art. 1 note (parte 14)

           	
				
 
            Si riporta il testo del comma 569  dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
            "569. Il termine di trentasei mesi fissato  dal  comma 29
          dell'articolo 3 della legge 24 dicembre  2007,  n. 244,  e'
          prorogato di dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non
          alienata mediante procedura di evidenza pubblica  cessa  ad
          ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla  cessazione
          la societa' liquida in denaro il  valore  della  quota  del
          socio   cessato    in    base    ai    criteri    stabiliti
          all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile." 
            Comma 612 
            Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino  della
          disciplina  riguardante  gli   obblighi   di   pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni" e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.
          5 aprile 2013, n. 80. 
            Comma 614 
            Si riporta il testo dei commi da 563  a  568  e  568-ter,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
            "563. Le    societa'    controllate    direttamente     o
          indirettamente  dalle  pubbliche  amministrazioni  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30 marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai  loro  enti
          strumentali, ad esclusione di  quelle  emittenti  strumenti
          finanziari  quotati  nei  mercati  regolamentati  e   delle
          societa' dalle stesse controllate, anche al di fuori  delle
          ipotesi  previste  dall'articolo 31  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 165 del 2001,  possono,  sulla  base  di  un
          accordo tra  di  esse,  realizzare,  senza  necessita'  del
          consenso del lavoratore, processi di mobilita' di personale
          anche in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le
          finalita' dei commi 564  e  565,  previa  informativa  alle
          rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e alle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie    del    contratto
          collettivo dalla  stessa  applicato,  in  coerenza  con  il
          rispettivo  ordinamento   professionale   e   senza   oneri
          aggiuntivi per la finanza pubblica. Si  applicano  i  commi
          primo e terzo  dell'articolo 2112  del  codice  civile.  La
          mobilita' non puo' comunque avvenire tra le societa' di cui
          al presente comma e le pubbliche amministrazioni. 
            564. Gli enti che  controllano  le  societa'  di  cui  al
          comma 563   adottano,   in   relazione   ad   esigenze   di
          riorganizzazione   delle    funzioni    e    dei    servizi
          esternalizzati, nonche' di razionalizzazione delle spese  e
          di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani
          industriali, atti di indirizzo volti a favorire,  prima  di
          avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da
          parte delle medesime societa', l'acquisizione di  personale
          mediante le procedure  di  mobilita'  di  cui  al  medesimo
          comma 563. 
            565. Le  societa'  di  cui  al  comma 563,  che  rilevino
          eccedenze  di  personale,  in   relazione   alle   esigenze
          funzionali  o  ai  casi  di  cui  al   comma 564,   nonche'
          nell'ipotesi in cui l'incidenza delle  spese  di  personale
          sia pari o superiore al 50 per cento delle spese  correnti,
          inviano alle rappresentanze sindacali  operanti  presso  la
          societa' e alle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del
          contratto collettivo dalla stessa applicato  un'informativa
          preventiva  in  cui  sono   individuati   il   numero,   la
          collocazione  aziendale  e  i  profili  professionali   del
          personale in eccedenza. Tali informazioni  sono  comunicate
          anche  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica.   Le   posizioni
          dichiarate eccedentarie  non  possono  essere  ripristinate
          nella  dotazione  di  personale  neanche   mediante   nuove
          assunzioni. Si applicano le disposizioni  dell'articolo 14,
          comma 7,   del   decreto-legge   6 luglio   2012,    n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  7 agosto  2012,
          n. 135. 
            566. Entro dieci giorni dal ricevimento  dell'informativa
          di  cui  al  comma 565,  si  procede,  a   cura   dell'ente
          controllante, alla  riallocazione  totale  o  parziale  del
          personale in eccedenza nell'ambito  della  stessa  societa'
          mediante il ricorso a  forme  flessibili  di  gestione  del
          tempo di lavoro, ovvero presso altre  societa'  controllate
          dal medesimo ente  o  dai  suoi  enti  strumentali  con  le
          modalita' previste dal comma 563. Si applica  l'articolo 3,
          comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92,  e  successive
          modificazioni. 
            567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566,
          gli enti controllanti e le societa' partecipate di  cui  al
          comma 563 possono  concludere  accordi  collettivi  con  le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative finalizzati alla  realizzazione,  ai  sensi
          del  medesimo  comma 563,  di  forme  di  trasferimento  in
          mobilita' dei dipendenti in esubero presso  altre  societa'
          dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio
          della regione ove hanno sede  le  societa'  interessate  da
          eccedenze di personale. 
            567-bis. Le procedure di  cui  ai  commi  566  e  567  si
          concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio.
          Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette  procedure
          il personale puo' presentare istanza alla societa'  da  cui
          e' dipendente o all'amministrazione  controllante  per  una
          ricollocazione,  in  via  subordinata,  in  una   qualifica
          inferiore nella stessa societa' o in altra societa' 
            568. Al fine  di  favorire  le  forme  di  mobilita',  le
          societa' di cui al comma 563 possono farsi carico,  per  un
          periodo massimo  di  tre  anni,  di  una  quota  parte  non
          superiore al 30 per cento  del  trattamento  economico  del
          personale interessato dalla  mobilita',  nell'ambito  delle
          proprie disponibilita' di bilancio e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal  fine
          corrisposte   dalla   societa'   cedente   alla    societa'
          cessionaria non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
          imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive." 
            568-ter. Il personale in esubero delle societa' di cui al
          comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566,567 e
          568, risulti privo di occupazione ha titolo di  precedenza,
          a  parita'  di  requisiti,  per  l'impiego  nell'ambito  di
          missioni  afferenti  a  contratti  di  somministrazione  di
          lavoro stipulati, per esigenze temporanee o  straordinarie,
          proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse  pubbliche
          amministrazioni." 
            Comma 615 
            Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 149-bis del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dalla presente legge: 
            "1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano
          d'ambito  di  cui  all'articolo 149  e  del  principio   di
          unicita' della gestione  per  ciascun  ambito  territoriale
          ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste
          dall'ordinamento  europeo  provvedendo,   conseguentemente,
          all'affidamento del servizio nel rispetto  della  normativa
          nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici
          locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto
          puo' avvenire a favore di societa'  interamente  pubbliche,
          in  possesso  dei  requisiti  prescritti   dall'ordinamento
          europeo per la  gestione  in  house,  comunque  partecipate
          dagli  enti  locali  ricadenti   nell'ambito   territoriale
          ottimale." 
            Comma 616 
            Si riporta il testo del comma 568-bis  dell'art. 1  della
          legge  27 dicembre  2013,  n. 147,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "568-bis. Le pubbliche  amministrazioni  locali  indicate
          nell'elenco di cui  all'articolo 1,  comma 3,  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e  le
          societa' da esse controllate direttamente o  indirettamente
          possono procedere: 
            a) allo scioglimento della societa'  o  azienda  speciale
          controllata   direttamente   o   indirettamente.   Se    lo
          scioglimento e' in corso ovvero  e'  deliberato  non  oltre
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, gli atti e le  operazioni  posti  in
          essere in favore di pubbliche  amministrazioni  in  seguito
          allo scioglimento della societa' o  azienda  speciale  sono
          esenti da  imposizione  fiscale,  incluse  le  imposte  sui
          redditi e l'imposta regionale sulle  attivita'  produttive,
          ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.  Le  imposte
          di registro, ipotecarie e catastali si applicano in  misura
          fissa. In tal caso i  dipendenti  in  forza  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione sono  ammessi
          di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568  del
          presente  articolo.  Ove  lo  scioglimento   riguardi   una
          societa'   controllata   indirettamente,   le   plusvalenze
          realizzate  in  capo   alla   societa'   controllante   non
          concorrono alla formazione del reddito e del  valore  della
          produzione  netta  e  le   minusvalenze   sono   deducibili
          nell'esercizio  in  cui  sono  realizzate  e  nei   quattro
          successivi; 
            b) all'alienazione, a condizione che questa  avvenga  con
          procedura a evidenza pubblica deliberata non  oltre  dodici
          mesi ovvero sia in corso alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, delle partecipazioni  detenute
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          e alla contestuale assegnazione  del  servizio  per  cinque
          anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso  di  societa'
          mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il
          30 per cento alla data di entrata in vigore della  presente
          disposizione  deve  essere  riconosciuto  il   diritto   di
          prelazione.  Ai  fini   delle   imposte   sui   redditi   e
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,   le
          plusvalenze non concorrono alla formazione  del  reddito  e
          del valore della produzione netta e  le  minusvalenze  sono
          deducibili nell'esercizio in  cui  sono  realizzate  e  nei
          quattro successivi." 
            Comma 617 
            Si   riporta   il    testo    dell'articolo 16-bis    del
          decreto-legge  29 novembre  2008,  n. 185  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 
            "Art. 16-bis Misure di semplificazione per le famiglie  e
          per le imprese 
            1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui  al  comma 3  e  secondo  le  modalita'  ivi
          previste, i cittadini  comunicano  il  trasferimento  della
          propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di  stato
          civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla
          conclusione  del  procedimento  amministrativo  anagrafico,
          l'ufficio di anagrafe trasmette  le  variazioni  all'Indice
          nazionale delle anagrafi,  di  cui  all'articolo 1,  quarto
          comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e  successive
          modificazioni, che provvede  a  renderle  accessibili  alle
          altre amministrazioni pubbliche. In caso di  ritardo  nella
          trasmissione  all'Indice  nazionale  delle   anagrafi,   il
          responsabile  del  procedimento  ne   risponde   a   titolo
          disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche  a  titolo
          di danno erariale. (129) 
            2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni  o
          documenti al di  fuori  di  quelli  indispensabili  per  la
          formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di
          anagrafe costituisce violazione dei  doveri  d'ufficio,  ai
          fini della responsabilita' disciplinare. 
            3. Con uno o piu' decreti del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione   e   l'innovazione    e    del    Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,
          n. 281,  e  successive  modificazioni,  sono  stabilite  le
          modalita' per l'attuazione del comma 1. 
            4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare  nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
            5.- 8. 
            9. All'articolo 1,  comma 213,  della  legge  24 dicembre
          2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
          «, in conformita' a  quanto  previsto  dagli  standard  del
          Sistema pubblico di connettivita' (SPC)»; 
            b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
            «g-bis)   le   regole   tecniche   idonee   a   garantire
          l'attestazione della data,  l'autenticita'  dell'origine  e
          l'integrita' del contenuto della  fattura  elettronica,  di
          cui all'articolo 21, comma 3, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633,  e  successive
          modificazioni, per ogni fine di legge». 
            10. In     attuazione     dei     principi      stabiliti
          dall'articolo 18,  comma 2,  della  legge  7 agosto   1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  e  dall'articolo 43,
          comma 5, del testo unico delle disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di  cui  al  decreto  del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti  pubbliche
          acquisiscono   d'ufficio,   anche   attraverso    strumenti
          informatici, il documento unico di regolarita' contributiva
          (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in
          tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge. 
            11. In deroga alla normativa vigente,  per  i  datori  di
          lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del
          decreto-legge  1° ottobre  1996,  n. 510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28 novembre  1996,  n. 608,  e
          successive  modificazioni,  si  intendono  assolti  con  la
          presentazione  all'Istituto  nazionale   della   previdenza
          sociale (INPS), attraverso  modalita'  semplificate,  della
          comunicazione di assunzione, cessazione,  trasformazione  e
          proroga del rapporto di lavoro. 
            12. L'INPS   trasmette,   in    via    informatica,    le
          comunicazioni semplificate di cui al  comma 11  ai  servizi
          competenti, al Ministero del lavoro, della salute  e  delle
          politiche    sociali,    all'Istituto     nazionale     per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          nonche' alla prefettura-ufficio territoriale  del  Governo,
          nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'  (SPC)  e
          nel rispetto delle regole tecniche  di  sicurezza,  di  cui
          all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai  fini  di  quanto
          previsto   dall'articolo 4-bis,   comma 6,   del    decreto
          legislativo   21 aprile   2000,   n. 181,   e    successive
          modificazioni." 
            Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo 3-bis  del
          codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
            "1. Al fine di facilitare la comunicazione tra  pubbliche
          amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni  cittadino
          indicare  alla   pubblica   amministrazione,   secondo   le
          modalita' stabilite al comma 3,  un  proprio  indirizzo  di
          posta elettronica certificata." 
            Si riporta il testo  dell'articolo 10  del  decreto-legge
          13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 12 luglio 2011, n. 106 
            "Art. 10 Servizi ai cittadini 
            1. Per  incentivare  l'uso  degli  strumenti  elettronici
          nell'ottica di aumentare l'efficienza  nell'erogazione  dei
          servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il
          procedimento  di  rilascio  dei  documenti  obbligatori  di
          identificazione,     all'articolo 7-vicies     ter      del
          decreto-legge  31 gennaio  2005,  n. 7,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  31 marzo  2005,   n. 43,   e'
          aggiunto, in fine, il seguente comma: 
            "2-bis. L'emissione della carta d'identita'  elettronica,
          che  e'  documento  obbligatorio  di  identificazione,   e'
          riservata al Ministero dell'interno  che  vi  provvede  nel
          rispetto delle norme  di  sicurezza  in  materia  di  carte
          valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli
          standard internazionali di sicurezza  e  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. E' riservata, altresi', al  Ministero
          dell'interno la fase  dell'inizializzazione  del  documento
          identificativo, attraverso il CNSD". 
            2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  il
          Ministro delegato  all'innovazione  tecnologica  e  con  il
          Ministro della salute per gli aspetti relativi alla tessera
          sanitaria, unificata alla carta d'identita' elettronica  ai
          sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare  entro
          tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sono  determinate  le   modalita'   tecniche   di
          attuazione  della  disposizione  di  cui  al   comma 2-bis,
          dell'articolo 7-vicies ter,  del  decreto-legge  31 gennaio
          2005, n. 7,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          31 marzo 2005, n. 43, aggiunto  dal  comma 1  del  presente
          articolo, e definito un piano per il graduale  rilascio,  a
          partire dai comuni identificati con  il  medesimo  decreto,
          della  carta   d'identita'   elettronica   sul   territorio
          nazionale. Nelle more della definizione delle modalita'  di
          convergenza della tessera sanitaria nella carta d'identita'
          elettronica, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          continua  ad  assicurare  la  generazione   della   tessera
          sanitaria su supporto di Carta nazionale  dei  servizi,  ai
          sensi   dell'articolo 11,   comma 15,   del   decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
            3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della   salute,   con   il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          delegato per l'innovazione  tecnologica,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano,  ai
          sensi dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  28 agosto
          1997, n. 281, sentita l'Agenzia per l'Italia  digitale,  e'
          disposto anche progressivamente, nell'ambito delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni  della
          carta   d'identita'   elettronica   anche   in    relazione
          all'unificazione  sul   medesimo   supporto   della   carta
          d'identita' elettronica  con  la  tessera  sanitaria,  alle
          modifiche ai parametri della carta d'identita'  elettronica
          e della tessera  sanitaria  necessarie  per  l'unificazione
          delle stesse sul medesimo  supporto,  nonche'  al  rilascio
          gratuito del documento unificato,  mediante  utilizzazione,
          anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse
          disponibili  a  legislazione   vigente   per   la   tessera
          sanitaria.   Le   modalita'   tecniche    di    produzione,
          distribuzione,  gestione  e   supporto   all'utilizzo   del
          documento unificato, nel rispetto di  quanto  stabilito  al
          comma 1, sono stabilite entro  sei  mesi  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il
          Ministro  delegato   per   l'innovazione   tecnologica   e,
          limitatamente ai profili sanitari, con  il  Ministro  della
          salute. 
            3-bis. Per la realizzazione e il  rilascio  gratuito  del
          documento unificato di cui al  comma 3,  in  aggiunta  alle
          risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e'  autorizzata
          la spesa di 60 milioni di euro per  l'anno  2013  e  di  82
          milioni di euro a decorrere dal 2014. 
            3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis,  si
          mantiene il rilascio della carta di  identita'  elettronica
          di  cui   all'articolo 7-vicies   ter   del   decreto-legge
          31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine  di  non  interromperne
          l'emissione e la relativa continuita' di esercizio. 
            3 quater 
            3-quinquies. Il documento unificato  di  cui  al  comma 3
          sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino  di
          codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate. 
            4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al
          comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del  decreto-legge
          31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43,  aggiunto  dal  comma 1,  e  ai
          commi 2 e 3 del presente articolo, con  atto  di  indirizzo
          strategico del Ministro dell'economia e delle finanze  sono
          ridefiniti i compiti e le funzioni delle  societa'  di  cui
          all'articolo 1  della  legge  13 luglio  1966,  n. 559,   e
          successive modificazioni, e  al  comma 15  dell'articolo 83
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6 agosto   2008,   n. 133. Il
          consiglio di amministrazione  delle  predette  societa'  e'
          conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri
          entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi  atti
          di     indirizzo     strategico,     senza     applicazione
          dell'articolo 2383, terzo  comma,  del  codice  civile.  Il
          relativo statuto, ove necessario, dovra' conformarsi, entro
          il richiamato termine, alle previsioni di cui al  comma 12,
          dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
            5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n. 773,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
            "Il sindaco e' tenuto a rilasciare  alle  persone  aventi
          nel comune la loro residenza o la  loro  dimora  una  carta
          d'identita' conforme al  modello  stabilito  dal  Ministero
          dell'interno."; 
            b) al secondo comma: 
            1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per i
          minori di eta' inferiore a tre  anni,  la  validita'  della
          carta d'identita' e' di tre anni;  per  i  minori  di  eta'
          compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di cinque
          anni."; 
            2) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Sono
          esentati  dall'obbligo  di   rilevamento   delle   impronte
          digitali i minori di eta' inferiore a dodici anni"; 
            c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: 
            "Per i minori di eta' inferiore  agli  anni  quattordici,
          l'uso della carta  d'identita'  ai  fini  dell'espatrio  e'
          subordinato alla condizione che viaggino  in  compagnia  di
          uno dei genitori o di chi  ne  fa  le  veci,  o  che  venga
          menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare
          l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o
          dalle autorita' consolari in caso di  rilascio  all'estero,
          il nome della  persona,  dell'ente  o  della  compagnia  di
          trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.". 
            6. All'articolo 16-bis,   comma 1,   del    decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'  aggiunto  infine  il
          seguente periodo: "In caso di  ritardo  nella  trasmissione
          all'Indice nazionale delle anagrafi,  il  responsabile  del
          procedimento ne risponde a titolo disciplinare  e,  ove  ne
          derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.". 
            7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998,
          n. 407  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  "Al
          pagamento del beneficio provvedono gli  enti  previdenziali
          competenti   per   il   pagamento   della    pensione    di
          reversibilita' o indiretta.". 
            8. 
            9. 
            10. La  durata   del   corso   di   formazione   di   cui
          all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei, di cui  almeno  uno
          di applicazione pratica; la durata del corso di  formazione
          di cui all'articolo 23, comma 1,  del  decreto  legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217, e' stabilita  in  mesi  sei  e  la
          durata del corso  di  formazione  di  cui  all'articolo 42,
          comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n. 217,
          e' stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio
          operativo. 
            11. Al  fine  di  garantire  l'osservanza  dei   principi
          contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  in
          tema di gestione delle risorse idriche e di  organizzazione
          del  servizio  idrico,  con  particolare  riferimento  alla
          tutela   dell'interesse   degli   utenti,   alla   regolare
          determinazione e adeguamento delle  tariffe,  nonche'  alla
          promozione  dell'efficienza,  dell'economicita'   e   della
          trasparenza  nella  gestione   dei   servizi   idrici,   e'
          istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione  e
          la vigilanza in materia di  acqua,  di  seguito  denominata
          "Agenzia". 
            12. L'Agenzia  e'  soggetto  giuridicamente  distinto   e
          funzionalmente indipendente dal Governo. 
            13. L'Agenzia opera sulla base di principi  di  autonomia
          organizzativa,   tecnico-operativa   e    gestionale,    di
          trasparenza e di economicita'. 
            14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di  valutazione  e
          di giudizio, le seguenti funzioni: 
            a) definisce i livelli minimi di qualita'  del  servizio,
          sentite  le  regioni,  i  gestori  e  le  associazioni  dei
          consumatori, e vigila sulle modalita' della sua erogazione,
          esercitando,  allo  scopo,  poteri   di   acquisizione   di
          documenti, accesso  e  ispezione,  irrogando,  in  caso  di
          inosservanza,   in   tutto   o   in   parte,   dei   propri
          provvedimenti,  sanzioni  amministrative   pecuniarie   non
          inferiori nel minimo ad euro 50.000  e  non  superiori  nel
          massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione  delle
          violazioni, qualora cio' non comprometta la fruibilita' del
          servizio da parte  degli  utenti,  proponendo  al  soggetto
          affidante la sospensione o la decadenza della  concessione;
          determina altresi' obblighi  di  indennizzo  automatico  in
          favore degli utenti in  caso  di  violazione  dei  medesimi
          provvedimenti; (122) 
            b)  predispone  una  o  piu'  convenzioni  tipo  di   cui
          all'articolo 151 del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,
          n. 152; 
            c) definisce le componenti di costo per la determinazione
          della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori
          di impiego dell'acqua, anche in  proporzione  al  grado  di
          inquinamento  ambientale  derivante  dai  diversi  tipi   e
          settori di impiego e ai costi conseguenti  a  carico  della
          collettivita'; 
            d) predispone il metodo tariffario per la determinazione,
          con  riguardo  a  ciascuna  delle   quote   in   cui   tale
          corrispettivo  si  articola,  della  tariffa  del  servizio
          idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi  e
          dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e  tenendo
          conto, in conformita' ai principi sanciti  dalla  normativa
          comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura  del
          servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse,
          affinche'  siano  pienamente  attuati  il   principio   del
          recupero dei costi ed il principio "chi  inquina  paga",  e
          con esclusione di ogni onere  derivante  dal  funzionamento
          dell'Agenzia; fissa, altresi',  le  relative  modalita'  di
          revisione  periodica,  vigilando  sull'applicazione   delle
          tariffe,  e,  nel  caso  di  inutile  decorso  dei  termini
          previsti  dalla  legge  per  l'adozione   degli   atti   di
          definizione della  tariffa  da  parte  delle  autorita'  al
          riguardo competenti, come  individuate  dalla  legislazione
          regionale  in  conformita'  a  linee  guida  approvate  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare previa intesa raggiunta  in  sede  di
          Conferenza unificata, provvede  nell'esercizio  del  potere
          sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti
          interessate,  entro   sessanta   giorni,   previa   diffida
          all'autorita' competente ad adempiere entro il  termine  di
          venti giorni; 
            e)  approva  le  tariffe  predisposte   dalle   autorita'
          competenti; 
            f) verifica la corretta  redazione  del  piano  d'ambito,
          esprimendo  osservazioni,  rilievi  e  impartendo,  a  pena
          d'inefficacia,  prescrizioni  sugli  elementi  tecnici   ed
          economici e sulla  necessita'  di  modificare  le  clausole
          contrattuali e gli atti che regolano  il  rapporto  tra  le
          Autorita' d'ambito territoriale ottimale e  i  gestori  del
          servizio idrico integrato; 
            g) emana direttive per la trasparenza della  contabilita'
          delle gestioni e valuta i costi delle singole  prestazioni,
          definendo indici di valutazione anche su  base  comparativa
          della efficienza e  della  economicita'  delle  gestioni  a
          fronte dei servizi resi; 
            h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato
          su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali,
          delle Autorita' d'ambito, dei gestori e delle  associazioni
          dei consumatori, e tutela  i  diritti  degli  utenti  anche
          valutando reclami, istanze  e  segnalazioni  in  ordine  al
          rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da  parte  dei
          soggetti esercenti il servizio,  nei  confronti  dei  quali
          puo' intervenire con i provvedimenti di  cui  alla  lettera
          a); 
            i) puo' formulare proposte di revisione della  disciplina
          vigente, segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza
          e di non corretta applicazione; 
            l) predispone annualmente  una  relazione  sull'attivita'
          svolta, con  particolare  riferimento  allo  stato  e  alle
          condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento
          delle   entrate   in   applicazione   dei   meccanismi   di
          autofinanziamento,  e  la  trasmette  al  Parlamento  e  al
          Governo entro il 30 aprile dell'anno  successivo  a  quello
          cui si riferisce. 
            15. All'Agenzia,  a  decorrere  dalla  data  di  cui   al
          comma 11, sono trasferite le funzioni gia' attribuite  alla
          Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle   risorse
          idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo  3 aprile
          2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
            16. L'Agenzia e'  organo  collegiale  costituito  da  tre
          componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, due  su  proposta
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare e uno su proposta della Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di  Bolzano.  Le  designazioni  effettuate  dal
          Governo  sono  previamente  sottoposte  al   parere   delle
          competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
          20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono
          essere  effettuate  in  mancanza  del   parere   favorevole
          espresso dalle predette Commissioni a maggioranza  dei  due
          terzi  dei  componenti.  Le  medesime  Commissioni  possono
          procedere  all'audizione   delle   persone   designate.   I
          componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone  dotate  di
          indiscusse moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta
          professionalita' e competenza  nel  settore.  I  componenti
          dell'Agenzia durano in carica tre  anni  e  possono  essere
          confermati  una  sola  volta.  La  carica   di   componente
          dell'Agenzia  e'  incompatibile  con   incarichi   politici
          elettivi, ne' possono essere nominati componenti coloro che
          abbiano interessi di qualunque natura in conflitto  con  le
          funzioni  dell'Agenzia.  Le  funzioni   di   controllo   di
          regolarita' amministrativo-contabile e  di  verifica  sulla
          regolarita' della gestione dell'Agenzia  sono  affidate  al
          Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi,  di
          cui uno con funzioni di presidente, nominati  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono
          scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali  di
          cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n. 39. Con  il
          medesimo  provvedimento  e'  nominato   anche   un   membro
          supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in
          carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. 
            17. Il direttore generale svolge funzioni  di  direzione,
          coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Da'
          attuazione alle deliberazioni  e  ai  programmi  da  questa
          approvati e  assicura  l'esecuzione  degli  adempimenti  di
          carattere tecnico-amministrativo, relativi  alle  attivita'
          dell'Agenzia  ed  al  perseguimento  delle  sue   finalita'
          istituzionali.   Il   direttore   generale   e'    nominato
          dall'Agenzia per un periodo di tre anni,  non  rinnovabile.
          Al  direttore  generale   non   si   applica   il   comma 8
          dell'articolo 19 del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,
          n. 165. 
            18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia  sono
          determinati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare. Il  compenso  e'  ridotto
          almeno della  meta'  qualora  il  componente  dell'Agenzia,
          essendo dipendente di una  pubblica  amministrazione,  opti
          per il mantenimento del proprio trattamento economico. 
            19. A pena di decadenza i componenti  dell'Agenzia  e  il
          direttore generale non possono esercitare,  direttamente  o
          indirettamente,  alcuna  attivita'   professionale   o   di
          consulenza, essere amministratori o dipendenti di  soggetti
          pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne'
          avere interessi diretti o indiretti nelle imprese  operanti
          nel settore. I  componenti  dell'Agenzia  ed  il  direttore
          generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
          obbligatoriamente collocati fuori ruolo  o  in  aspettativa
          senza assegni  per  l'intera  durata  dell'incarico  ed  il
          relativo posto in organico e' reso indisponibile per  tutta
          la durata dell'incarico. 
            20. Per   almeno    dodici    mesi    dalla    cessazione
          dell'incarico, i componenti  dell'Agenzia  e  il  direttore
          generale   non   possono   intrattenere,   direttamente   o
          indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o
          di  impiego  con  le  imprese  operanti  nel  settore.   La
          violazione di tale divieto e' punita, salvo  che  il  fatto
          costituisca  reato,   con   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria   pari   ad   un'annualita'   dell'importo   del
          corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato
          tale  divieto  si  applicano  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  pari  allo  0,5  per  cento  del  fatturato  e,
          comunque, non inferiore a euro 150.000 e  non  superiore  a
          euro 10 milioni,  e,  nei  casi  piu'  gravi  o  quando  il
          comportamento  illecito  sia  stato  reiterato,  la  revoca
          dell'atto autorizzativo. I limiti massimo  e  minimo  della
          sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo  periodo
          sono  rivalutati  secondo  il  tasso  di  variazione  annuo
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati rilevato dall'ISTAT. 
            21. L'Agenzia puo' essere sciolta per  gravi  e  motivate
          ragioni,  inerenti  al  suo  corretto  funzionamento  e  al
          perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
          il   medesimo   decreto   e'   nominato   un    commissario
          straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a
          sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui
          al periodo precedente, si procede al rinnovo  dell'Agenzia,
          secondo quanto disposto dal comma 16. 
            22. Con  decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
          pubblica amministrazione e  l'innovazione,  entro  un  mese
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia,
          con  cui  sono  definiti   le   finalita'   e   i   compiti
          istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento,
          le competenze degli organi  e  le  modalita'  di  esercizio
          delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro  trenta
          giorni dall'entrata in vigore di quello di cui  al  periodo
          precedente,  e'  approvato  il  regolamento  che  definisce
          l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia  e
          ne determina il contingente di personale, nel limite di  40
          unita',   in   posizione   di   comando   provenienti    da
          amministrazioni    statali    con    oneri     a     carico
          dell'amministrazione  di  appartenenza,   senza   nuovi   o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
            23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e  del  mare,  da  adottare  entro  quindici
          giorni dalla data di  emanazione  del  decreto  di  cui  al
          secondo periodo del comma 22, sono individuate  le  risorse
          finanziarie e strumentali  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela  del  territorio  e  del  mare  da  trasferire
          all'Agenzia ed e' disposto il comando, nel  limite  massimo
          di venti unita', del personale del medesimo Ministero  gia'
          operante presso la Commissione nazionale per  la  vigilanza
          sulle risorse idriche alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Alla copertura dei  rimanenti  posti  del
          contingente di personale di cui  al  comma 22  si  provvede
          mediante personale  di  altre  amministrazioni  statali  in
          posizione  di  comando,  cui  si   applica   l'articolo 17,
          comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
            24. Agli oneri derivanti dal  funzionamento  dell'Agenzia
          si provvede: 
            a) mediante un contributo  posto  a  carico  di  tutti  i
          soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il  cui  costo  non
          puo' essere recuperato in tariffa, di importo non superiore
          all'uno  per  mille  dei  ricavi   risultanti   dall'ultimo
          bilancio approvato prima della data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, per un totale dei contributi  versati
          non superiore allo 0,2% del valore complessivo del  mercato
          di competenza. Il contributo e' determinato  dalla  Agenzia
          con  propria  deliberazione,  approvata  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  ed  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  ed
          e' versato entro il 31 luglio di  ogni  anno.  Le  relative
          somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia; 
            b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito
          fondo iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel
          quale confluiscono le risorse di cui al  comma 23,  la  cui
          dotazione non puo' superare 1 milione di euro  a  decorrere
          dall'anno 2011  e  puo'  essere  ridotta  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, sulla base del gettito effettivo  del  contributo  di
          cui alla lettera a) e dei costi complessivi dell'Agenzia. 
            25. In  sede  di  prima  applicazione,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore  del  regolamento  di  cui  al  comma 22,
          secondo periodo, e' stabilito l'ammontare delle risorse  di
          cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle  risorse
          disponibili  a  legislazione  vigente  per   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sono   conseguentemente    rideterminate    le    dotazioni
          finanziarie del medesimo  Ministero  e  sono  stabilite  la
          misura del contributo di cui alla lettera a) del  comma 24,
          e  le  relative  modalita'  di   versamento   al   bilancio
          dell'Agenzia. 
            26. A decorrere dall'entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente   decreto,   e'   soppressa   la
          Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle   risorse
          idriche di cui  all'articolo 161  del  decreto  legislativo
          3 aprile  2006,  n. 152,  e  il  predetto  articolo 161  e'
          abrogato nelle parti incompatibili con le  disposizioni  di
          cui al presente articolo. Alla nomina dell'Agenzia  di  cui
          al comma 11 si provvede  entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  e  sino  a  quel  momento,  in  deroga  a  quanto
          stabilito dal comma 15, le funzioni gia'  attribuite  dalla
          legge alla Commissione nazionale  per  la  vigilanza  sulle
          risorse idriche dall'articolo 161 del  decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152 continuano ad  essere  esercitate  da
          quest'ultima. Entro lo  stesso  termine  si  provvede  alla
          nomina del direttore generale e del Collegio  dei  revisori
          dei conti. 
            26-bis. La tutela avverso i provvedimenti dell'Agenzia e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
            27. L'Agenzia si avvale  del  patrocinio  dell'Avvocatura
          dello Stato ai sensi  dell'articolo 43  del  regio  decreto
          30 ottobre 1933, n. 1611. 
            28. L'articolo 23-bis,   comma 8,    del    decreto-legge
          25 giugno  2008,  n. 112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6 agosto  2008,   n. 133,   come   modificato
          dall'articolo 15  del  decreto-legge   25 settembre   2009,
          n. 135,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          20 novembre 2009, n. 166, si interpreta nel  senso  che,  a
          decorrere dalla entrata in vigore di  quest'ultimo,  e'  da
          considerarsi  cessato  il   regime   transitorio   di   cui
          all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  17 marzo  1995,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio
          1995, n. 172." 
            Comma 621 
            Si riporta il  testo  del  comma 1  dell'articolo 17  del
          decreto   legislativo   5 dicembre   2005,   n. 252,   come
          modificato dalla presente legge: 
            "1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva
          delle imposte sui redditi nella misura del  20  per  cento,
          che si applica sul  risultato  netto  maturato  in  ciascun
          periodo d'imposta." 
            Comma 623 
            Si riporta il  testo  del  comma 3  dell'articolo 11  del
          decreto   legislativo   18 febbraio   2000,   n. 47,   come
          modificato dalla presente legge: 
            "3.Sui redditi derivanti dalle  rivalutazioni  dei  fondi
          per il trattamento di fine rapporto e' applicata  l'imposta
          sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura  del  17
          per cento." 
            Comma 624 
            Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27 luglio
          2000, n. 212 
            "Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie) 
            1. Salvo quanto  previsto  dall'articolo 1,  comma 2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
            2. In ogni caso, le disposizioni tributarie  non  possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
            3. I termini di  prescrizione  e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati." 
            Comma 626 
            Si riporta  il  testo  del  comma 2  dell'articolo 2  del
          decreto-legge 24 dicembre  2002,  n. 282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,  n. 27,  come
          modificato dalla presente legge: 
            "2. Le disposizioni degli articoli  5  e  7  della  legge
          28 dicembre 2001, n. 448, e  successive  modificazioni,  si
          applicano anche  per  la  rideterminazione  dei  valori  di
          acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in  mercati
          regolamentati e dei terreni edificabili e con  destinazione
          agricola  posseduti  alla  data  del  1° gennaio  2015.  Le
          imposte sostitutive possono essere rateizzate  fino  ad  un
          massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a  decorrere
          dalla data del  30 giugno  2015;  sull'importo  delle  rate
          successive alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella
          misura del 3 per cento annuo, da versarsi  contestualmente.
          La redazione e il giuramento della  perizia  devono  essere
          effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2015." 
            Comma 627 
            Si riporta il testo  del  comma 2  dell'articolo 5  della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448 
            "2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al  4
          per cento per le partecipazioni che risultano  qualificate,
          ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del  citato
          testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  alla  data  del
          1° gennaio 2002, e al 2 per  cento  per  quelle  che,  alla
          predetta data,  non  risultano  qualificate  ai  sensi  del
          medesimo  articolo 81,  comma 1,  lettera c-bis),   ed   e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n. 241,  entro  il  16 dicembre
          2002." 
            Si riporta il testo  del  comma 2  dell'articolo 7  della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448 
            "2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al  4
          per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed  e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n. 241,  entro  il  16 dicembre
          2002." 
            Comma 628 
            Si riporta il  testo  del  comma 5  dell'articolo 10  del
          decreto-legge 29 novembre  2004,  n. 282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 
            "5.Al fine di agevolare il perseguimento degli  obiettivi
          di finanza pubblica, anche mediante interventi  volti  alla
          riduzione  della  pressione   fiscale,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica», alla cui  costituzione  concorrono  le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1." 
            Comma 629 
            Si riporta il  testo  dell'articolo 17  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 novembre 1972, n. 633,  come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 17 Soggetti passivi 
            L'imposta  e'  dovuta  dai  soggetti  che  effettuano  le
          cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili,  i
          quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte
          le  operazioni  effettuate  e  al  netto  della  detrazione
          prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel
          titolo secondo. 
            Gli obblighi  relativi  alle  cessioni  di  beni  e  alle
          prestazioni di  servizi  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato da soggetti non residenti nei confronti  di  soggetti
          passivi stabiliti nel territorio dello  Stato,  compresi  i
          soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
          c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.  Tuttavia,
          nel caso di cessioni di beni o di  prestazioni  di  servizi
          effettuate da un soggetto passivo  stabilito  in  un  altro
          Stato  membro  dell'Unione  europea,   il   cessionario   o
          committente  adempie  gli  obblighi  di   fatturazione   di
          registrazione secondo le disposizioni degli articoli  46  e
          47 del decreto-legge 30 agosto  1993,  n. 331,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
            Nel caso in  cui  gli  obblighi  o  i  diritti  derivanti
          dall'applicazione delle norme in  materia  di  imposta  sul
          valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a  favore  di
          soggetti non residenti e senza stabile  organizzazione  nel
          territorio  dello  Stato,  i  medesimi  sono  adempiuti  od
          esercitati,  nei  modi  ordinari,  dagli  stessi   soggetti
          direttamente,      se      identificati      ai       sensi
          dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante
          residente nel territorio dello Stato nominato  nelle  forme
          previste  dall'articolo 1,   comma 4,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  10 novembre  1997,  n. 441. Il
          rappresentante  fiscale   risponde   in   solido   con   il
          rappresentato   relativamente   agli   obblighi   derivanti
          dall'applicazione delle norme in  materia  di  imposta  sul
          valore aggiunto. La nomina del  rappresentante  fiscale  e'
          comunicata     all'altro      contraente      anteriormente
          all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano
          dall'effettuazione solo di  operazioni  non  imponibili  di
          trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti  sono
          limitati  all'esecuzione  degli  obblighi   relativi   alla
          fatturazione di cui all'articolo 21. 
            Le disposizioni del secondo e  del  terzo  comma  non  si
          applicano per le operazioni effettuate da o  nei  confronti
          di soggetti non residenti, qualora le stesse siano  rese  o
          ricevute per  il  tramite  di  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato. 
            In deroga al primo comma, per le cessioni  imponibili  di
          oro da investimento  di  cui  all'articolo 10,  numero 11),
          nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle  di
          prodotti semilavorati di purezza pari  o  superiore  a  325
          millesimi,  al  pagamento   dell'imposta   e'   tenuto   il
          cessionario, se soggetto passivo d'imposta  nel  territorio
          dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza  addebito
          d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui  agli
          articoli 21 e  seguenti  e  con  l'annotazione  "inversione
          contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui  al
          presente comma, deve essere integrata dal  cessionario  con
          l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
          essere annotata nel registro di cui agli articoli 23  o  24
          entro il mese di ricevimento ovvero anche  successivamente,
          ma comunque entro quindici giorni  dal  ricevimento  e  con
          riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai  fini
          della detrazione, e' annotato anche  nel  registro  di  cui
          all'articolo 25. 
            Le disposizioni di  cui  al  quinto  comma  si  applicano
          anche: 
            a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli  di  cui
          alla lettera a-ter, compresa la prestazione di  manodopera,
          rese nel  settore  edile  da  soggetti  subappaltatori  nei
          confronti  delle  imprese  che  svolgono   l'attivita'   di
          costruzione  o  ristrutturazione  di  immobili  ovvero  nei
          confronti  dell'appaltatore  principale  o  di   un   altro
          subappaltatore.  La  disposizione  non  si   applica   alle
          prestazioni di servizi rese nei confronti di un  contraente
          generale a cui venga affidata dal committente la  totalita'
          dei lavori; 
            a-bis) alle cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
          dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il  cedente
          abbia    espressamente    manifestato     l'opzione     per
          l'imposizione; 
            a-ter)  alle  prestazioni  di  servizi  di  pulizia,   di
          demolizione,   di   installazione   di   impianti   e    di
          completamento relative ad edifici; 
            b) alle cessioni  di  apparecchiature  terminali  per  il
          servizio pubblico radiomobile  terrestre  di  comunicazioni
          soggette alla tassa sulle concessioni  governative  di  cui
          all' articolo 21  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 641,  come
          sostituita, da  ultimo,  dal  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  28 dicembre  1995,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 30 dicembre  1995,  nonche'  dei  loro
          componenti ed accessori; 
            c)  alle  cessioni  di  personal  computer  e  dei   loro
          componenti ed accessori; 
            d)  alle  cessioni  di  materiali  e  prodotti   lapidei,
          direttamente provenienti da cave e miniere. 
            d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni  di  gas  a
          effetto  serra  definite  all'articolo 3  della   direttiva
          2003/87/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del
          13 ottobre 2003, e successive  modificazioni,  trasferibili
          ai  sensi   dell'articolo 12   della   medesima   direttiva
          2003/87/CE, e successive modificazioni; 
            d-ter) ai  trasferimenti  di  altre  unita'  che  possono
          essere utilizzate dai gestori per conformarsi  alla  citata
          direttiva 2003/87/CE e di certificati  relativi  al  gas  e
          all'energia elettrica; 
            d-quater) alle cessioni di gas e di energia  elettrica  a
          un      soggetto      passivorivenditore      ai      sensi
          dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a); 
            d-quinquies)  alle  cessioni  di  beni   effettuate   nei
          confronti degli  ipermercati  (codice  attivita'  47.11.1),
          supermercati  (codice   attivita'   47.11.2)   e   discount
          alimentari (codice attivita' 47.11.3). 
            Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano  alle
          ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia
          e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva
          2006/69/CE  del  Consiglio,  del  24 luglio  2006,   ovvero
          individuate con decreto emanato ai sensi dell' articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle  ipotesi
          in cui necessita la preventiva  autorizzazione  comunitaria
          prevista dalla  direttiva  77/388/CEE  del  Consiglio,  del
          17 maggio 1977." 
            Comma 630 
            Si riporta il testo del  comma 10  dell'articolo 38  -bis
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26 novembre
          1972, n. 633. 
            "10. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  sono  individuate,  anche   progressivamente,   in
          relazione all'attivita' esercitata  ed  alle  tipologie  di
          operazioni effettuate, le categorie di contribuenti  per  i
          quali i rimborsi di cui al presente articolo sono  eseguiti
          in via prioritaria." 
            Comma 632 
            Il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, recante  "Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative.", epubblicato nella Gazz.  Uff  29 novembre
          1995, n. 279, S.O. 
            Comma 633 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 
            "Art. 13. Ritardati od omessi versamenti diretti 
            1. Chi non esegue, in tutto o in parte,  alle  prescritte
          scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti  periodici,
          il  versamento  di  conguaglio  o  a   saldo   dell'imposta
          risultante dalla dichiarazione,  detratto  in  questi  casi
          l'ammontare  dei  versamenti  periodici   e   in   acconto,
          ancorche'  non   effettuati,   e'   soggetto   a   sanzione
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
          materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo  della
          dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta  o  una
          minore eccedenza detraibile. Per  i  versamenti  effettuati
          con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione
          di cui al  primo  periodo,  oltre  a  quanto  previsto  dal
          comma 1   dell'articolo 13    del    decreto    legislativo
          18 dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente  ridotta  ad  un
          importo pari ad  un  quindicesimo  per  ciascun  giorno  di
          ritardo.  Identica  sanzione  si  applica   nei   casi   di
          liquidazione della maggior imposta ai sensi degli  articoli
          36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi  dell'articolo 54-bis
          del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre
          1972, n. 633. 
            2. Fuori  dei  casi  di  tributi  iscritti  a  ruolo,  la
          sanzione prevista al comma 1 si applica  altresi'  in  ogni
          ipotesi di mancato pagamento di un tributo  o  di  una  sua
          frazione nel termine previsto. 
            3. Le sanzioni previste  nel  presente  articolo  non  si
          applicano quando i versamenti  sono  stati  tempestivamente
          eseguiti ad ufficio  o  concessionario  diverso  da  quello
          competente." 
            Si riporta  del  comma 421  dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311. 
            "421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri  previsti
          dagli articoli 31 e seguenti  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelli previsti dagli articoli 51  e
          seguenti  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la
          riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o
          in parte, anche in compensazione ai sensi  dell'articolo 17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni,  l'Agenzia  delle   entrate   puo'   emanare
          apposito  atto  di  recupero  motivato  da  notificare   al
          contribuente con le modalita' previste dall'articolo 60 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n. 600  del
          1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle
          attivita' di recupero delle somme  di  cui  all'articolo 1,
          comma 3,   del   decreto-legge   20 marzo   2002,    n. 36,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio  2002,
          n. 96,  e  all'articolo 1,   comma 2,   del   decreto-legge
          24 dicembre 2002, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27." 
            Comma 637 
            Si riporta  il  testo  del  comma 8  dell'articolo 2  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma  restando
          l'applicazione  dell'articolo 13  del  decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n. 472, e  successive  modificazioni,  le
          dichiarazioni dei  redditi,  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive  e  dei  sostituti  d'imposta  possono
          essere  integrate  per  correggere  errori   od   omissioni
          mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le
          disposizioni di  cui  all'articolo 3,  utilizzando  modelli
          conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si
          riferisce la dichiarazione, non oltre i  termini  stabiliti
          dall'articolo 43   del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29 settembre   1973,   n. 600,   e   successive
          modificazioni." 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dalla
          presente legge: 
            "Art. 13. Ravvedimento 
            1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la  violazione  non
          sia stata gia' constatata e  comunque  non  siano  iniziati
          accessi,   ispezioni,   verifiche   o    altre    attivita'
          amministrative di accertamento delle  quali  l'autore  o  i
          soggetti  solidalmente  obbligati,  abbiano  avuto  formale
          conoscenza: 
            a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato  pagamento
          del tributo o di un acconto, se  esso  viene  eseguito  nel
          termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; 
            a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli
          errori  e  delle  omissioni,  anche  se   incidenti   sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  novantesimo  giorno  successivo  al  termine   per   la
          presentazione della dichiarazione, ovvero,  quando  non  e'
          prevista  dichiarazione  periodica,  entro  novanta  giorni
          dall'omissione o dall'errore; 
            b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione  degli
          errori  e  delle  omissioni,  anche  se   incidenti   sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la
          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
            b-bis) ad un settimo del minimo  se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno successivo a quello nel corso  del  quale
          e' stata commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  e'
          prevista   dichiarazione   periodica,   entro   due    anni
          dall'omissione o dall'errore; 
            b-ter) ad un sesto  del  minimo  se  la  regolarizzazione
          degli errori  e  delle  omissioni,  anche  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  oltre
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno successivo a quello nel corso  del  quale
          e' stata commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  e'
          prevista   dichiarazione   periodica,   oltre   due    anni
          dall'omissione o dall'errore; 
            b-quater) ad un quinto del minimo se la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la
          constatazione della violazione  ai  sensi  dell'articolo 24
          della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che  la  violazione
          non rientri tra quelle indicate negli articoli 6,  comma 3,
          o 11, comma 5, del decreto  legislativo  18 dicembre  1997,
          n. 471; 
            c) ad  un  decimo  del  minimo  di  quella  prevista  per
          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
          l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   periodica
          prescritta in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a  trenta
          giorni. 
            1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere  b-bis)
          e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia
          delle entrate. 
            1-ter. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui  al  presente  articolo,  per  i  tributi  amministrati
          dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di  cui
          al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti  di
          liquidazione e di accertamento, comprese  le  comunicazioni
          recanti le somme dovute ai sensi degli  articoli  36-bis  e
          36-ter  del  decreto  del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e  successive  modificazioni,  e
          54-bis  del  decreto  del   Presidente   della   Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
            1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione  di  cui  al
          presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
          di  accessi,  ispezioni,  verifiche   o   altre   attivita'
          amministrative di controllo e accertamento. 
            2. Il  pagamento  della  sanzione  ridotta  deve   essere
          eseguito   contestualmente   alla   regolarizzazione    del
          pagamento del tributo o della  differenza,  quando  dovuti,
          nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati  al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
            3. Quando   la   liquidazione   deve   essere    eseguita
          dall'ufficio,   il   ravvedimento   si    perfeziona    con
          l'esecuzione dei pagamenti nel termine di  sessanta  giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
            4. 
            5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge  possono
          stabilire, a integrazione di quanto previsto  nel  presente
          articolo,    ulteriori    circostanze     che     importino
          l'attenuazione della sanzione." 
            Si  riporta   il   testo   dell'articolo 5   al   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "Art. 5. Avvio del procedimento 
            1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire,
          nel quale sono indicati: 
            a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; 
            b) il giorno e il luogo della comparizione  per  definire
          l'accertamento con adesione; 
            c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed
          interessi dovuti; 
            d) i motivi che  hanno  dato  luogo  alla  determinazione
          delle maggiori imposte, ritenute e contributi di  cui  alla
          lettera c). 
            1-bis. - 1-quinquies (abrogati) 
            2. 
            3." 
            Si  riporta  il   testo   dell'articolo 11   al   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "Art. 11. Avvio del procedimento 
            1. L'ufficio invia ai  soggetti  obbligati  un  invito  a
          comparire, nel quale sono indicati: 
            a) gli elementi identificativi dell'atto, della  denuncia
          o  della  dichiarazione  cui  si  riferisce  l'accertamento
          suscettibile di adesione; 
            b) il giorno e il luogo della comparizione  per  definire
          l'accertamento con adesione; 
            b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti; 
            b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla  determinazione
          delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis). 
            1-bis. (abrogato)." 
            Si  riporta  il   testo   dell'articolo 15   al   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "Art. 15. Sanzioni  applicabili  nel   caso   di   omessa
          impugnazione 
            1. Le  sanzioni  irrogate  per  le  violazioni   indicate
          nell'articolo 2,    comma 5,    del    presente    decreto,
          nell'articolo 71  del  testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n. 131,  e
          nell'articolo 50  del  testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti  l'imposta  sulle  successioni   e   donazioni,
          approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n. 346,
          sono ridotte a un terzo  se  il  contribuente  rinuncia  ad
          impugnare l'avviso di accertamento o di  liquidazione  e  a
          formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo
          a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso,
          le  somme  complessivamente  dovute,  tenuto  conto   della
          predetta riduzione. In ogni caso la misura  delle  sanzioni
          non puo' essere inferiore ad un terzo dei  minimi  edittali
          previsti per le violazioni piu' gravi  relative  a  ciascun
          tributo 
            2. Si applicano le disposizioni degli articoli  2,  commi
          3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi  2,  3  e  3-bis.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di versamento delle somme dovute. 
            2-bis. (abrogato)." 
            Comma 640 
            Si riporta  il  testo  del  comma 8  dell'articolo 2  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 
            "8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni
          dei  redditi,  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive  e  dei  sostituti  d'imposta   possono   essere
          integrate  per  correggere  errori  od  omissioni  mediante
          successiva  dichiarazione   da   presentare,   secondo   le
          disposizioni di  cui  all'articolo 3,  utilizzando  modelli
          conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si
          riferisce la dichiarazione, non oltre i  termini  stabiliti
          dall'articolo 43   del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29 settembre   1973,   n. 600,   e   successive
          modificazioni." 
            Si riporta il  testo  dell'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 
            "Art. 43 (Termine per l'accertamento) 
            Gli avvisi di accertamento devono  essere  notificati,  a
          pena di decadenza, entro il  31 dicembre  del  quarto  anno
          successivo  a  quello  in  cui  e'  stata   presentata   la
          dichiarazione. 
            Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di
          presentazione  di  dichiarazione  nulla  ai   sensi   delle
          disposizioni del titolo I  l'avviso  di  accertamento  puo'
          essere notificato  fino  al  31 dicembre  del  quinto  anno
          successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe  dovuto
          essere presentata. 
            In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai
          sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale  per
          uno dei reati previsti  dal  decreto  legislativo  10 marzo
          2000, n. 74, i termini di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          raddoppiati relativamente al periodo di imposta in  cui  e'
          stata commessa la violazione. 
            Fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito  nei  commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi.  Nell'avviso   devono   essere   specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti  attraverso  i  quali  sono   venuti   a   conoscenza
          dell'ufficio delle imposte." 
            Si riporta il  testo  dell'articolo 57  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 
            "Art. 57 Termine per gli accertamenti 
            Gli avvisi relativi alle rettifiche e  agli  accertamenti
          previsti nell'art. 54  e  nel  secondo  comma  dell'art. 55
          devono essere notificati, a pena  di  decadenza,  entro  il
          31 dicembre del quarto anno successivo a quello in  cui  e'
          stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di
          rimborso  dell'eccedenza  d'imposta  detraibile  risultante
          dalla dichiarazione annuale, se tra  la  data  di  notifica
          della richiesta di documenti da  parte  dell'ufficio  e  la
          data della loro consegna intercorre un periodo superiore  a
          quindici giorni, il termine  di  decadenza,  relativo  agli
          anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta  a
          rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
          compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. 
            In  caso  d'omessa  presentazione  della   dichiarazione,
          l'avviso d'accertamento  dell'imposta  a  norma  del  primo
          comma  dell'art. 55  puo'   essere   notificato   fino   al
          31 dicembre del quinto anno successivo a quello in  cui  la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
            In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai
          sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale  per
          uno dei reati previsti  dal  decreto  legislativo  10 marzo
          2000, n. 74, i termini di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          raddoppiati relativamente al periodo di imposta in  cui  e'
          stata commessa la violazione. 
            Fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito  nei  commi
          precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono  essere
          integrati o modificati, mediante la notificazione di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi.   Nell'avviso   devono   essere    specificamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti  attraverso  i  quali  sono   venuti   a   conoscenza
          dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto." 
            Si riporta il testo dell'articolo 76 del testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  26 aprile
          1986, n. 131 
            Art. 76 Decadenza dell'azione della finanza 
            L'imposta sugli atti soggetti a  registrazione  ai  sensi
          dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere
          richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque  anni
          dal giorno in cui, a norma degli  artt. 13  e  14,  avrebbe
          dovuto  essere  richiesta  la  registrazione  o,  a   norma
          dell'art. 15, lettere c), d) ed e),  si  e'  verificato  il
          fatto  che  legittima  la  registrazione  d'ufficio.  Nello
          stesso termine, decorrente  dal  giorno  in  cui  avrebbero
          dovuto essere presentate, deve essere  richiesta  l'imposta
          dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19. 
            L'avviso di rettifica e di  liquidazione  della  maggiore
          imposta  di  cui  all'articolo 52,  comma 1,  deve   essere
          notificato entro il termine di decadenza di  due  anni  dal
          pagamento dell'imposta 
            Salvo quanto disposto  nel  comma 1-bis,  l'imposta  deve
          essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine  di
          tre  anni  decorrenti,  per  gli  atti  presentati  per  la
          registrazione o registrati per via telematica: 
            a) dalla richiesta di  registrazione,  se  si  tratta  di
          imposta principale; 
            b) dalla data in cui e' stata presentata la  denuncia  di
          cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare;
          dalla  data  della  notificazione  della  decisione   delle
          commissioni tributarie ovvero dalla data in cui  la  stessa
          e' divenuta definitiva nel caso in cui sia  stato  proposto
          ricorso avverso l'avviso di  rettifica  e  di  liquidazione
          della  maggiore  imposta.  Nel  caso  di  occultazione   di
          corrispettivo di cui all'articolo 72,  il  termine  decorre
          dalla data di registrazione dell'atto; 
            c) dalla data di  registrazione  dell'atto  ovvero  dalla
          data   di   presentazione    della    denuncia    di    cui
          all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva. 
            Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa
          alle  annualita'  successive  alla  prima,  alle  cessioni,
          risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17,  nonche'  le
          connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a
          pena di decadenza, entro il  31 dicembre  del  quinto  anno
          successivo a quello di scadenza del pagamento. 
            L'avviso  di  liquidazione   dell'imposta   deve   essere
          notificato al contribuente nei  modi  stabiliti  nel  terzo
          comma dell'art. 52. 
            La  soprattassa  e  la  pena  pecuniaria  devono   essere
          applicate, a pena di decadenza, nel termine  stabilito  per
          chiedere l'imposta cui  le  stesse  si  riferiscono  e,  se
          questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno
          in cui e' avvenuta la violazione. 
            L'intervenuta  decadenza  non  dispensa   dal   pagamento
          dell'imposta in caso di registrazione volontaria  o  quando
          si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6." 
            Si riporta il testo dell'articolo 27 del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 
            "Art. 27 Procedimento e termini (Artt. 33, 34 e 41, primo
          comma, D.P.R. n. 637/1972) 
            1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio  del
          registro, a norma degli articoli da 28 a  30,  nel  termine
          stabilito dall'art. 31. 
            2. L'imposta  e'  liquidata  dall'ufficio  in  base  alla
          dichiarazione della successione, a norma  dell'art. 33,  ed
          e' nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo,  in
          caso   di   successiva   presentazione   di   dichiarazione
          sostitutiva o integrativa di cui  all'art. 28,  comma 6. La
          liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro
          il  termine  di  decadenza  di  tre  anni  dalla  data   di
          presentazione della dichiarazione della successione o della
          dichiarazione sostitutiva o integrativa. 
            3. Successivamente   l'ufficio,   se   ritiene   che   la
          dichiarazione,   o   la   dichiarazione    sostitutiva    o
          integrativa,   sia   incompleta   o   infedele   ai   sensi
          dell'art. 32, commi 2 e 3, procede alla  rettifica  e  alla
          liquidazione    della    maggiore    imposta    a     norma
          dell'art. 34. La rettifica deve essere notificata, mediante
          avviso, entro il termine  di  decadenza  di  due  anni  dal
          pagamento dell'imposta principale 
            4. Se la dichiarazione della successione e' stata omessa,
          l'imposta  e'  accertata  e  liquidata  d'ufficio  a  norma
          dell'articolo 35. Se  e'  stata  omessa  la   dichiarazione
          sostitutiva  o  la   dichiarazione   integrativa   di   cui
          all'art. 28,     comma 6,     si     procede     d'ufficio,
          rispettivamente, alla riliquidazione  dell'imposta  o  alla
          liquidazione della maggiore imposta. L'avviso  deve  essere
          notificato entro il termine di  decadenza  di  cinque  anni
          dalla scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della
          dichiarazione omessa. 
            5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vi sono
          stati errori od omissioni, l'ufficio puo'  provvedere  alla
          correzione e liquidare la maggiore imposta che  ne  risulta
          dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro  il
          termine di decadenza stabilito  per  la  liquidazione  alla
          quale si riferisce la correzione. 
            6. L'imposta e'  dovuta  anche  se  la  dichiarazione  e'
          presentata oltre il  termine  di  decadenza  stabilito  nel
          comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e  5
          si applicano con riferimento a tale dichiarazione. 
            7.  E'  principale  l'imposta  liquidata  in  base   alle
          dichiarazioni   presentate,   complementare   l'imposta   o
          maggiore  imposta  liquidata  in   sede   di   accertamento
          d'ufficio o di rettifica, suppletiva quella  liquidata  per
          correggere  errori   od   omissioni   di   una   precedente
          liquidazione." 
            Comma 641 
            Si riporta  il  testo  dell'articolo 3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n. 322,  come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 3.  (Modalita'  di  presentazione  ed  obblighi  di
          conservazione delle dichiarazioni) 
            1. Le dichiarazioni  sono  presentate  all'Agenzia  delle
          entrate in via telematica ovvero  per  il  tramite  di  una
          banca convenzionata o di un ufficio  della  Poste  italiane
          S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. 
            2. Le  dichiarazioni  previste  dal   presente   decreto,
          compresa  quella  unificata,   sono   presentate   in   via
          telematica  all'Agenzia  delle  entrate,   direttamente   o
          tramite gli incaricati di cui  ai  commi  2-bis  e  3,  dai
          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
          le  predette   dichiarazioni   alla   presentazione   della
          dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
          soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione  dei
          sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e  dai  soggetti
          di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917,  dai
          soggetti tenuti alla presentazione della  dichiarazione  ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
          soggetti tenuti  alla  presentazione  del  modello  per  la
          comunicazione dei dati  relativi  alla  applicazione  degli
          studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
          sono  trasmesse   avvalendosi   del   servizio   telematico
          Entratel; il collegamento telematico  con  l'Agenzia  delle
          entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti  di  cui  al
          primo   periodo   obbligati   alla   presentazione    della
          dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione  ad  un
          numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono  per
          la presentazione in via telematica del servizio  telematico
          Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3. 
            2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una  societa'
          o ente rientra tra i soggetti di cui al  comma  precedente,
          la presentazione in via telematica delle  dichiarazioni  di
          soggetti appartenenti al gruppo puo' essere  effettuata  da
          uno o piu' soggetti dello  stesso  gruppo  avvalendosi  del
          servizio telematico Entratel. Si  considerano  appartenenti
          al gruppo l'ente o la societa' controllante e  le  societa'
          da questi controllate come  definite  dall'articolo 43-ter,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602. 
            2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi  2
          e   2-bis,   non   obbligati   alla   presentazione   delle
          dichiarazioni in  via  telematica,  possono  presentare  le
          dichiarazioni in via  telematica  direttamente  avvalendosi
          del  servizio  telematico  Internet   ovvero   tramite   un
          incaricato di cui al comma 3. 
            3. Ai soli fini della presentazione  delle  dichiarazioni
          in via telematica mediante il servizio telematico  Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse: 
            a) gli iscritti negli albi  dei  dottori  commercialisti,
          dei ragionieri e dei periti commerciali  e  dei  consulenti
          del lavoro; 
            b) i soggetti iscritti alla data  del  30 settembre  1993
          nei ruoli di periti  ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la
          sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea  in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          diploma di ragioneria; 
            c)   le   associazioni   sindacali   di   categoria   tra
          imprenditori indicate  nell'articolo 32,  comma 1,  lettere
          a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          nonche'  quelle  che  associano  soggetti  appartenenti   a
          minoranze etnico-linguistiche; 
            d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per  i
          lavoratori dipendenti e pensionati; 
            e) gli  altri  incaricati  individuati  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
            3-bis. I soggetti di cui  al  comma 3,  incaricati  della
          predisposizione delle dichiarazioni previste  dal  presente
          decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
          delle stesse. 
            3-ter. 
            4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati
          dall'Agenzia  delle  entrate  alla  trasmissione  dei  dati
          contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione  e'  revocata
          quando nello  svolgimento  dell'attivita'  di  trasmissione
          delle  dichiarazioni  vengono  commesse  gravi  o  ripetute
          irregolarita',  ovvero  in  presenza  di  provvedimenti  di
          sospensione  irrogati  dall'ordine  di   appartenenza   del
          professionista o  in  caso  di  revoca  dell'autorizzazione
          all'esercizio  dell'attivita'  da  parte  dei   centri   di
          assistenza fiscale. 
            5. Salvo quanto  previsto  dal  comma 2  per  i  soggetti
          obbligati  alla  presentazione  in   via   telematica,   la
          dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle
          entrate anche mediante spedizione  effettuata  dall'estero,
          utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
          dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
          avvalendosi del servizio telematico Internet. 
            6. Le banche e gli uffici postali  rilasciano,  anche  se
          non   richiesta,   ricevuta    di    presentazione    della
          dichiarazione. I  soggetti  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3
          rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
          se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
          all'Agenzia  delle   entrate   i   dati   contenuti   nella
          dichiarazione, contestualmente alla ricezione della  stessa
          o dell'assunzione dell'incarico per la sua  predisposizione
          nonche', entro trenta giorni dal termine  previsto  per  la
          presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione
          trasmessa, redatta su modello conforme a  quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
          della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
          della dichiarazione. 
            7. Le banche e la Poste italiane  S.p.a.  trasmettono  in
          via telematica le dichiarazioni all'Agenzia  delle  entrate
          entro quattro mesi dalla data di scadenza  del  termine  di
          presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
          tale  termine,   entro   quattro   mesi   dalla   data   di
          presentazione   delle   dichiarazioni   stesse,   ove   non
          diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11. 
            7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis,  2-ter  e  3,
          presentano in via telematica le dichiarazioni per le  quali
          non e' previsto un apposito termine  entro  un  mese  dalla
          scadenza del termine previsto  per  la  presentazione  alle
          banche e agli uffici postali. 
            7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati
          di cui ai commi  2-bis  e  3,  successivamente  al  termine
          previsto per  la  presentazione  in  via  telematica  delle
          stesse, sono trasmesse entro un mese dalla  data  contenuta
          nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato  dai  medesimi
          soggetti al contribuente ai sensi del comma 6. 
            8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in
          cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio
          postale  ovvero  e'  trasmessa  all'Agenzia  delle  entrate
          mediante procedure telematiche direttamente o  tramite  uno
          dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3. 
            9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano
          la dichiarazione in via telematica, direttamente o  tramite
          i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3,  conservano,  per  il
          periodo   previsto   dall'articolo 43   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600,  la
          dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
          conforme a quello approvato con  il  provvedimento  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
          soggetto  incaricato  di  predisporre   la   dichiarazione.
          L'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          della dichiarazione e dei suddetti documenti. 
            9-bis. I soggetti  incaricati  della  trasmissione  delle
          dichiarazioni conservano, anche  su  supporti  informatici,
          per il periodo previsto dall'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          copia   delle   dichiarazioni   trasmesse,   delle    quali
          l'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          previa riproduzione su modello conforme a quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1. 
            10. La prova della presentazione della  dichiarazione  e'
          data  dalla  comunicazione   dell'Agenzia   delle   entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   della   dichiarazione
          presentata in  via  telematica  direttamente  o  tramite  i
          soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero  dalla  ricevuta
          della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
          della raccomandata di cui al comma 5. 
            11. Le   modalita'   tecniche   di   trasmissione   delle
          dichiarazioni  sono   stabilite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale.  Le  modalita'  di   svolgimento   del
          servizio di ricezione delle dichiarazioni  da  parte  delle
          banche  e  della  Poste  italiane   S.p.a.,   comprese   le
          conseguenze derivanti dalle  irregolarita'  commesse  nello
          svolgimento del servizio, sono stabilite mediante  distinte
          convenzioni,  approvate  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate. 
            12. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
          anche alla presentazione  delle  dichiarazioni  riguardanti
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi. 
            13. Ai soggetti incaricati della trasmissione  telematica
          si applica  l'articolo 12-bis,  comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n. 600,  e
          per le convenzioni e i decreti ivi previsti  si  intendono,
          rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
          comma 11 del presente articolo". 
            Si riporta  il  testo  dell'articolo 4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n. 322,  come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 4. Dichiarazione  e  certificazioni  dei  sostituti
          d'imposta 
            1. I soggetti indicati nel titolo  III  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono
          compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a  ritenute  alla
          fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo,  nonche'
          gli intermediari e gli altri soggetti che  intervengono  in
          operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla  comunicazione
          di dati ai  sensi  di  specifiche  disposizioni  normative,
          presentano annualmente una dichiarazione  unica,  anche  ai
          fini dei contributi dovuti all'Istituto  nazionale  per  la
          previdenza  sociale   (I.N.P.S.)   e   dei   premi   dovuti
          all'Istituto nazionale  per  le  assicurazioni  contro  gli
          infortuni sul  lavoro  (I.N.A.I.L.),  relativa  a  tutti  i
          percipienti, redatta in conformita'  ai  modelli  approvati
          con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1. 
            2. La  dichiarazione  indica  i  dati  e   gli   elementi
          necessari per  l'individuazione  del  sostituto  d'imposta,
          dell'intermediario  e  degli  altri  soggetti  di  cui   al
          precedente comma, per la determinazione dell'ammontare  dei
          compensi e proventi,  sotto  qualsiasi  forma  corrisposti,
          delle ritenute, dei contributi e  dei  premi,  nonche'  per
          l'effettuazione  dei  controlli  e   gli   altri   elementi
          richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli  che
          l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono  in
          grado  di   acquisire   direttamente   e   sostituisce   le
          dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 
            3. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  emanato  di
          concerto con i Ministri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, la dichiarazione unica  di  cui  al  comma 1  puo'
          essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti  e
          casse. 
            3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni
          dello Stato, anche con  ordinamento  autonomo,  di  cui  al
          primo comma dell'articolo 29  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che  effettuano
          le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24,  25,
          25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973,  tenuti  al
          rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del
          medesimo  decreto  ,   trasmettono   in   via   telematica,
          direttamente   o   tramite   gli    incaricati    di    cui
          all'articolo 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle  entrate
          i dati fiscali  e  contributivi  contenuti  nella  predetta
          certificazione, nonche' gli ulteriori  dati  necessari  per
          l'attivita'      di      liquidazione      e      controllo
          dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
          e assicurativi, entro il 31 luglio dell'anno  successivo  a
          quello di erogazione. Entro la stessa data sono,  altresi',
          trasmessi  in  via  telematica  i  dati   contenuti   nelle
          certificazioni  rilasciate  ai  soli  fini  contributivi  e
          assicurativi nonche' quelli  relativi  alle  operazioni  di
          conguaglio effettuate  a  seguito  dell'assistenza  fiscale
          prestata ai sensi del decreto  legislativo  9 luglio  1997,
          n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in  via
          telematica effettuate ai  sensi  del  presente  comma  sono
          equiparate, a  tutti  gli  effetti,  alla  esposizione  dei
          medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. 
            4. Le  attestazioni  comprovanti  il   versamento   delle
          ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
          all'articolo 1 sono  conservati  per  il  periodo  previsto
          dall'articolo 43,  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600,  e  sono  esibiti  o
          trasmessi,  su  richiesta,   all'ufficio   competente.   La
          conservazione delle  attestazioni  relative  ai  versamenti
          contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle  leggi
          speciali. 
            4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti
          di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato,  anche
          con ordinamento autonomo,  gli  intermediari  e  gli  altri
          soggetti di cui al comma 1 presentano  in  via  telematica,
          secondo le disposizioni di  cui  all'articolo 3,  commi  2,
          2-bis, 2-ter e 3,  la  dichiarazione  di  cui  al  comma 1,
          relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio  di
          ciascun anno. 
            5. 
            6. 
            6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  29 settembre
          1973, n. 600, che corrispondono compensi,  sotto  qualsiasi
          forma,  soggetti   a   ritenuta   alla   fonte   comunicano
          all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i  dati
          fiscali dei percipienti. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il  contenuto,  i
          termini e le modalita' delle comunicazioni,  previa  intesa
          con le rispettive Presidenze delle  Camere  e  della  Corte
          costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
          della Repubblica, e,  nel  caso  delle  regioni  a  statuto
          speciale,  con   i   Presidenti   dei   rispettivi   organi
          legislativi  .  Nel  medesimo  provvedimento  puo'   essere
          previsto anche l'obbligo di indicare  i  dati  relativi  ai
          contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 
            6-ter.  I  soggetti  indicati  nel   comma 1   rilasciano
          un'apposita  certificazione  unica  anche   ai   fini   dei
          contributi dovuti all'Istituto nazionale per la  previdenza
          sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
          dette somme e valori, l'ammontare delle  ritenute  operate,
          delle detrazioni di imposta  effettuate  e  dei  contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  gli  altri  dati
          stabiliti   con   il   provvedimento   amministrativo    di
          approvazione  dello  schema  di  certificazione  unica.  La
          certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
          agli altri enti e  casse  previdenziali.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali , sono
          stabilite  le  relative   modalita'   di   attuazione.   La
          certificazione unica sostituisce quelle  previste  ai  fini
          contributivi. (45) (52) 
            6-quater.  Le  certificazioni  di  cui  al   comma 6-ter,
          sottoscritte  anche  mediante   sistemi   di   elaborazione
          automatica,  sono  consegnate  agli  interessati  entro  il
          28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e
          i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici  giorni
          dalla richiesta degli stessi in caso  di  interruzione  del
          rapporto di lavoro. Nelle ipotesi  di  cui  all'articolo 27
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  29 settembre
          1973, n. 600,  la  certificazione  puo'  essere  sostituita
          dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli  7,
          8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
            6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono
          trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro
          il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme  e
          i valori sono stati corrisposti.  Per  ogni  certificazione
          omessa, tardiva o errata si applica la  sanzione  di  cento
          euro in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 12,  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei  casi  di
          errata trasmissione della certificazione, la  sanzione  non
          si applica se la trasmissione della corretta certificazione
          e'  effettuata  entro  i  cinque  giorni  successivi   alla
          scadenza indicata nel primo periodo." 
            Si riporta  il  testo  dell'articolo 8  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n. 322,  come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 8. Dichiarazione annuale in materia di imposta  sul
          valore  aggiunto  e  di  versamenti  unitari  da  parte  di
          determinati contribuenti. 
            1. Il contribuente presenta, secondo le  disposizioni  di
          cui  all'articolo 3,  nel  mese   di   febbraio,   in   via
          telematica,  la  dichiarazione  relativa  all'imposta   sul
          valore  aggiunto  dovuta  per  l'anno  solare   precedente,
          redatta  in  conformita'  al  modello  approvato  entro  il
          15 gennaio dell'anno in cui e' utilizzato con provvedimento
          amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale .  La
          dichiarazione annuale e' presentata anche dai  contribuenti
          che  non  hanno  effettuato  operazioni  imponibili.   Sono
          esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
          i  contribuenti  che  nell'anno  solare  precedente   hanno
          registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
          cui  all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n. 633,   e    successive
          modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle
          detrazioni  di  cui   all'articolo 19-bis2   del   medesimo
          decreto,    ovvero    abbiano     registrato     operazioni
          intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi
          di specifiche disposizioni normative. 
            2. Nella  dichiarazione  sono  indicati  i  dati  e   gli
          elementi necessari per l'individuazione  del  contribuente,
          per la determinazione  dell'ammontare  delle  operazioni  e
          dell'imposta e per l'effettuazione dei  controlli,  nonche'
          gli altri elementi richiesti nel modello di  dichiarazione,
          esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate e' in  grado  di
          acquisire direttamente. 
            3. Le  detrazioni  sono  esercitate  entro   il   termine
          stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo  periodo,  del
          decreto del Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,
          n. 633. 
            4. In  caso  di  fallimento  o  di  liquidazione   coatta
          amministrativa,  la  dichiarazione   relativa   all'imposta
          dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i  relativi
          termini di  presentazione  non  siano  ancora  scaduti,  e'
          presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le
          modalita' e i termini ordinari di  cui  al  comma 1  ovvero
          entro quattro mesi dalla  nomina  se  quest'ultimo  termine
          scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime
          modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari
          liquidatori presentano la dichiarazione per  le  operazioni
          registrate  nell'anno  solare  in  cui  e'  dichiarato   il
          fallimento ovvero la  liquidazione  coatta  amministrativa.
          Per le operazioni registrate nella parte  dell'anno  solare
          anteriore   alla   dichiarazione   di   fallimento   o   di
          liquidazione coatta amministrativa e' anche presentata,  in
          via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita
          dichiarazione  al  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
          entrate ai fini della  eventuale  insinuazione  al  passivo
          della procedura concorsuale. 
            5. 
            6. Per  la  sottoscrizione,   la   presentazione   e   la
          conservazione della dichiarazione relativa all'imposta  sul
          valore  aggiunto  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, all'articolo 2, commi 7, 8,
          8-bis e 9, e all'articolo 3. 
            7. I  soggetti  di  cui  all'articolo 73,  primo   comma,
          lettera e), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta
          sul valore  aggiunto  secondo  le  modalita'  e  i  termini
          indicati nel capo terzo del  decreto  legislativo  9 luglio
          1997, n. 241.". 
            Comma 642 
            Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo 10  del
          decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, 
            con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come
          modificato dalla presente legge: 
            "2-ter. Al fine di  favorire  il  compiuto,  ordinato  ed
          efficace  riordino  della  disciplina  delle  attivita'  di
          gestione e riscossione  delle  entrate  dei  Comuni,  anche
          mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle
          societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di  supporto
          all'esercizio delle funzioni relative alla  riscossione,  i
          termini di cui  all'articolo 7,  comma 2,  lettera gg-ter),
          del decreto-legge 13 maggio 2011,  n. 70,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  12 luglio  2011,  n. 106,   e
          all'articolo 3, commi 24, 25 e  25-bis,  del  decreto-legge
          30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  2 dicembre  2005,  n. 248,   sono   stabiliti
          inderogabilmente al 30 giugno 2015." 
            Comma 643 
            Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 11 marzo
          2014, n. 23 
            "Art. 14. Giochi pubblici 
            1. Il Governo e'  delegato  ad  attuare,  con  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo 1,  il  riordino   delle
          disposizioni  vigenti  in  materia  di   giochi   pubblici,
          riordinando tutte le norme in vigore  in  un  codice  delle
          disposizioni  sui  giochi,  fermo   restando   il   modello
          organizzativo   fondato   sul    regime    concessorio    e
          autorizzatorio, in  quanto  indispensabile  per  la  tutela
          della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per  il
          contemperamento degli interessi erariali con quelli  locali
          e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la
          prevenzione  del  riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'
          criminose, nonche' per garantire il regolare  afflusso  del
          prelievo tributario gravante sui giochi. 
            2. Il riordino  di  cui  al  comma 1  e'  effettuato  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) raccolta sistematica  e  organica  delle  disposizioni
          vigenti in funzione  della  loro  portata  generale  ovvero
          della loro disciplina settoriale, anche di singoli  giochi,
          e loro adeguamento ai piu' recenti principi, anche di fonte
          giurisprudenziale,   stabiliti   al   livello   dell'Unione
          europea, nonche' all'esigenza di prevenire  i  fenomeni  di
          ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e  di  gioco
          minorile,  con  abrogazione  espressa  delle   disposizioni
          incompatibili  ovvero  non  piu'  attuali,   fatte   salve,
          comunque, le previsioni in materia di cui agli articoli 5 e
          7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
            b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi  forza
          di legge ordinaria,  nel  rispetto  dell'articolo 23  della
          Costituzione,  delle  materie  riguardanti  le  fattispecie
          imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta; 
            c) disciplina specifica dei singoli  giochi,  definizione
          delle condizioni generali di gioco e delle relative  regole
          tecniche,   anche   d'infrastruttura,   con   provvedimenti
          direttoriali generali; 
            d) riordino delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
          disciplina del prelievo erariale  sui  singoli  giochi,  al
          fine di assicurare il riequilibrio  del  relativo  prelievo
          fiscale,  distinguendo  espressamente  quello   di   natura
          tributaria in funzione delle  diverse  tipologie  di  gioco
          pubblico, e al fine di armonizzare le percentuali di  aggio
          o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli
          esercenti e le percentuali destinate  a  vincita  (payout),
          nonche' riordino delle disposizioni vigenti in  materia  di
          disciplina degli obblighi di rendicontazione; 
            e)  introdurre  e  garantire  l'applicazione  di   regole
          trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale  in
          materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di
          gioco, di autorizzazioni e di controlli,  garantendo  forme
          vincolanti di  partecipazione  dei  comuni  competenti  per
          territorio  al  procedimento   di   autorizzazione   e   di
          pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da
          luoghi sensibili validi per l'intero territorio  nazionale,
          della dislocazione locale di sale da gioco e  di  punti  di
          vendita  in  cui  si  esercita  come  attivita'  principale
          l'offerta di scommesse su eventi sportivi e  non  sportivi,
          nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei
          per il  gioco  lecito  di  cui  all'articolo 110,  comma 6,
          lettere a) e b), del testo unico delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n. 773,
          e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato
          della definizione delle regole necessarie per  esigenze  di
          ordine e sicurezza pubblica,  assicurando  la  salvaguardia
          delle  discipline  regolatorie  nel  frattempo  emanate   a
          livello locale che risultino coerenti con i principi  delle
          norme di attuazione della presente lettera; 
            f) introduzione, anche graduale, del  titolo  abilitativo
          unico all'esercizio di offerta di gioco e  statuizione  del
          divieto  di  rilascio  di  tale  titolo   abilitativo,   e,
          correlativamente, della nullita' assoluta di  tali  titoli,
          qualora  rilasciati,  in  ambiti  territoriali  diversi  da
          quelli pianificati, ai  sensi  della  lettera  e),  per  la
          dislocazione locale di sale da gioco e di punti di  vendita
          di gioco, nonche' per l'installazione degli  apparecchi  di
          cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b),  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; 
            g)  revisione  degli  aggi  e   compensi   spettanti   ai
          concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di
          progressivita' legata ai volumi di raccolta delle giocate; 
            h) anche al fine di  contrastare  piu'  efficacemente  il
          gioco illegale  e  le  infiltrazioni  delle  organizzazioni
          criminali nell'esercizio dei giochi  pubblici,  riordino  e
          rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza  e
          di requisiti soggettivi e di onorabilita' dei soggetti che,
          direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al
          capitale delle societa' concessionarie dei giochi pubblici,
          nonche'  degli  esponenti  aziendali,  prevedendo  altresi'
          specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause  di
          esclusione dalle gare per il  rilascio  delle  concessioni,
          anche per societa'  fiduciarie,  fondi  di  investimento  e
          trust che detengano, anche  indirettamente,  partecipazioni
          al capitale o al patrimonio di societa'  concessionarie  di
          giochi  pubblici  e  che  risultino  non  aver   rispettato
          l'obbligo   di   dichiarare   l'identita'   del    soggetto
          indirettamente partecipante; 
            i) estensione della disciplina in materia di  trasparenza
          e di requisiti soggettivi e di  onorabilita'  di  cui  alla
          lettera h) a tutti  i  soggetti,  costituiti  in  qualsiasi
          forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle
          filiere dell'offerta attivate dalle societa' concessionarie
          dei  giochi  pubblici,  integrando,  ove   necessario,   le
          discipline settoriali esistenti; 
            l) introduzione di un regime  generale  di  gestione  dei
          casi  di  crisi  irreversibile  del  rapporto  concessorio,
          specialmente in conseguenza di provvedimenti di revoca o di
          decadenza, in modo da assicurare, senza pregiudizio per gli
          interessi di tutela dei giocatori e di  salvaguardia  delle
          entrate  erariali,  la  continuita'   dell'erogazione   dei
          servizi di gioco; 
            m) verifica, con riferimento alle concessioni sui giochi,
          dell'efficacia  della  normativa  vigente  in  materia   di
          conflitti di interessi; 
            n) riordino e  integrazione  delle  disposizioni  vigenti
          relative  ai  controlli  e  all'accertamento  dei   tributi
          gravanti sui giochi,  al  fine  di  rafforzare  l'efficacia
          preventiva e repressiva nei confronti dell'evasione e delle
          altre  violazioni   in   materia,   ivi   comprese   quelle
          concernenti il rapporto concessorio; 
            o)  riordino   e   integrazione   del   vigente   sistema
          sanzionatorio,  penale  e  amministrativo,   al   fine   di
          aumentarne   l'efficacia   dissuasiva   e   l'effettivita',
          prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti
          il gioco on-line; 
            p)  revisione,  secondo  criteri  di   maggiore   rigore,
          specificita' e  trasparenza,  tenuto  conto  dell'eventuale
          normativa dell'Unione europea di settore, della  disciplina
          in   materia   di   qualificazione   degli   organismi   di
          certificazione  degli  apparecchi  da   intrattenimento   e
          divertimento,  nonche'  della  disciplina  riguardante   le
          responsabilita'   di   tali   organismi   e   quelle    dei
          concessionari per i casi di certificazioni  non  veritiere,
          ovvero di utilizzo di apparecchi non  conformi  ai  modelli
          certificati; revisione  della  disciplina  degli  obblighi,
          delle responsabilita'  e  delle  garanzie,  in  particolare
          patrimoniali, proprie  dei  produttori  o  distributori  di
          programmi informatici per la gestione  delle  attivita'  di
          gioco e della relativa raccolta; 
            q) razionalizzazione territoriale della rete di  raccolta
          del gioco, anche in  funzione  della  pianificazione  della
          dislocazione locale di cui alla  lettera  e)  del  presente
          comma,  a  partire  da  quello   praticato   mediante   gli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere  a)  e
          b)del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
          al regio  decreto  18 giugno  1931,  n. 773,  e  successive
          modificazioni,  comunque  improntata  al   criterio   della
          riduzione e della progressiva concentrazione della raccolta
          di gioco in ambienti sicuri  e  controllati,  con  relativa
          responsabilita'  del  concessionario  ovvero  del  titolare
          dell'esercizio; individuazione dei criteri  di  riordino  e
          sviluppo della  dislocazione  territoriale  della  rete  di
          raccolta del gioco, anche sulla base di una  revisione  del
          limite massimo degli apparecchi da gioco presenti  in  ogni
          esercizio, della previsione di una  superficie  minima  per
          gli esercizi che li ospitano e della  separazione  graduale
          degli spazi nei quali vengono installati;  revisione  della
          disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di  cui  al
          predetto  testo   unico,   idonea   a   garantire,   previa
          definizione delle situazioni  controverse,  controlli  piu'
          efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva  titolarita'
          di provvedimenti unitari che  abilitano  in  via  esclusiva
          alla raccolta lecita del gioco; 
            r)  nel  rispetto  dei  limiti  di   compatibilita'   con
          l'ordinamento  dell'Unione  europea,  allineamento,   anche
          tendenziale, della  durata  delle  diverse  concessioni  di
          gestione e raccolta del gioco, previo versamento  da  parte
          del concessionario, per la durata della proroga finalizzata
          ad assicurare l'allineamento, di una  somma  commisurata  a
          quella originariamente dovuta per  il  conseguimento  della
          concessione; 
            s) coordinamento delle disposizioni in materia di  giochi
          con quelle di portata generale in materia di  emersione  di
          attivita' economiche e finanziarie detenute in Stati aventi
          regimi fiscali privilegiati; 
            t)  deflazione,  anche  agevolata   e   accelerata,   del
          contenzioso in materia di giochi pubblici o con  lo  stesso
          comunque  connesso,  al  fine  di  favorire  il  tempestivo
          conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere q) e r); 
            u) attuazione di  un  piano  straordinario  di  controlli
          volto a contrastare la pratica del gioco, in qualunque  sua
          forma,  svolto  con  modalita'  non  conformi   all'assetto
          regolatorio stabilito dallo Stato per la pratica del  gioco
          lecito; 
            v)  definizione  di  un  concorso  statale,   a   partire
          dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in
          vigore del decreto legislativo recante la disciplina di cui
          alla presente  lettera,  a  valere  su  quota  parte  delle
          risorse erariali derivanti dai  giochi  pubblici,  mediante
          istituzione di un  apposito  fondo,  la  cui  dotazione  e'
          stabilita  annualmente  con   la   legge   di   stabilita',
          finalizzato  prioritariamente  al   contrasto   del   gioco
          d'azzardo patologico, anche  in  concorso  con  la  finanza
          regionale e locale, finanziato attraverso modifiche  mirate
          alla disciplina  fiscale  dei  giochi  pubblici  idonee  ad
          incrementare le risorse erariali; 
            z) rafforzamento del monitoraggio, controllo  e  verifica
          circa il rispetto e l'efficacia delle disposizioni  vigenti
          in materia di divieto  di  pubblicita'  per  i  giochi  con
          vincita in denaro, soprattutto per quelli on-line, anche ai
          fini della  revisione  della  disciplina  in  materia,  con
          particolare riguardo all'obiettivo della tutela dei minori; 
            aa)  introduzione  del  divieto  di   pubblicita'   nelle
          trasmissioni radiofoniche e  televisive  nel  rispetto  dei
          principi sanciti in sede europea relativi alla  tutela  dei
          minori per i giochi con  vincita  in  denaro  che  inducono
          comportamenti compulsivi; 
            bb)  previsione  di   una   limitazione   massima   della
          pubblicita' riguardante il gioco on-line, in particolare di
          quella  realizzata   da   soggetti   che   non   conseguono
          concessione statale di gioco; 
            cc) introduzione di un meccanismo di  autoesclusione  dal
          gioco, anche basato  su  un  registro  nazionale  al  quale
          possono  iscriversi  i  soggetti  che  chiedono  di  essere
          esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma  ai  giochi
          con vincita in denaro; 
            dd) introduzione di modalita' di pubblico  riconoscimento
          agli  esercizi  commerciali  che  si  impegnano,   per   un
          determinato numero di anni, a rimuovere o a non  installare
          apparecchiature per giochi con vincita in denaro; 
            ee) previsione di maggiori forme di controllo, anche  per
          via telematica, nel rispetto del diritto alla  riservatezza
          e tenendo  conto  di  adeguate  soglie,  sul  rapporto  tra
          giocate, identita' del giocatore e vincite; 
            ff) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore
          ippico: 
            1)  promozione   dell'istituzione   della   Lega   ippica
          italiana, associazione senza fine di lucro,  soggetta  alla
          vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari
          e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari
          di cavalli e le societa' di gestione  degli  ippodromi  che
          soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione  che
          la disciplina degli organi di  governo  della  Lega  ippica
          italiana sia improntata a criteri  di  equa  e  ragionevole
          rappresentanza delle diverse categorie di  soci  e  che  la
          struttura  organizzativa  fondamentale  preveda   organismi
          tecnici nei quali sia assicurata  la  partecipazione  degli
          allenatori, dei guidatori, dei  fantini,  dei  gentlemen  e
          degli altri soggetti  della  filiera  ippica;  il  concorso
          statale  finalizzato  all'istituzione  e  al  funzionamento
          della Lega ippica italiana e'  definito  in  modo  tale  da
          assicurare la neutralita' finanziaria del medesimo  decreto
          legislativo  attuativo,  a  valere  su  quota  parte  delle
          risorse del fondo di cui al numero 2); 
            2) previsione di un fondo annuale  di  dotazione  per  lo
          sviluppo e la promozione  del  settore  ippico,  alimentato
          mediante quote versate  dagli  iscritti  alla  Lega  ippica
          italiana  nonche'  mediante  quote  della  raccolta   delle
          scommesse ippiche, del gettito derivante  da  scommesse  su
          eventi  ippici  virtuali  e  da  giochi  pubblici  raccolti
          all'interno degli ippodromi,  attraverso  la  cessione  dei
          diritti  televisivi  sugli  eventi   ippici,   nonche'   da
          eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino
          all'anno 2017; 
            3) attribuzione al  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  di  funzioni  di  regolazione   e
          controllo di secondo livello delle corse  ippiche,  nonche'
          alla Lega ippica  italiana,  anche  in  collaborazione  con
          l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di
          organizzazione degli eventi ippici, di controllo  di  primo
          livello sulla regolarita' delle corse, di ripartizione e di
          rendicontazione del fondo per lo sviluppo e  la  promozione
          del settore ippico; 
            4)  nell'ambito  del  riordino  della  disciplina   sulle
          scommesse  ippiche,  previsione  della  percentuale   della
          raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per  cento,  da
          destinare al pagamento delle vincite; 
            gg) previsione di una relazione alle Camere  sul  settore
          del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e
          delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente
          i dati sullo stato  delle  concessioni,  sui  volumi  della
          raccolta, sui risultati  economici  della  gestione  e  sui
          progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi  e
          della legalita'. 
            3. I  decreti  legislativi  di  attuazione  del  comma 2,
          lettera  ff),  sono  adottati  su  proposta  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali.   Sui
          relativi  schemi,  nel  rispetto  della  procedura  di  cui
          all'articolo 1, e' acquisito il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari." 
            Si riporta il testo dell'articolo 88 del testo  unico  di
          cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
            "Art. 88 (art. 86 T.U. 1926) 
            1. La licenza per l'esercizio delle scommesse puo' essere
          concessa  esclusivamente   a   soggetti   concessionari   o
          autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai  quali
          la legge riserva la facolta' di organizzazione  e  gestione
          delle  scommesse,  nonche'  a   soggetti   incaricati   dal
          concessionario o dal titolare di  autorizzazione  in  forza
          della stessa concessione o autorizzazione." 
            Il D.Lgs. 23 dicembre 1998,  n. 504,  recante:  "Riordino
          dell'imposta  unica  sui  concorsi   pronostici   e   sulle
          scommesse,  a  norma  dell'articolo 1,  comma 2,  della  L.
          3 agosto 1998, n. 288",  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.
          3 febbraio 1999, n. 27. 
            Si riporta il testo  del  comma 10  dell'articolo 24  del
          decreto-legge  6 luglio  2011,   n. 98,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 
            "10. Nel caso  di  scommesse  comunque  non  affluite  al
          totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione  di
          base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o
          sulle scommesse,  l'Ufficio  dell'Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di  Stato  determina  l'imposta  dovuta  anche
          utilizzando elementi documentali comunque  reperiti,  anche
          se forniti dal  contribuente,  da  cui  emerge  l'ammontare
          delle giocate effettuate.  In  mancanza  di  tali  elementi
          ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso  o  non
          da seguito agli inviti  e  ai  questionari  disposti  dagli
          uffici,   l'Ufficio   dell'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli  di  Stato  determina   induttivamente   la   base
          imponibile utilizzando la raccolta media  della  provincia,
          ove e' ubicato il punto di gioco, dei  periodi  oggetto  di
          accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore
          nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta  unica
          l'ufficio applica, nei  casi  di  cui  al  presente  comma,
          l'aliquota  massima  prevista  per  ciascuna  tipologia  di
          scommessa   dall'articolo 4   del    decreto    legislativo
          23 dicembre 1998, n. 504." 
            Comma 644 
            Si riporta il  testo  del  comma 4  -bis  dell'articolo 4
          della legge 13 dicembre 1989, n. 401 
            "4-bis. Le sanzioni di  cui  al  presente  articolo  sono
          applicate a chiunque, privo di concessione,  autorizzazione
          o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  svolga
          in  Italia  qualsiasi  attivita'  organizzata  al  fine  di
          accettare o raccogliere o comunque favorire  l'accettazione
          o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o
          telematica, di scommesse di qualsiasi  genere  da  chiunque
          accettati in Italia o all'estero." 
            IL D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante:  "Attuazione
          della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la   prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure   di   esecuzione.",   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. 
            Il D.Lgs. 30 giugno 2003,  n. 196,  recante:  "Codice  in
          materia di protezione dei dati personali.",  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
            Si riportano i testi dei commi 5 e 8 dell'articolo 7, del
          decreto-legge 13 settembre 2012,  n. 158,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 
            "5. Formule di avvertimento  sul  rischio  di  dipendenza
          dalla pratica di giochi con vincite in denaro,  nonche'  le
          relative probabilita' di vincita devono  altresi'  figurare
          sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora
          l'entita' dei dati da riportare  sia  tale  da  non  potere
          essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei
          tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione  della
          possibilita' di consultazione  di  note  informative  sulle
          probabilita' di vincita pubblicate sui  siti  istituzionali
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,
          successivamente alla sua  incorporazione,  ai  sensi  della
          legislazione  vigente,  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli, nonche' dei singoli concessionari  e  disponibili
          presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime  formule
          di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di
          cui all'articolo , comma 6, lettera  a),  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931,  n. 773,  e  successive  modificazioni;  le
          stesse formule devono essere riportate su  apposite  targhe
          esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati
          i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6,  lettera
          b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773
          del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui  si  esercita
          come attivita' principale l'offerta di scommesse su  eventi
          sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono
          altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto
          di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi
          con vincite in  denaro.  Ai  fini  del  presente  comma,  i
          gestori di sale da gioco  e  di  esercizi  in  cui  vi  sia
          offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse  su  eventi
          sportivi, anche ippici,  e  non  sportivi,  sono  tenuti  a
          esporre,  all'ingresso  e  all'interno   dei   locali,   il
          materiale informativo predisposto dalle  aziende  sanitarie
          locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e
          a segnalare la  presenza  sul  territorio  dei  servizi  di
          assistenza pubblici e del  privato  sociale  dedicati  alla
          cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
          correlate alla G.A.P." 
            "8. Ferme restando in ogni caso le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 24, commi  20,  21  e  22,  del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' vietato ai minori di  anni
          diciotto l'ingresso  nelle  aree  destinate  al  gioco  con
          vincite in denaro interne alle sale  bingo,  nonche'  nelle
          aree  ovvero  nelle  sale  in   cui   sono   installati   i
          videoterminali di cui  all'articolo 110,  comma 6,  lettera
          b), del testo unico di cui  al  regio  decreto  n. 773  del
          1931, e nei punti  di  vendita  in  cui  si  esercita  come
          attivita'  principale  quella  di   scommesse   su   eventi
          sportivi, anche ippici, e non sportivi. La  violazione  del
          divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22,
          del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di  cui
          al presente comma, il titolare dell'esercizio  commerciale,
          del locale ovvero  del  punto  di  offerta  del  gioco  con
          vincite in denaro identifica  i  minori  di  eta'  mediante
          richiesta di  esibizione  di  un  documento  di  identita',
          tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia  manifesta.  Il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, emana un decreto per  la  progressiva
          introduzione  obbligatoria  di  idonee  soluzioni  tecniche
          volte a bloccare automaticamente l'accesso  dei  minori  ai
          giochi,  nonche'  volte  ad  avvertire  automaticamente  il
          giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco." 
            Si riportano i testi degli articoli 16 e  110  del  testo
          unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
            "Art. 16 (art. 15 T.U. 1926) 
            Gli ufficiali e gli agenti di  pubblica  sicurezza  hanno
          facolta' di accedere in qualunque ora nei locali  destinati
          all'esercizio di attivita' soggette  ad  autorizzazioni  di
          polizia   e   di   assicurarsi    dell'adempimento    delle
          prescrizioni  imposte  dalla  legge,  dai   regolamenti   o
          dall'autorita'." 
            "Art. 110 (art. 108 T.U. 1926) 
            1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli  altri
          esercizi, compresi  i  circoli  privati,  autorizzati  alla
          pratica del gioco  o  all'installazione  di  apparecchi  da
          gioco,  e'  esposta  in   luogo   visibile   una   tabella,
          predisposta ed approvata  dal  questore  e  vidimata  dalle
          autorita' competenti al rilascio della licenza, nella quale
          sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli  che
          lo  stesso  questore  ritenga  di  vietare   nel   pubblico
          interesse, nonche' le prescrizioni ed i  divieti  specifici
          che ritenga  di  disporre.  Nelle  sale  da  biliardo  deve
          essere, altresi', esposto in modo visibile il  costo  della
          singola partita ovvero quello orario. 
            2. Nella tabella di cui  al  comma 1  e'  fatta  espressa
          menzione del divieto delle scommesse. 
            3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7
          e' consentita esclusivamente negli esercizi  commerciali  o
          pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
          privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
          86 o 88 ovvero, limitatamente agli  apparecchi  di  cui  al
          comma 7,   alle   attivita'   di   spettacolo    viaggiante
          autorizzate ai sensi dell' articolo 69, nel rispetto  delle
          prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. (211) 
            4. L'installazione  e  l'uso  di  apparecchi  e  congegni
          automatici,  semiautomatici   ed   elettronici   da   gioco
          d'azzardo sono vietati nei  luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 
            5. Si  considerano  apparecchi  e  congegni   automatici,
          semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che hanno insita la  scommessa  o  che  consentono  vincite
          puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro  o  in
          natura o vincite di valore superiore ai limiti  fissati  al
          comma 6, escluse  le  macchine  vidimatrici  per  i  giochi
          gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. 
            6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: 
            a) quelli che, dotati di attestato  di  conformita'  alle
          disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
          cui  all'  articolo 14-bis,  comma 4,   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640,  e
          successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
          moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
          elettronico  definiti  con  provvedimenti   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato, nei  quali  insieme  con  l'elemento
          aleatorio sono presenti anche  elementi  di  abilita',  che
          consentono  al  giocatore  la  possibilita'  di  scegliere,
          all'avvio o nel corso della partita, la propria  strategia,
          selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
          favorevoli tra quelle proposte dal gioco,  il  costo  della
          partita non supera 1 euro, la durata minima  della  partita
          e' di quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in
          denaro, ciascuna comunque di valore  non  superiore  a  100
          euro,  erogate  dalla  macchina.  Le   vincite,   computate
          dall'apparecchio in modo non predeterminabile su  un  ciclo
          complessivo  di  non  piu'  di  140.000   partite,   devono
          risultare  non  inferiori  al  75  per  cento  delle  somme
          giocate.  In  ogni  caso  tali   apparecchi   non   possono
          riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue  regole
          fondamentali; 
            a-bis) con provvedimento del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a); 
            b) quelli, facenti parte della  rete  telematica  di  cui
          all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno,  da  adottare  ai  sensi  dell'  articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 
            1) il costo e  le  modalita'  di  pagamento  di  ciascuna
          partita; 
            2) la percentuale minima della raccolta  da  destinare  a
          vincite; 
            3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione  delle
          vincite; 
            4) le specifiche di  immodificabilita'  e  di  sicurezza,
          riferite anche  al  sistema  di  elaborazione  a  cui  tali
          apparecchi sono connessi; 
            5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore  da
          adottare sugli apparecchi; 
            6) le  tipologie  e  le  caratteristiche  degli  esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera. 
            7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il
          gioco lecito: 
            a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso  i
          quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica,  mentale
          o strategica, attivabili unicamente con  l'introduzione  di
          monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per
          ciascuna  partita,   a   un   euro,   che   distribuiscono,
          direttamente e immediatamente  dopo  la  conclusione  della
          partita,  premi  consistenti   in   prodotti   di   piccola
          oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili  con
          premi di diversa specie. In tal caso il valore  complessivo
          di ogni premio non e' superiore  a  venti  volte  il  costo
          della partita; 
            b) 
            c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica,  mentale  o
          strategica, che non distribuiscono premi, per  i  quali  la
          durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
          del giocatore e il costo della singola partita puo'  essere
          superiore a 50 centesimi di euro; 
            c-bis) quelli, meccanici ed  elettromeccanici  differenti
          dagli apparecchi di cui alle lettere a)  e  c),  attivabili
          con  moneta,  con  gettone  ovvero  con   altri   strumenti
          elettronici  di  pagamento  e   che   possono   distribuire
          tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione
          della partita; 
            c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali
          l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di denaro
          ma con utilizzo a tempo o a scopo. 
            7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui  al  comma 7  non
          possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
          parte, le sue regole fondamentali.  Per  gli  apparecchi  a
          congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per  i
          quali entro il 31 dicembre  2003  e'  stato  rilasciato  il
          nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,  e
          successive modificazioni, tale disposizione si applica  dal
          1° maggio 2004. 
            7-ter. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta  del  direttore  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente  disposizione,  sentite
          le Commissioni parlamentari competenti,  che  si  esprimono
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i
          quali il parere si  intende  acquisito,  sono  definite  le
          regole tecniche per la produzione degli apparecchi  di  cui
          al  comma 7  e  la  regolamentazione   amministrativa   dei
          medesimi, ivi compresi i parametri numerici  di  apparecchi
          installabili  nei  punti  di  offerta,  tali  da  garantire
          un'effettiva diversificazione di offerta del gioco  tramite
          apparecchi,  nonche'  per  la  determinazione  della   base
          imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di
          cui   all'articolo 14-bis,   comma 5,   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640,  e
          successive modificazioni. 
            7-quater. Gli apparecchi  di  cui  al  comma 7  non  sono
          utilizzabili per manifestazioni a premio  disciplinate  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 2001,  n. 430;  i  premi  ammissibili
          sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le
          cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui  al
          comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente,  anche  in  forma
          cumulata, per l'acquisizione di premi non  convertibili  in
          alcun modo in denaro o per nuove  partecipazioni  al  gioco
          all'interno del medesimo punto di vendita. 
            7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati
          nel corso dell'anno 2012 come veicoli di  manifestazioni  a
          premio, sono regolarizzabili con modalita' definite con  il
          decreto di cui al  comma 7-ter,  dietro  pagamento  di  una
          somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400  nel  caso
          di comprovato utilizzo stagionale,  oltre  al  pagamento  a
          titolo   di   imposta   sugli   intrattenimenti   di    cui
          all'articolo 14-bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n. 640,   e    successive
          modificazioni. 
            8. 
            8-bis. 
            9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento
          di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: 
            a) chiunque produce od importa,  per  destinarli  all'uso
          sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di  cui  ai
          commi 6 e 7 non rispondenti alle  caratteristiche  ed  alle
          prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle  disposizioni
          di legge ed amministrative attuative  di  detti  commi,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
          6.000 euro per ciascun apparecchio; 
            b) chiunque produce od importa,  per  destinarli  all'uso
          sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di  cui  ai
          commi 6 e 7 sprovvisti dei  titoli  autorizzatori  previsti
          dalle disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per  ciascun
          apparecchio; 
            c) chiunque  sul  territorio  nazionale  distribuisce  od
          installa o comunque consente l'uso in  luoghi  pubblici  od
          aperti  al  pubblico  od  in  circoli  ed  associazioni  di
          qualunque specie di apparecchi o congegni  non  rispondenti
          alle caratteristiche  ed  alle  prescrizioni  indicate  nei
          commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
          attuative  di  detti  commi,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  di  4.000  euro   per   ciascun
          apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
          chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
          pubblico o in circoli ed associazioni di  qualunque  specie
          di apparecchi e congegni conformi  alle  caratteristiche  e
          prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle  disposizioni
          di  legge  ed  amministrative  attuative  di  detti  commi,
          corrisponde a fronte delle vincite premi  in  danaro  o  di
          altra specie, diversi da quelli ammessi; 
            d) chiunque, sul territorio  nazionale,  distribuisce  od
          installa o comunque consente l'uso  in  luoghi  pubblici  o
          aperti  al  pubblico  o  in  circoli  ed  associazioni   di
          qualunque specie di apparecchi e congegni per i  quali  non
          siano stati  rilasciati  i  titoli  autorizzatori  previsti
          dalle disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per  ciascun
          apparecchio; 
            e) nei casi di reiterazione di una  delle  violazioni  di
          cui  alle  lettere  a),  b),   c)   e   d),   e'   preclusa
          all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la
          possibilita'  di  rilasciare  all'autore  delle  violazioni
          titoli  autorizzatori  concernenti   la   distribuzione   e
          l'installazione di apparecchi di cui al comma 6  ovvero  la
          distribuzione e l'installazione di  apparecchi  di  cui  al
          comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
          commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
          giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica,  la
          sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente; 
            f) nei  casi  in  cui  i  titoli  autorizzatori  per  gli
          apparecchi  o  i  congegni  non  siano  apposti   su   ogni
          apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
          3.000 euro per ciascun apparecchio; 
            f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o
          installa apparecchi e congegni di cui al presente  articolo
          o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al
          pubblico o in circoli e associazioni  di  qualunque  specie
          non muniti delle prescritte autorizzazioni,  ove  previste,
          e' punito con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio; 
            f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o
          installa o comunque consente l'uso  in  luoghi  pubblici  o
          aperti  al  pubblico  o  in  circoli  ed  associazioni   di
          qualunque   specie   di   apparecchi   videoterminali   non
          rispondenti  alle  caratteristiche  e   alle   prescrizioni
          indicate nel comma 6, lettera b), e nelle  disposizioni  di
          legge e amministrative attuative di detta disposizione,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
          50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale. 
            9-bis. Per gli apparecchi per i  quali  non  siano  stati
          rilasciati   i   titoli   autorizzatori   previsti    dalle
          disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti  alle
          caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
          7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
          di  detti  commi,  e'  disposta  la   confisca   ai   sensi
          dell'articolo 20, quarto  comma,  della  legge  24 novembre
          1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta  la
          distruzione  degli  apparecchi  e  dei  congegni,  con   le
          modalita' stabilite dal provvedimento stesso. 
            9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto
          e'   presentato   al   direttore   dell'ufficio   regionale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato
          competente per territorio.  Per  le  cause  di  opposizione
          all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni  di  cui
          al comma 9 e' competente il giudice del  luogo  in  cui  ha
          sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. 
            9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse
          per le pene pecuniarie di cui al  comma 9  si  applicano  i
          criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168. 
            10. Se l'autore degli  illeciti  di  cui  al  comma 9  e'
          titolare di licenza ai sensi  dell'articolo 86,  ovvero  di
          autorizzazione  ai  sensi  dell'  articolo 3  della   legge
          25 agosto 1991, n. 287, le licenze  o  autorizzazioni  sono
          sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
          reiterazione delle violazioni ai sensi dell' articolo 8-bis
          della legge 24 novembre 1981,  n. 689,  sono  revocate  dal
          sindaco  competente,  con  ordinanza  motivata  e  con   le
          modalita'  previste  dall'  articolo 19  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n. 616,  e
          successive modificazioni.  I  medesimi  provvedimenti  sono
          disposti dal questore  nei  confronti  dei  titolari  della
          licenza di cui all' articolo 88. 
            11. Oltre  a  quanto   previsto   dall'articolo 100,   il
          questore, quando sono riscontrate violazioni  di  rilevante
          gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
          ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la  licenza
          dell'autore degli illeciti per un periodo non  superiore  a
          quindici giorni,  informandone  l'autorita'  competente  al
          rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a  norma  del
          presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
          accessoria. " 
            Si riporta il testo del comma 533 dell'articolo 1,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266 
            "533. Presso   il   Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  e'
          istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'elenco: 
            a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero  detentori
          a qualsiasi titolo degli  apparecchi  e  terminali  di  cui
          all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico
          di  cui  al  regio  decreto  18 giugno  1931,   n. 773,   e
          successive  modificazioni,  per   i   quali   la   predetta
          Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di
          cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, e  il  codice  identificativo  univoco  di  cui  al
          decreto   del   Direttore   generale   dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010; 
            b)  dei  concessionari  per  la   gestione   della   rete
          telematica degli apparecchi e terminali da  intrattenimento
          che siano altresi' proprietari degli apparecchi e terminali
          di cui all'articolo 110, comma 6,  lettere  a)  e  b),  del
          testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
          e successive modificazioni; 
            c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra
          quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla  base  di
          rapporti contrattuali continuativi con i  soggetti  di  cui
          alle medesime lettere, attivita' relative al  funzionamento
          e al mantenimento  in  efficienza  degli  apparecchi,  alla
          raccolta e messa a disposizione  del  concessionario  delle
          somme  residue  e  comunque   qualsiasi   altra   attivita'
          funzionale alla raccolta del gioco." 
            Il D.Lgs. 23 dicembre 1998,  n. 504,  recante:  "Riordino
          dell'imposta  unica  sui  concorsi   pronostici   e   sulle
          scommesse,  a  norma  dell'articolo 1,  comma 2,  della  L.
          3 agosto 1998, n. 288",  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.
          3 febbraio 1999, n. 27. 
            Comma 645 
            Si   riporta   il    testo    dell'articolo 15-ter    del
          decreto-legge  1° luglio  2009,  n. 78,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
            "Art. 15-ter Piano straordinario di contrasto  del  gioco
          illegale. 
            1. Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove  un
          piano straordinario di contrasto del gioco illegale. 
            2. Ai   fini   di   cui   al   comma 1    opera    presso
          l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato   un
          apposito  comitato,  presieduto  dal   Direttore   generale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui
          fanno parte rappresentanti  di  vertice  della  Polizia  di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo  della  guardia
          di finanza e  della  stessa  Amministrazione  autonoma.  Il
          comitato, che puo' avvalersi  dell'ausilio  della  societa'
          SOGEI Spa, di altri organi della pubblica  amministrazione,
          di  enti  pubblici  e  di   associazioni   rappresentative,
          sovraintende  alla   definizione,   secondo   principi   di
          efficienza,  efficacia  ed  economicita',  di  strategie  e
          indirizzi,  alla  pianificazione  e  al  coordinamento   di
          interventi organici, sistematici  e  capillari  sull'intero
          territorio nazionale, per la prevenzione e  la  repressione
          del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela  dei
          minori. Particolare e specifica attenzione e' dedicata  dal
          comitato all'attivita' di  prevenzione  e  repressione  dei
          giochi on line illegali. Ai  componenti  del  comitato  non
          spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
          dovuto. 
            3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2  e'  istituita,
          senza  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  presso
          l'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di    Stato
          un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni
          derivanti  dall'ordinaria  gestione  dei  giochi  pubblici,
          nonche' dall'attivita' di controllo da chiunque  effettuata
          e  da  qualunque  altra  fonte  conoscitiva.  Lo  studio  e
          l'elaborazione, anche  tecnico-statistica,  degli  elementi
          informativi  della  banca  dati  sono  utilizzati  per   la
          rilevazione di possibili indici di anomalia e  di  rischio,
          quali fonti di innesco delle attivita' di cui al comma 2.". 
            Comma 646 
            Si riporta il testo del  comma 6,  all'articolo 110,  del
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: 
            "6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: 
            a) quelli che, dotati di attestato  di  conformita'  alle
          disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
          cui  all'  articolo 14-bis,  comma 4,   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640,  e
          successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
          moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
          elettronico  definiti  con  provvedimenti   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato, nei  quali  insieme  con  l'elemento
          aleatorio sono presenti anche  elementi  di  abilita',  che
          consentono  al  giocatore  la  possibilita'  di  scegliere,
          all'avvio o nel corso della partita, la propria  strategia,
          selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
          favorevoli tra quelle proposte dal gioco,  il  costo  della
          partita non supera 1 euro, la durata minima  della  partita
          e' di quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in
          denaro, ciascuna comunque di valore  non  superiore  a  100
          euro,  erogate  dalla  macchina.  Le   vincite,   computate
          dall'apparecchio in modo non predeterminabile su  un  ciclo
          complessivo  di  non  piu'  di  140.000   partite,   devono
          risultare  non  inferiori  al  75  per  cento  delle  somme
          giocate.  In  ogni  caso  tali   apparecchi   non   possono
          riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue  regole
          fondamentali; 
            a-bis) con provvedimento del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a); 
            b) quelli, facenti parte della  rete  telematica  di  cui
          all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno,  da  adottare  ai   sensi   dell'articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 
            1) il costo e  le  modalita'  di  pagamento  di  ciascuna
          partita; 
            2) la percentuale minima della raccolta  da  destinare  a
          vincite; 
            3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione  delle
          vincite; 
            4) le specifiche di  immodificabilita'  e  di  sicurezza,
          riferite anche  al  sistema  di  elaborazione  a  cui  tali
          apparecchi sono connessi; 
            5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore  da
          adottare sugli apparecchi; 
            6) le  tipologie  e  le  caratteristiche  degli  esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera". 
            Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27. 
            Comma 648