Art. 8 
 
Controlli ed eventuali procedure di recupero  del  credito  d'imposta
                       illegittimamente fruito 
 
  1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati  dal  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, si accerti l'indebita
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di  cui  all'art.  1
del presente  decreto,  per  il  mancato  rispetto  delle  condizioni
richieste ovvero a causa della non ammissibilita' delle  spese  sulla
base delle quali e' stato determinato il beneficio, il Ministero,  ai
sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi  e
sanzioni secondo legge, avvalendosi del supporto  dell'Agenzia  delle
entrate secondo le modalita' di cui al comma 2. 
  2. L'Agenzia delle entrate comunica  telematicamente  al  Ministero
dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  l'eventuale
indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta  di  cui
all'art.  1,  accertata  nell'ambito  dell'ordinaria   attivita'   di
controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere  tecnico
in ordine alla ammissibilita' di specifiche  attivita',  ovvero  alla
pertinenza  e  congruita'  dei  costi,  i  controlli  possono  essere
effettuati con la collaborazione  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo,  che,  previa  richiesta  della
predetta  Agenzia,  esprime  il  proprio  parere  ovvero  dispone  la
partecipazione di proprio personale all'attivita' di controllo. 
  3. Ai fini dei controlli di cui  al  presente  articolo,  l'Agenzia
delle Entrate trasmette al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno,  con
modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle  imprese  che
hanno utilizzato in  compensazione  il  credito  d'imposta  nell'anno
solare precedente, con i relativi importi. 
  4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,
si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le  imposte  sui
redditi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 2 dicembre 2014 
 
                               Il Ministro dei beni e delle attivita' 
                                      culturali e del turismo         
                                           Franceschini               
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 5622