Art. 6 
 
 
Stato di  previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
         cooperazione internazionale e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
per l'anno finanziario 2015,  in  conformita'  all'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 6). 
  2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa,  il  bilancio
dell'Istituto agronomico  per  l'Oltremare,  per  l'anno  finanziario
2015, annesso allo stato di previsione  del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale (Appendice n. 1). 
  3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio  dello
Stato per contributi versati da Paesi esteri  in  applicazione  della
direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme  stesse  ai   pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione  internazionale  per  l'anno  finanziario  2015,
affinche' siano utilizzate per  gli  scopi  previsti  dalla  medesima
direttiva. 
  4. In  relazione  alle  somme  affluite  all'entrata  del  bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'Oltremare,  per   anticipazioni   e
rimborsi  di  spese  per  conto  di  terzi   nonche'   di   organismi
internazionali o della Direzione generale per  la  cooperazione  allo
sviluppo del Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per  l'anno
finanziario 2015. 
  5.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e' autorizzato ad effettuare,  previe  intese  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta  estera
non  convertibile  pari  alle  disponibilita'  esistenti  nei   conti
correnti  valuta   Tesoro   costituiti   presso   le   rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo  5  della
legge 6 febbraio 1985, n.  15,  e  successive  modificazioni,  e  che
risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni  locali.
Il  relativo  controvalore  in  euro  e'  acquisito  all'entrata  del
bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle  indicazioni
del   Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale, nei pertinenti programmi dello  stato  di  previsione
del   medesimo   Ministero   per   l'anno   finanziario   2015,   per
l'effettuazione di spese connesse alle esigenze  di  funzionamento  e
mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli  istituti  di
cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e' altresi' autorizzato ad
effettuare, con le medesime modalita', operazioni  in  valuta  estera
pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti  valuta  Tesoro
in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini  delle
operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro  del
Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente
Direzione  generale  del  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, su proposta del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, variazioni compensative  in  termini  di
competenza  e  cassa  tra   i   capitoli   allocati   nel   programma
«Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in
Europa e nel mondo» dello stato di  previsione  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, relativamente agli
stanziamenti per l'aiuto pubblico  allo  sviluppo  determinati  nella
Tabella della legge di stabilita', di cui all'articolo 11,  comma  3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo  quanto
previsto dall'articolo 15, comma 9, primo  periodo,  della  legge  26
febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni. 
  7. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge  11  agosto
2014,  n.  125,  recante  disciplina  generale   sulla   cooperazione
internazionale allo  sviluppo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su  proposta
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti
variazioni di bilancio, in termini di residui,  di  competenza  e  di
cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la  soppressione  di
programmi. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25  luglio
          1977, relativa alla formazione  scolastica  dei  figli  dei
          lavoratori migranti  e'  pubblicata  nella  GU  L  199  del
          6.8.1977. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5  della  legge  6
          febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da effettuarsi
          all'estero dal Ministero degli affari esteri): 
              "Art. 5. Presso sedi all'estero,  da  individuarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
          Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti  valuta
          Tesoro. 
              A detti conti  affluiscono  le  entrate  consolari,  le
          eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonche',
          su indicazione del  Ministero  del  tesoro,  altre  entrate
          dello Stato realizzate all'estero. 
              Per la gestione di detti  fondi  vengono  aperti  conti
          correnti presso locali istituti bancari di fiducia. 
              Le ricevute dei versamenti  ai  conti  correnti  valuta
          Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
          della riscossione che hanno  effettuato  detti  versamenti,
          quietanze  liberatorie  da  allegarsi  a  discarico   delle
          rispettive contabilita'. 
              I conti correnti valuta Tesoro sono  gestiti  sotto  la
          vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
          dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
          corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in  copia
          al  Ministero  degli  affari  esteri  ed  alla  coesistente
          ragioneria centrale. 
              A seguito di motivata richiesta  formulata  dalle  sedi
          all'estero   ed   in   attesa    dell'accreditamento    dei
          finanziamenti  ministeriali  di  cui  all'articolo  2,   la
          competente direzione generale del  Ministero  degli  affari
          esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente
          Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
          finanze e  all'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
          Ministero   degli   affari   esteri,   le    rappresentanze
          diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare  somme  dai
          rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
          esigenze delle sedi stesse . 
              Ad operazione effettuata viene disposto  il  versamento
          all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
          seguendo  le  procedure  previste  dall'articolo  6   della
          presente legge e  dai  D.M.  6  agosto  2003  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003,  di  attuazione  degli
          articoli 3, 6 e 7 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  15  dicembre  2001,  n.  482.
          Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione,  a  cura
          della competente direzione  generale  del  Ministero  degli
          affari esteri, al Dipartimento  del  tesoro  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e  all'Ufficio  centrale  del
          bilancio presso il Ministero degli affari esteri. 
              - La Direzione generale del tesoro - portafoglio  dello
          Stato,  compatibilmente  con  le   disposizioni   valutarie
          locali,  autorizza  il  trasferimento   in   Italia   delle
          disponibilita'  in  valuta  esistenti  sui  conti  correnti
          valuta  Tesoro  per  il  successivo  versamento  del   loro
          controvalore in lire all'entrata dello Stato." 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  11
          della citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 11 Manovra di finanza pubblica 
              1. - 2 (Omissis) 
              3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
          tese a realizzare effetti  finanziari  con  decorrenza  nel
          triennio considerato dal  bilancio  pluriennale.  Essa  non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
                a)  il  livello  massimo  del  ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
                b) le variazioni delle aliquote, delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
                c)  gli   importi   dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
                d) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
                e) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
                f) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
                g)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  ai  sensi
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
          normativo del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
          per la parte non utilizzata al termine  dell'esercizio,  e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
                h) altre regolazioni meramente quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
                i)  norme  che  comportano  aumenti  di   entrata   o
          riduzioni di spesa, restando  escluse  quelle  a  carattere
          ordinamentale ovvero  organizzatorio,  fatto  salvo  quanto
          previsto dalla lettera m); 
                l) norme  recanti  misure  correttive  degli  effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
                m) le  norme  eventualmente  necessarie  a  garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  come
          modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. 
              (Omissis)". 
              - Si riporta il testo  del  comma  9  dell'articolo  15
          della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo): 
              "15. Autonomia finanziaria della Direzione generale per
          la cooperazione allo sviluppo. 
              1-8 (Omissis) 
              9. Le somme non impegnate nell'esercizio di  competenza
          possono  essere  impegnate  nell'esercizio  successivo.  Il
          Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli  affari
          esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli
          di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti  nella
          rubrica dello  stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera  a),
          cui affluiscono i mezzi finanziari gia' destinati al  Fondo
          speciale per la cooperazione allo sviluppo. 
              (Omissis)": 
              - La legge 11 agosto 2014, n. 125  recante  "Disciplina
          generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"
          e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28 agosto 2014, n. 199.