Art. 6 1. Al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilita' dell'incidenza dei costi dell'attivita' di gestione e di amministrazione sul rendimento effettivo dei titoli, i soggetti indicati nell'articolo 1 possono applicare spese di gestione e di amministrazione nella misura massima di 10 euro a semestre; l'importo di tali spese viene pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati e deve essere inoltre indicato nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario.