Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 del  decreto-legge  n.  91
del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013: 
    a)  per  «compositore»,  si  intende  sia  l'autore  della  parte
musicale che quello della parte letteraria dell'opera, come  definita
nella lettera c); 
    b) per «gruppo di artisti», si intende un sodalizio esordiente, o
a nome del quale sia stata commercializzata  non  piu'  di  un'opera,
come definita nella lettera c); 
    c)  per  «opera»,  si  intendono  registrazioni  fonografiche   o
videografiche musicali composte da un insieme di  almeno  otto  brani
non gia' pubblicati diversi tra loro, ovvero da uno o piu' brani  non
gia' pubblicati di durata complessiva  non  inferiore  a  35  minuti,
salvo quanto stabilito nel periodo  successivo.  Sono  ammessi  brani
gia' pubblicati rielaborati («cover»), in una misura non superiore al
20% del numero complessivo dei brani  o  del  minutaggio  complessivo
dell'opera. Sono considerate opere anche le  raccolte  di  brani  non
gia' pubblicati di piu' artisti che non costituiscano  un  gruppo  ai
sensi della lettera b); 
    d) per «controllo dell'impresa da parte di un editore di  servizi
media audiovisivi» si intende il rapporto, diretto  o  indiretto,  di
direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice  civile,
ovvero di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile,   ovvero   di   maggioritaria   partecipazione   nell'impresa
potenzialmente beneficiaria del credito d'imposta di cui al  presente
decreto, da parte di un soggetto avente  le  caratteristiche  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera b) del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, e successive modificazioni.