Art. 6 Modalita' di utilizzo del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto: a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. 2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche.