Art. 7 Norme transitorie e finali 1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e dalle disposizioni operative del Fondo. 2. Il Consiglio di gestione adegua le disposizioni operative del Fondo in conformita' alle norme contenute nel presente decreto. Le disposizioni operative del Fondo cosi' integrate sono pubblicate nei siti Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico (http://www.mise.gov.it/) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le norme di cui al presente decreto si applicano a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle disposizioni operative del Fondo nel sito Internet del Fondo. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2014 Il Ministro: Guidi Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015 Ufficio controllo atti MISE-MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 229