Art. 17 
 
 
                        Disposizioni diverse 
 
  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i  corrispondenti
capitoli  nell'ambito  dei   programmi   interessati,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti  da
comunicare alla Corte dei conti. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di  competenza
e di cassa, dal «Fondo per i programmi  regionali  di  sviluppo»  del
programma «Sostegno alle politiche per  lo  sviluppo  e  la  coesione
economica»,  nell'ambito  della  missione  «Sviluppo  e  riequilibrio
territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno finanziario 2015, ai  pertinenti  programmi
dei Ministeri interessati le  quote  da  attribuire  alle  regioni  a
statuto speciale, ai sensi del quinto  comma  dell'articolo  126  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
  3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, le disponibilita' esistenti  su
altri programmi  degli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni
competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di
interventi cofinanziati dall'Unione europea. 
  4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle  amministrazioni
pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  su   proposta   dei   Ministri
competenti, da comunicare alle competenti  Commissioni  parlamentari,
le variazioni compensative di bilancio  in  termini  di  residui,  di
competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica  e  la
soppressione di programmi, che si  rendano  necessarie  in  relazione
all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze. 
  5. Su proposta del Ministro competente, con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  comunicare  alle   Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione  della  spesa  che
nell'esercizio finanziario 2014 e in  quello  in  corso  siano  stati
interessati dai processi di  ristrutturazione  di  cui  al  comma  4,
nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate  variazioni  compensative,  in  termini  di  residui,   di
competenza e di cassa, tra i  capitoli  di  natura  rimodulabile  dei
programmi,  fatta  eccezione   per   le   autorizzazioni   di   spesa
direttamente regolate con legge, nonche' tra  capitoli  di  programmi
dello  stesso  stato  di  previsione  limitatamente  alle  spese   di
funzionamento per oneri relativi  a  movimenti  di  personale  e  per
quelli    strettamente    connessi    con    l'operativita'     delle
amministrazioni. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro   del
personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati  ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche' degli  accordi  sindacali  e  dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   195,   e   successive
modificazioni,  per  quanto   concerne   il   trattamento   economico
fondamentale e accessorio del personale interessato. 
  7.   Le   risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche'  quelle  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei
predetti fondi conservati. 
  8. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di
previsione delle amministrazioni  statali  interessate,  delle  somme
rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle
amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti  programmi  dei
rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e  successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli  stati
di  previsione  delle  amministrazioni  interessate,  occorrenti  per
l'attuazione dei decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
successive modificazioni, e dei decreti  legislativi  concernenti  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I  della  medesima
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di previsione delle amministrazioni  interessate,  le  variazioni  di
bilancio occorrenti per l'applicazione  del  decreto  legislativo  18
febbraio  2000,  n.  56,  concernente  disposizioni  in  materia   di
federalismo fiscale. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al
«Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento  regionale  delle
regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e  quello  relativo  alla
«Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito  di  entrate
erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790)  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  in
relazione  alla  determinazione  delle  quote  di  tributi   erariali
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia. 
  12. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2015, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione  alle
spese  di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso   le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo  70,  comma  5,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di
contribuzione  alle  spese  di  gestione  di  servizi  e   iniziative
finalizzati al benessere del personale. 
  13. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri  decreti,  nell'ambito  di  ciascuno  stato  di
previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio  tra
i  capitoli  interessati  al  pagamento  delle  competenze  fisse   e
accessorie mediante ordini collettivi di  pagamento  con  il  sistema
denominato «cedolino unico», ai sensi  dell'articolo  2,  comma  197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le variazioni di  bilancio  compensative
occorrenti  per  l'attuazione  dell'articolo   14,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  15. In  attuazione  dei  commi  da  2  a  7  dell'articolo  12  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive  modificazioni,  che
attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa  relative
agli   interventi   manutentori   degli   immobili   in   uso    alle
amministrazioni  dello  Stato,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad effettuare, per  l'anno  finanziario  2015,
con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati,  variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese
di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  nonche'  tra
gli stessi  e  i  capitoli  o  i  piani  gestionali  degli  stati  di
previsione di ciascun Ministero relativi alle spese  di  manutenzione
di impianti  e  attrezzature,  all'adeguamento  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro e agli  interventi  di  piccola  manutenzione  sugli
immobili. 
  16. In  attuazione  dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti dei capitoli degli stati di  previsione  dei  Ministeri,
delle spese per  interessi  passivi  e  per  rimborso  di  passivita'
finanziarie  relative  ad  operazioni  di  mutui  il  cui  onere   di
ammortamento e' posto a carico dello Stato. 
  17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il  finanziamento
di assegni una tantum in favore del  personale  delle  Forze  armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
istituiti negli stati di  previsione  dei  Ministeri  interessati  in
attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente. 
  18. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le variazioni di  bilancio  compensative
occorrenti in relazione alle riduzioni dei  trasferimenti  agli  enti
territoriali, disposte  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  19. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con propri decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni competenti per  materia,  che  subentrano,  ai  sensi
della normativa  vigente,  nella  gestione  delle  residue  attivita'
liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti
a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo  12,  comma
40,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, le somme,  residuali  al  31  dicembre  2014,  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  dai  commissari  liquidatori
cessati dall'incarico. 
  20. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con propri decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le somme versate in entrata  per  essere
destinate  al  finanziamento  di  progetti  innovativi  nel   settore
informatico, previsti dalla legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  dalla
legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche'  dalle  successive  disposizioni
legislative di modifica e integrazione delle  stesse,  individuati  e
approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale. 
  21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il
finanziamento dello  sport,  e  sul  capitolo  2295  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  destinate  agli  interventi  gia'  di  competenza   della
soppressa  Agenzia  per  lo  sviluppo  del  settore  ippico,  per  il
finanziamento del  monte  premi  delle  corse,  in  caso  di  mancata
adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, o,  comunque,  nelle  more  dell'emanazione
dello stesso, costituiscono determinazione della  quota  parte  delle
entrate erariali ed extraerariali derivanti da  giochi  pubblici  con
vincita in denaro affidati in concessione allo  Stato  ai  sensi  del
comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004. 
  22. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli  stati
di  previsione  delle  amministrazioni  interessate,  occorrenti  per
l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, relativo al trasferimento delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione  economica
del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale. 
  23. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli  stati
di  previsione  delle  amministrazioni  interessate,  occorrenti  per
l'attuazione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
emanato ai sensi dell'articolo 21,  comma  6,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n.  114,  concernente  il  trasferimento  delle  risorse
finanziarie e strumentali dalle scuole di formazione  unificate  alla
Scuola nazionale dell'amministrazione. 
  24. Le risorse finanziarie iscritte nei  fondi  da  destinare  alle
regioni, alle province  autonome  e  agli  altri  enti  territoriali,
istituiti negli stati di previsione  dei  Ministeri  interessati,  in
relazione all'eliminazione dei residui passivi  di  bilancio  e  alla
cancellazione dei residui passivi perenti, a  seguito  dell'attivita'
di ricognizione svolta  in  attuazione  dell'articolo  49,  comma  2,
lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite  con
decreti del Ministro competente. 
  25. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative  per  il
triennio 2015-2017 tra i programmi  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato  di
previsione dell'entrata, in  relazione  al  contributo  alla  finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, e successive  modificazioni,  da  attribuire  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  a  carico  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  26. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti,  le  variazioni  di  bilancio  per  la
ripartizione, tra  le  diverse  finalita'  di  spesa,  delle  risorse
finanziarie iscritte negli stati di previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi  2  e  3,
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 23 dicembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
            Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
           Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 126 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,   n.   616
          (Attuazione della delega di cui  all'art.  1  della  L.  22
          luglio 1975, n. 382): 
              "Art. 126. Soppressione e  riduzione  di  capitoli  del
          bilancio dello Stato. 
              I capitoli dello stato di previsione  della  spesa  del
          bilancio dello Stato relativi, in tutto o  in  parte,  alle
          funzioni trasferite alle regioni  o  attribuite  agli  enti
          locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati  dal
          presente decreto. 
              Nel caso in cui i capitoli iscritti in  bilancio  siano
          relativi a spese concernenti  solo  in  parte  le  funzioni
          trasferite,  le  somme  corrispondenti  alle  funzioni  che
          residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto
          del Ministro per  il  tesoro  in  capitoli  nuovi,  la  cui
          denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime. 
              E' vietato conservare o istituire  nel  bilancio  dello
          Stato capitoli con le stesse denominazioni e  finalita'  di
          quelli soppressi, e comunque relativi a  spese  concernenti
          le funzioni trasferite. 
              Le disposizioni contenute  nei  commi  1,  2  e  3  del
          presente articolo sono estese anche ai  capitoli  di  spesa
          relativi in tutto o in parte alle funzioni  trasferite  con
          decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della  legge
          16 maggio 1970, n. 281. 
              Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente  primo
          comma sono compresi quelli relativi a  fondi  destinati  ad
          essere ripartiti fra le regioni per le  finalita'  previste
          dalle leggi che li hanno istituiti,  con  esclusione  delle
          quote di tali fondi da attribuire alle  regioni  a  statuto
          speciale." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  40  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art.   40    Contratti    collettivi    nazionali    e
          integrativi(Art.  45  del  d.lgs  n.  29  del  1993,   come
          sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993  e
          poi  dall'art.  1  del   d.lgs.   n.   396   del   1997   e
          successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del  d.lgs
          n. 80 del 1998) 
              1. La contrattazione collettiva determina i  diritti  e
          gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro,
          nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono,
          in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva  le
          materie attinenti all'organizzazione degli  uffici,  quelle
          oggetto di partecipazione sindacale ai sensi  dell'articolo
          9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai  sensi
          degli articoli  5,  comma  2,  16  e  17,  la  materia  del
          conferimento e della revoca degli  incarichi  dirigenziali,
          nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  c),
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative
          alle  sanzioni   disciplinari,   alla   valutazione   delle
          prestazioni ai fini della  corresponsione  del  trattamento
          accessorio,   della   mobilita'   e   delle    progressioni
          economiche,  la  contrattazione  collettiva  e'  consentita
          negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. 
              2.  Tramite  appositi   accordi   tra   l'ARAN   e   le
          Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
          agli articoli 41, comma 5, e 47,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  sono  definiti  fino  a  un
          massimo di quattro comparti  di  contrattazione  collettiva
          nazionale, cui corrispondono non piu' di  quattro  separate
          aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
          un'area  dirigenziale  riguarda  la  dirigenza  del   ruolo
          sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
          di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni.  Nell'ambito  dei
          comparti  di  contrattazione  possono   essere   costituite
          apposite    sezioni     contrattuali     per     specifiche
          professionalita'. 
              3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
          con  il  settore  privato,  la  struttura  contrattuale,  i
          rapporti tra i diversi livelli e la  durata  dei  contratti
          collettivi  nazionali  e  integrativi.  La   durata   viene
          stabilita in modo che vi sia  coincidenza  fra  la  vigenza
          della disciplina giuridica e di quella economica. 
              3-bis. Le pubbliche amministrazioni  attivano  autonomi
          livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa,   nel
          rispetto  dell'articolo  7,  comma  5,  e  dei  vincoli  di
          bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di   programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione  collettiva  integrativa  assicura  adeguati
          livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
          incentivando l'impegno e la qualita' della  performance  ai
          sensi dell'articolo 45, comma 3. A  tale  fine  destina  al
          trattamento economico accessorio collegato alla performance
          individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
          complessivo  comunque  denominato.  Essa  si  svolge  sulle
          materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
          collettivi nazionali, tra i soggetti  e  con  le  procedure
          negoziali che questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere
          ambito territoriale e riguardare  piu'  amministrazioni.  I
          contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
          sessioni negoziali in sede decentrata.  Alla  scadenza  del
          termine le parti riassumono  le  rispettive  prerogative  e
          liberta' di iniziativa e decisione. 
              3-ter. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  e  il
          migliore svolgimento della funzione pubblica,  qualora  non
          si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un  contratto
          collettivo integrativo, l'amministrazione interessata  puo'
          provvedere, in via provvisoria, sulle materie  oggetto  del
          mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.  Agli
          atti adottati unilateralmente si applicano le procedure  di
          controllo di compatibilita' economico-finanziaria  previste
          dall'articolo 40-bis. 
              3-quater. La Commissione di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
          n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
          lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza   delle
          pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio  di
          ogni anno, all'ARAN una graduatoria  di  performance  delle
          amministrazioni statali e degli  enti  pubblici  nazionali.
          Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni,  per
          settori, su almeno tre livelli di merito, in  funzione  dei
          risultati  di  performance  ottenuti.   La   contrattazione
          nazionale definisce  le  modalita'  di  ripartizione  delle
          risorse per la  contrattazione  decentrata  tra  i  diversi
          livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva  dei
          relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione. 
              3-quinquies.  La  contrattazione  collettiva  nazionale
          dispone,  per  le  amministrazioni  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 41, le modalita' di  utilizzo  delle  risorse
          indicate  all'articolo  45,  comma  3-bis,  individuando  i
          criteri e  i  limiti  finanziari  entro  i  quali  si  deve
          svolgere la contrattazione  integrativa.  Le  regioni,  per
          quanto concerne le  proprie  amministrazioni,  e  gli  enti
          locali   possono   destinare   risorse   aggiuntive    alla
          contrattazione  integrativa  nei  limiti  stabiliti   dalla
          contrattazione nazionale e  nei  limiti  dei  parametri  di
          virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
          disposizioni, in ogni caso  nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio e del patto di stabilita' e di analoghi  strumenti
          del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse
          aggiuntive per la contrattazione integrativa  e'  correlato
          all'effettivo  rispetto  dei   principi   in   materia   di
          misurazione, valutazione e trasparenza della performance  e
          in materia di merito e premi  applicabili  alle  regioni  e
          agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli  16
          e 31 del decreto legislativo di attuazione  della  legge  4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni.  Le  pubbliche
          amministrazioni non possono in ogni caso  sottoscrivere  in
          sede  decentrata  contratti   collettivi   integrativi   in
          contrasto con i vincoli  e  con  i  limiti  risultanti  dai
          contratti collettivi nazionali o che  disciplinano  materie
          non espressamente delegate a tale livello negoziale  ovvero
          che  comportano  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
          programmazione   annuale   e   pluriennale   di    ciascuna
          amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli  e  dei
          limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
          o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
          essere applicate e sono sostituite ai sensi degli  articoli
          1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In  caso  di
          accertato superamento di vincoli finanziari da parte  delle
          sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti,  del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  o  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo  di
          recupero nell'ambito della sessione  negoziale  successiva.
          Le disposizioni del presente comma trovano  applicazione  a
          decorrere dai contratti sottoscritti  successivamente  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
              3-sexies. A corredo di ogni  contratto  integrativo  le
          pubbliche   amministrazioni    redigono    una    relazione
          tecnico-finanziaria   ed   una   relazione    illustrativa,
          utilizzando gli schemi  appositamente  predisposti  e  resi
          disponibili tramite i  rispettivi  siti  istituzionali  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze di  intesa  con  il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.   Tali   relazioni
          vengono  certificate  dagli  organi  di  controllo  di  cui
          all'articolo 40-bis, comma 1. 
              4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
          assunti con i contratti collettivi nazionali o  integrativi
          dalla data della sottoscrizione definitiva e ne  assicurano
          l'osservanza   nelle   forme   previste   dai    rispettivi
          ordinamenti." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art.  2
          della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure  per
          disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale delle Forze di polizia e delle Forze armate): 
              "Art. 2. Provvedimenti. 
              1. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          di polizia e' emanato: 
                A) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito  di
          accordo sindacale stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica, composta dal Ministro per la  funzione  pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri dell'interno,  del  tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   della
          difesa, delle finanze, della giustizia  e  delle  politiche
          agricole  e  forestali  o  dai  Sottosegretari   di   Stato
          rispettivamente delegati, e da una  delegazione  sindacale,
          composta dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  della
          Polizia di Stato, del Corpo della polizia  penitenziaria  e
          del Corpo forestale dello Stato,  individuate  con  decreto
          del Ministro per la funzione pubblica in  conformita'  alle
          disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia  di
          accertamento della rappresentativita'  sindacale,  misurata
          tenendo conto del dato associativo e del  dato  elettorale;
          le modalita' di espressione di  quest'ultimo,  le  relative
          forme  di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni   sono
          definite, tra le suddette delegazioni di parte  pubblica  e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'articolo 7,  comma  4  e  11,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
          vigore il predetto decreto del  Ministro  per  la  funzione
          pubblica tiene conto del solo dato associativo; 
                B) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia di finanza),  a  seguito  di  concertazione  fra  i
          Ministri indicati nella lettera A) o  i  Sottosegretari  di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          delle  finanze,  i  Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 
              2. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per la funzione pubblica, del  tesoro  e  della  difesa,  o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale  partecipano,  nell'ambito  della   delegazione   del
          Ministro della difesa, il  Capo  di  Stato  maggiore  della
          difesa o suoi delegati ed i  rappresentanti  del  Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica). 
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al comma 1, lettera a) sono composte da  rappresentanti  di
          ciascuna organizzazione sindacale.  Nelle  delegazioni  dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER),  in  modo  da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  16
          aprile  1987,  n.  183   (Coordinamento   delle   politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari): 
              "Art. 5. Fondo di rotazione. 
              1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
          . 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
                a) le disponibilita' residue del fondo  di  cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
                c) le somme da individuare  annualmente  in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE) ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare; 
                d) le somme annualmente determinate con la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
              "Art. 7.  1.  Ai  fini  della  attuazione  dei  decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali e modalita' dagli stessi previste, alla  puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali  e  organizzative  da  trasferire,  alla   loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai conseguenti trasferimenti si provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti  i  Ministri
          interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento  dei
          beni e delle risorse deve comunque essere congruo  rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela    soppressione    o     il     ridimensionamento
          dell'amministrazione statale  periferica,  in  rapporto  ad
          eventuali compiti residui . 
              2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1  e'
          acquisito il parere della Commissione di  cui  all'articolo
          5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e
          della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali  allargata
          ai rappresentanti delle comunita'  montane.  Sugli  schemi,
          inoltre, sono sentiti gli organismi  rappresentativi  degli
          enti locali funzionali ed e'  assicurata  la  consultazione
          delle      organizzazioni      sindacali       maggiormente
          rappresentative. I  pareri  devono  essere  espressi  entro
          trenta giorni dalla  richiesta.  Decorso  inutilmente  tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati. 
              3. Al riordino delle strutture di cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera d), si provvede,  con  le  modalita'  e  i
          criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13,  comma
          1,  della  presente  legge,  entro  novanta  giorni   dalla
          adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
          del presente articolo. Per i regolamenti  di  riordino,  il
          parere  del  Consiglio  di   Stato   e'   richiesto   entro
          cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
          richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente  il  termine
          di novanta giorni, il regolamento e' adottato  su  proposta
          del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
          emanazione gli schemi di regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data  della  loro
          trasmissione. Decorso tale termine  i  regolamenti  possono
          essere comunque emanati. 
              3-bis. Il Governo e' delegato  a  emanare,  sentito  il
          parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro  il
          30 settembre 1998, un decreto  legislativo  che  istituisce
          un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i  principi
          e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
          48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449." 
              - Il  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56
          recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale,  a
          norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n.  133"
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2000, n. 62. 
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'articolo  70
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002): 
              "Art. 70. Disposizioni in materia di asili nido. 
              1. E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito
          dello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali. 
              2. Gli asili nido, quali strutture dirette a  garantire
          la formazione e la  socializzazione  delle  bambine  e  dei
          bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed  a
          sostenere le famiglie  ed  i  genitori,  rientrano  tra  le
          competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e  degli
          enti locali. 
              3. Entro il 30 settembre di ogni anno il  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  provvede   con
          proprio decreto a ripartire tra le regioni le  risorse  del
          Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              4.  Le  regioni,  nei  limiti  delle  proprie   risorse
          ordinarie di bilancio e di  quelle  aggiuntive  di  cui  al
          comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie  tra
          i comuni, singoli o associati, che ne fanno  richiesta  per
          la costruzione e la gestione degli asili  nido  nonche'  di
          micro-nidi nei luoghi di lavoro. 
              5. Le amministrazioni dello Stato e gli  enti  pubblici
          nazionali, allo scopo  di  favorire  la  conciliazione  tra
          esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
          possono,  nei  limiti  degli   ordinari   stanziamenti   di
          bilancio,  istituire  nell'ambito  dei  propri   uffici   i
          micro-nidi di cui al comma  4,  quali  strutture  destinate
          alla cura  e  all'accoglienza  dei  figli  dei  dipendenti,
          aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
          alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard  minimi
          organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. 
              6.  Le  spese  di  partecipazione  alla  gestione   dei
          micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili
          dall'imposta sul reddito  dei  genitori  e  dei  datori  di
          lavoro nella misura che verra' determinata con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  da  emanare  entro
          sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          legge.   L'onere   complessivo    non    potra'    superare
          rispettivamente 6,20 e 25  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2002, 2003 e 2004. 
              7. Anche in deroga al limite di indebitamento  previsto
          dall'articolo  204  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  la  Cassa  depositi  e
          prestiti concede ai comuni i mutui necessari  ai  fini  del
          finanziamento delle  opere  relative  alla  costruzione  di
          asili-nido,  anche  in  relazione  all'eventuale   acquisto
          dell'area   da   parte   del   comune,   corredata    dalla
          certificazione della regione  circa  la  regolarita'  degli
          atti dovuti. 
              8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e'  fissata
          in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di  euro
          per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per  l'anno  2004.  A
          decorrere  dal  2005  alla  determinazione  del  Fondo   si
          provvede ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni." 
              - Si riporta il testo del  comma  197  dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010): 
              "197. Allo  scopo  di  semplificare,  razionalizzare  e
          omogeneizzare  i  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse   e
          accessorie  dei  pubblici  dipendenti,   di   favorire   il
          monitoraggio della spesa del personale e di  assicurare  il
          versamento  unificato  delle   ritenute   previdenziali   e
          fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento  delle
          competenze  accessorie,  spettanti   al   personale   delle
          amministrazioni dello Stato  che  per  il  pagamento  degli
          stipendi si avvalgono delle procedure  informatiche  e  dei
          servizi del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze
          fisse mediante ordini collettivi di  pagamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
          ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295
          del 17 dicembre 2002. Per  consentire  l'adeguamento  delle
          procedure informatiche del Ministero dell'economia e  delle
          finanze per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
          di 12 milioni di  euro  per  l'anno  2011.  Con  successivo
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi  e  le
          modalita' attuative delle disposizioni di cui  al  presente
          comma." 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 14  del
          citato  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "Art.  14  Patto  di  stabilita'   interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali 
              1. (Omissis) 
              2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo  periodo,
          dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
          individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base  al  comma
          302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti  alle
          regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura  pari  a
          4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2012.   Le   predette
          riduzioni  sono  ripartite  secondo  criteri  e   modalita'
          stabiliti in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          recepiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
          di misure idonee ad assicurare il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno e  della  minore  incidenza  percentuale
          della spesa per il personale rispetto alla  spesa  corrente
          complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
          della  spesa  sanitaria  e  dell'adozione  di   azioni   di
          contrasto al  fenomeno  dei  falsi  invalidi.  In  caso  di
          mancata deliberazione della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano entro  il  termine  di  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e per gli  anni  successivi  al  2011
          entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque  emanato,
          entro i successivi trenta giorni, ripartendo  la  riduzione
          dei trasferimenti secondo  un  criterio  proporzionale.  In
          sede di attuazione dell'articolo 8  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, in materia  di  federalismo  fiscale,  non  si
          tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo  e
          quarto  periodo  del  presente   comma.   I   trasferimenti
          erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
          alle province dal Ministero dell'interno  sono  ridotti  di
          300 milioni per l'anno  2011  e  di  500  milioni  annui  a
          decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti  erariali  dovuti
          ai comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  dal
          Ministero dell'interno sono ridotti di  1.500  milioni  per
          l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere  dall'anno
          2012. Le  predette  riduzioni  a  province  e  comuni  sono
          ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti  con
          decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
          che tengano  conto  della  adozione  di  misure  idonee  ad
          assicurare il rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,
          della minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il
          personale rispetto alla spesa corrente  complessiva  e  del
          conseguimento di adeguati indici di autonomia  finanziaria.
          In  caso  di   mancata   deliberazione   della   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali  entro  il  termine  di
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  e  per  gli  anni
          successivi  al  2011  entro  il  30   settembre   dell'anno
          precedente,  il  decreto  del  Ministro   dell'interno   e'
          comunque  emanato  entro  i   successivi   trenta   giorni,
          ripartendo  la  riduzione  dei  trasferimenti  secondo   un
          criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo
          11 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  in  materia  di
          federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto  previsto
          dal sesto, settimo, ottavo  e  nono  periodo  del  presente
          comma. 
              (Omissis)". 
              - Si riporta il testo dei commi da 2 a 7  dell'articolo
          12 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              "1 - 1-sexies (Omissis) 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2013: 
                a)  sono  attribuite  all'Agenzia  del   demanio   le
          decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti,  relative  agli  interventi
          manutentivi,  a  carattere   ordinario   e   straordinario,
          effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
          per  finalita'  istituzionali  alle  Amministrazioni  dello
          Stato  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, incluse  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri e  le  Agenzie,  anche  fiscali,  fatte  salve  le
          specifiche previsioni di  legge  riguardanti  il  Ministero
          della  difesa,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali,  nonche'  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   con
          riferimento a quanto previsto dagli articoli 41  e  42  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e dagli  articoli  127  e  128  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni. Restano altresi'  esclusi  dalla  disciplina
          del   presente    comma    gli    istituti    penitenziari.
          Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite  al
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  gli
          interventi relativi agli edifici pubblici  statali  e  agli
          immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
          nei limiti delle  predette  risorse,  dal  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  l'Agenzia  del
          demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
          Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
          edilizia penitenziaria; 
                b) sono altresi' attribuite all'Agenzia  del  demanio
          le  decisioni  di  spesa,  sentito   il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
          manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
          di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
          Amministrazioni di cui alla lettera a); 
                c) restano ferme le decisioni di spesa del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   relative   agli
          interventi manutentivi effettuati su beni  immobili  ovvero
          infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere  a)  e
          b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle  lettere  a)  e
          b); 
                d) gli interventi  di  piccola  manutenzione  nonche'
          quelli atti ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni
          di cui al Decreto Legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  sono
          curati  direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici
          degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti  gli
          interventi  sono   comunicati   all'Agenzia   del   demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a),  b)
          e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al  fine
          di verificare le previsioni contrattuali in materia. 
              2-bis.  In  relazione  alle  specifiche   esigenze   di
          operativita' dei compiti di tutela della  sicurezza  e  del
          soccorso pubblico, sono altresi' escluse  dalla  disciplina
          di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi  della  Polizia
          di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco. Per  far  fronte  a  imprevedibili  e
          indifferibili esigenze  di  pronta  operativita'  e  a  una
          maggiore mobilita' del personale, connesse all'assolvimento
          dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di
          finanza e' autorizzato,  previa  comunicazione  all'Agenzia
          del  demanio,  all'esecuzione  degli  interventi  specifici
          presso  le   sedi   dei   propri   reparti.   A   decorrere
          dall'esercizio  finanziario  2014,   sono   trasferiti   ai
          competenti  programmi  degli  stati   di   previsione   del
          Ministero dell'interno  e  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze gli importi corrispondenti agli  stanziamenti
          di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di  cui  al
          comma 6. 
              3. Le Amministrazioni di cui  al  comma  2  comunicano,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012,  la
          previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
          straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
          proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
          manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
          immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
          qualsiasi titolo. Le  medesime  Amministrazioni  comunicano
          inoltre semestralmente, al di fuori dei casi  per  i  quali
          sono attribuite all'Agenzia del  demanio  le  decisioni  di
          spesa ai sensi del  comma  2  lettere  a)  e  b),  tutti  i
          restanti  interventi  manutentivi  effettuati   sia   sugli
          immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia
          su quelli di proprieta' di  terzi  utilizzati  a  qualsiasi
          titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. 
              4.  Anche  sulla  base   delle   previsioni   triennali
          presentate  e  delle  verifiche   effettuate,   sentiti   i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del  demanio
          assume le  decisioni  di  spesa  sulla  base  di  un  piano
          generale di interventi per il triennio  successivo,  volto,
          ove  possibile,  al  recupero  degli  spazi  interni  degli
          immobili di proprieta' dello Stato al fine  di  ridurre  le
          locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
          demanio  puo'  stipulare  accordi   quadro   con   societa'
          specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
          funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
          di cui al comma 2, realizzano i  progetti  di  recupero,  a
          valere sulle risorse di cui al comma 6. Il  piano  generale
          puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute  ed
          imprevedibili esigenze manutentive considerate  prioritarie
          rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel  Piano,  ove
          non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con  cui
          l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5. 
              5. L'Agenzia del  demanio,  al  fine  di  progettare  e
          realizzare gli interventi manutentivi di cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), e per  gli  interventi  manutentivi  dalla
          stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al  comma
          6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti  territoriali
          predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
          individuati mediante procedure  ad  evidenza  pubblica,  ed
          anche  avvalendosi  di  societa'  a  totale  o   prevalente
          capitale  pubblico,   senza   nuovi   o   maggiori   oneri.
          L'esecuzione degli  interventi  manutentivi  mediante  tali
          operatori e'  curata,  previa  sottoscrizione  di  apposita
          convenzione quadro, dalle  strutture  del  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri, ovvero, in funzione della capacita' operativa  delle
          stesse  strutture,  dall'Agenzia  del  Demanio.  Gli   atti
          relativi  agli  interventi  gestiti  dalle  strutture   del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   sono
          sottoposti  al  controllo  degli  uffici  appartenenti   al
          sistema delle ragionerie del Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato, secondo  le  modalita'  previste  dal
          decreto legislativo  30  giugno  2011,  n.  123.  Gli  atti
          relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia  del  Demanio
          sono  controllati  secondo  le  modalita'  previste   dalla
          propria organizzazione. Il ricorso  agli  operatori  con  i
          quali sono stipulati gli accordi quadro e'  disposto  anche
          per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
          legge riguardanti il Ministero della difesa e il  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta  stipula
          delle convenzioni o degli accordi quadro e' data  immediata
          notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
          di assicurare il rispetto  degli  impegni  assunti  con  le
          convenzioni di cui al presente comma,  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   assicura   un'adeguata
          organizzazione  delle  proprie  strutture  periferiche,  in
          particolare individuando all'interno dei provveditorati  un
          apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle  attivita'
          affidate dall'Agenzia del  Demanio  e  di  quelle  previste
          dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato  di
          idonee professionalita'. 
              6. Gli stanziamenti per gli  interventi  manutentivi  a
          disposizione delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, in due appositi fondi, rispettivamente per  le  spese
          di parte corrente e di conto capitale per  le  manutenzioni
          ordinaria  e  straordinaria,  istituiti  nello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, impiegati dall'Agenzia  del  demanio.  Le  risorse
          necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
          corrispondenti riduzioni  degli  stanziamenti  di  ciascuna
          Amministrazione, sulla base  delle  comunicazioni  di'  cui
          all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. Restano  fermi  i  limiti  stabiliti
          dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
          2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio  2010,  n.  122.  Le  risorse  di  cui  al   periodo
          precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
          che possono essere  assegnate  in  corso  d'anno  ai  sensi
          dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni
          quadro di cui al comma 5 e, comunque,  per  i  lavori  gia'
          appaltati alla data della stipula  degli  accordi  o  delle
          convenzioni quadro, gli interventi  manutentivi  continuano
          ad essere gestiti dalle Amministrazioni  interessate  fermi
          restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
          comunicazione,   limitatamente   ai    nuovi    interventi,
          all'Agenzia del demanio che  ne  assicurera'  la  copertura
          finanziaria a  valere  sui  fondi  di  cui  al  comma  6  a
          condizione  che  gli  stessi  siano  ricompresi  nel  piano
          generale degli  interventi.  Successivamente  alla  stipula
          dell'accordo o della  convenzione  quadro,  e'  nullo  ogni
          nuovo contratto di manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione  per
          quelli  stipulati  dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei
          Ministri e  dichiarati  indispensabili  per  la  protezione
          degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.   Salvo   quanto
          previsto  in  relazione  all'obbligo  di  avvalersi   degli
          accordi quadro di cui al comma  5.  Restano  esclusi  dalla
          disciplina del presente comma i beni  immobili  riguardanti
          il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali, il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti  e  il   Ministero   della   giustizia   con
          riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche'  i  beni
          immobili all'estero riguardanti il Ministero  degli  affari
          esteri, salva la  preventiva  comunicazione  dei  piani  di
          interventi all'Agenzia del demanio, al fine del  necessario
          coordinamento con le attivita' poste  in  essere  ai  sensi
          comma 1 e con i  piani  di  razionalizzazione  degli  spazi
          elaborati  dall'Agenzia  stessa  previsti  all'articolo  2,
          comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. " 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'articolo  30
          della citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 30 Leggi  di  spesa  pluriennale  e  a  carattere
          permanente 
              1.- 3 (Omissis) 
              4. Nel caso  si  proceda  all'utilizzo  dei  contributi
          pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
          a),  al   momento   dell'attivazione   dell'operazione   le
          amministrazioni che erogano il  contributo  sono  tenute  a
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
          di ammortamento del mutuo con  distinta  indicazione  della
          quota capitale e della quota interessi. Sulla base di  tale
          comunicazione  il  Ministero   procede   a   iscrivere   il
          contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
          di passivita' finanziarie. 
              (Omissis)". 
              - Si riporta il testo del comma 11-bis dell'articolo  8
          del citato decreto-legge n. 78  del  2010  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "1-11 (Omissis) 
              11-bis. Al fine di tenere conto della specificita'  del
          comparto sicurezza-difesa e delle  peculiari  esigenze  del
          comparto del soccorso pubblico, nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
          fondo con una dotazione di 80 milioni  di  euro  annui  per
          ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al  finanziamento
          di misure perequative per il personale delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo  9,
          comma 21. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  dei  Ministri   competenti,   sono
          individuate le misure e la  ripartizione  tra  i  Ministeri
          dell'interno, della  difesa,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  delle
          risorse del fondo di cui  al  primo  periodo.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  disporre,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione  dei
          commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. 
              (Omissis)". 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 16  del
          citato  decreto-legge  n.  95  del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
              "Art. 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali 
              1. (Omissis) 
              2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno  delle
          regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
          da assicurare l'importo di 700 milioni di euro  per  l'anno
          2012 e di 2.000 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di  ciascuna
          regione e' determinato, tenendo conto anche  delle  analisi
          della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,
          n. 94, dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e recepite con decreto del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno.  In
          caso di mancata deliberazione della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, il decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro  il
          15 febbraio di ciascun anno,  ripartendo  la  riduzione  in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per  l'anno  2011,  dal  SIOPE.  Con  decreto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuate le risorse  a  qualunque  titolo  dovute  dallo
          Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le  risorse
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle  destinate   al
          finanziamento corrente del Servizio sanitario  nazionale  e
          del trasporto pubblico locale,  che  vengono  ridotte,  per
          l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno   2015,   per   ciascuna   regione   in    misura
          proporzionale agli importi stabiliti ai  sensi  del  primo,
          del secondo e del terzo periodo. La predetta  riduzione  e'
          effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate.  In  caso  di  insufficienza   delle
          predette  risorse  le  regioni  sono   tenute   a   versare
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 
              (Omissis)". 
              - Si riporta il testo del comma 40 dell'articolo 12 del
          citato  decreto-legge  n.  95  del  2012  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
              "Art. 12 Soppressione di enti e societa' 
              1-39 (Omissis) 
              40.   In    relazione    alle    liquidazioni    coatte
          amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          qualora alla medesima data il commissario sia in carica  da
          piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso  un
          anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
          materia ai sensi della  normativa  vigente  subentra  nella
          gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta  salva
          la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per  un
          ulteriore periodo non superiore a sei mesi. 
              (Omissis)". 
              -  La  legge  27  dicembre   2002,   n.   289   recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2003)   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O. 
              - La legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante  "Disposizioni
          ordinamentali in materia di  pubblica  amministrazione"  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15, S.O. 
              - Si riporta il testo dei commi 281 e 282 dell'articolo
          1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005): 
              "281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
          per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
          delle  entrate  erariali  ed  extraerariali  derivanti  dai
          giochi  pubblici  con  vincita  in   denaro   affidati   in
          concessione  allo  Stato  destinata  al  Comitato  olimpico
          nazionale  italiano  (CONI),  per  il  finanziamento  dello
          sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle  razze
          equine (UNIRE), limitatamente al  finanziamento  del  monte
          premi delle corse." 
              "282. Le modalita' operative  di  determinazione  della
          base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali  di
          cui al comma 281  nonche'  le  modalita'  di  trasferimento
          periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il  31
          marzo di ogni anno con  provvedimento  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con   il
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e,
          limitatamente all'UNIRE, con il Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e  2010,
          la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
          euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in  favore
          dell'UNIRE." 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni  urgenti
          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione
          nelle   pubbliche   amministrazioni),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 : 
              "Art. 10 Misure  urgenti  per  il  potenziamento  delle
          politiche di coesione 
              1. Nel quadro delle  attribuzioni  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  o  del  Ministro  delegato  per  la
          politica di coesione di cui all'articolo 7, comma  26,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  al
          decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  al  fine  di
          assicurare  il  perseguimento  delle   finalita'   di   cui
          all'articolo  119,  quinto  comma,  della  Costituzione   e
          rafforzare  l'azione  di   programmazione,   coordinamento,
          sorveglianza e sostegno  della  politica  di  coesione,  e'
          istituita  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,   di
          seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          delegato. Le funzioni relative alla  politica  di  coesione
          sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          e l'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  ai  seguenti
          commi. 
              2. Ferme restando le competenze  delle  amministrazioni
          titolari  di  programmi  e  delle  relative  autorita'   di
          gestione, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
          particolare: 
                a) nell'attivita' istruttoria cura il raccordo con le
          amministrazioni statali  e  regionali  competenti  ai  fini
          della  predisposizione  di   proposte   di   programmazione
          economica e  finanziaria  e  di  destinazione  territoriale
          delle  risorse  della  politica  di  coesione   europea   e
          nazionale di natura finanziaria e non  finanziaria  miranti
          ad accrescere  la  coesione  territoriale,  anche  ai  fini
          dell'adozione degli atti di indirizzo e  di  programmazione
          relativi all'impiego  dei  fondi  a  finalita'  strutturale
          dell'Unione Europea, nonche' all'impiego del Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con
          le risorse europee per lo sviluppo regionale; 
                b) promuove e coordina i programmi e  gli  interventi
          finanziati dai fondi strutturali,  i  programmi  finanziati
          dal Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  nonche'  le
          attivita' di valutazione delle politiche di coesione; 
                c) raccoglie ed elabora,  in  collaborazione  con  le
          amministrazioni    statali    e    regionali    competenti,
          informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi
          dei fondi  a  finalita'  strutturale  dell'Unione  europea,
          nonche' sull'attuazione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione, anche  ai  fini  dell'adozione  delle  misure  di
          accelerazione   degli   interventi   necessari   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio
          2011, n. 88; 
                d) supporta il Presidente o il Ministro delegato  nei
          rapporti con le istituzioni  dell'Unione  europea  relativi
          alla  fase  di  definizione  delle  politiche  di  sviluppo
          regionale  e  di   verifica   della   loro   realizzazione,
          predisponendo,     ove     necessario,     proposte      di
          riprogrammazione; 
                e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e  analisi
          in materia di sviluppo regionale; 
                f)  cura  l'istruttoria  relativa  all'esercizio  dei
          poteri  di  cui  all'articolo  6,  comma  6,  del   decreto
          legislativo  n.  88  del  2011,  al  fine   di   assicurare
          l'efficace  utilizzo  delle  risorse  per  la  politica  di
          coesione; 
                f-bis)  puo'  avvalersi,  al   fine   di   rafforzare
          l'attuazione della politica di coesione  ed  assicurare  il
          perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3,  comma
          3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88,  nonche'
          per dare esecuzione alle determinazioni  assunte  ai  sensi
          dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del
          2011,  dell'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche  attraverso
          il ricorso alle misure di  accelerazione  degli  interventi
          strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27; 
                f-ter)  promuove  il  ricorso   alle   modalita'   di
          attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31
          maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9
          e  9-bis  del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. 
              3. L'Agenzia, tenuto  conto  degli  obiettivi  definiti
          dagli atti di indirizzo e programmazione  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei   ministri   relativamente   ai   fondi
          strutturali europei  e  al  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione: 
                a)  opera  in   raccordo   con   le   amministrazioni
          competenti  il  monitoraggio  sistematico  e  continuo  dei
          programmi operativi e degli interventi  della  politica  di
          coesione,  anche   attraverso   specifiche   attivita'   di
          valutazione e  verifica,  ferme  restando  le  funzioni  di
          controllo  e  monitoraggio   attribuite   alla   Ragioneria
          generale dello Stato; 
                b) svolge azioni di sostegno e di assistenza  tecnica
          alle amministrazioni che  gestiscono  programmi  europei  o
          nazionali con obiettivi  di  rafforzamento  della  coesione
          territoriale  sia   attraverso   apposite   iniziative   di
          formazione del personale delle amministrazioni interessate,
          che con l'intervento di qualificati  soggetti  pubblici  di
          settore  per  l'accelerazione  e   la   realizzazione   dei
          programmi, anche con riferimento  alle  procedure  relative
          alla stesura e gestione di bandi pubblici; 
                b-bis) vigila, nel rispetto  delle  competenze  delle
          singole  amministrazioni  pubbliche,  sull'attuazione   dei
          programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano
          i fondi strutturali; 
                b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze  delle
          singole amministrazioni pubbliche, il  miglioramento  della
          qualita',  della  tempestivita',  dell'efficacia  e   della
          trasparenza delle attivita' di programmazione e  attuazione
          degli interventi; 
                c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita'  di
          gestione  di  programmi  per  la  conduzione  di  specifici
          progetti a carattere  sperimentale  nonche'  nelle  ipotesi
          previste dalla lettera d); 
                d) da' esecuzione  alle  determinazioni  adottate  ai
          sensi  degli  articoli  3  e  6,  comma  6,   del   decreto
          legislativo n. 88 del 2011 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  delegato,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
          Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          adottare entro il 1° marzo 2014, e'  approvato  lo  statuto
          dell'Agenzia.   Lo   statuto   disciplina   l'articolazione
          dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita'
          di nomina degli organi di  direzione  e  del  collegio  dei
          revisori, stabilisce i principi e le modalita' di  adozione
          dei  regolamenti  e   degli   altri   atti   generali   che
          disciplinano   l'organizzazione    e    il    funzionamento
          dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una  dotazione  organica
          di  200  unita'  di   personale   e   gode   di   autonomia
          organizzativa,  contabile  e  di  bilancio.   Sono   organi
          dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo;
          il collegio dei revisori dei conti.  La  partecipazione  al
          Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta  alcuna  forma
          di   compenso.   All'interno   del    Comitato    direttivo
          dell'Agenzia  e'  assicurata  una  adeguata  rappresentanza
          delle amministrazioni territoriali. L'Agenzia  assicura  lo
          svolgimento delle  attivita'  strumentali  e  di  controllo
          interno nell'ambito delle  risorse  disponibili  o  per  il
          tramite della struttura della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri senza oneri  aggiuntivi.  Il  rapporto  di  lavoro
          presso  l'Agenzia  e'  regolato  dal  contratto  collettivo
          nazionale  di  lavoro  per  il  comparto   Ministeri.   Con
          contestuale  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro delegato, e' nominato il
          direttore generale scelto tra  personalita'  di  comprovata
          esperienza nella materia delle politiche di  coesione,  con
          trattamento  economico  non  superiore  a  quello   massimo
          previsto per i Capi dipartimento del segretariato  generale
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto non
          previsto dallo statuto e dalle  disposizioni  del  presente
          articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  delegato,  di  concerto
          con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   dello
          sviluppo economico, per la pubblica  amministrazione,  sono
          trasferite alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e
          all'Agenzia,  sulla  base  delle  funzioni  rispettivamente
          attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di
          lavoro a tempo determinato  per  la  loro  residua  durata,
          nonche'  le   risorse   finanziarie   e   strumentali   del
          Dipartimento per lo sviluppo e la  coesione  economica  del
          Ministero   dello   sviluppo    economico    (di    seguito
          Dipartimento),  ad  eccezione  di  quelle  afferenti   alla
          Direzione generale  per  l'incentivazione  delle  attivita'
          imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di  opzione,  da
          esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Con
          decreto  del  Ministro  dello   sviluppo   economico   sono
          conseguentemente  ridotte  le   dotazioni   organiche,   le
          relative strutture e le risorse finanziarie  e  strumentali
          del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti  mantengono
          l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al  personale
          dell'Agenzia  e'  riconosciuto  il  trattamento   economico
          complessivo gia' in  godimento  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, senza che  da  cio'  derivino,
          sotto qualsiasi forma,  ulteriori  oneri  per  il  bilancio
          dello  Stato.  Il   personale   trasferito   eccedente   il
          contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero
          nei  ruoli  dell'Agenzia  e  gradualmente  riassorbito   in
          relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque  titolo.
          Al fine di consentire  il  piu'  efficace  svolgimento  dei
          compiti di cui al comma 2, anche in relazione  ai  rapporti
          con le istituzioni nazionali ed europee,  con  il  medesimo
          decreto  sono  stabilite   le   procedure   selettive   per
          l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale
          oggetto di trasferimento ai sensi del  presente  comma,  e,
          comunque, per un onere  non  superiore  ad  euro  1.100.000
          annuo, con conseguente  aumento  della  relativa  dotazione
          organica  della  Presidenza.  Le  50  unita'  di  personale
          assegnate alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  sono
          organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi
          dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 303. Nelle  more  della  definizione  dell'assetto
          organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  gli   incarichi   di   livello
          dirigenziale  conferiti  ai  sensi  dell'articolo  19   del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito  del
          Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale  scadenza  e
          comunque fino all'effettiva  operativita'  dell'Agenzia  e,
          relativamente ai contratti  di  cui  ai  commi  5-bis  e  6
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001  n.
          165,  anche  in  deroga  ai  contingenti   indicati   dalla
          normativa vigente, previa indisponibilita'  della  medesima
          quota utilizzabile a valere sulla  dotazione  organica  dei
          dirigenti del Ministero dello sviluppo economico. 
              6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5  pari  ad  euro
          1.450.000 annui a  decorrere  dall'anno  2014  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli
          anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale  di
          parte corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,
          quanto a 1.450.000 euro per  l'anno  2014  l'accantonamento
          relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  quanto  a
          950.000   euro   annui   a   decorrere   dall'anno    2015,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2015,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero degli affari esteri. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8. Il Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  di  cui
          all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite  allo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delegato  per  la
          politica  di  coesione  territoriale,  sono   definite   le
          procedure di spesa, le modalita' di gestione delle  risorse
          e  la  rendicontazione  dell'utilizzo  delle   risorse   in
          attuazione dei programmi delle delibere CIPE. 
              9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  delegato,  si  provvede
          alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di  valutazione  e
          verifica degli investimenti pubblici, di  cui  all'articolo
          3, comma 5, del decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.
          430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
          alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e  all'Agenzia
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione  e
          verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino
          alla naturale scadenza degli stessi incarichi. 
              10. Fino alla effettiva operativita' dell'Agenzia, come
          definita dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo
          sviluppo e la coesione economica  assicura  la  continuita'
          della gestione amministrativa,  nonche'  la  tempestiva  ed
          efficace attuazione degli adempimenti  connessi  alla  fine
          del ciclo di programmazione  2007-2013  e  all'avvio  della
          programmazione 2014-2020. 
              10-bis. Le assunzioni a  tempo  determinato  effettuate
          dalle regioni sono escluse dall'applicazione  dell'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni,  ove  siano  finanziate
          con fondi strutturali europei e siano volte  all'attuazione
          di interventi cofinanziati con i fondi medesimi. 
              11. 
              12. 
              13. 
              14. 
              14-bis. In casi eccezionali,  l'Agenzia  nazionale  per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,
          puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di  gestione
          e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed
          interventi  speciali,  a  carattere  sperimentale,  nonche'
          nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3. 
              14-ter. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto  con  il  Ministro  delegato  per  la
          politica di coesione  territoriale  ed  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra  l'Agenzia
          per la coesione  territoriale  e  l'Agenzia  nazionale  per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa, anche al fine di individuare le piu' idonee  forme  di
          collaborazione per l'esercizio delle rispettive  competenze
          e prerogative di legge. " 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 21  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari)  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: 
              "Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione) 
              1-5 (Omissis) 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali
          necessarie per l'esercizio  delle  funzioni  trasferite  ai
          sensi del presente articolo. Fino all'adozione del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  primo
          periodo, le  attivita'  formative  e  amministrative  degli
          organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo
          sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione
          e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi,
          senza pregiudizio per la continuita' e il compimento  delle
          attivita' formative, di  reclutamento  e  concorsuali  gia'
          disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole
          di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti." 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 49  del
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per  la
          competitivita' e la  giustizia  sociale),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
              "Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui) 
              1. (Omissis) 
              2. In esito alla rilevazione di cui  al  comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
                a) per i residui passivi iscritti in  bilancio,  alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                b) per i residui passivi perenti, alla  cancellazione
          delle relative partite dalle scritture contabili del  conto
          del  Patrimonio  Generale  dello  Stato;  a  tal  fine,  le
          amministrazioni interessate individuano i residui non  piu'
          esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  effettuare
          improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
          previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su  base
          pluriennale nella medesima proporzione  nei  fondi  di  cui
          alla precedente lettera a). 
                c) per  i  residui  passivi  perenti,  connessi  alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
                d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
          compartecipazioni statutarie alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli altri enti territoriali  le  operazioni  di
          cui al presente articolo vengono operate  con  il  concorso
          degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
          gli  anni   2015-2017,   le   somme   corrispondenti   alla
          cancellazione dei suddetti importi sono  iscritte  su  base
          pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
          in relazione ai residui eliminati." 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 46  del
          citato  decreto-legge  n.  66  del  2014,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
              "1-5 (Omissis) 
              6. Le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano,  in  conseguenza   dell'adeguamento   dei   propri
          ordinamenti ai  principi  di  coordinamento  della  finanza
          pubblica introdotti dal presente decreto  e  a  valere  sui
          risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse  direttamente
          applicabili ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  secondo,
          della Costituzione, assicurano un contributo  alla  finanza
          pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno  2014  e  di
          750 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2015  al
          2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede  di
          autocoordinamento  dalle  regioni   e   province   autonome
          medesime, tenendo anche conto del  rispetto  dei  tempi  di
          pagamento  stabiliti  dalla  direttiva  2011/7/UE,  nonche'
          dell'incidenza degli acquisti  centralizzati,  da  recepire
          con  Intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  entro  il  31  maggio  2014,   con
          riferimento all'anno 2014 ed entro il  30  settembre  2014,
          con riferimento agli anni 2015 e seguenti.  In  assenza  di
          tale Intesa entro  i  predetti  termini,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, entro  20  giorni
          dalla scadenza dei predetti termini, i  richiamati  importi
          sono assegnati  ad  ambiti  di  spesa  ed  attribuiti  alle
          singoli regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano,
          tenendo anche conto del Pil e della popolazione  residente,
          e   sono   eventualmente   rideterminati   i   livelli   di
          finanziamento degli ambiti individuati e  le  modalita'  di
          acquisizione delle risorse da parte dello Stato. 
              (Omissis)". 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo  19
          del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30  (Attuazione
          della  direttiva  2009/29/CE  che  modifica  la   direttiva
          2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il  sistema
          comunitario per lo scambio di quote di emissione di  gas  a
          effetto serra): 
              "Art. 19 Messa all'asta delle quote 
              1. (Omissis) 
              2. I proventi delle aste sono  versati  al  GSE  in  un
          apposito conto corrente dedicato "Trans-European  Automated
          Real-time  Gross  Settlement   Express   Transfer   System"
          ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed  i
          relativi interessi maturati su  un  apposito  conto  acceso
          presso la Tesoreria dello Stato, intestato al  Dipartimento
          del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai  ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  5,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
          destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
          sensi e per gli effetti della direttiva  2009/29/CE,  degli
          stati di previsione interessati. Le somme di cui  al  primo
          ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte  a
          gestione separata e non sono pignorabili. 
              3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
          provvede,  previa   verifica   dell'entita'   delle   quote
          restituite e dei corrispondenti  proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
          il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
          delle aste, nella misura del 70  per  cento  a  favore  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e del 30  per  cento  a  favore  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              (Omissis)".