Art. 2 
 
 
                  Contributi autonoma sistemazione 
 
  1. Il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  Sindaci,  e'
autorizzato ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti
delle competenti autorita',  adottati  a  seguito  degli  eccezionali
eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma
sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel
limite  di  €  200,00  per  ogni  componente  del  nucleo   familiare
abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove  si  tratti
di un nucleo familiare composto da una  sola  unita',  il  contributo
medesimo e' stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano
presenti persone portatrici di  handicap,  ovvero  disabili  con  una
percentuale di invalidita' non  inferiore  al  67%,  e'  concesso  un
contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili  per  ognuno  dei  soggetti
sopra indicati, anche oltre il limite massimo  di  €  600,00  mensili
previsti per il nucleo familiare. 
  2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a
decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero
dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per
il  rientro  nell'abitazione,  ovvero  si  sia  provveduto  ad  altra
sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre  la
data di scadenza dello stato di emergenza.