Art. 3
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2015, in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci
«Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate
in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono
correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi
capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la
competitivita' e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi
alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo
per la crescita sostenibile.
3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi
disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al
medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 410 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica),
convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513:
"Art. 1. 1. La Societa' di promozione industriale
(SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche' i
fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3
agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la
tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni
caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui
all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e
controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le
medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori
risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi
comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o
riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo
1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.".