Art. 8 
 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e   disposizioni
                              relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2015,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
  2. Le somme  versate  dal  CONI  nell'ambito  della  voce  «Entrate
derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello  stato
di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal  rischio
e soccorso pubblico», nell'ambito della  missione  «Soccorso  civile»
dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno  per  l'anno
finanziario  2015,  per  essere   destinate   alle   spese   relative
all'educazione fisica, all'attivita'  sportiva  e  alla  costruzione,
completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese   per   le   quali   possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo  1  della
legge  12  dicembre   1969,   n.   1001,   iscritto   nel   programma
«Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito  della
missione «Ordine pubblico e sicurezza». 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
anche tra  i  titoli  della  spesa  dello  stato  di  previsione  del
Ministero   dell'interno,   occorrenti   per    l'attuazione    delle
disposizioni recate  dall'articolo  61  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo  10,
comma  11,  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e   successive
modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali. 
  5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per il
servizio antincendi negli  aeroporti,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello
stato di previsione  del  Ministero  dell'interno  le  somme  versate
all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   in   applicazione   delle
disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della  legge
n. 296 del 2006. 
  6. Sono autorizzati l'accertamento e  la  riscossione,  secondo  le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici  di  culto,  nonche'
l'impegno e il pagamento delle spese, relative  all'anno  finanziario
2015, in conformita' agli stati di previsione annessi  a  quello  del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1). 
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie  del  bilancio  del
Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1,  annesso  al
bilancio predetto. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa,  negli
stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo  edifici  di
culto per l'anno finanziario 2015,  conseguenti  ai  prelevamenti  di
somme dal conto  corrente  infruttifero  di  tesoreria  intestato  al
predetto   Fondo,   per   far   fronte   alle   esigenze    derivanti
dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n.
222. 
  9. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri  interessati  le
risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,  istituito  nell'ambito   del
programma «Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo
sviluppo  della  coesione  sociale»  della  missione   «Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, e nel capitolo  2872,  istituito  nell'ambito
del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della
missione  «Ordine  pubblico  e  sicurezza»  del  medesimo  stato   di
previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge  23
dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma  106,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio  anche
tra  i  titoli  della  spesa,  occorrenti  per   l'attuazione   delle
disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6
maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di
autonomia di entrata delle province. 
  11. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno,  i  contributi  relativi  al  rilascio  e  al
rinnovo dei permessi di  soggiorno,  di  cui  all'articolo  5,  comma
2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati,  ai
sensi  dell'articolo  14-bis  del  medesimo  testo  unico,  al  Fondo
rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per  il  rimpatrio  degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 
  12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il  finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario e  assistito  di  cittadini  di
Paesi terzi verso il Paese di origine  o  di  provenienza,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  le   occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi. 
  13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione
unificata di competenze fisse e  accessorie  al  personale  da  parte
delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione
nell'anno successivo delle somme  rimaste  da  pagare  alla  fine  di
ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie,  per
tutti  gli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia  si  applicano  le
disposizioni di cui al  comma  3  dell'articolo  2  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º dicembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
tra i programmi di spesa dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno  «Elaborazione,  quantificazione,  e  assegnazione   dei
trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti  locali
anche  in  via  perequativa»  e  «Gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali  e  provinciali»,  in  relazione  alle  minori  o   maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10  ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  12
          dicembre  1969,  n.  1001  (Istituzione  nello   stato   di
          previsione della spesa del  Ministero  dell'interno  di  un
          capitolo con un fondo a  disposizione  per  sopperire  alle
          eventuali   deficienze   di   alcuni   capitoli    relativi
          all'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
              "Art. 1. Nello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero dell'interno e'  istituito  un  capitolo  con  un
          fondo  a  disposizione   per   sopperire   alle   eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge  di
          bilancio. 
              I  prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,   con   la
          conseguente iscrizione nei capitoli  suddetti,  sono  fatti
          con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi  alla
          Corte dei conti. 
              Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del  fondo  e'
          fissata in milioni 1.500 e  viene  costituita  mediante  le
          seguenti riduzioni  degli  stanziamenti  dei  sottoindicati
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'interno per l'anno stesso: 
    

              Capitolo 1446 . . . . . . . . . . . . .  L. 400.000.000
                  »    1452 . . . . . . . . . . . . .  »  300.000.000
                  »    1459 . . . . . . . . . . . . .  »  500.000.000
                  »    1469 . . . . . . . . . . . . .  »  300.000.000

    
              I  capitoli  a   favore   dei   quali   possono   farsi
          prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario  1969,
          sono indicati nell'annessa tabella." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  61  del  decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
              "Art. 61. Riduzione  dei  trasferimenti  erariali  agli
          enti locali 
              1. A  decorrere  dall'anno  1999,  il  fondo  ordinario
          spettante alle province e' ridotto di un  importo  pari  al
          gettito complessivo riscosso nell'anno 1999  per  l'imposta
          sulle assicurazioni di cui al  comma  1  dell'articolo  60,
          ridotto dell'importo  corrispondente  all'incremento  medio
          nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999,
          rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La
          dotazione  del  predetto  fondo  e',   per   l'anno   1999,
          inizialmente ridotta, in base  ad  una  stima  del  gettito
          annuo effettuata, sulla  base  dei  dati  disponibili,  dal
          Ministero  delle  finanze,   per   singola   provincia,   e
          comunicata ai Ministeri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e  dell'interno.  Sulla  base  dei
          dati finali, comunicati  dal  Ministero  delle  finanze  ai
          predetti   Ministeri,   sono   determinate   le   riduzioni
          definitive della dotazione del predetto fondo, per  singola
          provincia, e sono introdotte  le  eventuali  variazioni  di
          bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e
          la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000,  ad
          operare i conguagli  e  a  determinare  in  via  definitiva
          l'importo annuo del contributo ridotto  spettante  ad  ogni
          provincia a decorrere dal 1999 . 
              2.  A  decorrere  dall'anno  1999  il  fondo  ordinario
          spettante alle provincie e' altresi' ridotto di un  importo
          pari al gettito previsto per il predetto anno  per  imposta
          erariale di  trascrizione,  iscrizione  e  annotazione  dei
          veicoli al pubblico registro automobilistico  di  cui  alla
          legge  23  dicembre  1977,  n.  952.  La  riduzione   della
          dotazione del predetto fondo e' operata  con  la  legge  di
          approvazione  del   bilancio   dello   Stato   per   l'anno
          finanziario  1999  ed  e'  effettuata,  nei  confronti   di
          ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in  base  ai
          dati comunicati dal Ministero delle  finanze  entro  il  30
          giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per
          il 1999 tra le singole provincie in misura  percentualmente
          corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a  ciascuna  di
          esse imputabile. La riduzione  definitiva  delle  dotazioni
          del predetto fondo e' altresi' operata sulla base dei  dati
          definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta  di  cui  al
          presente comma, comunicati dal Ministero delle  finanze  al
          Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999. 
              3.  Le  somme   eventualmente   non   recuperate,   per
          insufficienza dei  contributi  ordinari,  sono  portate  in
          riduzione dei  contributi  a  qualsiasi  titolo  dovuti  al
          singolo  ente  locale  dal   Ministero   dell'interno.   La
          riduzione e' effettuata con  priorita'  sui  contributi  di
          parte corrente. 
              4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti  dei
          tributi previsti dal presente articolo sono determinati con
          riferimento  alle  provincie  delle   regioni   a   statuto
          ordinario. Per le regioni a statuto speciale le  operazioni
          di riequilibrio di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          1997, n. 244, si applicano solo dopo il  recepimento  delle
          disposizioni dell'articolo 60 e del presente  articolo  nei
          rispettivi statuti." 
              - Si riporta il testo del  comma  11  dell'articolo  10
          della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia
          di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale): 
              "Art.  10.  Disposizioni  in  materia  di   federalismo
          fiscale 
              1-10 (Omissis) 
              11. I trasferimenti alle  province  sono  decurtati  in
          misura pari al maggior gettito derivante  dall'applicazione
          dell'aliquota  di  18   lire   per   kWh   dell'addizionale
          provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel  caso  in
          cui la capienza dei trasferimenti  fosse  insufficiente  al
          recupero  dell'intero  ammontare   dell'anzidetto   maggior
          gettito, si provvede mediante una riduzione  dell'ammontare
          di  devoluzione  dovuta   dell'imposta   sull'assicurazione
          obbligatoria per la responsabilita' civile derivante  dalla
          circolazione dei  veicoli  a  motore.  I  trasferimenti  ai
          comuni sono variati in diminuzione o in aumento  in  misura
          pari  alla  somma   del   maggiore   o   minore   derivante
          dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere  a)  e
          b)  del  comma  2  dell'articolo  6  del  decreto-legge  28
          novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal  comma  9
          del presente articolo, e delle maggiori  entrate  derivanti
          dalla  disposizione  di  cui  al  comma  10  del   presente
          articolo,   diminuita   del   mancato   gettito   derivante
          dall'abolizione dell'addizionale comunale  sul  consumo  di
          energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni. 
              (Omissis)". 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 8 della
          legge 3  maggio  1999,  n.  124  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di personale scolastico): 
              "Art. 8. Trasferimento  di  personale  ATA  degli  enti
          locali alle dipendenze dello Stato. 
              1. - 4 (Omissis) 
              5. A  decorrere  dall'anno  in  cui  hanno  effetto  le
          disposizioni di cui ai commi 2,  3  e  4  si  procede  alla
          progressiva riduzione dei trasferimenti  statali  a  favore
          degli enti  locali  in  misura  pari  alle  spese  comunque
          sostenute   dagli   stessi   enti   nell'anno   finanziario
          precedente  a  quello  dell'effettivo   trasferimento   del
          personale; i criteri e le modalita' per  la  determinazione
          degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti  con
          decreto del Ministro dell'interno,  emanato  entro  quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, della pubblica istruzione  e  per
          la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI." 
              - Si riporta il testo del comma  1328  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              "1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato
          del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale  sui
          diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo  2,
          comma  11,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,   e
          successive  modificazioni,  e'  incrementata  a   decorrere
          dall'anno  2007  di  50  centesimi  di  euro  a  passeggero
          imbarcato. Un apposito  fondo,  alimentato  dalle  societa'
          aeroportuali in proporzione al traffico generato,  concorre
          al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con  decreti
          del  Ministero  dell'interno,  da  comunicare,  anche   con
          evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, tramite l'Ufficio centrale del  bilancio,  nonche'
          alle competenti Commissioni parlamentari e alla  Corte  dei
          conti, si provvede  alla  ripartizione  del  fondo  tra  le
          unita' previsionali di base del centro  di  responsabilita'
          «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
          della  difesa  civile»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'interno." 
              - Per il testo dell'articolo 26 della legge n. 196  del
          2009 si veda nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  55  e  69  della
          legge 20 maggio 1985, n. 222  (Disposizioni  sugli  enti  e
          beni ecclesiastici in Italia e  per  il  sostentamento  del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi): 
              "Art. 55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici
          vacanti e dei fondi di religione  di  cui  all'articolo  18
          della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto,
          del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma e
          delle Aziende speciali di  culto,  denominate  Fondo  clero
          veneto -  gestione  clero  curato,  Fondo  clero  veneto  -
          gestione grande cartella, Azienda speciale di  culto  della
          Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto,  e'  riunito
          dal  1°  gennaio,  1987  in   patrimonio   unico   con   la
          denominazione di Fondo edifici di culto. 
              Il Fondo edifici di culto succede in tutti  i  rapporti
          attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti." 
              "Art. 69. I patrimoni della Basilica di  San  Francesco
          di Paola in  Napoli,  della  cappella  di  San  Pietro  nel
          palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San  Gottardo
          annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti,  con
          i relativi oneri, al Fondo edifici di culto." 
              - Si riporta il testo del  comma  562  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              "  562.  Al  fine  della  progressiva  estensione   dei
          benefici  gia'  previsti  in  favore  delle  vittime  della
          criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere
          individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la
          spesa annua nel limite massimo di  10  milioni  di  euro  a
          decorrere dal 2006." 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   34   del
          decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159  (Interventi  urgenti
          in  materia  economico-finanziaria,  per  lo   sviluppo   e
          l'equita' sociale), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222: 
              "Art.  34.  Estensione  dei  benefici  riconosciuti  in
          favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
          agosto 2004, n. 206, alle vittime del  dovere  a  causa  di
          azioni  criminose  e  alle   vittime   della   criminalita'
          organizzata,  nonche'   ai   loro   familiari   superstiti.
          Ulteriori  disposizioni  a   favore   delle   vittime   del
          terrorismo. 
              1.  Alle  vittime  del  dovere  ed  ai  loro  familiari
          superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e  564,  della
          legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  ed  alle  vittime  della
          criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge
          20 ottobre 1990, n. 302, ed ai  loro  familiari  superstiti
          sono corrisposte le  elargizioni  di  cui  all'articolo  5,
          commi 1 e  5,  della  legge  3  agosto  2004,  n.  206.  Ai
          beneficiari  vanno  compensate  le  somme  gia'  percepite.
          L'onere recato  dal  presente  comma  e'  valutato  in  173
          milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di  euro  per
          l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009). 
              2. Il Ministero dell'interno provvede  al  monitoraggio
          degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo,   informando
          tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
          anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
          cui all'articolo 11-ter, comma  7,  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468, e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali
          decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
          2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data  di
          entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure  di  cui
          al  primo  periodo,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle
          Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 
              2-bis.  Ai  cittadini  italiani  appartenenti   o   non
          appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
          altri organi dello Stato, colpiti  dalla  eversione  armata
          per  le  loro  idee  e  per  il  loro  impegno  morale,  il
          Presidente della  Repubblica  concede  la  onorificenza  di
          «vittima del terrorismo» con la consegna  di  una  medaglia
          ricordo in oro. 
              2-ter.  L'onorificenza  di  cui  al  comma   2-bis   e'
          conferita alle vittime del terrorismo ovvero,  in  caso  di
          decesso, ai parenti e affini entro il  secondo  grado,  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno. 
              2-quater.  Al   fine   di   ottenere   la   concessione
          dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso  di
          decesso, i loro parenti e affini entro  il  secondo  grado,
          presentano  domanda  alla  prefettura  di  residenza  o  al
          Ministero  dell'interno,  anche  per   il   tramite   delle
          associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo. 
              2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova  o
          ai figli in caso di  decesso  del  titolare.  Nel  caso  la
          vittima  non  sia  coniugata,  o  non  abbia  figli,  viene
          conferita ai parenti e affini entro il secondo grado. 
              2-sexies. Le  domande  e  i  documenti  occorrenti  per
          ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di  bollo  e
          da qualunque altro diritto. 
              2-septies. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          definite: 
                a) le caratteristiche della medaglia di cui al  comma
          2-bis; 
              b)  le  condizioni   previste   per   il   conferimento
          dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
          provato con dichiarazione, anche contestuale alla  domanda,
          sottoscritta dall'interessato, con  firma  autenticata  dal
          segretario comunale o da  altro  impiegato  incaricato  dal
          sindaco. 
              3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo:  «Ai  fini  della  presente  legge,  sono
          ricomprese fra gli atti di terrorismo le  azioni  criminose
          compiute  sul  territorio  nazionale  in  via   ripetitiva,
          rivolte a soggetti  indeterminati  e  poste  in  essere  in
          luoghi pubblici o aperti al pubblico»; 
                b)  all'articolo  2,  comma  1,  le  parole  da:  «si
          applica» fino alla fine del  comma  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «la retribuzione  pensionabile  va  rideterminata
          incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»; 
                c) all'articolo 3, dopo il comma  1  e'  inserito  il
          seguente:  «1-bis.  Ai  lavoratori  autonomi  e  ai  liberi
          professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
          al trattamento di fine  rapporto,  un'indennita'  calcolata
          applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
          a dieci volte la media  dei  redditi,  da  lavoro  autonomo
          ovvero libero professionale degli  ultimi  cinque  anni  di
          contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3,  comma
          5, del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,
          aumentata del 7,5 per  cento.  La  predetta  indennita'  e'
          determinata ed erogata  in  unica  soluzione  nell'anno  di
          decorrenza della pensione». 
              3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3  e'
          la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2  e  3
          della legge 3 agosto 2004, n. 206. 
              3-ter.  L'onere  derivante  dai  commi  3  e  3-bis  e'
          valutato in 2 milioni di  euro  per  l'anno  2007,  in  0,9
          milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2009. 
              3-quater. Gli enti  previdenziali  privati  gestori  di
          forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la  parte
          di propria competenza, al pagamento  dei  benefici  di  cui
          alla legge 3 agosto 2004, n.  206,  in  favore  dei  propri
          iscritti aventi  diritto  ai  suddetti  benefici,  fornendo
          rendicontazione  degli  oneri   finanziari   sostenuti   al
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.   Il
          predetto Ministero provvede a rimborsare  gli  enti  citati
          nei limiti di spesa previsti dalla predetta  legge  n.  206
          del 2004." 
              - Si riporta il testo del  comma  106  dell'articolo  2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              "106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata  in
          base  all'ultima  retribuzione»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»; 
                b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente  periodo:  «Ai   figli   maggiorenni   superstiti,
          ancorche'  non  conviventi  con  la   vittima   alla   data
          dell'evento  terroristico,  e'   altresi'   attribuito,   a
          decorrere dal  26  agosto  2004,  l'assegno  vitalizio  non
          reversibile di cui all'articolo 2 della legge  23  novembre
          1998, n. 407, e successive modificazioni»; 
                c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente  periodo:  «Ai  medesimi  soggetti  e'  esteso  il
          beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
          n. 203»; 
                d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
          seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si
          applicano  anche  agli  eventi  verificatisi  all'estero  a
          decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
          cittadini  italiani  residenti   in   Italia   al   momento
          dell'evento»; 
                e)  all'articolo  16,  comma  1,  dopo   le   parole:
          «dall'attuazione della presente  legge»  sono  inserite  le
          seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15,  comma
          2, secondo periodo»." 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23  recante
          "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale)
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 67. 
              - Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68  recante
          "Disposizioni in materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio
          2011, n. 109. 
              - Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo  5,
          e dell'articolo 14-bis del decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero): 
              "Art. 5 (Permesso di soggiorno)(Legge 6 marzo 1998,  n.
          40, art. 5) 
              1 - 2-bis (Omissis) 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi
          umanitari. 
              (Omissis)". 
              "Art. 14-bis. (Fondo rimpatri) (185) 
              E' istituito,  presso  il  Ministero  dell'interno,  un
          Fondo rimpatri finalizzato a finanziare  le  spese  per  il
          rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di  origine  ovvero
          di provenienza. 
              2. Nel Fondo di cui al comma 1  confluiscono  la  meta'
          del  gettito  conseguito  attraverso  la  riscossione   del
          contributo di cui all'articolo 5, comma  2-ter,  nonche'  i
          contributi eventualmente disposti dall'Unione  europea  per
          le finalita' del  Fondo  medesimo.  La  quota  residua  del
          gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma  2-ter,
          e'  assegnata  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'interno,  per  gli  oneri  connessi   alle   attivita'
          istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del  permesso
          di soggiorno." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 286 del 1998: 
              "Art. 14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito) 
              1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle  risorse
          di cui al comma 7, attua, anche in  collaborazione  con  le
          organizzazioni internazionali  o  intergovernative  esperte
          nel settore  dei  rimpatri,  con  gli  enti  locali  e  con
          associazioni   attive   nell'assistenza   agli   immigrati,
          programmi di rimpatrio volontario  ed  assistito  verso  il
          Paese di origine o di provenienza  di  cittadini  di  Paesi
          terzi, salvo quanto previsto al comma 3. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno sono  definite
          le linee  guida  per  la  realizzazione  dei  programmi  di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  fissando  criteri  di
          priorita' che tengano conto innanzitutto  delle  condizioni
          di vulnerabilita' dello straniero di cui  all'articolo  19,
          comma 2-bis, nonche' i criteri per  l'individuazione  delle
          organizzazioni, degli enti e delle associazioni di  cui  al
          comma 1 del presente articolo. 
              3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
          nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di  cui
          al comma 1, la prefettura del luogo ove egli  si  trova  ne
          da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
          anche in via telematica. Fatto  salvo  quanto  previsto  al
          comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei  provvedimenti  emessi
          ai sensi degli articoli 10, comma 2,  13,  comma  2  e  14,
          comma  5-bis.   E'   sospesa   l'efficacia   delle   misure
          eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
          13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura,  dopo  avere
          ricevuto dalla prefettura la comunicazione,  anche  in  via
          telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
          l'autorita' giudiziaria competente per  l'accertamento  del
          reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di  cui  al
          comma 5 del medesimo articolo. 
              4. Nei confronti dello  straniero  che  si  sottrae  al
          programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al  comma  3
          sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento  immediato
          alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma  4,  anche
          con le modalita' previste dall'articolo 14. 
              5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano agli stranieri che: 
                a) hanno gia' beneficiato dei  programmi  di  cui  al
          comma 1; 
                b) si trovano nelle condizioni  di  cui  all'articolo
          13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di
          cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e); 
                c)  siano  destinatari   di   un   provvedimento   di
          espulsione come sanzione penale o come conseguenza  di  una
          sanzione penale ovvero di un provvedimento di  estradizione
          o di un mandato di arresto  europeo  o  di  un  mandato  di
          arresto da parte della Corte penale internazionale. 
              6. Gli stranieri ammessi ai programmi di  rimpatrio  di
          cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione  ed
          espulsione rimangono nel Centro  fino  alla  partenza,  nei
          limiti della  durata  massima  prevista  dall'articolo  14,
          comma 5. 
              7.  Al  finanziamento  dei   programmi   di   rimpatrio
          volontario assistito di cui al  comma  1  si  provvede  nei
          limiti: 
                a) delle risorse disponibili del Fondo  rimpatri,  di
          cui  all'articolo  14-bis,  individuate   annualmente   con
          decreto del Ministro dell'interno; 
                b)  delle  risorse  disponibili  dei  fondi   europei
          destinati a tale scopo, secondo le  relative  modalita'  di
          gestione." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          31 maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122: 
              "Art. 7  Soppressione  ed  incorporazione  di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti (63) 
              1. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge, al  fine  di  assicurare  la  piena
          integrazione  delle  funzioni  assicurative  e  di  ricerca
          connesse alla materia della tutela  della  salute  e  della
          sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro  e   il
          coordinamento    stabile    delle    attivita'     previste
          dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9  aprile
          2008,  n.  81,  ottimizzando   le   risorse   ed   evitando
          duplicazioni  di  attivita',  l'IPSEMA  e   l'ISPESL   sono
          soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
          sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali e del  Ministero  della  salute;  l'INAIL
          succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 
              2. Al fine di assicurare la  piena  integrazione  delle
          funzioni   in   materia   di   previdenza   e   assistenza,
          ottimizzando  le  risorse  ed  evitando   duplicazioni   di
          attivita', l'IPOST e' soppresso. 
              3. Le funzioni  dell'IPOST  sono  trasferite  all'INPS,
          sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali;  l'INPS  succede  in  tutti  i  rapporti
          attivi e passivi. 
              3-bis. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, al fine di
          assicurare la piena integrazione delle funzioni in  materia
          di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di  assistenza
          magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.  1346,
          ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90,  e  successive
          modificazioni, e' soppresso e  le  relative  funzioni  sono
          attribuite all'INPDAP  che  succede  in  tutti  i  rapporti
          attivi e passivi. 
              4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  nonche',
          per quanto concerne la  soppressione  dell'ISPESL,  con  il
          Ministro della salute, da adottarsi entro  sessanta  giorni
          dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          ovvero,  per  l'ENAM,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente  decreto,  sono  trasferite  le
          risorse  strumentali,  umane  e  finanziarie   degli   enti
          soppressi, sulla  base  delle  risultanze  dei  bilanci  di
          chiusura delle relative gestioni alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM,  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              5. Le dotazioni organiche dell'INPS e  dell'INAIL  sono
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi.  In
          attesa della definizione dei comparti di contrattazione  in
          applicazione  dell'articolo  40,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  al  personale
          transitato   dall'ISPESL   continua   ad   applicarsi    il
          trattamento   giuridico   ed   economico   previsto   dalla
          contrattazione collettiva del comparto ricerca e  dell'area
          VII. Nell'ambito del nuovo comparto  di  contrattazione  di
          riferimento per gli enti pubblici non economici da definire
          in applicazione del menzionato articolo 40, comma  2,  puo'
          essere prevista un'apposita  sezione  contrattuale  per  le
          professionalita'  impiegate   in   attivita'   di   ricerca
          scientifica e  tecnologica.  Per  i  restanti  rapporti  di
          lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella  titolarita'  dei
          relativi rapporti. 
              5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del  polo
          della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore
          generale di cui all'articolo 8 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in  carica
          fino al completamento delle iniziative correlate alla  fase
          transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011,  per
          consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma  4.  Ai
          predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di
          cui all'articolo 9, comma  6,  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, a valere sui  posti  della  consistenza
          organica trasferita ai  sensi  del  comma  4,  puo'  essere
          affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un
          soggetto in possesso dei requisiti  previsti  dall'articolo
          5,  comma  1,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  303  del  2002,  anche   in   deroga   alle
          percentuali di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              6. I posti corrispondenti  all'incarico  di  componente
          dei Collegi  dei  sindaci,  in  posizione  di  fuori  ruolo
          istituzionale, soppressi ai  sensi  dei  commi  precedenti,
          sono trasformati in posti di livello dirigenziale  generale
          per  le  esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca  del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  del
          Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Gli
          incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
          i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo  3,  comma  7,
          del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti  a
          posizioni  soppresse  per  effetto  dei  commi  precedenti,
          cessano dalla data di adozione dei  provvedimenti  previsti
          dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
          medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
          riordinati ai sensi  del  presente  articolo  e'  conferito
          dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
          dirigenziale generale. 
              7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno  1994,
          n. 479, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «Sono organi degli Enti: 
                a) il presidente; 
                b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; 
                c) il collegio dei sindaci; 
                d) il direttore generale.»; 
                b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «Il   presidente   ha    la    rappresentanza    legale
          dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio  di
          indirizzo e vigilanza ed e' scelto in  base  a  criteri  di
          alta  professionalita',  di  capacita'  manageriale  e   di
          qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
          al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi  della
          legge 24 gennaio 1978, n.  14,  con  la  procedura  di  cui
          all'art.  3  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400;   la
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri  e'  adottata  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Contestualmente alla richiesta  di  parere  prevista  dalle
          predette disposizioni, si provvede  ad  acquisire  l'intesa
          del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che  deve
          intervenire nel  termine  di  trenta  giorni.  In  caso  di
          mancato raggiungimento dell'intesa entro tale  termine,  il
          Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla  nomina
          con provvedimento motivato.»; 
                c) al comma 4, dopo il primo periodo e'  aggiunto  il
          seguente:  «Almeno  trenta  giorni  prima  della   naturale
          scadenza  ovvero   entro   dieci   giorni   dall'anticipata
          cessazione del presidente,  il  consiglio  di  indirizzo  e
          vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali  affinche'  si  proceda  alla  nomina   del   nuovo
          titolare.»; 
                d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il
          consiglio  di  amministrazione»  e  «il   consiglio»   sono
          sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli
          ultimi tre periodi del medesimo comma  5,  dall'espressione
          «Il  consiglio  e'  composto»  a  quella  «componente   del
          consiglio di vigilanza.»; 
                e) al comma 6,  l'espressione  «partecipa,  con  voto
          consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione  e
          puo' assistere a quelle  del  consiglio  di  vigilanza»  e'
          sostituita dalla seguente «puo' assistere alle  sedute  del
          consiglio di indirizzo e vigilanza»; 
                f) al comma 8,  e'  eliminata  l'espressione  da  «il
          consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»; 
                g) al  comma  9,  l'espressione  «con  esclusione  di
          quello di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla seguente
          «con esclusione di quello di cui alla lettera d)»; 
                h) e' aggiunto il seguente comma 11: 
              «Al presidente dell'Ente  e'  dovuto,  per  l'esercizio
          delle  funzioni  inerenti  alla   carica,   un   emolumento
          onnicomprensivo stabilito  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze.». 
              8.   Le   competenze   attribuite   al   consiglio   di
          amministrazione dalle disposizioni  contenute  nel  decreto
          del Presidente della Repubblica 30  aprile  1970,  n.  639,
          nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30
          giugno 1994, n.  479,  nel  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da  qualunque  altra
          norma  riguardante  gli  Enti  pubblici  di  previdenza  ed
          assistenza  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 30  giugno  1994,  n.  479,  sono  devolute  al
          Presidente  dell'Ente,  che   le   esercita   con   proprie
          determinazioni. 
              9. Con effetto dalla  ricostituzione  dei  consigli  di
          indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma  4,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il  numero  dei
          rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al
          trenta per cento. 
              10.  Con  effetto  dalla  ricostituzione  dei  comitati
          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui
          all'articolo 1, primo comma, numero  4),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  30  aprile  1970,  n.  639,  e
          successive modificazioni,  nonche'  dei  comitati  previsti
          dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del  Presidente
          della Repubblica, il numero dei  rispettivi  componenti  e'
          ridotto in misura non inferiore al trenta per cento. 
              11. A decorrere  dal  1°  luglio  2010,  gli  eventuali
          gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei  comitati
          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui
          all'articolo 2, comma 1, punto  4),  della  legge  9  marzo
          1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a
          seduta. 
              12.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2010,   l'attivita'
          istituzionale degli organi collegiali di  cui  all'articolo
          3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
          nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli
          organi centrali non da' luogo alla corresponsione di  alcun
          emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie). 
              13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione  ed
          il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1,
          del decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,  sono
          adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento
          normativo   dal   presente   articolo,   in    applicazione
          dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto  legislativo
          n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si  applicano,
          in  ogni  caso,  le  disposizioni  contenute  nel  presente
          articolo. 
              14. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          anche  all'organizzazione  ed  al  funzionamento   all'Ente
          nazionale di previdenza  ed  assistenza  per  i  lavoratori
          dello spettacolo di cui al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 novembre 2003, n. 357. 
              15. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  l'Istituto  affari   sociali   di   cui
          all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e  le  relative
          funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento  delle  attivita'
          di ricerca a  supporto  dell'elaborazione  delle  politiche
          sociali    confluisce    nell'ambito    dell'organizzazione
          dell'ISFOL in  una  delle  macroaree  gia'  esistenti.  Con
          decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
          e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione  sono  individuate
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  da  riallocare
          presso  l'ISFOL.  La  dotazione  organica   dell'ISFOL   e'
          incrementata di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo  trasferite,  in  servizio  presso  l'Istituto  degli
          affari sociali alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. L'ISFOL subentra in  tutti  i  rapporti  giuridici
          attivi e passivi ivi  compresi  i  rapporti  di  lavoro  in
          essere. L'ISFOL adegua  il  proprio  statuto  entro  il  31
          ottobre 2010. 
              16. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  l'Ente  nazionale   di   assistenza   e
          previdenza per i pittori e scultori,  musicisti,  scrittori
          ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202,  e'
          soppresso  e   le   relative   funzioni   sono   trasferite
          all'ENPALS, che  succede  in  tutti  i  rapporti  attivi  e
          passivi. Con  effetto  dalla  medesima  data  e'  istituito
          presso l'ENPALS con evidenza contabile  separata  il  Fondo
          assistenza e previdenza dei pittori e scultori,  musicisti,
          scrittori ed autori drammatici. Tutte  le  attivita'  e  le
          passivita'  risultanti  dall'ultimo   bilancio   consuntivo
          approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso
          l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di
          un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite
          in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  ai
          sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  le
          conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il
          funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di  natura  non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono individuate le risorse strumentali,  umane  e
          finanziarie   dell'Ente   soppresso,   sulla   base   delle
          risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto. Il  Commissario  straordinario  e  il
          Direttore generale  dell'Istituto  incorporante  in  carica
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge
          continuano  ad  operare  sino  alla  scadenza  del  mandato
          prevista dai relativi decreti di nomina. 
              17.   Le   economie   derivanti   dai    processi    di
          razionalizzazione e soppressione degli  enti  previdenziali
          vigilati dal Ministero del  lavoro  previsti  nel  presente
          decreto sono computate, previa  verifica  del  Dipartimento
          della  funzione  pubblica   con   il   Dipartimento   della
          Ragioneria generale  dello  Stato,  per  il  raggiungimento
          degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma  8,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
              18.  Al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare   le
          funzioni  di  analisi  e  studio  in  materia  di  politica
          economica, l'Istituto di studi e analisi  economica  (Isae)
          e' soppresso; le funzioni e le risorse  sono  assegnate  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  all'ISTAT.  Le
          funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con  uno  o  piu'
          decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  l'innovazione;  con  gli
          stessi  decreti  sono  stabilite  le  date   di   effettivo
          esercizio delle funzioni trasferite e sono  individuate  le
          risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate  presso
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nonche',
          limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi,  anche  presso
          l'ISTAT.  I   dipendenti   a   tempo   indeterminato   sono
          inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di  apposita
          tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti  di
          cui  al  presente  comma;  le  amministrazioni  di  cui  al
          presente comma provvedono conseguentemente a  rideterminare
          le proprie dotazioni  organiche;  i  dipendenti  trasferiti
          mantengono  il   trattamento   economico   fondamentale   e
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in  cui
          tale trattamento risulti piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto per il personale del Ministero, e' attribuito  per
          la differenza un assegno ad personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti.  Per  i  restanti   rapporti   di   lavoro   le
          amministrazioni   di    destinazione    subentrano    nella
          titolarita' dei rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              19.   L'Ente   italiano   Montagna   (EIM),   istituito
          dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e'  soppresso.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri succede a titolo universale al predetto ente e  le
          risorse strumentali e di personale  ivi  in  servizio  sono
          trasferite al Dipartimento per gli affari  regionali  della
          medesima  Presidenza.  Con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri su  proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          date di effettivo esercizio  delle  funzioni  trasferite  e
          sono  individuate   le   risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie  riallocate  presso  la  Presidenza,   nonche',
          limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi,  anche  presso
          gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a  tempo
          indeterminato sono inquadrati, nei ruoli  della  Presidenza
          sulla  base  di  apposita  tabella  di  corrispondenza.   I
          dipendenti trasferiti mantengono il  trattamento  economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento;
          nel caso in  cui  tale  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello previsto per la Presidenza e'  attribuito
          per la differenza un assegno ad personam riassorbibile  con
          i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo
          conseguiti.  Per  i  restanti   rapporti   di   lavoro   le
          amministrazioni   di    destinazione    subentrano    nella
          titolarita' dei rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica . 
              20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi  e  i
          compiti e le attribuzioni esercitati sono  trasferiti  alle
          amministrazioni corrispondentemente indicate. Il  personale
          a tempo indeterminato  attualmente  in  servizio  presso  i
          predetti enti e' trasferito  alle  amministrazioni  e  agli
          enti rispettivamente  individuati  ai  sensi  del  predetto
          allegato, e  sono  inquadrati  sulla  base  di  un'apposita
          tabella  di  corrispondenza  approvata  con   decreto   del
          Ministro  interessato   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica    amministrazione     e     l'innovazione.     Le
          amministrazioni  di  destinazione   adeguano   le   proprie
          dotazioni organiche in relazione  al  personale  trasferito
          mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
          I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento.
          Nel caso in cui risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto   per   il   personale   dell'amministrazione   di
          destinazione, percepiscono per la differenza un assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  Dall'attuazione
          delle predette disposizioni non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.   Gli
          stanziamenti finanziari a carico del bilancio  dello  Stato
          previsti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento,  per  le  esigenze  di   funzionamento   dei
          predetti  enti  pubblici  confluiscono   nello   stato   di
          previsione della spesa o nei bilanci delle  amministrazioni
          alle  quali  sono  trasferiti   i   relativi   compiti   ed
          attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
          degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
          enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono  altresi'
          trasferite  tutte  le   risorse   strumentali   attualmente
          utilizzate  dai  predetti  enti.  Le   amministrazioni   di
          destinazione esercitano i compiti  e  le  funzioni  facenti
          capo   agli   enti   soppressi   con    le    articolazioni
          amministrative individuate mediante le ordinarie misure  di
          definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine  di
          garantire  la  continuita'  delle  attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti capo agli enti  di  cui  al  presente
          comma   fino   al   perfezionamento   del    processo    di
          riorganizzazione  indicato,  l'attivita'  facente  capo  ai
          predetti enti continua ad essere esercitata presso le  sedi
          e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi  restando  i
          risparmi attesi, per le  stazioni  sperimentali,  il  Banco
          nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per  le
          munizioni  commerciali  e  l'Istituto  nazionale   per   le
          conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato  2,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono individuati
          tempi e concrete modalita' di trasferimento dei  compiti  e
          delle attribuzioni, nonche' del personale e  delle  risorse
          strumentali e finanziarie. 
              21. L'Istituto nazionale  per  studi  e  esperienze  di
          architettura navale (INSEAN) istituito  con  Regio  decreto
          legislativo  24  maggio  1946,  n.  530  e'  soppresso.  Le
          funzioni svolte dall'INSEAN e le  connesse  risorse  umane,
          strumentali e  finanziarie  sono  trasferite  al  Consiglio
          nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti  di  natura
          non regolamentare del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   con   il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con il Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione;  con  gli  stessi
          decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
          funzioni trasferite. I  dipendenti  a  tempo  indeterminato
          sono inquadrati nei ruoli  del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche sulla base di apposita tabella  di  corrispondenza
          approvata con uno dei decreti di natura  non  regolamentare
          di cui al presente  comma.  Il  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  provvede  conseguentemente  a  rimodulare   o   a
          rideterminare le proprie dotazioni organiche. I  dipendenti
          trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
          e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in  cui
          tale trattamento risulti piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto per il personale  del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche, e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo  conseguiti.  Per  i  restanti
          rapporti di lavoro il Consiglio  nazionale  delle  ricerche
          subentra  nella  titolarita'   dei   rispettivi   rapporti.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              22. L'ultimo periodo del comma 2  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e'
          sostituito dal seguente: «Le nomine  dei  componenti  degli
          organi sociali sono effettuate dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze d'intesa con il  Ministero  dello  sviluppo
          economico». 
              23.  Per  garantire  il  pieno  rispetto  dei  principi
          comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo
          27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono  abrogati,  fatti
          salvi gli effetti prodotti alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.  Entro  30
          giorni decorrenti dalla medesima data  e'  ricostituito  il
          Consiglio di amministrazione della Sogin  S.p.a.,  composto
          di 5 membri. La nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di
          amministrazione  della  Sogin  S.p.a.  e'  effettuata   dal
          Ministero dell'economia e delle  finanze  d'intesa  con  il
          Ministero dello sviluppo economico. 
              24. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto gli stanziamenti sui  competenti  capitoli
          degli stati di previsione delle  amministrazioni  vigilanti
          relativi  al  contributo  dello  Stato  a  enti,  istituti,
          fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per  cento
          rispetto  all'anno  2009.  Al  fine   di   procedere   alla
          razionalizzazione e al  riordino  delle  modalita'  con  le
          quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti,
          i Ministri competenti, con  decreto  da  emanare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili. 
              25.  Le  Commissioni  mediche  di   verifica   operanti
          nell'ambito del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sono  soppresse,  ad  eccezione  di  quelle  presenti   nei
          capoluoghi  di  regione  e  nelle   Province   a   speciale
          autonomia,   che   subentrano   nelle   competenze    delle
          Commissioni  soppresse.  Con  protocolli  di   intesa,   da
          stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
          le Regioni, le predette  Commissioni  possono  avvalersi  a
          titolo  gratuito  delle  Asl  territorialmente   competenti
          ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
          strutture sanitarie del  predetto  Ministero  operanti  sul
          territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze di natura non regolamentare sono stabilite le  date
          di effettivo esercizio del nuovo assetto delle  commissioni
          mediche di cui al presente comma . 
              26. Sono attribuite al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  ivi
          inclusa la gestione del Fondo per le aree  sottoutilizzate,
          fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
          e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo  e
          coesione . 
              27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  26,
          il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  il  Ministro
          delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la
          coesione economica del Ministero dello sviluppo  economico,
          ad eccezione della Direzione generale per  l'incentivazione
          delle   attivita'   imprenditoriali,   il   quale   dipende
          funzionalmente dalle predette autorita' . 
              28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui  al
          comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  dello  sviluppo
          economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
          restano nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              29.  Restano  ferme  le   funzioni   di   controllo   e
          monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato. 
              30. All'articolo 10-bis del decreto-legge  30  dicembre
          2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte  alla  fine
          le seguenti parole: «nonche' di quelli comunque non inclusi
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuati  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 
              31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente  per
          il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis,  comma
          8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito  dalla  legge
          11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita  al  Ministero  per  lo
          sviluppo economico. 
              31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di
          Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi  dell'articolo
          6  della  legge  3  agosto  2009,  n.  116,  da  parte  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di  euro  2
          milioni per l'anno 2011.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori  entrate
          derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. 
              31-ter. L'Agenzia autonoma per  la  gestione  dell'albo
          dei   segretari   comunali   e    provinciali,    istituita
          dall'articolo  102  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'  soppressa.  Il
          Ministero dell'interno succede  a  titolo  universale  alla
          predetta Agenzia e le risorse strumentali  e  di  personale
          ivi in servizio,  comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono
          trasferite al Ministero medesimo. 
              31-quater. Con decreto  del  Ministro  dell'interno  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono  stabilite  le  date  di  effettivo  esercizio   delle
          funzioni trasferite e sono individuate  le  risorse  umane,
          strumentali e finanziarie riallocate  presso  il  Ministero
          dell'interno.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  sono
          inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base
          di apposita tabella  di  corrispondenza  approvata  con  il
          medesimo decreto di cui  al  primo  periodo.  I  dipendenti
          trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
          ed   accessorio,   limitatamente   alle   voci   fisse    e
          continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 
              31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle
          attivita'  di  interesse   pubblico   gia'   facenti   capo
          all'Agenzia,  fino  al  perfezionamento  del  processo   di
          riorganizzazione, l'attivita' gia'  svolta  dalla  predetta
          Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e  gli
          uffici a tal fine utilizzati. 
              31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni
          provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo
          102 del citato decreto  legislativo  n.  267  del  2000  e'
          soppresso dal 1° gennaio 2011 (46) e  dalla  medesima  data
          sono  corrispondentemente  ridotti  i  contributi  ordinari
          delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per  essere
          destinati   alla   copertura    degli    oneri    derivanti
          dall'applicazione  del  comma  31-ter.  I   criteri   della
          riduzione  sono   definiti   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle  finanze  e  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione,  sentita  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              31-septies.  Al  testo  unico   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  sono  abrogati  gli
          articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia
          di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al
          Ministero dell'interno. 
              31-octies.  Le   amministrazioni   destinatarie   delle
          funzioni  degli  enti  soppressi   ai   sensi   dei   commi
          precedenti, in esito all'applicazione dell'articolo 74  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
          2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori
          oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto  delle  vacanze
          cosi'  coperte,  evitando  l'aumento  del  contingente  del
          personale di  supporto  nel  rispetto  di  quanto  previsto
          dall'articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133." 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  10  del
          decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti
          in  materia  di  finanza   e   funzionamento   degli   enti
          territoriali,  nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore
          delle zone terremotate nel maggio  2012),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: 
              "Art. 10 Disposizioni in materia  di  Agenzia  Autonoma
          per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e
          provinciali 
              1. 
              2.  La  Scuola  Superiore  per  la  formazione   e   la
          specializzazione    dei    dirigenti     della     pubblica
          amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
          soppressa  e  i  relativi  organi  decadono.  Il  Ministero
          dell'interno succede  a  titolo  universale  alla  predetta
          Scuola  e  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  e   di
          personale ivi in  servizio  sono  trasferite  al  Ministero
          medesimo. 
              3.  I  predetti  dipendenti  con  contratto   a   tempo
          indeterminato  sono  inquadrati  nei  ruoli  del  Ministero
          dell'interno sulla base  della  tabella  di  corrispondenza
          approvata  col  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          cui all'articolo 7, comma 31-quater, del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122.  I  dipendenti  trasferiti
          mantengono  il  trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento. 
              4. Per garantire la  continuita'  delle  funzioni  gia'
          svolte dalla Scuola, fino all'adozione del  regolamento  di
          cui al comma 6, l'attivita' continua ad  essere  esercitata
          presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati. 
              5.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  7,   comma
          31-sexies,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  continua  ad  applicarsi  anche  per  gli   oneri
          derivanti dal comma 2 del presente articolo. 
              6.  Al  fine  di  assicurare  il  perfezionamento   del
          processo di riorganizzazione delle attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti  capo  all'Agenzia  Autonoma  per  la
          gestione dell'Albo dei segretari  comunali  e  provinciali,
          previsto dall'articolo 7,  commi  31-ter  e  seguenti,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2  e  3  del
          presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri,  da  adottare  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo  2,  comma  10-ter,  primo,  secondo  e  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  su
          proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e del  Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   si
          provvede,  fermo  restando  il   numero   delle   strutture
          dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
          dall'applicazione delle misure di riduzione  degli  assetti
          organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, alla  riorganizzazione  delle  strutture  del
          Ministero  dell'interno  per  garantire  l'esercizio  delle
          funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento  del
          personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
          una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione  civile
          dell'interno corrispondente al numero  degli  inquadramenti
          da disporre ai sensi del decreto  di  cui  all'articolo  7,
          comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e del comma 3 del presente articolo. 
              7. E' istituito, a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore  del   presente   decreto,   presso   il   Ministero
          dell'interno, il Consiglio direttivo per  l'Albo  Nazionale
          dei  segretari  comunali  e  provinciali,  presieduto   dal
          Ministro dell'interno, o da  un  Sottosegretario  di  Stato
          appositamente delegato, e composto  dal  Capo  Dipartimento
          per  gli  Affari  Interni  e  territoriali,  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie, da due  prefetti  dei  capoluoghi  di  regione
          designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
          e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
          da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
          proposta del Consiglio  Direttivo,  sentita  la  Conferenza
          Stato Citta' e Autonomie locali: 
                a) definisce le modalita' procedurali e organizzative
          per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari,  nonche'   il
          fabbisogno di segretari comunali e provinciali; 
                b)  definisce  e  approva  gli   indirizzi   per   la
          programmazione  dell'attivita'  didattica   ed   il   piano
          generale  annuale  delle  iniziative  di  formazione  e  di
          assistenza, verificandone la relativa attuazione; 
                c) provvede alla  ripartizione  dei  fondi  necessari
          all'espletamento  delle  funzioni  relative  alla  gestione
          dell'albo e  alle  attivita'  connesse,  nonche'  a  quelle
          relative  alle  attivita'  di  reclutamento,  formazione  e
          aggiornamento dei segretari  comunali  e  provinciali,  del
          personale degli enti locali, nonche'  degli  amministratori
          locali; 
                d)  definisce  le  modalita'   di   gestione   e   di
          destinazione dei beni strumentali  e  patrimoniali  di  cui
          all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
              8.  La  partecipazione  alle   sedute   del   Consiglio
          direttivo  non   da'   diritto   alla   corresponsione   di
          emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. 
              9.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.".