Art. 12 
 
Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili
  agro forestali e fotovoltaiche, nonche' di carburanti  ottenuti  da
  produzioni vegetali 
 
  1. All'articolo 22,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; 
    b) al comma  1-bis,  primo  periodo,  le  parole:  «Limitatamente
all'anno 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «Limitatamente  agli
anni 2014 e 2015». 
  2.  Alle   minori   entrate   derivanti   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro  per
l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.