Art. 2
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2015,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle
varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2015, nell'ambito della missione «Fondi da
ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonche' nell'ambito della
missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma
«Protezione sociale per particolari categorie».
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2015, in 79.000
milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per
l'anno finanziario 2015, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro
per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000
milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro
mesi.
5. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario
2015, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente
alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente
articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2015 delle somme
complessivamente iscritte, per competenza e per cassa, nel programma
«Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della
missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi
di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di
euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 550 milioni di
euro e 9.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte
nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
9. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate
nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito
della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato
di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per
contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del
regime delle «risorse proprie» di cui alla decisione 2000/597/CE,
Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, alla decisione
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e alla
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,
nonche' per importi di compensazione monetaria e' imputata al
programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in
ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel
mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2015, sul conto di tesoreria
denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».
11. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, nei
pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da
ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per
fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di
personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da
autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra i
pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri
decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti
Fondi.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma
«Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito
pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad
alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al
programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma
«Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'»,
nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati
dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione
nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme
occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche,
amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da
assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2015, ai competenti programmi degli stati di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per
l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di
seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze
varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle
Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, con propri decreti, per l'anno 2015, ai capitoli del
titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per
competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale»,
nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione
agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello
Stato.
17. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per
le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma
«Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli
obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio», nonche' nel programma «Concorso
della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della
missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di
previsione.
18. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno
2015, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al
«Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle
«Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di
compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle
deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni
compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente
programma dello stato di previsione del predetto Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i fondi per il
funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo
speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nei programmi
«Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di
sostegno tramite il sistema di fiscalita'», nell'ambito della
missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini
dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di
servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente
disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con
le amministrazioni pubbliche, nonche' per agevolazioni concesse in
applicazione di specifiche disposizioni legislative.
22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle
amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2015, destinate
alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati
di previsione delle amministrazioni medesime.
23. In relazione alle necessita' derivanti dall'andamento dei
mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con
propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e
di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217,
2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli
2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nel programma
«Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime
necessita' il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli
9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2015, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».
24. In relazione alle necessita' gestionali derivanti dalle diverse
variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea
a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli
stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015,
iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo»
nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in
ambito UE».
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di
bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione
dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in
materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, alla
riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura
stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della
voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle
irregolarita' e degli illeciti» dello stato di previsione
dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a titolo di
utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015,
variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di
residui, di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti di bilancio
relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 75 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15
settembre 2014.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti,
provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al
pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle
scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo
andamento delle relative riscossioni.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma
«Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche
di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015,
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti
dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta
amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari
e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di
Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015,
le variazioni compensative di bilancio, anche tra i diversi titoli
della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di ammortamento
dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di
specifiche disposizioni normative a seguito di calamita' naturali,
effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze a
seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile ai
sensi del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni.
31. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio, in termini di residui,
di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione tra le
amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma
«Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica»,
nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.
32. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 relative al
Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche' quelle trasferite dal
Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei
Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate
le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"Art. 6 Trasformazione della SACE in societa' per
azioni
1-8 (Omissis).
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti
dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attivita'
assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo
Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del
bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di
durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il
Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare, da emanare di concerto
con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle
attivita' produttive, nel rispetto della disciplina
dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di
approvazione del bilancio dello Stato, individuare le
tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche,
controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non
beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato
resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE
precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui
sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo
11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
"Art. 11-quinquies Sostegno all'internazionalizzazione
dell'economia italiana.
1-4 (Omissis).
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma
2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il
limite specifico di cui al presente comma e' fissato in
misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che
restano invariati.
(Omissis)".
- Si riporta il testo degli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
"Art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie»
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti
capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco dei
capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito
articolo, con la legge del bilancio."
"Art. 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale (54)). - 1. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto
capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la
riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte
corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione
dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa»,
le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo,
dalla legge del bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di
bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa dei capitoli interessati."
"Art. 28 Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo
26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di
bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia
quelle di cassa dei capitoli interessati.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.".
"Art. 29 Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un «fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa»
il cui stanziamento e' annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati
di previsione delle amministrazioni statali le somme
necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione
di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.".
- La decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del
29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse
proprie delle Comunita' europee e' pubblicata nella GU L
253 del 7.10.2000, pagg. 42-46.
- La decisione 2007/436/CE,Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007 , relativa al sistema delle risorse proprie
delle Comunita' europee e' pubblicata nella GU L 163 del
23.6.2007, pagg. 17-21.
- La decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie
dell'Unione europea e' pubblicata nella GU L 168 del
7.6.2014, pagg. 105-111.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 12. Fondo sanitario nazionale.
1.- 2 (Omissis)
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita'
analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e
le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni
strumentali.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 9 della
legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la
realizzazione di un programma di interventi per
l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture
del Corpo della guardia di finanza):
"4. Nello stato di previsione del Ministero delle
finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello
stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella
da approvarsi con legge di bilancio.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 937, e
dell'articolo 803 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n
. 66 (Codice dell'ordinamento militare):
"Art. 937 Ufficiali ausiliari
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e
del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i
sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
(Omissis)".
"Art. 803 Organici stabiliti con legge di bilancio
1. E' determinato annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri;
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle
scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle
scuole militari."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 39 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 39. Ripartizione del Fondo sanitario nazionale
1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanita',
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera
annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a
titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo
complessivo presunto del gettito dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 50 e della quota del gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo
38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le
predette modalita' provvede entro il mese di febbraio
dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore
delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale,
parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' autorizzato a procedere alle risultanti
compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario
nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per
il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"1. Programmazione.
1.- 2 (Omissis)
3. Specifici interventi di particolare rilevanza
strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per
il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale
per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da
istituire nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a
partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento
legislativo, che ne determina le risorse finanziarie
aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i
relativi mezzi di copertura.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 1. Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici.
1.- 6 (Omissis)
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
(Omissis)".
- Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante
"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio
2011, n. 109.
- Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 61 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica
1-22 (Omissis)
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 5-septies dell'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile):
"Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza
1 - 5-sexies (Omissis)
5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il
pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche
disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, e'
effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al
pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle
risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari
di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al
pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto
di quelle effettivamente necessarie per le predette
finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali
di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
per le emergenze nazionali affluiscono altresi' le
disponibilita' per le medesime finalita' non impegnate
nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal
disimpegno di residui passivi, ancorche' perenti, per la
parte non piu' collegata a obbligazioni giuridiche
vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il
pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al netto della quota da versare all'entrata del
bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di
mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della
relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato):
"Art. 36. I residui delle spese correnti e delle spese
in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli effetti
amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di
conservazione e' protratto di un anno.
Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi
successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non
risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono
economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto
dell'esercizio 1982.
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31
dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con
distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma
del presente articolo, sono allegati oltre che al
rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui
possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa."
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 2
maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la
rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della
provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987):
"Art. 2. Procedure.
1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la
ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli
articoli 3 e 5 nonche' il riparto delle risorse disponibili
ai fini della presente legge e con priorita' per gli
interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali
interessati:
a) individua e propone all'autorita' di bacino,
nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c)
dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli
aventi carattere di assoluta urgenza;
b) formula proposte all'autorita' di bacino
relativamente agli stralci di cui all'articolo 3;
c) elabora la proposta di piano di cui all'articolo
5.
3. Gli stralci dello schema previsionale e
programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di
ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono
essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure
disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel
quadro delle medesime disponibilita' finanziarie. La
regione Lombardia e' tenuta a comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato."