Art. 4 Misura del credito d'imposta e costi ammissibili all'agevolazione 1. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali, che siano opere prime o seconde, di compositori, di artisti interpreti o esecutori, nonche' di gruppi di artisti, commercializzate in un numero di copie non inferiore a mille, a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti soggetti abbiano gia' pubblicato e messo in commercio in Italia o all'estero, al proprio nome anagrafico o eventualmente artistico, non piu' di un'opera, come definita nella lettera c) dell'art. 2; non rilevano, a tale scopo, le demo autoprodotte, i singoli, gli EP. 2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo, sono considerate eleggibili le seguenti spese, ove effettivamente sostenute ai sensi del comma 4: a) compensi afferenti allo sviluppo dell'opera, ovvero quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all'ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall'impresa per la sua realizzazione, nonche' spese per la formazione e l'apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo; b) spese relative all'utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti; c) spese di post-produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell'opera, nonche' spese di progettazione e realizzazione grafica; d) spese di promozione e pubblicita' dell'opera. 3. L'importo totale delle spese eleggibili e', in ogni caso, limitato alla somma di 100.000 euro per ciascuna opera, la quale, di conseguenza, potra' beneficiare di un credito d'imposta massimo pari a 30.000 euro. 4. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. 5. L'effettivita' del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 6. I crediti di imposta di cui al comma 1 sono riconosciuti, per il 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa annuo complessivo di 4,5 milioni di euro, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti periodi di imposta. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia.