Art. 11
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in
servizio come forza media nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'
stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010:
1) Esercito n. 71;
2) Marina n. 16;
3) Aeronautica n. 52;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 50;
3) Aeronautica n. 9;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 98;
2) Marina n. 15;
3) Aeronautica n. 20.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2015, come
segue:
1) Esercito n. 291;
2) Marina n. 270;
3) Aeronautica n. 246;
4) Carabinieri n. 90.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla
lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno
2015, come segue:
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 242;
3) Aeronautica n. 265.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di
cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per
l'anno 2015, come segue:
1) Esercito n. 480;
2) Marina n. 201;
3) Aeronautica n. 140.
6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti
alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di
cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di
difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari», nonche' per l'ammodernamento e il
rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego
Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego
delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali»,
«Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione
generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari»,
nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello
stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per
l'anno 2015, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello
Stato.
7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO,
sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate
ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione
generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari»,
nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello
stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le
procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate
dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la
trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di
esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n.
646.
8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, i prelevamenti dai fondi a
disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei
carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da
assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del
medesimo stato di previsione.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per
l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal CONI, destinate alle attivita' sportive del personale
militare e civile della Difesa.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti
capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la
difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e
sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero
della difesa, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i
servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal
personale dell'Arma dei carabinieri.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'articolo 803 del decreto
legislativo n. 66 del 2010 si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo del comma 1 dell'articolo 937 del
decreto legislativo n. 66 del 2010 si veda nelle note
all'art. 2.
- Per il testo dell'articolo 61-bis del regio decreto
n. 2440 del 1923 si veda nelle note all'art. 10.
- La legge 13 settembre 1982, n. 646 recante
"Disposizioni in materia di misure di prevenzione di
carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre
1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31
maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia." e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 14 settembre 1982, n. 253.
- Si riporta il testo dell'articolo 613 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 613 Fondo a disposizione
1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei
capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e ai
bisogni di cui all'articolo 552, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero della difesa un fondo a
disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa.".