Art. 8 1. La pubblicizzazione nei locali aperti al pubblico degli avvisi di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 del presente decreto puo' avvenire mediante strumenti elettronici di libera ed agevole consultazione. 2. I soggetti indicati all'articolo 1 che dispongono di siti Internet dedicati all'attivita' online della propria clientela pubblicizzano, altresi', gli avvisi di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 del presente decreto sui detti siti Internet. 3. Gli avvisi previsti dal presente decreto riportano in maniera chiara, con una veste grafica di facile identificazione e lettura, gli elementi informativi di cui allo schema allegato.