Art. 17
Disposizioni diverse
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da
comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza
e di cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del
programma «Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione
economica», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio
territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno finanziario 2015, ai pertinenti programmi
dei Ministeri interessati le quote da attribuire alle regioni a
statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti,
su proposta dei Ministri interessati, le disponibilita' esistenti su
altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni
competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di
interventi cofinanziati dall'Unione europea.
4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni
pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri
competenti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari,
le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di
competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la
soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione
all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che
nell'esercizio finanziario 2014 e in quello in corso siano stati
interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 4,
nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di
competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei
programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa
direttamente regolate con legge, nonche' tra capitoli di programmi
dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di
funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per
quelli strettamente connessi con l'operativita' delle
amministrazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del
personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale interessato.
7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati
all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di
polizia, nonche' quelle per la corresponsione del trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei
predetti fondi conservati.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di
previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme
rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle
amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei
rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per
l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di
bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di
federalismo fiscale.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al
«Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle
regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla
«Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate
erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in
relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario
2015, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle
spese di gestione degli asili nido istituiti presso le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di
contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative
finalizzati al benessere del personale.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di
previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra
i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e
accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema
denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative
occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che
attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative
agli interventi manutentori degli immobili in uso alle
amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2015,
con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli
stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese
di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' tra
gli stessi e i capitoli o i piani gestionali degli stati di
previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione
di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei
luoghi di lavoro e agli interventi di piccola manutenzione sugli
immobili.
16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli
stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri,
delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita'
finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di
ammortamento e' posto a carico dello Stato.
17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento
di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in
attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative
occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti
territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi
della normativa vigente, nella gestione delle residue attivita'
liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti
a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma
40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2014, versate
all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori
cessati dall'incarico.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere
destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore
informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla
legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' dalle successive disposizioni
legislative di modifica e integrazione delle stesse, individuati e
approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.
21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il
finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, destinate agli interventi gia' di competenza della
soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il
finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata
adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione
dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle
entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con
vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del
comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e
finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per
l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, concernente il trasferimento delle risorse
finanziarie e strumentali dalle scuole di formazione unificate alla
Scuola nazionale dell'amministrazione.
24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi da destinare alle
regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali,
istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in
relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla
cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attivita'
di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2,
lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con
decreti del Ministro competente.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il
triennio 2015-2017 tra i programmi degli stati di previsione dei
Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di
previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio per la
ripartizione, tra le diverse finalita' di spesa, delle risorse
finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 126 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22
luglio 1975, n. 382):
"Art. 126. Soppressione e riduzione di capitoli del
bilancio dello Stato.
I capitoli dello stato di previsione della spesa del
bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle
funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti
locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal
presente decreto.
Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano
relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni
trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che
residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto
del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui
denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.
E' vietato conservare o istituire nel bilancio dello
Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalita' di
quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti
le funzioni trasferite.
Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del
presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa
relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite con
decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge
16 maggio 1970, n. 281.
Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo
comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad
essere ripartiti fra le regioni per le finalita' previste
dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle
quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto
speciale."
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 40 Contratti collettivi nazionali e
integrativi(Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e
poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e
successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs
n. 80 del 1998)
1. La contrattazione collettiva determina i diritti e
gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro,
nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono,
in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le
materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle
oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo
9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative
alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilita' e delle progressioni
economiche, la contrattazione collettiva e' consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei
comparti di contrattazione possono essere costituite
apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance ai
sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al
trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere
ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I
contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del
termine le parti riassumono le rispettive prerogative e
liberta' di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuita' e il
migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non
si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo, l'amministrazione interessata puo'
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli
atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di
controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste
dall'articolo 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di
ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei
risultati di performance ottenuti. La contrattazione
nazionale definisce le modalita' di ripartizione delle
risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi
livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei
relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse
indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per
quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti
locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di
bilancio e del patto di stabilita' e di analoghi strumenti
del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse
aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato
all'effettivo rispetto dei principi in materia di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance e
in materia di merito e premi applicabili alle regioni e
agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16
e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in
sede decentrata contratti collettivi integrativi in
contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie
non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero
che comportano oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei
limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di
accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero
dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti."
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2
della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):
"Art. 2. Provvedimenti.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate."
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
"Art. 5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748."
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui .
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo
5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma
1, della presente legge, entro novanta giorni dalla
adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine
di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449."
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a
norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2000, n. 62.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 70
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
"Art. 70. Disposizioni in materia di asili nido.
1. E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire
la formazione e la socializzazione delle bambine e dei
bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a
sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le
competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli
enti locali.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con
proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del
Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse
ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al
comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra
i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per
la costruzione e la gestione degli asili nido nonche' di
micro-nidi nei luoghi di lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra
esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i
micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate
alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti,
aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
6. Le spese di partecipazione alla gestione dei
micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili
dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di
lavoro nella misura che verra' determinata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge. L'onere complessivo non potra' superare
rispettivamente 6,20 e 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004.
7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto
dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e
prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del
finanziamento delle opere relative alla costruzione di
asili-nido, anche in relazione all'eventuale acquisto
dell'area da parte del comune, corredata dalla
certificazione della regione circa la regolarita' degli
atti dovuti.
8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' fissata
in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro
per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A
decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni."
- Si riporta il testo del comma 197 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
"197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma."
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 14 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"Art. 14 Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. (Omissis)
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo
11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dei commi da 2 a 7 dell'articolo
12 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"1 - 1-sexies (Omissis)
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi
manutentivi, a carattere ordinario e straordinario,
effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
per finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le
specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero
della difesa, il Ministero degli affari esteri e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Restano altresi' esclusi dalla disciplina
del presente comma gli istituti penitenziari.
Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli
immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del
demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
edilizia penitenziaria;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio
le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relative agli
interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero
infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e
b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a) e
b);
d) gli interventi di piccola manutenzione nonche'
quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni
di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono
curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici
degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli
interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b)
e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine
di verificare le previsioni contrattuali in materia.
2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di
operativita' dei compiti di tutela della sicurezza e del
soccorso pubblico, sono altresi' escluse dalla disciplina
di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e
indifferibili esigenze di pronta operativita' e a una
maggiore mobilita' del personale, connesse all'assolvimento
dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di
finanza e' autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia
del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici
presso le sedi dei propri reparti. A decorrere
dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai
competenti programmi degli stati di previsione del
Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e
delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti
di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al
comma 6.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo. Le medesime Amministrazioni comunicano
inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali
sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di
spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i
restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli
immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia
su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio
assume le decisioni di spesa sulla base di un piano
generale di interventi per il triennio successivo, volto,
ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a
valere sulle risorse di cui al comma 6. Il piano generale
puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed
imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie
rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con cui
l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e
realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla
stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma
6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed
anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente
capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri.
L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali
operatori e' curata, previa sottoscrizione di apposita
convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori
oneri, ovvero, in funzione della capacita' operativa delle
stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio. Gli atti
relativi agli interventi gestiti dalle strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al
sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, secondo le modalita' previste dal
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti
relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio
sono controllati secondo le modalita' previste dalla
propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i
quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero
per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula
delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata
notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le
convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata
organizzazione delle proprie strutture periferiche, in
particolare individuando all'interno dei provveditorati un
apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita'
affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste
dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di
idonee professionalita'.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a
disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio
2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese
di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse
necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna
Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui
all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo
precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni
quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia'
appaltati alla data della stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano
ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi
restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi,
all'Agenzia del demanio che ne assicurera' la copertura
finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a
condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano
generale degli interventi. Successivamente alla stipula
dell'accordo o della convenzione quadro, e' nullo ogni
nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria
non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per
quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione
degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto
previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli
accordi quadro di cui al comma 5. Restano esclusi dalla
disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti
il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e il Ministero della giustizia con
riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche' i beni
immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari
esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di
interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi
comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi
elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. "
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 30
della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 30 Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente
1.- 3 (Omissis)
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 11-bis dell'articolo 8
del citato decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"1-11 (Omissis)
11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del
comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del
comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento
di misure perequative per il personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono
individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri
dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei
trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali delle
risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei
commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 16 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
"Art. 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali
1. (Omissis)
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle
regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno
2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna
regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi
della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il
15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo
Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e
del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per
l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo,
del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e'
effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle
predette risorse le regioni sono tenute a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 40 dell'articolo 12 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
"Art. 12 Soppressione di enti e societa'
1-39 (Omissis)
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
(Omissis)".
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.
- Si riporta il testo dei commi 281 e 282 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
"281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai
giochi pubblici con vincita in denaro affidati in
concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello
sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte
premi delle corse."
"282. Le modalita' operative di determinazione della
base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di
cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento
periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31
marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010,
la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore
dell'UNIRE."
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 :
"Art. 10 Misure urgenti per il potenziamento delle
politiche di coesione
1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la
politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di
assicurare il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e
rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento,
sorveglianza e sostegno della politica di coesione, e'
istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di
seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione
sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti
commi.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni
titolari di programmi e delle relative autorita' di
gestione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
particolare:
a) nell'attivita' istruttoria cura il raccordo con le
amministrazioni statali e regionali competenti ai fini
della predisposizione di proposte di programmazione
economica e finanziaria e di destinazione territoriale
delle risorse della politica di coesione europea e
nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti
ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini
dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione
relativi all'impiego dei fondi a finalita' strutturale
dell'Unione Europea, nonche' all'impiego del Fondo per lo
sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con
le risorse europee per lo sviluppo regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi
finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche' le
attivita' di valutazione delle politiche di coesione;
c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le
amministrazioni statali e regionali competenti,
informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi
dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione europea,
nonche' sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di
accelerazione degli interventi necessari ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88;
d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei
rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi
alla fase di definizione delle politiche di sviluppo
regionale e di verifica della loro realizzazione,
predisponendo, ove necessario, proposte di
riprogrammazione;
e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi
in materia di sviluppo regionale;
f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto
legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare
l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di
coesione;
f-bis) puo' avvalersi, al fine di rafforzare
l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche'
per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del
2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso
il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi
strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27;
f-ter) promuove il ricorso alle modalita' di
attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9
e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.
3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti
dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza
del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi
strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la
coesione:
a) opera in raccordo con le amministrazioni
competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei
programmi operativi e degli interventi della politica di
coesione, anche attraverso specifiche attivita' di
valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di
controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria
generale dello Stato;
b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica
alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o
nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione
territoriale sia attraverso apposite iniziative di
formazione del personale delle amministrazioni interessate,
che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di
settore per l'accelerazione e la realizzazione dei
programmi, anche con riferimento alle procedure relative
alla stesura e gestione di bandi pubblici;
b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei
programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano
i fondi strutturali;
b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della
qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della
trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione
degli interventi;
c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di
gestione di programmi per la conduzione di specifici
progetti a carattere sperimentale nonche' nelle ipotesi
previste dalla lettera d);
d) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai
sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto
legislativo n. 88 del 2011
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro il 1° marzo 2014, e' approvato lo statuto
dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione
dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita'
di nomina degli organi di direzione e del collegio dei
revisori, stabilisce i principi e le modalita' di adozione
dei regolamenti e degli altri atti generali che
disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una dotazione organica
di 200 unita' di personale e gode di autonomia
organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi
dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo;
il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al
Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma
di compenso. All'interno del Comitato direttivo
dell'Agenzia e' assicurata una adeguata rappresentanza
delle amministrazioni territoriali. L'Agenzia assicura lo
svolgimento delle attivita' strumentali e di controllo
interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il
tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro
presso l'Agenzia e' regolato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con
contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, e' nominato il
direttore generale scelto tra personalita' di comprovata
esperienza nella materia delle politiche di coesione, con
trattamento economico non superiore a quello massimo
previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto non
previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente
articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono
trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente
attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di
lavoro a tempo determinato per la loro residua durata,
nonche' le risorse finanziarie e strumentali del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economico (di seguito
Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla
Direzione generale per l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da
esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le
relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali
del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale
dell'Agenzia e' riconosciuto il trattamento economico
complessivo gia' in godimento alla data di entrata in
vigore del presente decreto, senza che da cio' derivino,
sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato. Il personale trasferito eccedente il
contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero
nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in
relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque titolo.
Al fine di consentire il piu' efficace svolgimento dei
compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti
con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo
decreto sono stabilite le procedure selettive per
l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale
oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e,
comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000
annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione
organica della Presidenza. Le 50 unita' di personale
assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono
organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto
organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero
dello sviluppo economico, gli incarichi di livello
dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del
Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e
comunque fino all'effettiva operativita' dell'Agenzia e,
relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla
normativa vigente, previa indisponibilita' della medesima
quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei
dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro
1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli
anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a
950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delegato per la
politica di coesione territoriale, sono definite le
procedure di spesa, le modalita' di gestione delle risorse
e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in
attuazione dei programmi delle delibere CIPE.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede
alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino
alla naturale scadenza degli stessi incarichi.
10. Fino alla effettiva operativita' dell'Agenzia, come
definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica assicura la continuita'
della gestione amministrativa, nonche' la tempestiva ed
efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine
del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della
programmazione 2014-2020.
10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate
dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, ove siano finanziate
con fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione
di interventi cofinanziati con i fondi medesimi.
11.
12.
13.
14.
14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione
e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed
interventi speciali, a carattere sperimentale, nonche'
nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.
14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la
politica di coesione territoriale ed il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia
per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, anche al fine di individuare le piu' idonee forme di
collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze
e prerogative di legge. "
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 21 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
"Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione)
1-5 (Omissis)
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali
necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai
sensi del presente articolo. Fino all'adozione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo
periodo, le attivita' formative e amministrative degli
organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo
sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione
e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi,
senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle
attivita' formative, di reclutamento e concorsuali gia'
disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole
di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti."
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 49 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui)
1. (Omissis)
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a).
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati."
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 46 del
citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"1-5 (Omissis)
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri
ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza
pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui
risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente
applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo,
della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di
750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome
medesime, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di
pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonche'
dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire
con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con
riferimento all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014,
con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di
tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni
dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi
sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle
singoli regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,
tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente,
e sono eventualmente rideterminati i livelli di
finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
acquisizione delle risorse da parte dello Stato.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 19
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione
della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a
effetto serra):
"Art. 19 Messa all'asta delle quote
1. (Omissis)
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un
apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System"
("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i
relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento
del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad
appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli
stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo
ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a
gestione separata e non sono pignorabili.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
provvede, previa verifica dell'entita' delle quote
restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello
sviluppo economico.
(Omissis)".