Art. 5
Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni
relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2015, in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno
finanziario 2015, sono stabilite in conformita' agli stati di
previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice
n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, e' utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese
impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale»,
nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione
della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo,
nonche' l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento
in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di
competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni
e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello
Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza
e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e
gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni
detentive e delle attivita' trattamentali nonche' per le attivita'
sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei
detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e
nel programma «Giustizia minorile», nell'ambito della missione
«Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia
per l'anno finanziario 2015.