Art. 14 
 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute  e  disposizioni
                              relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2015,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
versate in entrata dalle Federazioni nazionali  degli  ordini  e  dei
collegi delle  professioni  sanitarie,  per  il  funzionamento  della
Commissione centrale per gli esercenti le professioni  sanitarie,  al
pertinente programma dello stato di previsione  del  Ministero  della
salute per l'anno finanziario 2015. 
  3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute,
tra i pertinenti programmi dello stato di  previsione  del  Ministero
della  salute,  per  l'anno  finanziario  2015,  i   fondi   per   il
finanziamento  delle  attivita'  di  ricerca  e  sperimentazione  del
programma  «Ricerca  per  il   settore   della   sanita'   pubblica»,
nell'ambito della missione «Ricerca e  innovazione»  dello  stato  di
previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12  del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421): 
              "Art. 12. Fondo sanitario nazionale. 
              1. (Omissis) 
              2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario  nazionale
          complessivo di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla
          quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e  del
          Ministero  del  bilancio  per  le   parti   di   rispettiva
          competenza, e' trasferita nei capitoli da  istituire  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di: 
                a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
          da: 
                  1) Istituto superiore di sanita' per  le  tematiche
          di sua competenza; 
                  2) Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza; 
                  3) istituti di ricovero e cura di diritto  pubblico
          e privato il cui carattere scientifico sia  riconosciuto  a
          norma delle leggi vigenti; 
                  4) istituti  zooprofilattici  sperimentali  per  le
          problematiche  relative  all'igiene  e   sanita'   pubblica
          veterinaria; 
                b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
          sanitario  nazionale  riguardanti  programmi  speciali   di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali,  la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie e le attivita' del  Registro  nazionale  italiano
          dei donatori di midollo osseo; 
                c) rimborsi alle  unita'  sanitarie  locali  ed  alle
          aziende ospedaliere, tramite le regioni,  delle  spese  per
          prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che  si
          trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione  del
          Ministro della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro  degli
          affari esteri. 
              A decorrere dal 1° gennaio 1995, la  quota  di  cui  al
          presente comma e'  rideterminata  ai  sensi  dell'art.  11,
          comma 3, lettera d), della L. 5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni.".