4, del  citato  decreto  legislativo
          n. 165 del 2001, e successive modificazioni,  nel  rispetto
          del regime delle assunzioni a tempo indeterminato  previsto
          dalla normativa vigente, possono  assumere  personale  solo
          attingendo alle nuove graduatorie di  concorso  predisposte
          presso il Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al
          loro  esaurimento,  provvedendo  a  programmare  le   quote
          annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
          ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente  della  Repubblica  16 aprile  2013,
          n. 70. 
            3-sexies.  Con  le  modalita'  di  cui   all'articolo 35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165,  e
          successive  modificazioni,  o  previste   dalla   normativa
          vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono
          essere  autorizzati  a  svolgere  direttamente  i  concorsi
          pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e  gli
          enti locali possono aderire alla  ricognizione  di  cui  al
          comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si  obbligano  ad
          attingere alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,
          nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari   in   materia   di
          assunzioni. Al fine di assicurare  la  massima  trasparenza
          delle procedure, il Dipartimento  della  funzione  pubblica
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  garantisce,
          mediante   pubblicazione   nel   proprio   sito    internet
          istituzionale, la diffusione  di  ogni  informazione  utile
          sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. 
            3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di  cui  al
          comma 3-quinquies, il bando di  concorso  puo'  fissare  un
          contributo di ammissione ai concorsi per ciascun  candidato
          in misura non superiore a 10 euro. 
            4. L'efficacia delle graduatorie  dei  concorsi  pubblici
          per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  relative  alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2016. 
            5. La   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica,   al   fine   di
          individuare  quantitativamente,  tenuto  anche  conto   dei
          profili professionali di riferimento,  i  vincitori  e  gli
          idonei collocati in  graduatorie  concorsuali  vigenti  per
          assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu'  di
          contratti di lavoro a tempo determinato, hanno  maturato  i
          requisiti di anzianita' previsti  dal  comma 6,  nonche'  i
          lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il  30 settembre
          2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per  le
          pubbliche amministrazioni  che  intendono  avvalersi  delle
          procedure previste dai citati commi 6 e 8,  di  fornire  le
          informazioni richieste.  I  dati  ottenuti  a  seguito  del
          monitoraggio telematico di cui al primo periodo  sono  resi
          accessibili in un'apposita sezione del  sito  internet  del
          Dipartimento della funzione pubblica. Al  fine  di  ridurre
          presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
          contratti di lavoro a tempo determinato,  favorire  l'avvio
          di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
          sono collocati in posizione utile  in  graduatorie  vigenti
          per concorsi a tempo  indeterminato,  in  coerenza  con  il
          fabbisogno di personale delle pubbliche  amministrazioni  e
          dei   principi   costituzionali    sull'adeguato    accesso
          dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottare entro il  30 marzo  2014,  nel
          rispetto della disciplina prevista dal  presente  articolo,
          sono  definiti,  per  il   perseguimento   delle   predette
          finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
          finanziarie connesse con  le  facolta'  assunzionali  delle
          pubbliche amministrazioni. 
            6. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 dicembre  2016,  al  fine  di
          favorire una maggiore e  piu'  ampia  valorizzazione  della
          professionalita' acquisita dal personale con  contratto  di
          lavoro a tempo  determinato  e,  al  contempo,  ridurre  il
          numero  dei  contratti  a   termine,   le   amministrazioni
          pubbliche  possono  bandire,  nel   rispetto   del   limite
          finanziario  fissato  dall'articolo 35,  comma 3-bis,   del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  a  garanzia
          dell'adeguato accesso  dall'esterno,  nonche'  dei  vincoli
          assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per  le
          amministrazioni  interessate,  previo  espletamento   della
          procedura di  cui  all'articolo 35,  comma 4,  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n. 165,    e    successive
          modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed  esami,
          per assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  non
          dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi  519  e
          558,   della   legge   27 dicembre    2006,    n. 296,    e
          all'articolo 3, comma 90,  della  legge  24 dicembre  2007,
          n. 244, nonche'  a  favore  di  coloro  che  alla  data  di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto hanno maturato, negli ultimi  cinque  anni,  almeno
          tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato  a
          tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione  che
          emana il bando, con esclusione, in ogni caso,  dei  servizi
          prestati presso  uffici  di  diretta  collaborazione  degli
          organi  politici.  Il  personale  non  dirigenziale   delle
          province,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  primo
          periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui
          al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede
          nel  territorio  provinciale,  anche  se   non   dipendente
          dall'amministrazione  che  emana  il  bando.  Le  procedure
          selettive di cui al presente comma possono  essere  avviate
          solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni
          2013,   2014,   2015   e   2016,   anche   complessivamente
          considerate, in misura non superiore al 50  per  cento,  in
          alternativa a quelle di cui  all'articolo 35,  comma 3-bis,
          del   decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n. 165. Le
          graduatorie definite in esito alle medesime procedure  sono
          utilizzabili per assunzioni  nel  quadriennio  2013-2016  a
          valere sulle predette risorse. Resta ferma per il  comparto
          scuola la disciplina specifica di settore. 
            6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre
          2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in
          vigore della presente legge" e le parole: "con  riferimento
          alla data di entrata in vigore della presente  legge"  sono
          sostituite dalle seguenti: "per il personale  in  effettivo
          servizio alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6,  del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,". 
            6-ter.     All'articolo 2,     comma 4-duodecies,     del
          decreto-legge  14 marzo  2005,   n. 35,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14 maggio  2005,  n. 80,   le
          parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti:
          "siano in effettivo servizio". 
            6-quater. Per gli  anni  2013,  2014,  2015  e  2016,  le
          regioni  e  i  comuni  che  hanno   proceduto,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 560, della legge  27 dicembre  2006,
          n. 296, a indire procedure selettive pubbliche  per  titoli
          ed  esami  possono,  in   via   prioritaria   rispetto   al
          reclutamento  speciale  di  cui  al  comma 6  del  presente
          articolo e in relazione al proprio effettivo  fabbisogno  e
          alle risorse finanziarie  disponibili,  fermo  restando  il
          rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel
          rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di
          contenimento  della   spesa   complessiva   di   personale,
          procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a  domanda,
          del personale non dirigenziale  assunto  con  contratto  di
          lavoro a  tempo  determinato,  sottoscritto  a  conclusione
          delle procedure  selettive  precedentemente  indicate,  che
          abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, almeno tre anni di servizio alle  loro  dipendenze
          negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
          al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
          nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
          per  le   stesse   finalita',   previsti   dall'articolo 9,
          comma 28,  del   decreto-legge   31 maggio   2010,   n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a
          tempo determinato di cui al periodo  precedente  fino  alla
          conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre  il
          31 dicembre 2016. 
            7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 sono di
          norma adottati bandi per assunzioni a  tempo  indeterminato
          con contratti di lavoro a  tempo  parziale,  salvo  diversa
          motivazione  tenuto  conto  dell'effettivo  fabbisogno   di
          personale e delle risorse finanziarie dedicate. 
            8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato
          dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del  decreto
          legislativo   28 febbraio   2000,   n. 81,   e    di    cui
          all'articolo 3, comma 1, del decreto  legislativo  7 agosto
          1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco  regionale
          dei suddetti lavoratori secondo  criteri  che  contemperano
          l'anzianita'  anagrafica,  l'anzianita'  di  servizio  e  i
          carichi familiari. A decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli
          enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente
          alle  qualifiche  di  cui   all'articolo 16   della   legge
          28 febbraio 1987, n. 56, e  successive  modificazioni,  nel
          rispetto del loro  fabbisogno  e  nell'ambito  dei  vincoli
          finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto
          disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo
          1° dicembre   1997,   n. 468,   all'assunzione   a    tempo
          indeterminato,  anche  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
          parziale,  dei  soggetti  collocati  nell'elenco  regionale
          indirizzando   una   specifica   richiesta   alla   Regione
          competente. 
            9. Le amministrazioni pubbliche che nella  programmazione
          triennale   del   fabbisogno   di    personale    di    cui
          all'articolo 39, comma 1,  della  legge  27 dicembre  1997,
          n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016,  prevedono  di
          effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
          comma 3-bis, lettera a) del  decreto  legislativo  30 marzo
          2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
          possono prorogare,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti  dalla  normativa  vigente  in   materia   e,   in
          particolare, dei limiti massimi della spesa  annua  per  la
          stipula  dei  contratti  a   tempo   determinato   previsti
          dall'articolo 9,  comma 28,  del  decreto-legge   31 maggio
          2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          30 luglio 2010, n. 122,  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato dei soggetti che hanno maturato, alla  data  di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto,  almeno  tre  anni  di   servizio   alle   proprie
          dipendenze. La proroga puo' essere disposta,  in  relazione
          al proprio effettivo fabbisogno, alle  risorse  finanziarie
          disponibili e  ai  posti  in  dotazione  organica  vacanti,
          indicati  nella  programmazione   triennale   di   cui   al
          precedente periodo, fino al completamento  delle  procedure
          concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo
          restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del
          decreto-legge  6 luglio  2012,   n. 95,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  2012,  n. 135,   le
          province possono  prorogare  fino  al  31 dicembre  2014  i
          contratti di lavoro a  tempo  determinato  per  le  strette
          necessita'  connesse  alle  esigenze  di  continuita'   dei
          servizi e nel rispetto dei vincoli  finanziari  di  cui  al
          presente comma, del patto di  stabilita'  interno  e  della
          vigente normativa di contenimento della  spesa  complessiva
          di personale. Per le proroghe dei  contratti  di  lavoro  a
          tempo determinato  del  personale  degli  enti  di  ricerca
          possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente
          comma, le risorse di cui all'articolo 1,  comma 188,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
          esclusivamente per il personale direttamente  impiegato  in
          specifici progetti di ricerca finanziati  con  le  predette
          risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi. 
            9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto dei
          vincoli e dei  termini  di  cui  al  comma 9  del  presente
          articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28,  del
          decreto-legge  31 maggio  2010,  n. 78,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30 luglio  2010,  n. 122,   e
          successive   modificazioni,   possono    essere    derogati
          limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro  a  tempo
          determinato stipulati dalle  regioni  a  statuto  speciale,
          nonche' dagli enti  territoriali  compresi  nel  territorio
          delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
          appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso
          misure  di  revisione  e  razionalizzazione   della   spesa
          certificate dagli organi di controllo interno.  Sono  fatte
          salve   le    disposizioni    previste    dall'articolo 14,
          comma 24-ter,  del  decreto-legge  31 maggio  2010,  n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  per  consentire  l'attuazione  dei   processi   di
          stabilizzazione di cui al presente articolo, in  ogni  caso
          nel rispetto del patto di stabilita' interno.  A  tal  fine
          gli enti territoriali  delle  regioni  a  statuto  speciale
          calcolano il complesso delle  spese  per  il  personale  al
          netto  dell'eventuale  contributo  erogato  dalle  regioni,
          attribuite nei limiti dei risparmi di  spesa  realizzati  a
          seguito dell'adozione delle misure di  razionalizzazione  e
          revisione della spesa di cui al primo periodo; la  verifica
          del rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 1,
          commi 557 e 562, della legge 27 dicembre  2006,  n. 296,  e
          dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge  25 giugno
          2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          6 agosto  2008,  n. 133,  e  successive  modificazioni,  e'
          ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato
          rispetto del  patto  di  stabilita'  interno  e  successive
          modificazioni per l'anno 2014, al solo fine  di  consentire
          la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato  fino
          al 31 dicembre 2015, non si applica la sanzione di cui alla
          lettera  d)  del  comma 26  dell'articolo 31  della   legge
          12 novembre 2011, n. 183, e successive  modificazioni.  Per
          l'anno 2015, permanendo il fabbisogno  organizzativo  e  le
          comprovate esigenze istituzionali  volte  ad  assicurare  i
          servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di  lavoro  a
          tempo  determinato,  fermo  quanto  previsto  nei   periodi
          precedenti, puo' essere disposta in  deroga  ai  termini  e
          vincoli di cui al comma 9 del presente articolo. 
            (omissis)" 
            Comma 270: 
            -Si riporta  il  testo  del  comma 391,  dell'articolo 1,
          della citata  legge  27 dicembre  2013,  n. 147  (legge  di
          stabilita' 2014): 
            "Art. 1 
            (omissis) 
            391. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, il Governo definisce,  sentite
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n. 281,   le   competenti
          Commissioni   parlamentari   e   la   societa'    di    cui
          all'articolo 33 del  decreto-legge  6 luglio  2011,  n. 98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, un programma straordinario di cessioni di  immobili
          pubblici, compresi  quelli  detenuti  dal  Ministero  della
          difesa e non utilizzati per finalita'  istituzionali,  tale
          da  consentire  introiti  per  il  periodo  2014-2016   non
          inferiori a 500 milioni di euro annui. 
            (omissis)" 
            -Si riporta il testo dell'articolo 7,  del  decreto-legge
          24 dicembre 2002, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante  "Disposizioni
          urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali,  di
          riscossione  e  di  procedure   di   contabilita'.",   come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 7. (Dismissione di beni immobili dello Stato.) 
            1. Nell'ambito  delle  azioni  di   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione  di
          beni immobili dello Stato, l'alienazione di  tali  immobili
          e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli
          il cui prezzo di vendita  sia  fissato  secondo  criteri  e
          valori di mercato. L'Agenzia del demanio e'  autorizzata  a
          vendere a trattativa privata, ovvero, per  gli  anni  2015,
          2016 e 2017, mediante procedura ristretta 
            alla  quale  investitori  qualificati,  in  possesso   di
          requisiti   e   caratteristiche   fissati    con    decreto
          direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in
          relazione  alla  singola  procedura  di  dismissione,  sono
          invitati a partecipare  e,  successivamente,  a  presentare
          offerte di acquisto nel  rispetto  delle  modalita'  e  dei
          termini indicati nella lettera di invito anche in blocco, i
          beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui
          agli allegati A e B al  presente  decreto.  La  vendita  fa
          venire meno l'uso governativo, le concessioni in  essere  e
          l'eventuale diritto di prelazione spettante a  terzi  anche
          in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni  di  cui
          al  secondo  periodo  del  comma 17   dell'articolo 3   del
          decreto-legge 25 settembre 2001,  n. 351,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23 novembre   2001,   n. 410,
          nonche' al primo ed al secondo  periodo  del  comma 18  del
          medesimo articolo 3." 
            Comma 271: 
            -Si riporta il testo dell'articolo 5,  del  decreto-legge
          13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 12 luglio 2011, n. 106, recante "Semestre  Europeo  -
          Prime disposizioni urgenti per l'economia.": 
            "Art. 5 (Costruzioni private) 
            1. Per  liberalizzare   le   costruzioni   private   sono
          apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini
          che seguono: 
            a) introduzione del "silenzio assenso"  per  il  rilascio
          del permesso di costruire, ad eccezione  dei  casi  in  cui
          sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; 
            b) estensione della segnalazione  certificata  di  inizio
          attivita' (SCIA) agli  interventi  edilizi  precedentemente
          compiuti con denuncia di inizio attivita' (DIA); 
            c) tipizzazione di un nuovo schema  contrattuale  diffuso
          nella prassi: la "cessione di cubatura"; 
            d)  la  registrazione  dei  contratti  di   trasferimento
          immobiliare    assorbe    l'obbligo    di     comunicazione
          all'autorita' locale di pubblica sicurezza; 
            e)  per  gli  edifici   adibiti   a   civile   abitazione
          l'«autocertificazione» asseverata da un  tecnico  abilitato
          sostituisce la cosiddetta relazione "acustica"; 
            f) obbligo per i Comuni di pubblicare  sul  proprio  sito
          istituzionale   gli   allegati   tecnici   agli   strumenti
          urbanistici; 
            g) esclusione della procedura di  valutazione  ambientale
          strategica (VAS)  per  gli  strumenti  attuativi  di  piani
          urbanistici  gia'  sottoposti  a   valutazione   ambientale
          strategica; 
            h)  legge  nazionale  quadro  per   la   riqualificazione
          incentivata delle aree urbane. Termine fisso per  eventuali
          normative regionali; 
            h-bis) modalita'  di  intervento  in  presenza  di  piani
          attuativi seppur decaduti. 
            2. Conseguentemente,   alla   disciplina   vigente   sono
          apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni: 
            a)  al  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
            1)  all'  articolo 5,  comma 3,  lettera  a),  la  parola
          "autocertificazione"   e'   sostituita   dalla    seguente:
          "dichiarazione"; 
            1-bis) all' articolo 5, dopo il comma 4  e'  aggiunto  il
          seguente: 
            «4-bis. Lo sportello  unico  per  l'edilizia  accetta  le
          domande,   le   dichiarazioni,    le    segnalazioni,    le
          comunicazioni e i relativi  elaborati  tecnici  o  allegati
          presentati  dal  richiedente  con  modalita'  telematica  e
          provvede all'inoltro telematico della  documentazione  alle
          altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le
          quali adottano modalita' telematiche di  ricevimento  e  di
          trasmissione  in  conformita'   alle   modalita'   tecniche
          individuate  ai  sensi  dell'   articolo 34-quinquies   del
          decreto-legge  10 gennaio  2006,  n. 4,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  9 marzo   2006,   n. 80. Tali
          modalita'  assicurano  l'interoperabilita'  con  le  regole
          tecniche  definite   dal   regolamento   ai   sensi   dell'
          articolo 38, comma 3,  del  decreto-legge  25 giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008,  n. 133,  e  successive  modificazioni.  Ai  predetti
          adempimenti si provvede nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica»; 
            2) 
            3) l' articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
            "Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso  di
          costruire) 
            1. La domanda per il rilascio del permesso di  costruire,
          sottoscritta da  uno  dei  soggetti  legittimati  ai  sensi
          dell'articolo 11,  va  presentata  allo   sportello   unico
          corredata  da  un'attestazione  concernente  il  titolo  di
          legittimazione, dagli elaborati progettuali  richiesti  dal
          regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i  presupposti,
          dagli altri documenti previsti dalla parte II.  La  domanda
          e'  accompagnata  da  una  dichiarazione  del   progettista
          abilitato che asseveri la  conformita'  del  progetto  agli
          strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti
          edilizi vigenti, e alle altre normative di  settore  aventi
          incidenza sulla disciplina dell'attivita'  edilizia  e,  in
          particolare,  alle  norme   antisismiche,   di   sicurezza,
          antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica
          in ordine  a  tale  conformita'  non  comporti  valutazioni
          tecnico-discrezionali, alle norme  relative  all'efficienza
          energetica. 
            2. Lo sportello unico  comunica  entro  dieci  giorni  al
          richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
          ai sensi degli articoli 4 e 5 della  legge  7 agosto  1990,
          n. 241, e successive modificazioni. L'esame  delle  domande
          si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
            3. Entro  sessanta  giorni  dalla   presentazione   della
          domanda,   il   responsabile    del    procedimento    cura
          l'istruttoria,  acquisisce,  avvalendosi  dello   sportello
          unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4,
          i prescritti pareri e gli  atti  di  assenso  eventualmente
          necessari, sempre che  gli  stessi  non  siano  gia'  stati
          allegati  alla  domanda  dal  richiedente  e,  valutata  la
          conformita' del progetto alla  normativa  vigente,  formula
          una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata
          relazione,   con   la   qualificazione    tecnico-giuridica
          dell'intervento richiesto. 
            4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga  che
          ai  fini  del  rilascio  del  permesso  di  costruire   sia
          necessario apportare modifiche di modesta entita'  rispetto
          al progetto originario, puo', nello stesso termine  di  cui
          al comma 3, richiedere  tali  modifiche,  illustrandone  le
          ragioni. L'interessato  si  pronuncia  sulla  richiesta  di
          modifica entro il termine fissato e, in caso  di  adesione,
          e' tenuto ad integrare  la  documentazione  nei  successivi
          quindici giorni. La richiesta  di  cui  al  presente  comma
          sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
          cui al comma 3. 
            5. Il termine di cui al comma 3  puo'  essere  interrotto
          una sola volta dal  responsabile  del  procedimento,  entro
          trenta   giorni   dalla   presentazione   della    domanda,
          esclusivamente per la motivata richiesta di  documenti  che
          integrino o completino la documentazione presentata  e  che
          non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione  o
          che questa non possa acquisire autonomamente. In tal  caso,
          il termine ricomincia a decorrere dalla data  di  ricezione
          della documentazione integrativa. 
            6. Il  provvedimento  finale,  che  lo  sportello   unico
          provvede a  notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal
          dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
          di trenta giorni dalla proposta di cui al  comma 3,  ovvero
          dall'esito   della   conferenza   di   servizi    di    cui
          all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo
          del presente comma e' fissato in  quaranta  giorni  con  la
          medesima decorrenza qualora il dirigente o il  responsabile
          del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi  che
          ostano  all'accoglimento  della  domanda,  ai  sensi  dell'
          articolo 10-bis  della  legge  7 agosto  1990,   n. 241   e
          successive  modificazioni.   Dell'avvenuto   rilascio   del
          permesso di costruire e' data notizia al pubblico  mediante
          affissione all'albo pretorio. Gli estremi del  permesso  di
          costruire sono indicati  nel  cartello  esposto  presso  il
          cantiere, secondo le modalita'  stabilite  dal  regolamento
          edilizio. 
            7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i
          comuni con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti
          particolarmente complessi secondo la  motivata  risoluzione
          del responsabile del procedimento. 
            8. Decorso inutilmente  il  termine  per  l'adozione  del
          provvedimento   conclusivo,   ove   il   dirigente   o   il
          responsabile  dell'ufficio  non  abbia   opposto   motivato
          diniego, sulla domanda di permesso di costruire si  intende
          formato il silenzio-assenso, fatti  salvi  i  casi  in  cui
          sussistano vincoli ambientali, paesaggistici  o  culturali,
          per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi  9
          e 10. 
            9. Qualora   l'immobile   oggetto   dell'intervento   sia
          sottoposto ad un vincolo la cui tutela  compete,  anche  in
          via di delega, alla  stessa  amministrazione  comunale,  il
          termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo
          atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole,  decorso
          il termine per  l'adozione  del  provvedimento  conclusivo,
          sulla domanda di permesso di costruire si  intende  formato
          il silenzio-rifiuto. 
            10. Qualora  l'immobile   oggetto   dell'intervento   sia
          sottoposto  ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non   compete
          all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole  del
          soggetto   preposto   alla   tutela   non   sia    prodotto
          dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce
          il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi
          di  cui  all'articolo 5,  comma 4. Il  termine  di  cui  al
          comma 6 decorre dall'esito della  conferenza.  In  caso  di
          esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del
          provvedimento conclusivo,  sulla  domanda  di  permesso  di
          costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 
            11. Il termine per il rilascio del permesso di  costruire
          per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7,  e'  di
          settantacinque giorni dalla  data  di  presentazione  della
          domanda. 
            12. Fermo  restando   quanto   previsto   dalla   vigente
          normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
          amministrazioni statali  coinvolte,  sono  fatte  salve  le
          disposizioni contenute nelle leggi regionali che  prevedano
          misure di ulteriore semplificazione e  ulteriori  riduzioni
          di termini procedimentali. 
