Art. 9 
 
              Proroga di termini in materia ambientale 
 
  1. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo  10,  comma  1,
del  decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.  150,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e'  prorogato  al
30 giugno 2015. 
  2. All'articolo 1,  comma  111,  quarto  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, le parole: "entro il 31  dicembre  2014"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015". 
  3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2015 al  fine  di  consentire  la  tenuta  in  modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»; 
    b) la parola: «260-bis» e' sostituita dalle  seguenti:  «260-bis,
commi da 3 a 9,»; 
    c) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015». 
  Dall'attuazione del presente comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:  «
28 febbraio 2015».