Art. 2 Individuazione delle specie di Uccelli e Mammiferi parautoctoni 1. Gli elenchi riportati negli allegati 1 e 2 individuano le specie di Uccelli e Mammiferi per le quali, in ragione della loro parautoctonia, la gestione di cui all'art. 1, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, non deve necessariamente essere finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni. 2. Lo status di parautoctonia non esclude la possibilita' di attuare interventi di controllo o eradicazione locale di tali specie e popolazioni, in particolare in ambienti insulari dove tali interventi possono determinare risultati positivi per la conservazione della diversita' biologica originaria. Gli eventuali interventi di controllo delle specie parautoctone andranno condotti ai sensi dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n.157. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 19 gennaio 2015 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina