art. 1 note (parte 1)

           	
				
 
            Avvertenza: 
 
            Il testo delle note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto,
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10,  commi  2  e  3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura sia delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui riportati. 
 
            Note all'art. 1: 
            Comma 1: 
              
            Si riporta il testo del  comma 3  dell'articolo 11  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
            "Art. 11 Manovra di finanza pubblica 
            1-2 (omissis) 
            3. La legge di stabilita' contiene  esclusivamente  norme
          tese a realizzare effetti  finanziari  con  decorrenza  nel
          triennio considerato dal  bilancio  pluriennale.  Essa  non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
            a) il livello massimo del ricorso al mercato  finanziario
          e del saldo netto da finanziare in termini  di  competenza,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili  e
          debitorie pregresse specificamente indicate; 
            b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli
          scaglioni,   le   altre   misure   che    incidono    sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma  dal  1° gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto  previsto  dalla  legge  5 maggio  2009,
          n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
            c)   gli   importi   dei    fondi    speciali    previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
            d) gli importi, in  apposita  tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
            e) gli importi, in  apposita  tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
            f) gli importi, in  apposita  tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
            g) l'importo complessivo massimo destinato,  in  ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei   contratti   del   pubblico    impiego,    ai    sensi
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
          normativo del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
          per la parte non utilizzata al termine  dell'esercizio,  e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
            h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla
          legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
            i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di
          spesa, restando escluse quelle  a  carattere  ordinamentale
          ovvero organizzatorio, fatto salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera m); 
            l)  norme  recanti  misure   correttive   degli   effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
            m)  le  norme  eventualmente   necessarie   a   garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli  8,  comma 2,  e  10-bis,  comma 1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  come
          modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. 
            (omissis)" 
            Comma 2: 
            Si riporta il testo del  comma 3  dell'articolo 37  della
          legge 9 marzo 1989, n. 88  (Ristrutturazione  dell'Istituto
          nazionale  della   previdenza   sociale   e   dell'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro): 
            "Art.37. Gestione degli  interventi  assistenziali  e  di
          sostegno alle gestioni previdenziali 
            1-2 (Omissis) 
            3. Sono a carico della gestione: 
            a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge
          30 aprile 1969, n. 153  ,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ivi comprese quelle erogate  ai  sensi  degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854  ,  e
          successive modificazioni e integrazioni; 
            b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della
          legge 12 giugno 1984, n. 222 ; 
            c) una quota parte di  ciascuna  mensilita'  di  pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo
          pari a quello previsto per  l'anno  1988  dall'articolo 21,
          comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale  somma  e'
          annualmente adeguata, con la  legge  finanziaria,  in  base
          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di  statistica  incrementato  di  un
          punto percentuale; 
            d) gli oneri derivanti  dalle  agevolazioni  contributive
          disposte per legge  in  favore  di  particolari  categorie,
          settori  o  territori   ivi   compresi   i   contratti   di
          formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e  gli
          oneri relativi a trattamenti di famiglia  per  i  quali  e'
          previsto per legge il concorso dello Stato o a  trattamenti
          di integrazione salariale  straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di  cui  alle  leggi  5 novembre
          1968, n. 1115  ,  6 agosto  1975,  n. 427  ,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro  trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato; 
            e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; 
            f) l'onere dei  trattamenti  pensionistici  ai  cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al  decreto-legge  28 agosto
          1970, n. 622 ,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
          di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980,  n. 75  ,
          delle maggiorazioni di cui agli articoli 1,  2  e  6  della
          legge 15 aprile 1985,  n. 140  ,  nonche'  delle  quote  di
          pensione, afferenti ai periodi lavorativi  prestati  presso
          le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono  altresi'  a
          carico della gestione tutti gli oneri relativi  agli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge. 
            (omissis)" 
            Si riporta il testo dei commi 15  e  34  dell'articolo 59
          della  legge  27 dicembre  1997,   n. 449,   e   successive
          modificazioni (Misure per la stabilizzazione della  finanza
          pubblica): 
            "Art.59. Disposizioni   in   materia    di    previdenza,
          assistenza, solidarieta' sociale e sanita'. 
            1-14 (omissis) 
            15. Con  effetto  dal   1° gennaio   1998   le   aliquote
          contributive   per   il   finanziamento   delle    gestioni
          pensionistiche  dei  lavoratori  artigiani  e  commercianti
          iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono  elevate  di
          0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono  elevate  di
          0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal  1° gennaio
          1999 fino  al  raggiungimento  dell'aliquota  di  19  punti
          percentuali. Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la
          gestione dei coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  e'
          incrementata rispetto a quella gia' prevista dalle  vigenti
          disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali.  Per  i
          lavoratori autonomi  gia'  pensionati  presso  le  gestioni
          dell'INPS e con piu' di  65  anni  di  eta'  il  contributo
          previdenziale  puo'  essere  a  richiesta  applicato  nella
          misura della meta' e  per  i  lavoratori  per  i  quali  la
          pensione e' liquidata in tutto o in parte  con  il  sistema
          retributivo  il  relativo  supplemento   di   pensione   e'
          corrispondentemente ridotto della meta'.  Gli  scultori,  i
          pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i  decoratori
          e i rifinitori aventi  sede  nelle  zone  di  montagna  che
          esercitano  la  loro  attivita'  artistico-tradizionale  in
          forma di  ditta  individuale  sono  considerati  lavoratori
          autonomi ai fini della legge 18 dicembre  1973,  n. 877,  e
          successive     modificazioni     ed     integrazioni,     e
          conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva
          prevista  dal  presente  comma  per  la  relativa  gestione
          pensionistica. 
            16-33 (Omissis) 
            34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni
          pensionistiche, di cui  all'articolo 37,  comma 3,  lettera
          c),  della  legge  9 marzo  1989,   n. 88,   e   successive
          modificazioni, come  rideterminato  al  netto  delle  somme
          attribuite  alla  gestione  per  i   coltivatori   diretti,
          mezzadri e coloni, a seguito  dell'integrale  assunzione  a
          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti
          pensionistici liquidati anteriormente al  1° gennaio  1989,
          e' incrementato della somma  di  lire  6.000  miliardi  con
          effetto dall'anno 1998, a titolo di  concorso  dello  Stato
          all'onere  pensionistico  derivante   dalle   pensioni   di
          invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
          vigore della legge 12 giugno 1984,  n. 222. Tale  somma  e'
          assegnata  per  lire  4.780  miliardi  al  Fondo   pensioni
          lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla  gestione
          artigiani e per lire 560 miliardi alla  gestione  esercenti
          attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo  i
          criteri di cui al predetto  articolo 37,  comma 3,  lettera
          c).   A   decorrere   dall'anno   1998,    in    attuazione
          dell'articolo 3,  comma 2,  della  legge   8 agosto   1995,
          n. 335, con il procedimento di  cui  all'articolo 14  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla  base  degli  elementi
          amministrativi relativi  all'ultimo  consuntivo  approvato,
          sono definite le percentuali di riparto,  fra  le  gestioni
          interessate, del predetto importo al netto della richiamata
          somma aggiuntiva. Sono  escluse  da  tale  procedimento  di
          ripartizione le quote dell'importo assegnato alla  gestione
          speciale minatori e all'Ente  nazionale  di  previdenza  ed
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
          altresi'  escluse  dal  predetto  procedimento   le   quote
          assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28,  31  e
          34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari  al
          50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
          n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
          dall'anno 1997,  in  misura  proporzionale  al  complessivo
          incremento  dei  trasferimenti  stabiliti  annualmente  con
          legge  finanziaria,  ai  sensi  dell'articolo 37,  comma 5,
          della   legge   9 marzo   1989,   n. 88,    e    successive
          modificazioni, e annualmente adeguato  secondo  i  medesimi
          criteri. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento
          delle  pensioni  INPS  sono   autorizzate,   ove   occorra,
          anticipazioni di tesoreria  all'Ente  poste  italiane  fino
          alla concorrenza  degli  importi  pagabili  mensilmente  da
          quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse  sono
          da intendersi senza oneri di interessi. 
            (omissis)" 
            Si riporta il testo  del  comma 4  dell'articolo 2  della
          legge  12 novembre  2011,  n. 183  (Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge di stabilita' 2012): 
            "Art. 2 Gestioni previdenziali 
            1-3 (omissis) 
            4. E' istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza
          per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)  la
          «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla
          gestione previdenziale», il cui  finanziamento  e'  assunto
          dallo Stato. Nell'ambito  del  bilancio  dell'INPDAP,  sono
          istituite  apposite  evidenze  contabili,   relative   alla
          gestione di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,
          nonche' alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici
          e di fine servizio. Sono a carico della gestione di cui  al
          primo periodo: 
            a) una quota parte di  ciascuna  mensilita'  di  pensione
          erogata dall'INPDAP. Tale somma  e'  annualmente  adeguata,
          con  la  legge  di  stabilita',  in  base  alle  variazioni
          dell'indice nazionale annuo dei prezzi al  consumo  per  le
          famiglie degli operai ed impiegati calcolato  dall'Istituto
          centrale di statistica incrementato di un punto percentuale
          ed e' ripartita tra le evidenze contabili  interessate  con
          il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni; 
            b) tutti gli  oneri  relativi  agli  altri  interventi  a
          carico dello Stato previsti da specifiche  disposizioni  di
          legge. 
            (omissis)" 
            Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto
          1990, n. 241 e successive  modificazioni  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi): 
            "Art. 14 Conferenza di servizi 
            1. Qualora sia opportuno effettuare un esame  contestuale
          di vari interessi pubblici  coinvolti  in  un  procedimento
          amministrativo, l'amministrazione  procedente  puo'  indire
          una conferenza di servizi. 
            2. La conferenza di  servizi  e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
            3. La conferenza di servizi puo' essere  convocata  anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
            4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti
          di consenso, comunque denominati,  di  competenza  di  piu'
          amministrazioni pubbliche,  la  conferenza  di  servizi  e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
            5. In  caso  di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
            5-bis. Previo accordo tra le  amministrazioni  coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni." 
            Comma 3: 
            Il  testo  del  comma 4   dell'articolo 2   della   legge
          12 novembre 2011, n. 183 e' citato nelle note al comma 2. 
            Comma 6: 
            Si riporta il testo del  comma 56  dell'articolo 1  della
          legge  27 dicembre  2013,  n. 147  (Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014), come modificato dalla  presente
          legge: 
            "56. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
          dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a
          5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10  milioni  di  euro
          per  l'anno  2015,  destinato  al  sostegno  delle  imprese
          composte da almeno quindici individui che  si  uniscono  in
          associazione   temporanea   di   imprese   (ATI)    o    in
          raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)  o  in  reti  di
          impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo  di
          attivita' innovative al  fine  di  operare  su  manifattura
          sostenibile  e  artigianato  digitale,   alla   promozione,
          ricerca e sviluppo di software e hardware  e  all'ideazione
          di modelli di attivita'  di  vendita  non  convenzionali  e
          forme di collaborazione tra tali realta' produttive." 
            Comma 7: 
            Si riporta il  testo  del  comma 4  dell'articolo 39  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici),  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge
          22 dicembre 2011, n. 214, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
            "Art. 39 Misure per le micro, piccole e medie imprese 
            1-3 (Omissis) 
            4. La garanzia del Fondo di cui al  comma 1  puo'  essere
          concessa, a titolo oneroso, su portafogli di  finanziamenti
          erogati alle  imprese  con  un  numero  di  dipendenti  non
          superiore  a  499  da  banche  e  intermediari   finanziari
          iscritti nell'elenco speciale di cui  all'articolo 106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare
          adottato dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa
          con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,   sono
          definite  le  tipologie  di  operazioni   ammissibili,   le
          modalita' di concessione, i criteri  di  selezione  nonche'
          l'ammontare massimo delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo da destinare alla  copertura  del  rischio  derivante
          dalla concessione di detta garanzia. 
            (Omissis)" 
            Comma 8: 
            Il testo del comma 4 dell'articolo 39  del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n. 201 e' citato nelle note al comma 7. 
            Comma 10: 
            Il decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n. 228  recante
          "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e
          d) della legge 31 dicembre  2009,  n. 196,  in  materia  di
          valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche"
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2012, n. 30. 
            Il decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n. 229  recante
          "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
          della  legge  31 dicembre  2009,  n. 196,  in  materia   di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          6 febbraio 2012, n. 30. 
            Comma 11: 
            Si riporta  il  testo  del  comma 1  dell'articolo 1  del
          decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83  (Disposizioni  urgenti
          per la tutela del patrimonio culturale, lo  sviluppo  della
          cultura  e  il  rilancio  del  turismo),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  29 luglio  2014,  n. 106,  come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 1. ART-BONUS-Credito di  imposta  per  favorire  le
          erogazioni liberali a sostegno della cultura 
            1. Per le erogazioni liberali in  denaro  effettuate  nei
          tre periodi d'imposta  successivi  a  quello  in  corso  al
          31 dicembre   2013,   per   interventi   di   manutenzione,
          protezione e restauro di beni culturali  pubblici,  per  il
          sostegno degli istituti  e  dei  luoghi  della  cultura  di
          appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e
          dei teatri di tradizione e per la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  il  restauro  e  il  potenziamento  di   quelle
          esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza  scopo
          di   lucro,   svolgono   esclusivamente   attivita'   nello
          spettacolo, non si applicano le disposizioni  di  cui  agli
          articoli 15, comma 1, lettere h)  e  i),  e  100,  comma 2,
          lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e spetta  un  credito  d'imposta,
          nella misura del: 
            a) 65 per cento delle erogazioni liberali  effettuate  in
          ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2013; 
            b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate  nel
          periodo  d'imposta  successivo  a  quello   in   corso   al
          31 dicembre 2015. 
            (Omissis)". 
            Comma 12: 
            Si riporta il  testo  dell'articolo 13  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre   1986,   n. 917
          (Approvazione del testo unico delle  imposte  sui  redditi)
          [Testo post riforma 2004], come modificato  dalla  presente
          legge: 
            "Art. 13. Altre detrazioni 
            1. Se alla formazione del reddito complessivo  concorrono
          uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con  esclusione
          di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50,  comma 1,
          lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis)  e  l),  spetta  una
          detrazione dall'imposta lorda,  rapportata  al  periodo  di
          lavoro nell'anno, pari a: 
            a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000
          euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante
          non puo' essere inferiore a 690 euro.  Per  i  rapporti  di
          lavoro a tempo determinato,  l'ammontare  della  detrazione
          effettivamente spettante non puo' essere inferiore a  1.380
          euro; 
            b) 978 euro,  aumentata  del  prodotto  tra  902  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  28.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  20.000  euro,  se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  8.000
          euro ma non a 28.000 euro; 
            c) 978 euro, se il reddito  complessivo  e'  superiore  a
          28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          27.000 euro. 
            1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di
          cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel
          comma 2, lettera a), e 50, comma 1,  lettere  a),  b),  c),
          c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a  quello
          della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
          credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che  non
          concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 
            1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a
          24.000 euro; 
            2) 960 euro, se il reddito  complessivo  e'  superiore  a
          24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per  la
          parte corrispondente al rapporto tra  l'importo  di  26.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          2.000 euro. 
            2. 
            3. Se alla formazione del reddito complessivo  concorrono
          uno o piu' redditi di pensione  di  cui  all'  articolo 49,
          comma 2, lettera a),  spetta  una  detrazione  dall'imposta
          lorda, non cumulabile con quella  di  cui  al  comma 1  del
          presente  articolo,  rapportata  al  periodo  di   pensione
          nell'anno, pari a: 
            a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500
          euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante
          non puo' essere inferiore a 690 euro; 
            b) 1.255 euro, aumentata del  prodotto  tra  470  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  15.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  7.500  euro,   se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  7.500
          euro ma non a 15.000 euro; 
            c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          40.000 euro. 
            4. Se  alla  formazione  del  reddito   complessivo   dei
          soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono  uno  o
          piu' redditi di pensione di cui all' articolo 49,  comma 2,
          lettera a), spetta una detrazione  dall'imposta  lorda,  in
          luogo di quella di cui al comma 3  del  presente  articolo,
          rapportata  al  periodo  di  pensione   nell'anno   e   non
          cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: 
            a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750
          euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante
          non puo' essere inferiore a 713 euro; 
            b) 1.297 euro, aumentata del  prodotto  tra  486  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  15.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  7.250  euro,   se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  7.750
          euro ma non a 15.000 euro; 
            c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          40.000 euro. 
            5. Se alla formazione del reddito complessivo  concorrono
          uno o piu'  redditi  di  cui  agli  articoli  50,  comma 1,
          lettere e), f), g),  h)  e  i),  ad  esclusione  di  quelli
          derivanti     dagli     assegni     periodici      indicati
          nell'articolo 10,  comma 1,  lettera  c),  fra  gli   oneri
          deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i)  e  l),  spetta
          una  detrazione  dall'imposta  lorda,  non  cumulabile  con
          quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo,
          pari a: 
            a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800
          euro; 
            b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione  spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          50.200 euro. 
            5-bis.  Se  alla  formazione  del   reddito   complessivo
          concorrono  redditi  derivanti  dagli   assegni   periodici
          indicati  fra  gli   oneri   deducibili   nell'articolo 10,
          comma 1, lettera c),  spetta  una  detrazione  dall'imposta
          lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi  1,  2,
          3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui  al  comma 3,  non
          rapportate ad alcun periodo nell'anno. 
            6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1,  3,
          4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle  prime
          quattro cifre decimali. 
            6-bis.  Ai  fini  del  presente   articolo   il   reddito
          complessivo e' assunto al  netto  del  reddito  dell'unita'
          immobiliare adibita ad abitazione principale  e  di  quello
          delle  relative  pertinenze  di   cui   all'   articolo 10,
          comma 3-bis." 
            Comma 13: 
            Il testo del comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          sostituito dal comma 12 del presente  articolo,  e'  citato
          nelle note allo stesso comma 12. 
            Si riporta il testo  del  comma 1  dell'articolo 3  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 238 (Incentivi  fiscali  per  il
          rientro dei lavoratori in Italia): 
            "Art. 3 (Caratteristiche dei benefici) 
            1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa  e
          i  redditi  di  lavoro  autonomo  percepiti  dalle  persone
          fisiche di cui all'articolo 2  concorrono  alla  formazione
          della base imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone  fisiche  in  misura  ridotta,  secondo   le
          seguenti percentuali: 
            a) 20 per cento, per le lavoratrici; 
            b) 30 per cento, per i lavoratori. 
            (Omissis)". 
            Si riporta il  testo  del  comma 1  dell'articolo 17  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          28 gennaio 2009, n. 2: 
            "Art. 17. Incentivi per il rientro in Italia di docenti e
          ricercatori scientifici residenti all'estero.  Applicazione
          del credito d'imposta per attivita' di ricerca in  caso  di
          incarico da parte di committente estero 
            1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei  docenti
          e dei ricercatori, che in  possesso  di  titolo  di  studio
          universitario  o  equiparato,  siano  non   occasionalmente
          residenti all'estero e abbiano svolto documentata attivita'
          di ricerca o docenza all'estero presso  centri  di  ricerca
          pubblici o  privati  o  universita'  per  almeno  due  anni
          continuativi che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi
          vengono a svolgere la  loro  attivita'  in  Italia,  e  che
          conseguentemente  divengono   fiscalmente   residenti   nel
          territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10  per
          cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla
          formazione del valore della produzione  netta  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui al
          presente comma si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
          nel  periodo  d'imposta  in  cui  il  ricercatore   diviene
          fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei  due
          periodi  di  imposta  successivi  sempre  che  permanga  la
          residenza fiscale in Italia. 
            (Omissis)". 
            Comma 14 
            Si riporta il testo  dell'articolo 44  del  decreto-legge
          31 maggio  2010,  n. 78  (Misure  urgenti  in  materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  come  modificato  dal  successivo   comma 14   del
          presente articolo: 
            "Art. 44  Incentivi  per  il   rientro   in   Italia   di
          ricercatori residenti all'estero 
            1. Ai fini delle imposte sui  redditi  e'  escluso  dalla
          formazione del reddito di lavoro dipendente o  autonomo  il
          novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti  e
          dai ricercatori  che,  in  possesso  di  titolo  di  studio
          universitario o equiparato e non occasionalmente  residenti
          all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca
          o docenza all'estero presso centri di  ricerca  pubblici  o
          privati o universita' per almeno due  anni  continuativi  e
          che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed
          entro i sette anni solari successivi vengono a svolgere  la
          loro attivita' in Italia,  acquisendo  conseguentemente  la
          residenza fiscale nel territorio dello Stato. 
            2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non  concorrono  alla
          formazione del valore della produzione  netta  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive. 
            3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  a
          decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui
          il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio
          dello Stato e nei tre periodi d'imposta  successivi  sempre
          che permanga la residenza fiscale in Italia. 
            3-bis. All' articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264,
          dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
            «1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in  lingua
          straniera  e'  predisposta  direttamente   nella   medesima
          lingua.». 
            Comma 15: 
            Il testo del comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' citato nelle
          note al comma 12. 
            Si riporta il testo degli articoli 23 e  29  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n. 600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi): 
            "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) 
            1. Gli enti  e  le  societa'  indicati  nell'articolo 87,
          comma 1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917,  le  societa'  e   associazioni
          indicate nell'articolo 5 del  predetto  testo  unico  e  le
          persone fisiche  che  esercitano  imprese  commerciali,  ai
          sensi dell'articolo 51 del citato testo  unico,  o  imprese
          agricole,  le  persone  fisiche  che  esercitano   arti   e
          professioni,  il  curatore  fallimentare,  il   commissario
          liquidatore   nonche'   il   condominio   quale   sostituto
          d'imposta, i quali corrispondono  somme  e  valori  di  cui
          all'articolo 48 dello stesso testo  unico,  devono  operare
          all'atto del pagamento una ritenuta  a  titolo  di  acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  dovuta  dai
          percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso  in  cui  la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti  in  denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. 
            1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi
          sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui
          all'articolo 48, concernente determinazione del reddito  di
          lavoro  dipendente,  comma 8-bis,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono  in  ogni
          caso operare le relative ritenute. 
            2. La ritenuta da operare e' determinata: 
            a) sulla parte imponibile delle somme e  dei  valori,  di
          cui all'articolo 48  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22 dicembre  1986,   n. 917,   esclusi   quelli
          indicati alle successive lettere b) e  c),  corrisposti  in
          ciascun periodo di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo  di
          paga  i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito   ed
          effettuando le detrazioni previste negli articoli 12  e  13
          del citato testo unico, rapportate al  periodo  stesso.  Le
          detrazioni di cui all'articolo 12 del  citato  testo  unico
          sono riconosciute se  il  percipiente  dichiara  di  avervi
          diritto, indica  le  condizioni  di  spettanza,  il  codice
          fiscale dei  soggetti  per  i  quali  si  usufruisce  delle
          detrazioni e si impegna  a  comunicare  tempestivamente  le
          eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
          i  periodi  di  imposta   successivi.   L'omissione   della
          comunicazione    relativa    alle    variazioni    comporta
          l'applicazione delle sanzioni  previste  dall'  articolo 11
          del  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,   n. 471,   e
          successive modificazioni. 
            b) sulle  mensilita'  aggiuntive  e  sui  compensi  della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
            c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti
          di cui all'articolo 16, comma 1,  lettera  b),  del  citato
          testo unico, con i criteri di  cui  all'articolo 18,  dello
          stesso testo  unico,  intendendo  per  reddito  complessivo
          netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro  dipendente
          corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito   nel   biennio
          precedente,  effettuando  le  detrazioni   previste   negli
          articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 
            d)  sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di   fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
          a),  del  citato  testo  unico  con  i   criteri   di   cui
          all'articolo 17 dello stesso testo unico; 
            d-bis) 
            e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui
          all'articolo 48,  del  citato  testo  unico,  non  compresi
          nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello  stesso  testo
          unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore  dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 
            3. I soggetti indicati  nel  comma 1  devono  effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a
          norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n. 917,   e   successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma  dell'articolo 15  dello  stesso   testo   unico,   e
          successive modificazioni, per oneri a fronte dei  quali  il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato   trattenute,   nonche',
          limitatamente agli oneri di cui al comma 1,  lettere  c)  e
          f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita'  a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti  aziendali.
          In caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire  il
          prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
          anno  entro  il  28 febbraio   dell'anno   successivo,   il
          sostituito puo' dichiarare per  iscritto  al  sostituto  di
          volergli versare  l'importo  corrispondente  alle  ritenute
          ancora dovute, ovvero,  di  autorizzarlo  a  effettuare  il
          prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga  successivi
          al secondo dello stesso periodo di imposta.  Sugli  importi
          di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse  in
          ragione dello 0,50 per cento mensile, che e'  trattenuto  e
          versato nei termini e con  le  modalita'  previste  per  le
          somme cui  si  riferisce.  L'importo  che  al  termine  del
          periodo d'imposta non e' stato  trattenuto  per  cessazione
          del rapporto di lavoro o per incapienza delle  retribuzioni
          deve essere comunicato all'interessato che deve  provvedere
          al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.  Se
          alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
          somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate  a
          titolo  definitivo  sono  ammesse  in  detrazione  fino   a
          concorrenza  dell'imposta  relativa  ai  predetti   redditi
          prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
          si applica anche nell'ipotesi in cui le somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
            4. Ai fini del compimento delle operazioni di  conguaglio
          di fine anno il sostituito puo' chiedere  al  sostituto  di
          tenere conto anche dei  redditi  di  lavoro  dipendente,  o
          assimilati a quelli di  lavoro  dipendente,  percepiti  nel
          corso di precedenti rapporti intrattenuti. A  tal  fine  il
          sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il
          12 del mese di gennaio del periodo d'imposta  successivo  a
          quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica
          concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati  a
          quelli di lavoro dipendente,  erogati  da  altri  soggetti,
          compresi  quelli  erogati  da  soggetti  non  obbligati  ad
          effettuare le ritenute. La  presente  disposizione  non  si
          applica   ai   soggetti   che   corrispondono   trattamenti
          pensionistici. 
            5." 
            "Art. 29  (Ritenuta  sui   compensi   e   altri   redditi
          corrisposti dallo Stato) 
            1. Le amministrazioni dello Stato,  comprese  quelle  con
          ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori
          di cui  all'articolo 23,  devono  effettuare  all'atto  del
          pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti  .  La
          ritenuta e' operata con le seguenti modalita': 
            a) sulla parte imponibile delle somme e  dei  valori,  di
          cui all'articolo 48, del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22 dicembre  1986,   n. 917,   esclusi   quelli
          indicati alle successive lettere b) e c), aventi  carattere
          fisso e continuativo, con i criteri e le modalita'  di  cui
          al comma 2 dell'articolo 23; 
            b) sulle  mensilita'  aggiuntive  e  sui  compensi  della
          stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
          da quelli di cui alla lettera a) e sulla  parte  imponibile
          delle indennita' di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8,
          del citato testo unico, con la  aliquota  applicabile  allo
          scaglione di reddito piu' elevato della categoria o  classe
          di stipendio del percipiente all'atto del pagamento  o,  in
          mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito; 
            c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti
          di cui all'articolo 16, comma 1,  lettera  b),  del  citato
          testo unico, con i criteri di  cui  all'articolo 18,  dello
          stesso testo  unico,  intendendo  per  reddito  complessivo
          netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro  dipendente
          corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito   nel   biennio
          precedente, al netto delle deduzioni di cui  agli  articoli
          11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico; 
            d)  sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di   fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
          a),  del  citato  testo  unico  con  i   criteri   di   cui
          all'articolo 17, dello stesso testo unico; 
            e) sulla parte imponibile delle somme  e  valori  di  cui
          all'articolo 48,  del  citato  testo  unico,  non  compresi
          nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello  stesso  testo
          unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per
          il primo scaglione di reddito. 
            2. Gli uffici che dispongono il pagamento  di  emolumenti
          aventi carattere fisso  e  continuativo  devono  effettuare
          entro il  28 febbraio  o  entro  due  mesi  dalla  data  di
          cessazione del rapporto, se questa e'  anteriore  all'anno,
          il conguaglio di cui al comma 3  dell'articolo 23,  con  le
          modalita' in esso stabilite. A  tal  fine,  all'inizio  del
          rapporto,  il  sostituito  deve  specificare  quale   delle
          opzioni  previste  al  comma 3   dell'articolo 23   intende
          adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti
          e  gli  altri   organi   che   corrispondono   compensi   e
          retribuzioni non  aventi  carattere  fisso  e  continuativo
          devono  comunicare  ai  predetti  uffici,  entro  la   fine
          dell'anno e, comunque, non oltre  il  12 gennaio  dell'anno
          successivo, l'ammontare delle somme corrisposte,  l'importo
          degli eventuali contributi previdenziali  e  assistenziali,
          compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute
          effettuate. Per le somme e i valori a carattere  ricorrente
          la  comunicazione  deve  essere  effettuata   su   supporto
          magnetico  secondo  specifiche   tecniche   approvate   con
          apposito decreto del Ministro del tesoro, di  concerto  con
          il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione
          del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti
          non consenta la integrale applicazione  della  ritenuta  di
          conguaglio, la differenza e' recuperata  mediante  ritenuta
          sulle competenze di altra natura che siano liquidate  anche
          da altro soggetto in dipendenza  del  cessato  rapporto  di
          lavoro.    Si    applicano    anche     le     disposizioni
          dell'articolo 23, comma 4. 
            3. Le amministrazioni  della  Camera  dei  deputati,  del
          Senato  e  della  Corte   costituzionale,   nonche'   della
          Presidenza della  Repubblica  e  degli  organi  legislativi
          delle regioni a  statuto  speciale,  che  corrispondono  le
          somme e i valori di cui al  comma 1,  effettuano,  all'atto
          del pagamento,  una  ritenuta  d'acconto  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche con i criteri indicati  nello
          stesso comma. Le  medesime  amministrazioni,  all'atto  del
          pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di  cui
          all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917,  applicano  una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
          indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
          criteri indicati nel comma 1. Si applicano le  disposizioni
          di cui al comma 2. 
            4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui  valori  di
          cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto  o  in
          parte, sui contestuali pagamenti in denaro,  il  sostituito
          e' tenuto a versare al sostituto  l'importo  corrispondente
          all'ammontare della ritenuta. 
            5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di  cui
          al comma 3, che corrispondono i compensi e le  altre  somme
          di cui agli articoli 24,25,  25-bis,  26  e  28  effettuano
          all'atto  del  pagamento  le   ritenute   stabilite   dalle
          disposizioni stesse." 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 17   del   decreto
          legislativo   9 luglio   1997,   n. 241,    e    successive
          modificazioni (Norme di semplificazione  degli  adempimenti
          dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
            "Art. 17 (Oggetto) 
            1. I  contribuenti  eseguono  versamenti  unitari   delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
            2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i
          crediti e i debiti relativi: 
            a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali  e
          alle  ritenute  alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
            b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi  degli
          articoli  27  e  33  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
            c) alle imposte sostitutive delle imposte sui  redditi  e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
            d) all'imposta prevista dall'Art. 3,  comma 143,  lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
            [d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito
          delle persone fisiche;] 
            e) ai contributi  previdenziali  dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
            f) ai contributi previdenziali  ed  assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione   coordinata   e   continuativa    di    cui
          all'Art. 49, comma 2, lettera a),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
            g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
          lavoro e le malattie  professionali  dovuti  ai  sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
            h) agli interessi previsti in caso di  pagamento  rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
            h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta  sul  patrimonio
          netto   delle   imprese,   istituita   con    decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28 febbraio  1986,  n. 41,  come   da   ultimo   modificato
          dall'Art. 4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995,  n. 41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  22 marzo  1995,
          n. 85; 
            h-ter) alle altre entrate  individuate  con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
            h-quater) al credito d'imposta spettante  agli  esercenti
          sale cinematografiche; 
            h-quinquies)  alle  somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n. 7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31 marzo   2005,   n. 43,   e
          successive modificazioni. 
            2-bis." 
            Comma 16: 
            Si riporta il  testo  del  comma 2  dell'articolo 51  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n. 917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 51. Determinazione del reddito di lavoro dipendente
          [Testo post riforma 2004] 
            1 (Omissis) 
            2. Non concorrono a formare il reddito: 
            a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal
          datore  di  lavoro  o  dal  lavoratore  in  ottemperanza  a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati dal datore di lavoro o dal  lavoratore  ad  enti  o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento  aziendale,  che  operino   negli   ambiti   di
          intervento stabiliti con  il  decreto  del  Ministro  della
          salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
          un  importo  non   superiore   complessivamente   ad   euro
          3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si  tiene
          conto anche dei contributi di assistenza sanitaria  versati
          ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); 
            b) 
            c) le somministrazioni di vitto da parte  del  datore  di
          lavoro, nonche' quelle in  mense  organizzate  direttamente
          dal  datore  di  lavoro  o  gestite  da  terzi,   o,   fino
          all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato
          a euro 7 nel caso in cui le  stesse  siano  rese  in  forma
          elettronica, le prestazioni  e  le  indennita'  sostitutive
          corrisposte  agli  addetti  ai  cantieri  edili,  ad  altre
          strutture lavorative a carattere  temporaneo  o  ad  unita'
          produttive  ubicate  in  zone  dove  manchino  strutture  o
          servizi di ristorazione; 
            d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla
          generalita' o a categorie di dipendenti; anche se  affidate
          a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; 
            e) i compensi reversibili di cui alle lettere  b)  ed  f)
          del comma 1 dell'articolo 47 ; 
            f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi  di  cui  al
          comma 1 dell'articolo 65 da  parte  dei  dipendenti  e  dei
          soggetti indicati nell'articolo 12 ; 
            f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni  erogati  dal
          datore di  lavoro  alla  generalita'  dei  dipendenti  o  a
          categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e
          di colonie  climatiche  da  parte  dei  familiari  indicati
          nell'articolo 12, nonche' per borse di studio a favore  dei
          medesimi familiari; 
            g) il valore delle azioni offerte  alla  generalita'  dei
          dipendenti per un importo  non  superiore  complessivamente
          nel periodo d'imposta a lire 4 milioni,  a  condizione  che
          non siano  riacquistate  dalla  societa'  emittente  o  dal
          datore  di  lavoro  o  comunque  cedute  prima  che   siano
          trascorsi almeno tre  anni  dalla  percezione;  qualora  le
          azioni siano cedute prima del predetto  termine,  l'importo
          che non  ha  concorso  a  formare  il  reddito  al  momento
          dell'acquisto e'  assoggettato  a  tassazione  nel  periodo
          d'imposta in cui avviene la cessione; 
            g-bis) 
            h) le somme trattenute al dipendente  per  oneri  di  cui
          all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche'  le
          erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
          fronte  delle  spese   sanitarie   di   cui   allo   stesso
          articolo 10,  comma 1,  lettera  b).  Gli   importi   delle
          predette somme ed erogazioni devono  essere  attestate  dal
          datore di lavoro; 
            i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle  case
          da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto
          a  cura  di  appositi  organismi   costituiti   all'interno
          dell'impresa nella misura del 25 per  cento  dell'ammontare
          percepito nel periodo d'imposta; 
            i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio,
          da  parte  del  lavoratore,  della  facolta'  di   rinuncia
          all'accredito contributivo presso l'assicurazione  generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
          della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
          scadenza utile per il  pensionamento  di  anzianita',  dopo
          aver  maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la   vigente
          normativa. 
            (Omissis)". 
            Comma 18: 
            Si riporta il testo  dell'articolo 37  del  decreto-legge
          24 aprile   2014,   n. 66,   (Misure   urgenti    per    la
          competitivita' e  la  giustizia  sociale)  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23 giugno  2014,  n. 89,  come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei  crediti
          certificati) 
            1. Al  fine  di  assicurare  il  completo  ed   immediato
          pagamento di  tutti  i  debiti  di  parte  corrente  certi,
          liquidi ed esigibili  per  somministrazioni,  forniture  ed
          appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli
          altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n. 165,    e    successive
          modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre
          2013 e certificati alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto ai sensi  dell'articolo 9,  comma 3-bis  e
          3-ter  del  decreto   legge   29 novembre   2008,   n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, o dell'articolo 7 del decreto  legge  8 aprile  2013,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  6 giugno
          2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato  dal
          momento dell'effettuazione  delle  operazioni  di  cessione
          ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono,
          altresi', assistiti dalla medesima  garanzia  dello  Stato,
          sempre dal momento dell'effettuazione delle  operazioni  di
          cessione ovvero  di  ridefinizione  di  cui  al  successivo
          comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi
          ed esigibili delle predette pubbliche  amministrazioni  non
          ancora certificati alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013,  a
          condizione che: 
            a)   i   soggetti   creditori   presentino   istanza   di
          certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre  2014,
          utilizzando   la    piattaforma    elettronica    di    cui
          all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto  legge  n. 35
          del 2013; 
            b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite  la
          suddetta piattaforma elettronica, da parte delle  pubbliche
          amministrazioni debitrici. La certificazione deve  avvenire
          entro trenta giorni dalla data di  ricezione  dell'istanza.
          Il diniego, anche parziale,  della  certificazione,  sempre
          entro  il  suddetto  termine,  deve   essere   puntualmente
          motivato.  Ferma  restando  l'attivazione  da   parte   del
          creditore dei poteri  sostitutivi  di  cui  all'articolo 9,
          comma 3-bis, del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il
          mancato rispetto di tali obblighi  comporta  a  carico  del
          dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui
          all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto  legge  n. 35
          del 2013. Le amministrazioni di cui al  primo  periodo  che
          risultino inadempienti non possono procedere ad  assunzioni
          di  personale  o  ricorrere   all'indebitamento   fino   al
          permanere dell'inadempimento. 
            2. I pagamenti dei debiti di parte  corrente  di  cui  al
          comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli  obiettivi
          del patto di stabilita' interno. 
            3. I soggetti  creditori  possono  cedere  pro-soluto  il
          credito certificato e assistito dalla garanzia dello  Stato
          ai sensi del comma 1 ad una banca  o  ad  un  intermediario
          finanziario,  anche  sulla  base  di  apposite  convenzioni
          quadro. Per i crediti  assistiti  dalla  suddetta  garanzia
          dello Stato non possono essere richiesti  sconti  superiori
          alla misura massima determinata con il decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui  al  comma 4. Avvenuta
          la  cessione  del  credito,  la  pubblica   amministrazione
          debitrice diversa dallo Stato puo'  chiedere,  in  caso  di
          temporanee carenze di  liquidita',  una  ridefinizione  dei
          termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una
          durata  massima  di  5  anni,   rilasciando,   a   garanzia
          dell'operazione, delegazione di pagamento,  a  norma  della
          specifica disciplina applicabile a  ciascuna  tipologia  di
          pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a  valere
          sulle entrate di  bilancio.  Le  pubbliche  amministrazioni
          debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente
          il  debito,  alle  condizioni  pattuite  nell'ambito  delle
          operazioni di ridefinizione dei termini e delle  condizioni
          di pagamento  del  debito  di  cui  al  presente  comma  al
          ripristino  della  normale   gestione   della   liquidita'.
          L'operazione   di   ridefinizione,   le   cui    condizioni
          finanziarie devono tener conto della garanzia dello  Stato,
          puo'  essere  richiesta  dalla   pubblica   amministrazione
          debitrice  alla  banca  o   all'intermediario   finanziario
          cessionario del credito, ovvero ad altra banca o  ad  altro
          intermediario  finanziario  qualora  il   cessionario   non
          consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in  tal
          caso, previa corresponsione di quanto  dovuto,  il  credito
          certificato e' ceduto di  diritto  alla  predetta  banca  o
          intermediario finanziario. La  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),  del
          decreto legge 30 settembre 2003,  n. 269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24 novembre   2003,   n. 326,
          nonche'  istituzioni  finanziarie  dell'Unione  Europea   e
          internazionali, possono acquisire,  dalle  banche  e  dagli
          intermediari finanziari,  sulla  base  di  una  convenzione
          quadro con  l'Associazione  Bancaria  Italiana,  i  crediti
          assistiti dalla garanzia dello Stato di cui  al  comma 1  e
          ceduti ai sensi  del  presente  comma,  anche  al  fine  di
          effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e  delle
          condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata
          massima di 15 anni, in relazione alle  quali  le  pubbliche
          amministrazioni   debitrici   rilasciano   delegazione   di
          pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a
          ciascuna tipologia di  pubblica  amministrazione,  o  altra
          simile  garanzia  a  valere  sulle  entrate  di   bilancio.
          L'intervento della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  puo'
          essere effettuato nei limiti di una  dotazione  finanziaria
          stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  medesima.
          I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato  di  cui  al
          comma 1,  gia'  oggetto  di  ridefinizione  possono  essere
          acquisiti dai soggetti cui  si  applicano  le  disposizioni
          della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi
          ceduti a Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.,  nonche'  alle
          istituzioni    finanziarie    dell'Unione     europea     e
          internazionali.  Alle  operazioni  di   ridefinizione   dei
          termini e delle condizioni di pagamento dei debiti  di  cui
          al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non
          si applicano i limiti fissati, per  le  regioni  a  statuto
          ordinario, dall'articolo 10  della  legge  16 maggio  1970,
          n. 281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203  e  204
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e,  per  le
          altre    pubbliche    amministrazioni,    dai    rispettivi
          ordinamenti. 
            4. Per le finalita'  di  cui  al  comma 1,  e'  istituito
          presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un
          apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal
          rilascio della garanzia dello Stato,  cui  sono  attribuite
          risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo e' a
          prima richiesta, esplicita, incondizionata e  irrevocabile.
          Gli interventi del  Fondo  sono  assistiti  dalla  garanzia
          dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia
          e' elencata nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   di    cui
          all'articolo 31 della legge  31 dicembre  2009,  n. 196. La
          gestione  del  Fondo   puo'   essere   affidata   a   norma
          dell'articolo 19,  comma 5,  del  decreto-legge   1° luglio
          2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          3 agosto  2009,   n. 102. Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono definiti termini e modalita'  tecniche  di  attuazione
          dei commi 1 e 3 , ivi compresa la misura massima dei  tassi
          di interesse praticabili sulle operazioni di  ridefinizione
          dei termini e delle  condizioni  di  pagamento  del  debito
          derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi
          del  comma 3,  nonche'  i  criteri,  le  condizioni  e   le
          modalita' di operativita' e di  escussione  della  garanzia
          del Fondo, nonche' della garanzia  dello  Stato  di  ultima
          istanza. 
            5. In caso di escussione della  garanzia,  e'  attribuito
          allo Stato il diritto di rivalsa sugli  enti  debitori.  La
          rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino  a
          concorrenza della somme escusse e degli interessi  maturati
          alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi
          titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
          Stato. Con il decreto di cui al comma 4  sono  disciplinate
          le modalita' per l'esercizio del diritto di rivalsa di  cui
          al presente comma, anche al fine di garantire  il  recupero
          delle somme in caso di incapienza delle somme  a  qualsiasi
          titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
          Stato. 
            6. Nello stato di previsione del Ministero  dell'Economia
          e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di
          1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  finalizzato  ad
          integrare  le  risorse  iscritte   sul   bilancio   statale
          destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
            7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies,  12-sexies  e
          12-septies dell'articolo 11, del  decreto  legge  28 giugno
          2013 n. 76,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati. 
            7-bis. Le cessioni dei crediti  certificati  mediante  la
          piattaforma elettronica  per  la  gestione  telematica  del
          rilascio   delle   certificazioni   di   cui   al   comma 1
          dell'articolo 7 del  decreto-legge  8 aprile  2013,  n. 35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  6 giugno  2013,
          n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura  privata
          e  possono  essere  effettuate  a  favore   di   banche   o
          intermediari  finanziari  autorizzati,  ovvero  da   questi
          ultimi  alla  Cassa  depositi  e  prestiti   S.p.A.   o   a
          istituzioni    finanziarie    dell'Unione     europea     e
          internazionali.   Le   suddette   cessioni   dei    crediti
          certificati si intendono  notificate  e  sono  efficaci  ed
          opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla
          data  di  comunicazione  della   cessione   alla   pubblica
          amministrazione attraverso la piattaforma elettronica,  che
          costituisce data certa, qualora  queste  non  le  rifiutino
          entro sette giorni dalla ricezione di  tale  comunicazione.
          Non si applicano alle  predette  cessioni  dei  crediti  le
          disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli  articoli
          69 e  70  del  regio  decreto  18 novembre  1923,  n. 2440,
          nonche' le disposizioni di cui all'articolo 7  della  legge
          21 febbraio  1991,  n. 52,  e  all'articolo 67  del   regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni  di  cui  al
          presente comma si applicano anche alle cessioni  effettuate
          dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali  si
          applicano  le  disposizioni  della  legge  30 aprile  1999,
          n. 130. 
            7-ter.  Le  verifiche  di  cui  all'articolo 48-bis   del
          decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, sono  effettuate  dalle  pubbliche  amministrazioni
          esclusivamente all'atto della  certificazione  dei  crediti
          certi, liquidi ed esigibili maturati  nei  confronti  delle
          pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo 1,  comma 2,
          del  decreto  legislativo  30 marzo   2001,   n. 165,   per
          somministrazioni, forniture ed appalti e  per  obbligazioni
          relative  a  prestazioni  professionali   alla   data   del
          31 dicembre 2013, tramite la  piattaforma  elettronica  nei
          confronti dei soggetti creditori.  All'atto  del  pagamento
          dei crediti certificati oggetto di cessione,  le  pubbliche
          amministrazioni   effettuano    le    predette    verifiche
          esclusivamente nei confronti del cessionario. 
            7-quater. L'articolo 8 e il  comma 2-bis  dell'articolo 9
          del decreto-legge 8 aprile  2013,  n. 35,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6 giugno  2013,  n. 64,  sono
          abrogati. 
            7-quinquies. La regolarita' contributiva del cedente  dei
          crediti di cui al  comma 7-bis  del  presente  articolo  e'
          definitivamente   attestata   dal   documento   unico    di
          regolarita' contributiva di  cui  all'articolo 6,  comma 1,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso  di  validita',
          allegato all'atto di cessione o  comunque  acquisito  dalla
          pubblica amministrazione  ceduta.  All'atto  dell'effettivo
          pagamento dei crediti certificati oggetto di  cessione,  le
          pubbliche   amministrazioni   debitrici   acquisiscono   il
          predetto  documento  esclusivamente   nei   confronti   del
          cessionario." 
            Comma 19: 
            Si riporta il testo del comma 7-bis dell'articolo 12  del
          decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi  urgenti
          di  avvio  del  piano   "Destinazione   Italia",   per   il
          contenimento  delle  tariffe  elettriche  e  del  gas,  per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO  2015),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: 
            "Art. 12 Misure per favorire il credito  alla  piccola  e
          media impresa 
            1-7 (Omissis) 
            7-bis. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite, nel rispetto  degli  equilibri  di
          finanza  pubblica,  le  modalita'  per  la   compensazione,
          nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore  delle
          imprese titolari di crediti non prescritti, certi,  liquidi
          ed esigibili, per somministrazione,  forniture,  appalti  e
          servizi, anche professionali, maturati nei confronti  della
          pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita'
          previste dai decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  22 maggio  2012  e  25 giugno  2012,   pubblicati,
          rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale   n. 143   del
          21 giugno  2012  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 152  del
          2 luglio 2012,  qualora  la  somma  iscritta  a  ruolo  sia
          inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di  cui
          al primo  periodo  sono  individuati  gli  aventi  diritto,
          nonche' le modalita' di trasmissione dei  relativi  elenchi
          all'agente della riscossione. 
            (Omissis)". 
            Comma 20: 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 11   del   decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,    n. 446    (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali), come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 11. Disposizioni comuni per la  determinazione  del
          valore della produzione netta 
            1. Nella determinazione della base imponibile: 
            a) sono ammessi in deduzione: 
            1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie  contro
          gli infortuni sul lavoro; 
            2) per  i  soggetti  di  cui  all'  articolo 3,  comma 1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione  e  a   tariffa   nei   settori   dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,   delle   telecomunicazioni,   della   raccolta    e
          depurazione delle acque  di  scarico  e  della  raccolta  e
          smaltimento rifiuti, un importo pari a 7.500 euro, su  base
          annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
          impiegato nel periodo di imposta, aumentato a  13.500  euro
          per i lavoratori di sesso femminile nonche' per  quelli  di
          eta' inferiore ai 35 anni; 
            3) per  i  soggetti  di  cui  all'  articolo 3,  comma 1,
          lettere da a) a e),  esclusi  le  banche,  gli  altri  enti
          finanziari,  le  imprese  di  assicurazione  e  le  imprese
          operanti  in  concessione   e   a   tariffa   nei   settori
          dell'energia,    dell'acqua,    dei    trasporti,     delle
          infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
          raccolta e depurazione  delle  acque  di  scarico  e  della
          raccolta e smaltimento rifiuti, un importo  fino  a  15.000
          euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
          indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
          Abruzzo, Basilicata, Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
          Sardegna  e  Sicilia,  aumentato  a  21.000  euro   per   i
          lavoratori di sesso femminile nonche' per  quelli  di  eta'
          inferiore ai 35  anni;  tale  deduzione  e'  alternativa  a
          quella di cui  al  numero 2),  e  puo'  essere  fruita  nel
          rispetto  dei  limiti  derivanti  dall'applicazione   della
          regola de minimis di cui  al  regolamento  (CE)  n. 69/2001
          della  Commissione,  del  12 gennaio  2001,  e   successive
          modificazioni; 
            4) per  i  soggetti  di  cui  all'  articolo 3,  comma 1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione  e  a   tariffa   nei   settori   dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,   delle   telecomunicazioni,   della   raccolta    e
          depurazione delle acque  di  scarico  e  della  raccolta  e
          smaltimento   rifiuti,   i   contributi   assistenziali   e
          previdenziali relativi ai  lavoratori  dipendenti  a  tempo
          indeterminato; 
            5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili  e  le
          spese per il personale assunto con contratti di  formazione
          e lavoro, nonche', per i soggetti di cui  all'  articolo 3,
          comma 1, lettere da a) a  e),  i  costi  sostenuti  per  il
          personale addetto alla ricerca  e  sviluppo,  ivi  compresi
          quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi  tra
          imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni
          di ricerca e sviluppo, a condizione che  l'attestazione  di
          effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
          collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore  dei
          conti o  da  un  professionista  iscritto  negli  albi  dei
          revisori  dei  conti,  dei  dottori   commercialisti,   dei
          ragionieri  e  periti  commerciali  o  dei  consulenti  del
          lavoro, nelle forme previste  dall'  articolo 13,  comma 2,
          del decreto-legge 28 marzo  1997,  n. 79,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n. 140,   e
          successive  modificazioni,  ovvero  dal  responsabile   del
          centro di assistenza fiscale; 
            b) non sono ammessi in deduzione: 
            1) 
            2) i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni
          di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,  nonche'  i
          compensi attribuiti  per  obblighi  di  fare,  non  fare  o
          permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere  i)  e
          l), del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,
          n. 917; 
            3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e
          continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e
          3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi; 
            4) i compensi per  prestazioni  di  lavoro  assimilato  a
          quello dipendente ai sensi  dell'articolo 47  dello  stesso
          testo unico delle imposte sui redditi; 
            5) gli utili spettanti agli associati  in  partecipazione
          di cui alla lettera c) del predetto  articolo 49,  comma 2,
          del testo unico delle imposte sui redditi; 
            6) 
            1.1 Le deduzioni di cui al comma 1,  lettera  a),  numeri
          2),  3)  e  4),  per   i   produttori   agricoli   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera  d),  e  per  le  societa'
          agricole di  cui  all'articolo 2  del  decreto  legislativo
          29 marzo 2004, n. 99, si applicano, nella misura del 50 per
          cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore
          agricolo  dipendente  a  tempo  determinato  impiegato  nel
          periodo  di  imposta  purche'  abbia  lavorato  almeno  150
          giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale. 
            1-bis. Per le imprese  autorizzate  all'autotrasporto  di
          merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
          previste contrattualmente, per la parte che non concorre  a
          formare   il    reddito    del    dipendente    ai    sensi
          dell'articolo 48, comma 5, del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
            2. - 4. 
            4-bis. Per i soggetti  di  cui  all'articolo 3,  comma 1,
          lettere da a) ad e), sono  ammessi  in  deduzione,  fino  a
          concorrenza, i seguenti importi: 
            a) euro 8.000 se  la  base  imponibile  non  supera  euro
          180.759,91; 
            b)  euro  6.000  se  la  base  imponibile   supera   euro
          180.759,91 ma non euro 180.839,91; 
            c)  euro  4.000  se  la  base  imponibile   supera   euro
          180.839,91 ma non euro 180.919,91; 
            d)  euro  2.000  se  la  base  imponibile   supera   euro
          180.919,91 ma non euro 180.999,91; 
            d-bis) per i soggetti  di  cui  all'articolo 3,  comma 1,
          lettere b) e c), l'importo delle deduzioni  indicate  nelle
          lettere da  a)  a  d)  del  presente  comma  e'  aumentato,
          rispettivamente, di euro 2.500,  di  euro  1.875,  di  euro
          1.250 e di euro 625. 
            4-bis.1. Ai  soggetti  di  cui  all'articolo 3,  comma 1,
          lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
          alla formazione del valore della produzione  non  superiori
          nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una  deduzione
          dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
          ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo  d'imposta
          fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
          di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
          cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
          dei disabili e  del  personale  assunto  con  contratti  di
          formazione lavoro. 
            4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore
          o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e  cessazione
          dell'attivita' in corso d'anno, gli importi delle deduzioni
          e della  base  imponibile  di  cui  al  comma 4-bis  e  dei
          componenti  positivi   di   cui   al   comma 4-bis.1   sono
          ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai  commi
          1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono  ragguagliate
          ai giorni di durata del rapporto di lavoro  nel  corso  del
          periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro  a  tempo
          indeterminato e parziale, nei diversi tipi e  modalita'  di
          cui all' articolo 1  del  decreto  legislativo  25 febbraio
          2000, n. 61, e successive modificazioni,  ivi  compreso  il
          lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo  misto,
          sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui
          all' articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni
          spettano  solo  in  relazione   ai   dipendenti   impiegati
          nell'esercizio di  attivita'  commerciali  e,  in  caso  di
          dipendenti impiegati anche nelle  attivita'  istituzionali,
          l'importo e' ridotto  in  base  al  rapporto  di  cui  all'
          articolo 10, comma 2. 
            4-ter.  I  soggetti  di  cui   all'articolo 4,   comma 2,
          applicano le deduzioni indicate nel presente  articolo  sul
          valore della  produzione  netta  prima  della  ripartizione
          dello stesso su base regionale. 
            4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al
          31 dicembre 2014, per i  soggetti  di  cui  all'articolo 3,
          comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di
          lavoratori  dipendenti  assunti  con  contratto   a   tempo
          indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con
          il  medesimo  contratto  mediamente  occupati  nel  periodo
          d'imposta precedente, e' deducibile il costo  del  predetto
          personale per un importo annuale  non  superiore  a  15.000
          euro per ciascun nuovo dipendente  assunto,  e  nel  limite
          dell'incremento  complessivo  del   costo   del   personale
          classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B),
          numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta
          in cui e'  avvenuta  l'assunzione  con  contratto  a  tempo
          indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta.  La
          suddetta  deduzione  decade  se,  nei   periodi   d'imposta
          successivi a quello in cui  e'  avvenuta  l'assunzione,  il
          numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore  o  pari
          al numero degli stessi lavoratori  mediamente  occupati  in
          tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete,  in
          ogni caso, per  ciascun  periodo  d'imposta  a  partire  da
          quello di  assunzione,  sempre  che  permanga  il  medesimo
          rapporto di impiego. L'incremento della base  occupazionale
          va considerato al  netto  delle  diminuzioni  occupazionali
          verificatesi in societa' controllate o collegate  ai  sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo,  anche
          per  interposta  persona,  allo  stesso  soggetto.  Per   i
          soggetti di cui all'articolo 3,  comma 1,  lettera  e),  la
          base occupazionale di cui al terzo periodo  e'  individuata
          con riferimento al personale dipendente  con  contratto  di
          lavoro  a  tempo  indeterminato  impiegato   nell'attivita'
          commerciale e la  deduzione  spetta  solo  con  riferimento
          all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio  di
          tale attivita'.  In  caso  di  lavoratori  impiegati  anche
          nell'esercizio dell'attivita' istituzionale  si  considera,
          sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di
          riferimento  e  del  suo  incremento,  sia  ai  fini  della
          deducibilita' del costo, il solo personale  dipendente  con
          contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato   riferibile
          all'attivita' commerciale individuato in base  al  rapporto
          di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli
          incrementi  occupazionali  i  trasferimenti  di  dipendenti
          dall'attivita'  istituzionale  all'attivita'   commerciale.
          Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non  rilevano
          gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di
          attivita' che assorbono anche solo in  parte  attivita'  di
          imprese giuridicamente preesistenti,  ad  esclusione  delle
          attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
          caso di impresa subentrante ad altra nella gestione  di  un
          servizio  pubblico,  anche  gestito  da  privati,  comunque
          assegnata, la deducibilita' del costo del personale  spetta
          limitatamente al  numero  di  lavoratori  assunti  in  piu'
          rispetto a quello dell'impresa sostituita. 
            4-quinquies. 
            4-sexies. 
            4-septies.  Per  ciascun   dipendente   l'importo   delle
          deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non  puo'
          comunque eccedere il  limite  massimo  rappresentato  dalla
          retribuzione e dagli altri  oneri  e  spese  a  carico  del
          datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui
          al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e'  alternativa
          alla fruizione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,
          lettera a), numero 5), e 4-bis.1. 
            4-octies. Fermo restando quanto  stabilito  dal  presente
          articolo e in deroga  a  quanto  stabilito  negli  articoli
          precedenti, per i soggetti che determinano il valore  della
          produzione netta ai sensi degli  articoli  da  5  a  9,  e'
          ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo
          per  il  personale  dipendente  con   contratto   a   tempo
          indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi  dei  commi
          1, lettera a),  1-bis,  4-bis.1  e  4-quater  del  presente
          articolo. Per i produttori agricoli di cui  all'articolo 3,
          comma 1, lettera d), del presente decreto e per le societa'
          agricole di  cui  all'articolo 2  del  decreto  legislativo
          29 marzo  2004,  n. 99,  e  successive  modificazioni,   la
          deduzione di cui al presente comma  e'  ammessa  anche  per
          ogni lavoratore agricolo dipendente avente i  requisiti  di
          cui al comma 1.1 del presente articolo." 
            Comma 21: 
            Si riporta il testo degli articoli da 5 a 9  del  decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,    n. 446    (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
            "Art. 5. Determinazione del valore della produzione netta
          delle societa' di capitali e degli enti commerciali 
            1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
          a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e  7,
          la base imponibile e' determinata dalla differenza  tra  il
          valore e i costi della produzione di cui alle lettere A)  e
          B) dell'articolo 2425 del  codice  civile,  con  esclusione
          delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e
          13),   cosi'   come   risultanti   dal   conto    economico
          dell'esercizio. 
            2. Per i soggetti che redigono il  bilancio  in  base  ai
          principi contabili internazionali, la  base  imponibile  e'
          determinata assumendo le voci del valore e dei costi  della
          produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1. 
            3. Tra i componenti negativi non si considerano  comunque
          in deduzione:  le  spese  per  il  personale  dipendente  e
          assimilato classificate in voci diverse dalla  citata  voce
          di cui alla lettera B), numero 9),  dell'articolo 2425  del
          codice civile, nonche' i costi,  i  compensi  e  gli  utili
          indicati nel comma 1,  lettera  b),  numeri  da  2)  a  5),
          dell'articolo 11 del presente decreto; la  quota  interessi
          dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
          le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
          cui al  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504. I
          contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge,   fatta
          eccezione  per  quelli  correlati  a  costi   indeducibili,
          nonche' le plusvalenze e le  minusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui  produzione
          o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          concorrono in ogni caso alla formazione  del  valore  della
          produzione. Sono comunque ammesse  in  deduzione  quote  di
          ammortamento del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di
          marchi d'impresa e a titolo di  avviamento  in  misura  non
          superiore a un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico. 
            4. I componenti positivi  e  negativi  classificabili  in
          voci del conto economico  diverse  da  quelle  indicate  al
          comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
          correlati a componenti rilevanti della base  imponibile  di
          periodi d'imposta precedenti o successivi. 
            5. Indipendentemente  dalla  effettiva  collocazione  nel
          conto economico,  i  componenti  positivi  e  negativi  del
          valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
          corretta   qualificazione,    imputazione    temporale    e
          classificazione previsti dai  principi  contabili  adottati
          dall'impresa." 
            "Art. 5-bis Determinazione del  valore  della  produzione
          netta delle societa' di persone e delle imprese individuali 
            1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
          b), la base imponibile e' determinata dalla differenza  tra
          l'ammontare dei ricavi di cui  all'  articolo 85,  comma 1,
          lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917,  e   delle   variazioni   delle
          rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del  medesimo
          testo unico, e l'ammontare dei costi delle  materie  prime,
          sussidiarie  e  di  consumo,  delle  merci,  dei   servizi,
          dell'ammortamento  e  dei   canoni   di   locazione   anche
          finanziaria dei beni strumentali materiali  e  immateriali.
          Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e
          assimilato; i costi, i compensi e gli  utili  indicati  nel
          comma 1, lettera b), numeri da 2)  a  5),  dell'articolo 11
          del presente decreto; la  quota  interessi  dei  canoni  di
          locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
          crediti;  l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I  contributi
          erogati in base a norma di legge concorrono  comunque  alla
          formazione del valore della produzione, fatta eccezione per
          quelli  correlati  a  costi  indeducibili.   I   componenti
          rilevanti si assumono secondo le regole di  qualificazione,
          imputazione temporale e  classificazione  valevoli  per  la
          determinazione del reddito d'impresa ai  fini  dell'imposta
          personale. 
            2. I  soggetti  di  cui  al   comma 1,   in   regime   di
          contabilita'   ordinaria,    possono    optare    per    la
          determinazione del valore della produzione netta secondo le
          regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
          tre periodi d'imposta  e  deve  essere  comunicata  con  la
          dichiarazione  IRAP  presentata  nel  periodo  d'imposta  a
          decorrere dal quale si  intende  esercitare  l'opzione.  Al
          termine  del  triennio  l'opzione  si  intende  tacitamente
          rinnovata per un altro triennio a meno  che  l'impresa  non
          opti, secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso
          provvedimento  direttoriale,  per  la  determinazione   del
          valore  della  produzione  netta  secondo  le  regole   del
          comma 1; anche in questo caso,  l'opzione  e'  irrevocabile
          per un triennio e tacitamente rinnovabile." 
            "Art. 6. Determinazione del valore della produzione netta
          delle banche e di altri enti e societa' finanziari 
            1. Per le banche e gli altri enti e  societa'  finanziari
          indicati   nell'   articolo 1   del   decreto   legislativo
          27 gennaio 1992, n. 87, e successive  modificazioni,  salvo
          quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
          determinata dalla somma algebrica delle seguenti  voci  del
          conto  economico  redatto  in   conformita'   agli   schemi
          risultanti  dai  provvedimenti  emessi   ai   sensi   dell'
          articolo 9, comma 1, del  decreto  legislativo  28 febbraio
          2005, n. 38: 
            a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei
          dividendi; 
            b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali  ad  uso
          funzionale per un importo pari al 90 per cento; 
            c) altre spese amministrative per un importo pari  al  90
          per cento; 
            c-bis)  rettifiche  e  riprese  di   valore   nette   per
          deterioramento  dei   crediti,   limitatamente   a   quelle
          riconducibili ai crediti verso  la  clientela  iscritti  in
          bilancio a  tale  titolo.  Tali  componenti  concorrono  al
          valore   della   produzione   netta   in   quote   costanti
          nell'esercizio in cui sono  contabilizzate  e  nei  quattro
          successivi. (33) 
            2. Per le societa' di  intermediazione  mobiliare  e  gli
          intermediari,  diversi   dalle   banche,   abilitati   allo
          svolgimento dei  servizi  di  investimento  indicati  nell'
          articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto  dall'
          articolo 20  dello  stesso  decreto,  assume   rilievo   la
          differenza tra la somma degli interessi attivi  e  proventi
          assimilati relativi alle operazioni di riporto e di  pronti
          contro termine e le commissioni attive riferite ai  servizi
          prestati dall'intermediario  e  la  somma  degli  interessi
          passivi e oneri  assimilati  relativi  alle  operazioni  di
          riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive
          riferite ai servizi prestati dall'intermediario. 
            3. Per le  societa'  di  gestione  dei  fondi  comuni  di
          investimento, di cui  al  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni, si assume la differenza tra  le  commissioni
          attive e passive. 
            4. Per le societa' di investimento a capitale  variabile,
          si   assume   la   differenza   tra   le   commissioni   di
          sottoscrizione e le commissioni passive dovute  a  soggetti
          collocatori. 
            5. Per i soggetti  indicati  nei  commi  2,  3  e  4,  si
          deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e  c)
          del comma 1 nella misura ivi indicata. 
            6. I componenti positivi e  negativi  si  assumono  cosi'
          come risultanti dal conto economico dell'esercizio  redatto
          secondo i criteri contenuti nei provvedimenti  della  Banca
          d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,  adottati  ai
          sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo  28 febbraio
          2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente  nei  supplementi
          ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio  2006
          e n. 58 del 10 marzo  2006. Si  applica  il  comma 4  dell'
          articolo 5. 
            7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei  cambi,
          per i quali  assumono  rilevanza  i  bilanci  compilati  in
          conformita'  ai  criteri  di  rilevazione  e  di  redazione
          adottati  dalla  Banca  centrale  europea  ai  sensi  dello
          Statuto del Sistema europeo di  banche  centrali  (SEBC)  e
          alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia,  la
          base imponibile e' determinata dalla somma algebrica  delle
          seguenti componenti: 
            a) interessi netti; 
            b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe; 
            c) costi per servizi di produzione di banconote; 
            d) risultato  netto  della  redistribuzione  del  reddito
          monetario; 
            e)  ammortamenti  delle  immobilizzazioni   materiali   e
          immateriali, nella misura del 90 per cento; 
            f) spese di amministrazione,  nella  misura  del  90  per
          cento. 
            8. Per i soggetti indicati nei commi  precedenti  non  e'
          comunque ammessa la deduzione: dei costi,  dei  compensi  e
          degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
          locazione finanziaria, desunta dal contratto;  dell'imposta
          comunale sugli  immobili  di  cui  al  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi  concorrono
          alla formazione del valore della  produzione  nella  misura
          del 96 per cento del loro ammontare. I  contributi  erogati
          in base a  norma  di  legge,  fatta  eccezione  per  quelli
          correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
          minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili  che  non
          costituiscono    beni    strumentali    per     l'esercizio
          dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita'  dell'impresa,  concorrono  in  ogni
          caso alla formazione  del  valore  della  produzione.  Sono
          comunque ammesse in deduzione  quote  di  ammortamento  del
          costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e  a
          titolo  di  avviamento  in  misura  non  superiore   a   un
          diciottesimo del costo  indipendentemente  dall'imputazione
          al conto economico. (31) 
            9. Per le societa' la  cui  attivita'  consiste,  in  via
          esclusiva o prevalente, nella assunzione di  partecipazioni
          in  societa'  esercenti   attivita'   diversa   da   quella
          creditizia o finanziaria, per le quali  sussista  l'obbligo
          dell'iscrizione, ai  sensi  dell'  articolo 113  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al   decreto   legislativo   1° settembre   1993,   n. 385,
          nell'apposita sezione  dell'elenco  generale  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario,  la  base  imponibile  e'
          determinata    aggiungendo    al    risultato     derivante
          dall'applicazione dell'articolo 5  la  differenza  tra  gli
          interessi attivi e  proventi  assimilati  e  gli  interessi
          passivi  e  oneri   assimilati.   Gli   interessi   passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare." 
            "Art. 7. Determinazione del valore della produzione netta
          delle imprese di assicurazione 
            1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile e'
          determinata apportando alla somma dei risultati  del  conto
          tecnico dei rami danni (voce 29) e del  conto  tecnico  dei
          rami  vita  (voce  80)  del  conto  economico  le  seguenti
          variazioni: 
            a)  gli  ammortamenti  dei  beni   strumentali,   ovunque
          classificati, e le altre spese di amministrazione (voci  24
          e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; 
            b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50
          per cento; 
            b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore
          nette  per  deterioramento  dei  crediti,  limitatamente  a
          quelle riconducibili a crediti nei confronti di  assicurati
          iscritti  in  bilancio  a  tale  titolo.  Tali   componenti
          concorrono  al  valore  della  produzione  netta  in  quote
          costanti nell'esercizio in cui sono  contabilizzate  e  nei
          quattro successivi. 
            2. Dalla base imponibile non  sono  comunque  ammessi  in
          deduzione:  le  spese  per  il   personale   dipendente   e
          assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
          e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le  perdite  e  le
          riprese di valore  dei  crediti;  la  quota  interessi  dei
          canoni di locazione  finanziaria,  desunta  dal  contratto;
          l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare. 
            3. I contributi erogati in base a norma di  legge,  fatta
          eccezione  per  quelli  correlati  a  costi   indeducibili,
          nonche' le plusvalenze e le  minusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui  produzione
          o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          concorrono in ogni caso alla formazione  del  valore  della
          produzione. Sono comunque ammesse  in  deduzione  quote  di
          ammortamento del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di
          marchi d'impresa e a titolo di  avviamento  in  misura  non
          superiore a un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico. 
            4. I componenti positivi e  negativi  si  assumono  cosi'
          come risultanti dal conto economico dell'esercizio  redatto
          in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
          26 maggio  1997,  n. 173,  e  alle   istruzioni   impartite
          dall'ISVAP con  il  provvedimento  n. 735  del  1° dicembre
          1997, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997." 
            "Art. 8. Determinazione del valore della produzione netta
          dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) 
            1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
          c), la base imponibile e' determinata dalla differenza  tra
          l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei  costi
          sostenuti  inerenti  alla  attivita'  esercitata,  compreso
          l'ammortamento dei beni materiali  e  immateriali,  esclusi
          gli  interessi  passivi  e  le  spese  per   il   personale
          dipendente. I compensi, i costi e gli altri  componenti  si
          assumono cosi' come rilevanti ai fini  della  dichiarazione
          dei redditi." 
            "Art. 9. Determinazione del valore della produzione netta
          dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) 
            1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
          d), e per gli esercenti attivita' di allevamento di animali
          di  cui  all'articolo 78  del  testo  unico  delle  imposte
          dirette,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile  e'
          determinata   dalla   differenza   tra   l'ammontare    dei
          corrispettivi e l'ammontare degli acquisti  destinati  alla
          produzione.  Le  disposizioni  del  periodo  precedente  si
          applicano anche per la determinazione della base imponibile
          relativa alle attivita' di agriturismo svolte dai  soggetti
          che si avvalgono, ai fini delle imposte  sui  redditi,  del
          regime  forfetario  di  cui  all'articolo 5   della   legge
          30 dicembre 1991, n. 413. 
            2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facolta' di  optare
          per la determinazione  della  base  imponibile  secondo  le
          norme  previste  nell'articolo 5. L'opzione   deve   essere
          esercitata nella dichiarazione di cui all'articolo 19 ed ha
          effetto dall'inizio del periodo  di  imposta  cui  essa  si
          riferisce e fino a quando non e' revocata e  in  ogni  caso
          per almeno quattro periodi di imposta. 
            3. Per i  soggetti  che  esercitano  attivita'  agricola,
          diversi da quelli di cui al comma 1, dalle societa' e  enti
          di  cui  all'articolo 3,  comma 1,  lettera  a),  e   dalle
          societa'  di  cui  alla  successiva  lettera  b),  la  base
          imponibile e' determinata secondo le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 5." 
            Il testo dell'articolo 17 del citato decreto  legislativo
          n. 241 del 1997  e'  citato  nelle  note  al  Comma 15  del
          presente articolo. 
            Comma 23: 
            Si riporta  il  testo  del  comma 2  dell'articolo 2  del
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per  la
          competitivita' e la  giustizia  sociale),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
            "Art. 2 (Disposizioni in materia di IRAP) 
            1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello
          in  corso  al  31 dicembre  2013,  al  decreto  legislativo
          15 dicembre  1997,  n. 446,  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
            a) all'articolo 16, comma 1, le  parole  "l'aliquota  del
          3,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti:  "l'aliquota
          del 3,50 per cento"; 
            b)  all'articolo 16,  comma 1-bis,  sono   apportate   le
          seguenti modificazioni: 
            1) alla lettera a), le parole "l'aliquota  del  4,20  per
          cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,80
          per cento"; 
            2) alla lettera b), le parole "l'aliquota  del  4,65  per
          cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,20
          per cento"; 
            3) alla lettera c), le parole "l'aliquota  del  5,90  per
          cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 5,30
          per cento"; 
            c) all'articolo 45,  comma 1,  le  parole  "nella  misura
          dell'1,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti:  "nella
          misura del 1,70 per cento". 
            2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo  al
          periodo  di  imposta  successivo  a  quello  in  corso   al
          31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale,  di  cui
          all'articolo 4  del  decreto  legge  2 marzo  1989,  n. 69,
          convertito con modificazioni, dalla legge  27 aprile  1989,
          n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b),
          e  c)  del  comma 1  applicabili  al  periodo  di   imposta
          successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si  tiene
          conto, rispettivamente,  delle  aliquote  del  3,75;  4,00;
          4,50; 5,70 e 1,80 per cento. 
            3. All'articolo 16,  comma 3,  del  decreto   legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo  di
          un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "fino
          ad un massimo di 0,92 punti percentuali". 
            4. Le aliquote  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente    decreto,    qualora    variate     ai     sensi
          dell'articolo 16,   comma 3,   del   decreto    legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446 e  dell'articolo 5,  comma 1,  del
          decreto   legislativo   6 maggio    2011,    n. 68,    sono
          rideterminate  applicando  le  variazioni   adottate   alle
          aliquote previste dal comma 1 del presente articolo." 
            Si riporta il  testo  dell'articolo 4  del  decreto-legge
          2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          imposta sul reddito delle persone fisiche e  versamento  di
          acconto   delle   imposte   sui   redditi,   determinazione
          forfetaria del reddito e dell'IVA,  nuovi  termini  per  la
          presentazione delle dichiarazioni da parte  di  determinate
          categorie  di  contribuenti,  sanatoria  di   irregolarita'
          formali  e  di   minori   infrazioni,   ampliamento   degli
          imponibili  e  contenimento  delle  elusioni,  nonche'   in
          materia di  aliquote  IVA  e  di  tasse  sulle  concessioni
          governative), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni: 
            "Art.4. 1. 
            2. Le  disposizioni  concernenti  gli  interessi   e   la
          sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato
          versamento degli acconti  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche, dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche  e  dell'imposta  locale  sui  redditi  non   si
          applicano: 
            a) in caso di omesso versamento di una o di  entrambe  le
          rate, se l'imposta dovuta in base  alla  dichiarazione  dei
          redditi relativa al periodo di imposta in corso,  al  netto
          delle detrazioni e crediti di imposta e delle  ritenute  di
          acconto, e' di ammontare non superiore a lire 100 mila  per
          i  contribuenti  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche nonche' a lire 40 mila per  i  contribuenti
          soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
          per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi; 
            b) in caso di insufficiente versamento della prima  rata,
          se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento della
          somma che risulterebbe dovuta a  titolo  di  acconto  sulla
          base della dichiarazione relativa al periodo di imposta  in
          corso; 
            c) in caso di omesso  o  insufficiente  versamento  della
          seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello
          complessivamente versato non e' inferiore  alla  somma  che
          risulterebbe dovuta  a  titolo  di  acconto  in  base  alla
          dichiarazione relativa al periodo in corso. 
            3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione
          dei  redditi  possono  essere  computate  in   diminuzione,
          distintamente per ciascuna  imposta,  anche  dall'ammontare
          della prima rata dell'acconto  dovuto  per  il  periodo  di
          imposta successivo e,  per  il  residuo,  da  quello  della
          seconda rata. 
            3-bis. 
            4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a
          partire dai versamenti di acconto relativi  al  periodo  di
          imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Per  i  soggetti  il  cui  esercizio  non
          coincide con l'anno  solare  le  predette  disposizioni  si
          applicano dal medesimo periodo di imposta sempre  che  alla
          data  suindicata  non  siano  scaduti  i  termini  per   la
          presentazione della dichiarazione dei redditi  relativa  al
          periodo di imposta precedente." 
            Comma 24: 
            Si riporta  il  testo  del  comma 1  dell'articolo 2  del
          citato  decreto-legge  n. 201  del  2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214,  come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 2 Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro
          nonche' per donne e giovani 
            1. A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  in   corso   al
          31 dicembre  2012  e'  ammesso  in   deduzione   ai   sensi
          dell'articolo 99, comma 1, del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con il decreto del Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n. 917,   e   successive
          modificazioni, un importo pari all'imposta regionale  sulle
          attivita' produttive determinata ai sensi degli articoli 5,
          5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo  15 dicembre  1997,
          n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese  per  il
          personale dipendente e assimilato al netto delle  deduzioni
          spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1,  lettera  a),
          1-bis, 4-bis, 4-bis.1  e  4-octies,  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 446 del 1997. 
            (Omissis)". 
            Comma 25: 
            Il testo del comma 4-octies dell'articolo 11 del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  e'  stato  introdotto
          dal comma 20 del presente articolo. 
            Comma 26: 
            Si riporta il testo del comma 756  dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello  Stato  (legge  finanziaria  2007),  come
          modificato dalla presente legge: 
            "756. Con effetto sui  periodi  di  paga  decorrenti  dal
          1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui
          al comma 755, al medesimo  Fondo  affluisce  un  contributo
          pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile,
          al netto  del  contributo  di  cui  all'articolo 3,  ultimo
          comma, della  legge  29 maggio  1982,  n. 297,  maturata  a
          decorrere dalla predetta data e non  destinata  alle  forme
          pensionistiche complementari di cui al decreto  legislativo
          5 dicembre 2005,  n. 252,  ovvero  all'opzione  di  cui  al
          comma 756-bis.   Il   predetto   contributo   e'    versato
          mensilmente dai  datori  di  lavoro  al  Fondo  di  cui  al
          comma 755, secondo le modalita' stabilite con il decreto di
          cui  al  comma 757. Non  sono  tenuti  al  versamento   del
          predetto contributo i datori di  lavoro  che  abbiano  alle
          proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione  del
          trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni
          al lavoratore viene  effettuata,  sulla  base  di  un'unica
          domanda, presentata dal lavoratore  al  proprio  datore  di
          lavoro, secondo le modalita' stabilite con  il  decreto  di
          cui  al  comma 757,  dal  Fondo  di   cui   al   comma 755,
          limitatamente  alla  quota  corrispondente  ai   versamenti
          effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente
          resta a carico del datore di lavoro. Al contributo  di  cui
          al presente comma si applicano le disposizioni  in  materia
          di accertamento e riscossione dei contributi  previdenziali
          obbligatori,  con  esclusione   di   qualsiasi   forma   di
          agevolazione contributiva." 
            Comma 27: 
            Il testo del comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto del
          Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917  e'
          citato nelle note al comma 12 del presente articolo. 
            Comma 28: 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 10   del   decreto
          legislativo   5 dicembre   2005,   n. 252,   e   successive
          modificazioni  (Disciplina   delle   forme   pensionistiche
          complementari): 
            "Art. 10. Misure compensative per le imprese 
            1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al
          4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato  a
          forme  pensionistiche  complementari   e   al   Fondo   per
          l'erogazione ai lavoratori dipendenti del  settore  privato
          dei trattamenti di fine rapporto di  cui  all'articolo 2120
          del codice civile; per le imprese con meno  di  50  addetti
          tale importo e' elevato al 6 per cento. 
            2. Il datore di lavoro e' esonerato  dal  versamento  del
          contributo al Fondo di  garanzia  previsto  dall'articolo 2
          della  legge   29 maggio   1982,   n. 297,   e   successive
          modificazioni, nella stessa percentuale  di  TFR  maturando
          conferito alle  forme  pensionistiche  complementari  e  al
          Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
          privato  dei  trattamenti   di   fine   rapporto   di   cui
          all'articolo 2120 del codice civile. 
            3. Un'ulteriore compensazione dei costi per  le  imprese,
          conseguenti   al   conferimento   del   TFR   alle    forme
          pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai
          lavoratori dipendenti del settore privato  dei  trattamenti
          di  fine  rapporto  di  cui  all'articolo 2120  del  codice
          civile, e' assicurata  anche  mediante  una  riduzione  del
          costo del lavoro,  attraverso  una  riduzione  degli  oneri
          impropri, correlata al flusso di TFR  maturando  conferito,
          nei limiti e secondo quanto stabilito  dall'articolo 8  del
          decreto-legge 30 settembre 2005,  n. 203,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre  2005,  n. 248,  e
          successive modificazioni. 
            4. 
            5. Le misure  di  cui  al  comma 1  si  applicano  previa
          verifica  della  loro  compatibilita'  con   la   normativa
          comunitaria in materia." 
            Comma 29: 
            Il  testo  del  comma 2  dell'articolo 10   del   decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e' citato nelle note al
          comma 28 del presente articolo. 
            Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 29 maggio
          1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
          norme in materia pensionistica): 
            "3. Norme in materia pensionistica. 
            A decorrere dall'anno 1983 e con effetto  dal  1° aprile,
          1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno, gli  importi  delle
          pensioni alle quali si applica la  perequazione  automatica
          di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ,
          ed all'articolo 9 della legge 3 giugno  1975,  n. 160  ,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ivi  comprese
          quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento e'
          regolato  dall'articolo 7  della  predetta  legge  3 giugno
          1975, n. 160 , e dall'articolo 14-septies del decreto-legge
          30 dicembre 1979, n. 663 , convertito,  con  modificazioni,
          nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono  aumentati  nella
          misura pari alla variazione percentuale, come definita  nel
          comma seguente, dell'indice del costo della vita  calcolato
          dall'ISTAT ai fini della scala  mobile  delle  retribuzioni
          dei lavoratori dell'industria. 
            Alle date di cui al comma  precedente  la  variazione  si
          determina confrontando il valore medio dell'indice relativo
          al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto  mese  con  il
          valore medio dell'indice relativo al periodo  compreso  tra
          l'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da  cui  ha
          effetto l'aumento. 
            Con la  stessa  decorrenza  le  pensioni  alle  quali  si
          applicano le  norme  di  cui  all'articolo 10  della  legge
          3 giugno 1975, n. 160 ,  vengono  aumentate  di  una  quota
          aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il
          valore unitario, fissato per ciascun punto  in  lire  1.910
          mensili, per il numero dei punti di  contingenza  che  sono
          accertati nel modo indicato nel comma seguente. 
            Il numero dei punti e' uguale a quello  accertato  per  i
          lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel  secondo
          comma. 
            Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono
          esclusi dalla misura della pensione  da  assoggettare  alla
          perequazione  annuale  avente  decorrenza  dal   1° gennaio
          dell'anno successivo. 
            L'adeguamento periodico dei contributi calcolato  con  la
          perequazione automatica delle pensioni  e'  effettuato  con
          decorrenza dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre. 
            A decorrere dal 1° gennaio 1983 ai titolari di pensione o
          assegno  indicati  nell'articolo 1  della  legge  29 aprile
          1976,  n. 177  ,  le  variazioni   nella   misura   mensile
          dell'indennita' integrativa  speciale  di  cui  alla  legge
          27 maggio 1959, n. 324 , e successive  modificazioni,  sono
          apportate  trimestralmente  sulla   base   dei   punti   di
          variazione del costo della vita registrati tra  gli  indici
          indicati nel  secondo  comma  del  presente  articolo.  Con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro  sono  adeguate   dalla
          predetta  data  le  aliquote  contributive  delle  relative
          gestioni previdenziali. 
            Per le pensioni liquidate con  decorrenza  successiva  al
          30 giugno  1982  la  retribuzione  annua  pensionabile  per
          l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
          vecchiaia ed i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e'
          costituita   dalla   quinta   parte   della   somma   delle
          retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o
          corrispondenti  a  periodi  riconosciuti   figurativamente,
          ovvero ad eventuale  contribuzione  volontaria,  risultante
          dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti  la
          decorrenza della pensione. 
            A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo
          corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui
          la settimana stessa si riferisce, la retribuzione media  di
          ciascun  anno   solare   si   determina   suddividendo   le
          retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro  o
          corrispondenti  a  periodi   riconosciuti   figurativamente
          ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il  numero
          delle  settimane  coperte  da  contribuzione  obbligatoria,
          effettiva o figurativa, o volontaria. 
            Per  l'anno  solare  in  cui  cade  la  decorrenza  della
          pensione  sono  prese  in  considerazione  le  retribuzioni
          corrispondenti ai periodi  di  paga  scaduti  anteriormente
          alla decorrenza stessa. 
            La retribuzione media settimanale determinata per ciascun
          anno  solare  ai  sensi  del  precedente  nono   comma   e'
          rivalutata  in  misura   corrispondente   alla   variazione
          dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT
          ai  fini  della  scala  mobile   delle   retribuzioni   dei
          lavoratori  dell'industria,  tra  l'anno  solare   cui   la
          retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza
          della pensione. 
            La retribuzione media settimanale di ciascun anno  solare
          o  frazione  di  esso,  rivalutata  ai  sensi   del   comma
          precedente, non e' presa in  considerazione  per  la  parte
          eccedente la retribuzione massima settimanale  pensionabile
          in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione. 
            Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, il limite massimo  di
          retribuzione  annua  di  cui  all'articolo 19  della  legge
          23 aprile 1981, n. 155 , ai fini della determinazione della
          pensione  a  carico  del  Fondo  pensione  dei   lavoratori
          dipendenti,  e'  adeguato  annualmente  con   effetto   dal
          1° gennaio con la disciplina della perequazione  automatica
          prevista per  le  pensioni  a  carico  del  fondo  predetto
          d'importo superiore al trattamento minimo. 
            Qualora il numero delle settimane di contribuzione  utili
          per la determinazione della retribuzione annua pensionabile
          sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della
          retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun  anno
          solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo,  undicesimo  e
          dodicesimo del presente  articolo,  la  retribuzione  annua
          pensionabile  e'  data   dalla   media   aritmetica   delle
          retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni
          esistenti. 
            Agli oneri derivanti al  Fondo  pensioni  dei  lavoratori
          dipendenti  dall'applicazione  del  presente  articolo   si
          provvede elevando le aliquote  contributive  a  carico  dei
          datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria
          per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti   dei
          lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai  servizi
          domestici e familiari ed i pescatori della  piccola  pesca,
          con decorrenza dal periodo di paga in corso alla  data  del
          1° luglio 1982 nella misura  dello  0,30  per  cento  della
          retribuzione imponibile e con  decorrenza  dal  periodo  di
          paga in corso alla data del 1° gennaio  1983  nella  misura
          ulteriore  dello  0,20   per   cento   della   retribuzione
          imponibile. 
            I datori di  lavoro  detraggono  per  ciascun  lavoratore
          l'importo della contribuzione aggiuntiva di  cui  al  comma
          precedente dall'ammontare della quota  del  trattamento  di
          fine rapporto relativa  al  periodo  di  riferimento  della
          contribuzione  stessa.  Qualora  il  trattamento  di   fine
          rapporto  sia  erogato  mediante  forme  previdenziali,  la
          contribuzione aggiuntiva e' detratta dal contributo  dovuto
          per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo
          spettante al lavoratore e' corrispondentemente ridotto." 
            Comma 30: 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 46   del   decreto
          legislativo  1° settembre  1993,   n. 385,   e   successive
          modificazioni (Testo unico delle leggi in materia  bancaria
          e creditizia): 
            "Art. 46  Finanziamenti  alle  imprese:  costituzione  di
          privilegi 
            1. La  concessione  di  finanziamenti  a  medio  e  lungo
          termine  da  parte  di  banche  alle  imprese  puo'  essere
          garantita da privilegio speciale su beni  mobili,  comunque
          destinati  all'esercizio  dell'impresa,  non  iscritti  nei
          pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto: 
            a) impianti e opere esistenti  e  futuri,  concessioni  e
          beni strumentali; 
            b) materie  prime,  prodotti  in  corso  di  lavorazione,
          scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; 
            c)  beni  comunque  acquistati   con   il   finanziamento
          concesso; 
            d) crediti, anche futuri,  derivanti  dalla  vendita  dei
          beni indicati nelle lettere precedenti. 
            1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo  puo'
          essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli
          similari emessi da societa' ai sensi degli articoli 2410  e
          seguenti o 2483 del codice civile, la cui sottoscrizione  e
          circolazione e'  riservata  a  investitori  qualificati  ai
          sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio
          1998, n. 58. 
            2. Il privilegio, a pena di nullita', deve  risultare  da
          atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
          i  beni  e  i  crediti  sui  quali  il   privilegio   viene
          costituito, la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni
          o titoli di cui  al  comma 1-bis,  il  sottoscrittore  o  i
          sottoscrittori   di   tali   obbligazioni   o    un    loro
          rappresentante, il debitore e il soggetto che  ha  concesso
          il   privilegio,   l'ammontare   e   le   condizioni    del
          finanziamento o, nel caso di obbligazioni o titoli  di  cui
          al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4)  e
          6)  dell'articolo 2414  del  codice   civile   o   di   cui
          all'articolo 2483, comma 3, del codice  civile  nonche'  la
          somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto. 
            3. L'opponibilita' a terzi del  privilegio  sui  beni  e'
          subordinata  alla  trascrizione,  nel   registro   indicato
          nell'articolo 1524,  secondo  comma,  del  codice   civile,
          dell'atto dal quale il privilegio risulta. La  trascrizione
          deve effettuarsi presso i competenti uffici del  luogo  ove
          ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo  ove
          ha  sede  o  risiede  il  soggetto  che  ha   concesso   il
          privilegio. 
            4. Il  privilegio  previsto  dal  presente  articolo   si
          colloca nel grado indicato  nell'art. 2777,  ultimo  comma,
          del codice civile e non  pregiudica  gli  altri  titoli  di
          prelazione di pari grado con data certa anteriore a  quella
          della trascrizione. 
            5. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art. 1153  del
          codice civile, il privilegio puo' essere  esercitato  anche
          nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti  sui
          beni che sono oggetto dello  stesso  dopo  la  trascrizione
          prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
          far  valere  il  privilegio   nei   confronti   del   terzo
          acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. 
            6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'." 
            Comma 31: 
            Si riporta il testo dell'articolo 2120 del codice civile: 
            "Art.2120. Disciplina del trattamento di fine rapporto. 
            In  ogni  caso  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato, il prestatore  di  lavoro  ha  diritto  ad  un
          trattamento di fine rapporto. Tale trattamento  si  calcola
          sommando per ciascun anno di  servizio  una  quota  pari  e
          comunque  non  superiore  all'importo  della   retribuzione
          dovuta per l'anno  stesso  divisa  per  13,5. La  quota  e'
          proporzionalmente  ridotta  per  le   frazioni   di   anno,
          computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali  o
          superiori a 15 giorni. 
            Salvo diversa  previsione  dei  contratti  collettivi  la
          retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
          tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
          natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
          titolo non  occasionale  e  con  esclusione  di  quanto  e'
          corrisposto a titolo di rimborso spese. 
            In caso di sospensione della prestazione  di  lavoro  nel
          corso   dell'anno   per   una   delle    cause    di    cui
          all'articolo 2110, nonche' in caso di sospensione totale  o
          parziale  per  la   quale   sia   prevista   l'integrazione
          salariale, deve essere computato nella retribuzione di  cui
          al primo comma l'equivalente della retribuzione  a  cui  il
          lavoratore  avrebbe  avuto  diritto  in  caso  di   normale
          svolgimento del rapporto di lavoro. 
            Il trattamento di cui  al  precedente  primo  comma,  con
          esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
          su  base  composta,  al  31 dicembre  di  ogni  anno,   con
          l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
          misura fissa e dal 75 per  cento  dell'aumento  dell'indice
          dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
          impiegati,  accertato  dall'ISTAT,  rispetto  al  mese   di
          dicembre dell'anno precedente. 
            Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione  di
          cui al comma precedente per frazioni di anno,  l'incremento
          dell'indice  ISTAT  e'  quello  risultante  nel   mese   di
          cessazione del rapporto di  lavoro  rispetto  a  quello  di
          dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o
          superiori a quindici giorni si computano come mese intero. 
            Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio
          presso lo  stesso  datore  di  lavoro,  puo'  chiedere,  in
          costanza di  rapporto  di  lavoro,  una  anticipazione  non
          superiore al 70  per  cento  sul  trattamento  cui  avrebbe
          diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
          richiesta. 
            Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i  limiti
          del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al  precedente
          comma, e comunque del 4 per cento  del  numero  totale  dei
          dipendenti. 
            La richiesta deve essere  giustificata  dalla  necessita'
          di: 
            a) eventuali spese sanitarie  per  terapie  e  interventi
          straordinari  riconosciuti   dalle   competenti   strutture
          pubbliche; 
            b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o  per
          i figli, documentato con atto notarile. 
            L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola  volta  nel
          corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti  gli
          effetti, dal trattamento di fine rapporto. 
            Nell'ipotesi   di   cui   all'articolo 2122   la   stessa
          anticipazione e' detratta  dall'indennita'  prevista  dalla
          norma medesima. 
            Condizioni di miglior favore possono essere previste  dai
          contratti collettivi o da patti  individuali.  I  contratti
          collettivi possono altresi' stabilire criteri di  priorita'
          per l'accoglimento delle richieste di anticipazione." 
            Si riporta il testo dell'articolo 67  del  regio  decreto
          16 marzo  1942,  n. 267  (Disciplina  del  fallimento,  del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa): 
            "Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) 
            Sono revocati, salvo che  l'altra  parte  provi  che  non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 
            1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore
          alla dichiarazione di fallimento,  in  cui  le  prestazioni
          eseguite o le obbligazioni assunte dal  fallito  sorpassano
          di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso; 
            2) gli atti estintivi  di  debiti  pecuniari  scaduti  ed
          esigibili non effettuati  con  danaro  o  con  altri  mezzi
          normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore  alla
          dichiarazione di fallimento; 
            3)  i  pegni,  le  anticresi  e  le  ipoteche  volontarie
          costituiti  nell'anno  anteriore  alla   dichiarazione   di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 
            4) i pegni, le  anticresi  e  le  ipoteche  giudiziali  o
          volontarie  costituiti  entro  sei  mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. 
            Sono altresi' revocati, se il curatore prova che  l'altra
          parte conosceva  lo  stato  d'insolvenza  del  debitore,  i
          pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo
          oneroso e quelli costitutivi di un  diritto  di  prelazione
          per debiti, anche  di  terzi,  contestualmente  creati,  se
          compiuti entro sei mesi  anteriori  alla  dichiarazione  di
          fallimento. 
            Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
            a)   i   pagamenti   di   beni   e   servizi   effettuati
          nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
            b) le rimesse effettuate su un conto  corrente  bancario,
          purche'  non  abbiano  ridotto  in  maniera  consistente  e
          durevole l'esposizione debitoria del fallito nei  confronti
          della banca; 
            c) le vendite ed i preliminari di vendita  trascritti  ai
          sensi  dell'articolo 2645-bis  del  codice  civile,  i  cui
          effetti non siano cessati ai sensi del  comma  terzo  della
          suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo  ed  aventi
          ad  oggetto  immobili  ad  uso   abitativo,   destinati   a
          costituire l'abitazione  principale  dell'acquirente  o  di
          suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
          ad  uso  non  abitativo  destinati  a  costituire  la  sede
          principale   dell'attivita'   d'impresa    dell'acquirente,
          purche' alla  data  di  dichiarazione  di  fallimento  tale
          attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano  stati
          compiuti investimenti per darvi inizio; 
            d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse  su  beni
          del debitore purche' posti in essere in  esecuzione  di  un
          piano che appaia idoneo a consentire il  risanamento  della
          esposizione  debitoria  dell'impresa  e  ad  assicurare  il
          riequilibrio   della   sua   situazione   finanziaria;   un
          professionista   indipendente   designato   dal   debitore,
          iscritto nel registro dei revisori legali  ed  in  possesso
          dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere  a)  e  b)
          deve attestare la  veridicita'  dei  dati  aziendali  e  la
          fattibilita' del piano; il professionista  e'  indipendente
          quando non e' legato  all'impresa  e  a  coloro  che  hanno
          interesse all'operazione  di  risanamento  da  rapporti  di
          natura personale o  professionale  tali  da  comprometterne
          l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
          deve   essere   in   possesso   dei   requisiti    previsti
          dall'articolo 2399 del codice civile e  non  deve,  neanche
          per il  tramite  di  soggetti  con  i  quali  e'  unito  in
          associazione professionale,  avere  prestato  negli  ultimi
          cinque anni attivita' di lavoro subordinato o  autonomo  in
          favore del  debitore  ovvero  partecipato  agli  organi  di
          amministrazione  o  di  controllo;  il  piano  puo'  essere
          pubblicato nel registro  delle  imprese  su  richiesta  del
          debitore; 
            e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in
          esecuzione del concordato preventivo,  dell'amministrazione
          controllata,  nonche'  dell'accordo  omologato   ai   sensi
          dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti, i pagamenti  e  le
          garanzie legalmente posti in essere dopo  il  deposito  del
          ricorso di cui all'articolo 161; 
            f) i  pagamenti  dei  corrispettivi  per  prestazioni  di
          lavoro effettuate da  dipendenti  ed  altri  collaboratori,
          anche non subordinati, del fallito; 
            g) i pagamenti di debiti liquidi  ed  esigibili  eseguiti
          alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di  servizi
          strumentali  all'accesso  alle  procedure  concorsuali   di
          amministrazione controllata e di concordato preventivo. 
            Le disposizioni  di  questo  articolo  non  si  applicano
          all'istituto di emissione, alle operazioni  di  credito  su
          pegno e di credito fondiario; sono  salve  le  disposizioni
          delle leggi speciali." 
            Comma 32: 
            Si riporta il testo dell'articolo 31 della  citata  legge
          n. 196 del 2009: 
            "Art. 31 Garanzie statali 
            1. In allegato allo stato di previsione della  spesa  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  sono  elencate  le
          garanzie principali e sussidiarie prestate  dallo  Stato  a
          favore di enti o altri soggetti." 
            Il  testo  dell'articolo 46   del   decreto   legislativo
          1° settembre 1993, n. 385 e' citato nelle note al  comma 30
          del presente articolo. 
            Comma 36: 
            Il  testo  del  decreto-legge  23 dicembre  2013,  n. 145
          recante:   "Interventi   urgenti   di   avvio   del   piano
          "Destinazione Italia", per il  contenimento  delle  tariffe
          elettriche e  del  gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo
          sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'
          misure per la realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO
          2015"   convertito,   con   modificazioni,   dalla    legge
          21 febbraio 2014, n. 9,  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.
          23 dicembre 2013, n. 300. 
            Comma 38: 
            Si riporta il  testo  del  comma 1  dell'articolo 73  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n. 917  del
          1986: 
            "Art. 73. Soggetti passivi 
            1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa': 
            a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le
          societa'   a   responsabilita'   limitata,   le    societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
            b) gli enti pubblici e privati  diversi  dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
            c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',  i
          trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
          territorio dello Stato; 
            d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust,
          con o  senza  personalita'  giuridica,  non  residenti  nel
          territorio dello Stato. 
            (Omissis)". 
            Comma 39 
            Si riporta il  testo  dell'articolo 8  del  decreto-legge
          30 settembre  2003,  n. 269   (Disposizioni   urgenti   per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 novembre 2003, n. 326: 
            "Art. 8. Ruling internazionale. 
            1. Le imprese con attivita' internazionale hanno  accesso
          ad una procedura di ruling di standard internazionale,  con
          principale   riferimento   al   regime   dei   prezzi    di
          trasferimento,  degli  interessi,  dei   dividendi,   delle
          royalties e alla valutazione preventiva della sussistenza o
          meno   dei   requisiti   che   configurano   una    stabile
          organizzazione situata nel territorio dello  Stato,  tenuti
          presenti i criteri previsti dall'articolo 162  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917,
          nonche'  dalle  vigenti  Convenzioni   contro   le   doppie
          imposizioni stipulate all'Italia (52). 
            2. La procedura si conclude con  la  stipulazione  di  un
          accordo,  tra  il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
          entrate  e  il  contribuente,  e  vincola  per  il  periodo
          d'imposta nel corso del quale l'accordo e' stipulato e  per
          i quattro  periodi  d'imposta  successivi,  salvo  che  non
          intervengano mutamenti nelle  circostanze  di  fatto  o  di
          diritto rilevanti al  fine  delle  predette  metodologie  e
          risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti (53). 
            3. In base alla normativa comunitaria,  l'amministrazione
          finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita'  fiscale
          competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle
          imprese con i quali i contribuenti  pongono  in  essere  le
          relative operazioni. 
            4. Per  i  periodi   d'imposta   di   cui   al   comma 2,
          l'amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
          articoli 32 e seguenti del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione
          a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo. 
            5. La richiesta di ruling  e'  presentata  al  competente
          ufficio  della  Agenzia  delle  entrate,   secondo   quanto
          stabilito con provvedimento del  direttore  della  medesima
          Agenzia. 
            6. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a
          decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
            7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti
          a 5 milioni di euro a decorrere dal  2004,  si  provvede  a
          valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti  dal   presente
          decreto." 
            Comma 43: 
            Il testo del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997,
          n. 446 e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  23 dicembre  1997,
          n. 298, S.O. 
            Comma 47: 
            Si riporta il testo degli artt. 14 e 16 del decreto-legge
          4 giugno  2013,  n. 63   (Disposizioni   urgenti   per   il
          recepimento  della  Direttiva  2010/31/UE  del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del   19 maggio   2010,   sulla
          prestazione energetica  nell'edilizia  per  la  definizione
          delle  procedure  d'infrazione  avviate  dalla  Commissione
          europea, nonche' altre disposizioni in materia di  coesione
          sociale),  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge
          3 agosto 2013, n. 90, come modificati dalla presente legge: 
            "Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di  efficienza
          energetica 
            1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni,
          si applicano, nella misura del 65  per  cento,  anche  alle
          spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. 
            2. La detrazione di cui  al  comma 1  si  applica,  nella
          misura del 65 per cento, anche  alle  spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente: 
            a) per interventi relativi a parti comuni  degli  edifici
          condominiali di cui  agli  articoli  1117  e  1117-bis  del
          codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
          di cui si compone  il  singolo  condominio,  sostenute  dal
          6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015; 
            b) per l'acquisto e la posa in  opera  delle  schermature
          solari  di  cui  all'allegato  M  al  decreto   legislativo
          29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015  al
          31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione
          di 60.000 euro. 
            2-bis.  La  detrazione  di  cui  al  comma 1  si  applica
          altresi' alle spese sostenute per l'acquisto e la  posa  in
          opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti
          dotati di  generatori  di  calore  alimentati  da  biomasse
          combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al  31 dicembre
          2015, fino a un valore massimo della detrazione  di  30.000
          euro . 
            3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo
          e' ripartita in dieci quote annuali  di  pari  importo.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 24,  della  legge  24 dicembre  2007,
          n. 244,  e  successive  modificazioni,  e  all'articolo 29,
          comma 6,  del  decreto-legge  29 novembre   2008,   n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2. 
            3-bis.  Al  fine  di  effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
          l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo   economico   sostenibile   (ENEA)   elabora    le
          informazioni  contenute  nelle  richieste   di   detrazione
          pervenute per via telematica e trasmette una relazione  sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze   territoriali.
          Nell'ambito  di  tale  attivita',  l'ENEA   predispone   il
          costante  aggiornamento   del   sistema   di   reportistica
          multi-anno delle dichiarazioni  ai  fini  della  detrazione
          fiscale  di  cui  all'articolo 1,  comma 349,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n. 296,  gia'  attivo  e  assicura,  su
          richiesta, il necessario supporto tecnico  alle  regioni  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano." 
            Si  riporta  il   testo   dell'articolo 16   del   citato
          decreto-legge  n. 63  del  2013,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
            "Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per  interventi
          di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili 
            1. Ferme restando  le  ulteriori  disposizioni  contenute
          nell'articolo 16-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917,  per  le   spese   documentate,
          relative agli interventi indicati nel  comma 1  del  citato
          articolo 16-bis, spetta una detrazione  dall'imposta  lorda
          fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
          a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
          al 50 per cento per le spese sostenute dal  26 giugno  2012
          al 31 dicembre 2015. 
            1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del  testo  unico
          di  cui  al  decreto  del   Presidente   della   Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, le cui  procedure  autorizzatorie
          sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto, su  edifici  ricadenti
          nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e  2)  di
          cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
          n. 3274  del  20 marzo  2003,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario   n. 72   alla    Gazzetta    Ufficiale    n. 105
          dell'8 maggio  2003,  riferite  a  costruzioni  adibite  ad
          abitazione principale o ad  attivita'  produttive,  spetta,
          fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
          a  96.000  euro  per  unita'  immobiliare,  una  detrazione
          dall'imposta lorda nella misura del 65  per  cento  per  le
          spese sostenute sino al 31 dicembre 2015. 
            2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di  cui
          al  comma 1  e'  altresi'   riconosciuta   una   detrazione
          dall'imposta lorda, fino a concorrenza del  suo  ammontare,
          per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto
          di mobili  e  di  grandi  elettrodomestici  di  classe  non
          inferiore  alla  A+,  nonche'  A  per  i  forni,   per   le
          apparecchiature  per  le  quali  sia  prevista  l'etichetta
          energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
          ristrutturazione. La detrazione di cui al  presente  comma,
          da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote  annuali
          di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
          spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed e'
          calcolata su  un  ammontare  complessivo  non  superiore  a
          10.000 euro.  Le  spese  di  cui  al  presente  comma  sono
          computate, ai fini  della  fruizione  della  detrazione  di
          imposta,   indipendentemente   dall'importo   delle   spese
          sostenute per i lavori di  ristrutturazione  che  fruiscono
          delle detrazioni di cui al comma 1." 
            Comma 48: 
            Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 16-bis  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n. 917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 16-bis Detrazione delle  spese  per  interventi  di
          recupero del  patrimonio  edilizio  e  di  riqualificazione
          energetica degli edifici 
            1-2 (Omissis)