Art. 3 Ampliamento delle fusioni 1. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato il provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il mese successivo al provvedimento, copia della legge regionale di ampliamento della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma - Ufficio sportello unioni all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune nato per fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario attribuito originariamente a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la decorrenza originaria del contributo straordinario attribuito al comune fuso prima del provvedimento regionale di ampliamento.