Art. 4 
 
  Misura del credito d'imposta e costi ammissibili all'agevolazione 
 
  1. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del trenta per
cento dei costi sostenuti, dal 1° gennaio 2014 al 31  dicembre  2016,
per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e  promozione
di registrazioni fonografiche e  videografiche  musicali,  che  siano
opere prime o  seconde,  di  compositori,  di  artisti  interpreti  o
esecutori, nonche' di  gruppi  di  artisti,  commercializzate  in  un
numero di copie non inferiore a mille, a condizione che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i predetti  soggetti  abbiano
gia' pubblicato e messo in  commercio  in  Italia  o  all'estero,  al
proprio nome  anagrafico  o  eventualmente  artistico,  non  piu'  di
un'opera, come definita nella lettera c) dell'art. 2; non rilevano, a
tale scopo, le demo autoprodotte, i singoli, gli EP. 
  2. Ai fini della determinazione del credito  d'imposta  di  cui  al
comma  1  del  presente  articolo,  sono  considerate  eleggibili  le
seguenti spese, ove effettivamente sostenute ai sensi del comma 4: 
    a) compensi afferenti allo  sviluppo  dell'opera,  ovvero  quelli
spettanti  agli  artisti-interpreti  o   esecutori,   al   produttore
artistico,  all'ingegnere  del  suono   e   ai   tecnici   utilizzati
dall'impresa  per  la  sua  realizzazione,  nonche'  spese   per   la
formazione e l'apprendistato effettuate nelle  varie  fasi  di  detto
sviluppo; 
    b) spese relative all'utilizzo e nolo di studi di  registrazione,
noleggio e trasporto di materiali e strumenti; 
    c)  spese  di  post-produzione,  ovvero   montaggio,   missaggio,
masterizzazione,  digitalizzazione  e  codifica  dell'opera,  nonche'
spese di progettazione e realizzazione grafica; 
    d) spese di promozione e pubblicita' dell'opera. 
  3. L'importo totale  delle  spese  eleggibili  e',  in  ogni  caso,
limitato alla somma di 100.000 euro per ciascuna opera, la quale,  di
conseguenza, potra' beneficiare di un credito d'imposta massimo  pari
a 30.000 euro. 
  4. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo  quanto
previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante  il  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi. 
  5. L'effettivita' del sostenimento delle spese  deve  risultare  da
apposita  attestazione  rilasciata  dal   presidente   del   collegio
sindacale, ovvero da un revisore legale  iscritto  nel  registro  dei
revisori legali,  o  da  un  professionista  iscritto  nell'albo  dei
dottori commercialisti e degli esperti  contabili,  o  nell'albo  dei
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero  dal
responsabile del centro di assistenza fiscale. 
  6. I crediti di imposta di cui al comma 1 sono riconosciuti, per il
2014, 2015 e 2016, nel limite  di  spesa  annuo  complessivo  di  4,5
milioni di euro, e fino ad esaurimento delle risorse  disponibili  in
ciascuno  dei  predetti  periodi  di  imposta.  Per   consentire   la
regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai
sensi del presente decreto,  le  risorse  stanziate  sono  trasferite
sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - fondi di
bilancio», aperta presso la Banca d'Italia.