Art. 6 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  la  trasparenza  e  la  conoscibilita'
dell'incidenza  dei   costi   dell'attivita'   di   gestione   e   di
amministrazione sul  rendimento  effettivo  dei  titoli,  i  soggetti
indicati nell'articolo 1 possono applicare spese  di  gestione  e  di
amministrazione nella misura massima di 10 euro a semestre; l'importo
di tali spese viene  pubblicizzato  nei  locali  aperti  al  pubblico
mediante esposizione di avvisi datati e  costantemente  aggiornati  e
deve essere inoltre indicato nelle comunicazioni  periodiche  inviate
alla clientela ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario.