Art. 2 
 
 
   Individuazione delle specie di Uccelli e Mammiferi parautoctoni 
 
  1. Gli elenchi riportati negli allegati 1 e 2 individuano le specie
di  Uccelli  e  Mammiferi  per  le  quali,  in  ragione  della   loro
parautoctonia, la gestione di cui all'art. 1, comma 3, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche  ed  integrazioni,  non
deve necessariamente essere finalizzata all'eradicazione  o  comunque
al controllo delle popolazioni. 
  2. Lo status  di  parautoctonia  non  esclude  la  possibilita'  di
attuare interventi di controllo o eradicazione locale di tali  specie
e  popolazioni,  in  particolare  in  ambienti  insulari  dove   tali
interventi   possono   determinare   risultati   positivi   per    la
conservazione della diversita' biologica  originaria.  Gli  eventuali
interventi di controllo delle specie parautoctone  andranno  condotti
ai sensi dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n.157. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 19 gennaio 2015 
 
                                          Il Ministro dell'ambiente   
                                        e della tutela del territorio 
                                                  e del mare          
                                                   Galletti           
 
Il Ministro delle politiche agricole 
       alimentari e forestali 
               Martina