Art. 10 
 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
                  trasporti e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   per   l'anno
finanziario 2015, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 10). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, le  variazioni  di  competenza  e  di
cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  e  in  quello  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per  gli  adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo  10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
settembre 1994, n. 634,  concernente  la  disciplina  dell'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro  elaborazione  dati
del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  3. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilito  come  segue:
200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla  lettera
c) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti  di  complemento,  di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice  di  cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010. 
  4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle  capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2015,  e'
fissato in 136 unita'. 
  5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  riguardante  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per  le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, i prelevamenti dal fondo  a
disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei  mari,
nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico
e sicurezza» del medesimo stato di previsione. 
  6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di  cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto  6
febbraio 1933, n. 391,  i  fondi  di  qualsiasi  provenienza  possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 
  7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso  il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione dei fondi di pertinenza delle  Capitanerie  di  porto.  Alle
spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici,  terrestri
e aerei e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  e  infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza  dei  porti  e  delle
caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza  e
controllo nei mari, nei  porti  e  sulle  coste»,  nell'ambito  della
missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  si  applicano,  per
l'anno finanziario 2015, le  disposizioni  dell'articolo  61-bis  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita'  generale
dello Stato. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei
Ministeri interessati, le  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione  del
Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali  e  relativo  a  opere  di
interesse  strategico,  di  cui  all'articolo  32,   comma   1,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per l'attuazione dell'articolo  32,  comma  6,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi
al Programma delle infrastrutture strategiche. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei
Ministeri interessati, le  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione  del
Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. 
 
          Note all'art. 10: 
              - La legge 6 giugno 1974, n. 298  recante  "Istituzione
          dell'albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per
          conto di terzi, disciplina degli autotrasporti  di  cose  e
          istituzione di un sistema  di  tariffe  a  forcella  per  i
          trasporti di merci su strada"  e'  pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 31 luglio 1974, n. 200. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  settembre  1994,  n.  634
          (Regolamento per l'ammissione all'utenza  del  servizio  di
          informatica del centro di elaborazione dati della Direzione
          generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
          concessione): 
              "Art. 10. 1. L'utenza del servizio e'  concessa  dietro
          pagamento degli oneri di seguito indicati: 
                a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla
          convenzione da prestarsi secondo le modalita' di  cui  alla
          legge 10 giugno 1982, n. 348 ; 
                b) canone  di  abbonamento  per  ciascun  anno  della
          durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
          convenzione  il  canone  e'  dovuto  in  ragione  di  tanti
          dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra  quello  di
          stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
          la convenzione e' computato nei dodicesimi; 
                c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le
          informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle
          tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per
          la fornitura  di  informazioni  con  particolari  stati  di
          aggregazione. 
                2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati: 
                a) quanto alla cauzione in un importo pari  a  quello
          del canone annuo di abbonamento in  vigore  all'atto  della
          stipula della convenzione; 
                b) quanto al canone annuo di abbonamento: 
                  b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di  cui  alla
          categoria A dell'art. 3; 
                  b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di  cui  alla
          categoria B dell'art. 3; 
                c)  quanto  al  costo  delle   singole   informazioni
          ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
          centro elaborazione dati,  in  lire  cinquecento  per  ogni
          informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature  ed  i
          collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in  lire  mille
          per   ogni    informazione    ricevuta    utilizzando    le
          apparecchiature  ed  i  collegamenti  di  cui  al  comma  4
          dell'art. 6. Il costo delle informazioni  ricevute  secondo
          stati di aggregazione diversi da quelli disponibili,  fermo
          restando il contenuto dei commi 4 e 5  dell'art.  8,  sara'
          valutato di volta in volta  dal  direttore  generale  della
          M.C.T.C. 
              3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma  2
          vengono revisionati in relazione alla variazione  accertata
          dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi
          al  consumo  per  le  famiglie  di   operai   e   impiegati
          verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti  derivanti
          dalle revisioni conservano la  medesima  destinazione,  dei
          canoni  e  dei  corrispettivi,  prevista  al  comma  4  del
          presente articolo. 
              4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ðb),
          e'  corrisposto  mediante  versamento  sul  conto  corrente
          postale intestato alla sezione della tesoreria  provinciale
          dello Stato  competente  per  territorio,  con  imputazione
          all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
          entrate   del   bilancio   dello   Stato.   L'importo   dei
          corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
          con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
          dello stato di previsione delle entrate del bilancio  dello
          Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
          tesoro, ai pertinenti capitoli dello  stato  di  previsione
          della  spesa  del   Ministero   dei   trasporti   e   della
          navigazione. Gli attestati  dei  versamenti  devono  essere
          trasmessi al centro elaborazione dati della  motorizzazione
          civile. 
              5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere  a)  e
          b) del comma 2 deve essere effettuato: 
                a) la prima volta, dopo la stipula della  convenzione
          e prima  dell'attivazione  del  collegamento.  Quest'ultima
          resta subordinata  al  ricevimento,  da  parte  del  centro
          elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di
          versamento; 
                b) per ogni anno di rinnovo della convenzione,  entro
          il  31  gennaio  dell'anno  in  corso,   limitatamente   al
          corrispettivo di cui alla lettera b). 
              6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla  lettera
          c)  del  comma  2  deve  essere  effettuato   con   cadenza
          trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data  di
          emissione  di  apposita  comunicazione  che  altrimenti  e'
          considerata  insoluta  a  tutti   gli   effetti.   Ciascuna
          comunicazione   riguarda    l'ammontare    relativo    alle
          informazioni ricevute nel trimestre precedente. 
              7. In caso di insolvenza,  relativamente  anche  ad  un
          solo pagamento, il servizio viene sospeso con  diritto  del
          Ministero dei trasporti e della  navigazione  di  rivalersi
          sulla cauzione. In  caso  di  ripristino  del  servizio  la
          cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
          in vigore. Il  collegamento  e'  riattivato  soltanto  dopo
          l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 1. 
              8. Il Ministro dei trasporti e della  navigazione,  con
          proprio decreto, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
          puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti  di  cui
          all'art. 3." 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   803   del   decreto
          legislativo n. 66 del 2010 si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per il  testo  del  comma  1  dell'articolo  937  del
          decreto legislativo n. 66  del  2010  si  veda  nelle  note
          all'art. 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del regio decreto
          6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del  regolamento  per
          servizi  di  cassa  e  contabilita'  delle  Capitanerie  di
          porto): 
              "2. E' abrogato il  R.  decreto  22  gennaio  1920.  Il
          presente decreto avra' vigore dal 1° luglio 1933." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 61-bis  del  citato
          regio decreto n. 2440 del 1923: 
              "Art.61-bis. Gli ordini di  accreditamento  riguardanti
          le spese in conto capitale, emessi sia in conto  competenze
          che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
          alla chiusura dell'esercizio,  possono  essere  trasportati
          interamente  o  per  la   parte   inestinta   all'esercizio
          successivo, su richiesta del funzionario delegato. 
              - La disposizione di cui al  precedente  comma  non  si
          applica agli ordini di accreditamento  emessi  sui  residui
          che, ai sensi dell'art. 36,  secondo  comma,  del  presente
          decreto,   devono   essere    eliminati    alla    chiusura
          dell'esercizio." 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 6 dell'articolo  32
          del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni
          urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              "Art. 32 Disposizioni in  materia  di  finanziamento  e
          potenziamento delle infrastrutture 
              1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  il  "Fondo
          infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere  di
          interesse strategico nonche'  per  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,  n.  798"  con
          una dotazione di  930  milioni  per  l'anno  2012  e  1.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013  al  2016.
          Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE,  su  proposta
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  e
          sono destinate prioritariamente alle opere  ferroviarie  da
          realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e  234,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai  contratti
          di programma con RFI SpA e ANAS SpA. 
              2-5 (Omissis) 
              6. Le  quote  annuali  dei  limiti  di  impegno  e  dei
          contributi revocati e iscritte in  bilancio  ai  sensi  dei
          commi  2,  3  e  4,  affluiscono  al  Fondo   appositamente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              (Omissis)". 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 18  del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni  urgenti
          per   il   rilancio   dell'economia),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              "  Art.  18  Sblocca  cantieri,  manutenzione  reti   e
          territorio e fondo piccoli Comuni 
              1. Per consentire nell'anno  2013  la  continuita'  dei
          cantieri in corso  ovvero  il  perfezionamento  degli  atti
          contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e'  istituito
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti un Fondo con  una  dotazione
          complessiva pari a  2.069  milioni  di  euro,  di  cui  335
          milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, 652 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  535
          milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di  euro  per
          l'anno  2017.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti   presenta   semestralmente   alle   Camere   una
          documentazione  conoscitiva  e  una   relazione   analitica
          sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma. 
              (Omissis)". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133 (Misure  urgenti  per  l'apertura
          dei cantieri, la realizzazione delle  opere  pubbliche,  la
          digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
          l'emergenza del dissesto idrogeologico  e  per  la  ripresa
          delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164: 
              "Art. 3 Ulteriori disposizioni urgenti per  lo  sblocco
          di opere  indifferibili,  urgenti  e  cantierabili  per  il
          rilancio dell'economia 
              1. Per consentire nell'anno  2014  la  continuita'  dei
          cantieri in corso  ovvero  il  perfezionamento  degli  atti
          contrattuali finalizzati all'avvio  dei  lavori,  il  Fondo
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti ai sensi  dell'articolo  18,
          comma  1,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,  n.
          98, e' incrementato di complessivi 3.851 milioni  di  euro,
          di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni  per  l'anno
          2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno
          2017, 2.066 milioni per  l'anno  2018  e  148  milioni  per
          ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
              1-bis.  Il  fondo  di  cui  al  comma  1  e'   altresi'
          incrementato, per un importo pari a  39  milioni  di  euro,
          mediante utilizzo delle disponibilita', iscritte  in  conto
          residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13,
          comma 1,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui  all'articolo  32,
          comma  6,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. 
              2.  Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  adottare,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, quanto alle opere di cui alle  lettere  a)  e  b),
          nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione  del  presente  decreto,  quanto
          alle opere di cui  alla  lettera  c),  sono  finanziati,  a
          valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis: 
                a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e
          25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili  entro  il
          31  dicembre  2014:  Completamento  della   copertura   del
          Passante  ferroviario  di  Torino;  Completamento   sistema
          idrico  Basento-Bradano,  Settore  G;   Asse   autostradale
          Trieste-Venezia; Interventi di soppressione  e  automazione
          di passaggi a livello sulla rete ferroviaria,  individuati,
          con  priorita'  per  la  tratta  terminale   pugliese   del
          corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce;  Tratta
          Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma; 
                b) i seguenti  interventi  appaltabili  entro  il  31
          dicembre 2014 e  cantierabili  entro  il  30  giugno  2015:
          ulteriore  lotto  costruttivo  Asse  AV/AC  Verona  Padova;
          Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza
          dell'asse ferroviario  Cuneo-Ventimiglia;  Completamento  e
          ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale
          mediante  l'interconnessione  tra  la  SS  32   e   la   SP
          299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1;  Terzo  Valico
          dei Giovi - AV Milano Genova;  Quadrilatero  Umbria-Marche;
          Completamento   Linea   1    metropolitana    di    Napoli;
          rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della  legge  27
          dicembre  2013,  n.  147,  relativo  al  superamento  delle
          criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti  e
          gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli  della
          Strada Statale 131 in Sardegna; 
                c) i seguenti  interventi  appaltabili  entro  il  30
          aprile  2015  e  cantierabili  entro  il  31  agosto  2015:
          metropolitana di Torino;  tramvia  di  Firenze;  Lavori  di
          ammodernamento     ed      adeguamento      dell'autostrada
          Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo  di  Rogliano  allo
          svincolo  di  Atilia;  Autostrada  Salerno-Reggio  Calabria
          svincolo Laureana di  Borrello;  Adeguamento  della  strada
          statale n. 372 "Telesina"  tra  lo  svincolo  di  Caianello
          della Strada statale n. 372  e  lo  svincolo  di  Benevento
          sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in
          Sardegna; Variante della "Tremezzina" sulla strada  statale
          internazionale   340   "Regina";   Collegamento    stradale
          Masserano-Ghemme;  Ponte  stradale  di   collegamento   tra
          l'autostrada   per   Fiumicino   e   l'EUR;   Asse   viario
          Gamberale-Civitaluparella  in  Abruzzo;  Primo  lotto  Asse
          viario S.S. 212  Fortorina;  Continuita'  interventi  nuovo
          tunnel   del   Brennero;   Quadruplicamento   della   linea
          ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e  Salerno;
          Completamento  sistema  idrico  integrato   della   Regione
          Abruzzo; opere segnalate dai  Comuni  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o  richieste
          inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9,  del  decreto-legge
          n. 69 del 2013. 
              3. Le richieste di finanziamento inoltrate  dagli  enti
          locali relative agli interventi di cui al  comma  2,  lett.
          c),  sono  istruite  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo  di  100
          milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a
          nuovi progetti di interventi, secondo le modalita' indicate
          con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, assegnando priorita': a) alla  qualificazione  e
          manutenzione   del   territorio,   mediante   recupero    e
          riqualificazione  di  volumetrie  esistenti   e   di   aree
          dismesse, nonche' alla riduzione del rischio idrogeologico;
          b) alla riqualificazione e  all'incremento  dell'efficienza
          energetica del patrimonio edilizio pubblico,  nonche'  alla
          realizzazione di impianti di produzione e distribuzione  di
          energia da fonti rinnovabili; c) alla  messa  in  sicurezza
          degli  edifici  pubblici,  con  particolare  riferimento  a
          quelli scolastici, alle  strutture  socio-assistenziali  di
          proprieta' comunale e alle strutture di maggiore  fruizione
          pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di
          tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i  vincoli
          di finanza pubblica ad essi attribuiti. Una  quota  pari  a
          100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai  commi
          1 e 1-bis e'  destinata  ai  Provveditorati  interregionali
          alle opere pubbliche del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti  per  interventi  di  completamento  di  beni
          immobiliari demaniali di loro competenza. 
              4. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  del  presente
          articolo si provvede: 
                a) 
                b) quanto a 11  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,
          mediante parziale utilizzo delle  disponibilita'  derivanti
          dalle revoche  disposte  dall'articolo  13,  comma  1,  del
          decreto legge 23 dicembre  2013,  n.  145,  convertito  con
          modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  e
          confluite nel fondo di cui all'articolo 32,  comma  6,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
                c) quanto a 15  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,
          quanto a 5,200 milioni per  l'anno  2015,  quanto  a  3,200
          milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno
          degli  anni  dal  2017  al  2020,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; 
                d) quanto a 94,8 milioni di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  186,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228; 
                e) quanto a 79,8 milioni di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  212,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228; 
                f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno  2015,  a
          155,8 milioni per l'anno 2016, a  925  milioni  per  l'anno
          2017  e  a  1.918  milioni  per   l'anno   2018,   mediante
          corrispondente riduzione della quota  nazionale  del  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020  -
          di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
          2013, n. 147. 
              5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma  2,
          lettere  a),  b)  e   c),   per   l'appaltabilita'   e   la
          cantierabilita'  delle  opere  determina  la   revoca   del
          finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto. 
              6.  Le  risorse  revocate  ai   sensi   del   comma   5
          confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  sono
          attribuite prioritariamente: 
                a)  al  primo  lotto  funzionale  asse   autostradale
          Termoli-San Vittore; 
                b) al completamento della rete della Circumetnea; 
                c)   alla   metropolitana    di    Palermo:    tratto
          Oreto-Notarbartolo; 
                d) alla metropolitana di Cagliari:  adeguamento  rete
          attuale e interazione con l'hinterland; 
                d-bis) all'elettrificazione della tratta  ferroviaria
          Martina   Franca-Lecce-Otranto-Gagliano   del   Capo,    di
          competenza della societa' Ferrovie del Sud  Est  e  servizi
          automobilistici; 
                d-ter)  al  potenziamento  del  Sistema   ferroviario
          metropolitano  regionale  veneto  (SFMR),   attraverso   la
          chiusura                  del                  quadrilatero
          Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova; 
                d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria
          Salerno-Potenza-Taranto; 
                d-quinquies) al prolungamento della metropolitana  di
          Genova da Brignole a piazza Martinez; 
                d-sexies) alla strada statale n.  172  «dei  Trulli»,
          tronco Casamassima-Putignano. 
              7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di
          cui  al  comma  1  sono  stabilite,  in  ordine  a  ciascun
          intervento,  le  modalita'  di   utilizzo   delle   risorse
          assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di
          applicazione di misure di revoca. 
              8. Per consentire la continuita' dei cantieri in corso,
          sono  confermati  i  finanziamenti  pubblici  assegnati  al
          collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, di cui
          alla  delibera  del  Comitato  interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n.  60/2013,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  60  del  13  marzo
          2014;  nonche'  sono  definitivamente  assegnate   all'Anas
          S.P.A. per  il  completamento  dell'intervento  "Itinerario
          Agrigento-Caltanissetta-A19- Adeguamento a  quattro  corsie
          della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", le somme di cui alla
          tabella "Integrazioni e completamenti di lavori  in  corso"
          del   Contratto   di   programma   tra   Ministero    delle
          Infrastrutture e  dei  Trasporti  e  ANAS  S.p.A.  relativo
          all'anno 2013, pari a 3 milioni  di  euro  a  valere  sulle
          risorse destinate al Contratto di programma 2013 e  a  42,5
          milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse  destinate  al
          Contratto di  programma  2012.  Le  risorse  relative  alla
          realizzazione degli interventi concernenti il completamento
          dell'asse strategico nazionale autostradale  Salerno-Reggio
          Calabria di cui alla delibera del CIPE 3  agosto  2011,  n.
          62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del  31
          dicembre 2011, sono erogate direttamente alla societa' ANAS
          Spa, a fronte dei lavori gia' eseguiti. 
              9. Le opere elencate  nell'XI  allegato  infrastrutture
          approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21  dicembre
          2001, n. 443, dal CIPE nella seduta  del  1°  agosto  2014,
          che, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto
          non sono state ancora avviate e per le quali  era  prevista
          una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo
          e Coesione 2007-2013 confluiscono automaticamente nel nuovo
          periodo di programmazione 2014-2020. Entro  il  31  ottobre
          2014,  gli  Enti  che  a  diverso  titolo  partecipano   al
          finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui  al
          primo  periodo  confermano  o  rimodulano  le  assegnazioni
          finanziarie inizialmente previste. 
              9-bis.   Le    opere    elencate    nell'XI    allegato
          infrastrutture approvato ai  sensi  dell'articolo  1  della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
          dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014,  che  siano  gia'
          state precedentemente qualificate come opere strategiche da
          avviare nel rispetto dell'articolo 41 del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          e per le quali alla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto sia  stata  indetta  la
          conferenza di servizi di cui all'articolo 165 del codice di
          cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria
          al CIPE, entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  ai
          fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie
          per la loro realizzazione, previa  verifica  dell'effettiva
          sussistenza delle risorse stesse. 
              10. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          e'  confermato  Autorita'   Nazionale   capofila   e   Capo
          Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al
          nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi  di
          cooperazione   interregionale   ESPON    e    URBACT,    in
          considerazione di quanto gia' previsto dalla  delibera  del
          CIPE  21  dicembre  2007,  n.  158/2007,   pubblicata   nel
          supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136
          del  12  giugno  2008,  ed  in  relazione   alla   missione
          istituzionale di programmazione e sviluppo  del  territorio
          propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
              11. E' abrogato il comma 11-ter  dell'articolo  25  del
          decreto-legge  n.  69  del  2013,  come   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013. 
              12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2,  del  decreto-legge
          26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014,  n.  117,  e'  aggiunto  il  seguente
          comma: 
              "2-bis.  Le  risorse  disponibili  sulla   contabilita'
          speciale intestata al Commissario straordinario del Governo
          per le infrastrutture carcerarie  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 dicembre  2012,  allegato  al
          decreto-legge  1°  luglio  2013,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  94,  sono
          versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato
          per   essere   riassegnate   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze a  uno  o  piu'  capitoli  di
          bilancio dello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Ministero  della
          giustizia  secondo   le   ordinarie   competenze   definite
          nell'ambito del decreto di cui al comma 2.". 
              12-bis.   Per   il   completamento   degli   interventi
          infrastrutturali di viabilita' stradale di cui all'articolo
          1, comma 452, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successive  modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa   di
          487.000 euro per l'anno 2014. 
              12-ter.  All'onere  derivante  dal  comma   12-bis   si
          provvede,  per   l'anno   2014,   mediante   corrispondente
          riduzione    dell'autorizzazione    di    spesa    prevista
          dall'articolo 2, comma 3, della legge 18  giugno  1998,  n.
          194."