Art. 3 1. Per quanto concerne il collocamento dei titoli di Stato a medio e a lungo termine, i soggetti di cui all'articolo 1 non addebitano commissioni sui titoli assegnati alla clientela. Sono inoltre tenuti a regolare i titoli al prezzo di aggiudicazione determinato in asta maggiorato degli eventuali interessi maturati dalla data di godimento della cedola a quella del regolamento. 2. Il prezzo di aggiudicazione, reso noto dalla Banca d'Italia tramite comunicato stampa, e' pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo a scadenza. 3. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei titoli di Stato a medio e a lungo termine deve indicare analiticamente, oltre al capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi: se il cliente e' un soggetto inciso dall'imposta sostitutiva: a. il prezzo di aggiudicazione; b. il prezzo di aggiudicazione al netto dell'imposta sostitutiva sullo scarto di emissione maturato (c.d. "prezzo per i soggetti nettisti"); c. i dietimi di interesse netti; d. il prezzo totale di vendita (prezzo per i soggetti nettisti comprensivo dei dietimi di interesse netti) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo; se il cliente non e' un soggetto inciso dall'imposta sostitutiva: a. il prezzo di aggiudicazione; b. i dietimi di interesse lordi; c. il prezzo totale di vendita (prezzo di aggiudicazione comprensivo dell'importo dei dietimi lordi) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo.