Art. 3 
 
               Soggetti beneficiari dell'agevolazione 
 
  1. Alle imprese di produzione di fonogrammi,  di  cui  all'art.  78
della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e  successive  modificazioni,  e
videogrammi  musicali,  nonche'  alle   imprese   di   produzione   e
organizzazione di spettacoli musicali dal vivo, esistenti almeno  dal
1° gennaio 2012, e' riconosciuto un credito  d'imposta  nella  misura
del trenta per cento dei costi sostenuti per attivita'  di  sviluppo,
produzione,   digitalizzazione   e   promozione   di    registrazioni
fonografiche o videografiche musicali che siano opere prime o seconde
di nuovi talenti, a esclusione delle demo  autoprodotte,  secondo  le
definizioni   contenute   nell'art.   2   del    presente    decreto.
L'agevolazione e' riconosciuta per i costi sostenuti dal  1°  gennaio
2014 al 31 dicembre 2016, ed  e'  concessa  a  ciascuna  impresa  nel
rispetto dei limiti di cui al regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione europea del 18  dicembre  2013,  citato  in  premessa,  e
comunque fino all'importo  massimo  di  200mila  euro  nei  tre  anni
d'imposta. 
  2. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al comma  1  le
imprese,  gia'  costituite  alla  data  del  1°  gennaio   2012,   se
nell'oggetto  sociale  e'  prevista  come  attivita'  prevalente   la
produzione di fonogrammi, di cui all'art. 78 della  legge  22  aprile
1941,  n.  633,  e  successive  modificazioni,   la   produzione   di
videogrammi musicali, la produzione e  organizzazione  di  spettacoli
musicali dal vivo. 
  3. Sono escluse dall'agevolazione le imprese controllate  da  parte
di un editore di servizi  media  audiovisivi,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 2, comma 1, lettera d), del presente decreto.