art. 1 note (parte 9)

           	
				
 
            13. Per il  comprensorio  Bagnoli-Coroglio,  il  Soggetto
          Attuatore e la societa' di cui al comma 12 partecipano alle
          procedure di definizione e di approvazione del programma di
          rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al  fine  di
          garantire    la    sostenibilita'     economica-finanziaria
          dell'operazione. 
            13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto
          secondo  le  finalita'  di  cui  al  comma 3  del  presente
          articolo, deve  garantire  la  piena  compatibilita'  e  il
          rispetto dei piani  di  evacuazione  aggiornati  a  seguito
          della direttiva del Presidente del Consiglio  dei  ministri
          14 febbraio  2014,  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale
          n. 108 del 12 maggio 2014. 
            13-ter.  Ai  fini  della  definizione  del  programma  di
          rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore  acquisisce  in
          fase consultiva le proposte del comune di  Napoli,  con  le
          modalita'  e  nei  termini  stabiliti   dal   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. Il
          Soggetto  Attuatore  esamina  le  proposte  del  comune  di
          Napoli, avendo  prioritario  riguardo  alle  finalita'  del
          redigendo programma di  rigenerazione  urbana  e  alla  sua
          sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune  di  Napoli
          puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di  servizi  di
          cui  al  comma 9,  la  rivalutazione  delle  sue  eventuali
          proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
          ai sensi del terzo periodo del comma 9. 
            13-quater.  Il  Commissario  straordinario  di   Governo,
          all'esito della procedura di mobilita' di cui  all'articolo
          1, commi 563 e  seguenti,  della  legge  27 dicembre  2013,
          n. 147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le
          attivita' di competenza del Soggetto Attuatore ovvero della
          societa'  da  quest'ultimo   costituita   e   assume   ogni
          iniziativa  utile  al  fine  di  salvaguardare  i   livelli
          occupazionali dei lavoratori  facenti  capo  alla  societa'
          Bagnoli  Futura  Spa  alla  data  della  dichiarazione   di
          fallimento. » 
            Comma 358 
            - Il testo vigente  del  comma 5,  dell'articolo 10,  del
          citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e' riportato
          nelle note al comma 49 della presente legge. 
            Comma 359 
            Si   riporta   il    testo    vigente    del    comma 12,
          dell'articolo 13,  della  legge   11 marzo   1988,   n. 67,
          recante:  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          1988)": 
            "Art. 13 
            1-11 (omissis) 
            12. Al  fine  di  far   fronte   agli   oneri   derivanti
          dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie  in  regime  di
          concessione e in gestione  commissariale  governativa  sono
          autorizzate a contrarre ai sensi dell'articolo 2,  comma 3,
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo  stanziamento  che
          in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990  e'  iscritto  allo
          specifico capitolo  7304  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dei trasporti per  la  concessione  dei  previsti
          contributi per capitale ed interessi  e'  rideterminato  in
          lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per
          l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi  per  l'anno  1990. Per
          gli anni successivi si provvede ai sensi  dell'articolo 19,
          quattordicesimo  comma,  della  legge   22 dicembre   1984,
          n. 887. I mutui di cui al  presente  comma  possono  essere
          utilizzati  anche  per  la  realizzazione  di  investimenti
          ferroviari che comprendano infrastrutture di interscambio e
          di collegamento con altri modi di trasporto e parcheggi  di
          corrispondenza 
            (omissis)." 
            Comma 360 
            Si   riporta   il   testo    vigente    del    comma 981,
          dell'articolo 1,  della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296,
          recante:  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2007)": 
            "Art. 1 
            1-980 (omissis) 
            981. Per  assicurare   il   concorso   dello   Stato   al
          completamento    della    realizzazione     delle     opere
          infrastrutturali della Pedemontana di Formia  di  cui  alla
          delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006,  a  valere  sulle
          risorse di cui all'articolo 2, comma 92, del  decreto-legge
          3 ottobre  2006,  n. 262,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla   legge   24 novembre   2006,   n. 286,   che    sono
          corrispondentemente ridotte, e' autorizzato  un  contributo
          quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal  2007. A
          tal fine, il  completamento  della  progettazione  e  della
          relativa   attivita'    esecutiva,    relativamente    alla
          realizzazione dell'opera, puo'  avvenire  anche  attraverso
          affidamento  di  ANAS  Spa  ad  un  organismo  di   diritto
          pubblico, costituito  in  forma  societaria  e  partecipato
          dalla stessa societa' e dalla provincia di Latina. Con atto
          convenzionale e'  disciplinato  il  subentro  nei  rapporti
          attivi e passivi inerenti la realizzazione  delle  predette
          opere infrastrutturali. 
            (omissis)" 
            Comma 361 
            Si riporta il  comma 1,  dell'articolo 144,  della  legge
          23 dicembre 2000,  n. 388,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001)." 
            "Art. 144 (Limiti di impegno) 
            1. Al fine  di  agevolare  lo  sviluppo  dell'economia  e
          dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i
          limiti di impegno di cui  alla  tabella  1,  allegata  alla
          presente legge, con la decorrenza e  l'anno  terminale  ivi
          indicati. 
            (omissis)." 
            Comma 362 
            Si riporta  il  testo  del  comma 1020,  dell'articolo 1,
          della  citata  legge   27 dicembre   2006,   n. 296,   come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 1 
            1-1019 (omissis) 
            1020. A decorrere  dal  1° gennaio  2007  la  misura  del
          canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento  dei
          proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
          Il  21  per  cento  del  predetto  canone  e'   corrisposto
          direttamente ad ANAS Spa  che  provvede  a  darne  distinta
          evidenza  nel  piano  economico-finanziario   di   cui   al
          comma 1018 e  che  lo  destina  prioritariamente  alle  sue
          attivita'   di   vigilanza   e   controllo   sui   predetti
          concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi
          compresa   la    corresponsione    di    contributi    alle
          concessionarie, secondo direttive  impartite  dal  Ministro
          delle infrastrutture, volte anche  al  conseguimento  della
          loro maggiore efficienza ed efficacia. Il  Ministero  delle
          infrastrutture  provvede,   nei   limiti   degli   ordinari
          stanziamenti di bilancio, all'esercizio delle sue  funzioni
          di indirizzo, controllo e vigilanza  tecnica  ed  operativa
          nei  riguardi  di  ANAS  Spa,  nonche'  dei   concessionari
          autostradali,   anche   attraverso   misure   organizzative
          analoghe a quelle previste dall'articolo 163, comma 3,  del
          codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, di cui al decreto  legislativo  12 aprile  2006,
          n. 163; all'alinea del medesimo comma 3  dell'articolo 163,
          le parole: «, ove non vi siano specifiche  professionalita'
          interne,» sono soppresse.  Le  convenzioni  accessive  alle
          concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi  concessionari
          sono corrispondentemente modificate al fine  di  assicurare
          l'attuazione delle disposizioni del presente comma. 
            (omissis)." 
            Comma 363 
            Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge  29 marzo
          2001, n. 86, recante: "Disposizioni in materia di personale
          delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia",   come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 1. ( Indennita' di trasferimento.) 
            1. Al personale volontario coniugato e  al  personale  in
          servizio permanente delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
          polizia ad  ordinamento  militare  e  civile  e  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del   fuoco,   agli   ufficiali   e
          sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di
          cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo
          19 maggio 2000,  n. 139,  al  personale  appartenente  alla
          carriera prefettizia, trasferiti d'autorita' ad altra  sede
          di  servizio  sita  in  un  comune  diverso  da  quello  di
          provenienza, compete una indennita' mensile pari  a  trenta
          diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi
          di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento  per  i
          secondi dodici mesi. 
            1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 nonche' ogni  altra
          indennita' o rimborso previsti nei  casi  di  trasferimento
          d'autorita' non competono al personale trasferito ad  altra
          sede di servizio limitrofa, anche se distante  oltre  dieci
          chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei
          reparti o relative articolazioni. 
            2. L'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del  20  per
          cento per il personale che  fruisce  nella  nuova  sede  di
          alloggio gratuito di servizio. 
            3. Il personale che  non  fruisce  nella  nuova  sede  di
          alloggio di servizio puo' optare, in luogo del  trattamento
          di cui al comma 1, per il rimborso del  90  per  cento  del
          canone mensile corrisposto per l'alloggio privato  fino  ad
          un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo
          non superiore a trentasei  mesi.  Al  rimborso  di  cui  al
          presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . 
            4. (abrogato)" 
            Comma 365 
            L'articolo 565-bis del citato  decreto  legislativo  n.66
          del  2010,  abrogato  dalla  presente  legge,   recava:   «
          Art. 565-bis Spese per la diffusione  dei  valori  e  della
          cultura militare fra i giovani » . 
            Comma 366 
            Si  riporta  il  testo  dell'articolo 1461,  del   citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "Art. 1461 (Caratteristiche della medaglia mauriziana) 
            1. Nel regolamento sono stabilite: 
            a) le caratteristiche della medaglia che comunque non  e'
          coniata in oro; 
            b) le disposizioni esecutive delle norme  della  presente
          sezione. » . 
            Comma 367 
            Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 57,
          del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
            "Art. 57 (Procedura negoziata senza previa  pubblicazione
          di un bando di gara) 
            1-4 (omissis) 
            5. Nei contratti  pubblici  relativi  a  lavori  e  negli
          appalti pubblici  relativi  a  servizi,  la  procedura  del
          presente articolo e', inoltre, consentita: 
            a) per i lavori o i servizi complementari,  non  compresi
          nel progetto iniziale ne' nel contratto  iniziale,  che,  a
          seguito  di  una  circostanza  imprevista,  sono   divenuti
          necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio  oggetto
          del progetto o del contratto iniziale, purche'  aggiudicati
          all'operatore economico che presta tale servizio  o  esegue
          tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
            a.1) tali lavori  o  servizi  complementari  non  possono
          essere separati, sotto il profilo tecnico o economico,  dal
          contratto iniziale, senza recare gravi  inconvenienti  alla
          stazione  appaltante,   ovvero   pur   essendo   separabili
          dall'esecuzione del contratto iniziale,  sono  strettamente
          necessari al suo perfezionamento; 
            a.2)  il  valore  complessivo   stimato   dei   contratti
          aggiudicati per lavori o servizi complementari  non  supera
          il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale; 
            b) per nuovi servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          servizi  analoghi  gia'  affidati  all'operatore  economico
          aggiudicatario  del  contratto  iniziale   dalla   medesima
          stazione appaltante, a condizione che  tali  servizi  siano
          conformi a un progetto di base  e  che  tale  progetto  sia
          stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
          procedura  aperta  o  ristretta;  in  questa   ipotesi   la
          possibilita' del ricorso  alla  procedura  negoziata  senza
          bando e' consentita  solo  nei  tre  anni  successivi  alla
          stipulazione del contratto iniziale e deve essere  indicata
          nel bando del contratto originario;  l'importo  complessivo
          stimato  dei  servizi  successivi  e'  computato   per   la
          determinazione del valore globale del  contratto,  ai  fini
          delle soglie di cui all'articolo 28. 
            (omissis)" 
            Comma 368 
            - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 279,  del
          citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
            "Art. 279 (Classificazione degli alloggi di servizio) 
            1. In relazione alle esigenze da soddisfare, gli  alloggi
          della presente sezione sono cosi' classificati: 
            a)  alloggi  di  servizio  gratuito  per  consegnatari  e
          custodi (ASGC); 
            b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o  senza
          annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI); 
            c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per  le
          famiglie dei militari (AST); 
            d)  alloggi  di  servizio  per  esigenze  logistiche  del
          personale militare in transito (APP) o  imbarcato  (SLI)  e
          relativi familiari di passaggio; 
            e)  alloggi  collettivi  di  servizio  nell'ambito  delle
          infrastrutture  militari  per  ufficiali,  sottufficiali  e
          volontari  in  servizio  permanente  destinati  nella  sede
          (ASC)." 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 282  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "Art. 282 (Alloggi ASIR) 
            1. Gli alloggi di  cui  al  comma 1,  lettera  b),  dell'
          articolo 279, quando sono assegnati a titolari di incarichi
          che comportano obblighi di rappresentanza, sono  dotati  di
          locali  appositamente  predisposti,  annessi  agli  alloggi
          stessi. 
            2. Tali    locali    rimangono    nella    disponibilita'
          dell'amministrazione militare cui  fanno  carico  tutte  le
          relative spese. 
            3. Gli   incarichi    che    comportano    obblighi    di
          rappresentanza sono i seguenti: 
            a) Capo di Stato maggiore della  difesa,  Capo  di  Stato
          maggiore di Forza armata, incluso  il  Comandante  generale
          dell'Arma  dei  carabinieri,  Segretario   generale   della
          difesa. 
            b) - c) (abrogate)" 
            Comma 369 
            Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
          n. 90, reca: "Testo unico delle disposizioni  regolamentari
          in   materia   di    ordinamento    militare,    a    norma
          dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246". 
            Comma 370 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 906  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "Art. 906 (Riduzione dei quadri  per  eccedenze  in  piu'
          ruoli) 
            1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina,
          nel grado di colonnello o di  generale  di  un  determinato
          ruolo,  eccedenze  rispetto  agli  organici  previsti   dal
          presente codice, salvo quanto disposto dall'  articolo 908,
          il collocamento in aspettativa per riduzione di  quadri  e'
          effettuato  se  la  predetta  eccedenza  non  puo'   essere
          assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate
          per  ogni  Forza  armata  dal  presente   codice.   Se   si
          determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non
          totalmente riassorbibili, e' collocato in  aspettativa  per
          riduzione  di  quadri  l'ufficiale   dei   predetti   ruoli
          anagraficamente  piu'  anziano  e,  a  parita'   di   eta',
          l'ufficiale meno anziano nel grado. 
            2. Il  collocamento  in  aspettativa  per  riduzione  dei
          quadri  di  cui  al  comma 1  e'  disposto  al  31 dicembre
          dell'anno di riferimento." 
            Comma 372 
            Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
          n. 90 e' citato nelle  note  al  comma 369  della  presente
          legge. 
            Comma 373 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 584  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "Art. 584 (Riduzione di oneri per le Forze armate) 
            1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa
          del  Ministero  della  difesa  e   con   la   politica   di
          riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire
          anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente  operative
          del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri
          previsti dagli articoli 582 e 583, sono ridotti del  7  per
          cento per l'anno 2009  e  del  40  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2010. 
            2. A decorrere dall'anno  2010,  i  risparmi  di  cui  al
          comma 1 per la parte eccedente  il  7  per  cento,  possono
          essere  conseguiti  in  alternativa  anche  parziale   alle
          modalita'  ivi  previste,  mediante  specifici   piani   di
          razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in
          altri settori di spesa. 
            3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie
          di spesa per un importo non inferiore a euro 304 milioni  a
          decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire  l'effettivo
          conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio  di  cui  al
          presente comma, in caso di accertamento di minori economie,
          si provvede a ridurre le  dotazioni  complessive  di  parte
          corrente dello stato  di  previsione  del  Ministero  della
          difesa a  eccezione  di  quelle  relative  alle  competenze
          spettanti al personale del dicastero medesimo. 
            3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1  e
          agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica
          di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  6 luglio
          2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          7 agosto 2012, n. 135, gli oneri  previsti  dagli  articoli
          582 e 583 del presente codice  sono  ulteriormente  ridotti
          per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e  del
          12 per cento a decorrere dall'anno 2016. Gli oneri previsti
          dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti di  euro
          4.000.000 a decorrere dall'anno 2018." 
            Comma 374 
            - si riportano i testi del  comma 3  dell'articolo 306  e
          del   comma 10   dell'articolo 307   del   citato   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
            "Art. 306 (Dismissione  degli  alloggi  di  servizio  del
          Ministero della difesa) 
            1-2 (omissis) 
            3. Al fine della realizzazione del programma  pluriennale
          di  cui  all'  articolo 297,  il  Ministero  della   difesa
          provvede all'alienazione della proprieta', dell'usufrutto o
          della nuda proprieta' di alloggi non  piu'  ritenuti  utili
          nel quadro delle esigenze dell'amministrazione,  in  numero
          non inferiore a tremila,  compresi  in  interi  stabili  da
          alienare in blocco, con diritto di prelazione  all'acquisto
          della piena proprieta' ovvero di  opzione  sul  diritto  di
          usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio
          del diritto  di  prelazione  da  parte  dello  stesso,  con
          diritto di preferenza per il personale  militare  e  civile
          del  Ministero  della  difesa  non  proprietario  di  altra
          abitazione  nella  provincia,   con   prezzo   di   vendita
          determinato d'intesa con  l'Agenzia  del  demanio,  ridotto
          nella misura massima del 25 per cento e minima del  10  per
          cento, tenendo conto  del  reddito  del  nucleo  familiare,
          della presenza di portatori di handicap tra i componenti di
          tale nucleo e dell'eventuale avvenuta  perdita  del  titolo
          alla concessione e assicurando la permanenza negli  alloggi
          dei conduttori  delle  unita'  immobiliari  e  del  coniuge
          superstite, alle condizioni di cui al  comma 2,  con  basso
          reddito familiare, non superiore a quello  determinato  con
          il decreto ministeriale  di  cui  al  comma 2,  ovvero  con
          componenti  familiari   portatori   di   handicap,   dietro
          corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita,
          aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti  degli
          alloggi non possono rivenderli  prima  della  scadenza  del
          quinto anno dalla data di acquisto.  I  proventi  derivanti
          dalle alienazioni sono  versati  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  per  essere  riassegnati  in  apposita  unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della difesa. 
            (omissis). » 
            «  Art. 307  (Dismissioni  di  altri  beni  immobili  del
          Ministero della difesa) 
            1-9 (omissis) 
            10. Il Ministero della difesa - Direzione  dei  lavori  e
          del demanio del Segretariato generale della difesa, sentito
          il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Agenzia  del
          demanio, individua, con uno o piu'  decreti,  gli  immobili
          militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2,  da
          alienare secondo le seguenti procedure: 
            a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei
          beni,  che  possono  essere  effettuate  anche   ai   sensi
          dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno  2008  n. 112,
          convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
          legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui  al
          regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,  nonche'  alle  norme
          della contabilita' generale dello Stato, fermi  restando  i
          principi  generali  dell'ordinamento   giuridico-contabile,
          sono effettuate direttamente dal Ministero della  difesa  -
          Direzione  dei  lavori  e  del  demanio  del   Segretariato
          generale della  difesa  che  puo'  avvalersi  del  supporto
          tecnico-operativo   di   una   societa'   pubblica   o    a
          partecipazione  pubblica  con  particolare   qualificazione
          professionale  ed  esperienza   commerciale   nel   settore
          immobiliare; (223) 
            b) la determinazione del valore dei beni da porre a  base
          d'asta e' decretata dal Ministero della difesa -  Direzione
          dei lavori e del demanio del  Segretariato  generale  della
          difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio; 
            c) i contratti di  trasferimento  di  ciascun  bene  sono
          approvati dal Ministero della difesa.  L'approvazione  puo'
          essere  negata  per  sopravvenute  esigenze  di   carattere
          istituzionale dello stesso Ministero; 
            d) i proventi monetari derivanti dalle procedure  di  cui
          alla lettera a) sono determinati con decreto  del  Ministro
          della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali  di
          finanza pubblica, e sono versati all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere destinati,  mediante  riassegnazione
          anche in deroga ai limiti previsti per  le  riassegnazioni,
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          fino al 31 dicembre 2013,  agli  stati  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  una  quota
          corrispondente al 55  per  cento,  da  assegnare  al  fondo
          ammortamento dei titoli di Stato,  e  del  Ministero  della
          difesa, per una  quota  corrispondente  al  35  per  cento,
          nonche'   agli   enti   territoriali    interessati    alle
          valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
          somme  riassegnate   al   Ministero   della   difesa   sono
          finalizzate esclusivamente a spese di investimento.  E'  in
          ogni caso  precluso  l'utilizzo  di  questa  somma  per  la
          copertura  di  oneri  di  parte  corrente.  Ai  fini  della
          valorizzazione dei medesimi beni,  le  cui  procedure  sono
          concluse entro il termine perentorio di centottanta  giorni
          dal  loro  avvio,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4,    comma 4-decies,    del     decreto-legge
          25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 marzo  2010,  n. 42,  ovvero  all'articolo 34  del
          decreto  legislativo   18 agosto   2000,   n. 267,   e   la
          determinazione finale delle conferenze  di  servizio  o  il
          decreto  di  approvazione  degli  accordi   di   programma,
          comportanti variazione degli  strumenti  urbanistici,  sono
          deliberati dal  consiglio  comunale  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i due  citati  provvedimenti,  in  caso  di
          mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
          medesimo termine perentorio e il  meccanismo  del  silenzio
          assenso per la ratifica delle determinazioni  finali  delle
          conferenze  di  servizi  si  applicano  alle  procedure  di
          valorizzazione di cui all'articolo 314; 
            e) le alienazioni e permute dei beni individuati  possono
          essere effettuate a trattativa privata, se  il  valore  del
          singolo bene, determinato  ai  sensi  del  presente  comma,
          lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00; 
            f) ai  fini  delle  permute  e  delle  alienazioni  degli
          immobili  da  dismettere,  con  cessazione  del   carattere
          demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
          schede descrittive di  cui  all'articolo 12,  comma 3,  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n. 42,  l'elenco  di
          tali immobili al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio  di
          quarantacinque giorni dalla ricezione della  comunicazione,
          in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico  e
          individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
          soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
          generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice
          di cui al decreto legislativo n. 42 del  2004. Per  i  beni
          riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento
          della  relativa  condizione  costituisce  dichiarazione  ai
          sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e
          le  autorizzazioni  previste   dal   citato   codice   sono
          rilasciate o negate entro novanta  giorni  dalla  ricezione
          della istanza. Le disposizioni  del  citato  codice,  parti
          prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione." 
            -   Si   riporta   il   testo   vigente    del    comma 5
          dell'articolo 21,   lettera   b),   della   citata    legge
          31 dicembre 2009, n. 196: 
            "Art. 21 (Bilancio di previsione) 
            1-4 (omissis) 
            5. Nell'ambito  di  ciascun   programma   le   spese   si
          ripartiscono in: 
            a) spese non rimodulabili; 
            b) spese rimodulabili. 
            (omissis)" 
            Comma 375 
            - Si riportano i testi vigenti degli articoli 404  e  405
          del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
          2010, n. 90: 
            "Art. 404 (Criteri di vendita) 
            1. Gli  alloggi  di  servizio  di  cui  all'articolo 403,
          comma 1, tranne quelli dichiarati di particolare pregio  ai
          sensi del successivo comma 7, sono alienati, con diritto di
          prelazione   per   il    conduttore,    come    individuato
          dall'articolo 3,  comma 6,  del  decreto-legge  n. 351  del
          2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del
          2001, e, in  caso  di  mancato  esercizio  da  parte  dello
          stesso, per il personale militare e  civile  del  Ministero
          della difesa non proprietario  di  altra  abitazione  nella
          provincia. 
            2. Entro undici mesi dall'adozione  del  decreto  di  cui
          all'articolo 403, comma 3, il Ministero della  difesa,  con
          lettera raccomandata   con   avviso   di   ricevimento   ai
          conduttori   degli   alloggi    di    servizio    di    cui
          all'articolo 403, comma 1: 
            a) comunica l'offerta di acquisto, contenente il  prezzo,
          le condizioni di vendita e le modalita'  di  esercizio  del
          diritto che, per  gli  alloggi  dichiarati  di  particolare
          pregio ai sensi del successivo comma 7, e' riferita al solo
          usufrutto; 
            b) trasmette il  modello  di  risposta  con  il  quale  i
          conduttori  esercitano  i  loro  diritti   per   l'acquisto
          dell'intera proprieta', dell'usufrutto o della volonta'  di
          continuare nella conduzione in locazione dell'alloggio. 
            3. Fatto   salvo   quanto   previsto    all'articolo 405,
          comma 13, la comunicazione di cui  al  comma 2  costituisce
          preavviso di decadenza dal titolo concessorio. 
            4. Hanno diritto: 
            a) di opzione all'acquisto  dell'usufrutto  i  conduttori
          ultrassessantacinquenni e quelli nel cui  nucleo  familiare
          siano compresi soggetti conviventi, legati da  rapporto  di
          coniugio o  di  parentela  in  linea  retta,  portatori  di
          handicap, accertato ai sensi della legge  5 febbraio  1992,
          n. 104. Ai conduttori  ultrasessantacinquenni  con  reddito
          familiare  lordo,   nella   presente   sezione   denominato
          «reddito», non superiore a quello stabilito dal decreto  di
          gestione annuale  di  cui  all'articolo 306,  comma 2,  del
          codice,  nella  presente  sezione  denominato  «decreto  di
          gestione  annuale»,  e'  data  facolta'  di  rateizzare  il
          relativo corrispettivo  in  rate  mensili  di  importo  non
          superiore al 20 per cento del reddito mensile. In  caso  di
          esercizio  dell'acquisto  dell'usufrutto  con  diritto   di
          accrescimento in favore del coniuge o di altro  membro  del
          nucleo familiare di cui al presente comma il  prezzo  sara'
          determinato e corrisposto ai sensi di legge; 
            b)  alla  continuazione  della  conduzione  dell'alloggio
          esclusivamente i conduttori con  reddito  non  superiore  a
          quello stabilito dal decreto di gestione annuale, ovvero il
          cui nucleo familiare convivente, considerato fino al  primo
          grado di parentela o affinita' rispetto al  concessionario,
          comprenda  un  portatore  di  handicap   grave   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. 
            5. Entro sessanta giorni dalla data  di  ricezione  della
          comunicazione dell'offerta di cui al comma 2, i conduttori,
          a pena di decadenza dal diritto ad  acquistare  l'alloggio,
          trasmettono, a mezzo di lettera raccomandata con avviso  di
          ricevimento, alla Direzione l'atto di esercizio del diritto
          con le modalita' indicate nel comma 2, allegando: 
            a)  a  titolo  di  caparra  confirmatoria,   un   assegno
          circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria  o
          assicurativa rilasciata  dai  soggetti  abilitati  a  norma
          della legge 10 giugno 1982, n. 348, intestati al  Ministero
          della difesa, di importo pari al 10 per cento del prezzo di
          vendita,   nel   caso   di   acquisto   della    proprieta'
          dell'alloggio; 
            b) l'autocertificazione del reddito del nucleo  familiare
          indispensabile per la determinazione del prezzo  finale  di
          vendita; 
            c) l'impegno a sostenere le  eventuali  spese  necessarie
          per l'accatastamento dell'alloggio; 
            d) la richiesta di volersi avvalere  della  rateizzazione
          del corrispettivo, nel caso di acquisto dell'usufrutto. 
            6. Il prezzo di vendita per l'esercizio  del  diritto  di
          cui al  comma 1  subira'  le  seguenti  riduzioni:a)  nella
          misura del 25 per cento per gli utenti con reddito minore o
          uguale a quello determinato  con  il  decreto  di  gestione
          annuale; 
            b) nella misura del 22,5 per cento  per  gli  utenti  con
          reddito maggiore di quello determinato con  il  decreto  di
          gestione annuale, fino a un reddito pari a euro 45.000,00; 
            c) nella misura del 20  per  cento  per  gli  utenti  con
          reddito maggiore a euro 45.000,00 e fino a un reddito  pari
          a euro 50.000,00; 
            d) nella misura del 17,5 per cento  per  gli  utenti  con
          reddito maggiore a euro 50.000,00 e fino a un reddito  pari
          a euro 55.000,00; 
            e) nella misura del 15  per  cento  per  gli  utenti  con
          reddito maggiore a euro 55.000,00 e fino a un reddito  pari
          a euro 60.000,00; 
            f) nella misura del 12,5 per cento  per  gli  utenti  con
          reddito maggiore a euro 60.000,00 e fino a un reddito  pari
          a euro 65.000,00; 
            g) nella misura del 10  per  cento  per  gli  utenti  con
          reddito superiore a euro 65.000,00. 
            7. I conduttori, come individuati ai sensi  del  comma 1,
          delle unita' immobiliari qualificate di particolare  pregio
          dalla  Direzione,  possono   esercitare   il   diritto   di
          prelazione     all'acquisto     al     prezzo     derivante
          dall'esperimento  delle  procedure  d'asta  di   cui   all'
          articolo 405, diminuito delle riduzioni di cui al  comma 6,
          con le stesse modalita' di cui al comma 5. 
            8. Ai fini del  comma 7,  sono  considerati  immobili  di
          particolare pregio quelli per i  quali  ricorra  anche  uno
          solo dei seguenti criteri: 
            a) esistenza per l'intero immobile di  vincoli  ai  sensi
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
            b) immobili costituiti per oltre due terzi da  abitazioni
          di lusso ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408; 
            c)  singole  unita'  immobiliari  a  uso   abitativo   di
          superficie superiore ai 240 metri quadrati; 
            d) ubicazione in zone  nelle  quali  il  valore  unitario
          medio di mercato degli immobili e'  superiore  del  70  per
          cento  rispetto  al  valore  di  mercato   medio   rilevato
          nell'intero   territorio   comunale,   secondo   i   valori
          pubblicati  dall'Osservatorio  mercato  immobiliare   (OMI)
          dell'Agenzia del territorio. 
            9. Ai  fini  del  computo  effettivo  dello  sconto,   si
          definisce reddito  di  riferimento  quello  ottenuto  dalla
          somma dei redditi annui lordi  di  tutti  i  componenti  il
          nucleo  familiare  convivente  come   desunti   dall'ultima
          dichiarazione  dei  redditi  presentata  alla  data   della
          notifica  dell'offerta  all'acquisto  di  cui  al  comma 2,
          lettera a), e all' articolo 405, comma 8. 
            10. Il totale del reddito di riferimento e' ridotto: 
            a) di euro  2.500,00  per  ogni  familiare  convivente  a
          carico; 
            b)  di  euro  10.000,00  per  ogni  familiare  convivente
          portatore di handicap  grave  ai  sensi  dell'  articolo 3,
          comma 3, della legge n. 104 del 1992. 
            11. Il reddito di riferimento per il personale conduttore
          senza titolo alla concessione e' aumentato, fatti  salvi  i
          casi previsti dal  decreto  di  gestione  annuale,  con  le
          seguenti modalita': 
            a) al conduttore senza titolo alla  concessione,  con  un
          reddito di riferimento fino a euro 50.000,00, e'  applicato
          un aumento di euro 200,00 per  ogni  mensilita'  intera  di
          conduzione  dell'alloggio  per  il  quale   e'   esercitata
          l'opzione all'acquisto, con  decorrenza  dalla  data  della
          perdita del titolo alla data di pubblicazione  del  decreto
          di trasferimento degli alloggi di  cui  all'  articolo 403,
          comma 3; 
            b) al conduttore senza titolo alla  concessione,  con  un
          reddito superiore a euro 50.000,00, e' applicato un aumento
          di euro 300,00 con le stesse modalita' di cui alla  lettera
          a). 
            12. Per vendita in blocco si intende  quella  avente  per
          oggetto l'intero stabile o comprensorio abitativo  e  cioe'
          la totalita' delle unita' immobiliari esistenti. 
            13. Il Ministero della difesa,  entro  i  novanta  giorni
          successivi alla scadenza del termine  fissato  al  comma 5,
          comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento: 
            a) la perdita del diritto all'acquisto e l'obbligo, fatto
          salvo l'esercizio dell'eventuale diritto di  prelazione  ai
          sensi   dell'   articolo 405,   comma 13,    di    rilascio
          dell'immobile,  entro  il  termine  perentorio  di  novanta
          giorni ai conduttori che: 
            1) non abbiano rispettato le modalita' di  esercizio  del
          diritto all'acquisto previste al comma 5; 
            2) abbiano reso nota la volonta'  di  non  esercitare  il
          diritto all'acquisto; 
            b) il diritto al mantenimento dell'alloggio ai conduttori
          che si trovino nelle condizioni di cui al comma 4,  lettera
          b). 
            14. L'acquirente dell'immobile, contestualmente  all'atto
          di acquisto, e' tenuto a stipulare  apposito  contratto  di
          locazione con  i  conduttori  che  abbiano  manifestato  la
          volonta' di continuare nella conduzione  dell'alloggio.  Il
          contratto ha la durata di: 
            a) nove anni, se il reddito del nucleo familiare  non  e'
          superiore a euro 19.000,00, ovvero  a  euro  22.000,00  nel
          caso di famiglie con  componenti  ultrasessantacinquenni  o
          disabili; 
            b) cinque anni, se il reddito  del  nucleo  familiare  e'
          superiore  a  quello  indicato  alla  lettera  a)  ma   non
          superiore a quello  determinato  dal  decreto  di  gestione
          annuale. 
            15. Il conduttore e' tenuto a corrispondere il canone  in
          vigore al momento  della  vendita,  aggiornato  sulla  base
          degli  indici  ISTAT  annuali  previsti  per  i  canoni  di
          locazione. 
            16. Entro centoventi giorni dalla ricezione dell'atto  di
          esercizio del  diritto  all'acquisto  di  cui  al  comma 5,
          nell'interesse del Ministero della difesa,  pena  decadenza
          dal diritto all'acquisto, sono  stipulati  i  contratti  di
          compravendita. 
            17. L'Amministrazione  della  difesa  provvede   mediante
          lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a convocare
          l'avente  diritto  per  la  stipula   del   contratto.   Il
          conduttore presenta la  documentazione  richiesta  ai  fini
          della   verifica   dei   requisiti   posseduti   e    della
          determinazione del prezzo finale di vendita. 
            18. I  contratti  sono  stipulati  in   forma   pubblica,
          ricevuti dall'ufficiale rogante dell'Amministrazione  della
          difesa,  ovvero  da  professionista  esterno  abilitato   e
          individuato  dall'organismo  di  categoria  nell'ambito  di
          apposita convenzione  con  il  Ministero  della  difesa,  e
          approvati con decreto dirigenziale. Le spese di  stipula  e
          di registrazione dei  contratti,  nonche'  quelle  relative
          alle procedure d'asta e di eventuale  accatastamento  degli
          immobili sono a carico degli acquirenti. Per  le  eventuali
          procedure di accatastamento degli alloggi da  alienare,  il
          Ministero   della   difesa    conferisce    l'incarico    a
          professionista  abilitato,  individuato   sulla   base   di
          apposite convenzioni stipulate  con  organismi  tecnici  di
          categoria, secondo le vigenti disposizioni  di  legge.  Nel
          contratto di usufrutto sono altresi' fissate  le  modalita'
          di rateizzazione del corrispettivo, qualora richiesta. 
            19. La  mancata  stipulazione  del  contratto,  dovuta  a
          inadempimento  o  violazione   di   oneri   comportamentali
          previsti dal presente Capo, determina: 
            a) la perdita della caparra confirmatoria; 
            b) la perdita del diritto all'acquisto  della  proprieta'
          dell'alloggio condotto, che deve essere  liberato  entro  i
          termini  di  cui  al  comma 13,  lettera  a),  fatto  salvo
          l'esercizio dell'eventuale diritto di prelazione  nei  casi
          previsti all' articolo 405, comma 13; 
            c) la perdita  del  diritto  all'acquisto  dell'usufrutto
          dell'alloggio condotto. Tale alloggio puo' essere mantenuto
          in conduzione previa corresponsione del canone  in  vigore,
          aggiornato  annualmente  in  base  agli  indici  ISTAT.  Il
          diritto  a  permanere  nella  conduzione  dell'alloggio  e'
          esercitabile  esclusivamente  dai  conduttori  di  cui   al
          comma 4, lettera b). 
            20. Il comando  competente,  di  cui  all'  articolo 312,
          comma 2, emette  ordinanza  di  recupero  forzoso  in  data
          immediatamente successiva a quella in cui  sorge  l'obbligo
          di  rilascio  dell'alloggio.  Lo  stesso  comando   dispone
          l'esecuzione dello sfratto anche in  pendenza  di  ricorso,
          nell'ipotesi in cui non sia stata concessa  la  sospensione
          dell'esecuzione   del   provvedimento   amministrativo   di
          sfratto,  adottato   con   le   modalita'   di   cui   all'
          articolo 333. 
            21. Sugli alloggi  trasferiti  con  l'applicazione  degli
          sconti di cui al comma 6 gli acquirenti non  possono  porre
          in atto atti  di  disposizione  prima  della  scadenza  del
          quinto anno dalla  data  di  acquisto.  Tale  vincolo  deve
          essere riportato in  apposita  clausola  del  contratto  di
          acquisto. In caso di violazione, il Ministero della  difesa
          applichera' al soggetto, con possibilita'  di  rivalsa  sul
          soggetto acquirente, una penale pari alla differenza tra il
          prezzo  pagato  e   la   valutazione   dell'alloggio   come
          determinata dalla  Direzione  d'intesa  con  l'Agenzia  del
          demanio.  Il  vincolo  e  la  determinazione  della  penale
          saranno riportati in apposita  clausola  nel  contratto  di
          compravendita.   I   proventi   derivanti   sono    versati
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai  sensi   dell'
          articolo 306, comma 3, del codice. » 
            "Art. 405 (Vendita con il sistema d'asta) 
            1. La Direzione pubblica, sul proprio sito internet,  con
          bando d'asta a rialzo, riservata al  personale  militare  e
          civile della Difesa  di  cui  all'  articolo 398,  comma 2,
          l'elenco  degli  alloggi  liberi,  quello  per  i  quali  i
          conduttori non hanno esercitato  il  diritto  di  cui  all'
          articolo 404, comma 1, e quello degli alloggi di  cui  all'
          articolo 404, comma 7. Le modalita'  di  svolgimento  e  di
          partecipazione  all'asta  sono  regolamentate,  oltre   che
          dall'avviso d'asta, dal  disciplinare  d'asta  e  dai  suoi
          allegati. 
            2. L'elenco di cui al comma 1, e' trasmesso in copia agli
          Stati maggiori delle  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri, al Segretariato generale della difesa/DNA,  al
          COCER  interforze  e  alle  organizzazioni  sindacali   dei
          dipendenti civili del Ministero della difesa. 
            3. Ogni alloggio inserito nell'elenco costituisce lotto a
          se' stante, e' ordinato per ente gestore e  nell'elenco  e'
          indicato l'oggetto della vendita costituente la  proprieta'
          o  la  nuda  proprieta'   dell'alloggio,   comprensiva   di
          eventuali  pertinenze  e  accessori,  con  indicazione  dei
          prezzi base determinati d'intesa con l'Agenzia del demanio,
          nonche' del nominativo del professionista esterno abilitato
          eventualmente incaricato. 
            4. Nell'ipotesi in cui l'alloggio posto  in  vendita  sia
          condotto da un utente rientrante nelle  previsioni  di  cui
          all'  articolo 404,   comma 14,   nel   bando   d'asta   e'
          specificato anche il canone mensile da corrispondere  e  la
          data di scadenza del contratto  di  locazione  che  decorre
          dalla data di adozione del decreto di trasferimento di  cui
          all' articolo 403, comma 3. 
            5. Gli Stati maggiori  assicurano  la  visibilita'  degli
          elenchi sui propri siti internet. 
            6. I comandi gestori, individuati nel bando  d'asta,  per
          un periodo di sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  dello
          stesso bando, disciplinano l'eventuale visita agli  alloggi
          di competenza da parte dei dipendenti del  Ministero  della
          difesa che ne facciano richiesta. 
            7. Il personale in servizio del Ministero  della  difesa,
          di   cui   all'    articolo 398,    comma 2,    interessato
          all'acquisto, deve far pervenire alla Direzione  ovvero  al
          professionista esterno abilitato eventualmente  incaricato,
          nei giorni indicati nell'avviso d'asta, un'offerta  segreta
          di  acquisto  corredata  della   documentazione   richiesta
          dall'amministrazione e da un deposito cauzionale pari al  5
          per cento del prezzo  base  di  vendita,  rilasciato  nelle
          forme previste dal disciplinare d'asta. 
            8. La  Direzione,  ovvero   il   professionista   esterno
          abilitato eventualmente incaricato: 
            a) aggiudica alla valida offerta di importo piu'  elevato
          e, in caso di parita' di valida  offerta  di  importo  piu'
          elevato, aggiudica al dipendente del Ministero con il  piu'
          basso  reddito   di   riferimento,   come   definito   all'
          articolo 404,  comma 9. Per  gli  alloggi   di   cui   all'
          articolo 404,  comma 7,  nel  caso  sussistano  diritti  di
          prelazione, l'aggiudicazione e' effettuata al termine della
          verifica dell'esercizio del diritto di prelazione da  parte
          del conduttore. L'offerta in prelazione  e'  comunicata  al
          conduttore entro dieci  giorni  lavorativi  dalla  data  di
          esperimento dell'asta e  contiene  il  prezzo  offerto  dal
          possibile aggiudicatario dell'alloggio,  le  condizioni  di
          vendita e le modalita' di esercizio dello stesso diritto; 
            b) comunica all'interessato, con raccomandata con  avviso
          di ricevimento l'aggiudicazione e il prezzo  definitivo  di
          vendita. 
            9. Il prezzo definitivo di vendita e' ottenuto applicando
          al prezzo di aggiudicazione dell'asta le riduzioni previste
          dall' articolo 404, comma 6, lettere da a) a  g).  Se  tale
          prezzo risulta inferiore a quello comunicato al conduttore,
          ai sensi dell' articolo 404,  comma 2,  lettera  a)  e  del
          comma 8, lettera a), al netto della riduzione di  prezzo  a
          questi spettante, il prezzo definitivo di vendita e'  fatto
          pari al prezzo offerto al conduttore. 
            10. Entro trenta giorni dalla  data  di  ricezione  della
          comunicazione  di  aggiudicazione  di   cui   al   comma 8,
          l'aggiudicatario dell'asta invia alla Direzione  ovvero  al
          professionista esterno abilitato eventualmente  incaricato,
          con  lettera raccomandata  con   avviso   di   ricevimento,
          l'accettazione del prezzo di  acquisto,  allegando  assegno
          circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria  o
          assicurativa rilasciata  dai  soggetti  abilitati  a  norma
          della legge n. 348 del  1982  e  successive  modificazioni,
          intestati al Ministero della difesa, a  titolo  di  caparra
          confirmatoria pari al 5 per cento del prezzo richiesto  per
          l'alienazione. 
            11. La  mancata  accettazione  di   acquisto   da   parte
          dell'avente diritto unitamente al mancato versamento  della
          caparra confirmatoria, nel  termine  perentorio  di  trenta
          giorni dalla data di ricezione della comunicazione  di  cui
          al comma 8, costituisce rinuncia all'acquisto dell'alloggio
          e perdita del deposito cauzionale, fatto salvo il  caso  di
          comprovata causa di forza maggiore. In quest'ultima ipotesi
          l'amministrazione fissa un nuovo termine. 
            12. La  Direzione  ovvero   il   professionista   esterno
          abilitato eventualmente incaricato,  nel  caso  di  cui  al
          comma 11,  aggiudica  alla   valida   offerta   piu'   alta
          successiva, presentata nell'asta e  assicura  l'alienazione
          con le modalita' di cui ai commi da 8 a 10, procedendo,  se
          necessario,  fino  a  esaurimento  di  tutte   le   offerte
          pervenute. 
            13. Per  gli  alloggi  rimasti  invenduti,  si  provvede,
          previa pubblicazione  dell'avviso  d'asta,  all'alienazione
          con asta pubblica estesa a terzi della proprieta'  o  della
          nuda proprieta' di tutti gli  alloggi  per  i  quali  siano
          andate  deserte  le  aste  o  le  stesse  non  siano  state
          aggiudicate  al  termine  delle   procedure   di   cui   al
          comma 12. Se, a seguito di  asta  deserta,  e'  fissato  un
          nuovo prezzo  base  piu'  basso  di  quello  comunicato  al
          conduttore nell'offerta di cui all' articolo 404,  comma 2,
          lettera  a),  o  di  cui  al  comma 8,   lettera   a),   e'
          riconosciuto in favore del medesimo conduttore  il  diritto
          di prelazione, da esercitarsi secondo le modalita' indicate
          all' articolo 404, comma 5." 
            Comma 376 
            - Si riporta il testo vigente dell'articolo 33 del citato
          decreto-legge n. 98 del 2011: 
            "Art. 33 (Disposizioni in materia di  valorizzazione  del
          patrimonio immobiliare) 
            1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          e' costituita una societa' di gestione del risparmio avente
          capitale sociale pari ad almeno  un  milione  di  euro  per
          l'anno  2012,  per  l'istituzione  di  uno  o  piu'   fondi
          d'investimento   al   fine   di   partecipare   in    fondi
          d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da
          regioni, provincie, comuni anche  in  forma  consorziata  o
          associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267,  ed  altri  enti  pubblici   ovvero   da   societa'
          interamente partecipate  dai  predetti  enti,  al  fine  di
          valorizzare o dismettere il proprio patrimonio  immobiliare
          disponibile. Per  le  stesse  finalita'  di  cui  al  primo
          periodo e' autorizzata la spesa di 6 milioni  di  euro  per
          l'anno 2013. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo
          ad ogni adempimento di legge. Il capitale della societa' di
          gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente
          comma e' detenuto interamente dal Ministero dell'economia e
          delle finanze, fatto salvo quanto previsto  dal  successivo
          comma 8-bis. I fondi istituiti dalla societa'  di  gestione
          del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle
          finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante  la
          sottoscrizione di quote da questi ultimi  offerte  su  base
          competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
          la  liquidita'  necessaria  per  la   realizzazione   degli
          interventi  di  valorizzazione.  I  fondi  istituiti  dalla
          societa' di gestione del risparmio costituita dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del  presente  comma
          investono anche direttamente al fine di acquisire  immobili
          in locazione passiva alle  pubbliche  amministrazioni.  Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono   essere   stabilite   le   modalita'   di
          partecipazione del  suddetto  fondo  a  fondi  titolari  di
          diritti di concessione o  d'uso  su  beni  indisponibili  e
          demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
          o in parte il bene oggetto della concessione. 
            2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi o
          partecipati da regioni, provincie, comuni  anche  in  forma
          consorziata o associata ai sensi  del  decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da
          societa' interamente  partecipate  dai  predetti  enti,  ai
          sensi  del  comma 1  possono  essere  apportati  a   fronte
          dell'emissione  di  quote  del   fondo   medesimo,   ovvero
          trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari,  con
          le procedure dell'articolo 58 del  decreto-legge  25 giugno
          2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti  ai  sensi
          del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti
          o trasferimenti devono avvenire sulla base di  progetti  di
          utilizzo  o  di  valorizzazione  approvati   con   delibera
          dell'organo di governo  dell'ente,  previo  esperimento  di
          procedure di  selezione  della  Societa'  di  gestione  del
          risparmio tramite procedure di evidenza  pubblica.  Possono
          presentare  proposte  di  valorizzazione   anche   soggetti
          privati secondo le modalita' di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
          base  di  quanto  previsto  dall'articolo 3,  comma 3,  del
          decreto  legislativo  28 maggio  2010,  n. 85,  la  domanda
          prevista dal comma 4, dell'articolo 3  del  citato  decreto
          legislativo puo'  essere  motivata  dal  trasferimento  dei
          predetti beni  ai  fondi  di  cui  al  presente  comma.  E'
          abrogato l'articolo 6  del  decreto  legislativo  28 maggio
          2010, n. 85. I soggetti  indicati  all'articolo 4,  comma 1
          del decreto-legge 25 settembre  2001,  n. 351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  23 novembre  2001,  n. 410,
          possono apportare beni ai suddetti fondi. 
            3. L'investimento nei fondi di cui ai commi  1,  8-ter  e
          8-quater, e' compatibile con  le  vigenti  disposizioni  in
          materia di attivita' di copertura  delle  riserve  tecniche
          delle  compagnie  di  assicurazione  di  cui   al   decreto
          legislativo   7 settembre   2005,   n. 209   e   successive
          modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e  148  del
          1996 e n. 36 del  2011,  e  successive  modificazioni,  nei
          limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
          del  piano  di  impiego  dei  fondi  disponibili   previsto
          dall'articolo 65 della legge 30 aprile  1969,  n. 153,  per
          gli enti pubblici, di natura assicurativa o  previdenziale,
          per  gli  anni  2012,  2013  e  2014  e'   destinato   alla
          sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al  comma 1. Il
          venti per cento del piano di impiego di cui  al  precedente
          periodo e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014,  alla
          sottoscrizione delle quote dei fondi di cui  ai  successivi
          commi 8-ter e  8-quater.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,
          secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
          decreto-legge  10 febbraio  2009,  n. 5,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  9 aprile  2009,  n. 33,  puo'
          partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater. 
            4. La  destinazione  funzionale  dei  beni   oggetto   di
          conferimento o trasferimento ai fondi di cui  ai  commi  2,
          8-ter  e  8-quater  puo'  essere  conseguita  mediante   il
          procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
          previste dalla legislazione regionale. Il  procedimento  si
          conclude entro il termine perentorio di  180  giorni  dalla
          data della delibera con cui viene promossa la  costituzione
          dei fondi.  Con  la  medesima  procedura  si  procede  alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui  ai
          commi 2, 8-ter e 8-quater e'  sospensivamente  condizionato
          al  completamento   delle   procedure   amministrative   di
          valorizzazione e di  regolarizzazione.  Fino  a  quando  la
          valorizzazione  dei  beni  trasferiti  al  fondo  non   sia
          completata,  secondo  le   valutazioni   effettuate   dalla
          relativa societa' di gestione  del  risparmio,  i  soggetti
          apportanti non possono alienare la maggioranza delle  quote
          del fondo. A  seguito  dell'apporto  ai  fondi  di  cui  al
          comma 8-ter   da   parte   degli   Enti   territoriali   e'
          riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari
          almeno al 70 per cento del valore di apporto  dei  beni  in
          quote del  fondo;  compatibilmente  con  la  pianificazione
          economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla  societa'  di
          gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte
          del valore e' corrisposta in denaro. 
            5. Per gli immobili sottoposti alle norme  di  tutela  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante
          Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
          articoli 12 e 112 del citato decreto  legislativo,  nonche'
          l'articolo 5, comma 5, del  decreto  legislativo  28 maggio
          2010, n. 85. 
            6. All'articolo 58  del  decreto-legge  25 giugno   2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, dopo il  comma 9  e'  aggiunto  il  seguente:
          "9-bis. In caso di conferimento  a  fondi  di  investimento
          immobiliare dei beni  inseriti  negli  elenchi  di  cui  al
          comma 1, la  destinazione  funzionale  prevista  dal  piano
          delle alienazioni e delle valorizzazioni,  se  in  variante
          rispetto alle previsioni urbanistiche ed  edilizie  vigenti
          ed  in  itinere,  puo'  essere   conseguita   mediante   il
          procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
          previste dalla legislazione regionale. Il  procedimento  si
          conclude  entro  il  termine  perentorio  di   180   giorni
          dall'apporto o dalla cessione sotto pena  di  retrocessione
          del bene all'ente locale.  Con  la  medesima  procedura  si
          procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli
          immobili conferiti." 
            7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai
          sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni di
          cui ai commi  10  e  11  dell'articolo 14-bis  della  legge
          25 gennaio 1994, n. 86,  e  gli  articoli  1,  3  e  4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001,  n. 351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
            8. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto la  societa'  Patrimonio  dello  Stato
          s.p.a. e' sciolta  ed  e'  posta  in  liquidazione  con  le
          modalita' previste dal codice civile. 
            8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di  gestione  del
          risparmio costituita dal Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze possono  acquistare  immobili  ad  uso  ufficio  di
          proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
          o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
          di proprieta' dei medesimi enti di cui  sia  completato  il
          processo di  valorizzazione  edilizio-urbanistico,  qualora
          inseriti  in  programmi  di  valorizzazione,   recupero   e
          sviluppo  del  territorio.  Le  azioni  della  societa'  di
          gestione del risparmio di cui  al  comma 1  possono  essere
          trasferite, mediante decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia  del  demanio.
          Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
          rapporti fra la societa' di gestione di cui  al  comma 1  e
          l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
          presente articolo dall'Agenzia  del  demanio,  quest'ultima
          utilizza parte delle  risorse  appostate  sul  capitolo  di
          spesa n. 7754  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
          periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre
          2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio  per
          l'individuazione o l'eventuale costituzione della  societa'
          di  gestione  del  risparmio  o  delle  societa',  per   il
          collocamento delle quote del fondo  o  delle  azioni  della
          societa',   nonche'   per   tutte   le   attivita',   anche
          propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al  presente
          articolo. 
            8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione  del  debito
          pubblico  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1, promuove, con le modalita' di  cui  all'articolo 4
          del decreto-legge 25 settembre  2001,  n. 351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
          costituzione di uno  o  piu'  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare, a  cui  trasferire  o  conferire  immobili  di
          proprieta'  dello  Stato  non  utilizzati   per   finalita'
          istituzionali,  nonche'  diritti  reali   immobiliari.   Le
          risorse derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  al  Fondo  per
          l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato,  e   destinate   al
          pagamento dei debiti dello Stato;  a  tale  ultimo  fine  i
          corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo  speciale
          per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
          al Fondo speciale per la reiscrizione dei  residui  perenti
          in conto capitale, ovvero  possono  essere  utilizzati  per
          incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
          lettera  b),  del  decreto-legge  24 gennaio  2012,   n. 1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  24 marzo  2012,
          n. 27. Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, si provvede alla determinazione delle  percentuali
          di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
          societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
          Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
          a tali fondi di  immobili  di  proprieta'.  I  decreti  del
          Ministro   dell'economia   e   delle   finanze    di    cui
          all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre  2001,
          n. 351,   disciplinano,   altresi',   le    modalita'    di
          concertazione con  le  competenti  strutture  tecniche  dei
          diversi livelli di  governo  territoriale  interessati.  Ai
          fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche
          i soggetti di cui al comma 2 con le modalita' ivi previste,
          ovvero  con  apposita  deliberazione  adottata  secondo  le
          procedure  di   cui   all'articolo 58   del   decreto-legge
          25 giugno  2008,  n. 112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6 agosto  2008,  n. 133,  anche   in   deroga
          all'obbligo  di  allegare  il  piano  delle  alienazioni  e
          valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera  deve
          indicare espressamente  le  destinazioni  urbanistiche  non
          compatibili con le strategie di trasformazione  urbana.  La
          totalita' delle risorse rivenienti dalla valorizzazione  ed
          alienazione degli immobili di proprieta'  delle  Regioni  e
          degli Enti locali trasferiti ai fondi di  cui  al  presente
          comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente  e,
          solo in  assenza  del  debito,  o  comunque  per  la  parte
          eventualmente eccedente, a spese di investimento. 
            8-quater.  Per  le   medesime   finalita'   di   cui   al
          comma 8-ter, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1,  promuove,  altresi',  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001, n. 410, uno  o  piu'  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
          comma 4, gli immobili di proprieta' dello  Stato  non  piu'
          utilizzati  dal  Ministero  della  difesa   per   finalita'
          istituzionali e  suscettibili  di  valorizzazione,  nonche'
          diritti reali immobiliari.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del  demanio,  da
          emanarsi il primo entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore delle presenti disposizioni, sono individuati  tutti
          i  beni  di  proprieta'  statale  assegnati   al   medesimo
          Dicastero e  non  utilizzati  dallo  stesso  per  finalita'
          istituzionali. L'inserimento degli  immobili  nei  predetti
          decreti ne determina  la  classificazione  come  patrimonio
          disponibile  dello  Stato.  A  decorrere  dalla   data   di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati  decreti,
          l'Agenzia   del   demanio    avvia    le    procedure    di
          regolarizzazione e  valorizzazione  previste  dal  presente
          articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni
          suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero  sono
          attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
          dei fondi  a  cura  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  in  misura  del  30  per  cento,  con  prioritaria
          destinazione    alla    razionalizzazione    del    settore
          infrastrutturale,  ad  esclusione  di   spese   di   natura
          ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, su  indicazione  dell'Agenzia  del  demanio,  sono
          assegnate una  parte  delle  restanti  quote  dello  stesso
          Ministero, nella misura massima del 25 per cento  e  minima
          del 10 per  cento  delle  stesse,  agli  Enti  territoriali
          interessati dalle procedure di cui al  presente  comma;  le
          risorse  rivenienti  dalla  cessione  delle   stesse   sono
          destinate alla riduzione del debito dell'Ente  e,  solo  in
          assenza del debito, o comunque per la  parte  eventualmente
          eccedente, a spese di investimento.  Le  risorse  derivanti
          dalla cessione delle quote del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sono versate all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate al  Fondo  per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato, e destinate al  pagamento  dei  debiti
          dello Stato; a tale ultimo  fine  i  corrispettivi  possono
          essere riassegnati al Fondo speciale per  reiscrizione  dei
          residui perenti delle spese correnti e  al  Fondo  speciale
          per la reiscrizione dei residui perenti in conto  capitale,
          ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
          stabilito  dall'articolo 35,  comma 1,  lettera   b),   del
          decreto-legge  24 gennaio  2012,  n. 1,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24 marzo   2012,   n. 27. Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si
          provvede alla determinazione delle percentuali  di  riparto
          tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
          individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
          al secondo periodo del presente comma, non suscettibili  di
          conferimento ai fondi di  cui  al  presente  comma  o  agli
          strumenti previsti  dall'articolo 33-bis,  rientrano  nella
          disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
          alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
          vigenti;  l'Agenzia  puo'  avvalersi,  a  tali  fini,   del
          supporto  tecnico  specialistico  della   societa'   Difesa
          Servizi Spa, sulla base di apposita  convenzione  a  titolo
          gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
          applicano comunque le disposizioni  di  cui  all'articolo 4
          del decreto-legge 6 luglio  2012,  n. 95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  2012,   n. 135,   e
          successive modificazioni, limitatamente ai commi 4,  5,  9,
          10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della  difesa
          tutti gli obblighi di custodia degli  immobili  individuati
          con  i  predetti  decreti,  fino  al  conferimento   o   al
          trasferimento degli stessi ai  fondi  di  cui  al  presente
          comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna  dei  medesimi
          all'Agenzia del  demanio.  La  predetta  riconsegna  e'  da
          effettuarsi  gradualmente  e  d'intesa  con  l'Agenzia  del
          demanio,  a  far  data  dal  centoventesimo  giorno   dalla
          pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  dei  relativi  decreti
          individuativi. 
            8-quinquies.  In  deroga  alla  normativa  vigente,   con
          provvedimenti  dell'Agenzia   del   demanio   e'   disposto
          d'ufficio, laddove  necessario,  sulla  base  di  elaborati
          planimetrici   in   possesso,   l'accatastamento    o    la
          regolarizzazione catastale  degli  immobili  di  proprieta'
          dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
          della  difesa.  A  seguito  dell'emanazione  dei   predetti
          provvedimenti, la competente Agenzia fiscale  procede  alle
          conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In  caso  di
          dismissione  degli  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,
          eventuali   regolarizzazioni   catastali   possono   essere
          eseguite,   anche   successivamente   agli   atti   o    ai
          provvedimenti di trasferimento, a  cura  degli  acquirenti.
          Tutte le attivita' rese  in  favore  delle  Amministrazioni
          dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente  articolo  e
          del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima
          a titolo oneroso sulla base di specifiche  convenzioni  con
          le parti interessate. 
            8-sexies. I decreti di  cui  al  presente  articolo  sono
          soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti." 
            Comma 377 
            -  Il   testo   vigente   dell'articolo 33   del   citato
          decreto-legge n. 98 del 2011 e'  riportato  nelle  note  al
          comma 376 della presente legge. 
            Comma 378 
            L'articolo 1095 del citato decreto lgv. n. 66  del  2010,
          abrogato dalla presente legge, recava: 
            « Art. 1095 Attribuzione del grado di vertice per  alcuni
          ruoli » . 
            Comma 379 
            - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 2190  del
          citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
            "Art. 2190 (Unita' produttive e industriali  dell'Agenzia
          industrie difesa) 
            1. I contributi a favore dell'Agenzia  industrie  difesa,
          di cui all'articolo 559, sono determinati per gli  importi,
          rispettivamente, di euro  5.500.000  nell'anno  2012,  euro
          3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014; a
          decorrere  dall'anno  2015  i  suddetti   contributi   sono
          soppressi. Qualora il processo di risanamento delle  unita'
          produttive di cui all'articolo 48, comma 1, non  risultasse
          conseguito con il bilancio  2014  per  il  complesso  delle
          unita' produttive, ovvero il bilancio di esercizio  a  tale
          data non fosse presentato al  Ministero  della  difesa,  si
          procede alla liquidazione, ai sensi della legge  4 dicembre
          1956, n. 1404, di quelle unita' che non hanno conseguito la
          capacita' di operare secondo criteri di economica  gestione
          e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la  gestione
          unitaria  delle  sole  unita'  che  hanno  raggiunto   tale
          capacita', anche mediante la costituzione  di  societa'  di
          servizi. 
            2. L'articolo 144  del   regolamento   cessa   di   avere
          efficacia a decorrere  dalla  data  di  eventuale  chiusura
          ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli  enti
          dipendenti dal Segretariato generale della difesa di cui al
          medesimo articolo. 
            3. L'Agenzia industrie difesa e' autorizzata a  prorogare
          i  contratti  di   cui   all'articolo 143,   comma 3,   del
          regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre
          2014 e, in ogni caso,  entro  i  limiti  della  spesa  gia'
          sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia  di  contratti,
          ridotta per gli anni 2012, 2013  e  2014,  rispettivamente,
          del dieci per cento, del venti per cento e del  trenta  per
          cento." 
            - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 143  del
          citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  15 marzo
          2010, n. 90. 
            "Art. 143 (Personale dell'Agenzia) 
            1. L'organico definitivo dell'Agenzia e' determinato  con
          decreto  del  Ministro,  su  proposta  del  direttore,   in
          coerenza  con  le  previsioni  contenute   nei   piani   di
          ristrutturazione delle unita'. 
            2. Alla copertura dell'organico si  provvede,  a  regime,
          mediante  le  ordinarie  forme  di  reclutamento  ai  sensi
          dell'articolo 9,   comma 1,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo  30 luglio   1999,   n. 300;   l'agenzia   puo'
          avvalersi,  sulla  base  di  una  previa   verifica   delle
          specifiche esigenze, di personale militare in posizione  di
          comando. 
            3. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a particolari  e
          motivate esigenze, cui  non  si  puo'  far  fronte  con  il
          personale  in  servizio,  e   nell'ambito   delle   proprie
          disponibilita' finanziarie, personale tecnico  o  altamente
          qualificato, con contratti a tempo determinato  di  diritto
          privato, previa procedura di  valutazione  comparativa  che
          accerti il  possesso  di  un'adeguata  professionalita'  in
          relazione  alle  funzioni  da  esercitare,  desumibile   da
          specifici e analitici curricula culturali e professionali. 
            4. L'inquadramento  definitivo  del   personale   avviene
          nell'ambito dell'organico determinato ai sensi del comma 1. 
            5. Il personale di cui al comma 1  che  non  ha  ottenuto
          l'inquadramento definitivo e' restituito al Ministero della
          difesa, anche per l'eventuale applicazione delle  procedure
          previste dagli articoli 33 e  34  del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165. Il servizio  prestato  dal  predetto
          personale  presso  l'agenzia  e'  equiparato  a  tutti  gli
          effetti al servizio  prestato  presso  il  Ministero  della
          difesa. 
            6. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia
          continua  a  essere  mantenuto  l'inquadramento  per  aree,
          posizione  economica  e  profilo  in  godimento  sino  alla
          stipula  del  contratto  integrativo  collettivo   di   cui
          all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo  30 luglio
          1999, n. 300. Tale contratto non si  applica  al  personale
          delle  unita'  trasformate  in  societa'  per   azioni,   a
          decorrere dal momento della trasformazione." 
            - Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 94
          del 23 aprile 2014, reca. "Rideterminazione delle dotazioni
          organiche   del   personale   del    Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro e dell'Agenzia industrie difesa,
          in attuazione dell'articolo 2  del  decreto-legge  6 luglio
          2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          7 agosto 2012, n. 135". 
            Comma 380 
            Si riporta il testo dell'articolo 535, del citato decreto
          legislativo 15 marzo 2010,  n. 66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "Art. 535 (Difesa Servizi spa) 
            E' costituita la societa' per azioni  denominata  «Difesa
          Servizi spa»,  ai  fini  dello  svolgimento  dell'attivita'
          negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili,  servizi
          e  connesse   prestazioni   strettamente   correlate   allo
          svolgimento dei compiti istituzionali  dell'Amministrazione
          della difesa e  non  direttamente  correlate  all'attivita'
          operativa delle Forze armate, da  individuare  con  decreto
          del Ministro della  difesa  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  ai  fini  dell'
          articolo 7 della legge 24 dicembre  1985,  n. 808,  nonche'
          delle attivita' di  valorizzazione  e  di  gestione,  fatta
          eccezione  per  quelle  di  alienazione,   degli   immobili
          militari, da realizzare anche attraverso accordi con  altri
          soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione.  Le
          citate   attivita'   negoziali   sono   svolte   attraverso
          l'utilizzo  integrale   delle   risorse   acquisite   dalla
          societa',  attraverso  la  gestione  economica   dei   beni
          dell'Amministrazione della difesa e  dei  servizi  da  essa
          resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto  a  quelle
          iscritte nello stato di previsione del dicastero. 
            2. La societa' e' posta sotto la vigilanza  del  Ministro
          della difesa e ha sede in Roma. Il capitale  sociale  della
          societa' e' stabilito in euro 1  milione,  e  i  successivi
          eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto
          del  Ministro  della  difesa,  che   esercita   i   diritti
          dell'azionista. Le azioni della societa'  sono  interamente
          sottoscritte dal  Ministero  della  difesa  e  non  possono
          formare oggetto di diritti a favore di terzi.  La  societa'
          opera  secondo  gli  indirizzi  strategici  e  i  programmi
          stabiliti con decreto del medesimo Ministero,  di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
            3. La societa' ha a oggetto la prestazione di  servizi  e
          l'espletamento  di  attivita'  strumentali  e  di  supporto
          tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della
          difesa per  lo  svolgimento  di  compiti  istituzionali  di
          quest'ultima. L'oggetto  sociale,  riguardante  l'attivita'
          negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili,  servizi
          e connesse  prestazioni,  e'  strettamente  correlato  allo
          svolgimento  dei   compiti   istituzionali   del   comparto
          sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le
          Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza  ai
          sensi dell' articolo 33 del codice dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di
          centrale di committenza possono essere svolte anche per  le
          altre  Forze  di  polizia,  previa  stipula   di   apposite
          convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa'
          puo'  altresi'  esercitare  ogni   attivita'   strumentale,
          connessa o accessoria ai suoi  compiti  istituzionali,  nel
          rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia
          di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico. 
            4. La societa', nell'espletare le funzioni di centrale di
          committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualita'  delle
          convenzioni di cui all' articolo 26, comma 1,  della  legge
          23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,  come
          limiti  massimi  per   l'acquisto   di   beni   e   servizi
          comparabili. 
            5. Lo  statuto  disciplinante  il  funzionamento  interno
          della societa' e' approvato con decreto del Ministro  della
          difesa, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze.  E'  ammessa  la  delega  dei  poteri  dell'organo
          amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto
          sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione
          e del collegio sindacale per il primo periodo di durata  in
          carica. I membri del consiglio di  amministrazione  possono
          essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze  armate
          in  servizio  permanente.  Le  successive  modifiche   allo
          statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per
          i successivi periodi sono deliberate  a  norma  del  codice
          civile ed entrano in  vigore  a  seguito  dell'approvazione
          delle stesse con decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 
            6. Lo statuto prevede: 
            a)  il  divieto  esplicito  di  cedere  le  azioni  o  di
          costituire su di esse diritti a favore di terzi; 
            b)  la  nomina  da  parte  del  Ministro   della   difesa
          dell'intero consiglio di amministrazione e il  suo  assenso
          alla nomina dei dirigenti; 
            c) le modalita' per l'esercizio del  «controllo  analogo»
          sulla societa',  nel  rispetto  dei  principi  del  diritto
          europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria; 
            d) le modalita' per l'esercizio dei poteri di indirizzo e
          controllo sulla politica aziendale; 
            e) l'obbligo dell'esercizio dell'attivita' societaria  in
          maniera prevalente in favore del Ministero della difesa; 
            f) il divieto di chiedere la quotazione  in  borsa  o  al
          mercato ristretto. 
            7. La pubblicazione del  decreto  di  approvazione  dello
          statuto  nella  Gazzetta  Ufficiale   tiene   luogo   degli
          adempimenti  in  materia  di  costituzione  delle  societa'
          previsti dalla normativa vigente. 
            8. Gli  utili  netti  della  societa'  sono  destinati  a
          riserva,  se   non   altrimenti   determinato   dall'organo
          amministrativo della  societa'  previa  autorizzazione  del
          Ministero vigilante. 
            9. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge. 
            10. Il rapporto di lavoro del personale dipendente  della
          societa' e' disciplinato dalle norme di diritto  privato  e
          dalla  contrattazione  collettiva.  In  deroga   a   quanto
          previsto dal  comma 9  dell'  articolo 23-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la  societa'  si  avvale
          anche del personale militare e civile del  Ministero  della
          difesa, anche di livello non dirigenziale, in  possesso  di
          specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale,
          da impiegare secondo le  modalita'  previste  dallo  stesso
          articolo. » . 
            Comma 381 
            -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 1   del
          decreto-legge  13 agosto  2011,  n. 138,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14 settembre  2011,   n. 148,
          recante: "Ulteriori misure urgenti per  la  stabilizzazione
          finanziaria e per lo sviluppo": 
            "Art. 1  (Disposizioni  per  la  riduzione  della   spesa
          pubblica) 
            01. Al fine di consentire alle  amministrazioni  centrali
          di pervenire  ad  una  progressiva  riduzione  della  spesa
          corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli  anni
          2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che  si
          rendono disponibili in base  all'articolo 01  del  presente
          decreto, le spese di funzionamento relative  alle  missioni
          di   spesa   di    ciascun    Ministero    sono    ridotte,
          rispettivamente, fino all'1  per  cento  per  ciascun  anno
          rispetto alle  spese  risultanti  dal  bilancio  consuntivo
          relativo all'anno 2010 e  le  dotazioni  finanziarie  delle
          missioni di spesa  di  ciascun  Ministero,  previste  dalla
          legge di bilancio, relative agli interventi,  sono  ridotte
          fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista  dal
          periodo  precedente,  per  gli  stessi  anni  le  dotazioni
          finanziarie per le missioni di spesa per ciascun  Ministero
          previste dalla  legge  di  bilancio,  relative  agli  oneri
          comuni di parte corrente e di conto capitale, sono  ridotte
          fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli
          anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello
          Stato puo' aumentare in termini nominali, in ciascun  anno,
          rispetto   alla   spesa   corrispondente   registrata   nel
          rendiconto dell'anno precedente,  di  una  percentuale  non
          superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL  previsto
          dal Documento di economia e finanza di cui  all'articolo 10
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato  nella
          apposita risoluzione parlamentare. 
            02. Al solo  scopo  di  consentire  alle  amministrazioni
          centrali di  pervenire  al  conseguimento  degli  obiettivi
          fissati al comma 01, in deroga alle  norme  in  materia  di
          flessibilita'   di   cui   all'articolo 23   della    legge
          31 dicembre  2009,  n. 196,  limitatamente  al  quinquennio
          2012-2016,  nel  rispetto  dell'invarianza  dei  saldi   di
          finanza pubblica, possono essere  rimodulate  le  dotazioni
          finanziarie  di   ciascuno   stato   di   previsione,   con
          riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7,
          della medesima  legge  n. 196  del  2009. La  misura  della
          variazione  deve  essere  tale  da  non   pregiudicare   il
          conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme
          sostanziali e, comunque, non puo' essere  superiore  al  20
          per  cento  delle  risorse   finanziarie   complessivamente
          stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa
          di fattore legislativo, e non  superiore  al  5  per  cento
          qualora siano interessate le spese di cui  all'articolo 21,
          comma 6, della citata legge n. 196 del 2009. La  variazione
          e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso
          l'utilizzo degli stanziamenti di spesa  in  conto  capitale
          per finanziare spese correnti. Gli schemi  dei  decreti  di
          cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento  per
          l'espressione del parere delle Commissioni  competenti  per
          materia e per i profili di carattere finanziario. I  pareri
          devono essere espressi entro quindici giorni dalla data  di
          trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza  che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, i decreti possono essere adottati. E'  abrogato
          il comma 14  dell'articolo 10  del  decreto-legge  6 luglio
          2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          15 luglio 2011, n. 111. 
            03. Il Governo adotta misure intese a  consentire  che  i
          provvedimenti attuativi di cui  alla  legge  4 marzo  2009,
          n. 15, per  ogni  anno  del  triennio  producano  effettivi
          risparmi di spesa. 
            1. In anticipazione della  riforma  volta  ad  introdurre
          nella Costituzione la regola del pareggio di  bilancio,  si
          applicano le disposizioni di cui al  presente  titolo.  Gli
          importi indicati nella tabella di  cui  all'allegato  C  al
          decreto-legge  6 luglio   2011,   n. 98,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce
          «indebitamento netto», riga «totale», per gli anni  2012  e
          2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000  milioni
          di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri,  da  emanare  su  proposta  del
          Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   entro   il
          25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra  i
          Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti  importi  nella
          voce «saldo netto da finanziare». 
            2. All'articolo 10,  comma 1,  del  citato  decreto-legge
          n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del  2011,  sono
          soppresse le parole: «e, limitatamente  all'anno  2012,  il
          fondo per le aree sottoutilizzate». Al comma 4 del predetto
          articolo 10,  dopo  il  primo  periodo,  e'   inserito   il
          seguente: «Le proposte di riduzione  non  possono  comunque
          riguardare  le  risorse   destinate   alla   programmazione
          regionale   nell'ambito   del    Fondo    per    le    aree
          sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l'obbligo di  cui
          all'articolo 21, comma 13, della  legge  31 dicembre  2009,
          n. 196». 
            3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6 agosto  2008,   n. 133,   e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal predetto  articolo 74  e
          dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
          2009, n. 194,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge
          26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'
          indicate  nell'articolo 41,  comma 10,  del   decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
            a) ad apportare, entro  il  31 marzo  2012,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito   dell'applicazione   del   predetto    articolo 2,
          comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
            b) alla rideterminazione delle  dotazioni  organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009. 
            4. Alle  amministrazioni  che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto
          comunque divieto,  a  decorrere  dalla  predetta  data,  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto; continuano ad essere  esclusi  dal
          predetto  divieto  gli   incarichi   conferiti   ai   sensi
          dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  Fino
          all'emanazione dei  provvedimenti  di  cui  al  comma 3  le
          dotazioni organiche sono  provvisoriamente  individuate  in
          misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto; sono fatte
          salve le procedure concorsuali e di  mobilita'  nonche'  di
          conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19,  commi
          5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001  avviate
          alla predetta data. 
            5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e  4  il
          personale  amministrativo  operante   presso   gli   uffici
          giudiziari, la Presidenza del Consiglio,  le  Autorita'  di
          bacino  di  rilievo  nazionale,  il  Corpo  della   polizia
          penitenziaria,  i  magistrati,   l'Agenzia   italiana   del
          farmaco, nei limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente,
          nonche' le strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze
          armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e  quelle
          del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
          decreto legislativo n. 165  del  2001. Continua  a  trovare
          applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo  periodo  del
          decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
          30 luglio   2010,   n. 122. Restano   ferme   le    vigenti
          disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. 
            6. All'articolo 40 del  citato  decreto-legge  n. 98  del
          2011 convertito con legge n. 111 del 2011,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
            a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno
          2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno  2014",  sono
          sostituite dalle seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012
          e del  20  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2013";  nel
          medesimo comma, in fine, e' aggiunto il  seguente  periodo:
          "Al fine di garantire gli  effetti  finanziari  di  cui  al
          comma 1-quater,  in  alternativa,  anche   parziale,   alla
          riduzione di cui al primo periodo,  puo'  essere  disposta,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  la
          rimodulazione  delle  aliquote  delle  imposte   indirette,
          inclusa l'accisa."; 
            b)  al  comma 1-quater,   primo   periodo,   le   parole:
          "30 settembre  2013",  sono  sostituite   dalle   seguenti:
          "30 settembre 2012"; nel medesimo periodo, le parole:  "per
          l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti:  "per  l'anno
          2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013". 
            7. All'articolo 10, comma 12,  del  citato  decreto-legge
          n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          n. 111 del 2011, dopo il  primo  periodo,  e'  inserito  il
          seguente: «Nella ipotesi prevista  dal  primo  periodo  del
          presente comma ovvero nel caso in cui non siano  assicurati
          gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del  comma 2,
          con  le  modalita'  previste  dal  citato   primo   periodo
          l'amministrazione competente dispone,  nel  rispetto  degli
          equilibri di bilancio  pluriennale,  su  comunicazione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della
          retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili  nella
          misura del 30 per cento». 
            8. All'articolo 20,  comma 5,  del  citato  decreto-legge
          n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del  2011,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
            a)  nell'alinea,  le  parole:  "per  gli  anni   2013   e
          successivi", sono sostituite dalle seguenti: "per gli  anni
          2012 e successivi"; 
            b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni  di  euro
          per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima  lettera,
          le parole: "a decorrere dall'anno  2014",  sono  sostituite
          dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; 
            c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di euro
          per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima  lettera,
          le parole: "a decorrere dall'anno  2014",  sono  sostituite
          dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; 
            d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni  di  euro
          per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per  700
          milioni di euro per l'anno 2012"; nella  medesima  lettera,
          le parole: "a decorrere dall'anno  2014",  sono  sostituite
          dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013"; 
            e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di euro
          per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per 1.700
          milioni di euro per l'anno 2012"; nella  medesima  lettera,
          le parole: "a decorrere dall'anno  2014",  sono  sostituite
          dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013". 
            9. All'articolo 20, del citato  decreto-legge  n. 98  del
          2011 convertito con legge n. 111 del 2011,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
            a) al comma 2, le parole: «a decorrere  dall'anno  2013»,
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
          2012»; 
            b) al comma 3, le parole: «a decorrere  dall'anno  2013»,
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
          2012»; nel medesimo comma, il secondo periodo e' soppresso;
          nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire  le  parole
          «di cui ai primi due periodi» con le seguenti: «di  cui  al
          primo periodo». 
            10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011,
          n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) al comma 1, primo periodo,  le  parole:  "A  decorrere
          dall'anno  2013",  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "A
          decorrere dall'anno 2012"; 
            b) al comma 1, lettera a), le parole: "per l'anno  2013",
          sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013"; 
            c) al comma 2, le parole:  "Fino  al  31 dicembre  2012",
          sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011". 
            11. La sospensione di cui  all'articolo 1,  comma 7,  del
          decreto-legge  27 maggio  2008,  n. 93,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla   legge   24 luglio   2008,   n. 126,
          confermata   dall'articolo 1,   comma 123,   della    legge
          13 dicembre 2010,  n. 220,  non  si  applica,  a  decorrere
          dall'anno 2012, con  riferimento  all'addizionale  comunale
          all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  di  cui  al
          decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E'  abrogato
          l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n. 23;
          sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella
          vigenza  del   predetto   articolo 5. Per   assicurare   la
          razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e  la
          salvaguardia dei criteri di progressivita' cui  il  sistema
          medesimo e' informato, i comuni possono stabilire  aliquote
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche  utilizzando  esclusivamente  gli   stessi
          scaglioni di reddito stabiliti, ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche,  dalla  legge  statale,  nel
          rispetto del principio di progressivita'. Resta  fermo  che
          la   soglia   di   esenzione   di   cui   al    comma 3-bis
          dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre  1998,
          n. 360, e' stabilita unicamente in ragione del possesso  di
          specifici requisiti reddituali e deve  essere  intesa  come
          limite di reddito  al  di  sotto  del  quale  l'addizionale
          comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche  non
          e' dovuta e, nel caso di superamento del  suddetto  limite,
          la stessa si applica al reddito complessivo. 
            12. L'importo della  manovra  prevista  dal  comma 8  per
          l'anno 2012 e' complessivamente ridotto di un importo  fino
          alla   totalita'   delle    maggiori    entrate    previste
          dall'articolo 7, comma 6, in considerazione  dell'effettiva
          applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del  presente
          decreto.  La  riduzione  e'  distribuita  tra  i   comparti
          interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle
          regioni a statuto  ordinario,  370  milioni  di  euro  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro  alle  province  e
          520 milioni di euro ai comuni con popolazione  superiore  a
          5.000 abitanti. La soppressione della misura della  tariffa
          per gli  atti  soggetti  ad  IVA  di  cui  all'articolo 17,
          comma 6, del  decreto  legislativo  6 maggio  2011,  n. 68,
          nella tabella allegata al decreto ministeriale  27 novembre
          1998,  n. 435,  recante  «Regolamento  recante   norme   di
          attuazione   dell'articolo 56,   comma 11,    del    D.Lgs.
          15 dicembre  1997,  n. 446,  per  la  determinazione  delle
          misure  dell'imposta  provinciale  di   trascrizione»,   ha
          efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, anche in assenza
          del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  di
          cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo
          n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad  IVA,  le  misure
          dell'imposta  provinciale  di  trascrizione  sono  pertanto
          determinate  secondo  quanto  previsto  per  gli  atti  non
          soggetti ad IVA. Le province, a  decorrere  dalla  medesima
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  percepiscono  le   somme   dell'imposta
          provinciale   di   trascrizione    conseguentemente    loro
          spettanti. 
            12-bis. Al fine  di  incentivare  la  partecipazione  dei
          comuni all'attivita' di accertamento  tributario,  per  gli
          anni 2012, 2013 e 2014, la  quota  di  cui  all'articolo 2,
          comma 10, lettera  b),  del  decreto  legislativo  14 marzo
          2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento. 
            12-ter.  Al  fine   di   rafforzare   gli   strumenti   a
          disposizione dei comuni per la partecipazione all'attivita'
          di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
            a) al comma secondo, dopo le parole:  «dei  comuni»  sono
          inserite le seguenti: «e dei consigli tributari» e dopo  le
          parole:  «soggetti  passivi»  sono  inserite  le  seguenti:
          «nonche' ai relativi consigli tributari»; 
            b) al comma terzo, la  parola:  «segnala»  e'  sostituita
          dalle seguenti: «ed il consiglio tributario segnalano»; 
            c) al comma quarto, la parola: «comunica»  e'  sostituita
          dalle seguenti: «ed il consiglio tributario comunicano»; 
            d) al comma quinto, la parola: «puo'» e' sostituita dalle
          seguenti: «ed il consiglio tributario possono»; 
            e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
            «Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Citta'  ed   autonomie
          locali,  sono  stabiliti  criteri  e   modalita'   per   la
          pubblicazione, sul sito  del  comune,  dei  dati  aggregati
          relativi alle dichiarazioni di cui al  comma  secondo,  con
          riferimento a determinate categorie di contribuenti  ovvero
          di  reddito.  Con  il  medesimo   decreto   sono   altresi'
          individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle  entrate
          mette a disposizione dei comuni e  dei  consigli  tributari
          per   favorire   la   partecipazione    all'attivita'    di
          accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a
          garantire la necessaria riservatezza». 
            12-quater. 
            13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge  6 luglio
          2011,  n. 98,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge
          15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i  seguenti
          periodi: «Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente  comma
          e' ripartito, d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni,
          sulla base di criteri premiali individuati  da  un'apposita
          struttura paritetica da istituire senza  nuovi  o  maggiori
          oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.   La   predetta
          struttura svolge compiti  di  monitoraggio  sulle  spese  e
          sull'organizzazione del trasporto pubblico  locale.  Il  50
          per  cento  delle  risorse  puo'  essere   attribuito,   in
          particolare, a favore degli  enti  collocati  nella  classe
          degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di  virtuosita'  e'
          comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei  servizi
          di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.». 
            14. All'articolo 15 del citato  decreto-legge  n. 98  del
          2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1,
          e' inserito il seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto  dal
          comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente  sottoposto
          alla vigilanza dello Stato non sia deliberato  nel  termine
          stabilito dalla  normativa  vigente,  ovvero  presenti  una
          situazione di disavanzo  di  competenza  per  due  esercizi
          consecutivi, i relativi organi, ad eccezione  del  collegio
          dei revisori  o  sindacale,  decadono  ed  e'  nominato  un
          commissario con le modalita' previste dal  citato  comma 1;
          se l'ente e' gia' commissariato, si procede alla nomina  di
          un nuovo commissario. Il commissario approva  il  bilancio,
          ove  necessario,  e  adotta  le   misure   necessarie   per
          ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio'
          non sia possibile, il commissario  chiede  che  l'ente  sia
          posto in liquidazione coatta amministrativa  ai  sensi  del
          comma 1. Nell'ambito delle  misure  di  cui  al  precedente
          periodo il commissario puo' esercitare la facolta'  di  cui
          all'articolo 72,  comma 11,  del  decreto-legge   25 giugno
          2008, n 112, convertito con legge  6 agosto  2008,  n. 133,
          anche nei confronti del personale che non  abbia  raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.". 
            15. Al comma 2 dell'articolo 17 del  decreto-legge  n. 78
          del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge  n. 122
          del  2010,  dopo  la  parola:  «emesse»  sono  inserite  le
          seguenti:  «o  contratte»,  dopo  le   parole:   «concedere
          prestiti» sono inserite le  seguenti:  «o  altre  forme  di
          assistenza finanziaria»  e  dopo  le  parole:  «9-10 maggio
          2010» sono inserite le seguenti: «,  con  l'Accordo  quadro
          tra i Paesi membri dell'area euro del 7 giugno 2010,». 
            16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con  legge
          6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni  2012,
          2013 e 2014. 
            17. All'articolo 16,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n. 503,  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
            a)  al  secondo  periodo,  le  parole:   «accogliere   la
          richiesta», sono sostituite dalle seguenti: «trattenere  in
          servizio il dipendente»; nel medesimo periodo,  la  parola:
          «richiedente», e' sostituita dalla seguente: «dipendente»; 
            b) al terzo periodo, le parole:  «La  domanda  di»,  sono
          sostituite dalle seguenti: «La disponibilita' al»; 
            c) al quarto periodo, le parole: «presentano la domanda»,
          sono   sostituite    dalle    seguenti:    «esprimono    la
          disponibilita'». 
            18. Al fine di  assicurare  la  massima  funzionalita'  e
          flessibilita',   in   relazione   a    motivate    esigenze
          organizzative,  le   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30 marzo
          2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale
          appartenente  alla  carriera  prefettizia   ovvero   avente
          qualifica dirigenziale,  il  passaggio  ad  altro  incarico
          prima  della  data  di  scadenza  dell'incarico   ricoperto
          prevista dalla normativa o dal contratto. In  tal  caso  il
          dipendente  conserva,   sino   alla   predetta   data,   il
          trattamento economico in godimento a  condizione  che,  ove
          necessario,  sia  prevista  la  compensazione  finanziaria,
          anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e
          di risultato o di altri fondi analoghi. 
            19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, in fine sono  aggiunte  le  seguenti
          parole: "; il trasferimento puo' essere disposto  anche  se
          la vacanza sia  presente  in  area  diversa  da  quella  di
          inquadramento   assicurando   la   necessaria   neutralita'
          finanziaria.". 
            20. All'articolo 18  del  decreto-legge  6 luglio   2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, al comma 1, le parole «2020», «2021», «2022»,
          «2023», «2024», «2025», «2031»  e  «2032»  sono  sostituite
          rispettivamente dalle  seguenti:  «2014»,  «2015»,  «2016»,
          «2017», «2018», «2019», «2025» e «2026». 
            21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento  ai
          soggetti che maturano i requisiti per  il  pensionamento  a
          decorrere dalla  predetta  data  all'articolo 59,  comma 9,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole  «anno
          scolastico  e  accademico»  sono  inserite   le   seguenti:
          «dell'anno successivo». Resta  ferma  l'applicazione  della
          disciplina  vigente  prima  dell'entrata  in   vigore   del
          presente comma per i soggetti che maturano i requisiti  per
          il pensionamento entro il 31 dicembre 2011. 
            22. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano
          i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta
          data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
          convertito con  modificazioni  con  legge  28 maggio  1997,
          n. 140, sono apportate le seguenti modifiche: 
            a)  al  comma 2  le  parole  "decorsi  sei   mesi   dalla
          cessazione del rapporto di lavoro." sono  sostituite  dalle
          seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla  cessazione  del
          rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione  dal  servizio
          per  raggiungimento  dei  limiti  di  eta'  o  di  servizio
          previsti   dagli   ordinamenti   di    appartenenza,    per
          collocamento a riposo d'ufficio a causa del  raggiungimento
          dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
          legge o di  regolamento  applicabili  nell'amministrazione,
          decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro."; 
            b) al comma 5 sono soppresse  le  seguenti  parole:  "per
          raggiungimento dei limiti di eta' o  di  servizio  previsti
          dagli  ordinamenti  di  appartenenza,  per  collocamento  a
          riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita'
          massima di servizio prevista dalle  norme  di  legge  o  di
          regolamento applicabili nell'amministrazione,". 
            23. Resta ferma l'applicazione della  disciplina  vigente
          prima dell'entrata in vigore del comma 22  per  i  soggetti
          che hanno maturato i requisiti per il  pensionamento  prima
          della data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e,
          limitatamente al personale per il quale la  decorrenza  del
          trattamento  pensionistico  e'  disciplinata  in  base   al
          comma 9  dell'articolo 59  della  legge  27 dicembre  1997,
          n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni,  per  i
          soggetti  che   hanno   maturato   i   requisiti   per   il
          pensionamento entro il 31 dicembre 2011. 
            23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per
          le quali in attuazione dell'articolo 1,  comma 174,  quinto
          periodo, della legge 30 dicembre  2004,  n. 311,  e'  stato
          applicato il blocco automatico del turn over del  personale
          del servizio sanitario regionale, con decreto del  Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sentito il Ministro per i  rapporti  con  le
          regioni e per la coesione territoriale, su richiesta  della
          regione interessata, puo'  essere  disposta  la  deroga  al
          predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede
          congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e  del
          Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali,
          di cui rispettivamente agli articoli  9  e  12  dell'intesa
          Stato-regioni  del   23 marzo   2005,   sentita   l'Agenzia
          nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),  della
          necessita' di procedere alla suddetta  deroga  al  fine  di
          assicurare  il  mantenimento  dei  livelli  essenziali   di
          assistenza, il conseguimento di  risparmi  derivanti  dalla
          corrispondente   riduzione   di   prestazioni   di   lavoro
          straordinario o in regime di autoconvenzionamento,  nonche'
          la  compatibilita'  con  la  ristrutturazione  della   rete
          ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come
          programmati nel piano  di  rientro,  ovvero  nel  programma
          operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento
          dell'equilibrio di bilancio. (9) 
            24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, da  emanare  entro  il  30 novembre
          dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in
          cui ricorrono le  festivita'  introdotte  con  legge  dello
          Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonche'
          le  celebrazioni  nazionali  e  le  festivita'  dei   Santi
          Patroni,  ad  esclusione   del   25 aprile,   festa   della
          liberazione,  del  1° maggio,  festa  del  lavoro,  e   del
          2 giugno, festa nazionale della Repubblica,  in  modo  tale
          che, sulla base  della  piu'  diffusa  prassi  europea,  le
          stesse cadano il  venerdi'  precedente  ovvero  il  lunedi'
          seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero
          coincidano con tale domenica. (6) 
            25. La dotazione del fondo per interventi strutturali  di
          politica economica, di cui  all'articolo 10,  comma 5,  del
          decreto-legge 29 novembre  2004,  n. 282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  27 dicembre  2004,  n. 307,  e'
          incrementata, per l'anno 2012, di 2.000 milioni di euro. 
            26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
          2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo e' inserito il
          seguente: «Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli
          194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n. 267,
          per procedere alla liquidazione degli importi inseriti  nel
          piano di rientro e riferiti ad  obbligazioni  assunte  alla
          data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una  determinazione
          dirigenziale,  assunta  con  l'attestazione   dell'avvenuta
          assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
          ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267.». (6) 
            26-bis. Fermo restando quanto stabilito  dall'articolo 78
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6 agosto  2008,   n. 133,   e
          successive modificazioni, specie in ordine alla titolarita'
          dei  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  nonche'  alla
          separatezza   dei   rispettivi   bilanci   delle   gestioni
          commissariale  e  ordinaria,   le   attivita'   finalizzate
          all'attuazione del piano di rientro di cui al  comma 4  del
          medesimo articolo 78 possono essere direttamente affidate a
          societa'    totalmente    controllate,    direttamente    o
          indirettamente, dallo Stato. Con apposita  convenzione  tra
          il  Commissario  straordinario,  titolare  della   gestione
          commissariale,  e  la   societa'   sono   individuate,   in
          particolare,  le  attivita'  affidate  a  quest'ultima,  il
          relativo   compenso,   nei   limiti   di   spesa   previsti
          dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78 del
          2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
          2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e  controllo.
          (9) 
            26-ter.    La    dotazione    del    fondo     di     cui
          all'articolo 7-quinquies,   comma 1,   del    decreto-legge
          10 febbraio  2009,  n. 5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  e'  incrementata  di  24
          milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per
          l'anno  2013. Al  relativo  onere  si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo 14,
          comma 14-bis,  del  decreto-legge  31 maggio  2010,  n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. (14) (15) 
            26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti  non
          puo' essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale. 
            27. Il  comma 17   dell'articolo 14   del   decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e' sostituito  dal  seguente:
          "17. Il  Commissario   straordinario   del   Governo   puo'
          estinguere, nei  limiti  dell'articolo 2  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  18 marzo  2011,  i
          debiti della gestione commissariale  verso  Roma  Capitale,
          diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad  avvenuta
          deliberazione del bilancio di previsione per gli anni  2011
          -  2013,  con  la  quale  viene  dato  espressamente   atto
          dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione  delle  misure
          occorrenti per il reperimento delle risorse  finalizzate  a
          garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione
          ordinaria, nonche' subordinatamente  a  specifico  motivato
          giudizio sull'adeguatezza  ed  effettiva  attuazione  delle
          predette  misure  da  parte   dell'organo   di   revisione,
          nell'ambito  del  parere  sulla  proposta  di  bilancio  di
          previsione   di   cui   alla   lettera   b)   del   comma 1
          dell'articolo 239 del decreto legislativo  18 agosto  2000,
          n. 267.". 
            28. La commissione di cui  all'articolo 1,  comma 3,  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011  convertito  con  legge
          n. 111 del 2011e' integrata con un  esperto  designato  dal
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
            28-bis.  All'articolo 14,  comma 19,  del   decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  15 luglio  2011,  n. 111,  dopo  le  parole:  «della
          Confederazione  generale  dell'industria   italiana»   sono
          inserite le seguenti parole: «, di R.ETE. Imprese  Italia».
          (9) 
            30. All'aspettativa di cui all'articolo 1,  comma 5,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011,  n. 98,  convertito  in  legge
          15 luglio 2011, n. 111, si applica la  disciplina  prevista
          dall'articolo 8,  comma 2  della  legge   15 luglio   2002,
          n. 145; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso
          di collocamento in aspettativa,  della  disciplina  di  cui
          all'articolo 7-vicies    quinquies    del     decreto-legge
          31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo  2005,
          n. 43, alle fattispecie ivi indicate. 
            32. All'articolo 19,  comma 2,  del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, in fine,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo:  "Nell'ipotesi  prevista  dal  terzo  periodo  del
          presente comma, ai fini della liquidazione del  trattamento
          di   fine   servizio,    comunque    denominato,    nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43,  comma 1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n. 1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni.". La disposizione del presente comma si applica  agli
          incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in
          vigore del presente decreto nonche' agli  incarichi  aventi
          comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011. 
            33. All'articolo 1,  comma 2,  del  citato  decreto-legge
          n. 98 del 2011 convertito con legge  n. 111  del  2011,  il
          primo periodo e' sostituito dal seguente: "La  disposizione
          di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli
          incarichi  negli  organismi,  enti  e  istituzioni,   anche
          collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche
          ai  segretari  generali,  ai  capi  dei  dipartimenti,   ai
          dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti
          e ai  titolari  degli  uffici  a  questi  equiparati  delle
          amministrazioni centrali dello Stato.". 
            33-bis. All'articolo 36  del  regio  decreto  18 novembre
          1923, n. 2440, il terzo comma  e'  abrogato  e  il  secondo
          comma e' sostituito dal seguente: 
            «Le somme stanziate  per  spese  in  conto  capitale  non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
          di  stanziamenti  iscritti   in   forza   di   disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio precedente.  In  tale  caso  il  periodo  di
          conservazione e' protratto di un anno». 
            -  Si  riportano  i  testi  vigenti  dei  commi  1  e   2
          dell'articolo 49-bis  del  citato  decreto-legge  21 giugno
          2013, n. 69: 
            "Art. 49-bis (Misure per il rafforzamento della  spending
          review) 
            1. Al fine  di  coordinare  l'azione  del  Governo  e  le
          politiche volte  all'analisi  e  al  riordino  della  spesa
          pubblica e migliorare  la  qualita'  dei  servizi  pubblici
          offerti,  e'  istituito  un   Comitato   interministeriale,
          presieduto dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
          composto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,  dal
          Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti  con  il
          Parlamento e il coordinamento  dell'attivita'  di  Governo,
          dal  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione  e  dal  Sottosegretario  di   Stato   alla
          Presidenza del Consiglio con  funzioni  di  Segretario  del
          Consiglio dei ministri. Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  puo'  invitare   alle   riunioni   del   Comitato
          interministeriale  altri   Ministri,   in   ragione   della
          rispettiva competenza in ordine alle materie  da  trattare.
          Il  Comitato   svolge   attivita'   di   indirizzo   e   di
          coordinamento in materia di razionalizzazione  e  revisione
          della  spesa  delle  amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1,  comma 2,  della  legge  31 dicembre  2009,
          n. 196,  degli  enti  pubblici,  nonche'   delle   societa'
          controllate    direttamente     o     indirettamente     da
          amministrazioni  pubbliche  che  non   emettono   strumenti
          finanziari   quotati   in   mercati   regolamentati,    con
          particolare riferimento alla  revisione  dei  programmi  di
          spesa e della disciplina dei  trasferimenti  alle  imprese,
          alla  razionalizzazione  delle  attivita'  e  dei   servizi
          offerti,  al  ridimensionamento   delle   strutture,   alla
          riduzione delle spese  per  acquisto  di  beni  e  servizi,
          all'ottimizzazione dell'uso degli  immobili  e  alle  altre
          materie individuate  dalla  direttiva  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 170  del  23 luglio  2012,   o   da
          ulteriori  direttive  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri. 
            2. Ai fini della  razionalizzazione  della  spesa  e  del
          coordinamento della finanza  pubblica,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, puo'  nominare  con  proprio
          decreto un Commissario straordinario,  con  il  compito  di
          formulare  indirizzi  e  proposte,   anche   di   carattere
          normativo, nelle  materie  e  per  i  soggetti  di  cui  al
          comma 1, terzo periodo. 
            (omissis)" 
            Comma 382 
            Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 15,
          del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98: 
            "Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure  di
          razionalizzazione     dell'attivita'     dei     commissari
          straordinari) 
            1-2 (omissis) 
            3. A decorrere  dal  1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
            (omissis) » . 
            Comma 383 
            Si riporta il testo vigente del  comma 1,  all'articolo 6
          del decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n. 454,  recante:
          "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura,
          a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" 
            "Art. 6. (Entrate) 
            1. Le entrate del Consiglio sono costituite da: 
            a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato,  a
          valere su apposita unita' previsionale di base dello  stato
          di previsione del Ministero, per l'espletamento dei compiti
          previsti dal presente decreto e per le spese del personale; 
            b) il contributo per  singoli  progetti  o  interventi  a
          carico   del   fondo   integrativo    speciale    di    cui
          all'articolo 1, comma 3, del decreto  legislativo  5 giugno
          1998, n. 204; 
            c)  i  compensi  ottenuti  da  ciascun  istituto  per  le
          attivita' di ricerca e di consulenza  svolte  a  favore  di
          soggetti pubblici e privati; 
            d) le assegnazioni  di  spesa  finalizzate  per  progetti
          speciali da parte del Ministero o di altre  amministrazioni
          pubbliche; 
            e) rendite del proprio patrimonio, fondi  provenienti  da
          lasciti,  donazioni  e  contributi  da  parte  di  soggetti
          pubblici e privati; 
            f) i  contributi  alla  ricerca  provenienti  dall'Unione
          europea; 
            g) i  proventi  di  brevetti  ottenuti  a  seguito  dello
          svolgimento di ricerche realizzate dagli istituti; 
            h) ogni altra entrata." 
            Comma 384 
            Si riporta il testo del comma 517, dell'articolo 1  della
          citata legge  24 dicembre  2012,  n. 228,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "Art. 1 
            517. Per l'anno 2014, i consumi  medi  standardizzati  di
          gasolio  da  ammettere  all'impiego  agevolato  di  cui  al
          decreto del Ministro delle politiche agricole  e  forestali
          26 febbraio 
            2002,  recante  "Determinazione  dei  consumi  medi   dei
          prodotti  petroliferi   impiegati   in   lavori   agricoli,
          orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura
          e nelle coltivazioni sotto serra ai fini  dell'applicazione
          delle  aliquote  ridotte  o  dell'esenzione   dell'accisa",
          pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 67  del  20 marzo
          2002, sono ridotti del 15 per cento.  A  decorrere  dal  1o
          gennaio 2015  i  consumi  medi  standardizzati  di  cui  al
          periodo  precedente  sono  ridotti  del   23   per   cento.
          Limitatamente all'anno 2013 i consumi  medi  standardizzati
          di cui al  periodo  precedente  sono  ridotti  del  10  per
          cento." 
            Comma 385 
            -   Si   riporta   il   testo   vigente   del   comma 133
          dell'articolo 2 della citata legge della legge  24 dicembre
          2007, n. 244: 
            "Art. 2 (Disposizioni concernenti le  seguenti  Missioni:
          Relazioni  finanziarie  con  le   autonomie   territoriali;
          L'Italia in Europa e nel  mondo;  Difesa  e  sicurezza  del
          territorio;  Giustizia;  Ordine   pubblico   e   sicurezza;
          Soccorso civile; Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e
          pesca; Energia e diversificazione delle fonti  energetiche;
          Competitivita'  e  sviluppo  delle  imprese;  Diritto  alla
          mobilita';   Infrastrutture    pubbliche    e    logistica;
          Comunicazioni;      Commercio       internazionale       ed
          internazionalizzazione del sistema  produttivo;  Ricerca  e
          innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
          dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
          dei beni e attivita' culturali e paesaggistici;  Istruzione
          scolastica;  Istruzione  universitaria;  Diritti   sociali,
          solidarieta' sociale e famiglia;  Politiche  previdenziali;
          Politiche  per  il  lavoro;  Immigrazione,  accoglienza   e
          garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
          Giovani e sport; Servizi  istituzionali  e  generali  delle
          amministrazioni pubbliche) 
            1-132 ( omissis) 
            133. Per  le  attivita'  di  progettazione  delle   opere
          previste nell'ambito del Piano  irriguo  nazionale  di  cui
          all' articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e' autorizzata la spesa di 5 milioni  di  euro  per
          ciascuno   degli   anni    2008    e    2009    a    valere
          sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058 per  i
          medesimi anni ed e' altresi'  autorizzata  la  spesa  di  5
          milioni   di   euro    per    l'anno    2010    a    valere
          sull'autorizzazione  di  spesa   di   cui   all'articolo 1,
          comma 1060, lettera c),  della  stessa  legge.  E'  inoltre
          autorizzato,  per  la  prosecuzione  del  suddetto   Piano,
          l'ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la durata
          di  quindici  anni  a  decorrere  dall'anno  2011,  cui  si
          provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti
          dalle  autorizzazioni  di  spesa  di  cui   all'articolo 4,
          comma 31, della legge  24 dicembre  2003,  n. 350,  e  all'
          articolo 1, comma 78, lettera b), della  legge  23 dicembre
          2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse. 
            (omissis)" 
            Comma 386 
            Si riporta il testo del comma 1,  dell'articolo 4,  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante: "Razionalizzazione
          degli  interventi  nei  settori  agricolo,  agroalimentare,
          agroindustriale  e  forestale",   come   modificato   dalla
          presente legge: 
            Art. 4. (Finanziamento delle attivita' di competenza  del
          Ministero delle politiche agricole e forestali) 
            Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno
          la  spesa  di  lire  250  miliardi  per  le  attivita'   di
          competenza  del  Ministero  delle  politiche   agricole   e
          forestali  concernenti  in   particolare   la   ricerca   e
          sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
          e  laboratori  nazionali,  la  raccolta,   elaborazione   e
          diffusione di informazioni e di dati, compreso  il  sistema
          informativo   agricolo   nazionale,   il   sostegno   delle
          associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
          miglioramento genetico  vegetale  e  del  bestiame,  svolto
          dalle associazioni nazionali, la  tutela  e  valorizzazione
          della qualita' dei prodotti agricoli  e  la  prevenzione  e
          repressione  delle  frodi,  nonche'   il   sostegno   delle
          politiche  forestali   nazionali.   Una   quota   di   tali
          disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
          materia agricola predisposti da universita' degli  studi  e
          da altri enti  pubblici  di  ricerca  nonche',  nei  limiti
          stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, alle attivita' di supporto a quelle di  competenza
          del Ministero delle politiche agricole e  forestali  ed  al
          funzionamento delle connesse strutture ministeriali e,  per
          l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in  agricoltura
          di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999,  n. 165.  Una
          quota delle predette disponibilita' in conto capitale  puo'
          essere destinata a favorire l'integrazione di  filiera  nel
          sistema agricolo e agroalimentare e  il  rafforzamento  dei
          distretti  agroalimentari,  ai  sensi  di  quanto  disposto
          dall'articolo 66 della legge 27 dicembre  2002,  n. 289,  e
          successive modificazioni Con  decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle
          suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui
          al presente articolo." 
            Comma 387 
            - Si riportano i testi degli articoli 2, 3, 5, 44,  46  e
          48, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
          2003, n. 398,  recante:  "Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di debito  pubblico.
          (Testo A)", come modificati dalla presente legge: 
            « Art. 2. ( (L-R) Definizioni) 
            1. Nel presente decreto si intendono per: 
            a)  strumenti  finanziari:   gli   strumenti   finanziari
          previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere  b)  e  d),  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria; 
            b) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze; 
            c) Tesoro: Dipartimento del tesoro; 
            d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze; 
            e) Capo del  debito  pubblico:  Dirigente  generale  capo
          della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro; 
            f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II; 
            g)  debito  pubblico  interno:   prodotti   e   strumenti
          finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro; 
            h) debito pubblico estero: titoli e  prodotti  finanziari
          emessi in  valuta  e  quelli  emessi  secondo  le  medesime
          modalita' procedurali ; 
            i) Fondo: il «Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato»; 
            l) Conto disponibilita':  il  conto  "disponibilita'  del
          Tesoro per il servizio di tesoreria»; 
            m) titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello
          Stato, a breve, medio e lungo termine, nonche'  i  prestiti
          della Ferrovie dello Stato S.p.a. riconosciuti come  debiti
          dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662; 
            n) titoli:  documenti,  certificati  o  scritture,  anche
          nelle forme  di  iscrizioni  contabili  rappresentativi  di
          diritti su strumenti finanziari; 
            o)  prodotti  finanziari:  obbligazioni  e   titoli   non
          negoziabili; 
            p) intermediari: i soggetti che sono intestatari di conti
          presso la societa' di gestione accentrata e tramite i quali
          possono esercitarsi i diritti patrimoniali  ed  effettuarsi
          le operazioni di trasferimento, di vincolo o svincolo sugli
          strumenti medesimi oggetto di gestione accentrata; 
            q) ridenominazione: rideterminazione in euro  dei  valori
          degli strumenti finanziari espressi in un'unita'  monetaria
          nazionale; 
            r)  societa'  di  gestione  accentrata:  le  societa'  di
          gestione aventi sede legale in  Italia  ovvero  nell'Unione
          europea che svolgono in via prevalente o esclusiva  servizi
          di gestione accentrata di strumenti finanziari; 
            s) societa' gestione MTS: societa'  per  il  mercato  dei
          titoli di Stato - M.T.S. - S.p.a.; 
            t) capitale sociale:  l'ammontare  del  capitale  sociale
          della societa' di gestione accentrata  interamente  versato
          ed esistente; 
            u) sistemi: i sistemi di gestione accentrata di strumenti
          finanziari; 
            v) separazione cedolare: operazione di separazione  della
          componente cedolare dal valore di rimborso del titolo; 
            z) mantello: il valore di  rimborso  del  titolo  privato
          delle 
            componenti cedolari; 
            aa) ricostituzione del titolo: l'operazione  di  riunione
          con il mantello delle componenti  cedolari  gia'  separate,
          anche se originate da titoli diversi, al fine  di  ottenere
          nuovi titoli; 
            bb)  valute  aderenti:  valute   degli   Stati   aderenti
          all'Unione economica e monetaria (L-R). » 
            « Art. 3. ( (L)Emissione e gestione) 
            1. Nel  limite  annualmente  stabilito  dalla  legge   di
          approvazione del bilancio di  previsione  dello  Stato,  il
          Ministro e'  autorizzato,  in  ogni  anno  finanziario,  ad
          emanare decreti cornice che consentano al Tesoro: 
            a) di effettuare operazioni di indebitamento sul  mercato
          interno od estero  nelle  forme  di  prodotti  e  strumenti
          finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
          l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per
          la  sua  determinazione,  la   durata,   l'importo   minimo
          sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed  ogni  altra
          caratteristica e modalita', ivi  compresa  la  facolta'  di
          stipulare  convenzioni  con  la  Banca  d'Italia,  con   le
          societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato  e  con
          intermediari finanziari italiani ed esteri, nonche' il foro
          competente  e  la  legge  applicabile  nelle   controversie
          derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento; 
            b) di disporre, per promuovere l'efficienza  dei  mercati
          finanziari, l'emissione temporanea di tranches di  prestiti
          vigenti attraverso  il  ricorso  ad  operazioni  di  pronti
          contro  termine  od  altre  in  uso   nei   mercati;   tali
          operazioni,   in   considerazione   del   loro    carattere
          transitorio, non modificano  la  consistenza  dei  relativi
          prestiti e danno luogo alla movimentazione di  un  apposito
          conto  di  tesoreria;  i  conseguenti  effetti   finanziari
          vengono imputati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
          ovvero gravano sugli oneri del debito  fluttuante.  Con  le
          stesse modalita' si provvede sul mercato  interbancario  ad
          operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui  alla
          lettera a); 
            b-bis) di disporre l'emissione  di  tranche  di  prestiti
          vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di  titoli
          di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti
          contro termine o  altre  in  uso  nei  mercati  finanziari,
          finalizzate  a  promuovere  l'efficienza  dei  medesimi.  I
          titoli emessi per essere  destinati  al  detto  portafoglio
          concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito
          con la legge  di  approvazione  del  bilancio  dello  Stato
          soltanto nel momento in  cui  sono  collocati  sul  mercato
          mediante le suddette operazioni. Al portafoglio  attivo  si
          applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5; 
            c) di  procedere,  ai  fini  della  ristrutturazione  del
          debito pubblico interno ed estero, al  rimborso  anticipato
          dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni  di
          scambio nonche' a sostituzione  tra  diverse  tipologie  di
          titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei  mercati
          finanziari internazionali (L). 
            1-bis. Il Tesoro e' autorizzato a  stipulare  accordi  di
          garanzia  bilaterale  in  relazione  alle   operazioni   in
          strumenti derivati. La garanzia e' costituita da titoli  di
          Stato di  Paesi  dell'area  dell'euro  denominati  in  euro
          oppure  da  disponibilita'   liquide   gestite   attraverso
          movimentazioni di conti  di  tesoreria  o  di  altri  conti
          appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti  e
          depositi, di titoli o liquidita',  intestati  al  Ministero
          presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione
          delle garanzie si applicano  le  disposizioni  del  comma 6
          dell'articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le
          modalita' applicative del presente comma.(L) 
            2. Ove necessario, la disciplina  contenuta  nei  decreti
          del Ministro puo' derogare alle norme  di  contabilita'  di
          Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati  nel
          comma 1 (L). » . 
            « Art. 5. (  (L)Disciplina  del  conto  intrattenuto  dal
          Tesoro  presso  la  Banca  d'Italia  per  il  servizio   di
          tesoreria) 
            1. La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni  di
          alcun tipo al Ministero. (L). 
            2. Il debito intrattenuto sul conto  corrente  presso  la
          Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale  risulta
          alla  fine  del  mese  in  cui  e'  stato   completato   il
          collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito
          il giorno successivo in  un  apposito  conto  di  transito,
          all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30
          giorni in titoli di Stato, per un  importo  corrispondente,
          da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1  per
          cento, con  cedola  annuale.  La  durata  ed  il  piano  di
          ammortamento  dei  predetti  titoli  sono   stabiliti   dal
          Ministro con il relativo decreto di emissione. (L). 
            3. Entro un mese dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge  26 novembre  1993,  n. 483,  il   Ministro   procede
          all'emissione  di  titoli  da  collocare  presso  la  Banca
          d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000  miliardi  di
          lire  (euro  15.493.706.973).  I  titoli  hanno  rendimenti
          corrispondenti a quelli di  mercato.  Il  netto  ricavo  e'
          iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato
          ad  apposito  capitolo  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero per essere versato in un conto transitorio presso
          la Banca d'Italia, a cui corrisponde  un  interesse  ad  un
          tasso tale da compensare l'onere  per  interessi  derivante
          dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. (L). 
            4. Completato  il  collocamento,  il  saldo   del   conto
          transitorio viene trasferito in un conto  istituito  presso
          la Banca d'Italia, denominato  «disponibilita'  del  Tesoro
          per il servizio di tesoreria» e utilizzato  per  assicurare
          il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto
          contodisponibilita'  vengono  giornalmente  registrate   le
          operazioni di introito  e  di  pagamento  connesse  con  il
          servizio  di  tesoreria  e  utilizzate  per  assicurare  il
          regolare svolgimento del servizio medesimo (L). 
            5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante
          convenzione, in coerenza  con  gli  indirizzi  di  politica
          monetaria della Banca centrale europea,  le  condizioni  di
          tenuta  del  conto  disponibilita'  e  dei  conti  ad  esso
          assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su
          cui la Banca d'Italia corrisponde un  tasso  di  interesse,
          commisurato a parametri di mercato monetario.  Con  decreto
          del Ministro, previa intesa con  la  Banca  d'Italia,  sono
          individuati i conti istituiti presso la  stessa  Banca  che
          costituiscono  i  menzionati  depositi  governativi.   Alla
          giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto
          dalle disposizioni di politica  monetaria,  si  applica  un
          tasso di interesse  negativo.  Con  decreto  del  Ministro,
          sulla  base  di  criteri  di  trasparenza,   efficienza   e
          competitivita',   sono   stabilite    le    modalita'    di
          movimentazione della liquidita'  attraverso  operazioni  in
          uso nei mercati  e  di  selezione  delle  controparti.  Con
          decreti  del  Ministro  e'  stabilito  l'eventuale  importo
          differenziale a carico  della  Banca  d'Italia,  idoneo  ad
          assicurare la  compensazione  dell'onere  dipendente  dallo
          scarto tra il tasso  di  interesse  applicato  ai  depositi
          governativi e quello relativo ai titoli di cui al  comma 3,
          fino al loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato,  ove  lo
          ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia,  ad  assumere
          direttamente  la  gestione,  nell'ambito  del  servizio  di
          tesoreria dello Stato,  dei  fondi  disponibili  nel  conto
          disponibilita', anche  affidando  a  tal  fine  determinati
          servizi, operazioni o adempimenti a uno o piu' intermediari
          finanziari, nonche' stipulando una convenzione con la Cassa
          depositi e prestiti Spa. (L); 
            6.  Sul  conto  disponibilita'  e  sui  conti   ad   esso
          assimilabili, nonche' sul conto  di  tesoreria  denominato:
          «Dipartimento    del    Tesoro-Operazioni    sui    mercati
          finanziari»,  non  sono  ammessi  sequestri,  pignoramenti,
          opposizioni o altre misure  cautelari.  Non  sono  altresi'
          ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure
          cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti
          al collocamento dei titoli di Stato  risultati  assegnatari
          in sede d'asta e  volti  a  colpire  il  ricavato  di  tale
          collocamento non ancora affluito  al  predetto  conto.  Gli
          atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli
          e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio  dal  giudice.
          Tali  atti  non  comportano   pertanto   alcun   onere   di
          accantonamento sulle giacenze del conto disponibilita', dei
          conti ad esso 
            assimilabili,   del   conto   di   tesoreria   denominato
          "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari"
          e sulle somme provenienti dal predetto collocamento. 
            6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero  presso
          il sistema bancario e  utilizzati  per  la  gestione  della
          liquidita' si applicano le disposizioni del comma 6. (L) 
            7. (abrogato) 
            8. Il conto disponibilita' non puo'  presentare  saldi  a
          debito del Ministero.  Qualora  alla  chiusura  giornaliera
          della contabilita' della Banca d'Italia  dovesse  risultare
          un saldo a debito del Ministero, la Banca lo  scrittura  in
          un  conto  provvisorio,  regolato  al  tasso  ufficiale  di
          sconto, ne da' immediata comunicazione al  Ministro  e  non
          effettua ulteriori pagamenti per il servizio  di  tesoreria
          fino a quando il debito non risulti estinto. 
            9. (abrogato) » . 
            « Art. 44. ( (L) Fondo per l'ammortamento dei  titoli  di
          Stato) 
            1. In coerenza con gli indirizzi  di  politica  monetaria
          della Banca centrale europea il conto denominato "Fondo per
          l'ammortamento dei titoli di Stato",  istituito  presso  la
          Banca d'Italia, e' trasferito, con  le  relative  giacenze,
          presso  la  Cassa   depositi   e   prestiti   Spa,   previa
          stipulazione di  apposita  convenzione  con  il  Ministero.
          Mediante tale convenzione sono stabilite le  condizioni  di
          tenuta  del  conto  e  le  modalita'  di  gestione   e   di
          movimentazione delle giacenze. Il  Fondo  ha  lo  scopo  di
          ridurre, secondo le modalita' previste dal  presente  testo
          unico, la consistenza dei titoli di Stato in  circolazione.
          (L). 
            2. L'amministrazione del  Fondo  di  cui  al  comma 1  e'
          attribuita  al  Ministro,   coadiuvato   da   un   Comitato
          consultivo composto: 
            a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede; 
            b) dal Ragioniere generale dello Stato; 
            c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate; 
            d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L). 
            3. Il Ministro presenta  annualmente  al  Parlamento,  in
          allegato    al    conto    consuntivo,    una     relazione
          sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non
          si applicano le disposizioni della legge 25 novembre  1971,
          n. 1041, e successive modificazioni. (L). » 
            « Art. 46. ( (L) Criteri e modalita' per  l'utilizzo  del
          Fondo 
            1. I conferimenti di cui all'articolo 45  sono  impiegati
          dal Fondo: 
            a) per il caso previsto alla lettera a) dell'articolo 45,
          per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di
          Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi; 
            b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f), e  g)
          dell'articolo 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o  nel
          rimborso dei titoli che vengono a scadere a  decorrere  dal
          1° gennaio 1995, nonche' per l'acquisto  di  partecipazioni
          azionarie possedute da societa' delle quali il  Tesoro  sia
          unico azionista, ai fini della loro dismissione. (L). 
            2. Le operazioni di  acquisto  di  cui  al  comma 1  sono
          effettuate per il tramite della Banca d'Italia o  di  altri
          intermediari abilitati. (L). 
            2-bis.  Con  decreto  del  Ministro  sono  stabilite   le
          modalita' procedurali di effettuazione delle operazioni  di
          utilizzo del Fondo. (L). 
            3. Alle giacenze del Fondo si applicano  le  disposizioni
          di cui all'articolo 5, comma 6. (L). 
            4.(abrogato) » 
            « Art. 48. ( (R) Utilizzi del Fondo) 
            1. L'utilizzo delle somme disponibili sul  «Fondo»  viene
          disposto  con  l'emissione  di  atti  e  provvedimenti  del
          Direttore generale del Tesoro o, per delega, del  Capo  del
          debito pubblico per le seguenti finalita': 
            a) acquisto di titoli di Stato in circolazione; 
            b) rimborso di titoli di Stato in scadenza; 
            c)  acquisto  di  partecipazioni  azionarie  detenute  da
          societa' delle quali il Ministero sia unico  azionista,  ai
          fini della loro dismissione. (R). 
            2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera  a)  del
          comma 1  possono  essere  effettuate  secondo  le  seguenti
          modalita': 
            a) tramite incarico, conferito dal Direttore generale del
          Tesoro, o, per delega, dal Capo del debito  pubblico,  alla
          Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per  i
          titoli emessi sul mercato interno, tra gli  specialisti  in
          titoli di Stato di cui all'articolo 33,  con  l'indicazione
          del prezzo massimo accoglibile; 
            b) tramite  asta  competitiva  riservata  agli  operatori
          specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera a),  che
          intervengono per conto proprio e della clientela. (R). 
            3. Con le disponibilita' del Fondo e' sostenuto il  costo
          delle operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il
          suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali
          spese ed  oneri  accessori  all'acquisto  e  gli  eventuali
          dietimi di interessi maturati  sulla  cedola  in  corso  di
          godimento. (R). 
            4. Con specifici accordi  sono  disciplinati  i  rapporti
          conseguenti  fra  il  Ministero,  la  Banca   d'Italia   e,
          eventualmente, gli intermediari incaricati. (R). 
            5. Nel caso previsto al comma 1,  lettere  a)  e  b),  il
          Direttore generale del Tesoro o, per delega,  il  Capo  del
          debito pubblico comunica, di volta  in  volta,  alla  Banca
          d'Italia l'ammontare e la specie dei titoli  di  Stato  che
          intende rimborsare o acquistare con l'utilizzo  del  Fondo.
          (R). 
            6. (abrogato)" 
            Comma 388 
            Il testo  del  comma 2-bis  dell'articolo 46  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  30 dicembre  2003,
          n. 398 e' riportato nelle note al comma 387 della  presente
          legge. 
            Comma 389 
            Si riporta il testo dell'articolo 22-quinquies del citato
          decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come modificato  dalla
          presente legge: 
            "Art. 22-quinquies (Regime fiscale  delle  operazioni  di
          raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A) 
            1. All'articolo 5 del  decreto-legge  30 settembre  2003,
          n. 269,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          24 novembre  2003,  n. 326,  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
            a) al comma 24 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          «Gli interessi e gli altri proventi  dei  buoni  fruttiferi
          postali e degli altri titoli emessi ai sensi  del  comma 7,
          lettera a), con le caratteristiche autorizzate e nei limiti
          di emissione previsti con decreto  del  direttore  generale
          del  Tesoro,   sono   soggetti   al   regime   dell'imposta
          sostitutiva  delle  imposte  sui   redditi   nella   misura
          applicabile ai titoli di cui  all'articolo 31  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
          b) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
            «25. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma 24  per  la
          gestione separata e da altre disposizioni  specificatamente
          vigenti per quanto rientra nella  medesima  gestione,  alla
          Cassa  depositi  e  prestiti   S.p.A.   si   applicano   le
          disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  reddito  delle
          societa', imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
          imposte di registro,  di  bollo,  ipotecaria  e  catastale,
          imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601, nonche' quelle concernenti le altre imposte dirette
          e indirette previste per le  banche.  Le  ritenute  di  cui
          all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta sul
          reddito  delle  societa'  e   l'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive, dovute sia a titolo di saldo  che  di
          acconto  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.,  sono
          riscosse mediante versamento in Tesoreria  con  imputazione
          ai  competenti   capitoli   dello   stato   di   previsione
          dell'entrata». 
            2. (abrogato)"