            13. Ove  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  di  cui  al  comma 1,  dichiara  o   attesta
          falsamente l'esistenza dei requisiti o dei  presupposti  di
          cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno  a
          tre anni. In tali casi, il  responsabile  del  procedimento
          informa   il   competente    ordine    professionale    per
          l'irrogazione delle sanzioni disciplinari."; 
            4) l' articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
            "Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale) 
            1. Le regioni, con proprie  leggi,  determinano  forme  e
          modalita' per l'eventuale esercizio del potere  sostitutivo
          nei confronti  dell'ufficio  dell'amministrazione  comunale
          competente per il rilascio del permesso di costruire."; 
            5) all' articolo 34, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto  il
          seguente: 
            "2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente  articolo,
          non si ha parziale difformita' del  titolo  abilitativo  in
          presenza di violazioni di altezza,  distacchi,  cubatura  o
          superficie coperta che  non  eccedano  per  singola  unita'
          immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali."; 
            6) all' articolo 59, comma 2, le parole: "Il Ministro per
          le infrastrutture e  i  trasporti"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  "Il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti"; 
            7) all'  articolo 82,  comma 2,  le  parole  "qualora  le
          autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7,  non
          possano venire concesse,  per  il"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "nel caso di"; 
            b) alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
            1) all' articolo 14-quater, comma 3, secondo periodo,  le
          parole "nei  successivi"  sono  sostituite  dalla  seguente
          "entro"; 
            2) all' articolo 19,  comma 1,  primo  periodo,  dopo  le
          parole: «nonche' di quelli»,  sono  aggiunte  le  seguenti:
          «previsti  dalla  normativa  per  le  costruzioni  in  zone
          sismiche e di quelli», alla fine del comma e'  aggiunto  il
          seguente  periodo:  «La   segnalazione,   corredata   delle
          dichiarazioni, attestazioni  e  asseverazioni  nonche'  dei
          relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante
          posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad  eccezione
          dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
          della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione  si
          considera presentata al momento della  ricezione  da  parte
          dell'amministrazione.», e dopo il comma 6 e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente comma: 
            «6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il  termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del  comma 3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 6, restano altresi'  ferme  le
          disposizioni   relative   alla   vigilanza   sull'attivita'
          urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle  sanzioni
          previste  dal  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.»; 
            c) le disposizioni di  cui  all'articolo 19  della  legge
          7 agosto 1990, n. 241 si  interpretano  nel  senso  che  le
          stesse si applicano alle denunce  di  inizio  attivita'  in
          materia edilizia disciplinate dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione  dei
          casi in cui le  denunce  stesse,  in  base  alla  normativa
          statale o regionale, siano alternative  o  sostitutive  del
          permesso   di   costruire.   Le   disposizioni    di    cui
          all'articolo 19  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241   si
          interpretano altresi' nel senso che  non  sostituiscono  la
          disciplina  prevista  dalle   leggi   regionali   che,   in
          attuazione dell'  articolo 22,  comma 4,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  abbiano
          ampliato l'ambito applicativo  delle  disposizioni  di  cui
          all' articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso
          che,  nei  casi  in  cui  sussistano  vincoli   ambientali,
          paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti
          di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati,  delle
          amministrazioni preposte alla tutela  dell'ambiente  e  del
          patrimonio culturale. 
            3. Per garantire certezza nella circolazione dei  diritti
          edificatori, all'articolo 2643 del codice civile,  dopo  il
          n. 2), e' inserito il seguente: 
            «2-bis) i contratti che  trasferiscono,  costituiscono  o
          modificano  i  diritti  edificatori  comunque   denominati,
          previsti  da  normative  statali  o  regionali,  ovvero  da
          strumenti di pianificazione territoriale». 
            3-bis.  Per  agevolare  il  trasferimento   dei   diritti
          immobiliari, dopo il comma 49 dell' articolo 31 della legge
          23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti: 
            «49-bis.  I  vincoli  relativi  alla  determinazione  del
          prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e
          loro pertinenze nonche' del  canone  massimo  di  locazione
          delle stesse,  contenuti  nelle  convenzioni  di  cui  all'
          articolo 35  della  legge  22 ottobre   1971,   n. 865,   e
          successive modificazioni, per la cessione  del  diritto  di
          proprieta', stipulate precedentemente alla data di  entrata
          in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero  per
          la cessione  del  diritto  di  superficie,  possono  essere
          rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni  dalla
          data del primo  trasferimento,  con  convenzione  in  forma
          pubblica stipulata a richiesta del singolo  proprietario  e
          soggetta a trascrizione per un corrispettivo  proporzionale
          alla corrispondente quota millesimale,  determinato,  anche
          per le unita' in diritto di superficie, in misura  pari  ad
          una    percentuale     del     corrispettivo     risultante
          dall'applicazione del comma 48 del  presente  articolo.  La
          percentuale di cui al presente comma  e'  stabilita,  anche
          con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla
          durata residua del  vincolo,  con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          previa intesa in sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
          dell' articolo 3 del decreto  legislativo  28 agosto  1997,
          n. 281. 
