art. 1 note (parte 11)

           	
				
 
            b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          concerto con il Ministro dell'interno,  previo  accordo  da
          sancire in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie
          locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno  2014
          ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente  a  quello  di
          riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono  stabiliti
          i  criteri  di  formazione  e  di  riparto  del  Fondo   di
          solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per  i  singoli
          comuni: 
            1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5)  e  6)  della
          lettera d) del comma 380; 
            2)   della   soppressione   dell'IMU   sulle   abitazioni
          principali e dell'istituzione della TASI; 
            3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento  e
          in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base,
          attraverso l'introduzione  di  un'appropriata  clausola  di
          salvaguardia; 
            c) in caso di mancato accordo, il decreto del  Presidente
          del Consiglio dei  ministri  di  cui  alla  lettera  b)  e'
          comunque emanato entro i quindici giorni successivi; 
            d) con il medesimo decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri  di  cui  alla  lettera   b),   puo'   essere
          incrementata la quota di  gettito  dell'imposta  municipale
          propria di spettanza comunale di cui  alla  lettera  a).  A
          seguito dell'eventuale emanazione del  decreto  di  cui  al
          periodo precedente, e' rideterminato l'importo  da  versare
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato.   L'eventuale
          differenza  positiva  tra   tale   nuovo   importo   e   lo
          stanziamento iniziale e' versata al bilancio  statale,  per
          essere  riassegnata  al   fondo   medesimo.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Le modalita' di versamento al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il  medesimo  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri." 
            Comma 436: 
            Si riporta il testo  del  comma 1,  dell'articolo 1,  del
          decreto-legge  6 giugno  2012,  n. 74  recante  "Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici che hanno interessato il territorio delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo,  il  20  e  il  29 maggio  2012",  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122: 
            "1. Le disposizioni del presente  decreto  sono  volte  a
          disciplinare   gli   interventi   per   la   ricostruzione,
          l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica  nei
          territori dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,
          Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
          eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i  quali
          e' stato adottato il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno 2012 di  differimento  dei  termini
          per  l'adempimento  degli  obblighi  tributari,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n. 130
          del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
          successivi  decreti  adottati  ai  sensi   dell'articolo 9,
          comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212." 
            Si  riporta  il   testo   dell'articolo 67-septies,   del
          decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti
          per la crescita del Paese", convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
            "Art. 67-septies  Interventi  urgenti  in  favore   delle
          popolazioni colpite dagli  eventi  sismici  del  20  e  del
          29 maggio 2012 (272) (276) 
            1. Il  decreto-legge  6 giugno   2012,   n. 74,   recante
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
          del presente decreto si applicano anche  ai  territori  dei
          comuni  di   Ferrara,   Mantova,   nonche',   ove   risulti
          l'esistenza del nesso causale tra i danni  e  gli  indicati
          eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario,  Commessaggio,
          Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino,  Castelnovo
          Bariano, Fiesso  Umbertiano,  Casalmaggiore,  Casteldidone,
          Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco  d'Oglio,
          Argenta. 
            1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,  10,
          11  e  11-bis  del  decreto-legge  6 giugno  2012,   n. 74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni,  e  dall'articolo 3-bis
          del decreto-legge 6 luglio  2012,  n. 95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  2012,  n. 135,   si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
            2. Agli oneri derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al
          comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
          la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e  del
          29 maggio  2012,  di  cui  all'articolo 2,  comma 1  e   al
          comma 1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74." 
            Comma 439: 
            Il decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152  recante
          "Norme in materia ambientale", e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
            Comma 440: 
            Si riporta  il  testo  dell'articolo 67-ter,  del  citato
          decreto-legge  22 giugno  2012,  n. 83,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
            "Art. 67-ter Gestione ordinaria della ricostruzione 
            1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione  e
          ogni intervento necessario  per  favorire  e  garantire  il
          ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree  colpite
          dal sisma del 6 aprile 2009 sono  gestiti  sulla  base  del
          riparto  di  competenze  previsto  dagli  articoli  114   e
          seguenti  della  Costituzione,  in  maniera  da  assicurare
          prioritariamente il completo rientro a  casa  degli  aventi
          diritto,  il  ripristino  delle  funzioni  e  dei   servizi
          pubblici, l'attrattivita' e lo  sviluppo  economico-sociale
          dei territori  interessati,  con  particolare  riguardo  al
          centro storico monumentale della citta' dell'Aquila. 
            2. Per i fini di cui al comma 1 e  per  contemperare  gli
          interessi  delle  popolazioni   colpite   dal   sisma   con
          l'interesse al corretto utilizzo delle  risorse  pubbliche,
          in  considerazione  della  particolare  configurazione  del
          territorio, sono  istituiti  due  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione, uno competente sulla  citta'  dell'Aquila  e
          uno competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici
          forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica
          e privata  e  ne  promuovono  la  qualita',  effettuano  il
          monitoraggio finanziario e  attuativo  degli  interventi  e
          curano la  trasmissione  dei  relativi  dati  al  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  ai  sensi  dell'articolo 13
          della  legge  31 dicembre  2009,   n. 196,   e   successive
          modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti
          dal  decreto  ministeriale  di   cui   all'articolo 67-bis,
          comma 5, del presente decreto, assicurano nei  propri  siti
          internet    istituzionali    un'informazione    trasparente
          sull'utilizzo  dei  fondi  ed  eseguono  il  controllo  dei
          processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori,  con
          particolare riferimento ai profili della coerenza  e  della
          conformita' urbanistica ed edilizia  delle  opere  eseguite
          rispetto  al  progetto   approvato   attraverso   controlli
          puntuali in corso d'opera, nonche' della congruita' tecnica
          ed economica. Gli Uffici  curano,  altresi',  l'istruttoria
          finalizzata all'esame delle richieste di contributo per  la
          ricostruzione  degli  immobili  privati,   anche   mediante
          l'istituzione di una commissione per i pareri,  alla  quale
          partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel  procedimento
          amministrativo. 
            3. L'Ufficio  speciale  per   i   comuni   del   cratere,
          costituito dai comuni interessati con sede in uno di  essi,
          ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n. 267,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo,  con  i  presidenti  delle  province
          dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con  un  coordinatore
          individuato dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto
          uffici   territoriali   delle   aree   omogenee   di    cui
          all'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale  per  la  citta'
          dell'Aquila e' costituito dal  comune  dell'Aquila,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo e con il presidente  della  provincia
          dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono determinati
          l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
          livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,  gli
          specifici  requisiti  e  le  modalita'  di  selezione   dei
          titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli
          Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita',  di  cui,
          per un triennio, nel limite massimo di 25  unita'  a  tempo
          determinato, per ciascun Ufficio. Gli  Uffici  speciali  si
          avvalgono del patrocinio  dell'Avvocatura  dello  Stato  ai
          sensi dell'articolo 1 del  testo  unico  di  cui  al  regio
          decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno  dei  titolari
          degli  Uffici  speciali  con  rapporto  a  tempo  pieno  ed
          esclusivo   e'   attribuito   un   trattamento    economico
          onnicomprensivo non superiore  a  200.000  euro  annui,  al
          lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
            4. Il  Dipartimento  per  lo  sviluppo   delle   economie
          territoriali della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri
          coordina  le  amministrazioni  centrali   interessate   nei
          processi  di  ricostruzione  e  di  sviluppo  al  fine   di
          indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo
          e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al  comma 2,
          in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
          di categoria presenti nel territorio. 
            5. Al fine di fronteggiare la  ricostruzione  conseguente
          agli eventi sismici verificatisi nella regione  Abruzzo  il
          giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni  del
          cratere sono  autorizzati,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge  25 giugno
          2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          6 agosto  2008,  n. 133,  e  successive  modificazioni,  ad
          assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
          complessivamente   200   unita'   di   personale,    previo
          esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
          128 unita' assegnate al comune  dell'Aquila  e  fino  a  72
          unita' assegnate  alle  aree  omogenee.  In  considerazione
          delle suddette assegnazioni di  personale  e'  incrementata
          temporaneamente  nella  misura  corrispondente  la   pianta
          organica dei comuni  interessati.  Dal  2021  il  personale
          eventualmente  risultante  in  soprannumero  e'   assorbito
          secondo le ordinarie procedure vigenti. 
            6. Al fine di fronteggiare la  ricostruzione  conseguente
          agli eventi sismici verificatisi nella regione  Abruzzo  il
          giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti e' autorizzato, in deroga a  quanto  previsto
          dall'articolo 3, comma 102, della legge  24 dicembre  2007,
          n. 244, e successive modificazioni,  ad  assumere  a  tempo
          indeterminato, a  decorrere  dall'anno  2013,  fino  a  100
          unita'  di  personale,  previo  esperimento  di   procedure
          selettive  pubbliche.  Tale  personale  e'  temporaneamente
          assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di  cui  al
          comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e  fino
          a 10 unita' alla regione  Abruzzo.  Alla  cessazione  delle
          esigenze  della  ricostruzione   e   dello   sviluppo   del
          territorio coinvolto nel  sisma  del  6 aprile  2009,  tale
          personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture  e
          dei  trasporti  per  finalita'  connesse  a   calamita'   e
          ricostruzione,  secondo  quanto   disposto   con   apposito
          regolamento ai sensi dell'articolo 17,  comma 4-bis,  della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400. In  considerazione   delle
          suddette assunzioni  di  personale  e'  corrispondentemente
          incrementata la  dotazione  organica  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.  E'  fatto  comunque  salvo
          quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge  6 luglio
          2012, n. 95. 
            7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5  e  6  sono
          bandite e gestite dalla Commissione  per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni  di  cui   al   decreto   interministeriale
          25 luglio   1994,   su   delega    delle    amministrazioni
          interessate. La Commissione giudicatrice e'  designata  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri. 
            8. Nell'ambito  delle  intese  di  cui  al  comma 3  sono
          definiti,   sentito   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e la  semplificazione,  le  categorie  e  i
          profili professionali dei contingenti di personale  di  cui
          ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure
          concorsuali, la possibilita' di una quota  di  riserva,  in
          misura non superiore al 50 per cento dei posti  banditi,  a
          favore  del  personale  che  abbia  maturato  un'esperienza
          professionale di almeno un anno, nell'ambito  dei  processi
          di  ricostruzione,  presso   la   regione,   le   strutture
          commissariali,   le   province   interessate,   il   comune
          dell'Aquila e i comuni del cratere  a  seguito  di  formale
          contratto di lavoro, nonche' le modalita'  di  assegnazione
          del personale agli  enti  di  cui  al  comma 5. Gli  uffici
          periferici  delle  amministrazioni  centrali  operanti  nel
          territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di
          ricostruzione  possono  essere  potenziati  attraverso   il
          trasferimento,    a    domanda     e     previo     assenso
          dell'amministrazione  di  appartenenza,  del  personale  in
          servizio,  nei  medesimi  ruoli,   presso   altre   regioni
          qualunque  sia  il  tempo  trascorso   dall'assunzione   in
          servizio nella sede dalla quale provengono, senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
            9. Nella prospettiva del contenimento dei  costi  per  le
          attivita' di selezione del personale di cui al comma 6,  si
          puo'  prevedere  nei  bandi  di  concorso  una   quota   di
          iscrizione non superiore al valore  dell'imposta  di  bollo
          pari ad euro 16,00." 
            Comma 441: 
            Per i riferimenti al citato decreto legislativo  3 aprile
          2006, n. 152, vedasi il comma 439. 
            Comma 443: 
            Si riporta il testo  del  comma 3,  dell'articolo 3,  del
          decreto-legge 28 aprile  2009,  n. 39  recante  "Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici nella regione Abruzzo nel mese  di  aprile  2009  e
          ulteriori  interventi  urgenti   di   protezione   civile",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77: 
            "3. Per la realizzazione degli investimenti di  interesse
          nazionale di cui alla lettera  a)  del  comma 1  le  banche
          operanti  nei  territori  di  cui  all'articolo 1   possono
          contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni
          di euro, ai sensi  dell'articolo 5,  comma 7,  lettera  a),
          secondo  periodo,  del  decreto-legge  30 settembre   2003,
          n. 269,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          24 novembre   2003,   n. 326,   al   fine   di    concedere
          finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato,  a  favore
          di persone fisiche, per la ricostruzione o  riparazione  di
          immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  ovvero   per
          l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive  dell'abitazione
          principale distrutta nei territori  sopra  individuati.  La
          garanzia   dello   Stato   e'   concessa   dal    Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  con  uno  o  piu'  decreti
          dirigenziali,   per   l'adempimento   delle    obbligazioni
          principali ed  accessorie  assunte  in  relazione  a  detti
          finanziamenti da parte delle persone fisiche cui  e'  stato
          concesso  il  credito  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del
          termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le  modalita'
          di concessione della garanzia, il termine  entro  il  quale
          puo'  essere  concessa,  nonche'   la   definizione   delle
          caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi  del
          comma 1, sono stabiliti con i decreti di  cui  al  presente
          comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
          garanzia concessa ai sensi del presente comma  si  provvede
          ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,  numero 2),  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,
          con imputazione all'unita' previsionale di  base  [3.2.4.2]
          «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di  previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Al  fine
          dell'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata  la
          spesa di 2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2009,
          2010, 2011 e 2012 per la stipula  di  una  convenzione  tra
          Fintecna  spa  ed  il  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze." 
            Il D.M.  29 ottobre  2012  recante  "Istituzione  di  una
          sezione per la concessione di  garanzie  sui  finanziamenti
          bancari a favore delle piccole e medie imprese ubicate  nei
          comuni  della  regione  Abruzzo,  danneggiati   dal   sisma
          dell'aprile  2009"  e'  stato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 2 febbraio 2013, n. 28. 
            Comma 445: 
            L'Ordinanza n. 4013 del 23 marzo 2012 del Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  reca  "Misure  urgenti   per   la
          semplificazione,  il   rigore,   nonche'   il   superamento
          dell'emergenza  determinatasi  nella  regione   Abruzzo   a
          seguito del sisma del giorno 6 aprile 2009". 
            Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,  recante
          "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
          quadro sul lavoro a tempo determinato concluso  dall'UNICE,
          dal CEEP e dal CES"  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235. 
            Il citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n. 122  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31 maggio  2010,
          n. 125, S.O. 
            Il citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28 settembre
          2000, n. 227, S.O. 
            Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
            "Art. 19 Incarichi di funzioni  dirigenziali(Art. 19  del
          d.lgs n. 29 del 1993, come  sostituito  prima  dall'art. 11
          del d.lgs n. 546 del 1993  e  poi  dall'art. 13  del  d.lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          d.lgs n. 387 del 1998) 
            1. Ai  fini  del  conferimento  di  ciascun  incarico  di
          funzione dirigenziale si tiene  conto,  in  relazione  alla
          natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
          alla  complessita'  della  struttura   interessata,   delle
          attitudini e  delle  capacita'  professionali  del  singolo
          dirigente,   dei   risultati   conseguiti   in   precedenza
          nell'amministrazione  di  appartenenza  e  della   relativa
          valutazione,  delle  specifiche  competenze   organizzative
          possedute,   nonche'   delle   esperienze   di    direzione
          eventualmente  maturate  all'estero,  presso   il   settore
          privato o presso altre amministrazioni  pubbliche,  purche'
          attinenti al conferimento  dell'incarico.  Al  conferimento
          degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non  si
          applica l'articolo 2103 del codice civile. 
            1-bis.   L'amministrazione   rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
            1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati
          esclusivamente  nei  casi  e  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
            2. Tutti gli incarichi  di  funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo 24. E'   sempre   ammessa   la    risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43,  comma 1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n. 1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43,  comma 1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n. 1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
            3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli
          incarichi di direzione  di  strutture  articolate  al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
            4. Gli incarichi  di  funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
            4-bis. I  criteri  di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle   condizioni   di   pari    opportunita'    di    cui
          all'articolo 7. 
            5. Gli incarichi di direzione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
            5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di  ciascuna
          amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da  1  a  5
          possono  essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione,
          anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai  ruoli  di   cui
          all'articolo 23, purche' dipendenti  delle  amministrazioni
          di  cui   all'articolo 1,   comma 2,   ovvero   di   organi
          costituzionali,   previo    collocamento    fuori    ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. (78) 
            5-ter. I  criteri  di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle   condizioni   di   pari    opportunita'    di    cui
          all'articolo 7. 
            6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono  essere
          conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del
          10  per  cento  della  dotazione  organica  dei   dirigenti
          appartenenti  alla  prima   fascia   dei   ruoli   di   cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
            6-bis. Fermo  restando  il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
            6-ter. Il comma 6 ed il  comma 6-bis  si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
            6-quater. Per gli enti di ricerca di  cui  all'articolo 8
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo  degli  incarichi  conferibili  ai  sensi   del
          comma 6 e' elevato rispettivamente al 20  per  cento  della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli  incarichi  eccedenti  le  percentuali  di  cui  al
          comma 6  siano  conferiti  a  personale  in  servizio   con
          qualifica  di  ricercatore  o  tecnologo  previa  selezione
          interna  volta  ad  accertare  il  possesso  di  comprovata
          esperienza  pluriennale  e  specifica  professionalita'  da
          parte  dei  soggetti  interessati  nelle  materie   oggetto
          dell'incarico,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente. 
            7. 
            8. Gli incarichi  di  funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
            9. Degli incarichi  di  cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
            10. I dirigenti ai quali non sia affidata la  titolarita'
          di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli  organi
          di vertice delle amministrazioni che ne abbiano  interesse,
          funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
          incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi
          quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
          rappresentanza di amministrazioni ministeriali. (68) 
            11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per  il
          Ministero   degli   affari   esteri    nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
            12. Per il personale di cui all'articolo 3,  comma 1,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. (69) 
            12-bis.   Le   disposizioni   del    presente    articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi." 
            La  citata  legge  27 dicembre  2006,  n. 296,  e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  27 dicembre   2006,
          n. 299, S.O.. 
            Il  decreto-legge   25 giugno   2008,   n. 112,   recante
          "Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione   tributaria"
          convertito, con modificazioni, dalla legge  6 agosto  2008,
          n. 133,  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale
          25 giugno 2008, n. 147, S.O.. 
            Comma 447: 
            Si riporta il testo del  comma 5,  dell'articolo 10,  del
          decreto-legge    29 novembre    2004,    n. 282     recante
          "Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica",  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge
          27 dicembre 2004, n. 307: 
            "5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
          di finanza pubblica, anche mediante interventi  volti  alla
          riduzione  della  pressione   fiscale,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica», alla cui  costituzione  concorrono  le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1". 
            Comma 448: 
            Si riporta il testo del comma 639  dell'articolo 1  della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
            "639. E' istituita l'imposta unica comunale  (IUC).  Essa
          si basa su due presupposti impositivi, uno  costituito  dal
          possesso di immobili e collegato alla loro natura e  valore
          e l'altro collegato  all'erogazione  e  alla  fruizione  di
          servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
          propria  (IMU),  di   natura   patrimoniale,   dovuta   dal
          possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
          di una componente riferita ai servizi, che si articola  nel
          tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
          possessore che  dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella
          tassa sui rifiuti (TARI), destinata a  finanziare  i  costi
          del servizio di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a
          carico dell'utilizzatore." 
            Comma 449: 
            Per i riferimenti al  citato  comma 5,  dell'articolo 10,
          del  decreto  legge  29 novembre  2004,  n. 282  vedasi  il
          comma 447. 
            Comma 450: 
            Si riporta il  testo  del  comma 1,  dell'articolo 2  del
          decreto  legge  15 ottobre  2013,  n. 120  recante  "Misure
          urgenti di riequilibrio della finanza pubblica  nonche'  in
          materia di  immigrazione"  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137: 
            "1. Per  l'anno  2013,  ad  integrazione  del  fondo   di
          solidarieta' comunale  di  cui  all'articolo 1,  comma 380,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, spettante  a  ciascun
          comune  in  attuazione  del  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del  medesimo
          comma 380, e' riconosciuto un  contributo  per  un  importo
          complessivo di 125 milioni di euro, di  cui  5  milioni  di
          euro  ad  incremento,  per  l'anno  2013,  del   contributo
          spettante ai comuni ai  sensi  dell'articolo 53,  comma 10,
          della  legge  23 dicembre  2000,   n. 388,   e   successive
          modificazioni, e i restanti 120 milioni di  euro  ripartiti
          tra i comuni nella misura indicata nell'allegata tabella  A
          al presente decreto." 
            Si riporta il testo del comma 10, dell'articolo 53  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001)" e successive modificazioni: 
            "10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali
          agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati  di  lire
          500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate
          alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire  20.000
          milioni alle unioni di comuni e alle comunita' montane  per
          l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000  milioni
          alle comunita' montane. I maggiori trasferimenti  spettanti
          alle singole province ed ai singoli comuni sono  attribuiti
          in proporzione all'ammontare dei trasferimenti  a  ciascuno
          attribuiti per l'anno 2000 a  titolo  di  fondo  ordinario,
          fondo consolidato e fondo  perequativo.  Per  le  comunita'
          montane  i  maggiori  trasferimenti  sono  prioritariamente
          attribuiti  alle  comunita'  montane  per  le  quali   sono
          intervenute dal 1997 al  1999  variazioni  in  aumento  del
          numero dei comuni membri con territorio montano, in  misura
          pari  a  lire  20.000  per  ciascun  nuovo  residente   nel
          territorio montano della comunita'. I  restanti  contributi
          erariali spettanti alle comunita' montane  sono  attribuiti
          in proporzione alla  popolazione  residente  nei  territori
          montani". 
            Comma 451: 
            Si riporta il testo  dell'articolo 47  del  decreto-legge
          24 aprile 2014,  n. 66,  recante  "Misure  urgenti  per  la
          competitivita' e la  giustizia  sociale",  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23 giugno   2014,   n. 89   e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
            "Art. 47   (Concorso   delle   province,   delle   citta'
          metropolitane e  dei  comuni  alla  riduzione  della  spesa
          pubblica) 
            1. Le province e le citta' metropolitane,  a  valere  sui
          risparmi  connessi  alle  misure  di  cui  al   comma 2   e
          all'articolo 19, nonche'  in  considerazione  delle  misure
          recate  dalla  legge  7 aprile  2014,  n. 56,  nelle   more
          dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di
          cui  al  comma 92  dell'articolo 1  della  medesima   legge
          7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza
          pubblica pari a 444,5 milioni di euro  per  l'anno  2014  e
          pari a 576,7 milioni  di  euro  per  l'anno  2015  e  585,7
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
            2. Per le finalita' di cui al comma 1, ciascuna provincia
          e citta' metropolitana consegue i risparmi  da  versare  ad
          apposito capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello  Stato
          determinati  con  decreto  del  Ministro  dell'interno   da
          emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014,  e
          del 28 febbraio per gli anni  successivi,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
            a)  per   quanto   attiene   agli   interventi   di   cui
          all'articolo 8, relativi alla  riduzione  della  spesa  per
          beni e  servizi,  la  riduzione  e'  operata  nella  misura
          complessiva di 340 milioni di euro per il  2014  e  di  510
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015  al  2018,
          proporzionalmente alla spesa media,  sostenuta  nell'ultimo
          triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A
          allegata al presente decreto; 
            b)  per   quanto   attiene   agli   interventi   di   cui
          all'articolo 15, relativi alla riduzione  della  spesa  per
          autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014,  e  di
          un milione di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2015  al
          2018, la riduzione e' operata in proporzione al  numero  di
          autovetture di ciascuna provincia  e  citta'  metropolitana
          comunicato  annualmente  al  Ministero   dell'interno   dal
          Dipartimento della Funzione Pubblica; 
            c)  per  quanto   attiene   agli   interventi,   di   cui
          all'articolo 14 , relativi alla riduzione della  spesa  per
          incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti
          di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni
          di euro per l'anno 2014  e  di  5,7  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal  2015  al  2018,  la  riduzione  e'
          operata in proporzione alla spesa comunicata  al  Ministero
          dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
            3. Gli importi e i criteri  di  cui  al  comma 2  possono
          essere  modificati  per   ciascuna   provincia   e   citta'
          metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  entro   il
          30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per  gli
          anni  successivi,  sulla  base  dell'istruttoria   condotta
          dall'ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro
          dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure
          connesse  all'articolo 8,  le  predette  modifiche  possono
          tener conto dei tempi medi di pagamento dei  debiti  e  del
          ricorso  agli  acquisti  centralizzati  di  ciascun   ente.
          Decorso tale  termine  la  riduzione  opera  in  base  agli
          importi di cui al comma 2. 
            4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai
          commi 2 e 3, entro  il  10 ottobre,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          Entrate,  attraverso  la  struttura  di  gestione  di   cui
          all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo  9 luglio
          1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei
          confronti  delle  province  e  delle  citta'  metropolitane
          interessate, a valere  sui  versamenti  dell'imposta  sulle
          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i
          ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446,  riscossa  tramite  modello  F24,
          all'atto  del  riversamento  del  relativo   gettito   alle
          province medesime. 
            5. Le  province  e  le   citta'   metropolitane   possono
          rimodulare o adottare misure  alternative  di  contenimento
          della  spesa  corrente,  al  fine  di  conseguire  risparmi
          comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione
          del comma 2. 
            6. Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          di cui al comma 92  dell'articolo 1  della  legge  7 aprile
          2014, n. 56, a  seguito  del  trasferimento  delle  risorse
          finanziarie, umane, strumentali  e  organizzative  connesse
          all'esercizio delle funzioni che devono essere  trasferite,
          ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1,  tra
          le Province, le  citta'  metropolitane  e  gli  altri  Enti
          territoriali interessati, stabilisce altresi' le  modalita'
          di recupero delle somme di cui ai commi precedenti. 
            7. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa  e
          contabile verifica che le misure di cui  ai  commi  2  e  5
          siano adottate, dandone atto  nella  relazione  di  cui  al
          comma 166 dell'articolo 1  della  legge  23 dicembre  2005,
          n. 266. 
            8. I comuni, a valere sui risparmi connessi  alle  misure
          indicate al comma 9, assicurano un contributo alla  finanza
          pubblica pari a 375,6 milioni di euro  per  l'anno  2014  e
          563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2015  al
          2018. A tal fine, il fondo di solidarieta'  comunale,  come
          determinato ai sensi dell'articolo 1,  comma 380-ter  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto di 375,6 milioni
          di euro per l'anno 2014 e di  563,4  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. 
            9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le  conseguenti
          riduzioni  di  cui  al  comma 8  per  ciascun  comune  sono
          determinati  con  decreto  del  Ministro  dell'interno   da
          emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno  2014  e
          del 28 febbraio per gli anni  successivi,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
            a)  per   quanto   attiene   agli   interventi   di   cui
          all'articolo 8, relativi alla  riduzione  della  spesa  per
          beni e  servizi,  la  riduzione  e'  operata  nella  misura
          complessiva di 360 milioni di euro per il  2014  e  di  540
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015  al  2018,
          proporzionalmente alla spesa media,  sostenuta  nell'ultimo
          triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A
          allegata al presente decreto. Per gli enti che  nell'ultimo
          anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti  relativi  a
          transazioni commerciali superiori a 90 giorni,  rispetto  a
          quanto disposto dal  decreto  legislativo  9 ottobre  2002,
          n. 231, la  riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  e'
          incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione
          di cui al periodo precedente e'  proporzionalmente  ridotta
          in misura corrispondente al complessivo incremento  di  cui
          al periodo precedente. Per gli enti  che  nell'ultimo  anno
          hanno fatto ricorso agli  strumenti  di  acquisto  messi  a
          disposizione  da  Consip  S.p.A.  o  dagli  altri  soggetti
          aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2,  in  misura
          inferiore  al  valore  mediano,   come   risultante   dalle
          certificazioni di cui alla presente lettera la riduzione di
          cui al primo periodo e' incrementata del 5  per  cento.  Ai
          restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente  e'
          proporzionalmente  ridotta  in  misura  corrispondente   al
          complessivo incremento di cui al periodo precedente. A  tal
          fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo
          le modalita' indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per
          l'anno 2014, ed entro il  28 febbraio  per  ciascuno  degli
          anni dal 2015 al 2018, una certificazione sottoscritta  dal
          rappresentante  legale,  dal  responsabile  finanziario   e
          dall'organo di revisione economico-finanziaria,  attestante
          il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato
          rapportando  la  somma  delle  differenze  dei   tempi   di
          pagamento  rispetto   a   quanto   disposto   dal   decreto
          legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti
          stessi. Nella medesima certificazione e', inoltre, indicato
          il valore degli acquisti di beni  e  servizi,  relativi  ai
          codici SIOPE indicati  nell'allegata  tabella  B  sostenuti
          nell'anno precedente, con separata evidenza degli  acquisti
          sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi
          a disposizione da Consip  S.p.A.  o  dagli  altri  soggetti
          aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. In caso  di
          mancata  trasmissione  della  certificazione  nei   termini
          indicati si applica l'incremento del 10 per cento; 
            b)  per   quanto   attiene   agli   interventi   di   cui
          all'articolo 15, relativi alla riduzione  della  spesa  per
          autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014,  e  di
          2,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2015  al
          2018, la riduzione e' operata in proporzione al  numero  di
          autovetture  possedute   da   ciascun   comune   comunicato
          annualmente  al  Ministero  dell'interno  dal  Dipartimento
          della Funzione Pubblica; 
            c)  per   quanto   attiene   agli   interventi   di   cui
          all'articolo 14 relativi alla  riduzione  della  spesa  per
          incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti
          di collaborazione coordinata e continuativa, di 14  milioni
          di euro, per l'anno 2014  e  di  21  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal  2015  al  2018,  la  riduzione  e'
          operata in proporzione alla spesa comunicata  al  Ministero
          dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
            10. Gli importi e i criteri di  cui  al  comma 9  possono
          essere modificati  per  ciascun  comune,  a  invarianza  di
          riduzione complessiva,  dalla  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali entro il 30 giugno,  per  l'anno  2014  ed
          entro il 31 gennaio, per gli anni  successivi,  sulla  base
          dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con  decreto
          del  Ministro  dell'interno  di   cui   al   comma 9;   con
          riferimento  alle  misure   connesse   all'articolo 8,   le
          predette modifiche possono tener conto dei  tempi  medi  di
          pagamento  dei  debiti  e   del   ricorso   agli   acquisti
          centralizzati di ciascun  ente.  Decorso  tale  termine  la
          riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9. 
            11. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati
          dal  Ministero  dell'interno,   l'Agenzia   delle   Entrate
          provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei
          comuni interessati all'atto del  riversamento  agli  stessi
          comuni   dell'imposta    municipale    propria    di    cui
          all'articolo13 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n. 201,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 dicembre
          2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad  apposito
          capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  ai  fini
          della  successiva  riassegnazione  al  pertinente  capitolo
          dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 
            12. I  Comuni  possono  rimodulare  o   adottare   misure
          alternative di contenimento della spesa corrente,  al  fine
          di conseguire risparmi  comunque  non  inferiori  a  quelli
          derivanti dall'applicazione del comma 9. 
            13. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e
          contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi
          siano adottate, dandone atto  nella  relazione  di  cui  al
          comma 166 dell'articolo 1  della  legge  23 dicembre  2005,
          n. 266." 
            Comma 454: 
            Si riporta il testo degli articoli  2  e  3  del  decreto
          legge 8 aprile 2013, n. 35  recante  "Disposizioni  urgenti
          per  il  pagamento  dei  debiti  scaduti   della   pubblica
          amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
          territoriali, nonche' in materia di versamento  di  tributi
          degli enti locali"  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64: 
            "Art. 2  Pagamenti  dei  debiti  delle  regioni  e  delle
          province autonome 
            1. Le regioni e le province autonome che non possono  far
          fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi  ed  esigibili
          alla data del 31 dicembre 2012, ovvero  dei  debiti  per  i
          quali sia stata emessa fattura o richiesta  equivalente  di
          pagamento entro il  predetto  termine,  diversi  da  quelli
          finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi  i
          pagamenti in favore degli enti locali, maturati  alla  data
          del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidita',  in
          deroga  all'articolo 10,   secondo   comma,   della   legge
          16 maggio  1970,  n. 281,  e   all'articolo 32,   comma 24,
          lettera b),  della  legge  12 novembre  2011,  n. 183,  con
          certificazione congiunta del Presidente e del  responsabile
          finanziario, chiedono al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione  di  somme
          da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle  risorse
          della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e
          alle province autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi  ed  esigibili  diversi  da  quelli  finanziari   e
          sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10. 
            2. Le   somme   di   cui   al   comma 1   da   concedere,
          proporzionalmente, a ciascuna regione  sono  stabilite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il  10 maggio  2013,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  puo'
          individuare modalita'  di  riparto,  diverse  dal  criterio
          proporzionale di cui al periodo precedente. 
            3. All'erogazione   delle   somme,   nei   limiti   delle
          assegnazioni di cui al presente articolo,  si  provvede,  a
          seguito: 
            a) della predisposizione, da parte regionale, di  misure,
          anche legislative, idonee e congrue  di  copertura  annuale
          del rimborso dell'anticipazione di  liquidita',  maggiorata
          degli interessi; 
            b) della presentazione  di  un  piano  di  pagamento  dei
          debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili,   alla   data   del
          31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il predetto termine, ivi  inclusi  i  pagamenti  in  favore
          degli enti locali, comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente; 
            c) della sottoscrizione  di  apposito  contratto  tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
          anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non  adempia
          nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
          di interesse a carico della Regione e' pari  al  rendimento
          di mercato del Buoni Poliennali del  Tesoro  a  5  anni  in
          corso di emissione. 
            4. Alla verifica degli adempimenti di  cui  alle  lettere
          a), b) e  c)  del  comma 3,  provvede  un  apposito  tavolo
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
          coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un  suo
          delegato, e composto: 
            a) dal Capo Dipartimento  degli  affari  regionali  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato; 
            b)  dal  Direttore  generale  del  Tesoro  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze o suo delegato; 
            c) dal  Segretario  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano o suo delegato; 
            d) dal Segretario della Conferenza dei  Presidenti  delle
          Regioni e delle Province autonome o suo delegato. 
            5. All'atto  dell'erogazione,  le   regioni   interessate
          provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
          piano   di    pagamento;    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative  registrazioni  contabili
          la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
          al   comma   precedente,   rilasciata   dal    responsabile
          finanziario  della  Regione   ovvero   da   altra   persona
          formalmente    indicata    dalla    Regione    ai     sensi
          dell'articolo 3, comma 6. 
            6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente  articolo
          deve riguardare, per almeno due terzi, residui  passivi  in
          via prioritaria  di  parte  capitale,  anche  perenti,  nei
          confronti  degli  enti  locali,  purche'  nel   limite   di
          corrispondenti residui  attivi  degli  enti  locali  stessi
          ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'.  Tali  risorse
          devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali
          prioritariamente per il pagamento di debiti certi,  liquidi
          ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti
          per  i  quali  sia  stata  emessa   fattura   o   richiesta
          equivalente  di  pagamento  entro  il   predetto   termine.
          All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei  debiti
          elencati nel piano di pagamento nei  confronti  degli  enti
          locali o di altre pubbliche amministrazioni,  ciascun  ente
          locale  o  amministrazione  pubblica  interessata  provvede
          all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile
          finanziario   dell'ente    locale    o    della    pubblica
          amministrazione interessata fornisce formale certificazione
          alla  Ragioneria   generale   dello   Stato   dell'avvenuto
          pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione  delle
          relative  registrazioni  contabili,  entro  il  30 novembre
          2013, in relazione ai debiti  gia'  estinti  dalla  Regione
          alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni
          dall'estinzione dei  debiti  da  parte  della  Regione  nei
          restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato  comunica
          tempestivamente alle singole  Regioni  i  dati  ricevuti  e
          rende noti i  risultati  delle  certificazioni  di  cui  al
          periodo precedente al tavolo di cui al  comma 4,  al  quale
          prendono parte, per le finalita' di cui al presente  comma,
          anche  i  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni
          Regione  provvede  a  concertare  con  le  ANCI  e  le  UPI
          regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente  alla
          Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
          estende anche alle somme assegnate agli enti  locali  dalla
          regione e  accreditate  sui  conti  correnti  di  tesoreria
          regionale. 
            6-bis. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza  unificata,  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, sono stabilite le  modalita'  e  la  tempistica  di
          certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,
          dei dati relativi ai pagamenti effettuati  dalle  pubbliche
          amministrazioni con le risorse trasferite dalle  Regioni  a
          seguito dell'estinzione dei debiti elencati  nel  piano  di
          pagamento   nei   confronti    delle    stesse    pubbliche
          amministrazioni. 
            7. L'ultimo periodo della  lettera n-bis),  del  comma 4,
          dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011,  n. 183  e'
          sostituito dal seguente:  "L'esclusione  opera  nei  limiti
          complessivi di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2012,  di
          1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
          euro per l'anno 2014.". 
            8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si
          provvede  con  gli  stessi  criteri  e  modalita'   dettati
          dall'articolo 3,  comma 2,  del  decreto-legge   6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          22 dicembre 2011, n. 214. 
            9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero  dello  sviluppo
          economico - Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica - sulla base dei  dati  acquisiti  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato - ai sensi  del  comma 460,
          dell'articolo 1,  della  legge  24 dicembre  2012,  n. 228,
          effettua   entro   il    15 settembre    il    monitoraggio
          sull'utilizzo, alla data  del  31 luglio,  del  plafond  di
          spesa assegnato a ciascuna regione  e  provincia  autonoma,
          rispettivamente, in base al decreto  ministeriale  15 marzo
          2012 ed in base alle disposizioni di  cui  al  comma 8  del
          presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio,  il
          Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la  coesione  economica,
          qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa  delle
          regioni e province autonome  riferite  al  primo  semestre,
          riscontri per alcune di esse un'insufficienza e  per  altre
          un'eccedenza del plafond di spesa  assegnato,  dispone  con
          decreto  direttoriale,  per  l'anno  di   riferimento,   la
          rimodulazione del quadro di riparto del limite  complessivo
          al  fine  di  assegnare  un  maggiore   o   minore   spazio
          finanziario alle regioni e  province  autonome  commisurato
          alla effettiva capacita' di spesa registrata  nel  semestre
          di riferimento. Il decreto direttoriale di cui  al  periodo
          precedente  e'  tempestivamente  comunicato  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
            "Art. 3 Pagamenti dei  debiti  degli  enti  del  servizio
          sanitario nazionale-SSN 
            1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare anticipazioni di
          liquidita' alle Regioni ed alle Province autonome di Trento
          e di Bolzano a valere  sulle  risorse  della  "Sezione  per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili  degli  enti  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale" di cui  all'articolo 1,  comma 10,  al  fine  di
          favorire l'accelerazione dei  pagamenti  dei  debiti  degli
          enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione: 
            a)  agli  ammortamenti   non   sterilizzati   antecedenti
          all'applicazione del decreto  legislativo  23 giugno  2011,
          n. 118; 
            b) alle mancate erogazioni per competenza e/o  per  cassa
          delle somme dovute  dalle  regioni  ai  rispettivi  servizi
          sanitari regionali a titolo di finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di  somme
          dai  conti  di  tesoreria  e  dal  bilancio  statale  e  le
          coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
          nelle voci "crediti verso regione  per  spesa  corrente"  e
          "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle  voci  di
          credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni  dei
          modelli SP. 
            2. In  via  d'urgenza,  per  l'anno  2013,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   provvede   con   decreto
          direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al  riparto  fra  le
          regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
          massima  dell'importo  di  5.000  milioni   di   euro,   in
          proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera  a),  come
          risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al  2011,
          ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
          iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati  al  50%,  come
          presenti nell'NSIS alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse  di
          cui al presente comma si applicano le disposizioni  di  cui
          al  comma 5. Il  decreto  di  cui  al  presente  comma   e'
          trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
          di Bolzano per il tramite della Conferenza  dei  Presidenti
          delle Regioni e delle Province autonome  ed  e'  pubblicato
          sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 
            3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e
          delle finanze da emanarsi entro  il  30 novembre  2013,  e'
          stabilito il riparto definitivo,  comprensivo  anche  degli
          importi  previsti  per  l'anno   2014,   fra   le   regioni
          dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
          dell'importo di 14.000 milioni di euro, in  proporzione  ai
          valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b). Il riparto  di  cui  al  presente
          comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta  dal
          Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
          dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano del 23 marzo  2005  con  riferimento
          alle ricognizioni delle somme di cui  al  comma 1,  lettera
          a),  per  il  periodo  2001-2011  e  con  riferimento  alle
          ricognizioni delle somme di cui  al  comma 1,  lettera  b),
          come risultanti  nei  modelli  SP  relativi  al  consuntivo
          2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse
          di cui al presente comma, al netto di quelle  gia'  erogate
          per l'anno 2013 ai  sensi  del  comma 2,  si  applicano  le
          disposizioni di  cui  al  comma 5. Il  decreto  di  cui  al
          presente comma e' trasmesso alle Regioni  e  alle  Province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  il  tramite  della
          Conferenza dei Presidenti delle Regioni  e  delle  Province
          autonome  ed  e'  pubblicato   sul   sito   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. (26) (30) 
            4. Le regioni e le province  autonome  che,  a  causa  di
          carenza di liquidita', non possono far fronte ai  pagamenti
          di  cui  al  comma 1  del  presente  articolo,  in   deroga
          all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
          n. 281, e  all'articolo 32,  comma 24,  lettera  b),  della
          legge   12 novembre   2011,   n. 183,   trasmettono,    con
          certificazione congiunta del Presidente e del  responsabile
          finanziario, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria  Generale  dello
          Stato,  entro  il  31 maggio  2013  l'istanza  di   accesso
          all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro
          il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso  all'anticipazione
          di  liquidita'  di  cui  al  comma 3,  per  l'avvio   delle
          necessarie procedure  amministrative  ai  fini  di  cui  al
          comma 5. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  con
          decreto direttoriale, puo' attribuire alle regioni  che  ne
          abbiano fatto richiesta, con  l'istanza  di  cui  al  primo
          periodo, entro il 15 dicembre  2013,  importi  superiori  a
          quelli di cui al  comma 3,  nei  limiti  delle  somme  gia'
          attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo  comma 3,
          ma non richieste. 
            5. All'erogazione   delle   somme,   nei   limiti   delle
          assegnazioni di cui al presente  articolo,  da  accreditare
          sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del
          decreto legislativo 23 giugno 2011,  n. 118,  si  provvede,
          anche in tranche successive, a seguito: 
            a) della predisposizione, da parte regionale, di  misure,
          anche legislative, idonee e congrue  di  copertura  annuale
          del    rimborso    dell'anticipazione    di     liquidita',
          prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
          verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'articolo 12 della citata Intesa; 
            b) della presentazione  di  un  piano  di  pagamento  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data  del
          31 dicembre 2012 e comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
          ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti  regionali
          di cui all'articolo 12  della  citata  Intesa  verifica  la
          coerenza con le somme assegnate  alla  singola  regione  in
          sede di riparto delle risorse  di  cui  rispettivamente  ai
          commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse  assegnate  ai  sensi
          dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto  ai  debiti  di
          cui al primo periodo della presente lettera, il  piano  dei
          pagamenti puo' comprendere debiti  certi,  sorti  entro  il
          31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per  i  quali
          sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta  equivalente   di
          pagamento entro il predetto termine; 
            c) della sottoscrizione  di  apposito  contratto  tra  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze-Dipartimento  del
          Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
          anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non  adempia
          nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
          di interesse a carico della Regione e' pari  al  rendimento
          di mercato del Buoni Poliennali del  Tesoro  a  5  anni  in
          corso di emissione. 
            6. All'atto  dell'erogazione   le   regioni   interessate
          provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
          piano   di    pagamento:    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative  registrazioni  contabili
          la regione fornisce formale  certificazione  al  Tavolo  di
          verifica degli adempimenti  di  cui  all'articolo 12  della
          citata Intesa, rilasciata dal responsabile  della  gestione
          sanitaria accentrata, ovvero da altra  persona  formalmente
          indicata  dalla  Regione   all'atto   della   presentazione
          dell'istanza  di  cui  al  comma 4. Quanto   previsto   dal
          presente comma costituisce adempimento regionale ai fini  e
          per gli  effetti  dell'articolo 2,  comma 68,  lettera  c),
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere
          dal  2013  dall'articolo 15,  comma 24,  del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135. 
            7. A decorrere  dall'anno  2013  costituisce  adempimento
          regionale - ai fini  e  per  gli  effetti  dell'articolo 2,
          comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
          prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15,  comma 24,
          del decreto-legge 6 luglio  2012,  n. 95,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   7 agosto   2012,   n. 135-
          verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
          l'erogazione, da parte della regione  al  proprio  Servizio
          sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno  il
          90% delle somme che la regione incassa  nel  medesimo  anno
          dallo  Stato  a  titolo  di  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
          valere   su   risorse   proprie   dell'anno,   destina   al
          finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. 
            8. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   si
          applicano anche alle Regioni  a  statuto  speciale  e  alle
          Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   che   non
          partecipano  al  finanziamento   del   Servizio   sanitario
          nazionale con oneri a carico del  bilancio  statale.  Dette
          regioni e province autonome, per le  finalita'  di  cui  al
          comma 3, e  comunque  in  caso  di  avvenuto  accesso  alle
          anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al  Tavolo  di
          verifica   degli   adempimenti   di   cui   all'articolo 12
          dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il  termine
          del 30 giugno 2013, la  documentazione  necessaria  per  la
          verifica dei dati contenuti nei  conti  economici  e  negli
          stati  patrimoniali.  Qualora  dette  regioni  e   province
          autonome   non   provvedano   alla    trasmissione    della
          certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano  in  modo
          incompleto, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   e'
          autorizzato a recuperare  le  somme  erogate  a  titolo  di
          anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo,
          fino a concorrenza degli importi non certificati, a  valere
          sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo. 
            9. Nell'ambito del procedimento  di  cui  all'articolo 1,
          comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
          possono far valere le somme attinte  sull'anticipazione  di
          liquidita' di cui al  presente  articolo,  con  riferimento
          alle risorse in termini di competenza di  cui  al  comma 1,
          lettera b), come valutate dal  citato  Tavolo  di  verifica
          degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il  termine
          del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio  e
          conseguentemente il termine del 30 aprile e'  differito  al
          15 maggio." 
            Comma 455 e 456: 
            In riferimento agli articoli 2 e  3  del  citato  decreto
          legge 8 aprile 2013, n. 35 si veda nelle note al comma 454. 
            Comma 459: 
            Si riporta il testo del comma 380-quater, dell'articolo 1
          della  citata  legge   24 dicembre   2012,   n. 228,   come
          modificato dalla presente legge: 
            "380-quater. Con riferimento ai comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario, il 20 per cento dell'importo  attribuito
          a titolo di  Fondo  di  solidarieta'  comunale  di  cui  al
          comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito,  con
          il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
          alla lettera b) del medesimo comma 380-ter,  tra  i  comuni
          sulla base delle capacita' fiscali nonche'  dei  fabbisogni
          standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per
          l'attuazione del federalismo fiscale di cui  all'articolo 4
          della legge 5 maggio  2009,  n. 42,  entro  il  31 dicembre
          dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la  quota
          del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  attribuita  con  il
          criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri
          di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter." 
            Comma 460: 
            Si riporta il testo dei commi da 448 a 453 e da 455 a 466
          dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2013, n. 35: 
            Per il testo del comma 454, dell'articolo 1 della  citata
          legge  24 dicembre  2012,  n. 228  come  modificato   dalla
          presente legge si veda nelle note al comma 415. 
            "448. Ai fini della tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica, le regioni e le province autonome di  Trento  e
          di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
          finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui  ai
          commi da 449 a 472, che costituiscono principi fondamentali
          di coordinamento della  finanza  pubblica  ai  sensi  degli
          articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
            449. Il complesso  delle  spese  finali,  in  termini  di
          competenza  eurocompatibile,  delle   regioni   a   statuto
          ordinario  non  puo'  essere  superiore  per  l'anno   2013
          all'importo di 20.090 milioni  di  euro,  per  l'anno  2014
          all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno  degli
          anni 2015, 2016 e 2017 all'importo  di  19.099  milioni  di
          euro. L'ammontare dell'obiettivo  di  ciascuna  regione  in
          termini  di  competenza  eurocompatibile,  per  l'esercizio
          2013, e' determinato  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, recepito  con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze entro il  31 gennaio  2013  e
          puo' assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20
          del decreto-legge 6 luglio  2011,  n. 98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In  caso
          di mancata deliberazione della Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia
          e delle finanze e' comunque emanato  entro  il  15 febbraio
          2013, ripartendo  l'obiettivo  complessivo  in  proporzione
          all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza
          eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata  sulla  base
          dei  dati,   relativi   al   2011,   trasmessi   ai   sensi
          dell'articolo 19-bis,    comma 1,     del     decreto-legge
          25 settembre 2009, n. 135, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,  e,  ove  necessario,
          sulla  base  delle  informazioni  trasmesse  dalle  Regioni
          attraverso il monitoraggio del patto di stabilita'  interno
          del 2011. 
            449-bis. Il complesso delle spese finali  in  termini  di
          competenza eurocompatibile di ciascuna  regione  a  statuto
          ordinario non puo' essere  superiore,  per  ciascuno  degli
          anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella  tabella
          seguente: 
            450. Il  complesso  delle  spese  finali  in  termini  di
          competenza  finanziaria  di  ciascuna  regione  a   statuto
          ordinario non puo' essere  superiore,  per  ciascuno  degli
          anni  dal  2013  al  2016,  all'obiettivo   di   competenza
          eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio
          ai sensi del comma 449. 
            450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito
          alla sperimentazione di cui  all'articolo 36,  del  decreto
          legislativo  23 giugno  2011,   n. 118,   concorrono   agli
          obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo  riferimento
          all'obiettivo in  termini  di  competenza  eurocompatibile,
          calcolato sulla base di quanto stabilito  dal  comma 449  e
          successivi. 
            451. Il  complesso  delle  spese  finali  di   competenza
          eurocompatibile di cui al comma 449  e'  determinato  dalla
          somma: a) 
            a)  degli  impegni  di  parte  corrente  al   netto   dei
          trasferimenti, delle spese per imposte e tasse  e  per  gli
          oneri straordinari della gestione corrente; 
            b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per  imposte
          e  tasse  e  per  gli  oneri  straordinari  della  gestione
          corrente; 
            c) dei pagamenti in conto capitale escluse le  spese  per
          concessione  di  crediti,  per  l'acquisto  di  titoli,  di
          partecipazioni azionarie e per conferimenti. 
            452. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge  12 novembre
          2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche: 
            a) e lettere f) e n) sono abrogate; 
            b) alla fine della lettera  l),  aggiungere  le  seguenti
          parole: «entro il limite di 1600 milioni»; 
            c) dopo la lettera n-ter) e' aggiunta la seguente: 
            «n-quater) per  l'anno  2013  delle  spese  effettuate  a
          valere sulle somme attribuite alle  regioni  ai  sensi  del
          comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilita'». 
            Le disposizioni di cui  all'articolo 32,  comma 4,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano  al  complesso
          delle spese finali di cui ai commi 449 e 450. 
            453. Sono  abrogate  le  disposizioni   che   individuano
          esclusioni  di  spese  dalla  disciplina   del   patto   di
          stabilita'  interno  delle  regioni  a  statuto   ordinario
          differenti da quelle previste ai sensi del comma 452." 
            "455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di
          finanza pubblica,  la  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano concordano con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno  degli
          anni dal 2013 al 2017, il saldo programmatico calcolato  in
          termini di  competenza  mista,  determinato  aumentando  il
          saldo programmatico dell'esercizio 2011: 
            a) degli importi indicati per il 2013  nella  tabella  di
          cui  all'articolo 32,  comma 10,  della  legge  12 novembre
          2011, n. 183, 
            b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge,
          con modificazioni, dall'articolo 1,  comma 1,  della  legge
          22 dicembre    2011,     n. 214,     come     rideterminato
          dall'articolo 35,  comma 4,  del  decreto-legge  24 gennaio
          2012, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          24 marzo 2012,  n. 27,  e  dall'articolo 4,  comma 11,  del
          decreto-legge  2 marzo   2012,   n. 16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
            c) degli  importi  indicati  nel  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
          e 2016, emanato in  attuazione  dell'articolo 16,  comma 3,
          del decreto-legge 6 luglio  2012,  n. 95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
            d)  degli  importi  indicati  nella  tabella  di  cui  al
          comma 454; 
            d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle
          autonomie speciali. 
            A tale fine,  entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno,  il
          presidente dell'ente trasmette la proposta  di  accordo  al
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
            456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455
          entro il 31 luglio, gli obiettivi delle  regioni  Sardegna,
          Sicilia,  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle   d'Aosta   sono
          determinati  sulla  base  dei  dati  trasmessi,  ai   sensi
          dell'articolo 19-bis,    comma 1,     del     decreto-legge
          25 settembre 2009, n. 135, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi
          previsti  dal  comma 454. Gli   obiettivi   della   regione
          Trentino-Alto Adige e delle province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano  sono  determinati  applicando  agli  obiettivi
          definiti  nell'accordo  relativo  al  2011   i   contributi
          previsti dal comma 455. 
            457. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e di Bolzano che esercitano in via  esclusiva  le
          funzioni in materia di finanza locale definiscono, per  gli
          enti locali dei  rispettivi  territori,  nell'ambito  degli
          accordi di cui ai commi 454 e 455, le  modalita'  attuative
          del patto di stabilita' interno mediante l'esercizio  delle
          competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di
          autonomia e dalle relative  norme  di  attuazione  e  fermo
          restando  l'obiettivo   complessivamente   determinato   in
          applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,
          n. 183. In caso di mancato accordo, si applicano,  per  gli
          enti locali di  cui  al  presente  comma,  le  disposizioni
          previste in materia di patto di stabilita' interno per  gli
          enti locali del restante territorio nazionale. 
            458. L'attuazione dei commi 454, 455 e  457  avviene  nel
          rispetto degli statuti delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  delle
          relative norme di attuazione. 
            459. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e di Bolzano  concorrono  al  riequilibrio  della
          finanza pubblica, oltre che nei modi  stabiliti  dai  commi
          454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre  un
          risparmio   per   il   bilancio   dello   Stato,   mediante
          l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
          l'emanazione, con le  modalita'  stabilite  dai  rispettivi
          statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali
          norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita'  dei
          risparmi per il bilancio dello Stato da  ottenere  in  modo
          permanente o comunque per annualita' definite. 
            460. Per il monitoraggio degli  adempimenti  relativi  al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  acquisire  elementi
          informativi   utili   per   la   finanza   pubblica   anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni  e
          le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  utilizzando  il
          sistema  web  appositamente  previsto  per  il   patto   di
          stabilita'  interno,   le   informazioni   riguardanti   le
          modalita'  di  determinazione  dei  propri   obiettivi   e,
          trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo
          di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione  di
          competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le
          modalita' definiti  con  decreto  del  predetto  Ministero,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
            461. Ai fini della verifica del rispetto degli  obiettivi
          del  patto  di  stabilita'  interno,  ciascuna  regione   e
          provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro  il  termine
          perentorio del 31 marzo dell'anno successivo  a  quello  di
          riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  una
          certificazione, sottoscritta dal  rappresentante  legale  e
          dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  secondo   i
          prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
          comma 460. La  mancata  trasmissione  della  certificazione
          entro  il  termine  perentorio  del  31 marzo   costituisce
          inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel  caso  in
          cui  la  certificazione,  sebbene  trasmessa  in   ritardo,
          attesti  il  rispetto  del  patto,  si  applicano  le  sole
          disposizioni di cui al comma 462, lettera d). 
            462. In caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'
          interno la Regione o la  Provincia  autonoma  inadempiente,
          nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: 
            a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio  statale,
          entro  sessanta  giorni  dal  termine  stabilito   per   la
          trasmissione della certificazione relativa al rispetto  del
          patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente  alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per  i
          quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
          della spesa, si assume quale differenza il  maggiore  degli
          scostamenti   registrati   in   termini    di    competenza
          eurocompatibile o di competenza  finanziaria.  In  caso  di
          mancato  versamento  si  procede,   nei   sessanta   giorni
          successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
          giacenze depositate nei conti aperti  presso  la  tesoreria
          statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine   perentorio
          stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
          certificazione da parte dell'ente territoriale, si  procede
          al blocco di qualsiasi prelievo dai conti  della  tesoreria
          statale  sino  a  quando  la   certificazione   non   viene
          acquisita. La sanzione non si applica nel caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  europea  rispetto
          alla corrispondente spesa del 2011. Nel  2013  la  sanzione
          non si  applica  nel  caso  in  cui  il  superamento  degli
          obiettivi del patto di stabilita' interno  sia  determinato
          dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
          di finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti
          dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa  del
          2011  considerata  ai  fini  del  calcolo   dell'obiettivo,
          diminuita della percentuale di manovra prevista per  l'anno
          di riferimento, nonche', in caso di  mancato  rispetto  del
          patto di  stabilita'  nel  triennio,  dell'incidenza  degli
          scostamenti tra i risultati  finali  e  gli  obiettivi  del
          triennio e gli obiettivi programmatici stessi; 
            b) non puo' impegnare  spese  correnti,  al  netto  delle
          spese per  la  sanita',  in  misura  superiore  all'importo
          annuale  minimo  dei  corrispondenti   impegni   effettuati
          nell'ultimo triennio; 
            c)  non  puo'   ricorrere   all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  e  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
          apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
            d) non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto  di  stipulare  contratti  di   servizio   che   si
          configurino come elusivi della presente disposizione; 
            e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed
          i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della
          Giunta  con  una  riduzione  del  30  per  cento   rispetto
          all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 
            463. 
            464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di
          Bolzano, per le quali la violazione del patto di stabilita'
          interno sia accertata successivamente all'anno  seguente  a
          quello  cui  la  violazione  si  riferisce,  si  applicano,
          nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato  il
          mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,  le
          sanzioni  di   cui   al   comma 462. In   tali   casi,   la
          comunicazione della violazione del patto e'  effettuata  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria  generale  dello  Stato  entro  30  giorni
          dall'accertamento della violazione da  parte  degli  uffici
          dell'ente. 
            465. I contratti di servizio e gli altri  atti  posti  in
          essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e
          di Bolzano che si  configurano  elusivi  delle  regole  del
          patto di stabilita' interno sono nulli. 
            466. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere   aggiornati,   ove   intervengano
          modifiche  legislative  alla  disciplina   del   patto   di
          stabilita' interno, i termini riguardanti  gli  adempimenti
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione  del
          patto di stabilita' interno." 
            Comma 461: 
            Si  riporta  il  testo  degli  artt. 117  e   119   della
          Costituzione: 
            "Art.117. 
            La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
            Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva   nelle   seguenti
          materie: 
            a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
          rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo
          e  condizione  giuridica  dei  cittadini   di   Stati   non
          appartenenti all'Unione europea; 
            b) immigrazione; 
            c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
            d) difesa e Forze armate; sicurezza  dello  Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
            e) moneta, tutela del  risparmio  e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
            f)  organi  dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
            g)  ordinamento  e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
            h) ordine  pubblico  e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
            i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
            l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento  civile
          e penale; giustizia amministrativa; 
            m)   determinazione   dei   livelli   essenziali    delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
            n) norme generali sull'istruzione; 
            o) previdenza sociale; 
            p) legislazione elettorale, organi di governo e  funzioni
          fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; 
            q) dogane, protezione dei confini nazionali e  profilassi
          internazionale; 
            r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
          informativo   statistico    e    informatico    dei    dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
            s)  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
            Sono materie di legislazione concorrente quelle  relative
          a: rapporti internazionali e  con  l'Unione  europea  delle
          Regioni; commercio con l'estero;  tutela  e  sicurezza  del
          lavoro; istruzione,  salva  l'autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
            Spetta  alle   Regioni   la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
            Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
          nelle  materie  di  loro   competenza,   partecipano   alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
            La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie
          di legislazione esclusiva, salva delega  alle  Regioni.  La
          potesta' regolamentare spetta alle Regioni  in  ogni  altra
          materia. I Comuni, le Province e  le  Citta'  metropolitane
          hanno potesta'  regolamentare  in  ordine  alla  disciplina
          dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
          attribuite. 
            Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che  impedisce
          la piena parita' degli uomini  e  delle  donne  nella  vita
          sociale, culturale ed economica e promuovono la parita'  di
          accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 
            La legge regionale ratifica le intese della  Regione  con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
            Nelle  materie  di  sua  competenza   la   Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato." 
            "Art.119. 
            I Comuni, le  Province,  le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di  spesa,
          nel  rispetto  dell'equilibrio  dei  relativi  bilanci,   e
          concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici
          e   finanziari   derivanti   dall'ordinamento   dell'Unione
          europea. 
            I Comuni, le  Province,  le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
            La legge dello Stato  istituisce  un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
            Le  risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai   commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
            Per promuovere lo sviluppo economico, la  coesione  e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
            I Comuni, le  Province,  le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti." 
            Comma 463: 
            Si riporta il testo del  comma 1,  dell'articolo 40,  del
          decreto  legislativo   23 giugno   2011,   n. 118   recante
          "Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" 
            "1. Per ciascuno degli esercizi in cui e' articolato,  il
          bilancio  di   previsione   e'   deliberato   in   pareggio
          finanziario  di   competenza,   comprensivo   dell'utilizzo
          dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo
          di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non
          negativo. Inoltre, le  previsioni  di  competenza  relative
          alle spese correnti sommate alle previsioni  di  competenza
          relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo  negativo
          delle partite finanziarie, alle  quote  di  capitale  delle
          rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti,  con
          l'esclusione dei rimborsi anticipati,  non  possono  essere
          complessivamente superiori alle  previsioni  di  competenza
          dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi  destinati
          al rimborso dei  prestiti  e  all'utilizzo  dell'avanzo  di
          competenza  di   parte   corrente,   salvo   le   eccezioni
          tassativamente  indicate  nel  principio   applicato   alla
          contabilita' finanziaria necessarie a garantire elementi di
          flessibilita' degli  equilibri  di  bilancio  ai  fini  del
          rispetto  del   principio   dell'integrita'.   Nelle   more
          dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012,
          n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno
          puo' essere  superiore  al  totale  delle  entrate  che  si
          prevede di accertare nel  medesimo  esercizio,  purche'  il
          relativo disavanzo sia coperto da mutui e  altre  forme  di
          indebitamento autorizzati con la legge di approvazione  del
          bilancio nei limiti di cui all'art. 62". 
            Comma 464: 
            Il citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26 luglio  2011,
          n. 172. 
            Comma 465: 
            Si   riporta   il   testo   dei   commi   1   e    1-bis,
          dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 novembre 1996,
          n. 625  recante  "Attuazione  della   direttiva   94/22/CEE
          relativa alle condizioni di rilascio e di  esercizio  delle
          autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione  di
          idrocarburi": 
            "1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio
          1997 per ciascuna concessione di  coltivazione  situata  in
          terraferma  il  valore  dell'aliquota  calcolato  in   base
          all'articolo 19 e' corrisposto per il 55%  alla  regione  a
          statuto ordinario e per il 15%  ai  comuni  interessati;  i
          comuni    destinano    tali    risorse    allo     sviluppo
          dell'occupazione    e    delle    attivita'     economiche,
          all'incremento industriale e a interventi di  miglioramento
          ambientale, nei territori nel cui  ambito  si  svolgono  le
          ricerche e le coltivazioni. 
            1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999,  alle  regioni  a
          statuto ordinario del Mezzogiorno e'  corrisposta,  per  il
          finanziamento di strumenti della  programmazione  negoziata
          nelle aree di  estrazione  e  adiacenti,  anche  l'aliquota
          destinata allo Stato". 
            Per il citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
          vedasi nota 464. 
            Comma 471: 
            Si riporta il testo del  comma 1,  dell'articolo 45,  del
          decreto legislativo 7 marzo  2005,  n. 82  recante  "Codice
          dell'amministrazione digitale": 
            "1. I documenti trasmessi da  chiunque  ad  una  pubblica
          amministrazione   con   qualsiasi   mezzo   telematico    o
          informatico, idoneo ad accertarne la fonte di  provenienza,
          soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro
          trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del
          documento originale". 
            Comma 479: 
            Si  riporta  il  testo  dei   commi   da   138   a   142,
          dell'articolo 1,  della  legge  13 dicembre  2010,   n. 220
          recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
          2011)": 
            "138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse  la
          regione Trentino-Alto  Adige  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, possono autorizzare  gli  enti  locali
          del  proprio  territorio  a  peggiorare   il   loro   saldo
          programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in  conto
          capitale  e  contestualmente  e  per  lo   stesso   importo
          procedono   a   rideterminare    il    proprio    obiettivo
          programmatico  in  termini  di  cassa  o   di   competenza.
          Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni
          dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di
          cassa e' stata  realizzata  attraverso  una  riduzione  dei
          pagamenti finali in conto capitale soggetti ai  limiti  del
          patto e che la rideterminazione del  proprio  obiettivo  di
          competenza e' stata  realizzata  attraverso  una  riduzione
          degli  impegni  correnti  soggetti  ai  limiti  del  patto.
          Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto
          Adige e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          possono autorizzare gli enti locali del proprio  territorio
          a peggiorare il  loro  saldo  programmatico  attraverso  un
          aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente,
          procedono a rideterminare i propri obiettivi  programmatici
          in termini di competenza eurocompatibile  e  di  competenza
          finanziaria, riducendoli dello stesso importo.  Negli  anni
          2014 e 2015 le regioni, escluse  la  regione  Trentino-Alto
          Adige e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          possono autorizzare gli enti locali del proprio  territorio
          a peggiorare il  loro  saldo  programmatico  attraverso  un
          aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente,
          procedono   a   rideterminare    il    proprio    obiettivo
          programmatico eurocompatibile. 
            138-bis. Ai  fini  dell'applicazione  del  comma 138,  le
          regioni definiscono  criteri  di  virtuosita'  e  modalita'
          operative previo  confronto  in  sede  di  Consiglio  delle
          autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti
          regionali delle autonomie locali. 
            139. A decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto
          Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
          autorizzare  gli  enti  locali  del  proprio  territorio  a
          peggiorare  il  loro   saldo   programmatico,   migliorando
          contestualmente  il  proprio  saldo  programmatico  per  lo
          stesso importo. 
            140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e  139,  gli
          enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI,  alle  regioni  e
          alle province autonome, entro il 1° marzo di ciascun  anno,
          l'entita' dei pagamenti che possono  effettuare  nel  corso
          dell'anno. Entro il termine del 15 marzo, le regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  comunicano  al
          Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento  a
          ciascun  ente  beneficiario,   gli   elementi   informativi
          occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio
          dei saldi di finanza pubblica. Per l'anno 2014, il  termine
          del 1 marzo, di cui al primo  periodo,  e'  posticipato  al
          30 settembre e il termine del 15 marzo, di cui  al  secondo
          periodo, e' posticipato al 15 ottobre. 
            141. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  possono,  per  gli  enti
          locali  del  proprio  territorio,  integrare  le  regole  e
          modificare gli obiettivi posti dal  legislatore  nazionale,
          in relazione alla diversita' delle  situazioni  finanziarie
          esistenti,  fermi  restando  le  disposizioni  statali   in
          materia  di  monitoraggio  e  di   sanzioni   e   l'importo
          dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione
          dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le
          disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei
          criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e
          delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. 
            142. Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione
          definisce e comunica agli enti locali  il  nuovo  obiettivo
          annuale del patto di stabilita' interno, determinato  anche
          sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle
          autonomie locali. La regione comunica altresi' al Ministero
          dell'economia e delle finanze, entro il termine  perentorio
          del 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento  a  ciascun
          ente locale, gli elementi  informativi  occorrenti  per  la
          verifica del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di
          finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine  per  la
          comunicazione e' fissato al 31 ottobre 2011." 
            Comma 480 , 482 e 486: 
            Per i riferimenti al  comma 454,  dell'articolo 1,  della
          citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, vedasi il comma 415. 
            Comma 487: 
            Si riporta il testo del  comma 10,  dell'articolo 1,  del
          citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64: 
            "10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze un fondo,  denominato  "Fondo
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi,  liquidi  ed  esigibili",  con  una   dotazione   di
          16.546.595.894,20 euro per il 2013  e  di  7.309.391.543,80
          euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente  e'
          distinto in tre sezioni a cui  corrispondono  tre  articoli
          del   relativo    capitolo    di    bilancio,    denominati
          rispettivamente "Sezione per assicurare la  liquidita'  per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
          locali" con una  dotazione  di  3.411.000.000,00  euro  per
          l'anno 2013 e  di  189.000.000,00  euro  per  l'anno  2014,
          "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e  alle
          province autonome per pagamenti dei debiti  certi,  liquidi
          ed esigibili diversi da quelli finanziari e  sanitari"  con
          una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
          625.598.743,80  euro  per  l'anno  2014  e   "Sezione   per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili  degli  enti  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro  per
          l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          comunicare   al   Parlamento,   possono   essere   disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, tra i predetti articoli in relazione alle  richieste
          di utilizzo delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite
          sul conto  corrente  di  tesoreria  di  cui  al  successivo
          comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato
          per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo.  La
          dotazione per il 2014 della Sezione di cui  all'articolo 2,
          unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
          alla data del 31 dicembre  2013,  e'  destinata,  entro  il
          31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi  previste,  ad
          anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti  di
          cui all'articolo 2 richieste in data  successiva  a  quella
          prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
          oltre il 28 febbraio 2014." 
            Comma 488: 
            Per  i  riferimenti  al  comma5,  dell'articolo 10,   del
          decreto-legge 29 novembre  2004,  n. 282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307  vedasi
          il comma 447. 
            Comma 489: 
            Si riporta il testo del comma 2,  dell'articolo 31  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato. (Legge di stabilita' 2012)" , come modificato  dalla
          presente legge: 
            "2. Ai  fini   della   determinazione   dello   specifico
          obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni  con
          popolazione superiore  a  1.000  abitanti  applicano,  alla
          media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
          per l'anno  2012,  registrata  negli  anni  2007-2009,  per
          l'anno 2013, registrata negli anni  2009-2011,  per  l'anno
          2014, e registrata negli anni 2010-2012, per gli  anni  dal
          2015 al 2018, cosi' come desunta dai certificati  di  conto
          consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a)  per  le
          province le percentuali sono pari  a  16,5  per  cento  per
          l'anno 2012, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25  per
          cento per l'anno 2014, a 17,20 per cento per l'anno 2015  e
          a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018; b) per  i
          comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  le
          percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno  2012,  a
          14,8 per cento per l'anno  2013,  a  14,07  per  cento  per
          l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15  per
          cento per gli anni 2016, 2017 e 2018; c) per i  comuni  con
          popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000   abitanti   le
          percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno  2013,  a
          14,07 per cento per l'anno  2014,  a  8,60  per  cento  per
          l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni  2016,  2017  e
          2018. Le percentuali di cui alle lettere a),  b)  e  c)  si
          applicano nelle more  dell'adozione  del  decreto  previsto
          dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta'   ed   autonomie   locali,   possono    essere
          ridefiniti, su proposta  dell'ANCI  e  dell'UPI,  entro  il
          31 gennaio 2015 e fermo  restando  l'obiettivo  complessivo
          del comparto, gli obiettivi  di  ciascun  ente  di  cui  al
          presente comma, anche tenendo conto delle maggiori funzioni
          assegnate alle citta' metropolitane e  dei  maggiori  oneri
          connessi agli eventi calamitosi, agli interventi  di  messa
          in sicurezza degli edifici  scolastici  e  del  territorio,
          all'esercizio della  funzione  di  ente  capofila,  nonche'
          degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito  di
          procedure  di  esproprio  o  di  contenziosi   connessi   a
          cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli  obiettivi
          di ciascun  ente  sono  quelli  individuati  applicando  le
          percentuali di cui alle lettere a), b) e  c)  del  presente
          comma". 
            Comma 490: 
            Si riporta il testo del comma 3,  dell'articolo 31  della
          citata legge  12 novembre  2011,  n. 183,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "3. Il saldo  finanziario  tra  entrate  finali  e  spese
          finali  calcolato  in  termini  di  competenza   mista   e'
          costituito dalla somma algebrica degli  importi  risultanti
          dalla differenza tra accertamenti e impegni, per  la  parte
          corrente, e dalla differenza tra incassi e  pagamenti,  per
          la  parte  in  conto  capitale,  al  netto  delle   entrate
          derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle  spese
          derivanti dalla concessione di crediti, come riportati  nei
          certificati di conto consuntivo. Nel saldo di cui al  primo
          periodo rilevano gli stanziamenti di competenza  del  fondo
          crediti  di   dubbia   esigibilita'.   Sulla   base   delle
          informazioni  relative  al  valore   degli   accantonamenti
          effettuati sul fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  per
          l'anno  2015  acquisite  con  specifico  monitoraggio,   le
          percentuali  riferite  all'anno  2015  di  cui  al  comma 2
          possono essere modificate. A decorrere dall'anno  2016,  le
          percentuali di cui al comma 2  sono  rideterminate  tenendo
          conto del valore degli accantonamenti effettuati sul  fondo
          crediti di dubbia esigibilita' nell'anno precedente". 
            Comma 491: 
            Si riporta il  testo  del  comma 6-bis,  dell'articolo 31
          della  citata  legge   12 novembre   2011,   n. 183,   come
          modificato dalla presente legge: 
            "6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi  sul
          patto di  stabilita'  interno  connessi  alla  gestione  di
          funzioni e servizi  in  forma  associata,  e'  disposta  la
          riduzione degli obiettivi dei  comuni  che  gestiscono,  in
          quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il
          corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati
          non capofila, previo accordo fra gli stessi.  A  tal  fine,
          entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale
          dei comuni italiani comunica al Ministero  dell'economia  e
          delle     finanze,     mediante     il     sistema      web
          "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"  della  Ragioneria
          generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento
          degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente  comma
          determinati sulla  base  del  citato  accordo  formulato  a
          seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il
          15 marzo di ciascun anno." 
            Comma 492: 
            Si  riporta  il  testo  dei   commi   2,   2-bis   e   3,
          dell'articolo 20 del decreto-legge  6 luglio  2011,  n. 98,
          recante  "Disposizioni  urgenti  per   la   stabilizzazione
          finanziaria", convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          15 luglio 2011, n. 111: 
            "2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione
          degli obiettivi  di  finanza  pubblica  tra  gli  enti  del
          singolo livello di governo, le province ed  i  comuni,  con
          decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e le regioni a
          statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze di concerto con il Ministro  per  gli  affari
          regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni,  sono
          ripartiti in  due  classi,  sulla  base  della  valutazione
          ponderata dei seguenti parametri di virtuosita': 
            a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione
          della convergenza tra spesa storica e  costi  e  fabbisogni
          standard; 
            b) rispetto del patto di stabilita' interno; 
            c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa  del
          personale sulla spesa corrente dell'ente  in  relazione  al
          numero  dei  dipendenti  in   rapporto   alla   popolazione
          residente,   alle   funzioni   svolte   anche    attraverso
          esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del  territorio;  la
          valutazione del predetto  parametro  tiene  conto  del  suo
          valore all'inizio della legislatura o consiliatura e  delle
          sue variazioni nel corso delle stesse; 
            d) autonomia finanziaria; 
            e) equilibrio di parte corrente; 
            f) a decorrere dall'anno 2014,  tasso  di  copertura  dei
          costi dei  servizi  a  domanda  individuale  per  gli  enti
          locali; 
            g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli  introiti
          derivanti  dall'effettiva  partecipazione   all'azione   di
          contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le
          regioni; 
            h) a decorrere dall'anno 2014,  effettiva  partecipazione
          degli enti  locali  all'azione  di  contrasto  all'evasione
          fiscale; 
            i) rapporto tra le entrate di parte corrente  riscosse  e
          accertate; 
            l) a decorrere dall'anno 2014, operazione di  dismissione
          di partecipazioni societarie nel rispetto  della  normativa
          vigente. 
            Al fine di tener conto della realta'  socio-economica,  i
          parametri di virtuosita' sono corretti con i  seguenti  due
          indicatori: il valore delle rendite catastali e  il  numero
          di occupati. Al fine della  definizione  della  virtuosita'
          non sono considerati parametri diversi da  quelli  elencati
          nel presente comma. 
            2-bis.  A  decorrere  dalla  determinazione  dei  livelli
          essenziali delle  prestazioni  e  dalla  definizione  degli
          obiettivi  di  servizio  cui  devono   tendere   gli   enti
          territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  e  delle  funzioni
          fondamentali, tra i parametri  di  virtuosita'  di  cui  al
          comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi
          relativi agli output dei servizi  resi,  anche  utilizzando
          come  parametro  di  riferimento  realta'   rappresentative
          dell'offerta  di  prestazioni  con  il   miglior   rapporto
          qualita-costi. 
            2-ter. 
            2-quater. (Omissis) 
            3. Gli enti locali che, in esito a  quanto  previsto  dal
          comma 2, risultano collocati nella classe  virtuosa,  fermo
          restando l'obiettivo  del  comparto,  conseguono  un  saldo
          obiettivo pari a zero. Le regioni che, in  esito  a  quanto
          previsto dal  comma 2,  risultano  collocate  nella  classe
          virtuosa,  fermo   restando   l'obiettivo   del   comparto,
          migliorano i  propri  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
          interno per  l'importo  di  cui  all'articolo 32,  comma 3,
          della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il  contributo  degli
          enti territoriali alla manovra per l'anno 2012  e'  ridotto
          di 95 milioni di euro per le regioni a  statuto  ordinario,
          di 20 milioni di euro per le province e di  65  milioni  di
          euro  per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
          abitanti. E' ulteriormente ridotto, per un  importo  di  20
          milioni di euro, l'obiettivo  degli  enti  che  partecipano
          alla sperimentazione di  cui  all'articolo 36  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le  predette  riduzioni
          sono attribuite ai singoli enti con il decreto  di  cui  al
          comma 2 del presente articolo" 
            Si riporta il testo del comma 6,  dell'articolo 31  della
          citata legge 12 novembre 2011, n. 183: 
            "6. Per l'anno 2014, le province  ed  i  comuni  che  non
          partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del
          decreto legislativo 23 giugno  2011,  n. 118  applicano  le
          percentuali di  cui  al  comma 2,  come  rideterminate  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per  i
          restanti anni, le province ed i  comuni  che,  in  esito  a
          quanto    previsto    dall'articolo 20,    comma 2,     del
          decreto-legge  6 luglio  2011,   n. 98,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla   legge   15 luglio   2011,   n. 111,
          risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le
          percentuali  di  cui  al  comma 2  come  rideterminate  con
          decreto del Ministro dell'interno da emanare,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
          la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie   locali,   in
          attuazione  dell'articolo 20,  comma 2,  del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011,  n. 111. Le  percentuali  di  cui  ai
          periodi precedenti non possono essere superiori: 
            a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno  2012,  a
          19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento  per  gli
          anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli  anni  2016  e
          2017; 
            b)  per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
          abitanti, a 16,0 per cento per  l'anno  2012,  a  15,8  per
          cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni  2014
          e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017; 
            c) per i comuni con  popolazione  compresa  tra  1.001  e
          5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per
          cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per  gli
          anni 2016 e 2017." 
            Si riporta il testo del comma 2,  dell'articolo 31  della
          citata legge 12 novembre 2011, n. 183: 
            "2. Ai  fini   della   determinazione   dello   specifico
          obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni  con
          popolazione superiore  a  1.000  abitanti  applicano,  alla
          media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
          per l'anno  2012,  registrata  negli  anni  2007-2009,  per
          l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni
          dal 2014 al 2017, cosi' come  desunta  dai  certificati  di
          conto consuntivo, le percentuali di  seguito  indicate:  a)
          per le province le percentuali sono pari a 16,5  per  cento
          per l'anno 2012, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a  19,25
          per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento  per
          gli anni 2016 e 2017;  b)  per  i  comuni  con  popolazione
          superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a  15,6
          per cento per l'anno 2012, a  14,8  per  cento  per  l'anno
          2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a  14,62
          per cento per gli anni 2016 e 2017; c)  per  i  comuni  con
          popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000   abitanti   le
          percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno  2013,  a
          14,07 per cento per gli anni 2014 e  2015  e  a  14,62  per
          cento per gli anni 2016 e 2017. Le percentuali di cui  alle
          lettere a), b) e c) si applicano nelle  more  dell'adozione
          del  decreto  previsto   dall'articolo 20,   comma 2,   del
          decreto-legge  6 luglio  2011,   n. 98,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111." 
            Comma 494: 
            Si riporta il testo del comma 19, dell'articolo 31  della
          citata legge  12 novembre  2011,  n. 183,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "19. Per il monitoraggio degli  adempimenti  relativi  al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  l'acquisizione   di
          elementi informativi utili per la  finanza  pubblica  anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
          i comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti  e,  a
          decorrere dal 2013, i comuni con popolazione  compresa  tra
          1.001  e  5.000  abitanti,  trasmettono  semestralmente  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  utilizzando  il
          sistema  web  appositamente  previsto  per  il   patto   di
          stabilita'        interno        nel        sito        web
          «http://pattostabilitainterno.tesoro.it»  le   informazioni
          riguardanti le risultanze in termini di  competenza  mista,
          attraverso un prospetto e con  le  modalita'  definiti  con
          decreto  del  predetto  Ministero,  sentita  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. Con riferimento al  primo
          semestre, il prospetto e'  trasmesso  entro  trenta  giorni
          dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
          cui  al  periodo  precedente;  il  prospetto  del   secondo
          semestre e' trasmesso entro trenta giorni  dalla  fine  del
          periodo di riferimento. Con lo stesso decreto  e'  definito
          il prospetto  dimostrativo  dell'obiettivo  determinato  ai
          sensi del presente articolo. La  mancata  trasmissione  del
          prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici  entro
          quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione  del  predetto
          decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce  inadempimento
          al patto di stabilita' interno." 
            Comma 495: 
            Si riporta il testo del comma 32, dell'articolo 31  della
          citata legge  12 novembre  2011,  n. 183,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "32. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere   aggiornati,   ove   intervengano
          modifiche  legislative  alla  disciplina   del   patto   di
          stabilita' interno, i termini riguardanti  gli  adempimenti
          degli  enti  locali  relativi  al   monitoraggio   e   alla
          certificazione del patto di stabilita' interno." 
            Comma 496: 
            Si riporta il testo del comma 27, dell'articolo 32  della
          citata legge  12 novembre  2011,  n. 183,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "27. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere   aggiornati,   ove   intervengano
          modifiche  legislative  alla  disciplina   del   patto   di
          stabilita' interno, i termini riguardanti  gli  adempimenti
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione  del
          patto di stabilita' interno." 
            Comma 497: 
            Si  riporta   il   testo   dell'articolo 4   del   citato
          decreto-legge  12 settembre  2014,  n. 133,convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n. 164,  come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 4 Misure di semplificazione per le opere incompiute
          segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie  a  favore
          degli Enti territoriali 
            1. Al fine  di  favorire  la  realizzazione  delle  opere
          segnalate dai Comuni  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri dal 2 al  15 giugno  2014  e  di  quelle  inserite
          nell'elenco-anagrafe   di   cui   all'articolo 44-bis   del
          decreto-legge  6 dicembre  2011,  n. 201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le
          quali la problematica emersa attenga  al  mancato  concerto
          tra    Amministrazioni    interessate    al    procedimento
          amministrativo,  e'  data  facolta'   di   riconvocare   la
          Conferenza  di  Servizi,   ancorche'   gia'   definita   in
          precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi  alla
          realizzazione  dell'opera.  Ove  l'Ente  proceda   ad   una
          riconvocazione, i termini di cui all'articolo 14-ter, della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla meta'. Resta
          ferma la facolta', da parte del Comune  o  dell'unione  dei
          Comuni  procedenti,  di  rimettere  il  procedimento   alla
          deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   ai   sensi
          dell'articolo 14-quater, comma 3, della  legge  n. 241  del
          1990, i cui termini sono ridotti alla meta'. 
            2. In caso di mancato  perfezionamento  del  procedimento
          comunque    riconducibile    ad    ulteriori    difficolta'
          amministrative, e' data facolta'  di  avvalimento  a  scopo
          consulenziale-acceleratorio dell'apposita cabina  di  regia
          istituita presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
            3. I  pagamenti  connessi  agli  investimenti  in   opere
          oggetto  di  segnalazione  entro  il  15 giugno  2014  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel  limite  di  250
          milioni di Euro per l'anno 2014, sono esclusi dal patto  di
          stabilita' interno alle seguenti  condizioni,  accertate  a
          seguito di apposita istruttoria a cura degli  Uffici  della
          medesima  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri,   da
          concludere entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto: 
            a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti  devono
          essere  state  preventivamente   previste   nel   Programma
          Triennale delle opere pubbliche; 
            b) i pagamenti devono  riguardare  opere  realizzate,  in
          corso  di  realizzazione  o  per  le  quali  sia  possibile
          l'immediato avvio dei  lavori  da  parte  dell'ente  locale
          richiedente; 
            c) i pagamenti per i quali viene  richiesta  l'esclusione
          del patto di stabilita' devono essere effettuati  entro  il
          31 dicembre 2014; 
            c-bis)  i  pagamenti  per   i   quali   viene   richiesta
          l'esclusione dal  patto  di  stabilita'  devono  riguardare
          prioritariamente  l'edilizia   scolastica,   gli   impianti
          sportivi,  il  contrasto  del  dissesto  idrogeologico,  la
          sicurezza stradale. 
            4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria  di
          cui al comma 3, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri sono  individuati  i  Comuni  che  beneficiano
          della  esclusione  dal  patto  di  stabilita'   interno   e
          l'importo dei pagamenti da escludere. 
            4-bis.   Al   comma 88   dell'articolo 1   della    legge
          27 dicembre 2013,  n. 147,  dopo  le  parole:  «26 febbraio
          1992,  n. 211,»  sono  inserite   le   seguenti:   «e   del
          decreto-legge  25 giugno  2008,  n. 112,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,». (18) 
            5. Sono esclusi  dai  vincoli  del  patto  di  stabilita'
          interno, per un importo complessivo di 240 milioni di euro,
          i pagamenti sostenuti successivamente alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, relativi a debiti in  conto
          capitale degli  enti  territoriali  per  gli  anni  2014  e
          2015. L'esclusione  opera   per   200   milioni   di   euro
          relativamente all'anno 2014 e, con riferimento ai soli enti
          locali, per  40  milioni  di  euro  relativamente  all'anno
          2015. I suddetti pagamenti devono  riferirsi  a  debiti  in
          conto capitale: 
            a) certi, liquidi ed esigibili alla data del  31 dicembre
          2013; 
            b) per i quali  sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
          equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013; 
            c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che
          presentavano  i  requisiti   per   il   riconoscimento   di
          legittimita' entro la medesima data. 
            5-bis. Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a) del
          comma 5 rilevano solo  i  debiti  presenti  in  piattaforma
          elettronica per la certificazione  di  crediti  connessi  a
          spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512
          per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101  a
          2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanita'. 
            6. Per  l'anno  2014,  l'esclusione  di  cui  al  secondo
          periodo dell'alinea del comma 5 e' destinata per 50 milioni
          di euro ai pagamenti dei  debiti  delle  regioni  sostenuti
          successivamente alla data del 1° luglio 2014,  ivi  inclusi
          quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che
          beneficiano   di   entrate   rivenienti   dall'applicazione
          dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto  legislativo
          25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai  fini
          della distribuzione del rimanente  importo  dell'esclusione
          tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le
          regioni  comunicano  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,        mediante        il         sito         web
          «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della  Ragioneria
          generale dello  Stato,  entro  il  termine  perentorio  del
          30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui  necessitano
          per sostenere nel  2014  i  pagamenti  di  cui  al  periodo
          precedente e i comuni e le province  comunicano,  entro  il
          termine  perentorio  del  28 febbraio   2015,   gli   spazi
          finanziari di cui  necessitano  per  sostenere  i  medesimi
          pagamenti nel 2015. Ai fini  del  riparto,  si  considerano
          solo le comunicazioni pervenute entro il predetto  termine.
          Con decreti del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          sulla  base  delle   predette   comunicazioni,   entro   il
          10 ottobre 2014 e il 15 marzo  2015  sono  individuati  per
          ciascun  ente,  su  base  proporzionale,  gli  importi  dei
          pagamenti da escludere  dal  patto  di  stabilita'  interno
          rispettivamente nel 2014 e 2015. 
            7. Al   comma 9-bis    dell'articolo 31    della    legge
          12 novembre  2011,  n. 183,  sono  apportate  le   seguenti
          modifiche: 
            a) al primo periodo, dopo le parole "i pagamenti in conto
          capitale sostenuti" sono inserite "nel primo semestre"; 
            b) al terzo periodo, le parole  "derivanti  dal  periodo"
          sono sostituite da "derivanti  dall'esclusione  di  cui  al
          periodo" e le parole "nel primo  semestre  dell'anno"  sono
          sostituite da "entro l'anno". 
            8. Al fine di consentire la prosecuzione  dell'emanazione
          dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati
          alla ricostruzione in Abruzzo, l'autorizzazione di spesa di
          cui   all'articolo 7-bis,   comma 1,   del    decreto-legge
          26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 giugno 2013, n. 71, e' rifinanziata di 250 milioni
          per l'anno 2014 in termini di sola competenza. Al  relativo
          onere in termini di saldo netto da finanziare si provvede: 
            a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014,  mediante
          corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi
          derivanti  dalla   sottoscrizione   dei   Nuovi   Strumenti
          Finanziari,  di  cui   agli   articoli   da   23-sexies   a
          23-duodecies  del  decreto-legge  6 luglio   2012,   n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  7 agosto  2012,
          n. 135, non necessari al pagamento degli interessi  passivi
          da corrispondere sui titoli del debito pubblico  emessi  ai
          fini  dell'acquisizione  delle  risorse   necessarie   alla
          predetta sottoscrizione  che,  a  tal  fine,  sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato; 
            b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante
          utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello
          Stato ai  sensi  dell'articolo 148,  comma 1,  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, che,  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, non sono state riassegnate  ai
          pertinenti programmi e  che  sono  acquisite  nel  predetto
          limite di 221 milioni di euro, definitivamente al  bilancio
          dello Stato. 
            8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge  28 aprile  2009,
          n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
          2009, n. 77, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
            «3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche  ai  sensi
          del comma 3 sono  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato,
          incondizionata,   esplicita,   irrevocabile   e   a   prima
          richiesta, che resta  in  vigore  fino  alla  scadenza  del
          termine di rimborso di ciascun finanziamento.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, e' concessa la garanzia dello  Stato
          di cui al presente comma e sono definiti  i  criteri  e  le
          modalita' di operativita' della stessa. La  garanzia  dello
          Stato di cui al presente comma  e'  elencata  nell'allegato
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  ai  sensi  dell'articolo 31   della   legge
          31 dicembre 2009, n. 196.». 
            8-ter.   Al   fine   di   assicurare   la    prosecuzione
          dell'assistenza   abitativa   alla   popolazione,   e    in
          particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti
          disabili o in condizioni di disagio economico e sociale,  i
          contratti  di  locazione  e  gli  interventi  di   sostegno
          abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n. 3870  del
          21 aprile  2010  e   all'articolo 27   dell'ordinanza   del
          Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   n. 3917   del
          30 dicembre 2010 possono  essere  prorogati,  in  relazione
          alle effettive esigenze, fino all'anno 2016, entro il tetto
          di spesa di 900.000 euro per l'anno 2015 e di 300.000  euro
          per l'anno 2016, ferma restando  l'erogazione  delle  somme
          nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio. 
            8-quater. Agli  oneri  previsti  dal  comma 8-ter  si  fa
          fronte nei limiti delle risorse effettivamente  disponibili
          di  cui   all'articolo 14,   comma 1,   del   decreto-legge
          28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77. 
            8-quinquies.  Tutti  gli  assegnatari  di   alloggi   del
          Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP)  sono
          tenuti al pagamento del canone  concessorio  stabilito  dai
          comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria
          degli stessi e delle parti comuni. Per  la  gestione  della
          complessa situazione  emergenziale  delineatasi  a  seguito
          degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica,
          Progetto CASE  e  MAP,  i  comuni  ripartiscono  i  consumi
          rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la
          produzione di acqua calda sanitaria, secondo  le  superfici
          lorde coperte degli alloggi. La manutenzione  straordinaria
          degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP e' effettuata dai
          comuni nei cui territori  sono  ubicati  gli  alloggi,  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili   stanziate   per   la
          ricostruzione dei territori della regione  Abruzzo  colpiti
          dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e assegnate  a  tale
          finalita' con delibera del Comitato  interministeriale  per
          la  programmazione  economica,  nell'ambito  delle  risorse
          destinate  alle  spese  obbligatorie,  sulla   base   delle
          esigenze   rilevate   dagli   Uffici   speciali   per    la
          ricostruzione  e  su  proposta   del   coordinatore   della
          struttura di missione per il coordinamento dei processi  di
          ricostruzione e sviluppo nei territori  colpiti  dal  sisma
          del 6 aprile 2009, di cui al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 1° giugno 2014. 
            8-sexies.  In  fase  di  esecuzione  delle  sentenze   di
          condanna  dei  comuni  e  degli  Uffici  speciali  di   cui
          all'articolo 67-ter  del  decreto-legge   22 giugno   2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge  7 agosto
          2012, n. 134,  a  provvedere  sulle  domande  disciplinate,
          rispettivamente,   dall'articolo 2    dell'ordinanza    del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del  9 luglio
          2009, e successive  modificazioni,  e  dall'articolo 2  del
          decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri
          4 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 54
          del  5 marzo  2013,  il  commissario  ad   acta,   nominato
          dall'autorita' giudiziaria, e' tenuto a rispettare l'ordine
          di priorita' nell'erogazione dei contributi predisposto dai
          comuni in conformita' ai vincoli della pianificazione della
          ricostruzione  e  della  programmazione  finanziaria  e  di
          bilancio  e  della  registrazione   in   protocollo   delle
          richieste di contributo. 
            8-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per
          il riconoscimento dei contributi alla  ricostruzione  degli
          immobili privati danneggiati dal sisma decorre  dalla  data
          in cui l'ufficio,  in  ragione  dei  criteri  di  priorita'
          definiti e resi  pubblici,  prende  in  carico  la  pratica
          comunicando  all'istante  l'avvio  del  procedimento.  Tale
          termine non puo' comunque superare centottanta giorni. 
            8-octies.    Al    comma 3    dell'articolo 67-ter    del
          decreto-legge  22 giugno  2012,  n. 83,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  dopo  il
          terzo periodo e' inserito il seguente: «Gli Uffici speciali
          si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato  ai
          sensi dell'articolo 1 del  testo  unico  di  cui  al  regio
          decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.». 
            9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
          di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai  commi
          3, 5 e 8, pari a complessivi 450 milioni di euro per l'anno
          2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni  per  l'anno
          2016 e 70 milioni per l'anno 2017, si provvede: 
            a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014,  mediante
          corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi
          derivanti  dalla   sottoscrizione   dei   Nuovi   strumenti
          finanziari,  di  cui   agli   articoli   da   23-sexies   a
          23-duodecies  del  decreto-legge  6 luglio   2012,   n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  7 agosto  2012,
          n. 135, non necessari al pagamento degli interessi  passivi
          da corrispondere sui titoli del debito pubblico  emessi  ai
          fini  dell'acquisizione  delle  risorse   necessarie   alle
          predetta sottoscrizione  che,  a  tal  fine,  sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato; 
            b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante
          utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello
          Stato ai  sensi  dell'articolo 148,  comma 1,  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, che,  alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente   provvedimento,   non   sono   state
          riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite,
          nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente
          al bilancio dello Stato; 
            c) quanto a 150 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  180
          milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016  e  70
          milioni per l'anno 2017, mediante  corrispondente  utilizzo
          del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n. 154,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni; 
            d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2014, a  valere
          sugli  spazi  finanziari  concessi  e  non  utilizzati   al
          30 giugno 2014 di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della
          legge 12 novembre 2011, n. 183. 
            9-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge
          31 agosto  2013,  n. 102,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  28 ottobre  2013,  n. 124,  e'  aggiunto   il
          seguente:  «9-bis.  Al  fine  di   consentire   l'integrale
          attribuzione delle risorse di cui al comma 8,  la  societa'
          Cassa depositi e prestiti Spa acquisisce  le  richieste  di
          anticipazione di liquidita' di  cui  al  comma 9  da  parte
          degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a
          causa   di   errori   meramente   formali   relativi   alla
          trasmissione telematica.». 
            9-ter. All'articolo 1, comma 10-bis, primo  periodo,  del
          decreto-legge  8 aprile  2013,   n. 35,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6 giugno   2013,   n. 64,   e
          successive  modificazioni,  dopo  le   parole:   «in   data
          successiva» sono inserite le seguenti: «,  ove  necessario,
          previo contestuale incremento fino  a  pari  importo  degli
          stanziamenti iscritti  in  bilancio,  in  conformita'  alla
          legislazione  vigente,  per   il   pagamento   dei   debiti
          pregressi, comunque denominati». 
            9-quater. Per l'anno 2014, ai  fini  della  verifica  del
          rispetto degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno
          delle regioni e delle province  autonome,  non  rilevano  i
          trasferimenti effettuati a valere sui  residui  passivi  di
          parte corrente a fronte  di  corrispettivi  residui  attivi
          degli enti locali, effettuati  a  valere  sulla  liquidita'
          riveniente dalle disposizioni  dei  decreti-legge  8 aprile
          2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013,  n. 102,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,  n. 124,  e
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89." 
            Comma 498: 
            Si riporta il testo del comma 23, dell'articolo 31  della
          citata legge  12 novembre  2011,  n. 183,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011
          sono soggetti alle regole del patto di  stabilita'  interno
          dal terzo anno successivo a quello della  loro  istituzione
          assumendo, quale  base  di  calcolo  su  cui  applicare  le
          regole, le risultanze dell'anno successivo  all'istituzione
          medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2009 e  2010
          adottano come base di calcolo su cui applicare  le  regole,
          rispettivamente, le risultanze medie del biennio  2010-2011
          e le risultanze dell'anno 2011. Ai fini del presente  comma
          sono considerate le amministrazioni provinciali interessate
          nel 2009 dallo scorporo di province di  nuova  istituzione.
          Il presente comma non si applica alle citta'  metropolitane
          e alle province oggetto  di  riordino  di  cui  alla  legge
          7 aprile 2014, n. 56.  I  comuni  istituiti  a  seguito  di
          fusione a  decorrere  dall'anno  2011  sono  soggetti  alle
          regole del patto di  stabilita'  interno  dal  quinto  anno
          successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale
          base  di  calcolo  le   risultanze   dell'ultimo   triennio
          disponibile." 
            Comma 499: 
            Si riporta il  testo  del  comma 2,  dell'articolo 6  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante "Disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le autonomie  locali",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189: 
            "2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini
          di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e  di
          175 milioni di euro  per  l'anno  2011,  un  Fondo  per  la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi  pluriennali,   ai   sensi   del   comma 177-bis
          dell'articolo 4  della  legge  24 dicembre  2003,   n. 350,
          introdotto   dall'articolo 1,   comma 512,   della    legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita'  previste  dall'articolo 5-bis,  comma 1,  del
          decreto-legge  13 agosto  2011,  n. 138,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14 settembre  2011,   n. 148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui  all'articolo 4  del  decreto  legislativo
          31 maggio  2011,  n. 88. All'utilizzo  del  Fondo  per   le
          finalita' di cui al primo periodo si provvede  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti." 
            Comma 501 
            Si riporta il testo  del  comma 1  dell'articolo 7  della
          legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  recante  "Disposizioni
          urgenti per la stabilizzazione finanziaria": 
            "Art. 7 Election day 
            1. A decorrere dal 2012 le consultazioni  elettorali  per
          le elezioni dei sindaci, dei Presidenti  delle  province  e
          delle  regioni,  dei  Consigli  comunali,   provinciali   e
          regionali, del Senato della Repubblica e della  Camera  dei
          deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto  previsto
          dai rispettivi  ordinamenti,  in  un'unica  data  nell'arco
          dell'anno. 
            2 - 2 ter (omissis)". 
            Si riporta il testo  del  comma 1  dell'articolo 5  della
          legge  2 luglio  2004,  n. 165,  recante  "Disposizioni  di
          attuazione   dell'articolo 122,    primo    comma,    della
          Costituzione", come modificato dal presente comma: 
            "1. Gli organi elettivi delle regioni  durano  in  carica
          per  cinque  anni,  fatta   salva,   nei   casi   previsti,
          l'eventualita' dello scioglimento anticipato del  Consiglio
          regionale. Il quinquennio  decorre  per  ciascun  Consiglio
          dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi  Consigli
          hanno luogo non  oltre  i  sessanta  giorni  successivi  al
          termine del quinquennio". 
            Comma 502 
            Si riporta  il  testo  del  comma 1  dell'articolo 1  del
          decreto  legge  6 giugno  2012,  n. 74,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  recante
          "Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.": 
            "Art. 1  Ambito  di  applicazione  e  coordinamento   dei
          presidenti delle regioni 
            1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  volte  a
          disciplinare   gli   interventi   per   la   ricostruzione,
          l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica  nei
          territori dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,
          Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
          eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i  quali
          e' stato adottato il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno 2012 di  differimento  dei  termini
          per  l'adempimento  degli  obblighi  tributari,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n. 130
          del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
          successivi  decreti  adottati  ai  sensi   dell'articolo 9,
          comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
            2- 5bis (omissis)". 
            Si riporta il testo dell'articolo 67-septies del  decreto
          legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante  "Misure  urgenti
          per la crescita del Paese": 
            "Art. 67-septies  Interventi  urgenti  in  favore   delle
          popolazioni colpite dagli  eventi  sismici  del  20  e  del
          29 maggio 2012 
            1. Il  decreto-legge  6 giugno   2012,   n. 74,   recante
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
          del presente decreto si applicano anche  ai  territori  dei
          comuni  di   Ferrara,   Mantova,   nonche',   ove   risulti
          l'esistenza del nesso causale tra i danni  e  gli  indicati
          eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario,  Commessaggio,
          Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino,  Castelnovo
          Bariano, Fiesso  Umbertiano,  Casalmaggiore,  Casteldidone,
          Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco  d'Oglio,
          Argenta. 
            1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,  10,
          11  e  11-bis  del  decreto-legge  6 giugno  2012,   n. 74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni,  e  dall'articolo 3-bis
          del decreto-legge 6 luglio  2012,  n. 95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  2012,  n. 135,   si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
            2. Agli oneri derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al
          comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
          la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e  del
          29 maggio  2012,  di  cui  all'articolo 2,  comma 1  e   al
          comma 1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74." 
            Si riporta  il  testo  del  comma 2  dell'articolo 6  del
          decreto  legge  7 ottobre  2008,  n. 154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4 dicembre  2008,  n. 189,  e
          successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti per
          il contenimento della  spesa  sanitaria  e  in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali.": 
            "Art. 6 Disposizioni finanziarie e finali 
            1- 1quater (omissis) 
            2. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia
          e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini
          di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e  di
          175 milioni di euro  per  l'anno  2011,  un  Fondo  per  la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi  pluriennali,   ai   sensi   del   comma 177-bis
          dell'articolo 4  della  legge  24 dicembre  2003,   n. 350,
          introdotto   dall'articolo 1,   comma 512,   della    legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita'  previste  dall'articolo 5-bis,  comma 1,  del
          decreto-legge  13 agosto  2011,  n. 138,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14 settembre  2011,   n. 148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui  all'articolo 4  del  decreto  legislativo
          31 maggio  2011,  n. 88. All'utilizzo  del  Fondo  per   le
          finalita' di cui al primo periodo si provvede  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti." 
            Comma 503 
            Il  testo  dell'articolo 67-septies  del  decreto   legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134 recante "Misure urgenti per  la
          crescita del Paese" e' citato nelle note al comma 502. 
            Si riporta il testo dei commi 1 e 3  dell'articolo 5  del
          decreto legge 30 settembre 2003,  n. 269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 recante
          "Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici.": 
            "Art. 5 Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in
          societa' per azioni. 
            1. La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  trasformata   in
          societa' per azioni con la denominazione di «Cassa depositi
          e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.A.),  con  effetto
          dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
          decreto ministeriale di  cui  al  comma 3. La  Cdp  S.p.A.,
          salvo quanto previsto dal comma 3,  subentra  nei  rapporti
          attivi e passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli  obblighi
          anteriori alla trasformazione. 
            2 (omissis)