Art. 10
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2015".
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2015".
3. E' prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine
dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8, comma
30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 22, comma
5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' prorogato al 30
aprile 2015.
5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, le parole: "Sino al 31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2015".
6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"negli anni 2013, 2014 e 2015".
7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015".
8. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".
9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si
provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.
Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente
emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri
derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013,
il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da
emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura
degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo
d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle
accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16
dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei
predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle
minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento
degli acconti. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.
10. All'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»;
b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».
11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo
2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo
2011-2016 e relativo bilancio pluriennale».
12. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per
il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, e' aggiunto in fine il
seguente comma: "7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al presente articolo, le societa' controllate da Ferrovie dello Stato
italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato
della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014
e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e' fissato rispettivamente al 10
gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.".