Art. 3 
 
  La responsabilita', presente e futura, conseguente  alla  eventuale
mancata registrazione comunitaria della denominazione Cipolla  bianca
di  Margherita,  come  indicazione  geografica  protetta  ricade  sui
soggetti che si avvalgono della protezione a  titolo  transitorio  di
cui all'art. 1.