Art. 5 
 
     Procedura di accesso e riconoscimento del credito d'imposta 
 
  1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a  quello  di
commercializzazione dell'opera, intesa come data di  prima  messa  in
commercio  del  relativo  supporto  fisico,  le  imprese  interessate
presentano al Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo apposita istanza per il riconoscimento del credito  d'imposta
di  cui  all'art.  1,  secondo  modalita'  telematiche  definite  dal
Ministero stesso entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto.  La  data  di  commercializzazione   e'   riferita
all'opera nella sua interezza artistica. Ai fini  dell'ammissibilita'
dell'istanza,  una   commercializzazione   parziale   dell'opera   e'
possibile esclusivamente nel  limite  temporale  di  sessanta  giorni
antecedenti alla data di commercializzazione nella sua interezza. 
  2.  Nell'istanza  di  cui  al  comma  1,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  dell'impresa,  dovra'  essere  specificato,  per   la
singola opera: 
    a) la data di commercializzazione, indicata ai sensi del comma 1; 
    b) il costo complessivo della realizzazione e l'ammontare  totale
delle spese eleggibili ai sensi dell'art. 4; 
    c) l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute,  secondo
le modalita' previste nell'art. 4, comma 5; 
    d) il credito d'imposta spettante. 
  3. Le imprese devono, altresi', contestualmente all'istanza di  cui
al comma 1, presentare al Ministero: 
    a) la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorieta',  relativa
ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante  l'esercizio
finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall'art. 6,
paragrafo 1. Del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre  2013,
citato in premessa; 
    b) la dichiarazione di non  essere  controllate,  direttamente  o
indirettamente, da parte di un editore di servizi media  audiovisivi,
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del presente decreto; 
    c) la dichiarazione che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i compositori, gli artisti interpreti o  esecutori,
ovvero il gruppo di artisti, partecipanti all'opera, non abbiano gia'
pubblicato e messo in commercio in Italia o  all'estero,  al  proprio
nome anagrafico o eventualmente artistico,  piu'  di  un'opera,  come
definita nell'art. 2, comma 1, lettera c); 
    d) nel caso in cui l'opera  sia  da  riferire  ad  un  gruppo  di
artisti,  come  definito  all'art.  2,  comma  1,  lettera   b),   la
dichiarazione che, nella medesima annualita', non oltre la meta'  dei
suoi componenti abbia gia' usufruito del beneficio fiscale di cui  al
presente decreto, in virtu' della concessione dello stesso,  per  una
diversa opera, all'impresa dichiarante o ad altra impresa. 
  4. Nell'allegato A, che costituisce parte integrante  del  presente
decreto,   e'   indicata   la   documentazione   che,   a   pena   di
inammissibilita', deve essere allegata all'istanza di cui al comma 1. 
  5. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica,  da  parte
del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,
dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed
oggettivi e formali, nonche' nei limiti  delle  risorse  disponibili.
Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle  istanze  di
cui al  comma  1,  il  predetto  Ministero  comunica  all'impresa  il
riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso,
l'importo del credito  effettivamente  spettante.  Nel  caso  in  cui
l'ammontare dei crediti  d'imposta  complessivamente  spettanti  alle
imprese  per  un  determinato  anno  risulti  superiore  alle   somme
stanziate, il credito d'imposta da riconoscere a ciascuna impresa  e'
ridotto proporzionalmente, in base al rapporto  tra  l'ammontare  dei
fondi stanziati e l'importo complessivo del  credito  spettante.  Nel
caso in  cui,  per  un  certo  anno,  i  crediti  concessi  risultino
complessivamente inferiori alle risorse stanziate,  i  fondi  residui
sono  resi  disponibili  per  i  crediti  da  concedere  per   l'anno
successivo. 
  6. In  caso  di  produzione  associata,  il  credito  d'imposta  e'
riconosciuto a ciascuna delle imprese  partecipanti,  in  proporzione
alla quota di spese eleggibili direttamente sostenute.