Art. 14
Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni
relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2015, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei
collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della
Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al
pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della
salute per l'anno finanziario 2015.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute,
tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero
della salute, per l'anno finanziario 2015, i fondi per il
finanziamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione del
programma «Ricerca per il settore della sanita' pubblica»,
nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di
previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 12. Fondo sanitario nazionale.
1. (Omissis)
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche
di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico
e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.".