art. 1 (commi 701-735)
  701. I commi da 692 a 700 entrano in vigore  il  giorno  successivo
alla pubblicazione della presente legge. 
  702. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di  cui  all'articolo
2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.
23, e' determinata nel 55 per cento. 
  703. Ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo
per lo sviluppo  e  la  coesione,  di  seguito  denominato  FSC,  per
specifiche finalita' e sull'impiego dell'80 per cento  delle  risorse
nelle regioni del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate
per il  periodo  di  programmazione  2014-2020  e  nell'ambito  della
normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di  coesione
si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) la dotazione finanziaria del FSC e'  impiegata  per  obiettivi
strategici  relativi  ad  aree   tematiche   nazionali,   anche   con
riferimento alla  prevista  adozione  della  Strategia  nazionale  di
specializzazione  intelligente,  come  definita   dalla   Commissione
europea nell'ambito  delle  attivita'  di  programmazione  dei  Fondi
strutturali e di investimento europei, nonche' alle programmazioni di
settore,  tenendo  conto  in  particolare  di  quelle  previste   dal
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013. Tale Strategia  e'  il  risultato  della  somma
delle specializzazioni intelligenti identificate a livello regionale,
integrate dalle aree di ricerca individuate a livello nazionale; 
    b) entro il 31 marzo 2015,  il  Ministro,  o  Sottosegretario  di
Stato, delegato per la coesione territoriale, di  seguito  denominato
«Autorita' politica  per  la  coesione»,  in  collaborazione  con  le
amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, individua le aree tematiche  nazionali  e  gli  obiettivi
strategici  per  ciascuna  area  e  li   comunica   alle   competenti
Commissioni parlamentari; 
    c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per  la
programmazione economica (CIPE), con propria  delibera,  dispone  una
ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio
tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data,  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta
dell'Autorita' politica per la coesione, e' istituita una  Cabina  di
regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta
da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e
delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  incaricata  di
definire  specifici  piani  operativi  per  ciascuna  area   tematica
nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e  delle  azioni  e
dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con  relativa
stima finanziaria, dei  soggetti  attuatori  a  livello  nazionale  e
regionale, dei tempi di attuazione e delle modalita' di monitoraggio,
nonche' dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino  al
terzo anno successivo al termine della  programmazione  2014-2020  in
coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area
tematica nazionale. Il lavoro di predisposizione dei  predetti  piani
e' coordinato e integrato con l'adozione, tramite  piani  strategici,
della Strategia nazionale di specializzazione  intelligente,  qualora
definiti. La Strategia deve  indicare  per  regione  e  per  area  di
specializzazione intelligente tempi di spesa e un numero limitato  di
obiettivi associabili a quello  generale  di  crescita  per  anno  da
fissare l'anno precedente e un responsabile per regione e per area di
specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati
conseguiti  sono  illustrate  nella  relazione   di   sintesi   sugli
interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo
10, comma 7, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni. I piani operativi sono redatti tenendo  conto  che  la
dotazione complessiva  deve  essere  impiegata  per  un  importo  non
inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori
delle regioni del Mezzogiorno. I  piani  operativi,  progressivamente
definiti dalla Cabina di regia, di cui al  periodo  precedente,  sono
proposti anche singolarmente dall'Autorita' politica per la  coesione
al CIPE per la relativa approvazione; 
    d)  nelle  more  dell'individuazione  delle  aree   tematiche   e
dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c),
l'Autorita' politica per la coesione puo' sottoporre all'approvazione
del CIPE un piano stralcio per  la  realizzazione  di  interventi  di
immediato  avvio  dei  lavori,  con  l'assegnazione   delle   risorse
necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in  bilancio.  Tali
interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con  le  aree
tematiche cui afferiscono; 
    e) in attuazione delle medesime finalita' di accelerazione  degli
interventi di cui alla lettera d), il  CIPE,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su  proposta
dell'Autorita'  politica  per  la  coesione,  dispone  l'assegnazione
definitiva dei fondi destinati agli  interventi  gia'  approvati  con
delibera  del  CIPE  in  via   programmatica   e   a   carico   delle
disponibilita' del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020; 
    f) i piani  operativi,  con  i  relativi  fabbisogni  finanziari,
costituiscono  la  base  per  la  predisposizione  del  Documento  di
economia e finanza (DEF) e  della  relativa  Nota  di  aggiornamento,
nonche' per la definizione della manovra di finanza pubblica e  della
relativa legge di bilancio; 
    g) successivamente all'approvazione  del  piano  stralcio  e  dei
piani operativi da parte del CIPE, che deve  deliberare  entro  venti
giorni  dalla  trasmissione  di  cui  alla  lettera  d),  l'Autorita'
politica per la coesione coordina l'attuazione dei  piani  a  livello
nazionale  e  regionale  e  individua  i  casi  nei  quali,  per  gli
interventi  infrastrutturali  di  notevole  complessita',  si   debba
procedere alla stipulazione del contratto istituzionale  di  sviluppo
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del
decreto  legislativo  31   maggio   2011,   n.   88,   e   successive
modificazioni, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98; 
    h) successivamente all'approvazione da parte del CIPE  dei  piani
operativi, sulla  base  dell'effettiva  realizzazione  degli  stessi,
l'Autorita' politica per la coesione puo' proporre al CIPE,  ai  fini
di  una  sua  successiva  deliberazione  in   merito,   una   diversa
ripartizione della dotazione tra  le  aree  tematiche  nazionali,  la
rimodulazione delle quote annuali di spesa per  ciascuna  area  e  la
revoca di assegnazioni a causa  di  impossibilita'  sopravvenute,  di
mancato rispetto dei tempi o di  inadempienze.  L'Autorita'  politica
per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10  settembre  di
ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli  interventi
della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione  della  Nota
di aggiornamento del DEF e della legge di bilancio; 
    i) le assegnazioni del CIPE di risorse al  piano  stralcio  e  ai
piani  operativi  approvati  consentono  a  ciascuna  amministrazione
l'avvio delle attivita' necessarie all'attuazione degli interventi  e
delle azioni finanziati; 
    l) le risorse assegnate al piano stralcio e ai  piani  operativi,
di cui alla lettera i), sono trasferite dal  FSC,  nei  limiti  degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del  Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
183, sulla base dei profili finanziari previsti  dalle  delibere  del
CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  assegna   le   risorse   trasferite   alla   suddetta
contabilita'   in   favore   delle    amministrazioni    responsabili
dell'attuazione del  piano  stralcio  e  dei  piani  operativi  degli
interventi approvati  dal  CIPE,  secondo  l'articolazione  temporale
indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti
a  valere  sulle  medesime   risorse   in   favore   delle   suddette
amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n.
183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988,  n.  568,  sulla  base  delle  richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ---  Struttura
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari
per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione. Ai
fini  della  verifica  dello  stato  di   avanzamento   della   spesa
riguardante gli interventi finanziati con  le  risorse  del  FSC,  le
amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi  dati
al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  sulla  base  di  un  apposito
protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di  ciascun
anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri --- Struttura  di  cui
al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n.  101  del  2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  125  del  2013,  sulla
base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo
stato di attuazione degli interventi, tenendo conto dei dati  forniti
dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi  e  di
eventuali decisioni  assunte  dal  CIPE,  di  cui  alla  lettera  h),
aggiorna le previsioni di spesa  riguardanti  le  risorse  trasferite
alla contabilita' dedicata e quelle  relative  agli  stanziamenti  di
bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'  adottare,  ove
necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite  all'esercizio
in corso e a quelli successivi.  Le  amministrazioni  titolari  degli
interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse
assegnate ai sensi del presente comma e  provvedono  a  effettuare  i
controlli sulla regolarita' delle spese sostenute dai beneficiari; 
    m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla  lettera  l)
anche le risorse del FSC gia' iscritte in bilancio per  i  precedenti
periodi di programmazione, che  sono  gestite  secondo  le  modalita'
indicate alla citata lettera l), ove compatibili. 
  704. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) articolo 5, commi 4 e 5, del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88, e successive modificazioni; 
    b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni. 
  705.  Il  secondo  periodo  del  comma  8  dell'articolo   10   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' soppresso. 
  706. Gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio di cui  al
comma 703 sono trasmessi alle Camere, corredati di tutti gli elementi
istruttori necessari, per  il  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari. Decorsi inutilmente venti giorni  dall'assegnazione,  i
piani possono essere adottati in via definitiva. 
  707. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «In  ogni  caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere
quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di
calcolo vigenti prima della data di entrata in  vigore  del  presente
decreto computando, ai fini della  determinazione  della  misura  del
trattamento,   l'anzianita'   contributiva    necessaria    per    il
conseguimento del  diritto  alla  prestazione,  integrata  da  quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e  la
data di decorrenza del primo  periodo  utile  per  la  corresponsione
della prestazione stessa». 
  708. Il limite di cui  al  comma  707  si  applica  ai  trattamenti
pensionistici, ivi  compresi  quelli  gia'  liquidati  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla
medesima data. Resta in ogni caso fermo il  termine  di  ventiquattro
mesi di cui  al  primo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  3  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive  modificazioni,  per
la  liquidazione  dei  trattamenti   di   fine   servizio,   comunque
denominati, per i lavoratori che accedono  al  pensionamento  a  eta'
inferiore a quella corrispondente ai limiti di eta',  con  esclusione
delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3. 
  709.  Le  economie,  da  accertare  a  consuntivo  sulla  base  del
procedimento di cui all'articolo 14 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, e  successive  modificazioni,  derivanti  dall'applicazione  del
comma 707 del presente articolo affluiscono  in  un  apposito  fondo,
istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza  delle
prestazioni pensionistiche in  favore  di  particolari  categorie  di
soggetti, individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.
Con il medesimo decreto si provvede altresi' a definire i  criteri  e
le modalita' di utilizzo delle risorse  del  fondo  in  favore  delle
predette categorie di soggetti. 
  710. Le associazioni sportive e relative sezioni non  aventi  scopo
di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o  agli  enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai  sensi  delle  leggi
vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche, che  siano
decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal  beneficio  della  rateazione
delle somme dovute  in  base  alle  comunicazioni  emesse  a  seguito
dell'attivita' di liquidazione e di controllo  formale  di  cui  agli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e  54-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive  modificazioni,  agli  avvisi  di  accertamento  ai   fini
dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   agli
accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali,  ai
fini dei medesimi tributi, possono chiedere,  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  un  nuovo  piano  di
rateazione  delle  somme  dovute  alle  condizioni   previste   dalle
specifiche leggi vigenti. 
  711. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le  parole:
«compresa la segatura»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  esclusi  i
pellet». 
  712. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo  per  interventi  strutturali   di   politica   economica,   e'
incrementata di 96 milioni di euro a decorrere dal 2015. 
  713. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 25 della  legge  13
maggio 1999,  n.  133,  le  parole:  «di  importo  superiore  a  lire
1.000.000»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  importo  pari  o
superiore a 1.000 euro». 
  714. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10  febbraio  2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.
33, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10-bis, primo periodo, dopo le  parole:  «si  avvale»
sono inserite le  seguenti:  «delle  societa'  del  gruppo  Equitalia
ovvero»; 
    b) al comma 10-ter, dopo le  parole:  «sempre  avvalendosi»  sono
inserite le seguenti: «delle societa' del gruppo Equitalia ovvero». 
  715. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al Fondo  destinato  alla
concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti,
e' ridotta di 1.930 milioni di euro in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in  termini  di
indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680  milioni  di  euro  per
l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per  l'anno  2017  e  di  1.990
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  716. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  431,
della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  relativa  al  Fondo  per  la
riduzione della pressione fiscale, e' ridotta di 331,533  milioni  di
euro per l'anno 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorre  dall'anno
2016. 
  717. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di
728,199 milioni di euro per l'anno 2015, di 534,710 milioni  di  euro
per l'anno 2016, di 612,957 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  di
388,709 milioni di euro per l'anno 2018, di 261,575 milioni  di  euro
per l'anno 2019, di 259,934 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  di
234,823 milioni di euro per l'anno 2021 e di 234,519 milioni di  euro
per l'anno 2022, di 234,825 milioni di euro  per  l'anno  2023  e  di
235,142 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207,  e  fatta  salva
l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719: 
    a) l'aliquota IVA del 10 per cento e' incrementata di  due  punti
percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016 e di un  ulteriore  punto
percentuale dal 1º gennaio 2017; 
    b) l'aliquota IVA del 22 per cento e' incrementata di  due  punti
percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016, di  un  ulteriore  punto
percentuale dal 1º gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti  percentuali
dal 1º gennaio 2018; 
    c) a  decorrere  dal  1º  gennaio  2018,  con  provvedimento  del
direttore  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  l'aliquota
dell'accisa  sulla  benzina  e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche'
l'aliquota dell'accisa sul gasolio  usato  come  carburante,  di  cui
all'allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono  aumentate  in
misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700
milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi;  il
provvedimento e'  efficace  dalla  data  di  pubblicazione  nel  sito
internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  719. Le misure di  cui  al  comma  718  possono  essere  sostituite
integralmente o in parte da provvedimenti normativi  che  assicurino,
integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi  sui  saldi  di
finanza pubblica attraverso  il  conseguimento  di  maggiori  entrate
ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di  razionalizzazione
e di revisione della spesa pubblica. 
  720. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
ridotto di 135 milioni di euro per i1 2015, di 100  milioni  di  euro
per il 2016 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2017  e
2018. 
  721. All'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo  21  aprile
2011, n. 67, le parole: «e 383 milioni di euro a decorrere  dall'anno
2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 383 milioni di euro per  gli
anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015».
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della  legge  24
dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 150  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015. 
  722.  Con  effetto  dall'anno  2015  e'  disposto   il   versamento
all'entrata del bilancio dello  Stato,  da  parte  dell'INPS,  di  20
milioni di euro per l'anno 2015 e di 120  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2016   a   valere   sulle   risorse   derivanti
dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25  della  legge  21
dicembre 1978, n. 845,  a  decorrere  dall'anno  2015;  tali  risorse
gravano sulle quote destinate  ai  fondi  interprofessionali  per  la
formazione continua. 
  723. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  10,  comma  1,
lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n.  370,  e'  ridotta  di  4
milioni di euro per l'anno 2015. 
  724. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  sui  saldi  di
finanza pubblica, derivanti dal comma 723, pari a 4 milioni  di  euro
per l'anno 2015, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  725. L'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, si interpreta nel senso che  per  la  sussistenza  del
requisito della territorialita' non rileva l'articolo  4  del  codice
della navigazione. 
  726. All'articolo 1, comma  587,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«non oltre il settimo  mese  successivo  alla  scadenza  dei  termini
previsti per la trasmissione della dichiarazione  di  cui  ai  citati
articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero alla data  della  trasmissione
della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti
termini». 
  727.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, per il finanziamento dei  provvedimenti  legislativi  che  si
prevede possano  essere  approvati  nel  triennio  2015-2017  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle  misure
indicate  nelle  Tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
  728. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 in relazione a leggi di  spesa
permanente  la  cui  quantificazione  e'  rinviata  alla   legge   di
stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  sono  indicate  nella  Tabella  C
allegata alla presente legge. 
  729. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno  degli
anni 2015, 2016 e 2017 per le leggi che dispongono spese a  carattere
pluriennale in conto  capitale,  con  le  relative  aggregazioni  per
programma e per missione e con distinta  e  analitica  evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 
  730. Gli importi delle  riduzioni,  per  ciascuno  degli  anni  del
triennio 2015-2017  per  le  leggi  che  dispongono  spese  di  parte
corrente, con le relative aggregazioni per programma e per  missione,
ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  lettera  f),  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella  D  allegata  alla
presente legge. 
  731. A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa,  riportate  nella
Tabella di cui al comma 729, le amministrazioni pubbliche,  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
possono assumere impegni nell'anno 2015, a carico di esercizi futuri,
nei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,
ivi compresi gli impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi  a
valere sulle autorizzazioni medesime. 
  732.   Per   l'esercizio   finanziario    2015,    in    attuazione
dell'autorizzazione richiesta ai sensi del comma  3  dell'articolo  6
della  legge  24  dicembre  2012,  n.   243,   concessa   a   seguito
dell'approvazione,  con  risoluzione,  dell'apposita   relazione   al
Parlamento 2014, le nuove o maggiori spese correnti, le riduzioni  di
entrata e le  nuove  finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  fondo
speciale di parte corrente possono eccedere le risorse da  utilizzare
a copertura, ai sensi dell'articolo  11,  comma  6,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nel limite massimo
indicato nella medesima relazione, secondo il prospetto allegato alla
presente legge. 
  733. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017,  la  copertura  della
presente legge per  le  nuove  o  maggiori  spese  correnti,  per  le
riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere
nel  fondo  speciale  di  parte  corrente  e'  assicurata,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 6, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
secondo il prospetto allegato alla presente legge. 
  734. Le disposizioni di cui alla presente  legge  sono  applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione. 
  735. La presente legge, salvo quanto disposto dai  commi  17,  284,
397, 406, 487, 503, 512 e 701, entra in vigore il 1º gennaio 2015. 
 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 23 dicembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
    

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze

    
Visto, il Guardasigilli: Orlando