Art. 5 Modalita' e criteri di selezione delle operazioni 1. Le operazioni di cui all'art. 3 sono ammesse alla garanzia del Fondo senza la valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale da parte del Gestore del Fondo. 2. Sulle operazioni di cui all'art. 3 la garanzia del Fondo e' rilasciata a titolo gratuito.