Premessa. 
  Ai sensi della legge  6  novembre  2012,  n.  190,  e  del  decreto
legislativo   14   marzo   2013,   n.   33,   l'Autorita'   nazionale
anticorruzione (di seguito A.N.AC.)  controlla  l'esatto  adempimento
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
  Ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti  di  valutazione
(OIV) spetta il compito  di  promuovere  e  attestare  l'assolvimento
degli obblighi relativi alla trasparenza e  all'integrita'  da  parte
delle amministrazioni e degli enti. 
  Allo  scopo  di  verificare  l'effettiva  pubblicazione  dei   dati
previsti dalla  normativa  vigente  per  l'anno  2014,  il  consiglio
dell'Autorita' ha deciso di richiedere agli Organismi indipendenti di
valutazione (OIV) o strutture con funzioni analoghe  delle  pubbliche
amministrazioni di attestare al 31 dicembre  2014  l'assolvimento  di
specifiche categorie di obblighi di pubblicazione. 
  Il presente documento fornisce indicazioni per  la  predisposizione
delle attestazioni da parte  degli  OIV,  o  strutture  con  funzioni
analoghe, e illustra  le  attivita'  di  vigilanza  e  controllo  che
l'Autorita' intende effettuare a  partire  dall'analisi  degli  esiti
delle predette attestazioni. 
1. Soggetti tenuti all'attestazione. 
  Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento  degli  obblighi  di
pubblicazione per l'anno 2014 gli  OIV,  o  le  altre  strutture  con
funzioni analoghe, compresi i nuclei di valutazione, delle  pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  comprese  le
autorita'  amministrative  indipendenti  di  garanzia,  vigilanza   e
regolazione (art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 33/2013). 
  Ai fini della predisposizione dell'attestazione gli OIV, o le altre
strutture con funzioni analoghe, si  avvalgono  della  collaborazione
del responsabile della trasparenza il quale, ai sensi  dell'art.  43,
comma 1, del  decreto  legislativo  n.  33/2013,  svolge  stabilmente
un'attivita'  di  controllo  sull'adempimento   degli   obblighi   di
pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV. 
  Le modalita' di attestazione sull'assolvimento  degli  obblighi  di
pubblicazione  per  gli  enti  di  diritto  pubblico  economici   non
territoriali nazionali, regionali o locali e per gli enti di  diritto
privato  in  controllo  pubblico,  ivi   comprese   le   societa'   a
partecipazione pubblica, cosi' come individuati nell'art. 11, commi 2
e 3 del decreto legislativo n. 33/2013, saranno oggetto  di  distinta
deliberazione,   tenuto   conto   delle   novita'   introdotte    dal
decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto  2014,  n.
144. L'Autorita' si riserva comunque di effettuare sugli  enti  e  le
societa' citate verifiche d'ufficio  o  su  segnalazione  sull'esatto
adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e  modalita'  di
rilevazione. 
  Ferma restando l'immediata precettivita' di tutti gli  obblighi  di
trasparenza  previsti   dalla   normativa   vigente,   l'attestazione
richiesta agli OIV al 31 dicembre  2014  e'  limitata  ad  un  numero
circoscritto di obblighi di pubblicazione. 
  L'intento, similmente a quanto  gia'  indicato  nelle  delibere  n.
71/2013 e  n.  77/2013,  e'  quello  di  concentrare  l'attivita'  di
monitoraggio  degli  OIV  su   un   numero   di   obblighi   ritenuti
particolarmente rilevanti sotto il profilo economico  e  sociale  con
cio' innalzando  i  livelli  di  sostenibilita'  ed  efficacia  delle
verifiche condotte. 
  2.1. La griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014. 
  Per lo svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza da  parte  delle  amministrazioni  e  degli
enti,  gli  OIV,  o  gli  altri  soggetti  tenuti   all'attestazione,
utilizzano la «griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014», contenuta
nell'allegato 1 alla presente delibera. 
  La griglia di rilevazione e' composta di tre fogli. 
  Il  foglio  n.  1  «Pubblicazione  e  qualita'  dati»  consente  di
verificare, all'interno della sezione  «Amministrazione  trasparente»
dei siti delle amministrazioni, la  pubblicazione  dei  dati  oggetto
della presente attestazione, nonche' la loro qualita' in  termini  di
completezza, aggiornamento e formato secondo le  indicazioni  fornite
negli allegati 1 e 2 alla delibera CiVIT n. 50/2013. Tutti gli OIV, o
le altre strutture con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare  il
foglio n. 1. 
  Il foglio n. 2 «Uffici periferici, articolazioni e Corpi»  consente
di  verificare  se  la  pubblicazione  dei  dati  presenti  nel  sito
dell'amministrazione  centrale   ovvero   nei   siti   degli   uffici
periferici, delle articolazioni organizzative autonome e  dei  Corpi,
laddove esistenti, si riferisca a tutte le predette strutture  (1)  ,
anche con riguardo alla completezza dei dati. 
  Esso e' compilato solamente dagli OIV, o dalle altre strutture  con
funzioni analoghe, delle amministrazioni che hanno uffici periferici,
articolazioni  organizzative  dotate  di  autonomia,  ovvero  che  si
avvalgono di Corpi (quali, ad esempio, le Forze armate e di  Polizia,
il  Corpo  forestale,  i  Vigili  del  fuoco).  La  rilevazione  deve
riguardare tutti i Corpi che fanno riferimento ai Ministeri. Per quel
che  riguarda  gli  uffici  periferici  e  le   altre   articolazioni
organizzative autonome, invece, considerata la loro numerosita',  gli
OIV, o le altre  strutture  con  funzioni  analoghe,  concentrano  le
verifiche su un loro campione rappresentativo composto da  almeno  il
20% degli  uffici  periferici  e  delle  articolazioni  organizzative
autonome  esistenti,   selezionato   autonomamente   in   base   alle
caratteristiche dell'amministrazione. Nell'allegato 3,  l'OIV  elenca
le strutture selezionate e descrive i relativi criteri di selezione. 
  Gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, ivi compresi i
nuclei  di  valutazione,  nello  svolgimento  delle  loro  verifiche,
attribuiscono un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione,
in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia
descritta nell'allegato 4 e avendo cura di inserire il  valore  «n/a»
(non applicabile) nei casi non applicabili. 
  Non sono ammessi campi vuoti,  ossia  privi  di  uno  dei  suddetti
valori.  Ne  consegue  che  eventuali  campi  non  compilati  saranno
ritenuti equiparati al valore «0». 
  Nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o struttura  con  funzione
analoghe, il responsabile della  trasparenza  e/o  della  prevenzione
della  corruzione  e'  tenuto  alla  compilazione  della  griglia  di
rilevazione, specificando che nell'ente e' assente l'OIV o  struttura
analoga. 
  Il foglio n. 3, al fine di agevolare la compilazione dei fogli  nn.
1 e 2  della  griglia  di  rilevazione,  indica  per  ciascuno  degli
obblighi il relativo ambito soggettivo di applicazione. 
3. Pubblicazione delle attestazioni e delle griglie di rilevazione. 
  Le attestazioni degli  OIV,  o  di  altra  struttura  con  funzioni
analoghe, riferite  all'anno  2014,  da  predisporre  utilizzando  il
modello  contenuto  nell'allegato  2  e  complete  della  griglia  di
rilevazione e della scheda di  sintesi,  dovranno  essere  pubblicate
nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione  di  primo
livello «Disposizioni generali»,  sotto-sezione  di  secondo  livello
«Attestazioni OIV o di struttura analoga» entro il 31  gennaio  2015.
La pubblicazione compete al responsabile della trasparenza. 
  Allo scopo si forniscono i seguenti modelli da utilizzare: 
  griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 (allegato 1); 
  documento di attestazione (allegato 2); 
  la scheda di sintesi sulla rilevazione  degli  OIV  o  delle  altre
strutture con funzioni analoghe, (allegato 3); 
  criteri di compilazione della griglia di rilevazione (allegato 4). 
  La griglia di rilevazione al 31  dicembre  2014,  il  documento  di
attestazione e la scheda di sintesi  non  dovranno  essere  trasmessi
all'A.N.AC. ma solamente pubblicati  nella  sezione  «Amministrazione
trasparente» come sopra indicato. Per effettuare le proprie verifiche
l'Autorita' si riserva di definire le modalita' di  acquisizione  dei
predetti documenti. 
  Al fine di rendere pubblico il processo di attestazione, nonche' di
consentire all'Autorita' di effettuare  ulteriori  approfondimenti  e
analisi, nella scheda di sintesi (allegato  3)  viene  data  evidenza
agli elementi a supporto del processo di attestazione. Gli OIV, o  le
altre strutture con funzioni analoghe, specificano le procedure e gli
strumenti di verifica  adottati  nonche'  le  fonti  di  informazione
impiegate. 
4. Attivita' di vigilanza e controllo svolta dall'A.N.AC. 
  4.1. Modalita' di svolgimento dell'attivita' di vigilanza. 
  L'Autorita'  vigila  sull'esatto  adempimento  degli  obblighi   di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche,
d'ufficio  o  su   segnalazione,   sui   siti   istituzionali   delle
amministrazioni, tenute all'applicazione della disposizioni  previste
dal decreto legislativo n. 33/2013. 
  4.2. Vigilanza d'ufficio. 
  L'Autorita' verifica nei  siti  istituzionali  di  un  campione  di
soggetti tenuti all'applicazione della presente  delibera  l'avvenuta
pubblicazione entro la data del 31  gennaio  2015  della  griglia  di
rilevazione, del Documento di attestazione e della scheda di  sintesi
sulla rilevazione degli OIV, o delle  altre  strutture  con  funzioni
analoghe, e ne esamina i contenuti rispetto ai dati pubblicati  dagli
stessi soggetti  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  33/2013  e
dell'allegato 1 della delibera CiVIT n. 50/2013. 
  L'Autorita' rendera' noto in un rapporto che  sara'  pubblicato  al
termine  dell'attivita'  svolta  i  criteri  di  individuazione   del
campione selezionato di amministrazioni. 
  L'Autorita' si  riserva  di  segnalare  agli  organi  di  indirizzo
politico-amministrativo delle amministrazioni interessate i  casi  di
mancata o ritardata attestazione degli  obblighi  di  trasparenza  da
parte degli OIV o delle  altre  strutture  con  funzioni  analoghe  e
altresi' le ipotesi in cui la verifica condotta  dall'A.N.AC.  rilevi
una discordanza tra quanto  contenuto  nelle  attestazioni  e  quanto
pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente». 
  4.3. Controllo documentale. 
  All'attivita' di vigilanza, d'ufficio  o  su  segnalazione,  potra'
seguire un controllo documentale da parte della  Guardia  di  finanza
diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati  attestati
dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe. 
  Il controllo della Guardia di finanza si basera' sull'estrazione di
un campione casuale semplice che garantisca imparzialita' e le stesse
probabilita', per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione. 
    Roma, 3 dicembre 2014 
 
                                               Il Presidente: Cantone 

(1) Sulle   modalita'   di   pubblicazione   dei   dati   nel    sito
    dell'amministrazione centrale o nei siti degli uffici  periferici
    si veda l'allegato 2 della delibera CiVIT n. 50/2013.