Art. 13 
 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
           culturali e del turismo e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  per
l'anno  finanziario  2015,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 13). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, rispettivamente per la parte
corrente e per il  conto  capitale  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  per
l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di  bilancio,  in
termini di residui,  di  competenza  e  di  cassa,  tra  i  capitoli,
iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo» nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici»,  relativi  al  Fondo
unico per lo spettacolo. 
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio, per l'anno finanziario 2015, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,
adottati  su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e  del  turismo,  comunicati  alle  competenti  Commissioni
parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per  la  registrazione,
le occorrenti variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di
competenza e  di  cassa,  tra  i  capitoli  iscritti  nei  pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo,  relativi  agli  acquisti  e  alle
espropriazioni per pubblica utilita',  nonche'  per  l'esercizio  del
diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili  di  interesse
archeologico e monumentale e  su  cose  di  arte  antica,  medievale,
moderna e contemporanea e di interesse artistico e  storico,  nonche'
su  materiale  archivistico  pregevole  e  materiale   bibliografico,
raccolte   bibliografiche,   libri,    documenti,    manoscritti    e
pubblicazioni   periodiche,   ivi   comprese   le   spese   derivanti
dall'esercizio del diritto di prelazione,  del  diritto  di  acquisto
delle cose denunciate per  l'esportazione  e  dell'espropriazione,  a
norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei
Ministeri interessati, per l'anno  finanziario  2015,  le  variazioni
compensative di bilancio,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,
occorrenti per l'attuazione  di  quanto  stabilito  dall'articolo  1,
comma  2,  della  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  in   ordine   al
trasferimento  delle  funzioni  esercitate   dalla   Presidenza   del
Consiglio dei ministri in materia di turismo al Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
          legge 24 giugno 2013, n.  71  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,
          recante disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'area
          industriale  di  Piombino,  di   contrasto   ad   emergenze
          ambientali, in favore delle  zone  terremotate  del  maggio
          2012 e per accelerare la  ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
          realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento
          di funzioni in materia  di  turismo  e  disposizioni  sulla
          composizione del CIPE): 
              "2. Al Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali
          sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri in materia di turismo.  Al  medesimo
          Ministero sono altresi' trasferite,  con  decorrenza  dalla
          data di adozione del decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse  umane,
          strumentali e finanziarie, compresa  la  gestione  residui.
          All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30  luglio
          1999, n. 300, il numero 12) e' sostituito dal seguente: 
              «12) Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
          del turismo».