Art. 7 Cause di decadenza o revoca del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta decade qualora le spese non vengano riconosciute eleggibili ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti, ed e' revocato in caso di accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, civile e penale. In tutti i predetti casi, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito.