Art. 2 Modalita' di attribuzione del contributo 1. Dall'anno 2014, ai comuni di cui all'art. 1, spetta, per un periodo di dieci anni, dalla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo, un contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore per ciascuna fusione a 1,5 milioni di euro. 2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sara' assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo e' assegnato mediante riparto del fondo stesso, secondo il criterio proporzionale. 3. Ai fini dell'attribuzione del contributo erariale in argomento le regioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo al loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma - Ufficio sportello unioni all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it.