Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013: a) per «compositore», si intende sia l'autore della parte musicale che quello della parte letteraria dell'opera, come definita nella lettera c); b) per «gruppo di artisti», si intende un sodalizio esordiente, o a nome del quale sia stata commercializzata non piu' di un'opera, come definita nella lettera c); c) per «opera», si intendono registrazioni fonografiche o videografiche musicali composte da un insieme di almeno otto brani non gia' pubblicati diversi tra loro, ovvero da uno o piu' brani non gia' pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti, salvo quanto stabilito nel periodo successivo. Sono ammessi brani gia' pubblicati rielaborati («cover»), in una misura non superiore al 20% del numero complessivo dei brani o del minutaggio complessivo dell'opera. Sono considerate opere anche le raccolte di brani non gia' pubblicati di piu' artisti che non costituiscano un gruppo ai sensi della lettera b); d) per «controllo dell'impresa da parte di un editore di servizi media audiovisivi» si intende il rapporto, diretto o indiretto, di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, ovvero di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero di maggioritaria partecipazione nell'impresa potenzialmente beneficiaria del credito d'imposta di cui al presente decreto, da parte di un soggetto avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.