Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione di quanto  previsto  all'art.
39, comma 7-bis, del decreto-legge, stabilisce, con riferimento  agli
interventi di garanzia del Fondo in favore del microcredito destinati
alla microimprenditorialita', le tipologie di operazioni ammissibili,
le modalita' di concessione della garanzia, i  criteri  di  selezione
delle operazioni,  nonche'  la  quota  e  l'ammontare  massimo  delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del
rischio per le predette garanzie.