Art. 6 Risorse finanziarie 1. Alla concessione delle garanzie di cui al presente decreto e' destinata una quota pari al 5 percento delle risorse disponibili per la concessione di garanzie del Fondo alla data del 1° gennaio di ogni anno, fino a un importo annuo massimo di euro 30.000.000,00. La predetta quota e l'importo annuo massimo delle risorse disponibili sono aggiornate, con cadenza biennale, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, tenuto conto dell'andamento del mercato e delle garanzie rilasciate. 2. Per la concessione delle garanzie di cui al presente decreto, sono altresi' utilizzate le somme affluite al Fondo rivenienti dai versamenti di enti, associazioni, societa' o singoli cittadini ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni.