Art. 6
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
per l'anno finanziario 2015, in conformita' all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per l'anno finanziario
2015, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della
direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2015,
affinche' siano utilizzate per gli scopi previsti dalla medesima
direttiva.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio
dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e
rimborsi di spese per conto di terzi nonche' di organismi
internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno
finanziario 2015.
5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il
Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera
non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti
correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che
risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali.
Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del
bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione
del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2015, per
l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e
mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di
cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e' altresi' autorizzato ad
effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera
pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro
in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle
operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del
Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente
Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, variazioni compensative in termini di
competenza e cassa tra i capitoli allocati nel programma
«Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in
Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, relativamente agli
stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella
Tabella della legge di stabilita', di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
7. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 11 agosto
2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione
internazionale allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti
variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di
cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di
programmi.
Note all'art. 6:
- La direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio
1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei
lavoratori migranti e' pubblicata nella GU L 199 del
6.8.1977.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 6
febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da effettuarsi
all'estero dal Ministero degli affari esteri):
"Art. 5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonche',
su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate
dello Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei
finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la
competente direzione generale del Ministero degli affari
esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai
rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
esigenze delle sedi stesse .
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento
all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della
presente legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli
articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura
della competente direzione generale del Ministero degli
affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
- La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato."
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11
della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 11 Manovra di finanza pubblica
1. - 2 (Omissis)
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto
previsto dalla lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 15
della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo):
"15. Autonomia finanziaria della Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo.
1-8 (Omissis)
9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari
esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli
di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella
rubrica dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a),
cui affluiscono i mezzi finanziari gia' destinati al Fondo
speciale per la cooperazione allo sviluppo.
(Omissis)":
- La legge 11 agosto 2014, n. 125 recante "Disciplina
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28 agosto 2014, n. 199.