art. 1 note (parte 8)

           	
				
 
            "Art 13. (Finanziamento) 
            1. Per    il    finanziamento    delle    attivita'     e
          dell'organizzazione  degli  istituti  di  patronato  e   di
          assistenza sociale relative al conseguimento  in  Italia  e
          all'estero delle prestazioni in  materia  di  previdenza  e
          quiescenza  obbligatorie  e  delle  forme  sostitutive   ed
          integrative delle  stesse,  delle  attivita'  di  patronato
          relative al conseguimento delle  prestazioni  di  carattere
          socio-assistenziale,  comprese   quelle   in   materia   di
          emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i  criteri
          di ripartizione stabiliti con  il  regolamento  di  cui  al
          comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota  pari  allo
          0,226 per cento  a  decorrere  dal  2001  sul  gettito  dei
          contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte  le
          gestioni   amministrate   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS),  dall'Istituto  nazionale   di
          previdenza per i dipendenti  dell'amministrazione  pubblica
          (INPDAP),  dall'Istituto  nazionale   per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto  di
          previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo  quanto
          disposto dal comma 2, le somme  stesse  non  possono  avere
          destinazione  diversa  da  quella  indicata  dal   presente
          articolo. 
            2. Il prelevamento di cui  al  comma 1  e'  destinato  al
          finanziamento degli istituti di patronato e  di  assistenza
          sociale nelle seguenti percentuali: 
            a) 89,90 per cento all'attivita'; 
            b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per cento
          per l'estero; 
            c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero,
          finalizzato    alla    verifica    dell'organizzazione    e
          dell'attivita', nonche' a verifiche ispettive straordinarie
          in Italia sull'organizzazione e  sull'attivita'  e  per  la
          specifica formazione del personale ispettivo addetto. 
            3. I predetti istituti provvedono, entro e non  oltre  il
          31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello  stato  di
          previsione   dell'entrata   del   bilancio   dello   Stato,
          nell'unita' previsionale di  base  6.2.2  «Prelevamenti  da
          conti di  tesoreria;  restituzioni;  rimborsi;  recuperi  e
          concorsi vari», sul capitolo 3518, di una somma pari all'80
          per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di  cui
          al  comma 1  sul  gettito  dei   contributi   previdenziali
          obbligatori incassati nell'anno  precedente.  Entro  e  non
          oltre  il  30 giugno  di   ciascun   anno,   gli   istituti
          previdenziali stessi provvedono  a  versare,  sulla  stessa
          unita' previsionale di base,  capitolo  3518,  la  restante
          quota. 
            4. A decorrere dall'anno  2002,  al  fine  di  assicurare
          tempestivamente agli istituti di patronato e di  assistenza
          sociale le somme occorrenti per il regolare  funzionamento,
          gli   specifici   stanziamenti,   iscritti   nelle   unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono
          determinati, in sede previsionale, nella misura del 72  per
          cento delle somme impegnate, come risultano nelle  medesime
          unita' previsionali di base  nell'ultimo  conto  consuntivo
          approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati,  per
          l'anno di riferimento, con la  legge  di  assestamento  del
          bilancio   dello   Stato,   in   relazione    alle    somme
          effettivamente   affluite    all'entrata,    per    effetto
          dell'applicazione dell'aliquota di  cui  al  comma 1,  come
          risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente. 
            5. In ogni caso, e' assicurata agli istituti di patronato
          l'erogazione delle  quote  di  rispettiva  competenza,  nei
          limiti del 72 per cento  indicato  nel  comma 4,  entro  il
          primo trimestre di ogni anno. 
            6. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi,
          in regime convenzionale, delle attivita' di patronato e  di
          assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate
          dal Servizio sanitario nazionale, al fine  di  fronteggiare
          il relativo  onere,  sono  tenute  ad  adottare  misure  di
          contenimento  dei  costi  gestionali  per  un   equivalente
          importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi. 
            7. Con  regolamento  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale,  adottato  ai  sensi  dell'articolo 17,
          comma 3,  della  legge  23 agosto   1988,   n. 400,   entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sentiti gli  istituti  di  patronato  e  di
          assistenza  sociale,  sono  stabilite   le   modalita'   di
          ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla
          base dei seguenti criteri: 
            a) previsione delle quote  percentuali  da  destinare  al
          finanziamento dell'attivita' svolta in Italia e all'estero; 
            b) individuazione dell'attivita' e dell'organizzazione da
          assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di
          cui ai commi 1 e 2 e per il loro  aggiornamento  periodico,
          definendo,  altresi',  le  modalita'  di  accertamento,  di
          rilevazione e controllo dell'attivita',  dell'estensione  e
          dell'efficienza dei servizi; i criteri per  la  valutazione
          dell'efficienza  delle  sedi,  dell'attivita'  svolta,   in
          relazione  all'ampiezza  dei  servizi,  al   numero   degli
          operatori  ed  al  peso  ponderato  dei  suddetti  elementi
          rilievo prioritario  alla  qualita'  dei  servizi  prestati
          verificata attraverso una relazione annuale  redatta  dagli
          enti pubblici erogatori delle prestazioni  previdenziali  e
          assicurative con riferimento a standard qualitativi fissati
          dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti
          gli istituti di patronato  e  di  assistenza  sociale  e  i
          predetti enti pubblici (12); 
            c)  definizione,  per   le   attivita'   svolte   e   per
          l'organizzazione, delle modalita' di documentazione  e  dei
          criteri  di  verifica  anche  di  qualita',  da  parte  del
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  nonche'
          delle modalita' di presentazione delle istanze di rettifica
          delle  rilevazioni  effettuate  e  dei   criteri   per   la
          definizione  di  eventuali  discordanze  nella  rilevazione
          delle attivita' e dell'organizzazione; 
            d) previsione di un  periodo  transitorio,  comunque  non
          superiore ad un triennio, volto a consentire  una  graduale
          applicazione del nuovo sistema di finanziamento. 
            8. Per il perseguimento delle finalita' loro proprie, gli
          istituti di  patronato  e  di  assistenza  sociale  possono
          altresi' ricevere: 
            a) eredita', donazioni, legati e lasciti; 
            b) erogazioni liberali; 
            c) sottoscrizioni volontarie; 
            d) contributi e anticipazioni del  soggetto  promotore  e
          delle sue strutture periferiche. 
            9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati  in
          lire  54  miliardi  a  decorrere   dall'anno   2001,   sono
          compensati      mediante      corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo 3  del
          decreto-legge  20 gennaio  1998,  n. 4,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52." 
            Comma 310 
            - Si riportano i testi degli articoli 2, 3, 14 e 16 della
          citata legge 30 marzo 2001, n. 152, come  modificati  dalla
          presente legge: 
            "Art 2. (Soggetti promotori) 
            1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato
          e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata,
          le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori
          che: 
            a) siano costituite ed operino in  modo  continuativo  da
          almeno otto anni; 
            b)  abbiano  sedi  proprie  in  un  numero  di   province
          riconosciute la cui somma della  popolazione  sia  pari  ad
          almeno il 60 per cento  della  popolazione  italiana,  come
          accertata nell'ultimo censimento nazionale, e  che  abbiano
          sedi  di  istituti  di  patronato  in  almeno  otto   Paesi
          stranieri; 
            c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari  e  tecnici
          necessari per la costituzione e la gestione degli  istituti
          di patronato e di assistenza sociale; 
            d) perseguano, secondo i  rispettivi  statuti,  finalita'
          assistenziali. 
            2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non e'
          necessario per le confederazioni e le associazioni operanti
          nelle province autonome di Trento e di Bolzano. » . 
            « Art. 3. (Costituzione e riconoscimento). 
            1. La domanda  di  costituzione  e  riconoscimento  degli
          istituti di patronato e di assistenza sociale e' presentata
          al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.  Restano
          altresi' fermi le competenze del  Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale in ordine al riconoscimento  della
          personalita'    giuridica    attribuite    da    previgenti
          disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti. 
            2. Alla  domanda  deve  essere   allegato   un   progetto
          contenente tutte le  indicazioni  finanziarie,  tecniche  e
          organizzative per  l'apertura  di  sedi  in  un  numero  di
          province riconosciute la cui somma  della  popolazione  sia
          pari ad almeno il 60 per cento della popolazione  italiana,
          come accertata nell'ultimo  censimento  nazionale,  secondo
          criteri di adeguata distribuzione nel territorio  nazionale
          individuati con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali 
            3. La  costituzione  degli  istituti  e'  approvata   con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale
          entro novanta giorni  dalla  data  di  presentazione  della
          domanda. 
            4. Entro  un   anno   dalla   data   della   domanda   di
          riconoscimento il Ministero del lavoro e  della  previdenza
          sociale accerta la realizzazione del  progetto  di  cui  al
          comma 2 e concede il riconoscimento definitivo. 
            5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale  che
          abbiano ottenuto il riconoscimento  definitivo  di  cui  al
          comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione  nel  registro  delle
          persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno
          la sede legale e svolgono la loro attivita'. 
            6. Non possono presentare domanda  di  riconoscimento  le
          confederazioni  e  le  associazioni  che  nel   quinquennio
          precedente  abbiano  costituito  un   altro   istituto   di
          patronato e  di  assistenza  sociale  il  quale  non  abbia
          ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o
          sia stato sottoposto alle procedure di cui  all'articolo 16
          della presente legge. 
            7. Il  progetto  di  cui  al  comma 2  non  deve   essere
          presentato  da  parte  delle  associazioni  operanti  nelle
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che  intendono
          promuovere la costituzione di istituti di  patronato  e  di
          assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2. » . 
            « Art. 14. (Adempimenti degli istituti di patronato e  di
          assistenza sociale) 
            1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale: 
            a) tengono regolare registrazione di tutti i  proventi  e
          di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile
          attraverso l'adozione di uno schema di  bilancio  analitico
          di competenza definito dal Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali,  redatto  secondo  le  disposizioni  del
          codice  civile,  comprendente  anche  le  attivita'  svolte
          all'estero; 
            b) comunicano al Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale,  entro  tre  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio
          annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi
          dei  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e   di
          controllo; 
            c) forniscono, entro il 30 aprile  di  ciascun  anno,  al
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  i  dati
          riassuntivi  e  statistici   dell'attivita'   assistenziale
          svolta nell'anno precedente, nonche' quelli  relativi  alla
          struttura organizzativa in Italia e all'estero. » 
            « Art. 16. (Commissariamento e scioglimento). 
            1. In caso di gravi  irregolarita'  amministrative  o  di
          accertate violazioni del proprio compito istituzionale,  il
          Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  nomina  un
          commissario per la gestione straordinaria  delle  attivita'
          di cui all'articolo 8. 
            2. L'istituto di patronato e  di  assistenza  sociale  e'
          sciolto ed e' nominato un liquidatore nel caso in cui: 
            a)  non  sia  stato  realizzato  il   progetto   di   cui
          all'articolo 3,  comma 2,  o  non  sia  stato  concesso  il
          riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o
          siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3; 
            b) l'istituto presenti per due  esercizi  consecutivi  un
          disavanzo  patrimoniale  e  lo  stesso  non  sia  ripianato
          dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo; 
            c) l'istituto non sia  piu',  per  qualsiasi  motivo,  in
          grado di funzionare; 
            c-bis)  l'istituto  abbia   realizzato   per   due   anni
          consecutivi attivita' rilevante ai fini  del  finanziamento
          di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in  Italia
          sia all'estero, in una quota percentuale accertata  in  via
          definitiva dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  inferiore  all'1,5  per  cento  del   totale.   Le
          disposizioni   di   cui   alla   presente   lettera trovano
          applicazione nei  confronti  degli  istituti  di  patronato
          riconosciuti in via definitiva e operanti da  oltre  cinque
          anni  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
          disposizione con  effetto  dall'attivita'  dell'anno  2014,
          definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali; 
            c-ter) l'istituto non  dimostri  di  svolgere  attivita',
          oltre che a livello nazionale, anche in almeno  otto  Stati
          stranieri, con  esclusione  dei  patronati  promossi  dalle
          organizzazioni sindacali agricole" 
            Comma 311 
            - Si riportano i commi 10 e  13,  dell'articolo 1,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
          come modificati dalla presente legge: 
            Art. 1 
            (omissis) 
            10. Al fine di conseguire il piu'  adeguato  ed  efficace
          esercizio delle attivita' degli istituti di patronato e  di
          assistenza   sociale,   anche   nell'ottica   dell'ottimale
          gestione delle risorse, come  rideterminate  ai  sensi  del
          comma 9,  garantendo  altresi'  ai  fruitori  dei  relativi
          servizi ottimali condizioni generali  di  erogazione  e  un
          piu'  uniforme  livello  di  prestazione   sul   territorio
          nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
            a) - b) - c) (abrogate) 
            d) all'articolo 13, comma 2, lettera c),  sono  aggiunte,
          in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  nonche'  a  verifiche
          ispettive straordinarie  in  Italia  sull'organizzazione  e
          sull'attivita' e per la specifica formazione del  personale
          ispettivo addetto»; 
            e) all'articolo 13, comma 7, lettera b),  sono  aggiunte,
          in fine, le  seguenti  parole:  «rilievo  prioritario  alla
          qualita' dei servizi  prestati  verificata  attraverso  una
          relazione annuale redatta  dagli  enti  pubblici  erogatori
          delle  prestazioni   previdenziali   e   assicurative   con
          riferimento a standard qualitativi  fissati  dal  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli  istituti
          di patronato e di assistenza  sociale  e  i  predetti  enti
          pubblici;». 
            (omissis) 
            13. Gli istituti di patronato  e  di  assistenza  sociale
          riconosciuti in via definitiva  e  operanti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione  adeguano  la
          propria struttura organizzativa entro il 30 giugno 2015. In
          caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di
          cui  all'articolo 16,  comma 2,  lettera  a),  della  legge
          30 marzo 2001, n. 152." 
            Comma 312 
            - I testi degli articoli 10  e  13,  della  citata  legge
          30 marzo  2001,  n. 152,  come  modificati  dalla  presente
          legge, sono riportati, rispettivamente, nelle note ai commi
          310 e 309 della presente legge. 
            Comma 313 
            -   Si   riporta   il   testo   vigente   del   comma 68,
          dell'articolo 1,  della  legge  24 dicembre  2007,  n. 247,
          recante: "Norme di attuazione del Protocollo del  23 luglio
          2007 su previdenza, lavoro e  competitivita'  per  favorire
          l'equita' e  la  crescita  sostenibili,  nonche'  ulteriori
          norme in materia di lavoro e previdenza sociale": 
            "Art 1 
            1-67. (omissis) 
            68. Con  decreto  del  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di  attuazione  del   comma 67,   anche   con   riferimento
          all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base  dei
          quali debba essere  concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei
          limiti  finanziari  previsti,  l'ammissione  al   beneficio
          contributivo, e con particolare  riguardo  al  monitoraggio
          dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
          rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012  lo
          sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e  dal  datore
          di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al  comma 67
          e con la modalita' di cui al  primo  periodo  del  presente
          comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni  di  euro
          annui,  gia'  presenti  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
          Fondo per  il  finanziamento  di  sgravi  contributivi  per
          incentivare la contrattazione di secondo livello. 
            (omissis) » . 
            Comma 314 
            Si riporta il testo dell'articolo 11, del citato  decreto
          legge  6 dicembre  2011,  n. 201,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
            "Art. 11 (Emersione di base imponibile) 
            1. Chiunque,  a  seguito   delle   richieste   effettuate
          nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (49),  esibisce  o
          trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero
          fornisce dati e notizie non rispondenti al vero  e'  punito
          ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
          al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie  non
          rispondenti al vero, si applica solo  se  a  seguito  delle
          richieste di cui al  medesimo  periodo  si  configurano  le
          fattispecie di cui al decreto  legislativo  10 marzo  2000,
          n. 74. 
            2. A  far  corso  dal  1° gennaio  2012,  gli   operatori
          finanziari  sono  obbligati  a  comunicare   periodicamente
          all'anagrafe  tributaria  le   movimentazioni   che   hanno
          interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto  comma,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  29 settembre
          1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predetti
          rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali,  nonche'
          l'importo  delle  operazioni  finanziarie  indicate   nella
          predetta disposizione. I dati  comunicati  sono  archiviati
          nell'apposita  sezione  dell'anagrafe  tributaria  prevista
          dall' articolo 7, sesto comma, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 605,  e  successive
          modificazioni. 
            3. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate,  sentiti  le  associazioni  di   categoria   degli
          operatori finanziari e il Garante  per  la  protezione  dei
          dati  personali,  sono   stabilite   le   modalita'   della
          comunicazione di cui al comma 2,  estendendo  l'obbligo  di
          comunicazione anche ad ulteriori informazioni  relative  ai
          rapporti strettamente  necessarie  ai  fini  dei  controlli
          fiscali. Il provvedimento deve altresi' prevedere  adeguate
          misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per
          la trasmissione dei dati e per la  relativa  conservazione,
          che non  puo'  superare  i  termini  massimi  di  decadenza
          previsti in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
          redditi. 
            4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo
          comma,  del  decreto  del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre 1973, n. 605, le  informazioni  comunicate  ai
          sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto  e
          del  comma 2  del   presente   articolo   sono   utilizzate
          dall'Agenzia delle entrate per le analisi  del  rischio  di
          evasione. Le medesime informazioni,  inclusive  del  valore
          medio di  giacenza  annuo  di  depositi  e  conti  correnti
          bancari e postali, sono altresi' utilizzate ai  fini  della
          semplificazione degli adempimenti dei cittadini  in  merito
          alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica  di
          cui all'articolo 10 del regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5 dicembre  2013,
          n. 159, nonche' in sede di controllo sulla veridicita'  dei
          dati dichiarati nella medesima dichiarazione. 
            4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle
          Camere  una  relazione  con  la  quale  sono  comunicati  i
          risultati relativi all'emersione  dell'evasione  a  seguito
          dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a
          4. 
            5. All'articolo 2  del  decreto-legge   13 agosto   2011,
          n. 138,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          14 settembre  2011,  n. 148,  il   comma 36-undevicies   e'
          abrogato. 
            6. Nell'ambito   dello   scambio   informativo   previsto
          dall'articolo 83,  comma 2,  del  decreto-legge   25 giugno
          2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
          l'Istituto  Nazionale  della  previdenza  sociale  fornisce
          all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati
          relativi  alle  posizioni  di   soggetti   destinatari   di
          prestazioni    socio-assistenziali    affinche'     vengano
          considerati ai fini della effettuazione di controlli  sulla
          fedelta'  dei  redditi  dichiarati,  basati  su  specifiche
          analisi del rischio di evasione. 
            7. All'articolo 7  del  decreto-legge   13 maggio   2011,
          n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche: 
            a)  al  comma 1,  la  lettera  a)  e'  sostituita   dalla
          seguente: "a) esclusi i casi straordinari di controlli  per
          salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo
          in  forma  d'accesso  da  parte  di   qualsiasi   autorita'
          competente deve essere oggetto di programmazione  da  parte
          degli  enti  competenti  e  di  coordinamento  tra  i  vari
          soggetti interessati al  fine  di  evitare  duplicazioni  e
          sovrapposizioni nell'attivita' di controllo. Codificando la
          prassi, la Guardia di Finanza,  negli  accessi  di  propria
          competenza presso le imprese, opera, per quanto  possibile,
          in borghese;"; 
            b) al  comma 2,  lettera  a),  i  numeri  3)  e  4)  sono
          abrogati. (52) 
            8. All'articolo 44  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
            a) al secondo comma le parole "e dei consigli  tributari"
          e le parole "nonche' ai relativi consigli  tributari"  sono
          soppresse, nel terzo comma le parole ", o il  consorzio  al
          quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario" sono
          soppresse,  la  parola  "segnalano"  e'  sostituita   dalla
          seguente: "segnala", e le  parole  "Ufficio  delle  imposte
          dirette" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Agenzia  delle
          entrate"; 
            b) al  quarto  comma,  le  parole:  ",  ed  il  consiglio
          tributario" sono  soppresse,  la  parola:  "comunicano"  e'
          sostituita dalla seguente: "comunica"; 
            c)  all'ottavo  comma  le  parole:   "ed   il   consiglio
          tributario possono" sono sostituite dalla seguente: "puo'"; 
            d) al nono comma, secondo  periodo,  le  parole:  "e  dei
          consigli tributari" sono soppresse. 
            9. All'articolo 18  del  decreto-legge  31 maggio   2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati. 
            10. L'articolo 1,   comma 12-quater   del   decreto-legge
          13 agosto  2011,  n. 138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' abrogato. 
            10-bis. All' articolo 2, comma 5-ter, primo periodo,  del
          decreto-legge  13 agosto  2011,  n. 138,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n. 148,  le
          parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle  seguenti:
          «31 dicembre 2013». » . 
            Comma 316 
            Il  testo  del  comma 5,  dell'articolo 10,  del   citato
          decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e' riportato  nelle
          note al comma 49 della presente legge. 
            Comma 318 
            - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 26  della
          citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
            "Art. 26 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie) 
            1. Nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le  spese  obbligatorie»
          la cui dotazione e'  determinata,  con  apposito  articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio. 
            2. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze,  da  registrare  alla  Corte   dei   conti,   sono
          trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento  delle
          dotazioni sia di competenza sia  di  cassa  dei  competenti
          capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
          di spesa aventi carattere obbligatorio. 
            3. Allo stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  allegato  l'elenco  dei
          capitoli di cui al  comma 2,  da  approvare,  con  apposito
          articolo, con la legge del bilancio." 
            Comma 319 
            - Si riportano i testi degli articoli 84, 144, 171,  173,
          175, 176, 177, 181, 186, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18 recante:  "Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri", come  modificati
          dalla presente legge: 
            "Art 84. (Alloggi in immobili demaniali). 
            Qualora in immobili demaniali vi sia eccedenza di  locali
          in relazione alle esigenze di servizio, i locali  eccedenti
          possono essere utilizzati per alloggi del personale. 
            Qualora ricorrano particolari  ragioni  connesse  con  la
          situazione del Paese e finche'  le  stesse  permangano,  il
          Ministero degli affari esteri  puo'  concedere  in  uso  al
          personale locali siti in immobili presi in fitto. 
            Con  decreto  del  Ministro  per  gli  affari  esteri  di
          concerto con quello per  il  tesoro  sono  determinate,  di
          volta in volta, le singole sedi per le  quali  ricorrano  o
          cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente. 
            Il personale a contratto che fruisca di alloggio ai sensi
          del  primo  e  secondo  comma  e'  tenuto  a  corrispondere
          all'Amministrazione un canone in misura  non  eccedente  il
          quinto e non inferiore all'ottavo e se trattisi di immobili
          fittati, in misura non eccedente il quinto e non  inferiore
          al settimo della retribuzione mensile,  in  relazione  alle
          caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento.
          La misura del canone e' stabilita con decreto del  Ministro
          per gli affari esteri. » 
            « Art. 144. (Residenze disagiate) 
            Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica sono  stabilite  le  residenze  da
          considerarsi disagiate per  le  condizioni  di  vita  o  di
          clima,  tenendo  anche  conto   della   notevole   distanza
          dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente
          disagiate per le piu'  gravose  condizioni  di  vita  o  di
          clima. 
            Il  servizio  prestato  nelle   residenze   disagiate   e
          particolarmente   disagiate   e'   computato,   a   domanda
          dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del
          trattamento di quiescenza, con un  aumento  rispettivamente
          di sei e di nove dodicesimi, nei  limiti  massimi  previsti
          dalla  normativa  vigente.  Nel  servizio   suddetto   sono
          computati i  periodi  di  viaggio  da  una  ad  altra  sede
          disagiata e di congedo ordinario o di ferie. 
            Ai fini del computo  del  servizio  in  particolari  sedi
          richiesto dagli articoli 107, 122  e  127,  il  periodo  di
          servizio  nelle  residenze  particolarmente  disagiate   e'
          valutato con un aumento di sei dodicesimi. 
            Il personale in servizio nelle residenze  particolarmente
          disagiate e'  trasferito  a  richiesta  dopo  due  anni  di
          effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che  con
          il consenso dell'interessato o per particolari esigenze  di
          servizio, il predetto personale non puo' essere destinato a
          prestare   servizio   consecutivamente   in   altra    sede
          particolarmente disagiata. » 
            "Art. 171. (Indennita' di servizio all'estero.) 
            1. L'indennita' di  servizio  all'estero  non  ha  natura
          retributiva  essendo  destinata  a  sopperire  agli   oneri
          derivanti  dal  servizio   all'estero   ed   e'   ad   essi
          commisurata. Essa  tiene  conto  della  peculiarita'  della
          prestazione  lavorativa  all'estero,  in   relazione   alle
          specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 
            2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: 
            a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A; 
            b)  dalle  maggiorazioni  relative  ai   singoli   uffici
          determinate secondo coefficienti di sede  da  fissarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica     sentita     la     commissione     di     cui
          all'articolo 172. Qualora ricorrano  esigenze  particolari,
          possono  essere  fissati  coefficienti  differenti  per   i
          singoli posti di organico in uno stesso ufficio. 
            3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti  delle
          disponibilita' finanziarie, sulla base: 
            a) del costo della  vita,  desunto  dai  dati  statistici
          elaborati dalle Nazioni Unite e  dall'Unione  europea,  con
          particolare riferimento al costo dei servizi. Il  Ministero
          puo' a  tal  fine  avvalersi  di  agenzie  specializzate  a
          livello internazionale; 
            b)  degli  oneri  connessi  con   la   vita   all'estero,
          determinati in relazione al tenore di  vita  ed  al  decoro
          connesso  con  gli  obblighi   derivanti   dalle   funzioni
          esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
          rappresentanze  diplomatiche  e  degli  uffici   consolari,
          nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del  Ministero
          e delle rappresentanze all'estero; 
            c) del corso dei cambi. 
            4. Ai  fini  dell'adeguamento   dei   coefficienti   alle
          variazioni del costo della vita si seguono i  parametri  di
          riferimento  indicati  nel  comma 3,   lettera   a).   Tale
          adeguamento  sara'  ponderato  in  relazione   agli   oneri
          indicati nel comma 3, lettera b). 
            5. Nelle sedi in cui esistono  situazioni  di  rischio  e
          disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
          alle    condizioni    sanitarie    ed    alle     strutture
          medico-ospedaliere,  alle  condizioni   climatiche   e   di
          inquinamento, al grado di isolamento, nonche'  a  tutte  le
          altre condizioni locali tra cui anche la notevole  distanza
          geografica  dall'Italia,  il   personale   percepisce   una
          apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
          dal  comma 1. Tale  maggiorazione  viene  determinata   con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,   sentita   la   commissione    permanente    di
          finanziamento, tenendo conto  delle  classificazioni  delle
          sedi estere in base al disagio adottate  dalla  Commissione
          dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun  caso  superare
          l'80 per cento dell'indennita' ed e'  soggetta  a  verifica
          periodica, almeno biennale. 
            6. Qualora  dipendenti   fra   loro   coniugati   vengano
          destinati  a  prestare  servizio   nello   stesso   ufficio
          all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
          l'indennita'  di  servizio  all'estero  viene  ridotta  per
          ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. 
            7. Le indennita' base di cui al  comma 2  possono  essere
          periodicamente aggiornate con decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, d'intesa con il Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, per tener  conto
          della variazione percentuale del valore  medio  dell'indice
          dei   prezzi    rilevato    dall'ISTAT.    La    variazione
          dell'indennita' base  non  potra'  comunque  comportare  un
          aumento   automatico   dell'ammontare   in   valuta   delle
          indennita' di servizio all'estero corrisposte.  Qualora  la
          base contributiva, determinata ai sensi delle  disposizioni
          vigenti,   dovesse   risultare   inferiore   all'indennita'
          integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
          contributi previdenziali verra' effettuato  sulla  base  di
          tale indennita'. Restano escluse  dalla  base  contributiva
          pensionabile le indennita' integrative  concesse  ai  sensi
          dell'articolo 189. » 
            « Art. 173. (Aumenti per situazione di famiglia). 
            1. In relazione agli oneri  derivanti  dal  servizio  del
          dipendente  all'estero  e'  attribuita  al   medesimo,   se
          coniugato, un aumento di un ottavo della sua indennita'  di
          servizio  qualora  il  coniuge   non   eserciti   attivita'
          lavorativa  retribuita,  ovvero  non  goda  di  redditi  di
          impresa o da lavoro autonomo in misura superiore  a  quella
          stabilita dalle disposizioni vigenti per esser  considerato
          fiscalmente  a  carico.  Qualora  il  coniuge  fruisca   di
          trattamento pensionistico costituito con contributi versati
          in ottemperanza a disposizioni  di  legge  e  con  oneri  a
          carico dell'erario o di  enti  previdenziali,  dall'aumento
          per situazioni di famiglia viene detratto  l'importo  della
          pensione. 
            2. L'aumento di cui al comma 1 non compete  nei  casi  di
          nullita',  annullamento,  divorzio,  separazione  legale  o
          consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di
          separazione o scioglimento  di  matrimonio  pronunciati  da
          giudice straniero anche se non delibati. 
            3. All'impiegato avente figli a carico  spetta  per  ogni
          figlio un aumento dell'indennita'  di  servizio  all'estero
          commisurata a un ottavo  dell'indennita'  di  servizio  che
          nello stesso Paese  e'  prevista  per  il  posto  di  primo
          segretario o di console. 
            4. Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono pagabili
          qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano
          stabilmente nella sede del titolare dell'indennita',  fatta
          eccezione per i figli che non possono risiedere nella  sede
          stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni di  salute
          o  perche'  affidati  all'altro  genitore  a   seguito   di
          divorzio, annullamento, separazione  legale  o  consensuale
          omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione
          o  scioglimento  del  matrimonio  pronunciati  dal  giudice
          straniero anche  se  non  delibati  o,  in  caso  di  figli
          naturali  (289)  legalmente   riconosciuti,   affidati   al
          genitore non convivente con il  dipendente  all'estero.  E'
          fatta  anche  eccezione  per  il  coniuge  che  non   possa
          risiedere nella stessa sede per  gravi  ragioni  di  salute
          rispetto  alle  quali  l'assistenza  medica  nel  Paese  di
          servizio, a giudizio del consiglio di amministrazione,  non
          sia   adeguata:   in   tal   caso,   peraltro,    l'aumento
          dell'indennita' di servizio  in  relazione  al  coniuge  e'
          limitato al 15 per cento. E' infine fatta eccezione per  il
          coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto
          debba assistere i figli minorenni assenti  dalla  sede  per
          motivi di  studio  o  di  salute:  in  tal  caso  l'aumento
          dell'indennita' di servizio  in  relazione  al  coniuge  e'
          limitato al 5 per cento (290). 
            5. La nozione di residenza  stabile  agli  effetti  delle
          disposizioni contenute nel comma 4, nonche'  i  casi  e  le
          condizioni  in   cui   le   disposizioni   stesse   trovano
          applicazione sono determinati dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del  Presidente  della  Repubblica  3 luglio  1991,
          n. 306,  che  potra'  essere  modificato  con  decreto  del
          Ministro degli affari esteri, di concerto con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.
          » 
            « Art. 175. (Indennita' di sistemazione.) 
            1. Al personale trasferito da Roma ad una sede  estera  o
          da  una  ad  altra  sede  estera  spetta  un'indennita'  di
          sistemazione, calcolata in  base  all'indennita'  personale
          spettante all'atto dell'assunzione. 
            2. Nel caso di  trasferimento  da  Roma  l'indennita'  di
          sistemazione e' fissata nella misura di cinque ventottesimi
          dell'indennita' personale annua spettante per il  posto  di
          destinazione. Nel caso di trasferimento  da  una  ad  altra
          sede estera, l'indennita' di sistemazione e' fissata  nella
          misura di cinque quarti di una  mensilita'  dell'indennita'
          personale stabilita per il posto di  destinazione.  Qualora
          il trasferimento  si  verifichi  all'interno  dello  stesso
          Paese, l'indennita' in questione e' fissata nella misura di
          cinque ottavi della indennita' personale mensile  stabilita
          per il posto di destinazione. 
            3. (abrogato) 
            4. Qualora  dipendenti   fra   loro   coniugati   vengano
          destinati o trasferiti allo stesso ufficio all'estero o  ad
          uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario
          fra le date  di  assunzione  di  servizio  nella  sede  sia
          inferiore a 360 giorni, l'indennita' di sistemazione spetta
          soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura  piu'
          elevata. 
            5. Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o  il
          trasferimento e l'assunzione nella  nuova  sede  all'estero
          intervengano variazioni  nella  misura  dell'indennita'  di
          servizio relativa al posto o  negli  elementi  determinanti
          l'ammontare  dell'indennita'  personale,  l'indennita'   di
          sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute. 
            6. L'indennita' di sistemazione e' corrisposta per intero
          all'atto della destinazione o del  trasferimento;  essa  e'
          peraltro acquisita soltanto con la permanenza  in  sede  di
          almeno sei mesi, salvo che la partenza dalla  sede  avvenga
          per motivi non imputabili al dipendente o  su  giustificata
          richiesta  del  dipendente  approvata  dal   consiglio   di
          amministrazione. 
            7. Qualora il dipendente non abbia raggiunto la residenza
          per effetto  di  disposizioni  dell'Amministrazione  o  per
          causa di forza maggiore e comprovi di avere gia' effettuato
          spese  a  valere  sulla  indennita'  di  sistemazione,   il
          Ministero degli affari esteri determina  l'ammontare  delle
          spese stesse da ammettere a rimborso.  Tale  ammontare  non
          puo', comunque, superare la meta' della indennita'. » 
            «  Art. 176.  (Indennita'  di   richiamo   dal   servizio
          all'estero) 
            1. Al personale in servizio all'estero che e'  richiamato
          in Italia spetta un'indennita' per fare fronte  alle  spese
          connesse con la partenza dalla sede nonche' con le esigenze
          derivanti dal rientro in Italia. 
            2. L'indennita' di richiamo e' corrisposta  nella  misura
          di quindici ottavi di un'indennita'  di  servizio  mensile,
          che viene calcolata applicando all'indennita' base  mensile
          di   ciascun   dipendente   un   unico   coefficiente    di
          maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con  decreto
          del Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, sulla  base  della  media  dei  coefficienti  di
          maggiorazione stabiliti per  tutta  la  rete  estera.  Essa
          viene accreditata all'atto  del  trasferimento  dalla  sede
          all'estero nella valuta di  pagamento,  con  gli  eventuali
          aumenti spettanti per situazione di  famiglia  calcolati  a
          norma dell'articolo 173. 
            3. Nel  caso  di  dipendenti  tra  loro   coniugati   che
          rientrano dalla stessa sede l'indennita' di rientro  spetta
          soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura  piu'
          elevata. » 
            « Art. 177. (Residenze di servizio). 
            I capi delle rappresentanze diplomatiche  hanno  diritto,
          per se', per i  familiari  a  carico  e  per  il  personale
          domestico ad alloggio arredato e idoneo  alle  funzioni  ad
          essi attribuite. 
            Analogo diritto spetta ai funzionari che  occupano  posti
          di Ministro e Ministro  consigliere  con  funzioni  vicarie
          presso le rappresentanze diplomatiche nonche'  ai  titolari
          dei Consolati generali di I classe. 
            I contratti necessari  per  l'applicazione  del  presente
          articolo sono conclusi dall'Amministrazione. » 
            « Art. 181. (Spese di viaggio per congedo o ferie) 
            1. Al personale in servizio  all'estero  spetta  ogni  18
          mesi, ed a quello che  si  trova  in  sedi  particolarmente
          disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento  delle  spese
          di viaggio per congedo in Italia anche per  i  familiari  a
          carico. Il relativo diritto  e'  acquisito  rispettivamente
          dopo 12 e 8 mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati
          precedentemente. 
            2. Le spese predette sono  corrisposte  per  il  percorso
          dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e
          ritorno in sede. 
            3. Si applicano le disposizioni di  cui  al  terzo  comma
          dell'articolo 180 indipendentemente dal mezzo di  trasporto
          usato e quelle relative ai viaggi di trasferimento  di  cui
          al successivo titolo II,  con  esclusione  delle  spese  di
          trasporto degli  effetti;  per  il  viaggio  in  aereo,  il
          pagamento delle spese relative alla  classe  immediatamente
          superiore a quella economica spetta solo ai  funzionari  di
          grado  non  inferiore  a  consigliere   di   ambasciata   o
          equiparati ed al coniuge a carico. 
            4. Fermi i termini di cui al  comma 1,  le  spese  per  i
          viaggi dei familiari sono pagate anche se  i  viaggi  hanno
          luogo in periodi di tempo non corrispondenti a  quello  del
          congedo ordinario o delle ferie del dipendente. 
            5. Per i figli a carico che compiano studi  in  localita'
          diversa  da  quella  di  servizio  del   dipendente,   sono
          corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai commi
          1, 2, 3 e 4 e nei limiti e con le modalita' ivi  stabiliti,
          le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente
          stesso e rientrare nella localita' di studio. » 
            « Art. 186. (Viaggi di servizio) 
            Il personale che  per  ragioni  di  servizio  dalle  sedi
          all'estero venga chiamato temporaneamente in Italia  o  sia
          ivi trattenuto durante o allo scadere del congedo ordinario
          conserva, per un periodo massimo di 10 giorni oltre  quelli
          previsti per il  viaggio,  l'intera  indennita'  personale.
          Tale trattamento puo' essere attribuito  per  un  ulteriore
          periodo di 10 giorni con  decreto  motivato  del  Ministro.
          L'indennita'  personale  e'  ridotta  della  meta'  per  un
          periodo successivo che non puo' superare in  ogni  caso  50
          giorni e  cessa  dopo  tale  termine.  Durante  i  predetti
          periodi viene inoltre corrisposta la meta' del  trattamento
          di missione previsto per il territorio nazionale. 
            Al personale che compie viaggi nel Paese di  residenza  o
          in altri Paesi esteri, oltre  all'indennita'  personale  in
          godimento, compete il rimborso delle spese di  viaggio,  di
          vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni
          vigenti per i viaggi di servizio nel  territorio  nazionale
          ». 
            - Si riporta il testo del comma 8, dell'articolo 51,  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917,
          come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 51.   (Determinazione   del   reddito   di   lavoro
          dipendente) 
            1-7. (omissis) 
            8. Gli assegni di sede e le  altre  indennita'  percepite
          per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
          misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali  la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni ad  esse  collegate  concorre  a  formare  il
          reddito la sola indennita' base nella  misura  del  50  per
          cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
          fino alla  concorrenza  di  due  volte  l'indennita'  base.
          Qualora  l'indennita'  per  servizi   prestati   all'estero
          comprenda  emolumenti  spettanti  anche   con   riferimento
          all'attivita'  prestata  nel   territorio   nazionale,   la
          riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
          predetti. L'applicazione  di  questa  disposizione  esclude
          l'applicabilita' di quella di cui al comma 5 nonche' il  50
          per  cento  delle   maggiorazioni   percepite   fino   alla
          concorrenza di due volte l'indennita' base. 
            (omissis). » . 
            - Si riporta il testo dell'articolo 23, del  testo  unico
          delle norme sul trattamento di  quiescenza  dei  dipendenti
          civili e militari  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 23. (Servizio  del  personale  dell'Amministrazione
          degli affari esteri in residenze disagiate). 
            Il servizio prestato dal  personale  dell'Amministrazione
          degli   affari   esteri   nelle   residenze   disagiate   o
          particolarmente  disagiate,  stabilite  con   decreto   del
          Ministro competente, di concerto con quello per il  tesoro,
          e' aumentato, a domanda dell'interessato o  dei  superstiti
          aventi causa, rispettivamente della meta' e di tre  quarti.
          A tal fine si computano anche i periodi di viaggio  da  una
          ad altra sede  disagiata  nonche'  il  tempo  trascorso  in
          congedo. » 
            Comma 320 
            Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23 gennaio
          1967, n. 215, reca "Personale in servizio nelle istituzioni
          scolastiche e culturali all'estero." 
            Comma 322 
            Si riporta il testo del comma 249, dell'articolo 1, della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dalla
          presente legge: 
            "Art. 1 
            (OMISSIS) 
            249. A valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione
          di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,  sono  destinate,
          fino al limite di 60 milioni di euro per l'anno 2014  e  di
          65 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2015  e  2016,
          risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo
          realizzate dal Ministero degli affari esteri,  in  coerenza
          ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione
          europea. Le somme annualmente individuate sulla base  delle
          azioni  finanziabili  ai  sensi  del  presente  comma  sono
          versate dal Fondo di  rotazione  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo  di
          spesa del Ministero degli affari esteri,  che  provvede  al
          relativo utilizzo in favore delle azioni stesse. 
            (omissis)" 
            Comma 323 
            - La legge 23 ottobre 2003, n. 286 reca  "Norme  relative
          alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero". 
            -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma 2-bis,
          dell'articolo 1, del decreto-legge 30 maggio  2012,  n. 67,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2012,
          n. 118, recante "Disposizioni urgenti per  il  rinnovo  dei
          Comitati  e   del   Consiglio   generale   degli   italiani
          all'estero": 
            "Art. 1 
            1-2 (omissis) 
            2-bis.  Fino  alla  data  dell'entrata  in   vigore   del
          regolamento di cui al comma 1, le elezioni si svolgono  con
          le modalita' di votazione per corrispondenza e di scrutinio
          di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, con l'ammissione
          al  voto  degli  elettori  che  abbiano   fatto   pervenire
          all'ufficio consolare di riferimento domanda di  iscrizione
          nell'elenco elettorale almeno  trenta  giorni  prima  della
          data stabilita per le votazioni. Gli uffici consolari danno
          tempestiva comunicazione di tale adempimento alle comunita'
          italiane del luogo a mezzo avvisi da affiggere  nella  sede
          della rappresentanza e da pubblicare  sui  rispettivi  siti
          internet,  nonche'  tramite  ogni  altro  idoneo  mezzo  di
          comunicazione 
            (omissis)." 
            - Il  testo  del  comma 2,  dell'articolo 6,  del  citato
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  e'  riportato  nelle
          note al comma 148 della presente legge. 
            Comma 324 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 6,  del  decreto
          legislativo  29 settembre  2013,  n. 121,  come  modificato
          dalla presente legge, recante "Disposizioni  integrative  e
          correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204,
          concernente l'attuazione della  direttiva  2008/51/CE,  che
          modifica la  direttiva  91/477/CEE  relativa  al  controllo
          dell'acquisizione e della detenzione di armi": 
            "Art. 6 (Disposizioni finali) 
            1. Entro il 31 dicembre 2015 le armi  da  fuoco  per  uso
          scenico di cui all'articolo 22 della legge 18 aprile  1975,
          n. 110, nonche' le armi, anche da sparo, ad aria  compressa
          o gas compresso destinate al  lancio  di  capsule  sferiche
          marcatrici, di cui all'articolo 11,  comma 3,  della  legge
          21 dicembre 1999, n. 526, e all'articolo 2, comma 2,  della
          legge 25 marzo 1986, n. 85,  devono  essere  sottoposte,  a
          spese dell'interessato, a verifica del Banco  nazionale  di
          prova. 
            2. Entro diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto i soggetti detentori  di  armi,  nelle
          more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di
          cui  all'articolo 6,  comma 2,  del   decreto   legislativo
          26 ottobre 2010, n. 204,  devono  produrre  il  certificato
          medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di  armi
          comuni da fuoco previsto dall'articolo 35,  settimo  comma,
          del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia
          stato gia' prodotto nei sei anni antecedenti alla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione.  Decorsi  i
          diciotto mesi e'  sempre  possibile  la  presentazione  del
          certificato nei 30 giorni successivi al  ricevimento  della
          diffida  da  parte  dell'ufficio  di   pubblica   sicurezza
          competente. 
            3. Le  armi  prodotte,  assemblate   o   introdotte   nel
          territorio  dello  Stato,  autorizzate   dalle   competenti
          autorita'  di  pubblica  sicurezza  ovvero  sottoposte   ad
          accertamento  del  Banco  nazionale  di  prova   ai   sensi
          dell'articolo 11,  secondo  comma,  della  legge  18 aprile
          1975, n. 110, prima dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e  ne
          e'  consentita,  senza  obbligo   di   conformazione   alle
          prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione  a  terzi  a
          qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. » . 
            Comma 325 
            -   Si   riporta   il   testo   vigente   del    comma 1,
          dell'articolo 3,  della  legge   3 agosto   2009,   n. 115,
          recante: "Riconoscimento della personalita' giuridica della
          Scuola per l'Europa di Parma": 
            "Art. 3 (Copertura finanziaria) 
            1. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  della  presente
          legge, pari a 569.000  euro  per  l'anno  2009  e  a  9,562
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede: 
            a) quanto  a  569.000  euro  per  1'anno  2009,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2009-2011, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2009,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  1'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali per  426.000
          euro e 1'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
          e delle finanze per 143.000 euro; 
            b) quanto a 9,562 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del
          Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          27 dicembre 2004, n. 307." 
            Comma 326 
            - Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
          18 dicembre 1997, n. 440, recante: "Istituzione  del  Fondo
          per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta  formativa
          e per gli interventi perequativi": 
            "Art 4. (Dotazione del fondo) 
            1. La  dotazione  del  fondo  di  cui  all'articolo 1  e'
          determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997,  in  lire
          400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a
          decorrere  dall'anno  1999. All'onere  relativo  agli  anni
          1997, 1998  e  1999  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,
          all'uopo parzialmente utilizzando, per  lire  100  miliardi
          per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento
          relativo al Ministero della pubblica istruzione e per  lire
          300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno
          1999,  l'accantonamento  relativo   alla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri . 
            2. Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »
          . 
            Comma 327 
            -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo 1-bis,   del
          decreto-legge 25 settembre 2009,  n. 134,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24 novembre   2009,   n. 167,
          recante: "Disposizioni urgenti per garantire la continuita'
          del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010",
          come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 1-bis. (Razionalizzazione e utilizzo delle  risorse
          finanziarie) 
            1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno
          scolastico    attraverso     la     razionalizzazione     e
          l'ottimizzazione dell'utilizzo delle  risorse  finanziarie,
          le  somme   trasferite   alle   scuole   statali   per   la
          realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale
          in  materia  di  formazione   e   sviluppo   dell'autonomia
          scolastica,   rimaste   inutilizzate   per   tre   esercizi
          finanziari consecutivi,  vengono  versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  ad  apposito
          capitolo  del  bilancio  del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca.  Per  l'anno  2015,  una
          quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate
          all'entrata dello Stato  rimane  acquisita  all'erario.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          accantonare e a  rendere  indisponibile  per  l'anno  2015,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  e   a   valere   sulle
          disponibilita'  di  cui  all'articolo 1,  comma 601,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10  milioni  di
          euro al netto di quanto effettivamente versato. Il disposto
          del presente comma  si  applica  anche  a  tutte  le  somme
          riscosse dalle scuole statali  alla  data  del  31 dicembre
          2009. 
            2. Con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   sono   annualmente
          individuati    gli    istituti    scolastici    interessati
          all'applicazione del  comma 1,  l'entita'  delle  somme  da
          trasferire al bilancio del Ministero e la  loro  successiva
          assegnazione  alle  scuole  statali   per   le   spese   di
          funzionamento. 
            3. Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
            4. A   decorrere   dall'esercizio    finanziario    2010,
          l'autorizzazione  di  spesa   di   cui   all'   articolo 1,
          comma 634,  della  legge  27 dicembre  2006,   n. 296,   e'
          finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo
          di  riforma  degli  ordinamenti  della  scuola   secondaria
          superiore, alla valorizzazione del  merito  e  del  talento
          degli  studenti,  nonche'  alle  innovazioni   tecnologiche
          presso le scuole statali. 
            5. A decorrere dall'anno 2010, le risorse disponibili  di
          cui all' articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio  2007,
          n. 1, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione
          del merito e del talento degli studenti. A tal fine, con il
          decreto  di  cui  all'  articolo 5,  comma 1,  del  decreto
          legislativo  29 dicembre  2007,  n. 262,  sono  annualmente
          definiti anche il programma nazionale di valorizzazione del
          merito e del talento degli  studenti,  nonche'  il  riparto
          delle risorse complessivamente disponibili tra la  suddetta
          finalita' e quella della valorizzazione delle eccellenze di
          cui all' articolo 2, comma 5, della citata legge  n. 1  del
          2007.  Le  somme  disponibili  nel  bilancio   dell'Agenzia
          nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS)
          finalizzate alla valorizzazione  delle  eccellenze  possono
          essere destinate anche alle finalita' di  cui  al  presente
          comma. 
            6. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca, per l'anno 2009, puo' avvalersi del disposto dell'
          articolo 1,   comma 602,   primo   periodo,   della   legge
          27 dicembre 2006, n. 296. » . 
            Comma 328 
            - Il decreto legislativo  16 aprile  1994,  n. 297,  reca
          "Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado". 
            Comma 329 
            L'articolo 459 del citato decreto legislativo  n.297  del
          1994, abrogato dalla presente legge, recava: 
            « Art. 459  Esoneri  e  semiesoneri  per  i  docenti  con
          funzioni vicarie » . 
            Comma 330 
            - Si riporta  il  testo  del  comma 8,  dell'articolo 26,
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  recante  "Misure  di
          finanza pubblica per la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo",
          come modificato dalla presente legge: 
            "Art  26  (Norme   di   interpretazione   autentica,   di
          utilizzazione del personale  scolastico  e  trattamento  di
          fine rapporto) 
            1-7 (omissis) 
            8. L'amministrazione  scolastica  centrale  e  periferica
          puo' avvalersi, per i  compiti  connessi  con  l'attuazione
          dell'autonomia  scolastica,   dell'opera   di   docenti   e
          dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali,
          scientifici e professionali, nei limiti di  un  contingente
          non superiore  a  centocinquanta  unita',  determinato  con
          decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione  economica.  Le  assegnazioni  di   cui   al
          presente    comma,    ivi    comprese     quelle     presso
          l'amministrazione   scolastica   centrale   e   periferica,
          comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo.  Il
          personale collocato  fuori  ruolo  deve  aver  superato  il
          periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione e'
          valido a tutti gli effetti come servizio di istituto  nella
          scuola. All'atto  del  rientro  in  ruolo  i  docenti  e  i
          dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano
          titolari al momento del  collocamento  fuori  ruolo  se  il
          periodo di servizio prestato nella predetta  posizione  non
          e' durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore
          essi sono assegnati con priorita' ad una  sede  disponibile
          da loro scelta. E' abrogato l'articolo 456 del testo  unico
          approvato con decreto legislativo 16 aprile  1994,  n. 297,
          con eccezione dei commi 12, 13 e 14. 
            (omissis)" 
            Comma 331 
            La legge 24 dicembre 2012,  n. 228  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. 
            Comma 332 
            Si riporta il testo vigente del comma 78  dell'articolo 1
          della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662: 
            "Art 1 (Misure in materia di sanita',  pubblico  impiego,
          istruzione,  finanza  regionale  e  locale,  previdenza   e
          assistenza.). 
            1-77 (omissis) 
            78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere  alle
          supplenze brevi e saltuarie solo per i  tempi  strettamente
          necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo  aver
          provveduto,    eventualmente    utilizzando    spazi     di
          flessibilita'  dell'organizzazione  dell'orario  didattico,
          alla sostituzione del personale assente con docenti gia' in
          servizio  nella   medesima   istituzione   scolastica.   Le
          eventuali economie di gestione realizzate a fine  esercizio
          in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili
          nel  successivo  esercizio  per  soddisfare   esigenze   di
          funzionamento amministrativo e didattico  e  per  eventuali
          esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie. 
            (omissis)" 
            Comma 333 
            Il  testo  vigente  del  comma 78  dell'articolo 1  della
          citata legge 23 dicembre 1996, n. 662  e'  riportato  nelle
          note al comma 332. 
            Comma 334 
            - Il testo vigente  dell'articolo 8  del  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle  note
          al comma 131 della presente legge. 
            - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 64,  del
          citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: 
            "Art. 64.  (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica) 
            1. Ai fini di una  migliore  qualificazione  dei  servizi
          scolastici e di una piena valorizzazione professionale  del
          personale  docente,  a   decorrere   dall'anno   scolastico
          2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure  volti  ad
          incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il   rapporto
          alunni/docente,  da  realizzare   comunque   entro   l'anno
          scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale  rapporto
          ai relativi standard  europei  tenendo  anche  conto  delle
          necessita' relative agli alunni diversamente abili. 
            2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei
          parametri  previsti  per  la  definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
            3. Per la  realizzazione  delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Unificata  di  cui  all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
            4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con  uno
          o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto  ed  in  modo  da
          assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui
          al  comma 3,  in  relazione  agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto  1988,   n. 400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
            a. razionalizzazione  ed  accorpamento  delle  classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
            b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini
          di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei  piani
          di studio e dei  relativi  quadri  orari,  con  particolare
          riferimento agli istituti tecnici e professionali; 
            c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione
          delle classi; 
            d. rimodulazione  dell'attuale  organizzazione  didattica
          della  scuola   primaria   ivi   compresa   la   formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
            e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti  per  la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del  personale  docente  ed   ATA,   finalizzata   ad   una
          razionalizzazione degli stessi; 
            f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei
          centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi  i  corsi
          serali, previsto dalla vigente normativa ; 
            f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita'  per  la
          determinazione    e    articolazione     dell'azione     di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
            f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti
          scolastici aventi sede nei piccoli  comuni,  lo  Stato,  le
          regioni e gli  enti  locali  possono  prevedere  specifiche
          misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. 
            4-bis. Ai fini di  contribuire  al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le  risorse  disponibili,  all'  articolo 1,
          comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  parole
          da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali
          e specifici» sino a «Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
          Bolzano» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 
            4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle   Scuole   di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
            4-quater. Ai fini del conseguimento  degli  obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
            4-quinquies.  Per  gli  anni   scolastici   2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15 giugno  2009,  la   stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del   comma 4,   lettera f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
            4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede  al
          monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di  cui  ai
          commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti
          di cui al comma 4-quater  il  monitoraggio  e'  finalizzato
          anche  all'adozione,  entro  il  15 febbraio  2009,   degli
          eventuali   interventi   necessari   per    garantire    il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
            5. I    dirigenti    del    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
            6. Fermo restando  il  disposto  di  cui  all'articolo 2,
          commi 411 e 412,  della  legge  24 dicembre  2007,  n. 244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
            7. Ferme  restando   le   competenze   istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
            8. Al fine di garantire l'effettivo  conseguimento  degli
          obiettivi di risparmio di cui al  comma 6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
            9. Una quota parte delle economie  di  spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti ." 
            Comma 337 
            Si riporta il testo vigente dell'articolo 17  del  citato
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98: 
            "Art 17 (Razionalizzazione della spesa sanitaria) 
            1. Al  fine  di  garantire  il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari e la realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica,  il  livello  del  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013  e'
          incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per  il
          2012 ed e'  ulteriormente  incrementato  dell'1,4%  per  il
          2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e
          le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della  legge
          5 giugno 2003, n. 131,  da  stipulare  entro  il  30 aprile
          2012, sono indicate  le  modalita'  per  il  raggiungimento
          dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente  comma.
          Qualora la predetta  Intesa  non  sia  raggiunta  entro  il
          predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e
          2014 che le regioni  rispettino  l'equilibrio  di  bilancio
          sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni
          in   materia   di   spesa   per   il   personale   di   cui
          all'articolo 16,  le  seguenti  disposizioni  negli   altri
          ambiti di spesa sanitaria: 
            a)  nelle  more  del  perfezionamento   delle   attivita'
          concernenti   la   determinazione    annuale    di    costi
          standardizzati per tipo di servizio e  fornitura  da  parte
          dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
          servizi e  forniture  di  cui  all'articolo 7  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  anche  al  fine  di
          potenziare le attivita' delle Centrali  regionali  per  gli
          acquisti, il citato Osservatorio, a partire  dal  1° luglio
          2012, attraverso la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni  un'elaborazione
          dei   prezzi   di   riferimento,   ivi   compresi    quelli
          eventualmente previsti dalle convenzioni Consip,  anche  ai
          sensi di quanto disposto all'articolo 11,  alle  condizioni
          di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi
          medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle  prestazioni
          e  dei  servizi  sanitari  e   non   sanitari   individuati
          dall'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali  di  cui
          all'articolo 5  del  decreto  legislativo  30 giugno  1993,
          n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di  costo
          a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  la
          pubblicazione sul sito web dei prezzi  unitari  corrisposti
          dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di  beni  e
          servizi. Per  prezzo  di  riferimento  alle  condizioni  di
          maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero  il
          10° percentile,  ovvero  il   20° percentile,   ovvero   il
          25° percentile dei  prezzi  rilevati  per  ciascun  bene  o
          servizio   oggetto   di   analisi    sulla    base    della
          significativita' statistica e della eterogeneita' dei  beni
          e dei servizi riscontrate  dal  predetto  Osservatorio.  Il
          percentile e' tanto piu' piccolo  quanto  maggiore  risulta
          essere l'omogeneita' del bene o del servizio. Il prezzo  e'
          rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni. Cio',  al
          fine di mettere  a  disposizione  delle  regioni  ulteriori
          strumenti operativi di controllo e razionalizzazione  della
          spesa. Le regioni adottano tutte  le  misure  necessarie  a
          garantire il conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio
          programmati, intervenendo anche sul livello  di  spesa  per
          gli  acquisti  delle  prestazioni  sanitarie   presso   gli
          operatori   privati   accreditati.   Qualora   sulla   base
          dell'attivita' di rilevazione di  cui  al  presente  comma,
          nonche',  in  sua  assenza,  sulla   base   delle   analisi
          effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti  anche
          grazie  a  strumenti  di  rilevazione  dei  prezzi  unitari
          corrisposti dalle Aziende Sanitarie  per  gli  acquisti  di
          beni  e  servizi,  emergano  differenze  significative  dei
          prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre
          ai fornitori una rinegoziazione  dei  contratti  che  abbia
          l'effetto di ricondurre i prezzi unitari  di  fornitura  ai
          prezzi di riferimento come sopra individuati, e  senza  che
          cio' comporti modifica della durata del contratto. In  caso
          di mancato accordo, entro il termine  di  30  giorni  dalla
          trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra
          proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere
          dal contratto senza alcun onere a carico  delle  stesse,  e
          cio' in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini
          della presente  lettera per  differenze  significative  dei
          prezzi si intendono differenze superiori al  20  per  cento
          rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati
          della prima applicazione  della  presente  disposizione,  a
          decorrere  dal  1° gennaio  2013  la   individuazione   dei
          dispositivi  medici  per  le   finalita'   della   presente
          disposizione e' effettuata dalla medesima  Agenzia  di  cui
          all'articolo 5  del  decreto  legislativo  30 giugno  1993,
          n. 266, sulla base  di  criteri  fissati  con  decreto  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di
          qualita',  di  standard  tecnologico,  di  sicurezza  e  di
          efficacia. Nelle more della predetta  individuazione  resta
          ferma l'individuazione di dispositivi medici  eventualmente
          gia' operata da parte  della  citata  Agenzia.  Le  aziende
          sanitarie  che  abbiano  proceduto  alla  rescissione   del
          contratto, nelle more dell'espletamento delle gare  indette
          in sede centralizzata o  aziendale,  possono,  al  fine  di
          assicurare comunque la disponibilita' dei  beni  e  servizi
          indispensabili  per  garantire  l'attivita'  gestionale   e
          assistenziale,  stipulare  nuovi  contratti   accedendo   a
          convenzioni-quadro,  anche  di  altre  regioni,  o  tramite
          affidamento  diretto  a  condizioni  piu'  convenienti   in
          ampliamento  di  contratto  stipulato  da   altre   aziende
          sanitarie mediante gare di appalto o forniture; 
            a-bis) in fase di prima applicazione,  la  determinazione
          dei prezzi  di  riferimento  di  cui  alla  lettera  a)  e'
          effettuata sulla base  dei  dati  rilevati  dalle  stazioni
          appaltanti  che  hanno  effettuato  i  maggiori  volumi  di
          acquisto, come risultanti dalla Banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici; 
            b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera,  al
          fine  di  consentire   alle   regioni   di   garantire   il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio  programmati
          compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo
          periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con
          regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012,  ai  sensi
          dell'articolo 17,  comma 2,  della  legge  23 agosto  1988,
          n. 400, su proposta del Ministro della salute, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          disciplinate le procedure  finalizzate  a  porre  a  carico
          delle aziende  farmaceutiche  l'eventuale  superamento  del
          tetto di spesa a livello nazionale di  cui  all'articolo 5,
          comma 5,  del  decreto-legge   1° ottobre   2007,   n. 159,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 novembre
          2007,  n. 222,  nella  misura  massima  del  35%  di   tale
          superamento, in proporzione  ai  rispettivi  fatturati  per
          farmaci ceduti  alle  strutture  pubbliche,  con  modalita'
          stabilite  dal  medesimo  regolamento.  Qualora  entro   la
          predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato  emanato  il
          richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con
          riferimento  alle  disposizioni  di  cui   all'articolo 11,
          comma 7, lettera  b),  del  decreto-legge  31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122,  a  decorrere  dall'anno  2013,  aggiorna  le
          tabelle di raffronto ivi previste, al  fine  di  consentire
          alle regioni di garantire  il  conseguimento  dei  predetti
          obiettivi di risparmio,  e  conseguentemente,  a  decorrere
          dall'anno  2013  il  tetto  di   spesa   per   l'assistenza
          farmaceutica territoriale di cui  all'articolo 5,  comma 1,
          del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n. 222,  come
          da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto
          legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2009, n. 102  e'  rideterminato  nella
          misura del 12,5%; 
            c) ai fini di controllo e razionalizzazione  della  spesa
          sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per
          l'acquisto  di  dispositivi   medici,   in   attesa   della
          determinazione dei  costi  standardizzati  sulla  base  dei
          livelli essenziali  delle  prestazioni  che  tengano  conto
          della qualita' e  dell'innovazione  tecnologica,  elaborati
          anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per  il
          monitoraggio   dei   consumi   dei    dispositivi    medici
          direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di
          cui al decreto del  Ministro  della  salute  dell'11 giugno
          2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del  2010,
          a decorrere dal 1° gennaio  2013  la  spesa  sostenuta  dal
          Servizio  sanitario  nazionale  per  l'acquisto  di   detti
          dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di
          conto  economico   (CE),   compresa   la   spesa   relativa
          all'assistenza protesica,  e'  fissata  entro  un  tetto  a
          livello nazionale e a  livello  di  ogni  singola  regione,
          riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario  nazionale
          standard e al fabbisogno sanitario  regionale  standard  di
          cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo  6 maggio
          2011, n. 68. 
            Cio'  al  fine  di  garantire  il   conseguimento   degli
          obiettivi di  risparmio  programmati.  Il  valore  assoluto
          dell'onere a carico del Servizio  sanitario  nazionale  per
          l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera,  a
          livello nazionale e per ciascuna  regione,  e'  annualmente
          determinato dal Ministro della salute, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze.   Le   regioni
          monitorano  l'andamento  della  spesa  per   acquisto   dei
          dispositivi medici: l'eventuale  superamento  del  predetto
          valore e' recuperato interamente  a  carico  della  regione
          attraverso misure di  contenimento  della  spesa  sanitaria
          regionale o con misure di copertura a carico di altre  voci
          del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione
          che  abbia  fatto  registrare   un   equilibrio   economico
          complessivo; 
            d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23 agosto
          1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  della  salute  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza
          farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio
          sanitario nazionale. Le misure  di  compartecipazione  sono
          aggiuntive rispetto a quelle  eventualmente  gia'  disposte
          dalle  regioni  e  sono  finalizzate  ad  assicurare,   nel
          rispetto   del   principio   di   equilibrio   finanziario,
          l'appropriatezza,  l'efficacia   e   l'economicita'   delle
          prestazioni. La predetta  quota  di  compartecipazione  non
          concorre alla determinazione  del  tetto  per  l'assistenza
          farmaceutica  territoriale.  Le  regioni  possono  adottare
          provvedimenti  di  riduzione  delle  predette   misure   di
          compartecipazione, purche' assicurino comunque, con  misure
          alternative,   l'equilibrio   economico   finanziario,   da
          certificarsi  preventivamente   da   parte   del   Comitato
          permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
          essenziali di  assistenza  e  dal  Tavolo  tecnico  per  la
          verifica degli adempimenti di cui  agli  articoli  9  e  12
          dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 
            2. Con  l'Intesa  fra  lo  Stato  e  le  regioni  di  cui
          all'alinea del comma 1  sono  indicati  gli  importi  delle
          manovre da realizzarsi, al netto  degli  effetti  derivanti
          dalle disposizioni di cui  all'articolo 16  in  materia  di
          personale  dipendente  e  convenzionato  con  il   Servizio
          sanitario  nazionale  per  l'esercizio  2014,  mediante  le
          misure  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)   e   d)   del
          comma 1. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro
          il predetto termine, gli importi sono stabiliti,  al  netto
          degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato
          articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali,  per
          l'esercizio  2013,  del   30%,   40%   e   30%   a   carico
          rispettivamente delle misure di cui alle lettere a),  b)  e
          c) del comma 1, nonche', per  l'esercizio  2014,  del  22%,
          20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui
          alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per  l'anno  2014,
          il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore
          derivanti  dall'esercizio  del  potere   regolamentare   in
          materia di spese per il personale  sanitario  dipendente  e
          convenzionato di cui  all'articolo 16. Conseguentemente  il
          tetto indicato alla lettera c) del comma 1 e' fissato nella
          misura del 5,2%. Qualora le economie di  settore  derivanti
          dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese
          per il personale sanitario dipendente  e  convenzionato  di
          cui all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3
          per cento, le  citate  percentuali  per  l'anno  2014  sono
          proporzionalmente rideterminate e con decreto del  Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze,   ove   necessario,   e'
          conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da
          finanziare  il  livello  del  finanziamento  del   Servizio
          sanitario nazionale di cui al comma 1. 
            3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e  72,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche  in
          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 
            3-bis. Alla verifica dell'effettivo  conseguimento  degli
          obiettivi di cui al comma 3 si provvede  con  le  modalita'
          previste  dall'articolo 2,  comma 73,  della  citata  legge
          n. 191 del 2009. La regione e' giudicata adempiente ove sia
          accertato l'effettivo conseguimento di tali  obiettivi.  In
          caso contrario, limitatamente agli anni  2013  e  2014,  la
          regione e'  considerata  adempiente  ove  abbia  conseguito
          l'equilibrio economico. 
            3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro  dai
          deficit sanitari o ai Programmi operativi  di  prosecuzione
          di  detti  Piani  restano  comunque  fermi  gli   specifici
          obiettivi ivi previsti in materia di personale. 
            4. Al fine di assicurare,  per  gli  anni  2011  e  2012,
          l'effettivo rispetto dei piani  di  rientro  dai  disavanzi
          sanitari, nonche' dell'intesa Stato-Regioni del  3 dicembre
          2009, sono introdotte le seguenti disposizioni: 
            a)  all'articolo 2,  comma 80,  della  legge  23 dicembre
          2009, n. 191, dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i
          seguenti: 
            «A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del  piano
          o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli  ordinari
          organi di attuazione del piano o  il  commissario  ad  acta
          rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti  legislativi
          regionali,   li   trasmettono   al   Consiglio   regionale,
          indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano
          di rientro  o  con  i  programmi  operativi.  Il  Consiglio
          regionale, entro i successivi sessanta giorni,  apporta  le
          necessarie modifiche alle leggi regionali in  contrasto,  o
          le sospende, o le abroga. Qualora  il  Consiglio  regionale
          non  provveda  ad   apportare   le   necessarie   modifiche
          legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in
          modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli
          all'attuazione del piano  o  dei  programmi  operativi,  il
          Consiglio dei Ministri adotta, ai  sensi  dell'articolo 120
          della Costituzione, le necessarie misure, anche  normative,
          per il superamento dei predetti ostacoli.»; 
            b)  all'articolo 2,  dopo   il   comma 88   della   legge
          23 dicembre 2009, n. 191, e' inserito il seguente:  "88-bis
          Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i
          programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario
          aggiornamento   degli   interventi   di   riorganizzazione,
          riqualificazione e potenziamento del piano di  rientro,  al
          fine  di  tenere  conto  del  finanziamento  del   servizio
          sanitario  programmato  per  il  periodo  di   riferimento,
          dell'effettivo stato  di  avanzamento  dell'attuazione  del
          piano di rientro, nonche' di ulteriori  obblighi  regionali
          derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  o  da  innovazioni  della
          legislazione statale vigente."; 
            c) il Commissario ad acta per l'attuazione del  piano  di
          rientro dal disavanzo sanitario della regione  Abruzzo  da'
          esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010,  di
          cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009,
          n. 191, che e' approvato con  il  presente  decreto,  ferma
          restando la validita' degli atti e dei  provvedimenti  gia'
          adottati  e  la  salvezza  degli  effetti  e  dei  rapporti
          giuridici sorti sulla base della sua  attuazione  (98).  Il
          Commissario ad acta,  altresi',  adotta,  entro  60  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
          Piano sanitario regionale 2011-2012, in modo da  garantire,
          anche attraverso l'eventuale superamento  delle  previsioni
          contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora
          rimossi ai sensi  dell'articolo 2,  comma 80,  della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191, che le azioni di riorganizzazione
          e  risanamento  del  servizio  sanitario  regionale   siano
          coerenti,  nel   rispetto   dell'erogazione   dei   livelli
          essenziali di assistenza: 
            1) con  l'obiettivo  del  raggiungimento  dell'equilibrio
          economico  stabile   del   bilancio   sanitario   regionale
          programmato nel piano di rientro stesso, tenuto  conto  del
          livello   del   finanziamento   del   servizio    sanitario
          programmato per il periodo 2010-2012 con il  Patto  per  la
          salute 2010-2012 e definito dalla legislazione vigente; 
            2) con gli ulteriori obblighi per le  regioni  introdotti
          dal  medesimo  Patto  per  la  salute  2010-2012  e   dalla
          legislazione vigente; 
            d)  il  Consiglio  dei  Ministri  provvede  a  modificare
          l'incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c); 
            e) al comma 51 dell'articolo 1  della  legge  13 dicembre
          2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010,  n. 122,"
          sono inserite le seguenti: "nonche' al fine  di  consentire
          l'espletamento delle funzioni istituzionali  in  situazioni
          di ripristinato equilibrio finanziario"; 
            2) nel primo e nel secondo periodo, le parole:  "fino  al
          31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al
          31 dicembre 2012"; 
            f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro  per  le
          quali  in  attuazione  dell'articolo 1,  comma 174,  quinto
          periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
          modificazioni, e' stato applicato il blocco automatico  del
          turn over del personale del servizio  sanitario  regionale,
          con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
          per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
          territoriale, su richiesta della regione interessata,  puo'
          essere disposta, in deroga  al  predetto  blocco  del  turn
          over, l'autorizzazione  al  conferimento  di  incarichi  di
          dirigenti  medici  responsabili  di  struttura   complessa,
          previo accertamento, in sede congiunta, della necessita' di
          procedere al predetto conferimento di incarichi al fine  di
          assicurare  il  mantenimento  dei  livelli  essenziali   di
          assistenza,  nonche'  della  compatibilita'  del   medesimo
          conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera
          e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati
          nel piano di rientro, ovvero nel  programma  operativo,  da
          parte   del   Comitato   permanente   per    la    verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e  del
          Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali,
          di cui rispettivamente agli articoli  9  e  12  dell'intesa
          Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS. 
            5. In relazione alle risorse da assegnare alle  pubbliche
          amministrazioni  interessate,  a  fronte  degli  oneri   da
          sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
          assenti dal servizio per malattia effettuati dalle  aziende
          sanitarie  locali,  in  applicazione  dell'articolo 71  del
          decreto-legge  25 giugno  2008,  n. 112,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  6 agosto  2008,  n. 133,  come
          modificato dall'articolo 17,  comma 23,  del  decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102: 
            a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato a trasferire annualmente una
          quota delle  disponibilita'  finanziarie  per  il  Servizio
          sanitario nazionale, non utilizzata in sede di  riparto  in
          relazione  agli  effetti   della   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite  di  70
          milioni   di   euro    annui,    per    essere    iscritta,
          rispettivamente,  tra  gli  stanziamenti  di  spesa  aventi
          carattere obbligatorio, di  cui  all'articolo 26,  comma 2,
          della legge 196  del  2009,  in  relazione  agli  oneri  di
          pertinenza dei  Ministeri,  ovvero  su  appositi  fondi  da
          destinare  per  la  copertura  dei  medesimi   accertamenti
          medico-legali sostenuti dalle  Amministrazioni  diverse  da
          quelle statali; 
            b) a decorrere  dall'esercizio  2013,  con  la  legge  di
          bilancio e'  stabilita  la  dotazione  annua  dei  suddetti
          stanziamenti destinati alla  copertura  degli  accertamenti
          medico-legali sostenuti  dalle  amministrazioni  pubbliche,
          per un importo complessivamente non superiore a 70  milioni
          di euro, per le medesime finalita' di cui alla lettera  a).
          Conseguentemente il livello del finanziamento del  Servizio
          sanitario nazionale a cui concorre lo Stato,  come  fissato
          al comma 1, e'  rideterminato,  a  decorrere  dal  medesimo
          esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro. 
            5-bis. A decorrere dall'esercizio  finanziario  2012,  la
          quota  di   pertinenza   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, degli stanziamenti di cui
          al comma 5 e' destinata al rimborso forfetario alle regioni
          delle spese sostenute per  gli  accertamenti  medico-legali
          sul personale scolastico ed educativo assente dal  servizio
          per malattia effettuati  dalle  aziende  sanitarie  locali.
          Entro il mese di novembre di  ciascun  anno,  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  provvede
          a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento
          del Servizio Sanitario  Nazionale  concorre  lo  Stato,  in
          proporzione  all'organico  di  diritto  delle  regioni  con
          riferimento all'anno scolastico che si conclude in  ciascun
          esercizio  finanziario.  Dal   medesimo   anno   2012,   le
          istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali  non  sono
          tenute a corrispondere alcuna somma  per  gli  accertamenti
          medico-legali di cui al primo periodo. 
            6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67,
          secondo periodo,  della  legge  23 dicembre  2009,  n. 191,
          attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa
          Stato-regioni  in  materia  sanitaria   per   il   triennio
          2010-2012,  sancita   nella   riunione   della   conferenza
          permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  del  3 dicembre
          2009, per l'anno 2011  il  livello  del  finanziamento  del
          Servizio sanitario nazionale a cui concorre  ordinariamente
          lo Stato, come  rideterminato  dall'articolo 11,  comma 12,
          del decreto-legge 31 maggio 2010,  n. 78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30 luglio  2010,  n. 122,   e
          dall'articolo 1, comma 49, della  legge  13 dicembre  2010,
          n. 220, e' incrementato di 105  milioni  di  euro  per  far
          fronte al maggior finanziamento concordato con le  regioni,
          ai sensi della citata intesa, con  riferimento  al  periodo
          compreso tra il 1° giugno 2011 e  la  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto.  A
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e
          p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano  di
          avere  effetto  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 61,
          comma 19,  del  decreto-legge   25 giugno   2008,   n. 112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  6 agosto  2008,
          n. 133. 
            7. 8. - (abrogati) 
            9. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi 7
          e 8, e'  autorizzata  per  l'anno  2011  la  corresponsione
          all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di  euro,  alla
          cui   copertura   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione, per il  medesimo  anno,  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 5 della  legge  6 febbraio  2009,
          n. 7. Per il  finanziamento  delle  attivita'  si  provvede
          annualmente   nell'ambito   di   un    apposito    progetto
          interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          per  la  cui  realizzazione,  sulle   risorse   finalizzate
          all'attuazione  dell'articolo 1,  comma 34,   della   legge
          23 dicembre 1996, n. 662, e  successive  modificazioni,  e'
          vincolato l'importo pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,
          alla cui erogazione, a favore  del  medesimo  Istituto,  si
          provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per l'anno di  riferimento.  A  decorrere  dall'anno  2013,
          qualora  entro  il  31 ottobre  di  ciascun  anno  non  sia
          intervenuta  l'intesa  di  cui  al  secondo   periodo,   il
          Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
          erogare, a titolo di acconto, in favore dell'INMP il 90 per
          cento dell'importo destinato nell'anno  di  riferimento  al
          predetto istituto ai sensi del presente comma. 
            10. Al  fine  di  garantire  la   massima   funzionalita'
          dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla
          rilevanza e all'accresciuta complessita'  delle  competenze
          ad essa attribuite, di potenziare la  gestione  delle  aree
          strategiche  di  azione   corrispondenti   agli   indirizzi
          assegnati dal Ministero della salute e  di  realizzare  gli
          obiettivi  di  semplificazione   e   snellimento   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre
          2010,   n. 183,    con    decreto    emanato    ai    sensi
          dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge  30 settembre
          2003, n. 269, convertito, con  modificazione,  dalla  legge
          24 novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, il regolamento  di  organizzazione  e
          funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa),  di
          cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004,
          n. 245, e' modificato, in modo da  assicurare  l'equilibrio
          finanziario dell'ente e senza alcun onere  a  carico  della
          finanza pubblica, nel senso: 
            a) di  demandare  al  consiglio  di  amministrazione,  su
          proposta del direttore generale, il potere  di  modificare,
          con deliberazioni assunte  ai  sensi  dell'articolo 22  del
          citato decreto n. 245  del  2004,  l'assetto  organizzativo
          dell'Agenzia di cui all'articolo 17  del  medesimo  decreto
          n. 245 del 2004, anche al fine di articolare  le  strutture
          amministrative di vertice in coerenza con  gli  accresciuti
          compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della
          presente  lettera sono  sottoposte   all'approvazione   del
          Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
            b)    di    riordinare    la    commissione    consultiva
          tecnico-scientifica  e  il  comitato  prezzi  e   rimborsi,
          prevedendo: un numero massimo di componenti pari  a  dieci,
          di cui tre designati dal Ministro  della  salute,  uno  dei
          quali  con  funzioni  di  presidente,  uno  designato   dal
          Ministro dell'economia e delle finanze,  quattro  designati
          dalla Conferenza  Stato-regioni  nonche',  di  diritto,  il
          direttore generale dell'Aifa e il presidente  dell'Istituto
          superiore   di   sanita';   i   requisiti   di   comprovata
          professionalita'  e  specializzazione  dei  componenti  nei
          settori della metodologia di determinazione del prezzo  dei
          farmaci, dell'economia sanitaria e della  farmaco-economia;
          che le indennita' ai componenti, ferma l'assenza di oneri a
          carico della finanza  pubblica,  non  possano  superare  la
          misura media delle corrispondenti indennita' previste per i
          componenti  degli  analoghi   organismi   delle   autorita'
          nazionali  competenti  per  l'attivita'   regolatoria   dei
          farmaci degli Stati membri dell'Unione europea; 
            c) di specificare i servizi, compatibili con le  funzioni
          istituzionali  dell'Agenzia,  che  l'Agenzia  stessa   puo'
          rendere nei confronti di terzi ai  sensi  dell'articolo 48,
          comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003,
          stabilendo altresi' la misura dei relativi corrispettivi; 
            d) di introdurre un diritto annuale a carico  di  ciascun
          titolare di autorizzazione all'immissione in commercio  per
          il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle
          funzionalita' informatiche della  banca  dati  dei  farmaci
          autorizzati  o  registrati  ai  fini   dell'immissione   in
          commercio,  nonche'  per  la  gestione  informatica   delle
          relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per
          le piccole e medie  imprese  di  cui  alla  raccomandazione
          2003/361/CE." 
            Comma 338 
            La legge n.311 del 2044 e' pubblicata  nella  Gazz.  Uff.
          31 dicembre 2004, n. 306, S.O. 
            -     Si     riporta     il     testo     del     comma 3
          dell'articolo 11-quaterdecies  del   citato   decreto-legge
          30 settembre 2005, n. 203, come modificato  dalla  presente
          legge: 
            Art. 11-quaterdecies. (Interventi  infrastrutturali,  per
          la ricerca e per l'occupazione) 
            1-2 (omissis) 
            3  .  Per  la  prosecuzione  degli  interventi   previsti
          dall'articolo 1, comma 279, della legge  30 dicembre  2004,
          n. 311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2006. 
            (omissis) 
            Comma 339 
            -  Il  testo   vigente   della   lettera   a),   comma 1,
          dell'articolo 5,  della  citata  legge  24 dicembre   1993,
          n. 537 e' riportato nelle note al comma 172 della  presente
          legge e' riportato nelle note al comma 172. 
            Comma 340 
            -   la   legge   25 ottobre   1968,   n. 1089,   recante:
          "Conversione  in  legge,  con   modificazioni,   del   D.L.
          30 agosto 1968,  n. 918,  recante  provvidenze  creditizie,
          agevolazioni  fiscali  e  sgravio  di  oneri  sociali   per
          favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato e nuove  norme  sui  territori
          depressi  del  centro-nord,  sulla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica e sulle ferrovie  dello  Stato"  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 28 ottobre 1968, n. 276. 
            -  Il  testo   vigente   della   lettera   a),   comma 1,
          dell'articolo 5,  della  citata  legge  24 dicembre   1993,
          n. 537 e' riportato nelle note al comma 172 della  presente
          legge e' riportato nelle note al comma 172. 
            Comma 342 
            - La legge 21 dicembre 1999, n. 508 reca. "Riforma  delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori  di
          musica e degli Istituti musicali pareggiati". 
            Comma 343 
            - Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204,  recante:  "Disposizioni
          per il coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione
          della politica nazionale relativa alla ricerca  scientifica
          e tecnologica, a norma dell'articolo 11,  comma 1,  lettera
          d), della L. 15 marzo 1997, n. 59": 
            "Art. 7. (Competenze del MURST.) 
            1. A partire  dal  1 gennaio  1999  gli  stanziamenti  da
          destinare al Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR),  di
          cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre  1977,  n. 951,
          all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della
          legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della  legge
          31 maggio   1995,   n. 233;   all'Osservatorio    geofisico
          sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2,  della
          legge 30 novembre 1989, n. 399; agli  enti  finanziati  dal
          MURST  ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 43,  della  legge
          28 dicembre  1995,   n. 549,   gia'   concessi   ai   sensi
          dell'articolo 11, terzo  comma,  lettera  d),  della  legge
          5 agosto 1978,  n. 468  e  successive  modificazioni,  sono
          determinati  con   unica   autorizzazione   di   spesa   ed
          affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti  e  le
          istituzioni di  ricerca  finanziati  dal  MURST,  istituito
          nello  stato  di  previsione  del  medesimo  Ministero.  Al
          medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1 gennaio 1999, i
          contributi  all'Istituto  nazionale  per  la  fisica  della
          materia  (INFM),  di  cui  all'articolo 11,  comma 1,   del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506,  nonche'  altri
          contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite  per
          legge in relazione alle attivita'  dell'Istituto  nazionale
          di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi  laboratori
          di Trieste  e  di  Grenoble,  del  Programma  nazionale  di
          ricerche  in  Antartide,  dell'Istituto  nazionale  per  la
          ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il  fondo
          e' determinato  ai  sensi  dell'articolo 11,  terzo  comma,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni e integrazioni. Il Ministro del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio. 
            2. Il Fondo di cui al comma 1  e'  ripartito  annualmente
          tra gli enti e le  istituzioni  finanziati  dal  MURST  con
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
          due  anni   successivi,   emanati   previo   parere   delle
          commissioni  parlamentari  competenti   per   materia,   da
          esprimersi entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla  richiesta.  Nelle  more  del   perfezionamento   dei
          predetti  decreti  e  al  fine  di  assicurare   l'ordinata
          prosecuzione delle attivita', il MURST  e'  autorizzato  ad
          erogare acconti  agli  enti  sulla  base  delle  previsioni
          contenute negli schemi dei medesimi  decreti,  nonche'  dei
          contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 
            3. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo il Consiglio  nazionale  della
          scienza e tecnologia (CNST), di cui  all'articolo 11  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
          le deliberazioni e gli atti adottati  dal  predetto  organo
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
            4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni ed integrazioni: 
            a)  nel  comma 1  dell'articolo 2,  la  lettera  b),   e'
          sostituita dalle seguenti " 
            b) valorizza e  sostiene,  anche  con  adeguato  supporto
          finanziario, la ricerca libera nelle  universita'  e  negli
          enti di ricerca,  nel  rispetto  delle  autonomie  previste
          dalla presente legge e definite nei rispettivi ordinamenti,
          promuovendo  opportune  integrazioni  e  sinergie  tra   la
          ricerca pubblica e quella del settore privato,  favorendone
          lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica; 
            bbis)  sovrintende   al   monitoraggio   del   PNR,   con
          riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i
          piani e i programmi delle  amministrazioni  dello  Stato  e
          degli  enti   da   esse   vigilati;   riferisce   al   CIPE
          sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni  un  rapporto
          sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato  della
          ricerca nazionale; 
            bter) approva  i  programmi  pluriennali  degli  enti  di
          ricerca, con annesso finanziamento a  carico  dell'apposito
          Fondo istituito nel proprio stato di  previsione,  verifica
          il rispetto della programmazione triennale  del  fabbisogno
          di  personale,  approva  statuti  e  regolamenti  di   enti
          strumentali  o  agenzie  da  esso  vigilate,  esercita   le
          funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti degli enti non
          strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo
          o di approvazione di determinazioni di enti  o  agenzie,  i
          quali sono comunque tenuti  a  comunicare  al  Ministero  i
          bilanci"; 
            b) nella  lettera  c)  del  comma 1  dell'articolo 2,  le
          parole "sentito il CNST" sono soppresse; 
            c)  nel  comma 1  dell'articolo 2,  la  lettera   d)   e'
          sostituita dalla seguente " d) riferisce al Parlamento ogni
          anno in apposita audizione sull'attuazione del PNR e  sullo
          stato della ricerca nazionale"; 
            d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2  le
          parole "sentito il CNST" sono soppresse; 
            e)  nel  comma 1  dell'articolo 2,  la  lettera   g)   e'
          sostituita  dalla  seguente  "  g)  coordina  le   funzioni
          relative all'Anagrafe nazionale delle  ricerche,  istituita
          ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  11 luglio  1980,  n. 382,   ridefinendone   con
          apposito decreto ministeriale finalita' ed  organizzazione,
          ed esercita altresi', nell'ambito di attivita'  di  ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  funzioni   di   supporto   al
          monitoraggio e alla valutazione della ricerca,  nonche'  di
          previsione  tecnologica  e  di  analisi  di  impatto  delle
          tecnologie"; 
            f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso; 
            g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3  sono  soppressi  e  nel
          comma 3 dell'articolo 3 le parole "sentito  il  CNST"  sono
          soppresse; 
            h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole  da  "il  quale"
          fino a "richiesta" sono soppresse; 
            i) l'articolo 11 e' soppresso. 
            5. Nel comma 9, secondo periodo,  dell'articolo 51  della
          legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  le  parole  da  "previo
          parere" fino a "n. 59" sono soppresse. 
            6. E'  abrogata  ogni  altra  vigente  disposizione   che
          determina competenze del CNST. 
            7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  a  partire  dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  alla  lettera
          g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge  9 maggio  1989,
          n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4. 
            8. Fino alla data di insediamento  dei  CSN  e  dell'AST,
          l'articolo 4, comma 3, lettera a),  non  si  applica  nella
          parte in cui sono previste  loro  osservazioni  e  proposte
          preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di  prima
          applicazione  del   presente   decreto,   in   assenza   di
          approvazione  del  PNR,  il  Fondo  speciale  puo'   essere
          ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare interventi
          di ricerca di particolare rilevanza strategica. 
            9. I comitati nazionali di consulenza,  il  consiglio  di
          presidenza  e  la  giunta  amministrativa  del   CNR   sono
          prorogati fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          legislativo di riordino del  CNR  stesso,  da  emanarsi  ai
          sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
          legge  15 marzo  1997,  n. 59,  e  comunque  non  oltre  il
          31 dicembre 1998. 
            10. L'Istituto nazionale per  la  ricerca  scientifica  e
          tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
          di ricerca a carattere non strumentale ed  e'  disciplinato
          dalle  disposizioni  di  cui  all'articolo 8  della   legge
          9 maggio  1989,  n. 168,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni,  alle  quali  si  uniforma  il  decreto   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica  previsto  dal  predetto  articolo 5,  comma 4,
          della legge n. 266." 
            Comma 344 
            - Il testo vigente  del  citato  articolo 7  del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' riportato nelle  note
          al comma 343 della presente legge. 
            Comma 346 
            - Si riporta il testo del comma 13-bis, dell'articolo 66,
          del  citato  decreto-legge  25 giugno  2008,  n. 112,  come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 66 (Turn over) 
            1-13 (omissis) 
            13-bis  Per  il  biennio  2012-2013  il   sistema   delle
          universita'  statali,  puo'  procedere  ad  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato e di  ricercatori  a  tempo
          determinato nel limite di un contingente corrispondente  ad
          una spesa pari al venti per cento  di  quella  relativa  al
          corrispondente  personale  complessivamente   cessato   dal
          servizio nell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'  e'
          fissata nella misura del 50 per cento per gli anni  2014  e
          2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80  per  cento
          per l'anno 2017 e del 100 per cento a  decorrere  dall'anno
          2018.  A  decorrere  dall'anno  2015,  le  universita'  che
          rispettano la condizione di  cui  all'articolo 7,  comma 1,
          lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e
          delle  successive  norme  di  attuazione  del  comma 6  del
          medesimoarticolo 7  possono  procedere,  in  aggiunta  alle
          facolta' di cui al  secondo  periodo  del  presente  comma,
          all'assunzione  di  ricercatori  di  cui   all'articolo 24,
          comma 3, lettere a) e b),  della  legge  30 dicembre  2010,
          n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute  nell'anno
          precedente  riferite  ai  ricercatori  di  cui  al   citato
          articolo 24, comma 3, lettera a),  gia'  assunti  a  valere
          sulle facolta' assunzionali previste  dal  presente  comma.
          L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle
          assunzioni di cui ai periodi precedenti e'  effettuata  con
          decreto del Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
          della   Ricerca,   tenuto   conto   di   quanto    previsto
          dall'articolo 7  del  decreto  legislativo  29 marzo  2012,
          n. 49. Il  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
          della Ricerca procede  annualmente  al  monitoraggio  delle
          assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze.  Al  fine  di  completarne
          l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le
          disposizioni precedenti non si applicano agli  istituti  ad
          ordinamento  speciale,  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  8 luglio
          2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 178   del
          2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre  2005,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del  1° dicembre
          2005. 
            (omissis) » . 
            Comma 347 
            -  Si  riporta  l'articolo 4  del   decreto   legislativo
          29 marzo  2012,  n. 49,   recante:   "Disciplina   per   la
          programmazione, il  monitoraggio  e  la  valutazione  delle
          politiche di bilancio e di reclutamento  degli  atenei,  in
          attuazione della delega prevista dall'articolo 5,  comma 1,
          della   legge   30 dicembre   2010,   n. 240   e   per   il
          raggiungimento  degli  obiettivi  previsti   dal   comma 1,
          lettere b) e c), secondo i principi normativi e  i  criteri
          direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d),  e)  ed
          f) e al comma 5", come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 4 (Programmazione triennale del personale) 
            1. Le universita', nell'ambito  della  propria  autonomia
          didattica,  di  ricerca  e  organizzativa,   tenuto   conto
          dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore
          funzionamento   delle   attivita'   e   dei    servizi    e
          compatibilmente   con   l'esigenza   di    assicurare    la
          sostenibilita' della spesa di personale e gli equilibri  di
          bilancio,   predispongono   piani    triennali    per    la
          programmazione  del  reclutamento  del  personale  docente,
          ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i
          collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato
          e determinato. 
            2. La programmazione di  ateneo  di  cui  al  comma 1  e'
          realizzata assicurando la piena sostenibilita' delle  spese
          di personale nell'ambito di quanto previsto  all'articolo 3
          e nel  rispetto  dei  limiti  di  cui  agli  articoli  5  e
          7. Relativamente al primo triennio  successivo  all'entrata
          in vigore del presente decreto, essa  persegue  i  seguenti
          indirizzi: 
            a)  realizzare   una   composizione   dell'organico   dei
          professori in modo che la percentuale dei professori  di  I
          fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e  II
          fascia; 
            b) mantenere un equilibrato rapporto tra  l'organico  del
          personale  dirigente  e  tecnico-amministrativo   a   tempo
          indeterminato,  compresi   i   collaboratori   ed   esperti
          linguistici, e il personale docente  e  ricercatore,  entro
          valori di riferimento, definiti con decreto  del  Ministro,
          da emanare  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  che  tengano  conto  delle  dimensioni,
          dell'andamento  del  turn   over   e   delle   peculiarita'
          scientifiche e organizzative dell'ateneo; 
            c) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori
          di cui all'articolo 24, comma 3, lettera  b),  della  legge
          30 dicembre 2010, n. 240, in modo da assicurare un'adeguata
          possibilita'    di    consolidamento    e    sostenibilita'
          dell'organico dei professori anche in  relazione  a  quanto
          previsto alla lettera a); in ogni caso,  fermi  restando  i
          limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli  atenei  con
          una percentuale di professori di I fascia superiore  al  30
          per  cento  del  totale  dei  professori,  il  numero   dei
          ricercatori reclutati ai sensi  dell'articolo 24,  comma 3,
          lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non  puo'
          essere inferiore  a  quello  dei  professori  di  I  fascia
          reclutati nel medesimo periodo, nei  limiti  delle  risorse
          disponibili. 
            c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c)
          per la sola programmazione delle annualita'  2015,  2016  e
          2017,  fermi  restando  i  limiti  di  cui  all'articolo 7,
          comma 1, del presente decreto, il  numero  dei  ricercatori
          reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3,  lettera  b),
          della legge  30 dicembre  2010,  n. 240,  non  puo'  essere
          inferiore alla meta' di quello dei professori di 1ª  fascia
          reclutati nel medesimo periodo, nei  limiti  delle  risorse
          disponibili. 
            3. I parametri di cui al comma 2, lettere a) e c), non si
          applicano  agli   istituti   universitari   a   ordinamento
          speciale, in  ragione  delle  peculiarita'  scientifiche  e
          organizzative degli stessi. 
            4. I piani di cui al comma 1  sono  adottati  annualmente
          dal consiglio di amministrazione, con riferimento a ciascun
          triennio  di  programmazione,  e  aggiornati  in  sede   di
          approvazione del  bilancio  unico  d'ateneo  di  previsione
          triennale. La programmazione  triennale  del  personale  e'
          comunicata annualmente  per  via  telematica  al  Ministero
          entro il termine stabilito con provvedimento del  Ministero
          e, fermo restando il limite di cui all'articolo 5, comma 6,
          e' condizione necessaria per poter procedere  all'indizione
          di procedure concorsuali e di  assunzione  di  personale  a
          tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato. 
            5. Entro i sei mesi precedenti  la  scadenza  di  ciascun
          triennio, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del  Ministro,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e la semplificazione,  sono
          stabiliti gli indirizzi  della  programmazione  di  cui  al
          presente articolo, anche tenendo conto di  quanto  previsto
          al comma 2, relativi al triennio successivo, ferma restando
          l'esigenza di  assicurare  la  piena  sostenibilita'  delle
          spese  di  personale   nell'ambito   di   quanto   previsto
          dall'articolo 3." 
            Comma 348 
            - Il testo vigente  del  comma 5,  dell'articolo 10,  del
          citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e' riportato
          nelle note al comma 49 della presente legge. 
            Comma 349 
            Si riporta il testo vigente del comma 3  dell'articolo 3,
          del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90: 
            "Art. 3 (Semplificazione e flessibilita' nel turn over) 
            1-2 (omissis) 
            3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2  sono  autorizzate
          con il decreto  e  le  procedure  di  cui  all'articolo 35,
          comma 4, del decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,
          previa   richiesta   delle   amministrazioni   interessate,
          predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno,
          corredata  da  analitica  dimostrazione  delle   cessazioni
          avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti  economie
          e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
          correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014  e'  consentito
          il cumulo delle risorse destinate alle  assunzioni  per  un
          arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
          programmazione del fabbisogno e  di  quella  finanziaria  e
          contabile. 
            (omissis) » . 
            Comma 352 
            Si riporta il testo vigente dell'articolo 4, della  legge
          10 dicembre 1997, n. 425,  recante:  "Disposizioni  per  la
          riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
          di istruzione secondaria superiore": 
            "Art. 4. (Commissione e sede d'esame) 
            1. La commissione di esame di Stato e'  composta  da  non
          piu' di sei commissari, dei quali il  cinquanta  per  cento
          interni  e  il  restante  cinquanta   per   cento   esterni
          all'istituto, piu' il presidente, esterno.  Le  materie  di
          esame  affidate   ai   commissari   esterni   sono   scelte
          annualmente con le modalita' e nei  termini  stabiliti  con
          decreto, di natura non regolamentare,  del  Ministro  della
          pubblica  istruzione.  La  commissione  e'   nominata   dal
          dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale,  sulla
          base di criteri determinati a livello nazionale. 
            2. Ogni due classi sono nominati un  presidente  unico  e
          commissari esterni comuni alle  classi  stesse,  in  numero
          pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe  e,
          comunque, non superiore a tre. In ogni caso, e'  assicurata
          la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e
          seconda prova scritta. Ad ogni classe  sono  assegnati  non
          piu' di trentacinque  candidati.  Ciascuna  commissione  di
          istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata a
          una commissione di istituto statale o paritario. 
            3. Il presidente e' nominato, sulla  base  di  criteri  e
          modalita' determinati, secondo il seguente ordine, tra: 
            a)  i  dirigenti  scolastici  in  servizio  preposti   ad
          istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero
          ad istituti di  istruzione  statali  nei  quali  funzionano
          corsi di studio di istruzione  secondaria  superiore,  e  i
          dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati
          femminili; 
            b)  i  dirigenti  scolastici  in  servizio  preposti   ad
          istituti di  istruzione  primaria  e  secondaria  di  primo
          grado, provvisti  di  abilitazione  all'insegnamento  negli
          istituti di istruzione secondaria superiore; 
            c) i  docenti  in  servizio  in  istituti  di  istruzione
          secondaria superiore statali,  con  rapporto  di  lavoro  a
          tempo indeterminato, con almeno dieci anni di  servizio  di
          ruolo; 
            d) i professori universitari di prima  e  seconda  fascia
          anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati; 
            e) i direttori e i docenti di  ruolo  degli  istituti  di
          alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
            f) i dirigenti scolastici e  i  docenti  di  istituti  di
          istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo
          da non piu' di tre anni. 
            4. I commissari esterni sono nominati tra  i  docenti  di
          istituti statali di istruzione secondaria superiore. 
            5. I casi e le modalita' di sostituzione dei commissari e
          dei presidenti sono specificamente individuati con  decreto
          del Ministro  della  pubblica  istruzione,  di  natura  non
          regolamentare. 
            6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono
          effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti  e
          dei   commissari   provenienti   da   istituti   scolastici
          appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito
          comunale e provinciale. 
            7. E' stabilita l'incompatibilita' a svolgere la funzione
          di presidente o di commissario esterno della commissione di
          esame nella propria scuola, nelle scuole ove  si  sia  gia'
          espletato  per  due  volte  consecutive,   nei   due   anni
          precedenti,  l'incarico  di  presidente  o  di  commissario
          esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio
          nei due anni precedenti. 
            8. Le  commissioni  d'esame   possono   provvedere   alla
          correzione  delle   prove   scritte   operando   per   aree
          disciplinari; le decisioni finali sono assunte  dall'intera
          commissione a maggioranza assoluta. 
            9. I candidati esterni  sono  ripartiti  tra  le  diverse
          commissioni degli istituti statali e  paritari  e  il  loro
          numero  non  puo'  superare  il  cinquanta  per  cento  dei
          candidati interni, fermo restando  il  limite  numerico  di
          trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilita'
          di assegnare i candidati esterni alle predette  commissioni
          possono  essere   autorizzate,   dal   dirigente   preposto
          all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero
          maggiore di candidati esterni ovvero  commissioni  apposite
          con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso
          istituzioni   scolastiche    statali.    Presso    ciascuna
          istituzione scolastica puo' essere costituita soltanto  una
          commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione
          di soli candidati esterni puo' essere  costituita  soltanto
          in  caso  di  corsi  di  studio  a  scarsa  o   disomogenea
          diffusione sul territorio nazionale.  I  candidati  esterni
          sostengono l'esame di Stato secondo le modalita' dettate al
          riguardo dalle norme regolamentari di  cui  all'articolo 1,
          comma 2. 
            10. I compensi per i presidenti e per i componenti  delle
          commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi
          altro emolumento e rimborso spese; essi sono  differenziati
          in relazione alla funzione di  presidente,  di  commissario
          esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per  i
          commissari esterni si tiene conto dei tempi di  percorrenza
          dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La
          misura dei compensi e' stabilita in sede di  contrattazione
          collettiva del comparto  del  personale  della  scuola.  In
          mancanza  di   norme   contrattuali   al   riguardo,   alla
          determinazione della misura dei compensi  si  provvede  con
          decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          L'onere previsto per il compenso  spettante  ai  commissari
          esterni e ai presidenti delle  commissioni  degli  istituti
          paritari  e  degli   istituti   pareggiati   e   legalmente
          riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio
          ai sensi dell'articolo 1-bis,  comma 6,  del  decreto-legge
          5 dicembre 2005,  n. 250,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 3 febbraio  2006,  n. 27,  e'  a  carico  dello
          Stato. 
            11. Sede  d'esame  per  i  candidati  interni  sono   gli
          istituti statali e paritari; sono sede di esame  anche  gli
          istituti pareggiati e legalmente  riconosciuti,  con  corsi
          che continuano a funzionare ai  sensi  dell'articolo 1-bis,
          comma 6,  del  decreto-legge   5 dicembre   2005,   n. 250,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,
          n. 27. Sede  d'esame  per  i  candidati  esterni  sono  gli
          istituti statali e paritari. Qualora il candidato  non  sia
          residente in Italia, la  sede  di  esame  e'  indicata  dal
          dirigente  preposto  all'Ufficio  scolastico  regionale  al
          quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami. 
            12. Sistematiche e costanti verifiche e  monitoraggi  sul
          regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e,
          in particolare, sulla organizzazione e  la  gestione  degli
          esami di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche'  sulle
          iniziative   organizzativo-didattiche   realizzate    dalla
          istituzione scolastica per il  recupero  dei  debiti,  sono
          assicurati nell'ambito della funzione ispettiva." 
            Comma 353 
            Si riporta il testo  dell'articolo 2,  del  decreto-legge
          7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2014, n. 87, recante:  "Misure  urgenti  per
          garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico",
          come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 2.  (  Disposizioni   urgenti   per   il   regolare
          svolgimento  dei  servizi  di  pulizia  e  ausiliari  nelle
          scuole) 
            1. Al fine di consentire la  regolare  conclusione  delle
          attivita'  didattiche  nell'anno  scolastico  2014/2015  in
          ambienti  in  cui  siano  garantite  le  idonee  condizioni
          igienico-sanitarie, nelle regioni ove non e' ancora  attiva
          la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei  servizi
          di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014  e
          comunque fino a non oltre il 31 luglio 2015, le istituzioni
          scolastiche  ed  educative  provvedono   all'acquisto   dei
          servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti
          e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014. 
            2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di
          spesa di cui all'articolo 58,  comma 5,  del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  9 agosto  2013,  n. 98,  alle  condizioni   tecniche
          previste  dalla  convenzione  Consip  e   alle   condizioni
          economiche   pari   all'importo   del   prezzo   medio   di
          aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni  in
          cui e' attiva la convenzione Consip. 
            2-bis. Nei territori ove non e' stata ancora attivata  la
          convenzione-quadro Consip, le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative statali effettuano gli interventi di mantenimento
          del decoro e della funzionalita' degli immobili  adibiti  a
          sede di istituzioni scolastiche ed  educative  statali,  da
          definirsi secondo  le  modalita'  di  cui  alla  successiva
          delibera del CIPE, acquistando  il  relativo  servizio  dai
          medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i  servizi
          di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014,
          alle condizioni tecniche previste dalla convenzione  Consip
          ed alle condizioni economiche pari all'importo  del  prezzo
          medio di aggiudicazione per ciascuna  area  omogenea  nelle
          regioni  in  cui  e'  attiva  la   convenzione.2-bis.1. Nei
          territori ove e' gia' stata attivata la  convenzione-quadro
          Consip per il mantenimento del decoro e della funzionalita'
          degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed
          educative statali, le medesime istituzioni  scolastiche  ed
          educative effettuano gli interventi di cui  al  comma 2-bis
          mediante ricorso alla citata convenzione Consip. 
            2-ter. Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2-bis.1
          e' autorizzata la spesa di 130 milioni di euro  per  l'anno
          2015." 
            Comma 354 
            Il  testo  vigente  del  comma 5,  dell'articolo 10,  del
          citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e' riportato
          nelle note al comma 49 della presente legge. 
            Comma 354 
            Si riporta il testo vigente del comma 1, dell'articolo 3,
          della legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante: "Ratifica ed
          esecuzione  della  convenzione  sulla  biodiversita',   con
          annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992": 
            "Art. 3. 
            1. All'onere derivante dall'applicazione  della  presente
          legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994  ed  in
          lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si  provvede
          mediante   corrispondente   utilizzo   dello   stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1994-1996,  al
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro per l'anno 1994, all'uopo  parzialmente  utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al   Ministero   degli   affari
          esteri." 
            Comma 356 
            Si  riporta  il   testo   dell'articolo 33   del   citato
          decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 133,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "Art. 33  (Bonifica  ambientale  e  rigenerazione  urbana
          delle aree di rilevante interesse nazionale -  comprensorio
          Bagnoli-Coroglio) 
            1. Attengono   alla   tutela   dell'ambiente    di    cui
          all'art. 117, secondo comma, lettera s) della  Costituzione
          nonche' ai livelli  essenziali  delle  prestazioni  di  cui
          all'art. 117, secondo comma, lettera m) della  Costituzione
          le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla
          rigenerazione urbana  delle  aree  di  rilevante  interesse
          nazionale contenute nei commi seguenti, e  tra  queste,  in
          particolare, le disposizioni relative alla  disciplina  del
          procedimento di  bonifica,  al  trasferimento  delle  aree,
          nonche'  al  procedimento  di  formazione,  approvazione  e
          attuazione del programma di riqualificazione  ambientale  e
          di  rigenerazione  urbana,   finalizzato   al   risanamento
          ambientale e alla riconversione delle aree dismesse  e  dei
          beni  immobili  pubblici,  al   superamento   del   degrado
          urbanistico  ed  edilizio,  alla  dotazione   dei   servizi
          personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della
          sicurezza urbana. Esse  hanno  l'obiettivo  prioritario  di
          assicurare  la  programmazione,  realizzazione  e  gestione
          unitaria degli  interventi  di  bonifica  ambientale  e  di
          rigenerazione urbana in tempi certi e brevi. 
            2. Sulla  base  dei   principi   di   sussidiarieta'   ed
          adeguatezza  le   funzioni   amministrative   relative   al
          procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite  allo
          Stato  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,  garantendo
          comunque  la   partecipazione   degli   enti   territoriali
          interessati alle determinazioni in materia di  governo  del
          territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi  di
          cui al comma 1. 
            3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si
          applicano  le  disposizioni  del  presente  articolo   sono
          individuate con deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          sentita  la  Conferenza  Stato-Regioni.  Alla  seduta   del
          Consiglio  dei  Ministri  partecipano  i  Presidenti  delle
          Regioni  interessate.  In  relazione  a  ciascuna  area  di
          interesse nazionale cosi' individuata  e'  predisposto  uno
          specifico  programma  di  risanamento   ambientale   e   un
          documento di  indirizzo  strategico  per  la  rigenerazione
          urbana finalizzati, in particolare: 
            a) a individuare  e  realizzare  i  lavori  di  messa  in
          sicurezza e bonifica dell'area; 
            b) a  definire  gli  indirizzi  per  la  riqualificazione
          urbana dell'area; 
            c)  a  valorizzare  eventuali  immobili   di   proprieta'
          pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; 
            d) a localizzare e realizzare le  opere  infrastrutturali
          per il potenziamento della rete stradale  e  dei  trasporti
          pubblici, per i collegamenti aerei  e  marittimi,  per  gli
          impianti  di  depurazione  e  le  opere  di  urbanizzazione
          primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e
          privati, e il relativo fabbisogno finanziario,  cui  si  fa
          fronte, per quanto riguarda la parte  di  competenza  dello
          Stato, nell'ambito delle risorse  previste  a  legislazione
          vigente. 
            4. Alla  formazione,  approvazione   e   attuazione   del
          programma di risanamento  ambientale  e  del  documento  di
          indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui  al
          precedente   comma 3,   sono   preposti   un    Commissario
          straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
          fini dell'adozione di misure straordinarie di  salvaguardia
          e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
          procedono anche in deroga agli articoli 252 e  252-bis  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006,  per  i  soli  profili
          procedimentali e non anche con riguardo  ai  criteri,  alle
          modalita' per lo svolgimento  delle  operazioni  necessarie
          per  l'eliminazione  delle  sorgenti  di   inquinamento   e
          comunque per la riduzione  delle  sostanze  inquinanti,  in
          armonia con i principi e le norme comunitarie e,  comunque,
          nel rispetto delle procedure di scelta del contraente,  sia
          per la progettazione sia  per  l'esecuzione,  previste  dal
          codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12 aprile  2006,
          n. 163. (113) 
            5. Il Commissario straordinario del Governo  e'  nominato
          in conformita' all'articolo 11 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, sentito il Presidente  della  Regione  interessata.
          Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento  degli
          interventi infrastrutturali d'interesse statale con  quelli
          privati da  effettuare  nell'area  di  rilevante  interesse
          nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti  di  cui  ai
          commi successivi. Agli eventuali oneri del  Commissario  si
          fa fronte nell'ambito  delle  risorse  del  bilancio  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
            6. Il Soggetto Attuatore  e'  nominato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  nel  rispetto  dei
          principi europei di trasparenza e di concorrenza.  Ad  esso
          compete l'elaborazione  e  l'attuazione  del  programma  di
          risanamento e rigenerazione  di  cui  al  comma 3,  con  le
          risorse disponibili a legislazione  vigente  per  la  parte
          pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
          per l'affidamento dei lavori di bonifica  ambientale  e  di
          realizzazione  delle   opere   infrastrutturali.   In   via
          straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure  ad
          evidenza pubblica di cui al  presente  articolo  i  termini
          previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
          esclusione di quelli processuali, sono dimezzati. 
            7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di  cui
          al comma 1, le  aree  di  interesse  nazionale  di  cui  al
          medesimo  comma  sono  trasferite  al  Soggetto  attuatore,
          secondo le modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6. 
            8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine  indicato  nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 6, trasmette al Commissario straordinario di  Governo
          la  proposta  di  programma  di  risanamento  ambientale  e
          rigenerazione urbana di cui  al  comma 3,  corredata  dallo
          specifico progetto di bonifica degli interventi sulla  base
          dei dati  dello  stato  di  contaminazione  del  sito,  dal
          cronoprogramma   di   svolgimento   dei   lavori   di   cui
          all'articolo 242-bis del  decreto  legislativo  n. 152  del
          2006,  da  uno  studio  di  fattibilita'   territoriale   e
          ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e
          dalla valutazione di impatto ambientale (VIA),  nonche'  da
          un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilita'
          degli interventi previsti, contenente  l'indicazione  delle
          fonti finanziarie pubbliche  disponibili  e  dell'ulteriore
          fabbisogno necessario alla  realizzazione  complessiva  del
          programma. La proposta  di  programma  e  il  documento  di
          indirizzo  strategico  dovranno   altresi'   contenere   la
          previsione   urbanistico-edilizia   degli   interventi   di
          demolizione e  ricostruzione  e  di  nuova  edificazione  e
          mutamento  di  destinazione  d'uso   dei   beni   immobili,
          comprensivi  di  eventuali  premialita'  edificatorie,   la
          previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico  di
          cui al comma 3 e di quelle che abbiano  ricaduta  a  favore
          della  collettivita'  locale  anche  fuori  del   sito   di
          riferimento,  i  tempi  ed  i  modi  di  attuazione   degli
          interventi con  particolare  riferimento  al  rispetto  del
          principio di concorrenza e  dell'evidenza  pubblica  e  del
          possibile ricorso da parte delle amministrazioni  pubbliche
          interessate all'uso di modelli privatistici  e  consensuali
          per finalita' di pubblico interesse. 
            9. Il Commissario straordinario di Governo,  ricevuta  la
          proposta di cui  al  comma 8,  convoca  immediatamente  una
          conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
          assenso  e  di  intesa  da  parte   delle   amministrazioni
          competenti.  La  durata  della  conferenza,  cui  partecipa
          altresi'  il  Soggetto  Attuatore,  non  puo'  superare  il
          termine di 30 giorni dalla sua indizione,  entro  il  quale
          devono essere altresi' esaminati il progetto  di  bonifica,
          il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
          242-bis  del  decreto  legislativo  n. 152  del  2006,   la
          valutazione  ambientale  strategica  e  la  valutazione  di
          impatto ambientale.  Se  la  Conferenza  non  raggiunge  un
          accordo entro il termine predetto,  provvede  il  Consiglio
          dei Ministri anche in deroga  alle  vigenti  previsioni  di
          legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa  il
          Presidente della Regione interessata. 
            10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione   vigente,   e'   adottato   dal   Commissario
          straordinario  del   Governo,   entro   10   giorni   dalla
          conclusione   della   conferenza   di   servizi   o   dalla
          deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9,
          ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          previa   deliberazione   del   Consiglio   dei    Ministri.
          L'approvazione  del  programma  sostituisce  a  tutti   gli
          effetti le autorizzazioni, le concessioni, i  concerti,  le
          intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
          legislazione  vigente,  fermo  restando  il  riconoscimento
          degli oneri costruttivi  in  favore  delle  amministrazioni
          interessate.  Costituisce  altresi'  variante   urbanistica
          automatica e comporta dichiarazione  di  pubblica  utilita'
          delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori.  Il
          Commissario    straordinario     del     Governo     vigila
          sull'attuazione  del  programma  ed   esercita   i   poteri
          sostitutivi previsti dal programma medesimo. 
            11. Considerate  le   condizioni   di   estremo   degrado
          ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
          Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate  ai
          sensi  dell'articolo 36-bis,  comma 3,  del   decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto  2012,  n. 134,  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 195
          del 23 agosto  2014,  le  stesse  sono  dichiarate  con  il
          presente  provvedimento   aree   di   rilevante   interesse
          nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi. 
            12. In    riferimento    al     predetto     comprensorio
          Bagnoli-Coroglio,  con  il  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 e'  trasferita  al
          Soggetto Attuatore, con oneri a  carico  del  medesimo,  la
          proprieta'  delle  aree  e  degli  immobili   di   cui   e'
          attualmente titolare la societa' Bagnoli Futura  S.p.A.  in
          stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo
          scopo una societa' per azioni, il  cui  capitale  azionario
          potra' essere aperto ad  altri  soggetti  che  conferiranno
          ulteriori aree ed immobili  limitrofi  al  comprensorio  di
          Bagnoli-Coroglio    meritevoli    di     salvaguardia     e
          riqualificazione,  previa  autorizzazione  del  Commissario
          straordinario  del  Governo.  Alla  procedura  fallimentare
          della societa' Bagnoli Futura S.p.A. e' riconosciuto  dalla
          societa'  costituita  dal  Soggetto  Attuatore  un  importo
          determinato sulla base del valore di mercato delle  aree  e
          degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio
          alla data del trasferimento della  proprieta',  che  potra'
          essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari
          emessi  dalla  societa',  il   cui   rimborso   e'   legato
          all'incasso  delle   somme   rivenienti   dagli   atti   di
          disposizione  delle  aree  e  degli  immobili   trasferiti,
          secondo le modalita' indicate con il decreto di nomina  del
          Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto  di  nomina
          del  Soggetto  Attuatore  produce  gli   effetti   di   cui
          all'articolo 2644,  secondo  comma,  del   codice   civile.
          Successivamente  alla  trascrizione  del  decreto  e   alla
          consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle  aree  e
          agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla
          procedura  fallimentare  della  societa'   Bagnoli   Futura
          S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate.
          La  trascrizione  del  decreto  di  nomina   del   Soggetto
          Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma  e
          conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo  e
          da ogni altro onere ed imposta.