            49-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 49-bis   si
          applicano anche alle convenzioni previste dall' articolo 18
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380». 
            4. Per semplificare le  procedure  di  trasferimento  dei
          beni  immobili,   la   registrazione   dei   contratti   di
          trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti
          immobiliari assorbe l'obbligo  previsto  dall'  articolo 12
          del decreto-legge 21 marzo  1978,  n. 59,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. 
            4-bis. Per agevolare la circolazione  delle  informazioni
          concernenti  gli  immobili,  e'  abolito  il   divieto   di
          riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali.
          E' consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle
          informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non
          commerciali diversi dallo scopo  iniziale  nell'ambito  dei
          compiti di servizio pubblico per i quali i  documenti  sono
          stati prodotti, fermo restando il rispetto della  normativa
          in materia di protezione dei dati  personali.  E'  comunque
          consentita la fornitura di documenti, dati  e  informazioni
          da  parte   dell'Agenzia   del   territorio,   in   formato
          elaborabile,  su  base  convenzionale,  secondo  modalita',
          tempi e costi da stabilire con provvedimento del  direttore
          dell'Agenzia del territorio. Il  comma 367  dell'articolo 1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato. Non sono
          dovuti l'importo fisso annuale e la  maggiorazione  del  20
          per cento di cui al comma 370 del citato  articolo 1  della
          legge n. 311  del  2004,  e  successive  modificazioni.  La
          tabella  allegata  al  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo   31 ottobre   1990,   n. 347,   e   successive
          modificazioni,  e'  sostituita   dalla   tabella   di   cui
          all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni
          di cui al presente comma acquistano efficacia  a  decorrere
          dal 1° settembre 2011. 
            5. Per semplificare il procedimento per il  rilascio  del
          permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti  a
          civile abitazione, alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'
          articolo 8, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
            «3-bis. Nei comuni che hanno proceduto  al  coordinamento
          degli strumenti urbanistici di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti  a  civile
          abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attivita'  edilizia
          ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione
          acustica  e'  sostituita  da  una  autocertificazione   del
          tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti  di
          protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica
          di riferimento». 
            6. Per semplificare l'accesso  di  cittadini  ed  imprese
          agli elaborati tecnici allegati agli atti  di  approvazione
          degli strumenti urbanistici, all' articolo 32  della  legge
          18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo  il
          comma 1, e' aggiunto il seguente: 
            "1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati
          tecnici allegati alle delibere di adozione  o  approvazione
          degli strumenti urbanistici, nonche' delle  loro  varianti,
          sono pubblicati nei siti informatici delle  amministrazioni
          comunali, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica". 
            7. La disposizione di cui al comma 6 si  applica  decorsi
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
            8. Per semplificare le procedure di attuazione dei  piani
          urbanistici ed evitare duplicazioni  di  adempimenti,  all'
          articolo 16  della  legge  17 agosto   1942,   n. 1150,   e
          successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
          comma: 
            «Lo  strumento  attuativo  di  piani   urbanistici   gia'
          sottoposti  a  valutazione  ambientale  strategica  non  e'
          sottoposto  a  valutazione  ambientale  strategica  ne'   a
          verifica di assoggettabilita' qualora non comporti variante
          e  lo  strumento  sovraordinato  in  sede  di   valutazione
          ambientale  strategica  definisca  l'assetto  localizzativo
          delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali,  gli
          indici di edificabilita', gli usi  ammessi  e  i  contenuti
          piani   volumetrici,   tipologici   e   costruttivi   degli
          interventi,  dettando  i  limiti   e   le   condizioni   di
          sostenibilita' ambientale  delle  trasformazioni  previste.
          Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
          comporti  variante   allo   strumento   sovraordinato,   la
          valutazione  ambientale  strategica  e   la   verifica   di
          assoggettabilita' sono comunque limitate agli  aspetti  che
          non  sono  stati   oggetto   di   valutazione   sui   piani
          sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione
          ambientale strategica e di  verifica  di  assoggettabilita'
          sono  ricompresi  nel  procedimento  di   adozione   e   di
          approvazione del piano urbanistico o di loro  varianti  non
          rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».