Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 39, comma 7-bis, del decreto-legge, stabilisce, con riferimento agli interventi di garanzia del Fondo in favore del microcredito destinati alla microimprenditorialita', le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia, i criteri di selezione delle operazioni, nonche' la quota e l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio per le predette garanzie.