Art. 3 
 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e
                        disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario  2015,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 
  2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle  voci
«Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e  «Altre  entrate
in conto  capitale»  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  sono
correlativamente iscritti in termini di competenza e  di  cassa,  con
decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  negli  appositi
capitoli dei pertinenti  programmi  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  relativi  al  Fondo   per   la
competitivita' e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi
alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e  al  Fondo  rotativo
per la crescita sostenibile. 
  3. Le  somme  impegnate  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.  410,  convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante  interventi  urgenti  a
sostegno dell'occupazione nelle aree  di  crisi  siderurgica,  resesi
disponibili a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  allo  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui  al
medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          9 ottobre 1993,  n.  410  (Interventi  urgenti  a  sostegno
          dell'occupazione  nelle   aree   di   crisi   siderurgica),
          convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513: 
              "Art. 1.  1.  La  Societa'  di  promozione  industriale
          (SPI), previa autorizzazione del Ministero  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare  i  fondi
          destinati alle iniziative rientranti nei programmi  di  cui
          all'articolo 5, commi 1 e 2, del  decreto-legge  1°  aprile
          1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni,  nonche'  i
          fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n.  408,  e  dal
          decreto-legge 28 dicembre 1989,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  38,  ed
          assegnati alla SPI ai  sensi  della  delibera  CIPI  del  3
          agosto  1993,  per  erogare   direttamente   contributi   e
          finanziamenti anche  per  iniziative  nelle  aree  del  Sud
          indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989,  n.  120,
          nonche' per  assumere  partecipazioni  di  minoranza  nelle
          iniziative di promozione industriale in tutte  le  aree  di
          intervento, ferma restando la destinazione  dei  fondi  per
          area gia' definita in sede CIPI. A tal fine  nei  programmi
          operativi della SPI, da sottoporre  per  l'approvazione  al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          devono  essere  indicati,  per  ciascuna   iniziativa,   la
          tipologia ed il livello degli interventi proposti, in  ogni
          caso  entro  i  limiti  e  secondo  le  modalita'  di   cui
          all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989,
          n. 120, nonche' l'entita'  degli  oneri  di  istruttoria  e
          controllo complessivi  da  riconoscere  alla  SPI.  Per  le
          medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche  ulteriori
          risorse che si renderanno disponibili  per  lo  scopo,  ivi
          comprese  quelle  eventualmente  derivanti  da  revoche   o
          riprogrammazione di interventi di cui alla legge  1°  marzo
          1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.".