art. 1 (commi 101-200)
  101. In ogni caso, per la localizzazione delle opere individuate  a
norma del comma 98 si applica il regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. 
  102. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma  100  e  per
l'esecuzione dell'investimento individuato con il decreto di  cui  al
comma 98, il commissario straordinario  ha,  sin  dal  momento  della
nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi,  degli
organi ordinari o straordinari.  Al  commissario  straordinario  sono
altresi'  attribuiti,  in  quanto  compatibili,  i  poteri   di   cui
all'articolo 17-ter del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26.
Il commissario straordinario provvede in deroga ad ogni  disposizione
vigente   e   nel   rispetto   comunque   della   normativa   europea
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il  decreto
di cui al comma 98 contiene l'indicazione delle principali norme  cui
si intende derogare. In ogni caso gli interventi di cui al  comma  98
costituiscono interventi la cui esecuzione deve  essere  accompagnata
da speciali misure di sicurezza, a norma dell'articolo 17 del  codice
di cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  non  si
applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del  medesimo  decreto
legislativo. 
  103. Per lo svolgimento  dei  compiti  di  cui  al  comma  100,  il
commissario straordinario si avvale  degli  uffici  amministrativi  e
tecnici delle amministrazioni interessate, del soggetto competente in
via   ordinaria   per   la   realizzazione    dell'intervento,    dei
provveditorati regionali alle opere  pubbliche;  al  personale  degli
enti di cui il commissario straordinario si avvale  non  sono  dovuti
compensi, salvo il  rimborso  delle  spese  documentate,  nei  limiti
previsti dalla normativa vigente, cui si fa fronte ai sensi del comma
104. 
  104. Il decreto  di  cui  al  comma  98  individua  il  commissario
straordinario tra pubblici dipendenti. Il  commissario  straordinario
dalla data di assunzione dell'incarico e  per  tutto  il  periodo  di
svolgimento e' collocato  fuori  ruolo,  con  retribuzione  a  carico
dell'amministrazione di provenienza, e non gli  compete  un  compenso
ulteriore, fatto salvo  il  rimborso  delle  spese  documentate,  nei
limiti previsti dalla normativa vigente, cui si fa fronte nell'ambito
delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. 
  105. Il Ministro della giustizia esercita le funzioni di indirizzo,
vigilanza e controllo sull'attivita' del commissario straordinario. 
  106. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 98  a
105 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2015, cui
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  107. Per fare  fronte  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei
provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali,  ivi
inclusi gli ammortizzatori sociali in  deroga,  dei  servizi  per  il
lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei
rapporti  di  lavoro  e  dell'attivita'  ispettiva  e  di  tutela   e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e  di  lavoro,  nonche'
per  fare   fronte   agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   dei
provvedimenti normativi volti a favorire la stipula  di  contratti  a
tempo indeterminato a tutele crescenti,  al  fine  di  consentire  la
relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, e'  istituito  nello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2017. 
  108. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 107 si provvede: 
    a) quanto a 67,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati  di
previsione dei Ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2,  lettere
a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad  esclusione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
    b) quanto  a  90  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
l'utilizzo del fondo  di  parte  corrente  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. 
  109. Per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse del  Fondo  sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo  18,  comma  1,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  destinate  al
finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in   deroga   di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e' destinata una somma fino a  30  milioni  di  euro  finalizzata  al
riconoscimento della cassa integrazione guadagni  in  deroga  per  il
settore della pesca. 
  110. Al fine di consentire il  completamento  nel  corso  dell'anno
2015 dei piani  di  gestione  degli  esuberi  di  personale  relativi
all'anno 2014, il finanziamento di cui  all'articolo  1,  comma  183,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previsto per  le  proroghe  dei
trattamenti di cui all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, e' esteso all'anno
2015 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal  periodo
precedente e' posto a carico del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  111. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio  1994,
n. 84, introdotto dall'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre
2013, n.  147,  si  interpreta  nel  senso  che  le  entrate  proprie
derivanti  da  tasse  a  carico  delle  merci  imbarcate  e  sbarcate
comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a  carico  delle
merci imbarcate e sbarcate. 
  112. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche  da
parte dei lavoratori attualmente in  servizio,  con  effetto  dal  1º
gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non  si  tiene
conto  dei  provvedimenti  di   annullamento   delle   certificazioni
rilasciate dall'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui
all'articolo 13, comma 8, della  legge  27  marzo  1992,  n.  257,  e
successive modificazioni, salvo  il  caso  di  dolo  dell'interessato
accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui
al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015,
in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro  per
l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni
di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per  l'anno  2020,  in
10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in  6,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di
euro per l'anno 2024. 
  113. Con effetto sui trattamenti pensionistici  decorrenti  dal  1º
gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater  dell'articolo  6
del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, in materia  di  riduzione  percentuale  dei
trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente  ai
soggetti  che  maturano   il   previsto   requisito   di   anzianita'
contributiva entro il 31 dicembre 2017». 
  114. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012
lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi dell'articolo 1
del  decreto-legge  20  gennaio   1998,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  20  marzo  1998,  n.  52,  e  successive
modificazioni, si applicano  gli  sgravi  contributivi  di  cui  agli
articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23  luglio  1991,  n.
223, nel limite massimo di 35.550.000 euro. 
  115. Entro il 31  gennaio  2015  gli  assicurati  all'assicurazione
generale  obbligatoria,  gestita   dall'INPS,   e   all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie  professionali,  gestita  dall'INAIL,
dipendenti da aziende che  hanno  collocato  tutti  i  dipendenti  in
mobilita' per cessazione dell'attivita' lavorativa, i  quali  abbiano
ottenuto in via giudiziale  definitiva  l'accertamento  dell'avvenuta
esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci  anni  e  in
quantita' superiori ai limiti  di  legge  e  che,  avendo  presentato
domanda successivamente al 2 ottobre 2003,  abbiano  conseguentemente
ottenuto  il  riconoscimento  dei  benefici  previdenziali   di   cui
all'articolo  47  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
possono presentare  domanda  all'INPS  per  il  riconoscimento  della
maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione
si e' realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della  legge  27
marzo 1992,  n.  257,  e  successive  modificazioni.  Le  prestazioni
conseguenti non possono avere  decorrenza  anteriore  al  1º  gennaio
2015. 
  116.  Le  prestazioni  assistenziali  del  Fondo  per  le   vittime
dell'amianto di  cui  all'articolo  1,  comma  241,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese  in  via
sperimentale,  per  gli  anni  2015,  2016  e  2017,  ai  malati   di
mesotelioma che abbiano contratto la  patologia,  o  per  esposizione
familiare  a  lavoratori  impiegati  nella  lavorazione  dell'amianto
ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni  di  cui
al presente comma sono a valere  sulle  disponibilita'  presenti  nel
suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica. 
  117. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre  2011,  n.  214,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 13 della legge 27 marzo  1992,  n.  257,  e  successive
modificazioni, si applicano ai fini  del  conseguimento  del  diritto
alla decorrenza del trattamento  pensionistico  nel  corso  dell'anno
2015, senza la corresponsione di ratei arretrati,  sulla  base  della
normativa  vigente  prima   dell'entrata   in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011,  anche  agli  ex  lavoratori  occupati
nelle  imprese  che  hanno  svolto  attivita'  di  scoibentazione   e
bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di  lavoro  per  effetto
della chiusura, dismissione  o  fallimento  dell'impresa  presso  cui
erano occupati e il cui sito e' interessato da piano di  bonifica  da
parte dell'ente territoriale, che  non  hanno  maturato  i  requisiti
anagrafici e  contributivi  previsti  dalla  normativa  vigente,  che
risultano  ammalati  con  patologia  asbesto-correlata  accertata   e
riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni. 
  118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai  datori
di lavoro  privati,  con  esclusione  del  settore  agricolo,  e  con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di  apprendistato  e  dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal  1º  gennaio  2015  con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre  2015,  e'
riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di  trentasei  mesi,  ferma
restando l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche,
l'esonero dal versamento dei complessivi contributi  previdenziali  a
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei  premi  e  contributi
dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari  a
8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente  comma  spetta
ai datori di lavoro in presenza delle  nuove  assunzioni  di  cui  al
primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei
sei mesi precedenti siano risultati occupati  a  tempo  indeterminato
presso qualsiasi datore di lavoro, e non  spetta  con  riferimento  a
lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia gia'
stato  usufruito  in  relazione  a  precedente  assunzione  a   tempo
indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non  e'  cumulabile
con  altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento
previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente  comma
non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni  relative  a
lavoratori  in  riferimento  ai  quali  i  datori  di   lavoro,   ivi
considerando societa' controllate o collegate ai sensi  dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta  persona,
allo stesso soggetto, hanno comunque gia' in essere  un  contratto  a
tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data  di  entrata  in
vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  al
monitoraggio  del  numero  di  contratti  incentivati  ai  sensi  del
presente comma  e  delle  conseguenti  minori  entrate  contributive,
inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di
cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse  indicate  al
comma 120, con riferimento alle nuove  assunzioni  con  contratto  di
lavoro  a  tempo  indeterminato,  con  esclusione  dei  contratti  di
apprendistato, decorrenti dal  1º  gennaio  2015  con  riferimento  a
contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei
lavoratori che  nell'anno  2014  siano  risultati  occupati  a  tempo
indeterminato  e  relativamente  ai  lavoratori  occupati   a   tempo
determinato che risultino iscritti negli elenchi  nominativi  per  un
numero di giornate  di  lavoro  non  inferiore  a  250  giornate  con
riferimento all'anno solare 2014. 
  120. L'incentivo di cui al comma 119 e' riconosciuto nel limite  di
2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2016 e 2017, 11 milioni  di  euro  per  l'anno  2018  e  2
milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma  119  e'
riconosciuto   dall'INPS   in   base   all'ordine   cronologico    di
presentazione delle  domande  e,  nel  caso  di  insufficienza  delle
risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata  anche
su base  pluriennale  con  riferimento  alla  durata  dell'incentivo,
l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,  fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il  proprio  sito  internet.
L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate  valutate  con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari   e   forestali   ed   al   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  121. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9,  della
legge 29 dicembre 1990, n.  407,  e  successive  modificazioni,  sono
soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati
decorrenti dal 1º gennaio 2015. 
  122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121  si
provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli  anni  2015,
2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a  valere  sulla
corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di  rotazione
di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  gia'
destinate agli interventi del Piano  di  azione  coesione,  ai  sensi
dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che,
dal  sistema  di  monitoraggio  del  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014. 
  123. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, il Gruppo di azione coesione, di cui al  decreto  del
Ministro per  la  coesione  territoriale  1º  agosto  2012,  provvede
all'individuazione delle specifiche linee di  intervento  oggetto  di
riprogrammazione ai sensi del comma 122. 
  124. Le risorse di cui al comma 122 sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 
  125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire  alle  spese
per il suo sostegno, per ogni  figlio  nato  o  adottato  tra  il  1º
gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017  e'  riconosciuto  un  assegno  di
importo pari a 960 euro annui erogato  mensilmente  a  decorrere  dal
mese  di  nascita  o  adozione.  L'assegno,  che  non  concorre  alla
formazione del reddito complessivo di cui all'articolo  8  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive  modificazioni,  e'  corrisposto  fino  al
compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno  di  ingresso
nel  nucleo  familiare  a  seguito  dell'adozione,  per  i  figli  di
cittadini italiani o di uno Stato membro  dell'Unione  europea  o  di
cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno  di  cui
all'articolo 9 del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e
successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione  che  il
nucleo familiare di appartenenza del genitore  richiedente  l'assegno
sia  in  una  condizione  economica  corrispondente   a   un   valore
dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente   (ISEE),
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non  superiore  a
25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto,
a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita', nonche' a
quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Qualora il  nucleo  familiare  di
appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE,  stabilito  ai  sensi
del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013,  non  superiore  a  7.000  euro  annui,
l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma  e'
raddoppiato. 
  126. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  le  disposizioni  necessarie
per l'attuazione del comma 125. 
  127. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori  oneri  derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi da 125 a  129  inviando  relazioni
mensili al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede  di
attuazione del comma 125, si  verifichino  o  siano  in  procinto  di
verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di  cui  al
comma 128, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo
dell'assegno di cui al comma 125, primo periodo, e i valori dell'ISEE
di cui al comma 125, secondo periodo. 
  128. L'onere derivante dai commi da 125 a 129 e'  valutato  in  202
milioni di euro per l'anno 2015, in 607 milioni di  euro  per  l'anno
2016, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, in 1.012  milioni  di
euro per l'anno 2018, in 607 milioni di euro per l'anno 2019 e in 202
milioni di euro per l'anno 2020. 
  129. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo
di cui all'articolo 13, comma  1-bis,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
come sostituito dal comma 12 del  presente  articolo,  non  si  tiene
conto delle somme erogate ai sensi dei commi 125 e 126  del  presente
articolo. 
  130. Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al  fine  di
contribuire  alle  spese  per  il  mantenimento   dei   figli,   sono
riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi
a favore dei nuclei familiari con un numero di figli  minori  pari  o
superiore  a  quattro  in  possesso  di  una   situazione   economica
corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159, non superiore a  8.500  euro  annui.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  sono  stabiliti  l'ammontare  massimo
complessivo del beneficio per  nucleo  familiare  e  le  disposizioni
attuative del presente comma. 
  131. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo con una dotazione  di  112  milioni  di
euro per l'anno 2015, da  destinare  a  interventi  in  favore  della
famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di  euro  e'  riservata
per il rilancio del piano per lo sviluppo  del  sistema  territoriale
dei  servizi  socio-educativi  per  la   prima   infanzia,   di   cui
all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive   modificazioni,   finalizzato   al   raggiungimento    di
determinati obiettivi di servizio, nelle more della  definizione  dei
livelli essenziali delle relative prestazioni. Una quota del suddetto
fondo, pari a 12 milioni di euro per l'anno  2015,  e'  destinata  al
fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni. Con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
successive modificazioni, sono stabiliti la destinazione del fondo, i
criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti
disposizioni attuative. 
  132. Il Fondo per le politiche della famiglia di  cui  all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
5 milioni  di  euro  dal  2015  al  fine  di  sostenere  le  adozioni
internazionali ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  133. Nell'ambito  delle  risorse  destinate  al  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale ai sensi  del  comma  556,  a  decorrere
dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di  euro  e'  annualmente
destinata alla prevenzione, alla cura  e  alla  riabilitazione  delle
patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo  come  definita
dall'Organizzazione mondiale della sanita'. Una quota  delle  risorse
di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2015, 2016 e 2017, e' destinata  alla  sperimentazione  di
modalita' di controllo dei soggetti a rischio di patologia,  mediante
l'adozione di software che consentano al giocatore di  monitorare  il
proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di
allerta.  Il  Ministro  della   salute,   con   decreto   di   natura
regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, adotta linee di azione per garantire  le  prestazioni  di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone  affette  dal
gioco d'azzardo patologico (GAP).  Al  fine  del  monitoraggio  della
dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di  cura
e  di  prevenzione  intraprese,  l'osservatorio  istituito  ai  sensi
dell'articolo 7, comma  10,  quarto  periodo,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, e' trasferito al Ministero della  salute.  Con
decreto interministeriale del Ministro della salute  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  rideterminata  la
composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in
materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonche'
delle associazioni operanti nel settore,  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.
Alla ripartizione della quota di cui al presente  comma  si  provvede
annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse  spettanti  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a  titolo  di
finanziamento  della  quota  indistinta  del   fabbisogno   sanitario
standard regionale, secondo i criteri e le modalita'  previsti  dalla
legislazione vigente  in  materia  di  costi  standard.  La  verifica
dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative  attivita'
assistenziali  costituisce  adempimento  ai  fini   dell'accesso   al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini  e
per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23
dicembre  2009,  n.  191,  e  dell'articolo   15,   comma   24,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed e' effettuata  nell'ambito  del
Comitato paritetico permanente per la  verifica  dell'erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005. 
  134. Nell'anno 2015 e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni  per
le  esigenze  dell'Istituto  nazionale  di  valutazione  del  sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). 
  135. Agli oneri derivanti dal comma 134, pari ad  euro  10  milioni
per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296,  ferma  restando  la  disponibilita'  delle
risorse di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135. 
  136. A favore degli italiani nel mondo e' autorizzata la  spesa  di
3.555.000 euro  per  l'anno  2015  e  di  555.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2016, per la promozione della  lingua  e  cultura  italiana
all'estero,  con  particolare  riferimento  al  sostegno  degli  enti
gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero. 
  137. Al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 15,  comma  1.1,  le  parole:  «per  importo  non
superiore a 2.065 euro annui» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per
importo non superiore a 30.000 euro annui»; 
    b) all'articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: «per importo
non superiore a 2.065,83 euro» sono sostituite dalle  seguenti:  «per
importo non superiore a 30.000 euro». 
  138. Le disposizioni del comma 137 si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 
  139. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge  11  agosto  2014,  n.
125, e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le cessioni  di  beni  e  le  relative  prestazioni  accessorie
effettuate, secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, nei  confronti  delle  amministrazioni
dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo  iscritti
nell'elenco di cui al comma 3,  destinati  ad  essere  trasportati  o
spediti  fuori  dell'Unione  europea  in  attuazione   di   finalita'
umanitarie,  comprese  quelle  dirette  a  realizzare  programmi   di
cooperazione  allo  sviluppo,  sono  non  imponibili   agli   effetti
dell'imposta sul valore aggiunto ai  sensi  dell'articolo  8-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». 
  140. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 26,
comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal  comma  139
del presente  articolo,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
contenute nel decreto del Ministro delle finanze 10  marzo  1988,  n.
379, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988. 
  141. All'articolo 11, comma 4-bis, del  decreto-legge  28  dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  medesime
erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi  del  citato
articolo 15, comma 1-bis, ovvero  ai  sensi  del  presente  articolo,
anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di
donazione, dai candidati e dagli eletti  alle  cariche  pubbliche  in
conformita' a previsioni regolamentari o  statutarie  deliberate  dai
partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime». 
  142.  Per  il  finanziamento  dei  programmi  spaziali   strategici
nazionali in  corso  di  svolgimento  e'  autorizzato  un  contributo
all'Agenzia spaziale  italiana  (ASI)  di  30  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. 
  143. All'articolo  1-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178, dopo le parole: «ad eccezione  dei  comitati»
e' inserita la seguente: «provinciali». 
  144. Entro dieci giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni avvia
le  procedure  per  l'assegnazione  di  diritti  d'uso  di  frequenze
radioelettriche da destinare a servizi di  comunicazione  elettronica
mobili per applicazioni del tipo Supplemental  Down  Link  (SDL)  con
l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto
dal codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al  decreto
legislativo 1º agosto 2003, n.  259.  L'Autorita'  emana  l'eventuale
regolamento di gara entro  il  15  marzo  2015.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico avvia le procedure  selettive  per  l'assegnazione
delle frequenze di cui al presente comma entro  i  successivi  trenta
giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La  liberazione  delle
frequenze di cui al  presente  comma  per  la  loro  destinazione  ai
servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo
SDL deve avere luogo entro il 30 giugno 2015. 
  145. Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale
dei fondi strutturali dell'Unione europea non rilevano, ai  fini  dei
saldi di cui al comma 463, per un importo pari ai proventi  derivanti
dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700  milioni  di
euro. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
provvede  alla  finalizzazione  degli  eventuali  proventi  derivanti
dall'attuazione del comma 144, eccedenti l'importo di  cui  al  primo
periodo,  ivi  compresa  l'eventuale  riassegnazione  al  Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  146. Il terzo  e  il  quarto  periodo  del  comma  7  dell'articolo
3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai
seguenti: «Agli indennizzi di cui al comma 6 si  provvede  a  valere,
entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al
comma 2, lettera a). I  proventi  derivanti  dall'assegnazione  delle
frequenze di cui al presente articolo sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato per  essere  riassegnati  ad  apposito  capitolo
dello stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
entro il 1º marzo 2015 per le finalita' di cui al periodo  precedente
e, per l'importo eccedente,  per  l'incremento  della  somma  di  cui
all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,  e
successive modificazioni». 
  147. All'articolo 6 del decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8, secondo periodo, le  parole:  «31  dicembre  2014»
sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»; 
    b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole:  «31  dicembre
2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»; 
    c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «le risorse di cui  al
primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento delle
risorse di cui al primo periodo»; 
    d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti: 
    «9-ter. Entro quaranta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  avvia  le  procedure  per  la   pianificazione   delle
frequenze  attribuite  a  livello  internazionale  all'Italia  e  non
assegnate a operatori di rete nazionali per  il  servizio  televisivo
digitale  terrestre  per  la  messa  a  disposizione  della  relativa
capacita' trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi  in
ambito  locale.  Le  suddette  frequenze  possono  essere   assegnate
unicamente  secondo  le  modalita'  di  cui  al  presente  comma.  Il
Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti  d'uso
esclusivamente  ai   soggetti   utilmente   collocati   in   apposite
graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri: 
    a) idoneita' tecnica alla pianificazione e  allo  sviluppo  della
rete, nel rispetto del piano dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni; 
    b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di  rete  in
ambito locale; 
    c)  esperienze   maturate   nel   settore   delle   comunicazioni
elettroniche,  con  particolare  riferimento  alla  realizzazione   e
all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; 
    d) sostenibilita' economica, patrimoniale e finanziaria; 
    e) tempi previsti per la realizzazione delle reti che  utilizzano
le frequenze di cui all'alinea, primo periodo. 
  Le selezioni di cui al  presente  comma  sono  rivolte  a  soggetti
operanti in ambito locale.  Nel  caso  in  cui  dalle  selezioni  non
risulti  un  numero  sufficiente  ed  idoneo,  rispetto  ai   criteri
definiti, di  operatori  di  rete  in  relazione  alle  frequenze  da
assegnare, il Ministero dello sviluppo economico esamina  le  domande
presentate da soggetti non operanti in  ambito  locale  assegnando  i
relativi  diritti  d'uso  per  le  stesse  finalita'  della  presente
disposizione. 
    9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le  modalita'
di cui al comma 9-ter possono altresi' successivamente esercire,  per
le  medesime  finalita',  ulteriori  frequenze  resesi   disponibili,
assicurando  il  puntuale  rispetto  dei   vincoli   previsti   dalla
pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  e
dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli operatori
di rete in ambito locale gia' titolari di diritti d'uso di  frequenze
attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione
la relativa capacita' trasmissiva a fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi in ambito locale secondo le modalita'  di  cui  al  comma
9-quinquies. 
    9-quinquies. Al  fine  di  determinare  i  soggetti  che  possono
utilizzare la capacita' trasmissiva di  cui  al  comma  9-quater,  il
Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria  dei
soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media
audiovisivi in ambito locale che ne facciano  richiesta,  prevedendo,
se del caso, riserve su base territoriale inferiore  alla  regione  e
applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti
criteri: 
    a) media  annua  dell'ascolto  medio  del  giorno  medio  mensile
rilevati dalla societa' Auditel nella  singola  regione  o  provincia
autonoma; 
    b)  numero  dei  dipendenti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato; 
    c) costi  per  i  giornalisti  professionisti  iscritti  all'albo
professionale,  per  i  giornalisti  pubblicisti  iscritti   all'albo
professionale e per i praticanti giornalisti professionisti  iscritti
nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n.  69,  in
qualita' di dipendenti. 
  Le suddette graduatorie sono altresi' utilizzate per l'attribuzione
ai  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  autorizzati  alla
diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre  in
ambito locale dei numeri di cui al comma 9-septies. 
    9-sexies. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone
le condizioni economiche  secondo  cui  i  soggetti  assegnatari  dei
diritti  d'uso  di  cui  al  comma  9-quater  concedono  la  relativa
capacita'  trasmissiva  ai   soggetti   utilmente   collocati   nelle
graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori  di  servizi  di
media audiovisivi che utilizzano la capacita' trasmissiva di  cui  al
comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel
medesimo bacino lo stesso marchio  utilizzando  altre  frequenze.  Le
graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte  a  periodici
aggiornamenti. 
    9-septies.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,
nell'adottare il piano di numerazione  automatica  dei  canali  della
televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le
modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media
audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti  audiovisivi  in
tecnica  digitale  terrestre  in  ambito  locale  sulla  base   della
posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies». 
  148. Alla compensazione degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 146, valutati complessivamente in 31,626
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  149. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, e' sostituita dalla seguente: 
  «a) impianti wi-fi, solo a  condizione  che  l'esercizio  ricettivo
metta a disposizione dei  propri  clienti  un  servizio  gratuito  di
velocita' di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download». 
  150. E' autorizzata la  spesa  di  250  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2015  per  interventi  in  favore  del  settore
dell'autotrasporto. Le relative risorse sono  ripartite  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  151. Al fine di favorire la competitivita' e di  razionalizzare  il
sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20  per  cento
delle risorse di cui al comma  150  e'  destinata  alle  imprese  che
pongono  in  essere  iniziative  dirette  a  realizzare  processi  di
ristrutturazione e aggregazione. 
  152. Al fine di realizzare gli interventi di messa in  sicurezza  e
ristrutturazione  degli  edifici  scolastici  delle  scuole  materne,
elementari e medie dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi
alluvionali del mese di novembre 2013 e' autorizzata la  spesa  di  5
milioni di euro nel 2015. 
  153. Per  la  realizzazione  di  opere  di  accesso  agli  impianti
portuali e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con  delibera
del CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13,  comma  4,
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. 
  154. Le disposizioni di cui all'articolo 2,  commi  da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e  ai  successivi,
con  riferimento  alle  dichiarazioni  dei  redditi   dell'annualita'
precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 23  aprile  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche  a  decorrere
dall'esercizio finanziario  2014  e  i  termini  ivi  stabiliti  sono
conseguentemente rideterminati con riferimento  a  ciascun  esercizio
finanziario.  Ai  fini  di  assicurare   trasparenza   ed   efficacia
nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche,   con   decreto   di   natura   non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' di redazione  del  rendiconto,  dal  quale
risulti in modo chiaro e trasparente  la  destinazione  di  tutte  le
somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalita' di recupero delle
stesse somme per violazione degli  obblighi  di  rendicontazione,  le
modalita' di pubblicazione nel sito web di  ciascuna  amministrazione
erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali e'  stato  erogato  il
contributo,  con  l'indicazione  del  relativo  importo,  nonche'  le
modalita'  di  pubblicazione  nello  stesso   sito   dei   rendiconti
trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione  nel
sito web  a  carico  di  ciascuna  amministrazione  erogatrice  e  di
comunicazione della rendicontazione da parte  degli  assegnatari,  si
applicano le sanzioni di cui  agli  articoli  46  e  47  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del
cinque per mille e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2015. Le  somme  non  utilizzate  entro  il  31
dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo. 
  155. E' autorizzata la  spesa  di  100  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015,  da  assegnare  all'Agenzia  delle  entrate
quale contributo integrativo alle spese di funzionamento. 
  156. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29,  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 250 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015. 
  157. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla
base dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 30  dicembre  2013,
n. 150, soppresso dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15,
fino alla data in cui e'  stato  perfezionato  il  contratto  con  il
gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei
relativi   rapporti   amministrativi,   cosi'   da   adempiere   alle
obbligazioni verso Poste italiane S.p.a. sorte nel periodo di vigenza
del citato articolo 9, comma 15. 
  158. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche  sociali,
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
e' incrementato di 300 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2015. 
  159. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze,  di  cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
anche ai fini del finanziamento degli  interventi  a  sostegno  delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' incrementato  di
400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2016. 
  160. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro  dei  disabili
di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
  161. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 160, pari a  20
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  162. Per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro
quale contributo dell'Italia alla Fondazione  Auschwitz-Birkenau  per
la costituzione del fondo perpetuo finalizzato al mantenimento  della
struttura dell'ex campo di sterminio.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con propri decreti, e' autorizzato  a  determinare  le
modalita' di erogazione del contributo e ad apportare  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  163. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004,  n.
206, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e  di  trattamento  di
fine rapporto o equipollenti di cui al  comma  1  e  del  trattamento
aggiuntivo di  fine  rapporto  o  equipollenti  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonche'  per
i loro eredi aventi diritto a pensione  di  reversibilita',  che,  ai
sensi della normativa vigente prima della data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro  il  30
novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi
sbarramento al conseguimento della qualifica superiore,  se  prevista
dai  rispettivi  contratti  di  categoria,  si  fa  riferimento  alla
percentuale  di   incremento   tra   la   retribuzione   contrattuale
immediatamente   superiore   e    quella    contrattuale    posseduta
dall'invalido all'atto del pensionamento, ove piu' favorevole». 
  164. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004,
n. 206, e' inserito il seguente: 
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al  coniuge  e  ai
figli dell'invalido, anche se il matrimonio e' stato  contratto  o  i
figli  sono  nati   successivamente   all'evento   terroristico.   Se
l'invalido  contrae  matrimonio  dopo  che  il  beneficio  e'   stato
attribuito ai genitori, il coniuge  e  i  figli  di  costui  ne  sono
esclusi». 
  165. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto  2004,  n.  206,
dopo l'ultimo periodo sono aggiunti  i  seguenti:  «Agli  effetti  di
quanto disposto dal presente comma, e' indifferente che la  posizione
assicurativa   obbligatoria   inerente   al   rapporto   di    lavoro
dell'invalido  sia  aperta  al  momento  dell'evento  terroristico  o
successivamente. In nessun  caso  sono  opponibili  termini  o  altre
limitazioni temporali alla titolarita' della posizione e del  diritto
al beneficio che ne consegue». 
  166.  Sono  attribuite  all'INAIL  le  competenze  in  materia   di
reinserimento  e  di  integrazione  lavorativa  delle   persone   con
disabilita' da lavoro,  da  realizzare  con  progetti  personalizzati
mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova
occupazione,   con   interventi   formativi    di    riqualificazione
professionale, con progetti per il superamento e  per  l'abbattimento
delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro,  con  interventi
di  adeguamento  e  di  adattamento  delle  postazioni   di   lavoro.
L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' a  carico
del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica. 
  167. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 229 dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
  168. Le risorse finanziarie  assegnate  all'Autorita'  garante  per
l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112,
sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015,  2016  e
2017. 
  169. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 13, della  legge
10 marzo 2000, n. 62, e' autorizzata la spesa di 200 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  170. Nell'anno 2015 e' autorizzata la spesa di euro 5  milioni  per
le finalita' di cui all'articolo 19, comma 4,  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, nonche' di euro 1 milione per le finalita'  di
cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge. 
  171. Agli oneri derivanti dal comma 170, pari ad euro 6 milioni per
l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo
di funzionamento di cui all'articolo 1, comma  601,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilita' delle risorse
di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  172. Al fine di incrementare la quota premiale di cui  all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.  180,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009,  n.  1,  e  successive
modificazioni,  per  l'anno  2015,  il  Fondo  per  il  finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e'  incrementato  di  150
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2015.  Una  quota  pari
almeno al 50 per cento del Fondo per gli investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma  870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata  al  finanziamento
di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle
universita'. 
  173. Per il finanziamento  di  interventi  in  favore  dei  collegi
universitari di merito legalmente riconosciuti, di  cui  all'articolo
16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'  autorizzata  una
spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni  2015,
2016 e 2017. 
  174. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 173 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  175. Per  la  partecipazione  italiana  ai  programmi  dell'Agenzia
spaziale europea e per i programmi spaziali  nazionali  di  rilevanza
strategica e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro  per  l'anno
2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2017  al
2020. 
  176. Al fine di promuovere lo  sviluppo  tecnologico  del  Paese  e
l'alta formazione  tecnologica,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, come rideterminata dall'articolo 1, comma 578,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 3 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015. 
  177. Al fine di sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati
con imprese di alta tecnologia sui  progetti  internazionali  per  lo
sviluppo e la realizzazione di  strumenti  altamente  innovativi  nel
campo  della  radioastronomia  (SKA  --  Square  Kilometer  Array)  e
dell'astronomia a raggi gamma (CTA -- Cherenkov Telescope  Array)  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2015, 2016 e  2017  a  favore  dell'INAF  --  Istituto  nazionale  di
astrofisica. 
  178. Il fondo di cui all'articolo 1, comma  1240,  della  legge  27
dicembre   2006,   n.   296,   destinato   al   finanziamento   della
partecipazione italiana alle  missioni  internazionali  di  pace,  e'
incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2015  e
2016. 
  179. Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di  protezione
per  richiedenti  asilo  e  rifugiati,  il  Fondo  nazionale  per  le
politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo  1-septies  del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,  e'  incrementato
di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
  180. All'articolo 1, comma 204, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le  parole:  «di  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2014»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  3  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2015». 
  181. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa,  a
decorrere  dal  1º  gennaio  2015  le  risorse  del  Fondo   di   cui
all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, sono trasferite,  per  le  medesime  finalita',  in  un
apposito  Fondo  per   l'accoglienza   dei   minori   stranieri   non
accompagnati, istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai  sensi  del  presente
comma sono incrementate di 12,5 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015. 
  182. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sono stabilite le modalita' di erogazione delle somme residue rimaste
da  pagare  del  Fondo  di  cui  all'articolo  23,  comma   11,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  183. Fermo restando quanto previsto dal comma  6  dell'articolo  26
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  i  minori  stranieri
non accompagnati presenti  nel  territorio  nazionale  accedono,  nei
limiti  delle  risorse  e  dei  posti  disponibili,  ai  servizi   di
accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le  politiche  e  i
servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies  del  decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 1990, n. 39. 
  184. Per l'esercizio finanziario 2015, la Presidenza del  Consiglio
dei ministri provvede, nell'ambito degli  ordinari  stanziamenti  del
proprio bilancio e nel limite di 8.000.000 di euro, al  finanziamento
delle spese  relative  alla  realizzazione  del  programma  unico  di
emersione, assistenza e integrazione sociale  previsto  dall'articolo
18, comma 3-bis, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la
tratta  e  il  grave  sfruttamento  degli  esseri   umani,   di   cui
all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11  agosto  2003,  n.  228,
nonche' alla realizzazione delle correlate azioni di  supporto  e  di
sistema. Fino all'adozione del Piano  nazionale  d'azione  contro  la
tratta  e  il  grave  sfruttamento  degli  esseri   umani,   di   cui
all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n.  228,  e
del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  cui
all'articolo 18, comma  3-bis,  del  citato  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, al fine  di  assicurare  la  prosecuzione  degli
interventi  di  protezione  delle  vittime  di  tratta  e  di   grave
sfruttamento, restano validi, senza ulteriori oneri  a  carico  della
finanza pubblica, il  programma  di  assistenza,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 1, della legge 11  agosto  2003,  n.  228,  e
dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ed i conseguenti progetti in essere al 31 dicembre 2014. 
  185. Per favorire l'attuazione del piano di  modernizzazione  della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e  periodica,
il termine previsto dall'articolo 4, comma 1,  del  decreto-legge  18
maggio 2012, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16
luglio 2012, n. 103, a decorrere dal quale e' obbligatorio assicurare
la tracciabilita' delle vendite e delle  rese,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2015. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1  per
sostenere l'adeguamento tecnologico degli  operatori  della  rete  e'
conseguentemente riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse
stanziate per tale finalita' dal medesimo comma 1, come integrate dal
comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  186. Agli oneri  finanziari  derivati  dalla  corresponsione  degli
indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  26  maggio  2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11  ottobre  2000,  a
decorrere dal 1º gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli  oneri
derivanti  dal  pagamento   degli   arretrati   della   rivalutazione
dell'indennita' integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino
al  31  dicembre  2011,  si  provvede  mediante  l'attribuzione  alle
medesime regioni e province autonome di un contributo di 100  milioni
di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno  2016,  di
289 milioni di euro per l'anno 2017 e di  146  milioni  di  euro  per
l'anno 2018. Tale  contributo  e'  ripartito  tra  le  regioni  e  le
province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministero  della  salute,  da
adottare, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, in  proporzione  al  fabbisogno  derivante  dal  numero  degli
indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome,  come
comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle  province  autonome
entro il 31  gennaio  2015,  previo  riscontro  del  Ministero  della
salute. 
  187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale  e  per
la disciplina del servizio civile universale e' autorizzata la  spesa
di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 190 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2017. 
  188. Per  la  realizzazione,  la  gestione  e  l'adeguamento  delle
strutture  e  degli  applicativi  informatici  per  la  tenuta  delle
scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma
del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42,  comma
1, e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  all'articolo
1, commi 2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e  all'articolo
15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni  di  euro  per  l'anno
2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e  di
4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  189. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2015, di 282,8
milioni di euro per l'anno 2016, di 332,7 milioni di euro per  l'anno
2017, di 211 milioni di euro per l'anno 2018,  di  219,5  milioni  di
euro per l'anno 2019, di 231,4 milioni di euro per  l'anno  2020,  di
309,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 324,05 milioni di euro per
l'anno 2022, di 326,75 milioni di euro per  l'anno  2023,  di  327,25
milioni di euro per l'anno 2024, di 330,25 milioni di euro per l'anno
2025 e di 339,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. 
  190.  Per  il  finanziamento  delle  attivita'  istituzionali   del
Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1,  della
legge 15 luglio 2003, n. 189, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
  191. E' autorizzata la  spesa  di  6,5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei  ciechi
e degli ipovedenti di cui alla legge 3  agosto  1998,  n.  282,  alla
legge 12 gennaio 1996, n. 24, e alla legge 23 settembre 1993, n. 379. 
  192. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, dopo la lettera d-sexies) e' aggiunta la seguente: 
  «d-septies) alle reti metropolitane di aree  metropolitane  di  cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56». 
  193. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di  trasmissione
nazionale di energia elettrica e di assicurare lo sviluppo della rete
ferroviaria nazionale, in considerazione della sua funzionalita' alla
medesima rete di trasmissione nazionale: 
    a) le reti elettriche in alta e altissima tensione ai sensi delle
norme adottate dal Comitato elettrico italiano e le relative porzioni
di stazioni di proprieta' di Ferrovie dello Stato Italiane  S.p.A.  o
di societa' dalla stessa controllate  sono  inserite  nella  rete  di
trasmissione nazionale di energia elettrica di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  25  giugno
1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
151 del 30 giugno 1999, e successive modificazioni.  L'efficacia  del
suddetto    inserimento    e'    subordinata    al    perfezionamento
dell'acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del  sistema
di  trasmissione  nazionale  di  cui  all'articolo  36  del   decreto
legislativo 1º giugno 2011, n. 93, o di una societa' da  quest'ultimo
controllata.  Ad  esito  del  perfezionamento  dell'acquisizione,  le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti  gli
altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati,  concernenti
i suddetti beni, si intendono emessi validamente ed  efficacemente  a
favore dell'acquirente ovvero di un veicolo societario  appositamente
costituito.  Entro  i  successivi  sessanta  giorni  dalla  data   di
perfezionamento della suddetta acquisizione, il gestore  del  sistema
di  trasmissione   nazionale   adotta   gli   eventuali   adempimenti
conseguenti; 
    b) entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  Ferrovie  dello  Stato  Italiane  S.p.A.   fornisce
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico  i
dati e le informazioni necessari alle determinazioni  della  medesima
Autorita'.  Nei  successivi  trenta  giorni  la  medesima   Autorita'
definisce  la  remunerazione  del  capitale  investito  netto,  degli
ammortamenti e dei costi operativi attuali e sorgenti spettanti  alla
porzione di rete di trasmissione nazionale di cui  alla  lettera  a),
anche tenendo conto dei benefici potenziali per il sistema  elettrico
nazionale,  dandone  informazione   al   Ministero   dello   sviluppo
economico.  Ai  fini  della  corretta  allocazione  del  costo  delle
infrastrutture  ai  rispettivi  settori,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico definisce il capitale investito
netto riconosciuto senza dedurre il valore dei contributi pubblici in
conto impianti utilizzati per investimenti relativi alla porzione  di
rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera a). Il valore  del
capitale investito netto riconosciuto cosi'  determinato  rappresenta
anche il valore contabile e fiscale delle reti elettriche in  alta  e
altissima tensione e delle relative porzioni di stazioni in  capo  ai
terzi acquirenti, senza alcun onere di rivalutazione; 
    c) le risorse finanziarie derivanti dalla cessione  di  cui  alla
lettera a), limitatamente al valore dei contributi  pubblici  di  cui
alla lettera b), sono destinate alla copertura di investimenti  sulla
rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto  stipulato  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete  Ferroviaria
Italiana S.p.A. Il regime speciale di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730,  e  all'articolo  11,  comma
11-bis, del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  continua  ad
applicarsi alle condizioni in vigore al momento  del  perfezionamento
dell'acquisizione di cui alla lettera a). 
  194.  Per  assicurare  il  sostegno  all'emittenza  radiotelevisiva
locale, nonche' per compensare le riduzioni effettuate  nella  misura
di 80 milioni di euro  nell'anno  2014  sulle  relative  risorse,  e'
autorizzata la  spesa  di  20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015. 
  195. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
hanno diritto all'uso  esclusivo  delle  proprie  denominazioni,  dei
propri stemmi, degli emblemi e di ogni  altro  segno  distintivo.  Il
Dipartimento della pubblica sicurezza e il  Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del  Ministero
dell'interno  possono  consentire  l'uso,  anche  temporaneo,   delle
denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in
via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive  modificazioni,  nel
rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine della  Polizia
di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si applicano  le
disposizioni  degli  articoli  124,  125  e  126  del  codice   della
proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, e  successive  modificazioni.  I  commi  3-bis  e  3-ter
dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono abrogati. 
  196. Ferme restando le competenze attribuite  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1º  febbraio  2011,
in materia di approvazione  e  procedure  per  la  concessione  degli
emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e  del  Corpo
nazionale dei vigili del  fuoco,  mediante  uno  o  piu'  regolamenti
adottati con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
sono individuati le denominazioni, gli  stemmi,  gli  emblemi  e  gli
altri segni distintivi per i fini di cui al  comma  195,  nonche'  le
specifiche modalita' attuative. 
  197. Le somme derivanti dalla concessione in uso  temporaneo  delle
denominazioni, degli stemmi, degli emblemi  e  dei  segni  distintivi
della Polizia di Stato e del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate, rispettivamente, al  programma  «Contrasto  al  crimine,
tutela dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica»  nell'ambito  della
missione «Ordine e sicurezza pubblica» dello stato di previsione  del
Ministero dell'interno e al  programma  «Prevenzione  dal  rischio  e
soccorso pubblico» nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  198. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 300
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni. 
  199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito  un  fondo  per  il  finanziamento  di  esigenze
indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016 e 2017  e  di  100  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalita' di  cui  all'elenco
n. 1 allegato alla presente legge, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge. 
  200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze  e'  istituito  un  Fondo  per   far   fronte   ad   esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso  della  gestione,  con  la
dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di  25  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016.  Il  Fondo  e'  ripartito
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su
proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio.