LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
Nell'odierna seduta del 30 ottobre 2014: 
  Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in
particolare, il  comma  2,  lettera  c),  in  base  al  quale  questa
Conferenza  promuove  e  sancisce  accordi  tra   Governo,   regioni,
province,  comuni  e  comunita'  montane,  al  fine   di   coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in  collaborazione
attivita' di interesse comune; 
  Vista la lettera in data 2 ottobre 2014, con la quale il  Ministero
della salute ha inviato lo schema di accordo indicato in oggetto, che
con nota del 10 ottobre  e'  stato  diramato  alle  Regioni  ed  alla
Province autonome di Trento e di Bolzano ed alle Autonomie locali; 
  Considerato che, nel corso della riunione tecnica  del  16  ottobre
2014,  sono  state  concordate  modifiche  migliorative  del   testo,
recepite nella versione definitiva che il Ministero della  salute  ha
inviato con nota del 17 ottobre  2014  e  che  questa  Segreteria  ha
diramato in data 22 ottobre 2014; 
  Vista la nota del 29 ottobre 2014, con la quale la regione  Veneto,
coordinatrice della  Commissione  salute,  ha  comunicato  il  parere
tecnico favorevole all'accordo nella suddetta versione del 22 ottobre
2014; 
  Acquisito, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso  del
Governo, delle regioni e province autonome di Trento e di  Bolzano  e
delle Autonomie locali con la raccomandazione  -  formalizzata  dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota in data 6
novembre 2014 - che la realizzazione del  Piano  sia  rafforzata  con
ulteriori strumenti operativi, al  fine  di  garantire  nel  contempo
l'autonomia gestionale e organizzativa delle regioni e delle province
autonome; 
 
                          Sancisce accordo 
 
  tra il Governo, le regioni e le province autonome  e  le  Autonomie
locali, nei seguenti termini: 
    premesso che: 
      il decreto legislativo n. 502/92 - «Riordino  della  disciplina
in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421» e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  indirizza  le
azioni  del  Servizio  sanitario  nazionale  verso  il  rispetto  del
principio  di  appropriatezza  e  la   individuazione   di   percorsi
diagnostici terapeutici e linee guida; 
      in Europa si stima che la prevalenza delle demenze  incrementi,
nel medesimo periodo di tempo, dall'1,6% nella  classe  d'eta'  65-69
anni al 22,1% in quella maggiore di 90 anni nei maschi e  dall'1%  al
30,8% rispettivamente nelle donne. I tassi di incidenza  per  demenza
variano dal 2.4 per 1000 anni persona nella classe d'eta' 65-69  anni
fino al 40,1 per 1000 anni persona in  quella  maggiore  di  90  anni
nella popolazione maschile e dal 2,5 all' 81,7 rispettivamente  nella
popolazione femminile. La demenza di Alzheimer  rappresenta,  secondo
queste stime, circa il 60% di tutte le demenze; 
      le demenze comprendono un  insieme  di  patologie  (demenza  di
Alzheimer, vascolare, fronto-temporale, a corpi di Lewy, forme miste,
ecc.) che hanno un impatto notevole  in  termini  socio-sanitari  sia
perche' un sempre maggior numero di famiglie ne sono  drammaticamente
coinvolte, sia perche' richiedono l'attivazione  di  una  qualificata
rete integrata di servizi sanitari e socio-assistenziali. Le demenze,
inoltre, rappresentano una delle maggiori cause di disabilita'.  Dato
il  progressivo  invecchiamento  della  popolazione  generale  queste
patologie stanno diventando, e lo saranno sempre  piu',  un  problema
rilevante in termini di sanita' pubblica; 
      la  sintomatologia  della  demenza,  conseguente   alla   grave
compromissione delle funzioni cognitive, e' infatti caratterizzata da
una disabilita' progressiva la cui gestione clinica ed  assistenziale
risulta estremamente complessa. Va, inoltre, tenuto presente  che  la
condizione   clinica   del   paziente   demente    e'    generalmente
caratterizzata    dal    fenomeno    della    pluripatologia     che,
inevitabilmente,  comporta  vari  gradi  di  disabilita'  a  cui   si
accompagnano  problemi  somatici,  psichiatrici,  sociali,  etici   e
medico-legali; 
      sul  territorio  nazionale  e'  presente   una   organizzazione
differenziata tra le diverse regioni e talora anche all'interno delle
singole   regioni   ed   una   marcata   variabilita'    nell'offerta
quali-quantitativa di servizi di diagnosi e cura.  Spesso  si  rileva
anche una ancora scarsa integrazione e collaborazione  tra  Ospedale,
medici  di  medicina  generale  (MMG),  servizi  territoriali  e   di
assistenza domiciliare integrata che rischiano  di  tradursi  in  una
carenza nella presa in carico e nella continuita'  assistenziale.  La
realta' si presenta molto variegata, con aree  di  sicura  eccellenza
accanto ad altre dove e'  assolutamente  necessario  intervenire  per
dare qualita'; 
      i compiti dei soggetti  deputati  a  svolgere  la  funzione  di
governance, Ministero, regioni e province autonome, enti locali sono,
sulla base delle differenti prerogative e responsabilita': 
        fissare obiettivi e strategie; 
        progettare le strutture di governo e di controllo; 
        sorvegliare e valutare il funzionamento; 
        misurare  e  valutare  il  grado  di   raggiungimento   degli
obiettivi, 
        prevedere sistemi gestionali volti al miglioramento  continuo
e capaci d'intervenire in corso d'opera  per  potenziare  determinate
performance; 
      in Italia sono numerose le iniziative rivolte alla demenza  ma,
nonostante gli sforzi di Amministrazioni, Associazioni  ed  operatori
sanitari e sociosanitari, la gestione del problema e'  ancora  spesso
affrontata in momenti e con percorsi distinti; 
 
                             Si conviene 
 
  1. Sulla necessita' di definire ed implementare il «Piano nazionale
demenze», Allegato A), parte integrante  del  presente  atto,  inteso
come strategia globale per la promozione ed  il  miglioramento  della
qualita' e dell'appropriatezza  degli  interventi  assistenziali  nel
settore, partendo dal presupposto che, come  in  tutte  le  patologie
cronico-degenerative nelle quali  l'approccio  farmacologico  non  e'
risolutivo nel modificarne la storia naturale, occorre  prevedere  un
insieme articolato ed organico di percorsi assistenziali, secondo una
filosofia di gestione integrata della malattia. 
  2. Il Governo, le regioni, le province autonome e gli  enti  locali
si impegnano a implementare il Piano nazionale demenze, articolato in
obiettivi  ed  azioni   articolati   dettagliatamente   nell'allegato
tecnico, per la promozione  ed  il  miglioramento  della  qualita'  e
dell'appropriatezza degli  interventi  integrati  nel  settore  delle
demenze. 
  3. Le azioni, tra loro complementari e sinergiche, sono da  avviare
congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale. 
  4. L'attuazione da parte delle singole regioni,  province  autonome
ed enti locali delle azioni previste e' realizzata nel  quadro  della
rispettiva programmazione assistenziale e nel rispetto della connessa
programmazione economico finanziaria,  in  riferimento  alle  risorse
umane, strumentali e finanziarie previste dalla normativa vigente. 
  5. Dalle azioni previste dal suddetto  Piano  non  devono  derivare
nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    Roma, 30 ottobre 2014 
 
                                              Il Presidente: Lanzetta 
Il segretario: Naddeo