Art. 13
Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per
l'anno finanziario 2015, in conformita' all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, rispettivamente per la parte
corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per
l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in
termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli,
iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo» nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici», relativi al Fondo
unico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di
bilancio, per l'anno finanziario 2015, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni
parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione,
le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di
competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, relativi agli acquisti e alle
espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del
diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse
archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale,
moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche'
su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico,
raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e
pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti
dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto
delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a
norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei
Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2015, le variazioni
compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa,
occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, in ordine al
trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di turismo al Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
legge 24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento
di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla
composizione del CIPE):
"2. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali
sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di turismo. Al medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dalla
data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane,
strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui.
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, il numero 12) e' sostituito dal seguente:
«12) Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo».