Art. 6 
 
             Modalita' di utilizzo del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto: 
    a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi, e del valore  della  produzione,  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive; 
    b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante il Testo unico delle imposte sui redditi. 
  2.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, con modalita' stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A  tal  fine,
il modello  F24  deve  essere  presentato  esclusivamente  tramite  i
servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia,  pena  il  rifiuto
dell'operazione di  versamento.  L'ammontare  del  credito  d'imposta
utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso  dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena lo
scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al
periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo trasmette  all'Agenzia  delle  Entrate,  con  modalita'
telematiche definite  d'intesa,  l'elenco  delle  imprese  ammesse  a
fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le
eventuali variazioni e revoche.