Art. 2 
 
 
              Modalita' di attribuzione del contributo 
 
  1. Dall'anno 2014, ai comuni di cui  all'art.  1,  spetta,  per  un
periodo di dieci anni, dalla decorrenza della  fusione  prevista  dal
decreto regionale istitutivo, un contributo straordinario pari al  20
per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti  per
l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in
misura non superiore per ciascuna fusione a 1,5 milioni di euro. 
  2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai  fondi
erariali stanziati e dal numero degli enti che  ogni  anno  ne  hanno
diritto, sara' assicurata nel limite massimo  dei  richiamati  fondi.
Qualora  il  fondo  risultasse  insufficiente  alla  copertura  delle
richieste pervenute, il contributo e' assegnato mediante riparto  del
fondo stesso, secondo il criterio proporzionale. 
  3. Ai fini dell'attribuzione del contributo erariale  in  argomento
le regioni devono inviare, entro e non oltre il  mese  successivo  al
loro provvedimento, copia  della  legge  regionale  istitutiva  della
fusione al Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli  affari
interni e territoriali - Direzione  centrale  della  finanza  locale,
piazza del Viminale, 1  -  00184  Roma  -  Ufficio  sportello  unioni
all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it.