A seguito della pubblicazione della proposta di disciplinare di
produzione del nome "Culurgionis" come indicazione geografica
protetta nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 96 del
26.04.2014 e a seguito delle opposizioni ricevute ai sensi dell'art.
9, comma 3, lettera c) del decreto ministeriale n. 12511 del 14
ottobre 2013.
In considerazione del fatto che le suddette opposizioni hanno
dimostrato che l'uso del nome "Culurgionis" non e' limitato alla sola
area geografica descritta nel disciplinare di produzione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 96 del
26.04.2014, ma che questo viene comunemente usato, anche nelle sue
varianti linguistiche locali, nel territorio della Regione Autonoma
della Sardegna per designare varie tipologie di pasta fresca ripiena
che possono differire per forma e/o contenuto a seconda della
localita' di produzione.
Ritenuto che debba essere accolta la legittima e documentata
istanza del Comitato promotore Culurgionis di tutelare il nome
"Culurgionis" riferito al solo prodotto originario dell'Ogliastra,
integrando il termine tradizionale "Culurgionis" con il riferimento
geografico "d'Ogliastra".
Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna in fase di
consultazione ha evidenziato la necessita' di salvaguardare l'uso
delle denominazioni tradizionali sarde che identificano una gamma di
prodotti di pasta fresca ripiena che possono differire per forma e/o
contenuto.
Ritenuto che la richiesta di protezione come IGP del nome
"Culurgionis d'Ogliastra" possa consentire, nel rispetto delle norme
applicabili, il prosieguo dell'utilizzo da parte dei produttori
interessati del termine non geografico "Culurgionis" (anche nelle sue
varianti linguistiche locali), per designare varie tipologie di pasta
fresca ripiena che possono differire per forma e/o contenuto,
superando le motivazioni alla base delle opposizioni ricevute.
Considerato altresi' che la Regione Autonoma della Sardegna ha
anche rappresentato l'importanza di introdurre nel disciplinare di
produzione l'obbligo di evidenziare in etichetta l'utilizzo
alternativo di patate o di fiocchi di patate come ingrediente del
ripieno.
In adempimento a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 10 del
Decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013 e ritenuta
l'opportunita' di dare evidenza, mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, delle modifiche
introdotte nel testo del disciplinare di produzione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26.04.2014.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in
accordo con la Regione Autonoma della Sardegna, esprime parere
favorevole alla richiesta di registrazione come IGP del nome
"Culurgionis d'Ogliastra" e al disciplinare di produzione nel testo
di seguito riportato procedendo alla trasmissione del relativo
fascicolo alla Commissione europea.