Art. 3 Soggetti beneficiari dell'agevolazione 1. Alle imprese di produzione di fonogrammi, di cui all'art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e videogrammi musicali, nonche' alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali che siano opere prime o seconde di nuovi talenti, a esclusione delle demo autoprodotte, secondo le definizioni contenute nell'art. 2 del presente decreto. L'agevolazione e' riconosciuta per i costi sostenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, ed e' concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e comunque fino all'importo massimo di 200mila euro nei tre anni d'imposta. 2. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 1 le imprese, gia' costituite alla data del 1° gennaio 2012, se nell'oggetto sociale e' prevista come attivita' prevalente la produzione di fonogrammi, di cui all'art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la produzione di videogrammi musicali, la produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo. 3. Sono escluse dall'agevolazione le imprese controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera d), del presente decreto.