Art. 5 Procedura di accesso e riconoscimento del credito d'imposta 1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di commercializzazione dell'opera, intesa come data di prima messa in commercio del relativo supporto fisico, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo apposita istanza per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 1, secondo modalita' telematiche definite dal Ministero stesso entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La data di commercializzazione e' riferita all'opera nella sua interezza artistica. Ai fini dell'ammissibilita' dell'istanza, una commercializzazione parziale dell'opera e' possibile esclusivamente nel limite temporale di sessanta giorni antecedenti alla data di commercializzazione nella sua interezza. 2. Nell'istanza di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato, per la singola opera: a) la data di commercializzazione, indicata ai sensi del comma 1; b) il costo complessivo della realizzazione e l'ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell'art. 4; c) l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute, secondo le modalita' previste nell'art. 4, comma 5; d) il credito d'imposta spettante. 3. Le imprese devono, altresi', contestualmente all'istanza di cui al comma 1, presentare al Ministero: a) la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorieta', relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1. Del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, citato in premessa; b) la dichiarazione di non essere controllate, direttamente o indirettamente, da parte di un editore di servizi media audiovisivi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del presente decreto; c) la dichiarazione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i compositori, gli artisti interpreti o esecutori, ovvero il gruppo di artisti, partecipanti all'opera, non abbiano gia' pubblicato e messo in commercio in Italia o all'estero, al proprio nome anagrafico o eventualmente artistico, piu' di un'opera, come definita nell'art. 2, comma 1, lettera c); d) nel caso in cui l'opera sia da riferire ad un gruppo di artisti, come definito all'art. 2, comma 1, lettera b), la dichiarazione che, nella medesima annualita', non oltre la meta' dei suoi componenti abbia gia' usufruito del beneficio fiscale di cui al presente decreto, in virtu' della concessione dello stesso, per una diversa opera, all'impresa dichiarante o ad altra impresa. 4. Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' indicata la documentazione che, a pena di inammissibilita', deve essere allegata all'istanza di cui al comma 1. 5. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonche' nei limiti delle risorse disponibili. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, il predetto Ministero comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante. Nel caso in cui l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d'imposta da riconoscere a ciascuna impresa e' ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante. Nel caso in cui, per un certo anno, i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i fondi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere per l'anno successivo. 6. In caso di produzione associata, il credito d'imposta e' riconosciuto a ciascuna delle imprese partecipanti, in proporzione alla quota di spese eleggibili direttamente sostenute.