art. 1 note (parte 10)

           	
				
 
            Comma 391 
            Si riporta la tabella A  annessa  alla  legge  29 ottobre
          1984, n. 720 recante "Istituzione del sistema di  tesoreria
          unica per enti  ed  organismi  pubblici",  come  modificata
          dalla presente legge: 
            Tabella A 
            - Accademia della Crusca 
            - Accademia nazionale dei Lincei 
            - Aereo club d'Italia 
            -  Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
          universitario e della ricerca (ANVUR) 
            - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 
            -  Agenzia   nazionale   per   l'amministrazione   e   la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita' organizzata 
            - Agenzia nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali
          (AGE.NA.S.) 
            - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
            -  Agenzia  nazionale  per  lo  sviluppo   dell'autonomia
          scolastica (ANSAS) 
            - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia  e
          lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) 
            - Agenzia nazionale turismo 
            - Agenzia per il terzo settore 
            -  Agenzia  per  la  diffusione  delle   tecnologie   per
          l'innovazione 
            - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni (A.R.A.N.) 
            - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) 
            - Agenzia spaziale italiana (ASI) 
            - Autorita' d'ambito 
            - Autorita' garante della concorrenza e del mercato 
            - Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture 
            - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
            - Autorita' portuali 
            - Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo 
            - Aziende di promozione turistica 
            -  Aziende  e  Consorzi  fra  province   e   comuni   per
          l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale 
            -  Aziende  sanitarie  e  Aziende   ospedaliere   (D.Lgs.
          n. 502/1992) 
            - Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999) 
            -  Camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura 
            (omissis)". 
            Comma 393 
            Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della  citata
          legge 29 ottobre 1984, n. 720: 
            "Art. 1 
            Fatti  salvi  gli  effetti  prodotti,  gli   atti   e   i
          provvedimenti adottati, nonche' i rapporti giuridici  sorti
          sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984,  n. 5,  D.L.  24 marzo
          1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e  D.L.  25 luglio
          1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e
          le aziende di credito, tesorieri o cassieri  degli  enti  e
          degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla
          presente legge, effettuano, nella  qualita'  di  organi  di
          esecuzione  degli  enti  e  degli  organismi  suddetti,  le
          operazioni  di  incasso  e  di  pagamento  a  valere  sulle
          contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
          provinciale dello Stato. Le entrate  proprie  dei  predetti
          enti ed organismi,  costituite  da  introiti  tributari  ed
          extratributari, per vendita di beni e servizi, per  canoni,
          sovracanoni e indennizzi, o da altri  introiti  provenienti
          dal settore privato, devono essere versate in  contabilita'
          speciale  fruttifera  presso  le   sezioni   di   tesoreria
          provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese  quelle
          provenienti  da  mutui,  devono  affluire  in  contabilita'
          speciale infruttifera, nella quale devono  altresi'  essere
          versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto
          altro proveniente dal bilancio dello Stato.  Le  operazioni
          di  pagamento  sono  addebitate   in   primo   luogo   alla
          contabilita' speciale fruttifera, fino all'esaurimento  dei
          relativi fondi. 
            Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato  il  tasso
          d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere e  sono
          altresi'  disciplinati  le  condizioni,  i  criteri  e   le
          modalita' per l'effettuazione delle  operazioni  e  per  il
          regolamento dei rapporti di  debito  e  di  credito  tra  i
          tesorieri  o  i  cassieri  degli  enti  e  degli  organismi
          pubblici di cui al precedente primo comma e le  sezioni  di
          tesoreria provinciale dello Stato,  con  riferimento  anche
          alle disponibilita' in  numerario  o  in  titoli  esistenti
          presso gli istituti e le aziende di credito alla  fine  del
          mese antecedente alla data di emanazione  dei  decreti  del
          Ministro del tesoro di cui al presente comma. 
            Il  tasso  di  interesse  per  le  somme  versate   nelle
          contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma  del
          presente  articolo  deve   essere   fissato   dal   decreto
          ministeriale  in  una  misura  compresa   fra   il   valore
          dell'interesse corrisposto  per  i  depositi  sui  libretti
          postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari
          del Tesoro a scadenza trimestrale. Il decreto  ministeriale
          che, a norma del precedente secondo  comma,  stabilisce  le
          condizioni, i criteri e le modalita'  di  attuazione  delle
          discipline previste dalla  presente  legge  deve  garantire
          agli enti ed organismi interessati la  piena  ed  immediata
          disponibilita',  in  ogni  momento,  delle  somme  di  loro
          spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilita' speciali
          fruttifere e infruttifere. 
            All'onere derivante dalla corresponsione degli  interessi
          previsti dal precedente primo  comma,  valutabile  in  lire
          quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e  1986,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  pluriennale
          1984-86, al capitolo 6856 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984,  all'uopo
          parzialmente    utilizzando    l'accantonamento    «proroga
          fiscalizzazione dei contributi di  malattia».  Il  Ministro
          del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio. 
            Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del
          tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti  ed
          agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa  alla
          presente  legge  si  applicano  le  disposizioni   previste
          dall'art. 40,  L.  30 marzo  1981,  n. 119   ,   modificato
          dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 ,
          convertito, con modificazioni, nella L.  11 novembre  1983,
          n. 638, nonche' dall'art. 35, quattordicesimo comma,  della
          L. 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificate
          e integrate dal successivo art. 3 della presente legge." 
            Comma 394 
            -Il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 100
          del 30 aprile 2012,  reca  "Smobilizzo  degli  investimenti
          finanziari degli enti  ed  organismi  pubblici  passati  al
          regime della tesoreria unica  in  attuazione  dell'art. 35,
          comma 9,   del   decreto-legge   24 gennaio   2012,   n. 1,
          convertito  con  modificazioni  in  legge  24 marzo   2012,
          n. 27". 
            - Il decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n. 58,  reca
          "Testo   unico   delle   disposizioni   in    materia    di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52". 
            Comma 395 
            Si riporta il  testo  del  comma 8  dell'articolo 35  del
          decreto-  legge  24 gennaio  2012,  n. 1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n. 27,  recante:
          "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'", come modificato  dalla
          presente legge: 
            "Art. 35 (Misure per la tempestivita' dei pagamenti,  per
          l'estinzione dei debiti pregressi  delle  amm  inistrazioni
          statali,  nonche'  disposizioni  in  materia  di  tesoreria
          unica) 
            1. Al  fine  di  accelerare  il  pagamento  dei   crediti
          commerciali esistenti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto connessi  a  transazioni  commerciali  per
          l'acquisizione di servizi e forniture,  certi,  liquidi  ed
          esigibili, corrispondente a residui  passivi  del  bilancio
          dello Stato, sono adottate le seguenti misure: 
            a) i fondi  speciali  per  la  reiscrizione  dei  residui
          passivi perenti di parte corrente e di conto  capitale,  di
          cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre  2009,  n. 196,
          sono integrati rispettivamente degli importi di euro  2.000
          milioni  e  700   milioni   per   l'anno   2012,   mediante
          riassegnazione, previo versamento all'entrata del  bilancio
          dello Stato per il medesimo  anno,  di  una  corrispondente
          quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
          rimborsi e compensazioni di crediti di  imposta,  esistenti
          presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
          - Fondi di bilancio». Una quota delle risorse del  suddetto
          fondo speciale per la reiscrizione dei residui  passivi  di
          parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e'  assegnata
          agli enti locali, con priorita' ai comuni per il  pagamento
          dei crediti di cui  al  presente  comma.  L'utilizzo  delle
          somme di cui ai periodi precedenti non  devono  comportare,
          secondo i criteri di contabilita' nazionale,  peggioramento
          dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; 
            b) i crediti di cui al presente comma maturati alla  data
          del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti  creditori,
          possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con
          le risorse  finanziarie  di  cui  alla  lettera  a),  anche
          mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo
          di 2.000 milioni di euro. L'importo di  cui  alla  presente
          lettera puo'   essere   incrementato   con   corrispondente
          riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
          modalita' per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai
          periodi precedenti e sono stabilite le caratteristiche  dei
          titoli e le relative modalita' di assegnazione  nonche'  le
          modalita' di  versamento  al  titolo  IV  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei  titoli
          di   Stato   assegnati,   con   utilizzo   della   medesima
          contabilita' di cui alla lettera a).  Le  assegnazioni  dei
          titoli di cui alla presente lettera non sono computate  nei
          limiti delle emissioni nette dei titoli di  Stato  indicate
          nella Legge di bilancio. 
            2. Per provvedere all'estinzione dei  crediti  per  spese
          relative a consumi intermedi, maturati  nei  confronti  dei
          Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui  pagamento
          rientri, secondo i criteri di contabilita'  nazionale,  tra
          le regolazioni debitorie pregresse e il  cui  ammontare  e'
          accertato con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  secondo  le  medesime  modalita'  di   cui   alla
          circolare n. 38  del  15 dicembre  2010,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011,  il  fondo  di
          cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005,
          n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012, di un importo  di
          euro   1.000   milioni   mediante   riassegnazione   previo
          versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740
          milioni delle risorse complessivamente disponibili relative
          a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
          presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
          - Fondi di  bilancio»,  e  di  euro  260  milioni  mediante
          utilizzo  del  risparmio  degli  interessi  derivante   dal
          comma 9 del presente articolo. La lettera b)  del  comma 17
          dell'art. 10  del  decreto-legge  6 luglio   2011,   n. 98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, e' soppressa. 
            3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari  a
          235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede
          con la disposizione di cui al comma 4. 
            3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento
          del debito, oltre a  quanto  disciplinato  al  comma 1  del
          presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente
          con i propri creditori le rispettive ragioni di  credito  e
          debito attraverso gli istituti della  compensazione,  della
          cessione di crediti in  pagamento,  ovvero  anche  mediante
          specifiche  transazioni  condizionate  alla   rinuncia   ad
          interessi   e   rivalutazione   monetaria.   In   caso   di
          compensazioni,   cessioni   di   crediti   in    pagamento,
          transazioni   ai   sensi   del   periodo   precedente,   le
          controversie in corso si intendono rinunciate. 
            4. In relazione  alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei
          territori delle autonomie speciali dagli  incrementi  delle
          aliquote dell'accisa sull'energia  elettrica  disposti  dai
          decreti  del  Ministro  dell'Economia   e   delle   Finanze
          30 dicembre  2011,  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale
          n. 304  del   31 dicembre   2011,   concernenti   l'aumento
          dell'accisa  sull'energia   elettrica   a   seguito   della
          cessazione dell'applicazione  dell'addizionale  comunale  e
          provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il  concorso
          alla finanza pubblica delle Regioni a  statuto  speciale  e
          delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  previsto
          dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del  decreto-legge
          6 dicembre 2011,  n. 201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e'  incrementato  di
          235 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2012. La
          quota di  maggior  gettito  pari  a  6,4  milioni  annui  a
          decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di  cui
          al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato. 
            5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
          si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. 
            6. Al  fine  di  assicurare  alle  agenzie   fiscali   ed
          all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  la
          massima  flessibilita'  organizzativa,  le  stesse  possono
          derogare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo
          periodo,   del   decreto-legge   31 maggio   2010,   n. 78,
          convertito, con modificazioni dalla legge  30 luglio  2010,
          n. 122,  a  condizione  che  sia  comunque  assicurata   la
          neutralita' finanziaria,  prevedendo,  ove  necessario,  la
          relativa compensazione, anche a carico  del  fondo  per  la
          retribuzione di posizione e di risultato o di  altri  fondi
          analoghi;  resta  comunque  ferma  la  riduzione   prevista
          dall'articolo 9,  comma 2,  primo   periodo,   del   citato
          decreto-legge   n. 78   del   2010.   Per   assicurare   la
          flessibilita' organizzativa e la continuita' delle funzioni
          delle  pubbliche  amministrazioni,  nel  caso  di   vacanza
          dell'organo di vertice di cui all'articolo 16, comma 5, del
          decreto legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  e  successive
          modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza o  impedimento
          del predetto organo, le  funzioni  vicarie  possono  essere
          attribuite con decreto  dell'organo  di  vertice  politico,
          tenuto  conto   dei   criteri   previsti   dai   rispettivi
          ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno
          degli uffici  di  livello  dirigenziale  generale  compresi
          nelle    strutture.    Resta    fermo    quanto    disposto
          dall'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6 dicembre  2011,
          n. 201,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          22 dicembre 2011, n. 214. 
            7. Il comma 1 dell'articolo 10  del  decreto  legislativo
          6 maggio 2011, n. 68, e' soppresso 
            8. Ai  fini  della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica e del coordinamento della  finanza  pubblica,  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31 dicembre 2017, il regime di  tesoreria
          unica  previsto  dall'articolo 7  del  decreto  legislativo
          7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo agli
          enti e organismi pubblici soggetti al regime  di  tesoreria
          unica ai  sensi  del  citato  articolo 7  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 1 della  legge  29 ottobre
          1984,  n. 720  e  le  relative  norme   amministrative   di
          attuazione.   Restano   escluse   dall'applicazione   della
          presente disposizione le disponibilita' dei predetti enti e
          organismi  pubblici  rivenienti  da  operazioni  di  mutuo,
          prestito e ogni altra forma di indebitamento  non  sorrette
          da alcun contributo in conto capitale o in conto  interessi
          da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche
          amministrazioni. 
            9. Alla data del 29 febbraio 2012 i tesorieri o  cassieri
          degli  enti  ed  organismi  pubblici  di  cui  al   comma 8
          provvedono a versare il 50 per cento  delle  disponibilita'
          liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di
          entrata in vigore del  presente  decreto  sulle  rispettive
          contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso
          la tesoreria statale. Il versamento della  quota  rimanente
          deve essere effettuato alla data  del  16 aprile  2012. Gli
          eventuali investimenti finanziari individuati  con  decreto
          del Ministero dell'Economia e delle finanze -  Dipartimento
          del  Tesoro  da  emanare  entro  il  30 aprile  2012,  sono
          smobilizzati, ad eccezione di quelli  in  titoli  di  Stato
          italiani, entro il 30 giugno 2012  e  le  relative  risorse
          versate  sulle  contabilita'  speciali  aperte  presso   la
          tesoreria statale.  Gli  enti  provvedono  al  riversamento
          presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso
          soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il
          15 marzo 2012. Sono fatti salvi eventuali  versamenti  gia'
          effettuati alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento. (96) (99) (101) 
            10. I  tesorieri  o  cassieri  degli  enti  ed  organismi
          pubblici di  cui  al  comma 8  provvedono  ad  adeguare  la
          propria   operativita'    alle    disposizioni    di    cui
          all'articolo 1  della  legge  29 ottobre  1984,  n. 720,  e
          relative norme  amministrative  di  attuazione,  il  giorno
          successivo a quello  del  versamento  della  residua  quota
          delle disponibilita' previsto  al  comma 9. Nelle  more  di
          tale adeguamento i predetti tesorieri e cassieri continuano
          ad adottare i criteri gestionali  previsti  dall'articolo 7
          del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 
            11. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della
          legge 23 dicembre 1998,  n. 448  e  fino  all'adozione  del
          bilancio unico d'Ateneo ai  dipartimenti  e  ai  centri  di
          responsabilita'   dotati   di   autonomia   gestionale    e
          amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi
          8  e  9  del  presente  articolo  e,   fino   al   completo
          riversamento delle risorse sulle contabilita'  speciali  di
          cui  al  comma 9,  i  tesorieri  o  cassieri  degli  stessi
          utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate
          presso gli stessi  trasferendo  gli  eventuali  vincoli  di
          destinazione sulle somme  depositate  presso  la  tesoreria
          statale. 
            12. A  decorrere   dall'adozione   del   bilancio   unico
          d'Ateneo, le risorse liquide  delle  universita',  comprese
          quelle dei dipartimenti e  degli  altri  centri  dotati  di
          autonomia gestionale  e  amministrativa,  sono  gestite  in
          maniera accentrata. 
            13. Fermi  restando  gli  ordinari  rimedi  previsti  dal
          codice civile, per effetto delle  disposizioni  di  cui  ai
          precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli
          enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  possono  essere
          rinegoziati in via diretta tra le parti  originarie,  ferma
          restando la  durata  inizialmente  prevista  dei  contratti
          stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti  ed
          organismi hanno diritto di recedere dal contratto. » 
            Comma 396 
            Si riporta il testo  del  comma 6  dell'articolo 37,  del
          citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato
          dalla presente legge: 
            "Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei  crediti
          certificati) 
            1. Al  fine  di  assicurare  il  completo  ed   immediato
          pagamento di  tutti  i  debiti  di  parte  corrente  certi,
          liquidi ed esigibili  per  somministrazioni,  forniture  ed
          appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli
          altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n. 165,    e    successive
          modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre
          2013 e certificati alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto ai sensi  dell'articolo 9,  comma 3-bis  e
          3-ter  del  decreto   legge   29 novembre   2008,   n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, o dell'articolo 7 del decreto  legge  8 aprile  2013,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  6 giugno
          2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato  dal
          momento dell'effettuazione  delle  operazioni  di  cessione
          ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono,
          altresi', assistiti dalla medesima  garanzia  dello  Stato,
          sempre dal momento dell'effettuazione delle  operazioni  di
          cessione ovvero  di  ridefinizione  di  cui  al  successivo
          comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi
          ed esigibili delle predette pubbliche  amministrazioni  non
          ancora certificati alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013,  a
          condizione che: 
            a)   i   soggetti   creditori   presentino   istanza   di
          certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre  2014,
          utilizzando la piattaforma elettronica di cui  all'articolo
          7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013; 
            b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite  la
          suddetta piattaforma elettronica, da parte delle  pubbliche
          amministrazioni debitrici. La certificazione deve  avvenire
          entro trenta giorni dalla data di  ricezione  dell'istanza.
          Il diniego, anche parziale,  della  certificazione,  sempre
          entro  il  suddetto  termine,  deve   essere   puntualmente
          motivato.  Ferma  restando  l'attivazione  da   parte   del
          creditore dei poteri  sostitutivi  di  cui  all'articolo 9,
          comma 3-bis, del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il
          mancato rispetto di tali obblighi  comporta  a  carico  del
          dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui
          all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto  legge  n. 35
          del 2013. Le amministrazioni di cui al  primo  periodo  che
          risultino inadempienti non possono procedere ad  assunzioni
          di  personale  o  ricorrere   all'indebitamento   fino   al
          permanere dell'inadempimento 
            2. I pagamenti dei debiti di parte  corrente  di  cui  al
          comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli  obiettivi
          del patto di stabilita' interno. 
            3. I soggetti  creditori  possono  cedere  pro-soluto  il
          credito certificato e assistito dalla garanzia dello  Stato
          ai sensi del comma 1 ad una banca  o  ad  un  intermediario
          finanziario,  anche  sulla  base  di  apposite  convenzioni
          quadro. Per i crediti  assistiti  dalla  suddetta  garanzia
          dello Stato non possono essere richiesti  sconti  superiori
          alla misura massima determinata con il decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui  al  comma 4. Avvenuta
          la  cessione  del  credito,  la  pubblica   amministrazione
          debitrice diversa dallo Stato puo'  chiedere,  in  caso  di
          temporanee carenze di  liquidita',  una  ridefinizione  dei
          termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una
          durata  massima  di  5  anni,   rilasciando,   a   garanzia
          dell'operazione, delegazione di pagamento,  a  norma  della
          specifica disciplina applicabile a  ciascuna  tipologia  di
          pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a  valere
          sulle entrate di  bilancio.  Le  pubbliche  amministrazioni
          debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente
          il  debito,  alle  condizioni  pattuite  nell'ambito  delle
          operazioni di ridefinizione dei termini e delle  condizioni
          di pagamento  del  debito  di  cui  al  presente  comma  al
          ripristino  della  normale   gestione   della   liquidita'.
          L'operazione   di   ridefinizione,   le   cui    condizioni
          finanziarie devono tener conto della garanzia dello  Stato,
          puo'  essere  richiesta  dalla   pubblica   amministrazione
          debitrice  alla  banca  o   all'intermediario   finanziario
          cessionario del credito, ovvero ad altra banca o  ad  altro
          intermediario  finanziario  qualora  il   cessionario   non
          consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in  tal
          caso, previa corresponsione di quanto  dovuto,  il  credito
          certificato e' ceduto di  diritto  alla  predetta  banca  o
          intermediario finanziario. La  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),  del
          decreto legge 30 settembre 2003,  n. 269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24 novembre   2003,   n. 326,
          nonche'  istituzioni  finanziarie  dell'Unione  Europea   e
          internazionali, possono acquisire,  dalle  banche  e  dagli
          intermediari finanziari,  sulla  base  di  una  convenzione
          quadro con  l'Associazione  Bancaria  Italiana,  i  crediti
          assistiti dalla garanzia dello Stato di cui  al  comma 1  e
          ceduti ai sensi  del  presente  comma,  anche  al  fine  di
          effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e  delle
          condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata
          massima di 15 anni, in relazione alle  quali  le  pubbliche
          amministrazioni   debitrici   rilasciano   delegazione   di
          pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a
          ciascuna tipologia di  pubblica  amministrazione,  o  altra
          simile  garanzia  a  valere  sulle  entrate  di   bilancio.
          L'intervento della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  puo'
          essere effettuato nei limiti di una  dotazione  finanziaria
          stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  medesima.
          I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato  di  cui  al
          comma 1,  gia'  oggetto  di  ridefinizione  possono  essere
          acquisiti dai soggetti cui  si  applicano  le  disposizioni
          della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi
          ceduti a Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.,  nonche'  alle
          istituzioni    finanziarie    dell'Unione     europea     e
          internazionali.  Alle  operazioni  di   ridefinizione   dei
          termini e delle condizioni di pagamento dei debiti  di  cui
          al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non
          si applicano i limiti fissati, per  le  regioni  a  statuto
          ordinario, dall'articolo 10  della  legge  16 maggio  1970,
          n. 281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203  e  204
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e,  per  le
          altre    pubbliche    amministrazioni,    dai    rispettivi
          ordinamenti. 
            4. Per le finalita'  di  cui  al  comma 1,  e'  istituito
          presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un
          apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal
          rilascio della garanzia dello Stato,  cui  sono  attribuite
          risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo e' a
          prima richiesta, esplicita, incondizionata e  irrevocabile.
          Gli interventi del  Fondo  sono  assistiti  dalla  garanzia
          dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia
          e' elencata nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
          31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  La  gestione  del
          Fondo  puo'  essere  affidata  a  norma  dell'articolo  19,
          comma 5,   del   decreto-legge   1° luglio   2009,   n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  3 agosto  2009,
          n. 102.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto, sono definiti  termini
          e modalita' tecniche di attuazione dei commi 1 e  3  ,  ivi
          compresa  la  misura  massima  dei   tassi   di   interesse
          praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e
          delle condizioni di  pagamento  del  debito  derivante  dai
          crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del  comma 3,
          nonche'  i  criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'   di
          operativita' e di  escussione  della  garanzia  del  Fondo,
          nonche' della garanzia dello Stato di ultima istanza. 
            5. In caso di escussione della  garanzia,  e'  attribuito
          allo Stato il diritto di rivalsa sugli  enti  debitori.  La
          rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino  a
          concorrenza della somme escusse e degli interessi  maturati
          alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi
          titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
          Stato. Con il decreto di cui al comma 4  sono  disciplinate
          le modalita' per l'esercizio del diritto di rivalsa di  cui
          al presente comma, anche al fine di garantire  il  recupero
          delle somme in caso di incapienza delle somme  a  qualsiasi
          titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
          Stato. 
            6. Nello stato di previsione del Ministero  dell'Economia
          e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di
          1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  finalizzato  ad
          integrare  le  risorse  iscritte   sul   bilancio   statale
          destinate alle garanzie  rilasciate  dallo  Stato.  Per  le
          finalita' del presente comma e'  autorizzata  l'istituzione
          di   apposita   contabilita'    speciale.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
            7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies,  12-sexies  e
          12-septies dell'articolo 11, del  decreto  legge  28 giugno
          2013 n. 76,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati. 
            7-bis. Le cessioni dei crediti  certificati  mediante  la
          piattaforma elettronica  per  la  gestione  telematica  del
          rilascio   delle   certificazioni   di   cui   al   comma 1
          dell'articolo 7 del  decreto-legge  8 aprile  2013,  n. 35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  6 giugno  2013,
          n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura  privata
          e  possono  essere  effettuate  a  favore   di   banche   o
          intermediari  finanziari  autorizzati,  ovvero  da   questi
          ultimi  alla  Cassa  depositi  e  prestiti   S.p.A.   o   a
          istituzioni    finanziarie    dell'Unione     europea     e
          internazionali.   Le   suddette   cessioni   dei    crediti
          certificati si intendono  notificate  e  sono  efficaci  ed
          opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla
          data  di  comunicazione  della   cessione   alla   pubblica
          amministrazione attraverso la piattaforma elettronica,  che
          costituisce data certa, qualora  queste  non  le  rifiutino
          entro sette giorni dalla ricezione di  tale  comunicazione.
          Non si applicano alle  predette  cessioni  dei  crediti  le
          disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli  articoli
          69 e  70  del  regio  decreto  18 novembre  1923,  n. 2440,
          nonche' le disposizioni di cui all'articolo 7  della  legge
          21 febbraio  1991,  n. 52,  e  all'articolo  67  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni  di  cui  al
          presente comma si applicano anche alle cessioni  effettuate
          dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali  si
          applicano  le  disposizioni  della  legge  30 aprile  1999,
          n. 130. 
            7-ter.  Le  verifiche  di  cui  all'articolo 48-bis   del
          decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, sono  effettuate  dalle  pubbliche  amministrazioni
          esclusivamente all'atto della  certificazione  dei  crediti
          certi, liquidi ed esigibili maturati  nei  confronti  delle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma 2,
          del  decreto  legislativo  30 marzo   2001,   n. 165,   per
          somministrazioni, forniture ed appalti e  per  obbligazioni
          relative  a  prestazioni  professionali   alla   data   del
          31 dicembre 2013, tramite la  piattaforma  elettronica  nei
          confronti dei soggetti creditori.  All'atto  del  pagamento
          dei crediti certificati oggetto di cessione,  le  pubbliche
          amministrazioni   effettuano    le    predette    verifiche
          esclusivamente nei confronti del cessionario. 
            7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis  dell'articolo  9
          del decreto-legge 8 aprile  2013,  n. 35,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6 giugno  2013,  n. 64,  sono
          abrogati » . 
            Commi 398-399 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 46,   del   citato
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato  dalla
          presente legge: 
            "Art. 46  (Concorso  delle  regioni  e   delle   province
          autonome alla riduzione della spesa pubblica) 
            1. Le Regioni a statuto speciale e le province  autonome,
          in conseguenza dell'adeguamento dei propri  ordinamenti  ai
          principi   di   coordinamento   della   finanza   pubblica,
          introdotti dal presente decreto, assicurano  un  contributo
          alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2  e
          3 . 
            2. Al comma 454 dell'articolo 1 della  legge  24 dicembre
          2012, n. 228: 
            a) la tabella indicata  alla  lettera  d)  e'  sostituita
          dalla seguente: 
            b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto  il  seguente:  "Per
          l'anno 2014 la  proposta  di  Accordo  di  cui  al  periodo
          precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014.". 
            3. Il comma 526 dell'articolo 1 della  legge  27 dicembre
          2013, n. 147 e' sostituito dal seguente: 
            "526. Con le procedure previste  dall'articolo  27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e
          le province autonome di Trento e di Bolzano  assicurano  un
          ulteriore concorso  alla  finanza  pubblica  per  l'importo
          complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300
          milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2015  al
          2017. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di  cui
          al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo
          di cui al primo periodo del presente comma e'  accantonato,
          a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
          erariali,  secondo  gli  importi  indicati,  per   ciascuna
          regione a statuto  speciale  e  provincia  autonoma,  nella
          tabella seguente: 
            4. Gli importi delle tabelle  di  cui  ai  commi  2  e  3
          possono  essere  modificati,  ad  invarianza  di   concorso
          complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra  le
          regioni e province autonome interessate da sancire entro il
          30 giugno 2014, in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano.  Tale  riparto  e'   recepito   con
          successivo decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Il predetto accordo puo'  tener  conto  dei  tempi
          medi di pagamento dei debiti e del  ricorso  agli  acquisti
          centralizzati di ciascun ente interessato. 
            5. Il comma 527 dell'articolo 1 della  legge  27 dicembre
          2013, n. 147 e' abrogato. 
            6.  Le  Regioni  a  statuto  ordinario,  in   conseguenza
          dell'adeguamento dei  propri  ordinamenti  ai  principi  di
          coordinamento  della  finanza   pubblica   introdotti   dal
          presente decreto e a valere sui  risparmi  derivanti  dalle
          disposizioni ad  esse  direttamente  applicabili  ai  sensi
          dell'articolo 117,  comma  secondo,   della   Costituzione,
          assicurano un contributo alla finanza pubblica pari  a  500
          milioni di euro per l'anno 2014 e di 750  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2015  al  2018,  in  ambiti  di
          spesa e per importi proposti in sede  di  autocoordinamento
          dalle  medesime  da  recepire  con  Intesa  sancita   dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno  2014  ed
          entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni  2015
          e seguenti. In assenza di  tale  Intesa  entro  i  predetti
          termini, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del  Consiglio
          dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza  dei  predetti
          termini, i richiamati importi sono assegnati ad  ambiti  di
          spesa  ed  attribuiti  alle  singoli  regioni  e   Province
          autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e
          della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli
          di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
          acquisizione delle risorse da parte dello  Stato.  Per  gli
          anni  2015-2018  il  contributo  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, di cui al  primo  periodo,  e'  incrementato  di
          3.452 milioni di euro  annui  in  ambiti  di  spesa  e  per
          importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli
          essenziali di  assistenza,  in  sede  di  autocoordinamento
          dalle  regioni  da  recepire  con  intesa   sancita   dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il 31 gennaio 2015. A seguito della  predetta  intesa
          sono rideterminati i livelli di finanziamento degli  ambiti
          individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
          parte dello Stato. In  assenza  di  tale  intesa  entro  il
          predetto termine del 31 gennaio  2015,  si  applica  quanto
          previsto al secondo periodo, considerando anche le  risorse
          destinate al finanziamento corrente del Servizio  sanitario
          nazionale. 
            7. (abrogato) 
            7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base  a  quanto
          stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          nella seduta del 29 maggio 2014,  sono  tenute  per  l'anno
          2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei  vincoli
          del  patto  di  stabilita'  interno,  come  modificati  dal
          comma 7-quater, le spese nei confronti dei  beneficiari,  a
          valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa: 
            a) articolo 1, comma 260, della legge  27 dicembre  2013,
          n. 147, per le istituzioni scolastiche  paritarie,  per  un
          importo complessivamente pari a 100 milioni di euro; 
            b)  articolo  2  del  decreto  legge  12 settembre  2013,
          n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
          2013,  n. 128,  e  articolo  1,  comma 259,   della   legge
          27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo  studio,  per
          un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro; 
            c)  articolo  1  del  decreto  legge  12 settembre  2013,
          n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
          2013, n. 128, per contributi  e  benefici  a  favore  degli
          studenti,   anche   con   disabilita',   per   un   importo
          complessivamente pari a 15 milioni di euro; 
            d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto  legge  28 giugno
          2013,  n. 76,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro
          dei disabili per un  importo  complessivamente  pari  a  20
          milioni di euro; 
            e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito con modificazioni  dalla  legge  7 agosto
          2012, n. 135, per l'erogazione gratuita di libri  di  testo
          per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro; 
            f) articolo 1, comma 83, della  legge  27 dicembre  2013,
          n. 147,  per  il  materiale   rotabile   per   un   importo
          complessivamente pari a 135 milioni di euro. 
            7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione  delle  spese
          di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione  di
          cui all'articolo  1,  comma 461,  della  legge  24 dicembre
          2012,  n. 228.   Le   regioni   che,   sulla   base   della
          certificazione di cui al periodo precedente, risultino  non
          aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata
          del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata. 
            7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni
          dai vincoli del patto di stabilita' interno previste  dalle
          seguenti disposizioni: 
            a) articolo 1, comma 260, della legge  27 dicembre  2013,
          n. 147; 
            b)  articolo 1,  comma 4,  e  articolo  2,  comma 2,  del
          decreto legge 12 settembre  2013,  n. 104,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
            c) articolo 1, comma 83, della  legge  27 dicembre  2013,
          n. 147. 
            Conseguentemente, per l'anno  2014,  non  si  applica  il
          comma 7 del presente articolo. » . 
            Comma 401: 
            Per  il  testo  del  comma 454  dell'art. 1  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note al comma 415. 
            Comma 402: 
            Si   riporta   il    testo    vigente    del    comma 10,
          dell'articolo 42  del  decreto-legge   12 settembre   2014,
          n. 133,  recante  "Misure  urgenti   per   l'apertura   dei
          cantieri,  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche,   la
          digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
          l'emergenza del dissesto idrogeologico  e  per  la  ripresa
          delle attivita' produttive", convertito, con modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164: 
            "10. A  decorrere  dall'anno  2015  la  regione  Sardegna
          consegue   il   pareggio   di   bilancio   come    definito
          dall'articolo 9 della legge n. 243  del  2012. A  decorrere
          dal 2015 alla regione Sardegna non si applicano  il  limite
          di spesa di cui al comma 454  dell'articolo 1  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni  in  materia  di
          patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di
          bilancio  di  cui  al  primo  periodo.  Restano  ferme   le
          disposizioni in materia di monitoraggio,  certificazione  e
          sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462  dell'articolo 1
          della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228." 
            Comma 403: 
            Si riporta il testo vigente dell'articolo 27, della legge
          5 maggio 2009, n. 42 recante "Delega al Governo in  materia
          di federalismo  fiscale,  in  attuazione  dell'articolo 119
          della Costituzione", e successive modificazioni: 
            « Art. 27. (Coordinamento della finanza delle  regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome) 
            1. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto  degli   statuti
          speciali, concorrono al conseguimento  degli  obiettivi  di
          perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
          e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di  stabilita'
          interno   e   all'assolvimento   degli    obblighi    posti
          dall'ordinamento comunitario, secondo criteri  e  modalita'
          stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
          definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
          e  secondo  il  principio  del  graduale  superamento   del
          criterio  della  spesa  storica  di  cui  all'  articolo 2,
          comma 2, lettera m). 
            2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto
          della dimensione della finanza  delle  predette  regioni  e
          province   autonome   rispetto   alla   finanza    pubblica
          complessiva,  delle   funzioni   da   esse   effettivamente
          esercitate e dei relativi oneri,  anche  in  considerazione
          degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,  dei
          costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro  capite
          che caratterizzano i rispettivi territori o parte di  essi,
          rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le
          medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle  regioni
          e, per le regioni e province  autonome  che  esercitano  le
          funzioni in materia di finanza locale, dagli  enti  locali.
          Le medesime norme di attuazione  disciplinano  altresi'  le
          specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato  assicura
          il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
          perequazione e di solidarieta' per  le  regioni  a  statuto
          speciale  i  cui  livelli  di  reddito  pro  capite   siano
          inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
          del fabbisogno standard per il  finanziamento  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali di cui all' articolo 117,  secondo  comma,  lettera
          m), della Costituzione,  conformemente  a  quanto  previsto
          dall'  articolo 8,  comma 1,  lettera  b),  della  presente
          legge. 
            3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,  nella
          misura stabilita dalle norme di  attuazione  degli  statuti
          speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme  in
          applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche  mediante
          l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento  o  dalla
          delega di funzioni statali alle medesime regioni a  statuto
          speciale  e  province  autonome  ovvero  da  altre   misure
          finalizzate al conseguimento di risparmi  per  il  bilancio
          dello Stato, nonche' con altre  modalita'  stabilite  dalle
          norme di attuazione degli  statuti  speciali.  Inoltre,  le
          predette norme, per la parte di propria competenza: 
            a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali  in
          materia di  finanza  pubblica  e  le  corrispondenti  leggi
          regionali e provinciali  in  materia,  rispettivamente,  di
          finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza  locale
          nei casi in  cui  questa  rientri  nella  competenza  della
          regione a statuto speciale o provincia autonoma; 
            b) definiscono i principi fondamentali  di  coordinamento
          del  sistema  tributario  con  riferimento  alla   potesta'
          legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle  regioni
          a statuto speciale e alle province autonome in  materia  di
          tributi regionali, provinciali e locali; 
            c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai  sensi
          dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e  alle  condizioni
          di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d). 
            4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni
          alle regioni a statuto speciale ed alle  province  autonome
          di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni  a  statuto
          ordinario, nei casi diversi dal concorso  al  conseguimento
          degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' ai  sensi
          del comma 2, rispettivamente le norme  di  attuazione  e  i
          decreti legislativi di cui all' articolo 2  definiranno  le
          corrispondenti  modalita'   di   finanziamento   aggiuntivo
          attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali  e
          alle  accise,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle  leggi
          costituzionali in vigore. 
            5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri  per  l'esame
          degli schemi concernenti le norme di attuazione di  cui  al
          presente  articolo  sono   invitati   a   partecipare,   in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti,  i  Presidenti  delle
          regioni e delle province autonome interessate. 
            6. La Commissione di cui  all'  articolo 4  svolge  anche
          attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni  vigenti
          concernenti  l'ordinamento  finanziario  delle  regioni   a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano e della relativa  applicazione.  Nell'esercizio  di
          tale  funzione  la   Commissione   e'   integrata   da   un
          rappresentante tecnico della singola  regione  o  provincia
          interessata. 
            7. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto   delle   norme
          fondamentali della presente legge e  dei  principi  che  da
          essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di  ciascuna
          regione  a  statuto  speciale  e  di   ciascuna   provincia
          autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di
          leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
          e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna  provincia
          autonoma, costituito dai Ministri per  i  rapporti  con  le
          regioni,  per  le  riforme  per  il  federalismo,  per   la
          semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze  e
          per le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e delle  province  autonome.  Il
          tavolo individua linee guida,  indirizzi  e  strumenti  per
          assicurare il concorso delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
          solidarieta'   e   per   valutare   la   congruita'   delle
          attribuzioni     finanziarie     ulteriori      intervenute
          successivamente  all'entrata  in  vigore   degli   statuti,
          verificandone la  coerenza  con  i  principi  di  cui  alla
          presente  legge  e  con  i  nuovi  assetti  della   finanza
          pubblica. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  assicurata
          l'organizzazione del tavolo. » 
            Comma 404: 
            Per il riferimento all'articolo 27, della legge  5 maggio
          2009, n. 42 si vedano le note al comma 
            403. 
            Si riporta il testo vigente dell'articolo 22, della legge
          9 luglio 1997, n. 241  recante  "Norme  di  semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni": 
            "Art. 22  (Suddivisione  delle   somme   tra   gli   enti
          destinatari) 
            1. Entro il primo giorno lavorativo successivo  a  quello
          di versamento delle  somme  da  parte  delle  banche  e  di
          ricevimento dei relativi  dati  riepilogativi,  un'apposita
          struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari  le
          somme  a  ciascuno  di  essi   spettanti,   tenendo   conto
          dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti. 
            2. Gli  enti  destinatari  delle  somme  dispongono   con
          cadenza  trimestrale   le   regolazioni   contabili   sulle
          contabilita'  di  pertinenza  a   copertura   delle   somme
          compensate dai contribuenti. 
            3. La  struttura  di  gestione  di  cui  al  comma 1   e'
          individuata con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri del tesoro e  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale.  Con  decreto  del   Ministero   delle
          finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
          e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
          l'attribuzione delle somme. 
            4. La  compensazione  di  cui  all'Art. 17  puo'  operare
          soltanto  dopo  l'emanazione  dei  decreti   indicati   nel
          comma 3". 
            Comma 405: 
            Si riporta il testo  del  comma 5,  dell'articolo 42  del
          decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 133,  recante  "Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive",
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11 novembre
          2014, n. 164 come modificato dalla presente legge: 
            «  Art. 42  Disposizioni  in  materia  di  finanza  delle
          Regioni 
            1. Al decreto legge 24 aprile  2014,  n. 66,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  23 giugno  2014,  n. 89,
          all'articolo 46, comma 6,  le  parole:  "31 ottobre  2014",
          sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014" e  dopo
          il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
            "7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a  quanto
          stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          nella seduta del 29 maggio 2014,  sono  tenute  per  l'anno
          2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei  vincoli
          del  patto  di  stabilita'  interno,  come  modificati  dal
          comma 7-quater, le spese nei confronti dei  beneficiari,  a
          valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa: 
            a) articolo 1, comma 260, della legge  27 dicembre  2013,
          n. 147, per le istituzioni scolastiche  paritarie,  per  un
          importo complessivamente pari a 100 milioni di euro; 
            b)  articolo  2  del  decreto  legge  12 settembre  2013,
          n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
          2013,  n. 128,  e  articolo  1,  comma 259,   della   legge
          27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo  studio,  per
          un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro; 
            c)  articolo  1  del  decreto  legge  12 settembre  2013,
          n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
          2013, n. 128, per contributi  e  benefici  a  favore  degli
          studenti,   anche   con   disabilita',   per   un   importo
          complessivamente pari a 15 milioni di euro; 
            d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto  legge  28 giugno
          2013,  n. 76,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro
          dei disabili per un  importo  complessivamente  pari  a  20
          milioni di euro; 
            e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito con modificazioni  dalla  legge  7 agosto
          2012, n. 135, per l'erogazione gratuita di libri  di  testo
          per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro; 
            f) articolo 1, comma 83, della  legge  27 dicembre  2013,
          n. 147,  per  il  materiale   rotabile   per   un   importo
          complessivamente pari a 135 milioni di euro. 
            7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione  delle  spese
          di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione  di
          cui all'articolo  1,  comma 461,  della  legge  24 dicembre
          2012,  n. 228.   Le   regioni   che,   sulla   base   della
          certificazione di cui al periodo precedente, risultino  non
          aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata
          del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata. 
            7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni
          dai vincoli del patto di stabilita' interno previste  dalle
          seguenti disposizioni: 
            a) articolo 1, comma 260, della legge  27 dicembre  2013,
          n. 147; 
            b)  articolo 1,  comma 4,  e  articolo  2,  comma 2,  del
          decreto legge 12 settembre  2013,  n. 104,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
            c) articolo 1, comma 83, della  legge  27 dicembre  2013,
          n. 147. 
            Conseguentemente, per l'anno  2014,  non  si  applica  il
          comma 7 del presente articolo.". 
            2. Al comma 517 dell'articolo 1 della  legge  27 dicembre
          2013, n. 147, le parole "30 giugno 2014" sono sostituite da
          "15 ottobre 2014". 
            3. Al comma 140 dell'articolo 1 della  legge  13 dicembre
          2010, n. 220, aggiungere, alla fine,  il  seguente  periodo
          "Per l'anno 2014, il termine del 1 marzo, di cui  al  primo
          periodo, e' posticipato al 30 settembre e  il  termine  del
          15 marzo, di cui al  secondo  periodo,  e'  posticipato  al
          15 ottobre". 
            4. All'articolo 1,  comma 525,  della  legge  27 dicembre
          2013, n. 147, le parole "30 aprile  2014"  sono  sostituite
          dalle seguenti "31 ottobre 2014". Inoltre,  alla  fine  del
          medesimo comma e' aggiunto il seguente periodo: "Nelle more
          della individuazione delle risorse di cui al primo periodo,
          il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari di spesa
          indicati con  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.". 
            5. Al fine di assicurare il concorso  agli  obiettivi  di
          finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e
          dell'Accordo sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  ed  il  Presidente  della
          regione  Siciliana,  l'obiettivo  di  patto  di  stabilita'
          interno  della  regione  Siciliana,  di  cui  al  comma 454
          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n. 228,  e'
          determinato in 5.786 milioni di euro per l'anno 2014  e  in
          5.665 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2015  al
          2017. I predetti obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono
          essere rideterminati in  conseguenza  di  nuovi  contributi
          alla  finanza  pubblica  posti  a  carico  delle  autonomie
          speciali con  legge  statale.  A  tale  fine  il  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  comunica
          alla Regione siciliana entro il 30 giugno di  ciascun  anno
          l'obiettivo rideterminato. Per gli anni  2014-2017  non  si
          applica alla regione Siciliana quanto disposto dagli ultimi
          due  periodi  del  comma 454  dell'articolo 1  della  legge
          24 dicembre  2012,  n. 228. Dai  predetti  obiettivi   sono
          escluse le sole spese individuate dal  citato  Accordo  del
          9 giugno 2014. 
            6. Gli accantonamenti previsti  dalla  normativa  vigente
          per l'anno 2014 a valere sulle quote  di  compartecipazione
          della regione Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in
          misura corrispondente all'ammontare delle entrate riservate
          all'erario  dal  decreto-legge  13 agosto   2011,   n. 138,
          convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011,
          n. 148,  e  dal  decreto-legge  6 dicembre  2011,   n. 201,
          convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
          n. 214, e da restituire alla predetta Regione  per  effetto
          della  sentenza  della  Corte  Costituzionale  n. 241   del
          31 ottobre 2012. 
            7. La regione Siciliana nel 2014 non puo' impegnare spese
          correnti, al netto delle spese per la  sanita',  in  misura
          superiore all'importo  annuale  minimo  dei  corrispondenti
          impegni  effettuati  nel  triennio   2011-2013. Nell'ambito
          della certificazione di cui al  comma 461  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la  regione  comunica
          al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto  del
          predetto limite. 
            8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto
          e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 5,  pari
          a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2014  al
          2017, alimentano  il  "Fondo  Rapporti  finanziari  con  le
          autonomie speciali" istituito nello stato di previsione del
          Ministero dell'economia e delle finanze. (142) 
            9. Al fine di assicurare il concorso  agli  obiettivi  di
          finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e
          dell'Accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  ed  il  Presidente  della
          regione  Sardegna,  l'obiettivo  di  patto  di   stabilita'
          interno  della  regione  Sardegna,  di  cui  al   comma 454
          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n. 228,  e'
          determinato  in  2.696   milioni   di   euro   per   l'anno
          2014. Dall'obiettivo  2014  sono  escluse  le  sole   spese
          previste dalla normativa statale vigente e le spese  per  i
          servizi ferroviari di interesse regionale e locale  erogati
          da Trenitalia s.p.a. 
            10. A  decorrere  dall'anno  2015  la  regione   Sardegna
          consegue   il   pareggio   di   bilancio   come    definito
          dall'articolo 9 della legge n. 243 del  2012.  A  decorrere
          dal 2015 alla regione Sardegna non si applicano  il  limite
          di spesa di cui al comma 454 dell'articolo  1  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni  in  materia  di
          patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di
          bilancio  di  cui  al  primo  periodo.  Restano  ferme   le
          disposizioni in materia di monitoraggio,  certificazione  e
          sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo  1
          della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
            11. Non si applica alla regione Sardegna quanto  disposto
          dagli ultimi due  periodi  del  comma 454  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
            12. La regione Sardegna nel 2014 non puo' impegnare spese
          correnti, al netto delle spese per la  sanita',  in  misura
          superiore all'importo  annuale  minimo  dei  corrispondenti
          impegni  effettuati  nel  triennio   2011-2013. Nell'ambito
          della certificazione di cui al  comma 461  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la  regione  comunica
          al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto  del
          predetto limite. 
            13. Gli  oneri  in  termini  di  indebitamento  netto   e
          fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del
          presente articolo,  pari  a  320  milioni  di  euro  annui,
          trovano compensazione per pari importo sul "Fondo  Rapporti
          finanziari con le autonomie speciali" di cui al comma 8 del
          presente articolo. 
            14. Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
            14-bis.  Per  l'anno  2014,   al   fine   di   consentire
          l'accelerazione delle procedure  per  l'intesa  finalizzata
          alla determinazione dei fabbisogni  standard  regionali  in
          materia di sanita', le regioni di  riferimento  di  cui  al
          comma 5 dell'articolo 27 del decreto  legislativo  6 maggio
          2011, n. 68,  sono  quelle  stabilite  nella  seduta  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  del
          5 dicembre 2013. 
            14-ter.   All'articolo 2,   comma 67-bis,   della   legge
          23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni,  sono
          aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2014, in
          via transitoria, nelle more dell'adozione  del  decreto  di
          cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2014,  la
          percentuale indicata al citato articolo 15,  comma 23,  del
          decreto-legge   n. 95    del    2012,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  n. 135  del  2012,  e'   pari
          all'1,75 per cento". 
            14-quater.  Per  l'anno   2014,   le   riserve   di   cui
          all'articolo 1, comma 508, della  legge  27 dicembre  2013,
          n. 147, afferenti al  territorio  della  regione  Sardegna,
          sono finalizzate  alla  riduzione  dei  debiti  commerciali
          contratti dalla medesima regione. 
            14-quinquies.  Alla  copertura  dell'onere  di   cui   al
          comma 14-quater in termini di saldo  netto  da  finanziare,
          pari  a  230  milioni  di  euro,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma 10,  del  decreto-legge  8 aprile
          2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          6 giugno   2013,   n. 64,   e   successive   modificazioni,
          utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per
          assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili diversi da quelli finanziari  e  sanitari".  Agli
          oneri derivanti dal presente comma, pari a  2.760.000  euro
          per l'anno 2016,  a  2.683.024  euro  per  l'anno  2017,  a
          2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto  a  2.376.000
          euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno  2017,  a
          2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
          del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
          di  cui  all'articolo  10,   comma 5,   del   decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  a  384.000
          euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2016,   mediante
          corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2016,
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2014-2016,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2014,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
            14-sexies. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. » . 
            Comma 406: 
            Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 104,   del
          decreto del Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1972,
          n. 670 recante "Approvazione del testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige", e successive modificazioni: 
            "104. Fermo quanto disposto  dall'articolo 103  le  norme
          del  titolo  VI  e  quelle  dell'art. 13   possono   essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
          competenza, della regione o delle due province. 
            Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al
          cambiamento del Presidente del  Consiglio  regionale  e  di
          quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta del Governo e, rispettivamente, della  regione  o
          della provincia di Bolzano." 
            Comma 407: 
            Si riporta il testo degli articoli 69, 73, 75,  75-bis  e
          79 del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          31 agosto  1972,  n. 670  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
            « 69. 1. Sono devoluti  alla  regione  i  proventi  delle
          imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai
          beni situati nello stesso. 
            2. Sono altresi' devolute alla regione le seguenti  quote
          del gettito delle sottoindicate  entrate  tributarie  dello
          Stato, percette nel territorio regionale: 
            a) i  nove  decimi  delle  imposte  sulle  successioni  e
          donazioni e sul valore netto globale delle successioni; 
            b) un decimo dell'imposta sul  valore  aggiunto,  esclusa
          quella relativa all'importazione,  al  netto  dei  rimborsi
          effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633,  e
          successive   modificazioni,   determinata    assumendo    a
          riferimento i consumi finali; 
            c) i nove decimi del provento del lotto, al  netto  delle
          vincite; 
            d) (abrogata) » 
            « 73. 1. La regione  e  le  province  hanno  facolta'  di
          istituire  con  leggi  tributi  propri  in  armonia  con  i
          principi del sistema tributario dello Stato, nelle  materie
          di  rispettiva  competenza.   Le   tasse   automobilistiche
          istituite  con  legge  provinciale  costituiscono   tributi
          propri. 
            1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per
          i quali lo Stato ne prevede  la  possibilita',  possono  in
          ogni  caso  modificare  aliquote  e  prevedere   esenzioni,
          detrazioni e deduzioni purche' nei  limiti  delle  aliquote
          superiori definite dalla  normativa  statale.  Le  province
          possono, con apposita legge  e  nel  rispetto  delle  norme
          dell'Unione  europea  sugli  aiuti  di   Stato,   concedere
          incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici
          di qualsiasi genere,  da  utilizzare  in  compensazione  ai
          sensi del Capo III del decreto legislativo  9 luglio  1997,
          n. 241. I fondi  necessari  per  la  regolazione  contabile
          delle compensazioni sono posti ad  esclusivo  carico  delle
          rispettive province, che provvedono  alla  stipula  di  una
          convenzione  con  l'Agenzia  delle  entrate,  al  fine   di
          disciplinare le modalita' operative per la fruizione  delle
          suddette agevolazioni. » 
            75. 1. Sono attribuite alle province  le  seguenti  quote
          del gettito delle sottoindicate  entrate  tributarie  dello
          Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: 
            a) i nove decimi delle imposte di registro  e  di  bollo,
          nonche' delle tasse di concessione governativa; 
            b) (abrogata); 
            c) i nove decimi dell'imposta sul  consumo  dei  tabacchi
          per le vendite afferenti ai territori delle due province; 
            d) gli otto  decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          esclusa quella  relativa  all'importazione,  al  netto  dei
          rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni; 
            e)  i  nove  decimi  dell'imposta  sul  valore   aggiunto
          relativa   all'importazione   determinata    assumendo    a
          riferimento i consumi finali. 
            f) i nove decimi del gettito dell'accisa  sulla  benzina,
          sugli oli da gas per autotrazione  e  sui  gas  petroliferi
          liquefatti  per  autotrazione  erogati  dagli  impianti  di
          distribuzione situati nei  territori  delle  due  province,
          nonche' i nove decimi delle  accise  sugli  altri  prodotti
          energetici ivi consumati; 
            g) i nove decimi di tutte  le  altre  entrate  tributarie
          erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa
          l'imposta locale sui redditi, ad  eccezione  di  quelle  di
          spettanza regionale o di altri enti pubblici. 
            2. (abrogato) » 
            "75-bis.  1. Nell'ammontare  delle   quote   di   tributi
          erariali  devolute  alla  regione  e  alle  province   sono
          comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale  e
          provinciale  affluite,  in   attuazione   di   disposizioni
          legislative o amministrative, a uffici  situati  fuori  del
          territorio della regione e delle rispettive province. 
            2. La determinazione delle quote di  cui  al  comma 1  e'
          effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra
          documentazione  idonea  alla   valutazione   dei   fenomeni
          economici  che  hanno  luogo  nel  territorio  regionale  e
          provinciale. 
            3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni
          di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale
          dell'imposta sul reddito delle  societa'  e  delle  imposte
          sostitutive  sui  redditi  di  capitale,  qualora  non  sia
          possibile la determinazione con  le  modalita'  di  cui  al
          comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza  media
          dei medesimi  tributi  sul  prodotto  interno  lordo  (PIL)
          nazionale da  applicare  al  PIL  regionale  o  provinciale
          accertato dall'Istituto nazionale di statistica. 
            3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di  aliquote
          o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge
          alla   copertura,   ai   sensi    dell'articolo 81    della
          Costituzione, di nuove specifiche spese  di  carattere  non
          continuativo che non rientrano nelle materie di  competenza
          della  regione  o  delle  province,  ivi  comprese   quelle
          relative a calamita' naturali,  e'  riservato  allo  Stato,
          purche'   risulti   temporalmente    delimitato,    nonche'
          contabilizzato distintamente nel bilancio statale e  quindi
          quantificabile.  Non  sono  ammesse  riserve   di   gettito
          destinate al raggiungimento di  obiettivi  di  riequilibrio
          della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10  e
          10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268". 
            "79. 1.  Il  sistema  territoriale  regionale  integrato,
          costituito dalla regione, dalle province e  dagli  enti  di
          cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio  dei
          relativi bilanci ai sensi  della  legge  24 dicembre  2012,
          n. 243,  al  conseguimento  degli  obiettivi   di   finanza
          pubblica, di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio
          dei diritti e dei doveri dagli  stessi  derivanti,  nonche'
          all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea: 
            a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva
          dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione  e  delle
          assegnazioni a valere su leggi statali di settore; 
            b) con l'intervenuta soppressione della  somma  spettante
          ai sensi dell'articolo 78; 
            c) con il concorso finanziario ulteriore al  riequilibrio
          della  finanza  pubblica  mediante  l'assunzione  di  oneri
          relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate,
          definite d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, nonche' con il finanziamento di  iniziative  e  di
          progetti,   relativi   anche   ai   territori   confinanti,
          complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
          a  decorrere  dall'anno  2010   per   ciascuna   provincia.
          L'assunzione di oneri opera comunque  nell'importo  di  100
          milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
          confinanti risultino per un determinato anno di un  importo
          inferiore a 40 milioni di euro complessivi; 
            d)  con  le  modalita'  di  coordinamento  della  finanza
          pubblica definite al comma 3. 
            2. Le misure di cui al comma 1 possono essere  modificate
          esclusivamente con la procedura prevista  dall'articolo 104
          e fino alla loro eventuale modificazione  costituiscono  il
          concorso agli obiettivi  di  finanza  pubblica  di  cui  al
          comma 1. 
            3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica
          da parte  dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo 117  della
          Costituzione, le province provvedono al coordinamento della
          finanza pubblica  provinciale,  nei  confronti  degli  enti
          locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici  e
          privati e  di  quelli  degli  enti  locali,  delle  aziende
          sanitarie, delle universita', incluse quelle non statali di
          cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997,
          n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura e degli altri enti od organismi  a  ordinamento
          regionale o provinciale  finanziati  dalle  stesse  in  via
          ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi  in  termini
          di saldo netto da finanziare previsti in capo alla  regione
          e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle
          province definire i concorsi e gli obblighi  nei  confronti
          degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva
          competenza. Le province vigilano sul  raggiungimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al
          presente comma e, ai fini del  monitoraggio  dei  saldi  di
          finanza pubblica, comunicano al Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  gli  obiettivi  fissati   e   i   risultati
          conseguiti. 
            4. Nei confronti della regione e delle province  e  degli
          enti  appartenenti  al   sistema   territoriale   regionale
          integrato non sono  applicabili  disposizioni  statali  che
          prevedono   obblighi,   oneri,   accantonamenti,    riserve
          all'erario o  concorsi  comunque  denominati,  ivi  inclusi
          quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
          quelli previsti  dal  presente  titolo.  La  regione  e  le
          province provvedono, per se' e per  gli  enti  del  sistema
          territoriale regionale integrato di rispettiva  competenza,
          alle finalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
          contenute  in  specifiche  disposizioni  legislative  dello
          Stato, adeguando,  ai  sensi  dell'articolo 2  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria  legislazione
          ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4  o
          5, nelle  materie  individuate  dallo  Statuto,  adottando,
          conseguentemente, autonome misure  di  razionalizzazione  e
          contenimento della spesa, anche  orientate  alla  riduzione
          del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
          dinamiche  della  spesa  aggregata  delle   amministrazioni
          pubbliche  del  territorio  nazionale,  in   coerenza   con
          l'ordinamento dell'Unione europea. 
            4-bis. Per ciascuno degli  anni  dal  2018  al  2022,  il
          contributo della regione  e  delle  province  alla  finanza
          pubblica in termini di saldo netto da finanziare,  riferito
          al sistema territoriale  regionale  integrato,  e'  pari  a
          905,315 milioni  di  euro  complessivi,  dei  quali  15,091
          milioni di  euro  sono  posti  in  capo  alla  regione.  Il
          contributo delle province, ferma restando  l'imputazione  a
          ciascuna   di   esse   del   maggior   gettito    derivante
          dall'attuazione     dell'articolo 13,     comma 17,     del
          decreto-legge  6 dicembre  2011,  n. 201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  22 dicembre  2011,  n. 214,  e
          dell'articolo 1, commi 521 e 712, della  legge  27 dicembre
          2013, n. 147, e' ripartito tra  le  province  stesse  sulla
          base  dell'incidenza  del  prodotto   interno   lordo   del
          territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
          regionale; le province  e  la  regione  possono  concordare
          l'attribuzione alla regione di una quota del contributo»; 
            4-ter.  A  decorrere   dall'anno   2023   il   contributo
          complessivo di 905  milioni  di  euro,  ferma  restando  la
          ripartizione dello  stesso  tra  la  regione  Trentino-Alto
          Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'
          rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
          variazione  percentuale  degli  oneri  del   debito   delle
          pubbliche   amministrazioni   rilevata   nell'ultimo   anno
          disponibile rispetto  all'anno  precedente.  La  differenza
          rispetto al  contributo  di  905,315  milioni  di  euro  e'
          ripartita tra le province  sulla  base  dell'incidenza  del
          prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
          sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini  del  periodo
          precedente  e'  considerato  il  prodotto   interno   lordo
          indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 
            4-quater. A decorrere dall'anno 2016,  la  regione  e  le
          province conseguono il pareggio del bilancio come  definito
          dall'articolo 9 della legge 24 dicembre  2012,  n. 243. Per
          gli anni 2016 e 2017 la regione e le  province  accantonano
          in termini di cassa e in termini di competenza  un  importo
          definito d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per  i
          saldi di finanza pubblica. A decorrere  dall'anno  2018  ai
          predetti enti ad autonomia differenziata non si applica  il
          saldo programmatico di  cui  al  comma 455  dell'articolo 1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni  in
          materia di patto di stabilita' interno in contrasto con  il
          pareggio di bilancio di cui al primo periodo  del  presente
          comma. 
            4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia  di
          monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai  commi
          460, 461 e  462  dell'articolo 1  della  legge  24 dicembre
          2012, n. 228. 
            4-sexies. A decorrere dall'anno 2015,  il  contributo  in
          termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
          15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
          versato  all'erario  con  imputazione  sul  capitolo  3465,
          articolo 1, capo  X  del  bilancio  dello  Stato  entro  il
          30 aprile di ciascun anno. In mancanza di  tali  versamenti
          all'entrata del bilancio dello Stato entro il  30 aprile  e
          della  relativa  comunicazione  entro   il   30 maggio   al
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  quest'ultimo  e'
          autorizzato  a  trattenere  gli  importi  corrispondenti  a
          valere  sulle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla
          regione e a ciascuna provincia relativamente  alla  propria
          quota di contributo, avvalendosi anche  dell'Agenzia  delle
          entrate per  le  somme  introitate  per  il  tramite  della
          Struttura di gestione. 
            4-septies. E' fatta salva  la  facolta'  da  parte  dello
          Stato di modificare, per un periodo di  tempo  definito,  i
          contributi in termini di saldo netto  da  finanziare  e  di
          indebitamento netto posti a carico della  regione  e  delle
          province, previsti a  decorrere  dall'anno  2018,  per  far
          fronte  ad  eventuali  eccezionali  esigenze   di   finanza
          pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
          contributi stessi. Contributi  di  importi  superiori  sono
          concordati con la regione e le province. Nel  caso  in  cui
          siano necessarie manovre straordinarie volte ad  assicurare
          il rispetto delle norme europee in materia di  riequilibrio
          del bilancio pubblico i predetti contributi possono  essere
          incrementati, per un periodo limitato, di  una  percentuale
          ulteriore,  rispetto   a   quella   indicata   al   periodo
          precedente, non superiore al 10 per cento. 
            4-octies.  La  regione  e  le  province  si  obbligano  a
          recepire con propria legge da emanare entro il  31 dicembre
          2014, mediante rinvio formale recettizio,  le  disposizioni
          in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
          schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, previste dal decreto legislativo  23 giugno
          2011, n. 118,  nonche'  gli  eventuali  atti  successivi  e
          presupposti,  in  modo  da  consentire   l'operativita'   e
          l'applicazione  delle  predette  disposizioni  nei  termini
          indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
          le regioni a statuto ordinario,  posticipati  di  un  anno,
          subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
          volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
          devoluzioni di tributi erariali e la possibilita'  di  dare
          copertura  agli  investimenti  con  l'utilizzo  del   saldo
          positivo di competenza tra le entrate correnti e  le  spese
          correnti." 
            Note all'art. 3: 
            Comma 408: 
            Si riporta il testo del comma 455, dell'articolo 1, della
          citata legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
            "455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di
          finanza pubblica,  la  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano concordano con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno  degli
          anni dal 2013 al 2017, il saldo programmatico calcolato  in
          termini di  competenza  mista,  determinato  aumentando  il
          saldo programmatico dell'esercizio 2011: 
            a) degli importi indicati per il 2013  nella  tabella  di
          cui  all'articolo 32,  comma 10,  della  legge  12 novembre
          2011, n. 183, 
            b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge,
          con modificazioni, dall'articolo 1,  comma 1,  della  legge
          22 dicembre    2011,     n. 214,     come     rideterminato
          dall'articolo 35,  comma 4,  del  decreto-legge  24 gennaio
          2012, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          24 marzo 2012,  n. 27,  e  dall'articolo 4,  comma 11,  del
          decreto-legge  2 marzo   2012,   n. 16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
            c) degli  importi  indicati  nel  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
          e 2016, emanato in  attuazione  dell'articolo 16,  comma 3,
          del decreto-legge 6 luglio  2012,  n. 95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
            d)  degli  importi  indicati  nella  tabella  di  cui  al
          comma 454; 
            d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle
          autonomie speciali. 
            A tale fine,  entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno,  il
          presidente dell'ente trasmette la proposta  di  accordo  al
          Ministro dell'economia e delle finanze." 
            Comma 409: 
            Per il riferimento al comma 455,  dell'articolo 1,  della
          citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, si vedano le note al
          comma 408. 
            Comma 411: 
            Si riporta il testo del  comma 1,  dell'articolo 75,  del
          citato decreto del Presidente  della  Repubblica  31 agosto
          1972, n. 670: 
            "1. Sono attribuite alle province le seguenti  quote  del
          gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato,
          percette nei rispettivi territori provinciali: 
            a) i nove decimi delle imposte di registro  e  di  bollo,
          nonche' delle tasse di concessione governativa; 
            b) ; 
            c) i nove decimi dell'imposta sul  consumo  dei  tabacchi
          per le vendite afferenti ai territori delle due province; 
            d) i  sette  decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          esclusa quella  relativa  all'importazione,  al  netto  dei
          rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni; 
            e)  i  nove  decimi  dell'imposta  sul  valore   aggiunto
          relativa   all'importazione   determinata    assumendo    a
          riferimento i consumi finali. 
            f) i nove decimi del gettito dell'accisa  sulla  benzina,
          sugli oli da gas per autotrazione  e  sui  gas  petroliferi
          liquefatti  per  autotrazione  erogati  dagli  impianti  di
          distribuzione situati nei  territori  delle  due  province,
          nonche' i nove decimi delle  accise  sugli  altri  prodotti
          energetici ivi consumati; 
            g) i nove decimi di tutte  le  altre  entrate  tributarie
          erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa
          l'imposta locale sui redditi, ad  eccezione  di  quelle  di
          spettanza regionale o di altri enti pubblici. 
            2.". 
            Comma 412: 
            Si riporta il testo del comma 508, dell'articolo 1, della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
            "508. Al fine di assicurare il concorso delle  regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano all'equilibrio dei bilanci  e  alla  sostenibilita'
          del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97,  primo
          comma, della Costituzione,  le  nuove  e  maggiori  entrate
          erariali  derivanti  dal  decreto-legge   13 agosto   2011,
          n. 138,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          14 settembre 2011, n. 148, e dal  decreto-legge  6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un
          periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per
          essere interamente destinate alla copertura degli oneri per
          il servizio del debito pubblico, al fine  di  garantire  la
          riduzione del debito pubblico stesso  nella  misura  e  nei
          tempi  stabiliti  dal  Trattato   sulla   stabilita',   sul
          coordinamento e sulla governance  nell'Unione  economica  e
          monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai
          sensi della  legge  23 luglio  2012,  n. 114. Con  apposito
          decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
          sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
          individuazione del  maggior  gettito,  attraverso  separata
          contabilizzazione." 
            Comma 415: 
            Si riporta il testo del comma 454, dell'articolo 1  della
          citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 come modificato dalla
          presente legge: 
            "454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di
          finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la
          regione Trentino-Alto  Adige  e  le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,   concordano,   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni  dal
          2013  al  2018,  l'obiettivo  in  termini   di   competenza
          eurocompatibile, determinato riducendo il  complesso  delle
          spese  finali  in  termini  di  competenza  eurocompatibile
          risultante dal consuntivo 2011: 
            a) degli importi indicati per il 2013  nella  tabella  di
          cui  all'articolo 32,  comma 10,  della  legge  12 novembre
          2011, n. 183; 
            b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge,
          con modificazioni, dall'articolo 1,  comma 1,  della  legge
          22 dicembre    2011,     n. 214,     come     rideterminato
          dall'articolo 35,  comma 4,  del  decreto-legge  24 gennaio
          2012, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          24 marzo 2012,  n. 27,  e  dall'articolo 4,  comma 11,  del
          decreto-legge  2 marzo   2012,   n. 16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
            c) degli  importi  indicati  nel  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
          e 2016, emanato in  attuazione  dell'articolo 16,  comma 3,
          del decreto-legge 6 luglio  2012,  n. 95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
            d) degli importi indicati nella seguente tabella: 
            Regione o Provincia autonoma Importo (in milioni di euro) 
            d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle
          autonomie speciali. 
            A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente
          dell'ente trasmette la  proposta  di  accordo  al  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
            Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al  periodo
          precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014." 
            Si riporta il testo del comma 455, dell'articolo 1  della
          citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 come modificato dalla
          presente legge: 
            "455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di
          finanza pubblica,  la  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano concordano con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno  degli
          anni dal 2013 al 2018, il saldo programmatico calcolato  in
          termini di  competenza  mista,  determinato  aumentando  il
          saldo programmatico dell'esercizio 2011: 
            a) degli importi indicati per il 2013  nella  tabella  di
          cui  all'articolo 32,  comma 10,  della  legge  12 novembre
          2011, n. 183, 
            b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge,
          con modificazioni, dall'articolo 1,  comma 1,  della  legge
          22 dicembre    2011,     n. 214,     come     rideterminato
          dall'articolo 35,  comma 4,  del  decreto-legge  24 gennaio
          2012, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          24 marzo 2012,  n. 27,  e  dall'articolo 4,  comma 11,  del
          decreto-legge  2 marzo   2012,   n. 16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
            c) degli  importi  indicati  nel  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
          e 2016, emanato in  attuazione  dell'articolo 16,  comma 3,
          del decreto-legge 6 luglio  2012,  n. 95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
            d)  degli  importi  indicati  nella  tabella  di  cui  al
          comma 454; 
            d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle
          autonomie speciali. 
            A tale fine,  entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno,  il
          presidente dell'ente trasmette la proposta  di  accordo  al
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
            Comma 416: 
            Si riporta il testo del comma 526, dell'articolo 1  della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dalla
          presente legge: 
            526. Con le  procedure  previste  dall'articolo 27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e
          le province autonome di Trento e di Bolzano  assicurano  un
          ulteriore concorso  alla  finanza  pubblica  per  l'importo
          complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015  al  2018.
          Fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di  cui  al
          predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di
          cui al primo periodo del presente comma e'  accantonato,  a
          valere  sulle  quote  di   compartecipazione   ai   tributi
          erariali,  secondo  gli  importi  indicati,  per   ciascuna
          regione a statuto  speciale  e  provincia  autonoma,  nella
          tabella seguente: 
            Comma 419: 
            Per il  riferimento  al  comma 3,  dell'articolo 22,  del
          citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si vedano
          le note al comma 404. 
            Si  riporta  il  testo  dell'articolo 60,   del   decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  recante  "Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali", e successive modificazioni: 
            "Art. 60. Attribuzione alle provincie  e  ai  comuni  del
          gettito di imposte erariali 
            1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro  la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  al  netto  del
          contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a),  del
          decreto-legge 31 dicembre  1991,  n. 419,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  18 febbraio  1992,  n. 172,  e'
          attribuito  alle  provincie  dove  hanno  sede  i  pubblici
          registri automobilistici nei quali i veicoli sono  iscritti
          ovvero, per le macchine agricole,  alle  province  nel  cui
          territorio   risiede   l'intestatario   della   carta    di
          circolazione. 
            2. 
            3. Con decreti del Ministro delle  finanze,  di  concerto
          con i Ministri dell'interno e del tesoro,  del  bilancio  e
          della  programmazione  economica,  nonche'   del   Ministro
          dell'industria,   del    commercio    e    dell'artigianato
          limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono   stabilite   le   modalita'   per
          l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti
          a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4 . 
            4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia  e
          Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e  di
          Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi  statuti,
          all'attuazione    delle    disposizioni    del     comma 1;
          contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra
          lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali  al  fine
          di mantenere il necessario equilibrio finanziario. 
            5. Le disposizioni del presente  articolo  hanno  effetto
          dal  1° gennaio  1999  e  si  applicano   con   riferimento
          all'imposta dovuta  sui  premi  ed  accessori  incassati  a
          decorrere dalla predetta data." 
            Comma 420: 
            Si riporta il testo degli articoli 90 e 110  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000,  n. 267  recante  "Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali": 
            "Art. 90 Uffici di  supporto  agli  organi  di  direzione
          politica 
            1. Il regolamento sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei
          servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle
          dirette  dipendenze  del  sindaco,  del  presidente   della
          provincia, della giunta o degli assessori, per  l'esercizio
          delle funzioni di indirizzo e di controllo loro  attribuite
          dalla legge, costituiti da  dipendenti  dell'ente,  ovvero,
          salvo  che  per  gli  enti  dissestati  o   strutturalmente
          deficitari, da collaboratori assunti con contratto a  tempo
          determinato,  i  quali,  se  dipendenti  da  una   pubblica
          amministrazione,  sono  collocati  in   aspettativa   senza
          assegni. 
            2. Al  personale  assunto   con   contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo determinato  si  applica  il  contratto
          collettivo nazionale di lavoro  del  personale  degli  enti
          locali. 
            3. Con provvedimento motivato della giunta, al  personale
          di cui  al  comma 2  il  trattamento  economico  accessorio
          previsto dai contratti collettivi puo' essere sostituito da
          un unico emolumento comprensivo dei compensi per il  lavoro
          straordinario, per la produttivita'  collettiva  e  per  la
          qualita' della prestazione individuale. 
            3-bis.  Resta  fermo  il  divieto  di  effettuazione   di
          attivita' gestionale anche nel caso in  cui  nel  contratto
          individuale   di   lavoro   il    trattamento    economico,
          prescindendo  dal  possesso  del  titolo  di   studio,   e'
          parametrato a quello dirigenziale." 
            "Art. 110 Incarichi a contratto 
            1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura  dei  posti
          di responsabili dei servizi o degli uffici,  di  qualifiche
          dirigenziali o di  alta  specializzazione,  possa  avvenire
          mediante contratto a tempo  determinato.  Per  i  posti  di
          qualifica  dirigenziale,  il  regolamento  sull'ordinamento
          degli uffici e dei servizi definisce la quota degli  stessi
          attribuibile  mediante  contratti  a   tempo   determinato,
          comunque in misura non superiore al 30 per cento dei  posti
          istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica
          e, comunque,  per  almeno  una  unita'.  Fermi  restando  i
          requisiti richiesti per  la  qualifica  da  ricoprire,  gli
          incarichi  a  contratto  di  cui  al  presente  comma  sono
          conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare,  in
          capo ai soggetti interessati,  il  possesso  di  comprovata
          esperienza pluriennale e specifica  professionalita'  nelle
          materie oggetto dell'incarico. 
            2. Il regolamento sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei
          servizi, negli  enti  in  cui  e'  prevista  la  dirigenza,
          stabilisce i limiti, i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          possono essere  stipulati,  al  di  fuori  della  dotazione
          organica, contratti a tempo determinato per i  dirigenti  e
          le  alte  specializzazioni,  fermi  restando  i   requisiti
          richiesti per la qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti
          sono stipulati in misura complessivamente non superiore  al
          5 per cento  del  totale  della  dotazione  organica  della
          dirigenza e dell'area direttiva e comunque per  almeno  una
          unita'. Negli altri enti, il  regolamento  sull'ordinamento
          degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
          le modalita' con cui possono essere stipulati, al di  fuori
          della   dotazione   organica,   solo    in    assenza    di
          professionalita' analoghe presenti  all'interno  dell'ente,
          contratti  a   tempo   determinato   di   dirigenti,   alte
          specializzazioni o funzionari  dell'area  direttiva,  fermi
          restando  i  requisiti  richiesti  per  la   qualifica   da
          ricoprire.  Tali  contratti  sono   stipulati   in   misura
          complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento   della
          dotazione  organica  dell'ente  arrotondando  il   prodotto
          all'unita' superiore, o ad una unita' negli  enti  con  una
          dotazione organica inferiore alle 20 unita'. 
            3. I contratti di cui ai  precedenti  commi  non  possono
          avere durata superiore al mandato elettivo  del  sindaco  o
          del presidente della provincia in  carica.  Il  trattamento
          economico,  equivalente  a  quello  previsto  dai   vigenti
          contratti  collettivi  nazionali  e   decentrati   per   il
          personale degli enti locali,  puo'  essere  integrato,  con
          provvedimento motivato della giunta, da una  indennita'  ad
          personam,   commisurata   alla   specifica   qualificazione
          professionale e culturale, anche  in  considerazione  della
          temporaneita' del rapporto e delle  condizioni  di  mercato
          relative  alle  specifiche  competenze  professionali.   Il
          trattamento economico e l'eventuale indennita' ad  personam
          sono definiti  in  stretta  correlazione  con  il  bilancio
          dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e  del
          personale. 
            4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto
          nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o  venga
          a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 
            5. Per il periodo di durata degli  incarichi  di  cui  ai
          commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico  di
          cui  all'articolo 108,   i   dipendenti   delle   pubbliche
          amministrazioni  sono  collocati   in   aspettativa   senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
            6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine,
          il regolamento puo'  prevedere  collaborazioni  esterne  ad
          alto contenuto di professionalita'." 
            Si riporta il testo del  comma 28,  dell'articolo 9,  del
          decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti
          in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e    di
          competitivita' economica", convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 22: 
            "28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello
          Stato, anche ad ordinamento autonomo, le  agenzie,  incluse
          le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,  63  e  64  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 300,  e  successive
          modificazioni,  gli  enti  pubblici   non   economici,   le
          universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'articolo 70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n. 165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui  all'articolo 70,  comma 1,  lettera  d)  del   decreto
          legislativo  10 settembre  2003,   n. 276,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del  decreto  legislativo  23 giugno  2011,
          n. 118, per l'anno 2014, il limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui  all'articolo 70,  comma 1,  del  decreto   legislativo
          10 settembre  2003,  n. 276. Le  limitazioni  previste  dal
          presente comma non si applicano agli enti locali in  regola
          con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di  cui
          ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge  27 dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
          risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
          di alta formazione e specializzazione artistica e  musicale
          trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
          Resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo 1,  comma 188,
          della legge  23 dicembre  2005,  n. 266. Per  gli  enti  di
          ricerca  resta  fermo,  altresi',   quanto   previsto   dal
          comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge  n. 266  del
          2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare  la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai  sensi  dell'art. 11,  comma 5,
          secondo periodo, del  decreto-legge  n. 216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti  dall'  articolo 38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di  cui  all'art. 163,  comma 3,
          lettera  a),  del  decreto  legislativo   12 aprile   2006,
          n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui  al  presente
          comma  costituisce  illecito   disciplinare   e   determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009." 
            Comma 421: 
            Si riporta il testo del comma 3,  dell'articolo 1,  della
          legge 7 aprile  2014,  n. 56  recante  "Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni": 
            "3. Le province sono  enti  territoriali  di  area  vasta
          disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle  province
          con territorio interamente montano e confinanti  con  Paesi
          stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi
          da 51 a 57 e da 85 a 97." 
            Comma 422: 
            Si riporta il testo del comma 91, dell'articolo 1,  della
          citata legge 7 aprile 2014, n. 56: 
            "91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sentite   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative,  lo  Stato  e   le   regioni
          individuano in  modo  puntuale,  mediante  accordo  sancito
          nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al  comma 89
          oggetto del riordino e le relative competenze." 
            Comma 423: 
            Per il riferimento al  comma 91,  dell'articolo 1,  della
          citata legge 7 aprile 2014, n. 56, si  vedano  le  note  al
          comma 422. 
            Si riporta il testo del  comma 2,  dell'articolo 30,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165  recante  "Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche": 
            "2. Nell'ambito   dei   rapporti   di   lavoro   di   cui
          all'articolo 2,  comma 2,  i  dipendenti   possono   essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui  all'articolo 8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33,  comma 3,  della  legge  5 febbraio  1992,
          n. 104, e successive modificazioni, con il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede." 
            Si riporta il testo del comma 96, dell'articolo 1,  della
          citata legge 7 aprile 2014, n. 56: 
            "96. Nei  trasferimenti  delle   funzioni   oggetto   del
          riordino si applicano le seguenti disposizioni: 
            a)  il  personale  trasferito   mantiene   la   posizione
          giuridica ed  economica,  con  riferimento  alle  voci  del
          trattamento  economico  fondamentale   e   accessorio,   in
          godimento all'atto del trasferimento, nonche'  l'anzianita'
          di  servizio  maturata;  le  corrispondenti  risorse   sono
          trasferite all'ente destinatario;  in  particolare,  quelle
          destinate a  finanziare  le  voci  fisse  e  variabili  del
          trattamento accessorio, nonche' la  progressione  economica
          orizzontale, secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni
          contrattuali vigenti, vanno a costituire  specifici  fondi,
          destinati   esclusivamente   al    personale    trasferito,
          nell'ambito  dei  piu'   generali   fondi   delle   risorse
          decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.  I
          compensi di produttivita', la retribuzione di  risultato  e
          le indennita' accessorie del personale trasferito rimangono
          determinati  negli  importi  goduti   antecedentemente   al
          trasferimento  e  non  possono  essere  incrementati   fino
          all'applicazione  del   contratto   collettivo   decentrato
          integrativo   sottoscritto   conseguentemente   al    primo
          contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo  la
          data di entrata in vigore della presente legge; 
            b) il trasferimento della proprieta' dei  beni  mobili  e
          immobili e' esente da oneri fiscali;  l'ente  che  subentra
          nei  diritti  relativi   alle   partecipazioni   societarie
          attinenti alla funzione  trasferita  puo'  provvedere  alla
          dismissione  con  procedura  semplificata   stabilita   con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
            c) l'ente che subentra nella funzione succede  anche  nei
          rapporti  attivi  e   passivi   in   corso,   compreso   il
          contenzioso; il trasferimento  delle  risorse  tiene  conto
          anche  delle  passivita';  sono   trasferite   le   risorse
          incassate relative a pagamenti non ancora  effettuati,  che
          rientrano nei rapporti trasferiti; 
            d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni
          non rilevano, per  gli  enti  subentranti,  ai  fini  della
          disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonche'  di  ogni
          altra  disposizione  di  legge   che,   per   effetto   del
          trasferimento,  puo'  determinare  inadempimenti  dell'ente
          subentrante,  nell'ambito  di  variazioni  compensative   a
          livello regionale ovvero tra livelli regionali o  locali  e
          livello statale, secondo modalita' individuate con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza
          unificata,  che  stabilisce  anche  idonei   strumenti   di
          monitoraggio." 
            Comma 424: 
            Si riporta il testo del comma 557, dell'articolo 1, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
            "557. Ai fini del concorso delle  autonomie  regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
            a) riduzione dell'incidenza percentuale  delle  spese  di
          personale  rispetto  al  complesso  delle  spese  correnti,
          attraverso   parziale   reintegrazione   dei   cessati    e
          contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 
            b)  razionalizzazione  e  snellimento   delle   strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
            c)  contenimento  delle  dinamiche  di   crescita   della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali". 
            Per il riferimento al  comma 91,  dell'articolo 1,  della
          citata legge 7 aprile 2014, n. 56, si  vedano  le  note  al
          comma 422. 
            Comma 425: 
            Si riporta il testo del  comma 4,  dell'articolo 70,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
            "4. Le aziende e gli enti di cui alla  legge  26 dicembre
          1936, n. 2174, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          alla legge 13 luglio 1984,  n. 312,  alla  legge  30 maggio
          1988, n.186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla  legge
          31 gennaio  1992,  n. 138,  alla  legge  30 dicembre  1986,
          n. 936, al decreto legislativo 25 luglio 1997,  n. 250,  al
          decreto legislativo 12 febbraio  1993,  n. 39,  adeguano  i
          propri ordinamenti ai  principi  di  cui  al  titolo  I.  I
          rapporti di lavoro dei  dipendenti  dei  predetti  enti  ed
          aziende  nonche'  della  Cassa  depositi  e  prestiti  sono
          regolati da contratti collettivi  ed  individuali  in  base
          alle   disposizioni   di   cui   all'articolo 2,   comma 2,
          all'articolo 8, comma 2 ed all'articolo 60, comma 3." 
            Si riporta il testo del comma 2.3, dell'articolo 30,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
            "2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi  1  e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile  2014,  n. 56. Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2." 
            Comma 426: 
            Si riporta il testo dei commi 6, 8 e  9  dell'articolo 4,
          del  decreto   legge   31 agosto   2013,   n. 101   recante
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il
          perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione   nelle
          pubbliche amministrazioni" convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: 
            "6. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 dicembre  2016,  al  fine  di
          favorire una maggiore e  piu'  ampia  valorizzazione  della
          professionalita' acquisita dal personale con  contratto  di
          lavoro a tempo  determinato  e,  al  contempo,  ridurre  il
          numero  dei  contratti  a   termine,   le   amministrazioni
          pubbliche  possono  bandire,  nel   rispetto   del   limite
          finanziario  fissato  dall'articolo 35,  comma 3-bis,   del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  a  garanzia
          dell'adeguato accesso  dall'esterno,  nonche'  dei  vincoli
          assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per  le
          amministrazioni  interessate,  previo  espletamento   della
          procedura di  cui  all'articolo 35,  comma 4,  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n. 165,    e    successive
          modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed  esami,
          per assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  non
          dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi  519  e
          558,   della   legge   27 dicembre    2006,    n. 296,    e
          all'articolo 3, comma 90,  della  legge  24 dicembre  2007,
          n. 244, nonche'  a  favore  di  coloro  che  alla  data  di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto hanno maturato, negli ultimi  cinque  anni,  almeno
          tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato  a
          tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione  che
          emana il bando, con esclusione, in ogni caso,  dei  servizi
          prestati presso  uffici  di  diretta  collaborazione  degli
          organi  politici.  Il  personale  non  dirigenziale   delle
          province,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  primo
          periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui
          al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede
          nel  territorio  provinciale,  anche  se   non   dipendente
          dall'amministrazione  che  emana  il  bando.  Le  procedure
          selettive di cui al presente comma possono  essere  avviate
          solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni
          2013,   2014,   2015   e   2016,   anche   complessivamente
          considerate, in misura non superiore al 50  per  cento,  in
          alternativa a quelle di cui  all'articolo 35,  comma 3-bis,
          del   decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n. 165. Le
          graduatorie definite in esito alle medesime procedure  sono
          utilizzabili per assunzioni  nel  quadriennio  2013-2016  a
          valere sulle predette risorse. Resta ferma per il  comparto
          scuola la disciplina specifica di settore." 
            "8. Al   fine   di   favorire   l'assunzione   a    tempo
          indeterminato  dei  lavoratori   di   cui   all'articolo 2,
          comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e
          di cui all'articolo 3,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono  un  elenco
          regionale  dei  suddetti  lavoratori  secondo  criteri  che
          contemperano  l'anzianita'  anagrafica,   l'anzianita'   di
          servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto   e   fino   al
          31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti  in
          organico   relativamente    alle    qualifiche    di    cui
          all'articolo 16 della  legge  28 febbraio  1987,  n. 56,  e
          successive modificazioni, nel rispetto del loro  fabbisogno
          e nell'ambito dei vincoli finanziari  di  cui  al  comma 6,
          procedono, in deroga a  quanto  disposto  dall'articolo 12,
          comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997,  n. 468,
          all'assunzione a tempo indeterminato, anche  con  contratti
          di  lavoro  a  tempo  parziale,  dei   soggetti   collocati
          nell'elenco regionale indirizzando una specifica  richiesta
          alla Regione competente. (21) 
            9. Le amministrazioni pubbliche che nella  programmazione
          triennale   del   fabbisogno   di    personale    di    cui
          all'articolo 39, comma 1,  della  legge  27 dicembre  1997,
          n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016,  prevedono  di
          effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
          comma 3-bis, lettera a) del  decreto  legislativo  30 marzo
          2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
          possono prorogare,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti  dalla  normativa  vigente  in   materia   e,   in
          particolare, dei limiti massimi della spesa  annua  per  la
          stipula  dei  contratti  a   tempo   determinato   previsti
          dall'articolo 9,  comma 28,  del  decreto-legge   31 maggio
          2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          30 luglio 2010, n. 122,  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato dei soggetti che hanno maturato, alla  data  di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto,  almeno  tre  anni  di   servizio   alle   proprie
          dipendenze. La proroga puo' essere disposta,  in  relazione
          al proprio effettivo fabbisogno, alle  risorse  finanziarie
          disponibili e  ai  posti  in  dotazione  organica  vacanti,
          indicati  nella  programmazione   triennale   di   cui   al
          precedente periodo, fino al completamento  delle  procedure
          concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo
          restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del
          decreto-legge  6 luglio  2012,   n. 95,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  2012,  n. 135,   le
          province possono  prorogare  fino  al  31 dicembre  2014  i
          contratti di lavoro a  tempo  determinato  per  le  strette
          necessita'  connesse  alle  esigenze  di  continuita'   dei
          servizi e nel rispetto dei vincoli  finanziari  di  cui  al
          presente comma, del patto di  stabilita'  interno  e  della
          vigente normativa di contenimento della  spesa  complessiva
          di personale. Per le proroghe dei  contratti  di  lavoro  a
          tempo determinato  del  personale  degli  enti  di  ricerca
          possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente
          comma, le risorse di cui all'articolo 1,  comma 188,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
          esclusivamente per il personale direttamente  impiegato  in
          specifici progetti di ricerca finanziati  con  le  predette
          risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi." 
            Comma 428: 
            Si riporta il testo dei commi 7  e  8,  dell'articolo 33,
          del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
            "7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione  di  cui
          al comma 4 l'amministrazione colloca in  disponibilita'  il
          personale che  non  sia  possibile  impiegare  diversamente
          nell'ambito della medesima amministrazione e che non  possa
          essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito
          regionale, ovvero che non abbia preso  servizio  presso  la
          diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'. 
            8. Dalla data di collocamento in  disponibilita'  restano
          sospese tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto  di
          lavoro e il lavoratore ha  diritto  ad  un'indennita'  pari
          all'80  per  cento  dello   stipendio   e   dell'indennita'
          integrativa speciale, con  esclusione  di  qualsiasi  altro
          emolumento retributivo comunque denominato, per  la  durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'   sono   riconosciuti   ai    fini    della
          determinazione dei requisiti di  accesso  alla  pensione  e
          della misura della  stessa.  E'  riconosciuto  altresi'  il
          diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare   di   cui
          all'articolo 2  del  decreto-legge  13 marzo  1988,  n. 69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153". 
            Comma 429: 
            Si  riporta  il  testo   dei   commi   85   e   seguenti,
          dell'articolo 1, della citata legge 7 aprile 2014, n. 56: 
            "85. Le province di cui ai commi da 51 a 53,  quali  enti
          con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
          fondamentali: 
            a)    pianificazione    territoriale    provinciale    di
          coordinamento,    nonche'    tutela    e     valorizzazione
          dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
            b) pianificazione dei  servizi  di  trasporto  in  ambito
          provinciale,  autorizzazione  e  controllo  in  materia  di
          trasporto  privato,  in  coerenza  con  la   programmazione
          regionale, nonche'  costruzione  e  gestione  delle  strade
          provinciali e regolazione della  circolazione  stradale  ad
          esse inerente; 
            c) programmazione provinciale della rete scolastica,  nel
          rispetto della programmazione regionale; 
            d)  raccolta  ed   elaborazione   di   dati,   assistenza
          tecnico-amministrativa agli enti locali; 
            e) gestione dell'edilizia scolastica; 
            f)  controllo  dei  fenomeni  discriminatori  in   ambito
          occupazionale e  promozione  delle  pari  opportunita'  sul
          territorio provinciale. 
            86. Le province  di  cui  al  comma 3,  secondo  periodo,
          esercitano  altresi'   le   seguenti   ulteriori   funzioni
          fondamentali: 
            a)  cura  dello  sviluppo  strategico  del  territorio  e
          gestione  di  servizi  in  forma  associata  in  base  alle
          specificita' del territorio medesimo; 
            b)  cura  delle  relazioni  istituzionali  con  province,
          province autonome, regioni, regioni a statuto  speciale  ed
          enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e  il
          cui  territorio  abbia   caratteristiche   montane,   anche
          stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. 
            87. Le funzioni fondamentali  di  cui  al  comma 85  sono
          esercitate nei limiti  e  secondo  le  modalita'  stabilite
          dalla legislazione statale e regionale di settore,  secondo
          la   rispettiva   competenza   per   materia    ai    sensi
          dell'articolo 117, commi secondo,  terzo  e  quarto,  della
          Costituzione. 
            88. La provincia puo' altresi', d'intesa  con  i  comuni,
          esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti  di
          gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti
          di servizio e di organizzazione  di  concorsi  e  procedure
          selettive. 
            89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato
          e   le   regioni,   secondo   le   rispettive   competenze,
          attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle  di
          cui al  comma 85,  in  attuazione  dell'articolo 118  della
          Costituzione, nonche' al fine  di  conseguire  le  seguenti
          finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale
          di  esercizio  per  ciascuna  funzione;   efficacia   nello
          svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni
          e delle  unioni  di  comuni;  sussistenza  di  riconosciute
          esigenze unitarie;  adozione  di  forme  di  avvalimento  e
          deleghe di esercizio tra gli  enti  territoriali  coinvolti
          nel processo di riordino, mediante  intese  o  convenzioni.
          Sono altresi' valorizzate forme di esercizio  associato  di
          funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie
          funzionali. Le funzioni che  nell'ambito  del  processo  di
          riordino sono  trasferite  dalle  province  ad  altri  enti
          territoriali continuano ad essere da esse  esercitate  fino
          alla  data  dell'effettivo  avvio  di  esercizio  da  parte
          dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al
          comma 92 per le funzioni di competenza  statale  ovvero  e'
          stabilita dalla  regione  ai  sensi  del  comma 95  per  le
          funzioni di competenza regionale. 
            90. Nello specifico caso in  cui  disposizioni  normative
          statali o  regionali  di  settore  riguardanti  servizi  di
          rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di
          organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale
          o provinciale, ad enti o agenzie in  ambito  provinciale  o
          sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che
          costituiscono  principi  fondamentali   della   materia   e
          principi  fondamentali  di  coordinamento   della   finanza
          pubblica ai sensi  dell'articolo 117,  terzo  comma,  della
          Costituzione: 
            a) il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
          di cui al comma 92 ovvero le  leggi  statali  o  regionali,
          secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione
          di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle
          province  nel  nuovo  assetto  istituzionale,  con   tempi,
          modalita' e forme di coordinamento con regioni e comuni, da
          determinare nell'ambito del processo di riordino di cui  ai
          commi da 85 a 97,  secondo  i  principi  di  adeguatezza  e
          sussidiarieta',  anche  valorizzando,  ove  possibile,   le
          autonomie funzionali; 
            b)  per  le  regioni   che   approvano   le   leggi   che
          riorganizzano  le  funzioni  di  cui  al  presente   comma,
          prevedendo la soppressione di uno o piu'  enti  o  agenzie,
          sono individuate misure premiali con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per  gli  affari  regionali,  previa  intesa  in  sede   di
          Conferenza unificata  di  cui  all'articolo 8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n. 281,   e    successive
          modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
          pubblica. 
            91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  sentite   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative,  lo  Stato  e   le   regioni
          individuano in  modo  puntuale,  mediante  accordo  sancito
          nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al  comma 89
          oggetto del riordino e le relative competenze. 
            92. Entro il medesimo termine di cui al  comma 91  e  nel
          rispetto di quanto previsto dal comma 96, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  per  gli   affari
          regionali,   di   concerto   con   i   Ministri   per    la
          semplificazione   e   la   pubblica    amministrazione    e
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri  generali
          per l'individuazione dei beni e delle risorse  finanziarie,
          umane, strumentali e organizzative  connesse  all'esercizio
          delle funzioni che devono essere trasferite, ai  sensi  dei
          commi da 85 a 97, dalle  province  agli  enti  subentranti,
          garantendo i rapporti di lavoro a  tempo  indeterminato  in
          corso, nonche' quelli a tempo  determinato  in  corso  fino
          alla scadenza  per  essi  prevista.  In  particolare,  sono
          considerate le risorse  finanziarie,  gia'  spettanti  alle
          province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che
          devono  essere  trasferite  agli   enti   subentranti   per
          l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte  quelle
          necessarie  alle  funzioni  fondamentali  e   fatto   salvo
          comunque quanto  previsto  dal  comma 88. Sullo  schema  di
          decreto,  per  quanto  attiene  alle  risorse  umane,  sono
          consultate   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative. Il decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri dispone  anche  direttamente  in  ordine  alle
          funzioni  amministrative  delle  province  in  materie   di
          competenza statale. 
            93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui
          al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di
          cui al comma 92, il decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui al medesimo comma 92  dispone  comunque
          sulle funzioni amministrative delle province di  competenza
          statale. 
            94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari
          derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle  funzioni,
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del
          patto di stabilita' interno e le facolta' di assumere delle
          province  e  degli   enti   subentranti,   fermo   restando
          l'obiettivo  complessivo.   L'attuazione   della   presente
          disposizione non deve determinare nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
            95. La regione, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore  della  presente   legge,   provvede,   sentite   le
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,  a
          dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso  il
          termine senza che la regione abbia provveduto,  si  applica
          l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
            96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino
          si applicano le seguenti disposizioni: 
            a)  il  personale  trasferito   mantiene   la   posizione
          giuridica ed  economica,  con  riferimento  alle  voci  del
          trattamento  economico  fondamentale   e   accessorio,   in
          godimento all'atto del trasferimento, nonche'  l'anzianita'
          di  servizio  maturata;  le  corrispondenti  risorse   sono
          trasferite all'ente destinatario;  in  particolare,  quelle
          destinate a  finanziare  le  voci  fisse  e  variabili  del
          trattamento accessorio, nonche' la  progressione  economica
          orizzontale, secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni
          contrattuali vigenti, vanno a costituire  specifici  fondi,
          destinati   esclusivamente   al    personale    trasferito,
          nell'ambito  dei  piu'   generali   fondi   delle   risorse
          decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.  I
          compensi di produttivita', la retribuzione di  risultato  e
          le indennita' accessorie del personale trasferito rimangono
          determinati  negli  importi  goduti   antecedentemente   al
          trasferimento  e  non  possono  essere  incrementati   fino
          all'applicazione  del   contratto   collettivo   decentrato
          integrativo   sottoscritto   conseguentemente   al    primo
          contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo  la
          data di entrata in vigore della presente legge; 
            b) il trasferimento della proprieta' dei  beni  mobili  e
          immobili e' esente da oneri fiscali;  l'ente  che  subentra
          nei  diritti  relativi   alle   partecipazioni   societarie
          attinenti alla funzione  trasferita  puo'  provvedere  alla
          dismissione  con  procedura  semplificata   stabilita   con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
            c) l'ente che subentra nella funzione succede  anche  nei
          rapporti  attivi  e   passivi   in   corso,   compreso   il
          contenzioso; il trasferimento  delle  risorse  tiene  conto
          anche  delle  passivita';  sono   trasferite   le   risorse
          incassate relative a pagamenti non ancora  effettuati,  che
          rientrano nei rapporti trasferiti; 
            d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni
          non rilevano, per  gli  enti  subentranti,  ai  fini  della
          disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonche'  di  ogni
          altra  disposizione  di  legge   che,   per   effetto   del
          trasferimento,  puo'  determinare  inadempimenti  dell'ente
          subentrante,  nell'ambito  di  variazioni  compensative   a
          livello regionale ovvero tra livelli regionali o  locali  e
          livello statale, secondo modalita' individuate con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza
          unificata,  che  stabilisce  anche  idonei   strumenti   di
          monitoraggio. 
            97. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno  o  piu'
          decreti  legislativi,  previo   parere   della   Conferenza
          unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento
          della finanza pubblica  e  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia, in  materia  di  adeguamento  della
          legislazione statale  sulle  funzioni  e  sulle  competenze
          dello Stato e degli enti territoriali  e  di  quella  sulla
          finanza e sul patrimonio dei medesimi  enti,  nel  rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
            a)  salva  la  necessita'  di  diversa  attribuzione  per
          esigenze di tutela dell'unita' giuridica ed economica della
          Repubblica e in particolare dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili   e   sociali,
          applicazione coordinata  dei  principi  di  riordino  delle
          funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli
          articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII  della  legge
          5 maggio 2009, n. 42,  e  successive  modificazioni,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
            b) le risorse finanziarie, gia' spettanti  alle  province
          ai  sensi  dell'articolo 119  della  Costituzione,  dedotte
          quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto  salvo
          quanto previsto dai commi da 5 a  11,  sono  attribuite  ai
          soggetti  che  subentrano  nelle  funzioni  trasferite,  in
          relazione  ai  rapporti  attivi  e  passivi  oggetto  della
          successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese
          di gestione. 
            98. Al commissario  di  cui  all'articolo 141  del  testo
          unico, e successive  modificazioni,  nonche'  ad  eventuali
          sub-commissari  si  applica,  per  quanto  compatibile,  la
          disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche' quanto  previsto
          dal regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 10 aprile 2013,  n. 60,  in  materia  di
          professionalita' e onorabilita' dei commissari giudiziali e
          straordinari    delle    procedure    di    amministrazione
          straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei  confronti
          degli  stessi   soggetti   si   applicano,   altresi',   le
          disposizioni del testo unico di cui al decreto  legislativo
          31 dicembre 2012, n. 235. 
            99. I  prefetti,  nella  nomina  dei   sub-commissari   a
          supporto dei commissari straordinari  dell'ente  provincia,
          sono tenuti ad avvalersi  di  dirigenti  o  funzionari  del
          comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi. 
            100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli
          eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi
          decadono alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
            101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la citta'
          metropolitana di Roma capitale e' disciplinata dalle  norme
          relative alle citta' metropolitane  di  cui  alla  presente
          legge. 
            102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre
          2010, n. 156, 18 aprile  2012,  n. 61,  e  26 aprile  2013,
          n. 51, restano riferite  a  Roma  capitale,  come  definita
          dall'articolo 24,  comma 2,  della  legge  5 maggio   2009,
          n. 42. 
            103. Lo  statuto  della  citta'  metropolitana  di   Roma
          capitale, con le modalita' previste al comma 11, disciplina
          i rapporti tra la citta' metropolitana, il comune  di  Roma
          capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto
          delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere  quale  sede
          degli organi costituzionali  nonche'  delle  rappresentanze
          diplomatiche degli Stati esteri, ivi  presenti,  presso  la
          Repubblica italiana,  presso  lo  Stato  della  Citta'  del
          Vaticano e presso le istituzioni internazionali." 
            Si  riporta  il  testo  dell'articolo 25,   della   legge
          21 dicembre 1978, n. 845 recante "Legge-quadro  in  materia
          di formazione professionale": 
            "Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione. 
            Per favorire l'accesso al  Fondo  sociale  europeo  e  al
          Fondo  regionale  europeo  dei  progetti  realizzati  dagli
          organismi di cui  all'articolo  precedente,  e'  istituito,
          presso il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
          con l'amministrazione autonoma e gestione  fuori  bilancio,
          ai sensi  dell'articolo 9  della  legge  25 novembre  1971,
          n. 1041 , un Fondo di rotazione. 
            Per la  costituzione  del  Fondo  di  rotazione,  la  cui
          dotazione e' fissata in lire 100 miliardi,  si  provvede  a
          carico del bilancio dello Stato  con  l'istituzione  di  un
          apposito capitolo di spesa nello stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  l'anno
          1979. 
            A decorrere dal periodo di paga in  corso  al  1° gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo  1974,  n. 30  ,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge  3 giugno
          1975, n. 160 , sono ridotte: 
            1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
            2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
            3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 
            4) dal 4,30 al 4 per cento; 
            5) dal 6,50 al 6,20 per cento. 
            Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del   contributo
          integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria  contro
          la disoccupazione involontaria  ai  sensi  dell'articolo 12
          della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in  misura
          pari  allo  0,30  per  cento  delle  retribuzioni  soggette
          all'obbligo contributivo (13). 
            I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento
          contributivo di cui  al  precedente  comma  affluiscono  al
          Fondo di rotazione. Il versamento  delle  somme  dovute  al
          Fondo   e'   effettuato   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale con periodicita' trimestrale. 
            La parte di disponibilita' del  Fondo  di  rotazione  non
          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, rimane acquisita alla gestione  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 
            Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante
          dall'applicazione  della  presente   legge   nell'esercizio
          finanziario 1979, si fara' fronte  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello  stato
          di previsione della spesa  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno finanziario anzidetto. 
            Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
            Le somme  di  cui  ai  commi  precedenti  affluiscono  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria centrale e denominato  «Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale -  somme  destinate  a  promuovere
          l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti  realizzati
          dagli organismi di cui all'articolo 8 della  decisione  del
          consiglio  delle  Comunita'  europee  numero 71/66/CEE  del
          1° febbraio 1971, modificata dalla decisione  n. 77/801/CEE
          del 20 dicembre 1977»" 
            Comma 430: 
            Per il riferimento al  comma 89,  dell'articolo 1,  della
          citata legge 7 aprile 2014, n. 56, si vedano  le  note  del
          comma 429. 
            Si riporta il testo del commi 1 e 3, dell'articolo 5  del
          decreto   legge   30 settembre   2003,    n. 269    recante
          "Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti  pubblici"  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
            "1. La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  trasformata  in
          societa' per azioni con la denominazione di «Cassa depositi
          e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.A.),  con  effetto
          dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
          decreto ministeriale di  cui  al  comma 3. La  Cdp  S.p.A.,
          salvo quanto previsto dal comma 3,  subentra  nei  rapporti
          attivi e passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli  obblighi
          anteriori alla trasformazione." 
            "3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
            a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della  Cassa
          depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che  sono
          trasferite al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
          quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di
          cui al comma 8; 
            b) i beni e le  partecipazioni  societarie  dello  Stato,
          anche indirette, che sono  trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e
          assegnate alla gestione separata di cui al  comma 8,  anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli  da   2342   a   2345   del   codice   civile   ed
          all'articolo 24 della legge 27 dicembre  2002,  n. 289. Con
          successivi decreti  ministeriali  possono  essere  disposti
          ulteriori   trasferimenti   e   conferimenti.   I   decreti
          ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti  al
          controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle
          competenti Commissioni parlamentari; 
            c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
            d) il capitale sociale  della  CDP  S.p.A.,  comunque  in
          misura non inferiore al  fondo  di  dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato" 
            Si riporta il testo del comma 2,  dell'articolo 204,  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
            "2. I contratti di mutuo con  enti  diversi  dalla  Cassa
          depositi  e  prestiti,  e  dall'Istituto  per  il   credito
          sportivo, devono, a pena di nullita', essere  stipulati  in
          forma  pubblica  e  contenere  le   seguenti   clausole   e
          condizioni: 
            a) l'ammortamento non  puo'  avere  durata  inferiore  ai
          cinque anni; 
            b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al
          1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula  del
          contratto. In alternativa, la decorrenza  dell'ammortamento
          puo'  essere  posticipata  al  1° luglio  seguente   o   al
          1° gennaio  dell'anno  successivo  e,   per   i   contratti
          stipulati  nel  primo  semestre  dell'anno,   puo'   essere
          anticipata al 1° luglio dello stesso anno»; 
            c) la rata di ammortamento deve essere  comprensiva,  sin
          dal  primo  anno,  della  quota  capitale  e  della   quota
          interessi; 
            d) unitamente alla prima rata di ammortamento  del  mutuo
          cui si riferiscono devono essere corrisposti gli  eventuali
          interessi  di  preammortamento,  gravati  degli   ulteriori
          interessi, al medesimo  tasso,  decorrenti  dalla  data  di
          inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza  della  prima
          rata. Qualora l'ammortamento del mutuo  decorra  dal  primo
          gennaio del secondo anno successivo  a  quello  in  cui  e'
          avvenuta  la  stipula  del  contratto,  gli  interessi   di
          preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del  mutuo
          dalla data di valuta della somministrazione al  31 dicembre
          successivo e dovranno essere versati  dall'ente  mutuatario
          con la medesima valuta 31 dicembre successivo; 
            e)  deve  essere  indicata  la  natura  della  spesa   da
          finanziare con il mutuo e, ove necessario,  avuto  riguardo
          alla     tipologia     dell'investimento,     dato     atto
          dell'intervenuta approvazione  del  progetto  definitivo  o
          esecutivo, secondo le norme vigenti; 
            f) deve essere rispettata la misura massima del tasso  di
          interesse applicabile ai mutui, determinato  periodicamente
          dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze  con  proprio
          decreto". 
            Comma 435: 
            Si riporta il testo del  comma 380-ter,  dell'articolo 1,
          della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
            "380-ter. Per le medesime finalita' di cui al  comma 380,
          a decorrere dall'anno 2014: 
            a) la dotazione del Fondo  di  solidarieta'  comunale  e'
          pari  a  6.647.114.923,12  euro  per  l'anno   2014   e   a
          6.547.114.923,12 euro  per  gli  anni  2015  e  successivi,
          comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del  gettito
          di cui alla lettera  f)  del  comma 380. La  dotazione  del
          predetto Fondo  per  ciascuno  degli  anni  considerati  e'
          assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota
          dell'imposta municipale propria, di spettanza  dei  comuni,
          di cui al citato articolo 13 del decreto-legge  n. 201  del
          2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata
          all'entrata del bilancio statale una quota di pari  importo
          dell'imposta municipale propria, di spettanza  dei  comuni.
          Con la legge di assestamento  o  con  appositi  decreti  di
          variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
          adottate  le  variazioni  compensative  in  aumento  o   in
          diminuzione  della  dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'
          comunale   per   tenere   conto   dell'effettivo    gettito
          dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad
          uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine
          di incentivare il processo di  riordino  e  semplificazione
          degli  enti  territoriali,   una   quota   del   fondo   di
          solidarieta' comunale, non inferiore,  per  ciascuno  degli
          anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, e'  destinata
          ad incrementare il  contributo  spettante  alle  unioni  di
          comuni ai sensi  dell'articolo 53,  comma 10,  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non  inferiore  a  30
          milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del
          decreto-legge  6 luglio  2012,   n. 95,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni
          istituiti a seguito di fusione;