Art. 10
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno
finanziario 2015, in conformita' all'annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di
cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo 10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle
capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media
nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2015, e'
fissato in 136 unita'.
5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, i prelevamenti dal fondo a
disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari,
nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico
e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6
febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla
gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle
spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri
e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle
caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e
controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della
missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per
l'anno finanziario 2015, le disposizioni dell'articolo 61-bis del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale
dello Stato.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei
Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di
residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del
Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico, di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi
al Programma delle infrastrutture strategiche.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei
Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di
residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del
Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164.
Note all'art. 10:
- La legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione
dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e
istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i
trasporti di merci su strada" e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 31 luglio 1974, n. 200.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634
(Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di
informatica del centro di elaborazione dati della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione):
"Art. 10. 1. L'utenza del servizio e' concessa dietro
pagamento degli oneri di seguito indicati:
a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla
convenzione da prestarsi secondo le modalita' di cui alla
legge 10 giugno 1982, n. 348 ;
b) canone di abbonamento per ciascun anno della
durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
convenzione il canone e' dovuto in ragione di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di
stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
la convenzione e' computato nei dodicesimi;
c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le
informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle
tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per
la fornitura di informazioni con particolari stati di
aggregazione.
2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello
del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della
stipula della convenzione;
b) quanto al canone annuo di abbonamento:
b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria A dell'art. 3;
b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria B dell'art. 3;
c) quanto al costo delle singole informazioni
ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni
informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i
collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
per ogni informazione ricevuta utilizzando le
apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4
dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo
stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara'
valutato di volta in volta dal direttore generale della
M.C.T.C.
3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2
vengono revisionati in relazione alla variazione accertata
dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti
dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei
canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del
presente articolo.
4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ðb),
e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente
postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale
dello Stato competente per territorio, con imputazione
all'apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei
corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello
Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti e della
navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere
trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione
civile.
5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 deve essere effettuato:
a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione
e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima
resta subordinata al ricevimento, da parte del centro
elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di
versamento;
b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro
il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al
corrispettivo di cui alla lettera b).
6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera
c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza
trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di
emissione di apposita comunicazione che altrimenti e'
considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna
comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle
informazioni ricevute nel trimestre precedente.
7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un
solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del
Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi
sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la
cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
in vigore. Il collegamento e' riattivato soltanto dopo
l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c)
del comma 1.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui
all'art. 3."
- Per il testo dell'articolo 803 del decreto
legislativo n. 66 del 2010 si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo del comma 1 dell'articolo 937 del
decreto legislativo n. 66 del 2010 si veda nelle note
all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del regio decreto
6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per
servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di
porto):
"2. E' abrogato il R. decreto 22 gennaio 1920. Il
presente decreto avra' vigore dal 1° luglio 1933."
- Si riporta il testo dell'articolo 61-bis del citato
regio decreto n. 2440 del 1923:
"Art.61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti
le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze
che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati
interamente o per la parte inestinta all'esercizio
successivo, su richiesta del funzionario delegato.
- La disposizione di cui al precedente comma non si
applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui
che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente
decreto, devono essere eliminati alla chiusura
dell'esercizio."
- Si riporta il testo dei commi 1 e 6 dell'articolo 32
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"Art. 32 Disposizioni in materia di finanziamento e
potenziamento delle infrastrutture
1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico nonche' per gli interventi di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" con
una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.
Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da
realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti
di programma con RFI SpA e ANAS SpA.
2-5 (Omissis)
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei
contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei
commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 18 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
" Art. 18 Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni
1. Per consentire nell'anno 2013 la continuita' dei
cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti
contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione
complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335
milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per
l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535
milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per
l'anno 2017. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti presenta semestralmente alle Camere una
documentazione conoscitiva e una relazione analitica
sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura
dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164:
"Art. 3 Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco
di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il
rilancio dell'economia
1. Per consentire nell'anno 2014 la continuita' dei
cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti
contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, e' incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro,
di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno
2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno
2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per
ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi'
incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro,
mediante utilizzo delle disponibilita', iscritte in conto
residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b),
nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, quanto
alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a
valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis:
a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e
25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il
31 dicembre 2014: Completamento della copertura del
Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema
idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale
Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione
di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati,
con priorita' per la tratta terminale pugliese del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta
Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma;
b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31
dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015:
ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova;
Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza
dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e
ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale
mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP
299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico
dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche;
Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli;
rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle
criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e
gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della
Strada Statale 131 in Sardegna;
c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30
aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015:
metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di
ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo
svincolo di Atilia; Autostrada Salerno-Reggio Calabria
svincolo Laureana di Borrello; Adeguamento della strada
statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello
della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento
sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in
Sardegna; Variante della "Tremezzina" sulla strada statale
internazionale 340 "Regina"; Collegamento stradale
Masserano-Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra
l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario
Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse
viario S.S. 212 Fortorina; Continuita' interventi nuovo
tunnel del Brennero; Quadruplicamento della linea
ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno;
Completamento sistema idrico integrato della Regione
Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste
inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del decreto-legge
n. 69 del 2013.
3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti
locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett.
c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo di 100
milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a
nuovi progetti di interventi, secondo le modalita' indicate
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, assegnando priorita': a) alla qualificazione e
manutenzione del territorio, mediante recupero e
riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree
dismesse, nonche' alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza
energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' alla
realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di
energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza
degli edifici pubblici, con particolare riferimento a
quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di
proprieta' comunale e alle strutture di maggiore fruizione
pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di
tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli
di finanza pubblica ad essi attribuiti. Una quota pari a
100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi
1 e 1-bis e' destinata ai Provveditorati interregionali
alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per interventi di completamento di beni
immobiliari demaniali di loro competenza.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente
articolo si provvede:
a)
b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2014,
mediante parziale utilizzo delle disponibilita' derivanti
dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e
confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014,
quanto a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200
milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno
degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
d) quanto a 94,8 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
e) quanto a 79,8 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a
155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno
2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 -
di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2,
lettere a), b) e c), per l'appaltabilita' e la
cantierabilita' delle opere determina la revoca del
finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto.
6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5
confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono
attribuite prioritariamente:
a) al primo lotto funzionale asse autostradale
Termoli-San Vittore;
b) al completamento della rete della Circumetnea;
c) alla metropolitana di Palermo: tratto
Oreto-Notarbartolo;
d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete
attuale e interazione con l'hinterland;
d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria
Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di
competenza della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi
automobilistici;
d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario
metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la
chiusura del quadrilatero
Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;
d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria
Salerno-Potenza-Taranto;
d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di
Genova da Brignole a piazza Martinez;
d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli»,
tronco Casamassima-Putignano.
7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di
cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun
intervento, le modalita' di utilizzo delle risorse
assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di
applicazione di misure di revoca.
8. Per consentire la continuita' dei cantieri in corso,
sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al
collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, di cui
alla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
2014; nonche' sono definitivamente assegnate all'Anas
S.P.A. per il completamento dell'intervento "Itinerario
Agrigento-Caltanissetta-A19- Adeguamento a quattro corsie
della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", le somme di cui alla
tabella "Integrazioni e completamenti di lavori in corso"
del Contratto di programma tra Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo
all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle
risorse destinate al Contratto di programma 2013 e a 42,5
milioni di euro a valere sulle risorse destinate al
Contratto di programma 2012. Le risorse relative alla
realizzazione degli interventi concernenti il completamento
dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio
Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n.
62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31
dicembre 2011, sono erogate direttamente alla societa' ANAS
Spa, a fronte dei lavori gia' eseguiti.
9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture
approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014,
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto
non sono state ancora avviate e per le quali era prevista
una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo
e Coesione 2007-2013 confluiscono automaticamente nel nuovo
periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 ottobre
2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al
finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al
primo periodo confermano o rimodulano le assegnazioni
finanziarie inizialmente previste.
9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato
infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che siano gia'
state precedentemente qualificate come opere strategiche da
avviare nel rispetto dell'articolo 41 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
e per le quali alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sia stata indetta la
conferenza di servizi di cui all'articolo 165 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria
al CIPE, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie
per la loro realizzazione, previa verifica dell'effettiva
sussistenza delle risorse stesse.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' confermato Autorita' Nazionale capofila e Capo
Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al
nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di
cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in
considerazione di quanto gia' previsto dalla delibera del
CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136
del 12 giugno 2008, ed in relazione alla missione
istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio
propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. E' abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del
decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.
12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge
26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 117, e' aggiunto il seguente
comma:
"2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al
decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono
versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze a uno o piu' capitoli di
bilancio dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della
giustizia secondo le ordinarie competenze definite
nell'ambito del decreto di cui al comma 2.".
12-bis. Per il completamento degli interventi
infrastrutturali di viabilita' stradale di cui all'articolo
1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di
487.000 euro per l'anno 2014.
12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si
provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n.
194."