Art. 2 
 
 
Stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
                        disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2015,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, fra  gli  stati  di  previsione  delle
varie amministrazioni statali i fondi  da  ripartire  iscritti  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno  finanziario  2015,  nell'ambito  della  missione  «Fondi   da
ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonche' nell'ambito della
missione «Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia»,  programma
«Protezione sociale per particolari categorie». 
  3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e'  stabilito,  per  l'anno  2015,  in  79.000
milioni di euro. 
  4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio  estero,  sono  fissati  per
l'anno finanziario 2015, rispettivamente, in 5.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  fino  a  ventiquattro  mesi  e  in  12.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
  5. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2015, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  4  del  presente
articolo. 
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, al  trasferimento  tra  i  pertinenti
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   finanziario   2015    delle    somme
complessivamente iscritte, per competenza e per cassa, nel  programma
«Oneri  per  il  servizio  del  debito  statale»,  nell'ambito  della
missione «Debito pubblico»  del  medesimo  stato  di  previsione,  in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 
  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel  programma  «Fondi
di  riserva  e  speciali»,  nell'ambito  della  missione  «Fondi   da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente,  in  900  milioni  di
euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro,  550  milioni  di
euro e 9.000 milioni di euro. 
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese  obbligatorie  quelle  descritte
nell'elenco n. 1 annesso  allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  9. Le spese per le quali  puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono  indicate
nell'elenco n. 2 annesso  allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  10. Gli importi di compensazione monetaria  riscossi  negli  scambi
fra gli Stati membri dell'Unione  europea  sono  versati  nell'ambito
della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello  stato
di  previsione  dell'entrata.  Corrispondentemente   la   spesa   per
contributi da corrispondere all'Unione europea  in  applicazione  del
regime delle «risorse proprie» di  cui  alla  decisione  2000/597/CE,
Euratom  del  Consiglio,  del  29  settembre  2000,  alla   decisione
2007/436/CE, Euratom  del  Consiglio,  del  7  giugno  2007,  e  alla
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,  del  26  maggio  2014,
nonche'  per  importi  di  compensazione  monetaria  e'  imputata  al
programma «Partecipazione italiana  alle  politiche  di  bilancio  in
ambito UE», nell'ambito della missione  «L'Italia  in  Europa  e  nel
mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze  per  l'anno  finanziario  2015,  sul  conto   di   tesoreria
denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia». 
  11. Le somme iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2015,  nei
pertinenti programmi relativi ai seguenti  fondi  da  ripartire,  non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei
residui per essere utilizzate  nell'esercizio  successivo:  Fondo  da
ripartire per l'attuazione dei contratti e  Fondo  da  ripartire  per
fronteggiare  le  spese  derivanti  dalle  eventuali  assunzioni   di
personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da
autorizzare  in  deroga  al  divieto  di  assunzione.   Il   Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  ripartire  tra  i
pertinenti programmi delle amministrazioni  interessate,  con  propri
decreti, le somme conservate  nel  conto  dei  residui  dei  predetti
Fondi. 
  12. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«Rimborsi del debito statale»,  nell'ambito  della  missione  «Debito
pubblico» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  finanziario  2015,  delle  somme  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  destinate   ad
alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni,  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  al
programma  «Concorso  dello  Stato  al  finanziamento   della   spesa
sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con  le
autonomie territoriali»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario  2015,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  14. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«Promozione e  garanzia  dei  diritti  e  delle  pari  opportunita'»,
nell'ambito della missione  «Diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  finanziario  2015,  delle  somme  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  contributi   destinati
dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla  Commissione
nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna. 
  15. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative  e  dei  membri  del  Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi  da
assegnare», nell'ambito della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2015,  ai  competenti  programmi  degli  stati  di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e dell'interno per lo  stesso  anno  finanziario,  per
l'effettuazione  di  spese  relative  a   competenze   spettanti   ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di
seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita'  e  competenze
varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto  delle
Forze di polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni  di  viaggio  agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e  telefoniche,  a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e  acquisto  di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre  esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 
  16. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, per  l'anno  2015,  ai  capitoli  del
titolo III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate le somme  iscritte,  per
competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito  statale»,
nell'ambito  della  missione  «Debito  pubblico»   dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in  relazione
agli oneri connessi alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale  carico  dello
Stato. 
  17.  Nell'elenco  n.  5,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  possono  effettuarsi,   per   l'anno   finanziario   2015,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1° dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nel  programma
«Prevenzione e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi   fiscali»,   nell'ambito    della    missione    «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio», nonche' nel programma «Concorso
della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito  della
missione  «Ordine  pubblico  e  sicurezza»  del  medesimo  stato   di
previsione. 
  18. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
937  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio  nell'anno
2015, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'. 
  19. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al
«Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e  quello  relativo  alle
«Somme da erogare alle  regioni  a  statuto  ordinario  a  titolo  di
compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione  alle
deliberazioni  annuali  del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39,  comma  1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  20. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  le  variazioni
compensative di bilancio  occorrenti  per  trasferire  al  pertinente
programma  dello  stato  di   previsione   del   predetto   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  i  fondi  per  il
funzionamento delle commissioni che gestiscono il  Fondo  integrativo
speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi  dell'articolo  1,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 
  21. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
assegnare ai pertinenti programmi le  somme  iscritte  nei  programmi
«Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi  di
sostegno  tramite  il  sistema  di  fiscalita'»,  nell'ambito   della
missione «Competitivita' e sviluppo delle  imprese»  dello  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  fini
dell'utilizzazione dei fondi relativi  al  rimborso  degli  oneri  di
servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche,  rispettivamente
disciplinati dai contratti di servizio e di programma  stipulati  con
le amministrazioni pubbliche, nonche' per  agevolazioni  concesse  in
applicazione di specifiche disposizioni legislative. 
  22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera  alle
amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2015,  destinate
alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  negli  stati
di previsione delle amministrazioni medesime. 
  23. In  relazione  alle  necessita'  derivanti  dall'andamento  dei
mercati finanziari e dalla gestione del debito statale,  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad  effettuare,  con
propri decreti, variazioni compensative, in termini di  competenza  e
di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215,  2216,  2217,
2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra  gli  stanziamenti  dei  capitoli
2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno finanziario  2015,  iscritti  nel  programma
«Oneri  per  il  servizio  del  debito  statale».  Per  le   medesime
necessita' il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni  compensative,  in
termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  dei  capitoli
9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario
2015, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale». 
  24. In relazione alle necessita' gestionali derivanti dalle diverse
variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione  europea
a titolo di  risorse  proprie,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti,  variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2015,
iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel  mondo»
nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio  in
ambito UE». 
  25. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni   compensative   di
bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati  di  previsione
dei  Ministeri  interessati,  occorrenti   per   l'attuazione   delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,  in
materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario. 
  26. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, per  l'anno  finanziario  2015,  alla
riassegnazione  ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella  misura
stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della
voce  «Entrate  derivanti   dal   controllo   e   repressione   delle
irregolarita'  e  degli   illeciti»   dello   stato   di   previsione
dell'entrata, dalla societa' Equitalia  Giustizia  Spa  a  titolo  di
utili  relativi  alla  gestione  finanziaria   del   fondo   di   cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  27. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  per   l'anno   finanziario   2015,
variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  di  bilancio
relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle  finanze  prevista  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  17  luglio  2014,  pubblicato   nel
supplemento ordinario n. 75 alla Gazzetta Ufficiale  n.  214  del  15
settembre 2014. 
  28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al
pagamento dei premi e delle  vincite  dei  giochi  pronostici,  delle
scommesse  e  delle  lotterie,  in  corrispondenza  con   l'effettivo
andamento delle relative riscossioni. 
  29. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche
di    bilancio»,    nell'ambito     della     missione     «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2015,
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  provenienti
dalla  chiusura  della  gestione  commissariale  del  Fondo  gestione
istituti contrattuali  lavoratori  portuali  in  liquidazione  coatta
amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari
e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della  citta'  di
Palermo» in liquidazione coatta amministrativa. 
  30. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2015,
le variazioni compensative di bilancio, anche tra  i  diversi  titoli
della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di  ammortamento
dei mutui e dei  prestiti  obbligazionari,  attivati  sulla  base  di
specifiche disposizioni normative a seguito  di  calamita'  naturali,
effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze a
seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza  del
Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  protezione  civile  ai
sensi del comma 5-septies dell'articolo 5  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni. 
  31. Ferme restando  le  disposizioni  dell'articolo  36  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  e  successive  modificazioni,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  effettuare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio, in termini di residui,
di competenza e  di  cassa,  conseguenti  alla  ripartizione  tra  le
amministrazioni  interessate  del  fondo   iscritto   nel   programma
«Sostegno alle politiche per lo sviluppo e  la  coesione  economica»,
nell'ambito della missione  «Sviluppo  e  riequilibrio  territoriale»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo  2  della
legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni. 
  32. Le somme iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 relative al
Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche'  quelle  trasferite  dal
Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di  previsione  dei
Ministeri  destinatari  delle  risorse  finanziarie,  disponibili  al
termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con  propri
decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate
le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo  6  del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              "Art. 6  Trasformazione  della  SACE  in  societa'  per
          azioni 
              1-8 (Omissis). 
              9.  La  SACE  S.p.A.  svolge   le   funzioni   di   cui
          all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  143,   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
          2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  143,
          e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e   dalla
          disciplina dell'Unione Europea in materia di  assicurazione
          e garanzia dei rischi non di mercato. Gli  impegni  assunti
          dalla  SACE   S.p.A.   nello   svolgimento   dell'attivita'
          assicurativa di cui al presente comma sono garantiti  dallo
          Stato nei limiti indicati dalla legge di  approvazione  del
          bilancio dello  Stato  distintamente  per  le  garanzie  di
          durata  inferiore  e  superiore  a  ventiquattro  mesi.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu'
          decreti di natura non regolamentare, da emanare di concerto
          con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle
          attivita'  produttive,  nel   rispetto   della   disciplina
          dell'Unione Europea e dei limiti  fissati  dalla  legge  di
          approvazione  del  bilancio  dello  Stato,  individuare  le
          tipologie di operazioni che  per  natura,  caratteristiche,
          controparti, rischi connessi o paesi  di  destinazione  non
          beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato
          resta in ogni caso ferma per gli impegni  assunti  da  SACE
          precedentemente all'entrata in vigore dei  decreti  di  cui
          sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate. 
              (Omissis)". 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  4  dell'articolo
          11-quinquies  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.   35
          (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  azione  per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: 
              "Art. 11-quinquies Sostegno  all'internazionalizzazione
          dell'economia italiana. 
              1-4 (Omissis). 
              4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma
          2  beneficiano  della  garanzia  dello  Stato  nei   limiti
          specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
          dello Stato come quota parte dei limiti  ordinari  indicati
          distintamente per le garanzie e le  coperture  assicurative
          di durata inferiore e superiore  ai  ventiquattro  mesi  ai
          sensi  dell'articolo  6,  comma  9,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per  l'anno  2005  il
          limite specifico di cui al presente  comma  e'  fissato  in
          misura pari al 20 per cento dei limiti di cui  all'articolo
          2, comma 4, della legge  30  dicembre  2004,  n.  312,  che
          restano invariati. 
              (Omissis)". 
              - Si riporta il testo degli articoli 26, 27,  28  e  29
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
              "Art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie 
              1. Nello stato di previsione della spesa del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le  spese  obbligatorie»
          la cui dotazione e'  determinata,  con  apposito  articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  registrare  alla  Corte   dei   conti,   sono
          trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento  delle
          dotazioni sia di competenza sia  di  cassa  dei  competenti
          capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
          di spesa aventi carattere obbligatorio. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  allegato  l'elenco  dei
          capitoli di cui al comma  2,  da  approvare,  con  apposito
          articolo, con la legge del bilancio." 
              "Art.  27  (Fondi  speciali  per  la  reiscrizione   in
          bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti  e
          in conto capitale (54)). - 1.  Nello  stato  di  previsione
          della spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto
          capitale,  rispettivamente,  un  «fondo  speciale  per   la
          riassegnazione dei residui passivi  della  spesa  di  parte
          corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
          amministrativa» e un «fondo speciale per la  riassegnazione
          dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
          negli esercizi precedenti per  perenzione  amministrativa»,
          le cui dotazioni sono determinate, con  apposito  articolo,
          dalla legge del bilancio. 
              2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al  comma
          1 e  la  loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di
          bilancio  hanno  luogo  mediante   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  che
          quelle di cassa dei capitoli interessati." 
              "Art. 28 Fondo di riserva per le spese impreviste 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
          provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni  di
          bilancio, che non riguardino le spese di  cui  all'articolo
          26 e che, comunque, non  impegnino  i  bilanci  futuri  con
          carattere di continuita'. 
              2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al  comma
          1 e  la  loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di
          bilancio  hanno  luogo  mediante   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  sia
          quelle di cassa dei capitoli interessati. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  allegato  un  elenco  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio, delle spese per le quali si  puo'  esercitare  la
          facolta' di cui al comma 2. 
              4. Alla legge di approvazione del  rendiconto  generale
          dello Stato e' allegato un elenco dei  decreti  di  cui  al
          comma 2, con le indicazioni dei motivi per i  quali  si  e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo.". 
              "Art. 29 Fondo di  riserva  per  le  autorizzazioni  di
          cassa 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  «fondo  di
          riserva per l'integrazione delle autorizzazioni  di  cassa»
          il  cui  stanziamento  e'  annualmente   determinato,   con
          apposito articolo, dalla legge del bilancio. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta   del   Ministro   interessato,   da
          comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal  fondo
          di  cui  al  comma  1  ed   iscritte   in   aumento   delle
          autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti  negli  stati
          di  previsione  delle  amministrazioni  statali  le   somme
          necessarie  a  provvedere  ad  eventuali  deficienze  delle
          dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute  compatibili  con
          gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di  variazione
          di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.". 
              - La decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio,  del
          29  settembre  2000,  relativa  al  sistema  delle  risorse
          proprie delle Comunita' europee e' pubblicata  nella  GU  L
          253 del 7.10.2000, pagg. 42-46. 
              - La decisione 2007/436/CE,Euratom del Consiglio, del 7
          giugno 2007 , relativa al  sistema  delle  risorse  proprie
          delle Comunita' europee e' pubblicata nella GU  L  163  del
          23.6.2007, pagg. 17-21. 
              - La decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,  del
          26 maggio 2014, relativa al sistema delle  risorse  proprie
          dell'Unione europea  e'  pubblicata  nella  GU  L  168  del
          7.6.2014, pagg. 105-111. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 12  del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421): 
              "Art. 12. Fondo sanitario nazionale. 
              1.- 2 (Omissis) 
              3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto  della  quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento al triennio successivo entro il 15  ottobre  di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome; la quota capitaria di  finanziamento  da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema  di  coefficienti  parametrici,  in  relazione   ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi: 
              a) popolazione residente; 
              b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
          compensare, in sede di riparto, sulla base di  contabilita'
          analitiche per singolo caso fornite dalle unita'  sanitarie
          locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni  e
          le province autonome; 
              c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
          immobiliari, degli impianti tecnologici e  delle  dotazioni
          strumentali. 
              (Omissis)". 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 9 della
          legge  1°  dicembre  1986,  n.  831  (Disposizioni  per  la
          realizzazione   di   un   programma   di   interventi   per
          l'adeguamento alle esigenze operative delle  infrastrutture
          del Corpo della guardia di finanza): 
              "4. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          finanze, rubrica 6, Corpo  della  guardia  di  finanza,  e'
          istituito un capitolo  con  un  fondo  a  disposizione  per
          sopperire alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli  dello
          stato di previsione medesimo indicati in  apposita  tabella
          da approvarsi con legge di bilancio.". 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 937,  e
          dell'articolo 803 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n
          . 66 (Codice dell'ordinamento militare): 
              "Art. 937 Ufficiali ausiliari 
              1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata  e
          del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di  ambo  i
          sessi reclutati in qualita' di: 
                a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
          1^ nomina; 
                b) ufficiali piloti e navigatori di complemento; 
                c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; 
                d) ufficiali delle forze di completamento. 
              (Omissis)". 
              "Art. 803 Organici stabiliti con legge di bilancio 
              1.  E'  determinato  annualmente  con   la   legge   di
          approvazione del bilancio di previsione dello Stato: 
                a) il  numero  massimo  delle  singole  categorie  di
          ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio; 
                b) la consistenza organica  degli  allievi  ufficiali
          delle accademie delle Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri; 
                b-bis) la consistenza organica  degli  allievi  delle
          scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
          carabinieri; 
                b-ter) la consistenza organica  degli  allievi  delle
          scuole militari." 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 39  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
              "Art. 39. Ripartizione del Fondo sanitario nazionale 
              1. Il CIPE su  proposta  del  Ministro  della  sanita',
          d'intesa  con   la   Conferenza   Stato-Regioni,   delibera
          annualmente  l'assegnazione  in  favore  delle  regioni,  a
          titolo  di  acconto,  delle  quote  del   Fondo   sanitario
          nazionale di  parte  corrente,  tenuto  conto  dell'importo
          complessivo   presunto   del    gettito    dell'addizionale
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
          all'articolo 50 e  della  quota  del  gettito  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, di  cui  all'articolo
          38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE  con  le
          predette modalita'  provvede  entro  il  mese  di  febbraio
          dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in  favore
          delle regioni delle quote del  Fondo  sanitario  nazionale,
          parte  corrente,  ad  esse  effettivamente  spettanti.   Il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,  e'  autorizzato  a  procedere  alle  risultanti
          compensazioni a valere  sulle  quote  del  Fondo  sanitario
          nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.". 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per
          il coordinamento, la programmazione e la valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "1. Programmazione. 
              1.- 2 (Omissis) 
              3.  Specifici  interventi  di   particolare   rilevanza
          strategica, indicati nel PNR e nei suoi  aggiornamenti  per
          il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
          anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale
          per la ricerca, di seguito denominato  Fondo  speciale,  da
          istituire nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  a
          partire dal 1° gennaio  1999,  con  distinto  provvedimento
          legislativo,  che  ne  determina  le  risorse   finanziarie
          aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la  ricerca  e  i
          relativi mezzi di copertura. 
              (Omissis)". 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 della
          legge  17  maggio  1999,  n.  144  (Misure  in  materia  di
          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'INAIL, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali): 
              "Art. 1. Costituzione di unita'  tecniche  di  supporto
          alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio
          degli investimenti pubblici. 
              1.- 6 (Omissis) 
              7. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000. 
              (Omissis)". 
              - Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68  recante
          "Disposizioni in materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio
          2011, n. 109. 
              - Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 61 del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              "Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa  ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica 
              1-22 (Omissis) 
              23. Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1,  comma
          367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma. 
              (Omissis)". 
              - Si riporta il testo del comma 5-septies dell'articolo
          5 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  (Istituzione  del
          Servizio nazionale della protezione civile): 
              "Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza 
              1 - 5-sexies (Omissis) 
              5-septies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2015,   il
          pagamento degli oneri  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei
          prestiti obbligazionari, attivati sulla base di  specifiche
          disposizioni normative a seguito di calamita' naturali,  e'
          effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, che  provvede,  con  la  medesima  decorrenza,  al
          pagamento  del  residuo  debito  mediante  utilizzo   delle
          risorse iscritte, a legislazione  vigente,  nei  pertinenti
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'economia e delle finanze nonche'  di  quelle
          versate all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  del
          presente comma. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione, si  provvede
          all'individuazione dei mutui e dei prestiti  obbligazionari
          di cui al primo periodo. Le  risorse  finanziarie  iscritte
          nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e destinate, nell'esercizio finanziario  2014,  al
          pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al  netto
          di  quelle  effettivamente  necessarie  per   le   predette
          finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze  nazionali
          di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
          per  le  emergenze  nazionali   affluiscono   altresi'   le
          disponibilita' per  le  medesime  finalita'  non  impegnate
          nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti  dal
          disimpegno di residui passivi, ancorche'  perenti,  per  la
          parte  non  piu'  collegata   a   obbligazioni   giuridiche
          vincolanti, relative a impegni  di  spesa  assunti  per  il
          pagamento di mutui e di prestiti  obbligazionari,  iscritte
          nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, al netto della quota da versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate  di
          mutuo attivate con ritardo rispetto alla  decorrenza  della
          relativa autorizzazione legislativa di spesa,  da  indicare
          nel decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          cui al secondo periodo  del  presente  comma.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              (Omissis)". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  36  del  regio
          decreto 18  novembre  1923,  n.  2440  (Nuove  disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato): 
              "Art. 36. I residui delle spese correnti e delle  spese
          in conto capitale, non pagati entro  il  secondo  esercizio
          successivo a quello in cui e' stato  iscritto  il  relativo
          stanziamento,   si   intendono   perenti    agli    effetti
          amministrativi. Le somme eliminate  possono  riprodursi  in
          bilancio con riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  degli
          esercizi successivi. 
              Le somme stanziate per  spese  in  conto  capitale  non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
          di  stanziamenti  iscritti   in   forza   di   disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio precedente.  In  tale  caso  il  periodo  di
          conservazione e' protratto di un anno. 
              Le somme eliminate possono riprodursi in  bilancio  con
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli   degli   esercizi
          successivi. 
              Le somme stanziate per spese in  conto  capitale  negli
          esercizi 1979 e precedenti, che al  31  dicembre  1982  non
          risultino  ancora  formalmente   impegnate,   costituiscono
          economie di bilancio da accertare  in  sede  di  rendiconto
          dell'esercizio 1982. 
              I conti dei residui,  distinti  per  Ministeri,  al  31
          dicembre dell'esercizio precedente a quello in  corso,  con
          distinta indicazione dei residui di cui  al  secondo  comma
          del  presente  articolo,  sono  allegati   oltre   che   al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione. 
              Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
          competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai  residui
          possa  essere  imputata  sui  fondi  della   competenza   e
          viceversa." 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2  della  legge  2
          maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la
          rinascita della Valtellina e  delle  adiacenti  zone  delle
          province  di  Bergamo,  Brescia  e  Como,   nonche'   della
          provincia di Novara, colpite dalle  eccezionali  avversita'
          atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987): 
              "Art. 2. Procedure. 
              1. Gli interventi per la difesa  del  suolo  e  per  la
          ricostruzione e lo sviluppo  di  cui  rispettivamente  agli
          articoli 3 e 5 nonche' il riparto delle risorse disponibili
          ai fini della  presente  legge  e  con  priorita'  per  gli
          interventi di riassetto idrogeologico  sono  approvati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri. 
              2.  La  regione  Lombardia,  sentiti  gli  enti  locali
          interessati: 
              a)  individua  e  propone  all'autorita'   di   bacino,
          nell'ambito di interventi urgenti di cui  alla  lettera  c)
          dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli
          aventi carattere di assoluta urgenza; 
                b)   formula   proposte   all'autorita'   di   bacino
          relativamente agli stralci di cui all'articolo 3; 
                c) elabora la proposta di piano di  cui  all'articolo
          5. 
              3.   Gli   stralci   dello   schema   previsionale    e
          programmatico  di  cui  all'articolo  3  e  il   piano   di
          ricostruzione e sviluppo  di  cui  all'articolo  5  possono
          essere sottoposti a revisione annuale secondo le  procedure
          disciplinate dalla normativa della regione  Lombardia,  nel
          quadro  delle  medesime  disponibilita'   finanziarie.   La
          regione Lombardia e' tenuta a  comunicare  alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato."