IL DIRETTORE CENTRALE 
                        delle finanza locale 
 
  Visto  l'art.  15,  comma  3,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato   con   il   decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, il quale per favorire le fusioni dei  comuni,  prevede,
per  la  durata  complessiva  di  dieci  anni,  appositi   contributi
straordinari, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai
singoli comuni che si fondono; 
  Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 marzo  2014,  n.  16,
convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, in base
al quale il contributo straordinario previsto dal richiamato art. 15,
comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' erogato dall'anno
successivo  alla  decorrenza  della  fusione  prevista  dal   decreto
regionale istitutivo. Per le sole fusioni che decorrono dal  mese  di
gennaio dell'anno successivo alla  loro  istituzione,  il  contributo
straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza
della fusione; 
  Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  come
sostituito dall'art. 1, comma 118-bis della legge 7 aprile  2014,  n.
56,  introdotto  dall'art.  23,  comma   1,   lettera   f-ter),   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  il  quale  prescrive  che,  a
decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai  comuni  che
danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15,  comma  3,  del  citato
testo unico o alla fusione per  incorporazione  di  cui  all'art.  1,
comma 130 della legge n. 56 del 2014, e'  commisurato  al  venti  per
cento dei trasferimenti erariali  attribuiti  per  l'anno  2010,  nel
limite degli stanziamenti finanziari previsti, in misura comunque non
superiore a 1,5 milioni di euro; 
  Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art.  20  del
decreto-legge n. 95 del 2012, prevede, ad  eccezione  di  quanto  per
esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione  si
applicano tutte le norme previste dal citato art. 15,  comma  3,  del
piu' volte richiamato testo unico sull'ordinamento degli enti locali; 
  Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, stabilisce che le
disposizioni previste dal richiamato comma  1  si  applicano  per  le
fusioni di comuni istituite negli anni 2012 e successivi; 
  Visto l'ulteriore comma 4, del richiamato art. 20, il quale  rinvia
ad  un  decreto   del   Ministero   dell'interno,   di   natura   non
regolamentare, la  disciplina  delle  modalita'  e  dei  termini  per
l'attribuzione dei contributi erariali alla fusione dei comuni e alla
fusione per incorporazione; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno dell'11 giugno 2014 con
i quali sono state definite, a decorrere dall'anno 2014, le modalita'
ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni; 
  Ritenuto che a seguito  della  diversa  disciplina  intervenuta  in
materia di fusioni tra enti locali, il decreto 11 giugno 2014 risulta
superato e quindi si  rende  necessario,  a  valere  dall'anno  2014,
rideterminare le  modalita'  ed  i  termini  per  l'attribuzione  dei
contributi alla fusione dei comuni e alle fusioni per incorporazione; 
  Visto, altresi', il comma 5 dell'indicato art. 20 del decreto-legge
n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a  decorrere  dall'esercizio
2013, sono soppresse le disposizioni del  regolamento  approvato  con
decreto del Ministro dell'interno del  1°  settembre  2000,  n.  318,
attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali  assegnati  per  il
finanziamento delle procedure di fusione  tra  comuni  e  l'esercizio
associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni  di
cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20; 
  Considerato che agli enti locali appartenenti  ai  territori  delle
regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche'  agli
enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e  Bolzano,
non viene attribuito il contributo di  cui  al  presente  decreto  in
quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina  per
l'attribuzione dei trasferimenti agli enti  locali  o  anche  per  il
finanziamento delle citate province autonome; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma  di  decreto
consiste in una attivita' amministrativa i cui contenuti hanno natura
prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Finalita' del provvedimento 
 
  1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2014,
le modalita' ed  i  termini  per  il  riparto  e  l'attribuzione  dei
contributi  spettanti  ai  comuni   istituiti   dall'anno   2014   in
conseguenza  di  procedure  di  fusione  di  comuni  o  fusione   per
incorporazione.