Art. 10 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto  legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: "31  dicembre  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2015". 
  2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2014" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2015". 
  3.  E'  prorogato   fino   al   31   dicembre   2015   il   termine
dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8,  comma
30, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui  all'articolo  22,  comma
5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' prorogato al 30
aprile 2015. 
  5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, le  parole:  "Sino  al  31  dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2015". 
  6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite  dalle  seguenti:
"negli anni 2013, 2014 e 2015". 
  7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: "per gli anni  2012,  2013  e  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015". 
  8. All'articolo 23, comma 12-octies,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole: "fino al 31 dicembre 2013"  sono  sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014". 
  9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15,  comma  4,  secondo
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,  per  il  periodo
d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2014,  si
provvede  mediante  quota  parte  delle  maggiori  entrate   di   cui
all'articolo 1, comma 7,  della  legge  15  dicembre  2014,  n.  186.
Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al  periodo  precedente
emerga un  andamento  che  non  consenta  la  copertura  degli  oneri
derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102  del  2013,
il Ministro dell'economia e delle finanze, con  proprio  decreto,  da
emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura
degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti  per  il  periodo
d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio  2016,  delle
accise di  cui  alla  Direttiva  del  Consiglio  2008/118/CE  del  16
dicembre 2008, in misura tale  da  assicurare  il  conseguimento  dei
predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione  delle
minori entrate che si dovessero  generare  per  effetto  dell'aumento
degli acconti. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013. 
  10. All'articolo  6,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  14,  le  parole:  «e  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»; 
    b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale». 
  11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo
2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al  periodo
2011-2016 e relativo bilancio pluriennale». 
  12. All'articolo 20  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per
il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, e' aggiunto in fine il
seguente comma: "7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di  cui
al presente articolo, le societa' controllate da Ferrovie dello Stato
italiane S.p.a.  concorrono,  nell'ambito  del  bilancio  consolidato
della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014
e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine  per  il  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e' fissato rispettivamente al 10
gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.".